Contratto di Assicurazione dei rischi Incendio, Responsabilità Civile, Furto e Rischi Accessori, Lastre, Guasti Elettronici
SCUDO SPECIALE ARTIGIANO
Contratto di Assicurazione dei rischi Incendio, Responsabilità Civile, Furto e Rischi Accessori, Lastre, Guasti Elettronici
Il presente fascicolo informativo, contenente:
− Nota Informativa, comprensiva del Glossario
− Condizioni Generali di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto
Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione
e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.
PAGINA VUOTA
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 1/12/2010
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dallʼISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
Ai sensi dellʼart. 166 del Codice delle Assicurazioni e dellʼarticolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dellʼAssicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza:
LʼImpresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLʼIMPRESA
1. Informazioni Generali
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta allʼattività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dellʼArtigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero dʼIscrizione allʼAlbo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dellʼImpresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70. 711.142, dei quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.899.142 a titolo di riserve patrimoniali.
Lʼindice di solvibilità dellʼImpresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e lʼammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 180%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, il contratto di assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.
Avvertenza:
Le parti possono disdettare il contratto di assicurazione mediante lettera
raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Si rinvia
allʼart.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte - Limiti ed esclusioni
Il contratto di assicurazione Scudo Speciale Artigiano è una copertura assicurativa, rivolto agli Artigiani, con lo scopo di tenere indenne lʼAssicurato dalle conseguenze dannose connesse ai rischi incendio, lastre, furto, elettronica, responsabilità civile, relativi a fabbricati e/o parti di esso adibiti ad attività artigianali.
La copertura assicurativa offerta, comprende una delle garanzie, sinteticamente descritte di seguito:
Garanzia 1
Incendio e Rischi Accessori (dallʼart. 13 allʼart. 17.10) comprendente:
- Eventi da Fuoco (comma 13.1),
- Eventi da acqua (comma 13.2.),
- Eventi atmosferici (comma 13.3),
- Sovraccarico di neve (comma 13.4),
- Fenomeni elettrici ed elettronici (comma 13.5),
- Eventi sociopolitici – Atti vandalici o dolosi (comma 13.6),
- Altri eventi accidentali (comma 13.7),
- Altri danni consequenziali (art. 14),
- Garanzie aggiuntive opzionali (Art. 15) operanti solo se richiamate nella scheda di polizza
Avvertenza:
La presente Garanzia 1 è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni
ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato
pagamento dellʼindennizzo. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli
articoli 13 comma 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, art. 16, delle Norme che
regolano la Garanzia.
Avvertenza:
La presente Garanzia 1 prevede franchigie, scoperti e massimali. Si
richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli 13 comma 13.2, 13.3, 13.4,
13.5, 13.6, 14.4, 14.5, art 15 comma 15.1, delle Norme che regolano la
Garanzia 1.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento delle franchigie e dei massimali:
Somma Assicurata € 50.000,00
Valore effettivo delle cose al momento del sinistro € 60.000,00
Danno accertato € 42.000,00
Massimale 10% Somma Assicurata € 5.000,00
Franchigia € 155,00
Danno liquidabile € 4.845,00
Garanzia 2
Responsabilità civile (dallʼart 18 allʼart 24) comprendente:
- Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge lʼattività (comma 19.1);
- Proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi (comma 19.2);
- Servizio di vigilanza (comma 19.3);
- Gestione di servizi sanitari aziendali (comma 19.4);
- Proprietà e/o utilizzo di apparecchiature elettroniche (comma 19.5);
- Gestione della mensa aziendale (comma 19.6);
- Servizio antincendio (comma 19.7);
- Partecipazione a corsi di preparazione (comma 19.8);
- Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati (comma 19.9);
- Committenza auto ai sensi dellʼart. 2049 C.C. (comma 19.10);
- Esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio (comma 19.11);
- Proprietà e/o conduzione di uffici, magazzini, depositi (comma 19.12);
- Proprietà ed uso di velocipedi, ciclofurgoni e veicoli non a motore (comma 19.13);
- Mezzi meccanici (comma 19.14);
- Lavori presso terzi (comma 19.15);
- Danni alle cose di terzi (comma 19.16);
- Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico (comma 19.17);
- Danni a cose di proprietà dei dipendenti (comma 19.18);
- Responsabilità civile personale (comma 19.19);
- Responsabili sicurezza D.Lgs 81/2008 (comma 19.20)
- Danni da interruzioni o sospensioni (comma 19.21)
- Danni da incendio, scoppio, esplosione od implosione (comma 19.22)
- Inquinamento accidentale (comma 19.23)
- Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dellʼAssicurato (comma 19.24)
- Infortuni subiti da appaltatori e subappaltatori (comma 19.25)
- Lavori ceduti in subappalto (comma 19.26)
- Lavoro interinale (L. 196/97) - Xxxxx a terzi (comma 19.27)
- Danni causati da prodotti somministrati o smerciati (comma 19.28)
- Veicoli in consegna (comma 19.29) valida limitatamente alle attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, riparazione e rimessaggio di natanti.
- Responsabilità postuma sui veicoli o natanti (comma 19.30) valida limitatamente alle attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, riparazione e rimessaggio di natanti.
- Responsabilità postuma da installazione, manutenzione e riparazione di impianti compresa legge 5 marzo 1990 n°46 (comma 19.31).
- Condizione particolare valida per le sole imprese operanti nel settore edile (comma 19.32)
Avvertenza:
La presente Garanzia 2 è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dellʼindennizzo. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli 19 comma 19.1, 19.23, 19.28, 19.29, 19.31, art. 20 comma 20.1, 20.2,
20.3 delle Norme che regolano la Garanzia 2.
Avvertenza:
La presente Garanzia 2 prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli 19 comma 19.1, 19.2, 19.10,
19.15, 19.16, 19.17, 19.21, 19.22, 19.23, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, delle
Norme che regolano la Garanzia 2.
Garanzia 3
Furto e rischi accessori comprendente
- Furto (comma 25.1)
- Rapina ed estorsione (comma 25.2)
- Furto commesso fuori dalle ore di lavoro dai dipendenti (comma 25.3)
- Portavalori (comma 25.4)
Avvertenza:
La presente Garanzia 3 è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dellʼindennizzo. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli 25 comma 25.1, art. 26 comma 26.1, 26.2, 26.3 art. 27 comma 27.1, delle Norme che regolano la Garanzia 3.
Avvertenza:
La presente Garanzia 3 prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli 25 comma 25.1., art. 27 comma 27.3, 27.4, delle Norme che regolano la Garanzia 3.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento dei massimali:
Somma Assicurata € 50.000,00
Valore effettivo delle cose al momento del sinistro € 60.000,00
Danno accertato € 42.000,00
Massimale 20% Somma Assicurata € 10.000,00
Danno liquidabile € 10.000,00
Garanzia 4
Rottura di lastre (dallʼart. 28 allʼart.30)
LʼImpresa, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti allʼAssicurato per la sostituzione delle lastre assicurate, dovuto a rottura per cause accidentali o per fatto di terzi. I rischi garantiti nella presente sezione si intendono prestati nella forma a primo rischio assoluto.
Avvertenza:
La presente Garanzia 4 è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dellʼindennizzo. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli 29 comma 29.2, delle Norme che regolano la Garanzia 4.
Avvertenza:
La presente Garanzia 4 prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli 29 comma 29.1, delle Norme che regolano la Garanzia 4.
Garanzia 5
Guasti elettronici (dallʼart 31 allʼart 33)
LʼImpresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche se di proprietà di terzi, poste nei locali dellʼesercizio, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
I rischi garantiti nella presente Sezione si intendono prestati nella forma a primo rischio assoluto.
Avvertenza:
La presente Garanzia 5 è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dellʼindennizzo. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli 32 comma 32.3, delle Norme che regolano la Garanzia 5.
Avvertenza:
La presente Garanzia 5 prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama lʼattenzione sul contenuto degli articoli 32 comma 32.2, delle Norme che regolano la Garanzia 4.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento dei massimali:
Somma Assicurata nella forma a primo rischio assoluto € 50.000,00 Valore effettivo delle cose al momento del sinistro € 60.000,00
Danno accertato € 42.000,00
Franchigia = 10% del danno accertato € 4.200,00
Danno liquidabile = danno accertato - franchigia € 37.800,00
4. Dichiarazioni dellʼ Assicurato in ordine alla circostanza del rischio – Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dellʼAssicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
5. Aggravamento - diminuzione del rischio
Il Contraente o lʼAssicurato deve dare comunicazione scritta allʼImpresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dallʼImpresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dellʼart. 1898 Codice Civile. Si rinvia allʼart. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:
- modifiche ai mezzi di chiusura ed alle caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate;
- eliminazione o sospensione di impianti automatici di allarme antifurto e di protezione antirapina dichiarati dal Contraente o dallʼAssicurato.
6. Premi
Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo.
In caso di pagamento del premio con frazionamento semestrale, è previsto un aumento del 4%.
Il pagamento in rate semestrali è possibile qualora il premio annuo non sia inferiore ad € 150,00.
Lʼimpresa precisa che il premio di polizza può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento:
1) bonifico bancario a favore di UBI Assicurazioni S.p.A.;
2) assegno non trasferibile intestato a UBI Assicurazioni S.p.A.
7. Rivalse
Avvertenza
Si rimanda a quanto prevede lʼarticolo 1916 de Codice Civile.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, lʼImpresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia allʼart. 7 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
In caso di contratto pluriennale, a partire dallʼinizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dallʼinizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dellʼannualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dellʼart. 2952 del Codice Civile.
Nellʼassicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento allʼAssicurato o ha promosso contro di questo lʼazione.
11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti allʼimposta del 22,25%.
Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dallʼimposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione
Avvertenza:
In caso di sinistro, lʼAssicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dellʼImpresa, notizia indicando il luogo, il giorno e le circostanze dellʼevento dannoso, il più presto possibile e comunque entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 34, 37, 38 e 40 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto allʼImpresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami
X.xx X.xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Dovranno essere presentati direttamente a:
ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni,
delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta lʼoperato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato allʼImpresa e dellʼeventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) lʼISVAP, ai fini dellʼavvio dellʼistruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), lʼintegrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e lʼattribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dellʼAutorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, lʼorgano incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e lʼISVAP faciliterà le comunicazioni tra lʼautorità competente e il Contraente.
15. Arbitrato
In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla natura ed allʼentità del danno, le Parti possono adire lʼautorità giudiziaria o demandare la decisione ad un collegio arbitrale composto da tre periti uno per parte ed il terzo nominato a maggioranza o da parte del Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Resta in ogni caso salva la possibilità di adire lʼautorità giudiziaria per ogni altra controversia relativa allʼinterpretazione, la validità e lʼefficacia del presente contratto di assicurazione.
16. Informazioni aggiuntive
Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dellʼImpresa.
GLOSSARIO
La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dellʼinterpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione.
Assicurato: Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.
Assicurazione a primo rischio assoluto: Forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, lʼintegrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa forma, la regola proporzionale di cui allʼart. 1907 Codice Civile.
Assicurazione a valore intero: Forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde al valore complessivo delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale di cui allʼart. 1907 Codice Civile.
Assicurazione di cose: Forma di copertura avente per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dellʼassicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.
Azienda: attività artigianale o industriale organizzate al fine della produzione, trasformazione o manutenzione di merci e prodotti.
Contenuto: mobilio, arredamento, attrezzature, strumenti professionali inerenti lʼattività, lampadari, tappezzerie, moquettes, migliorie apportate dal locatario, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, macchine per scrivere e per calcolare elettriche, macchine elettroniche, supporto dati, archivi, registri, cancelleria, stampati, tappeti, quadri dʼautore, arazzi, sculture e simili oggetti dʼarte, oggetti e servizi di argenteria di valore singolo non superiore ad € 15.000,00 e quantʼaltro pertinente lʼesercizio e di uso personale dellʼAssicurato
e degli Addetti; valori (denaro, monete, titoli di credito o di pegno o le spese per esperirne la procedura di ammortamento - se consentita – carte valori in genere, tessere telefoniche, tessere e biglietti autoferrotranviari, coupon e buoni benzina, fustelle per medicinali); merci, compresi oneri fiscali se dovuti, campionari, imballaggi, scorte di infiammabili, merci speciali ed esplodenti. Sono esclusi: metalli rari ad uso industriale (Berillio, Cobalto, Germanio, Iridio, Mercurio, Tallio, Tantalio, Uranio, Vanadio, Wolframio), preziosi, raccolte e collezioni; beni in leasing appoggiati a contratti di leasing già coperti da propria assicurazione, veicoli e natanti.
Contraente: Xxxxxxxx che stipula il contratto di assicurazione con lʼassicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con lʼassicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Esercizio commerciale: lʼattività economica organizzata per:
– il commercio al minuto e/o allʼingrosso e cioè lʼacquisto di merci e la loro rivendita rispettivamente al consumatore finale e/o ad un eventuale intermediario;
– la prestazione di servizi;
– lʼattività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
Sono ammesse tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie allʼattività dichiarata.
Può essere costituito da uno o più locali anche non intercomunicanti, facenti parte dello stesso fabbricato o più fabbricati purché siti nella stessa ubicazione. Sono compresi i locali utilizzati come “deposito di riserva” dellʼesercizio purché siti non oltre 200 metri in linea dʼaria dallo stesso.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: Importo prestabilito a carico dellʼAssicurato per ciascun sinistro.
Furto: impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiustificato profitto per sé o per gli altri.
Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva lʼattività assicurativa, autorizzata dallʼISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo: La somma dovuta dallʼImpresa allʼAssicurato in caso di sinistro.
ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interasse Collettivo: Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti o broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli
Lastre e Insegne: le lastre piane o curve di vetro, cristallo o materiale plastico, esistenti nel fabbricato e collocate su vetrine, insegne, porte, finestre, mobili, arredamento, specchi, mensole - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - comprese iscrizioni e decorazioni e con esclusione delle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione.
Massimale: somma fino a concorrenza della quale lʼImpresa presta la garanzia, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta alla regola proporzionale.
Perito: Xxxxxx professionista incaricato dallʼImpresa di stimare lʼentità del danno subito dallʼAssicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dallʼISVAP.
Polizza: Il documento che prova lʼesistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento: La somma dovuta dallʼImpresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio: a probabilità che si verifichi il sinistro e lʼentità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa: Diritto che spetta allʼImpresa nei confronti dellʼAssicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui lʼImpresa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro: Il verificarsi dellʼevento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Somma assicurata: Importo nei limiti del quale lʼImpresa si impegna a fornire la propria prestazione.
Xxxxxxx: facoltà delʼimpresa che abbia corrisposto lʼindennizzo, di sostituirsi allʼAssicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipende da un fatto illecito di questʼultimo
Valore a nuovo: Espressione con la quale vengono indicate le coperture assicurative che consentono di garantire un Indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. Nelle garanzie incendio prende il nome di ricostruzione a nuovo.
Valore assicurato: Rappresenta la misura dellʼinteresse sottoposto ad Assicurazione.
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Xxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
Il rappresentante legale
SOMMARIO
DEFINIZIONI:
Relative all’assicurazione in generale Specifiche della presente polizza
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:
Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale Xxxxx che regolano le singole garanzie
Garanzia 1 - Incendio e Rischi Accessori Garanzia 2 - Responsabilità Civile Garanzia 3 - Furto e Rischi Accessori Garanzia 4 - Rottura di Lastre
Garanzia 5 - Guasti Elettronici Norme che regolano i sinistri Concernenti le garanzie 1, 3, 4, 5
Concernenti le garanzie 1, 2 Norme speciali
pag. 2 di 54
pag. 3 di 54
pag. 9 di 54
pag. 11 di 54
pag. 11 di 54
pag. 22 di 54
pag. 35 di 54
pag. 42 di 54
pag. 44 di 54
pag. 47 di 54
pag. 47 di 54
pag. 53 di 54
pag. 54 di 54
DEFINIZIONI
Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui preci- sato:
RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione. CONTRAENTE: soggetto che stipula l’assicurazione. IMPRESA: UBI Assicurazioni S.p.A..
INDENNIZZO: somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
POLIZZA: documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che
possono derivarne.
SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assi-
curazione.
SPECIFICHE DELLA PRESENTE POLIZZA
ADDETTI: tutti i soggetti che partecipano all’ attività della ditta assicurata (titolari, legale rappresentante, familiari collaboratori, dipendenti, lavoratori a domicilio, pre- statori d’ opera continuativa).
APPARECCHI ELETTRONICI: apparecchi a circuiti integrati azionati prevalente- mente da correnti deboli quali elaboratori di dati, fatturatrici; pese e registratori di cassa; centraline di comando, di regolazione, di controllo, di segnalazione e relativi terminali; telefax, centralini telefonici ed impianti d’allarme ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica impiegata per lo svolgimento dell’attività esercitata. Sono esclusi gli apparecchi audiovisivi e gli impianti di trasmissione radiotelevisivi non pertinenti l’attività esercitata nonché gli apparecchi di qualsiasi tipo in vendita, produzione o riparazione, i portadati esterni quali schede, dischi e nastri, apparec- chi in leasing già coperti da apposita assicurazione.
ATTIVITÀ ESERCITATA: attività artigianale e commerciale descritta in polizza, che comporta lavorazione, produzione, installazione e manutenzione di merci e manu- fatti.
AZIENDA: attività artigianale o industriale organizzate al fine della produzione, tra- sformazione o manutenzione di merci e prodotti.
CASSAFORTE MURATA: la cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello d’apertura a filo di parete.
XXXXXXXXXX NON MURATA O ARMADIO CORAZZATO: il mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi mecca- nici; le casseforti e gli armadi corazzati con peso inferiore a 200 kg. devono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
CONTENUTO: quanto riposto sottotetto del fabbricato in cui viene esercitata l’attivi- tà assicurata o all’aperto, purché a distanza minore di 40 metri dal fabbricato sud- detto, e precisamente:
a. macchinario, attrezzatura e arredamento: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), scale mobili, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti mobili di climatizzazione; apparecchiature di segnalazio- ne e comunicazione; impianti di prevenzione e di allarme; altri impianti non indi- cati sotto la denominazione fabbricato; quanto costituisce attrezzatura e arreda- mento dei depositi e dipendenze dell’attività esercitata; mobilio ed arredamento aziendale; serbatoi metallici e tubazioni; mobilio di ufficio, cancelleria, registri,
stampati, macchine per scrivere e per calcolo, apparecchi ed elaboratori elettro- nici; armadi di sicurezza o corazzati e casseforti (esclusi i relativi contenuti), oggetti di uso personale dell’Assicurato e/o dei dipendenti, cose di proprietà di terzi verso i quali l’Assicurato deve rispondere; cose particolari; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, di valore singolo non supe- riore a 7 15.000,00. Vengono convenzionalmente compresi i valori sino a concor- renza del 10% delle somme rispettivamente assicurate ai singoli settori, con il massimo di 7 5.200,00.
Si intendono in ogni caso esclusi: l’arredamento domestico, beni in leasing appog- giati a contratti di leasing già coperti da apposita assicurazione, preziosi, raccolte e collezioni d’antichità o numismatiche, veicoli e natanti.
b. merci: prodotti in vendita o in somministrazione, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’azienda, semilavorati e finiti, beni in lavorazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, se dovuti. Sono compresi infiammabili e merci speciali nei quantitativi necessari al ciclo produttivo dell’Assicurato.
COSE: gli oggetti materiali e gli animali.
COSE PARTICOLARI: archivi, documenti, disegni, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici; model- li, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
DANNI MATERIALI E DIRETTI: i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l’assicurazione.
DANNI CONSEQUENZIALI: i danni materiali alle cose assicurate non cagionati direttamente dai rischi per i quali vale l’assicurazione, ma subiti da dette cose in con- seguenza di tali eventi.
ESPLODENTI: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplo- sione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE: impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minac- cia alla persona che la detiene e tale da indurre la stessa a consegnare la cosa.
FABBRICATO: le costruzioni edili (intero edificio o porzioni di edificio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all’attività esercitata, compresi i fissi e gli infis- si ed opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione, antenne radiotelevisive, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato sotto le denominazioni macchinario, attrezzatura e arredamento. Nel fabbricato si intendono comprese l’eventuale annessa abitazione privata dell’Assicurato o dei suoi inquilini, le dipen- denze separate, purché nell’ambito dell’area aziendale, adibite ad uffici, servizi aziendali e sociali, deposito di merci e di prodotti dell’azienda.
FRANCHIGIA ASSOLUTA: parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiustificato profitto per sé o per gli altri.
INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INFIAMMABILI: Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplodenti” quali:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’ acqua o l’ aria umida, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a con- tatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
LASTRE E INSEGNE: le lastre piane o curve di vetro, cristallo o materiale plastico, esi- stenti nel fabbricato e collocate su vetrine, insegne, porte, finestre, mobili, arredamento, specchi, mensole - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - comprese iscrizioni e decorazioni e con esclusione delle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione.
MASSIMALE: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa presta la garanzia, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta alla regola proporzio- nale di cui al punto 38.2 delle Condizioni di Assicurazione.
MERCI SPECIALI
– polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, tita- nio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio;
– celluloide (grezza e oggetti di) espansite e sughero grezzo;
– schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa materie plastiche espanse o alveolari;
– imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combu- stibili.
Non si considerano merci speciali:
– quelle entrate a far parte del prodotto finito,
– imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci.
ONDA SONICA: l’onda d’urto provocata dal superamento della velocità del suono.
PRESTATORI DI LAVORO: Tutte le persone fisiche di cui l’assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 c.c.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d’opera, contratto d’appalto).
PREZIOSI: Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metal- lo prezioso, pietre preziose, metalli naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artifi- ciali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
PRIMO RISCHIO (assicurazione a): forma di assicurazione in base alla quale l’in- dennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione dell’articolo 1907 del Codice Civile.
RAPINA: impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui.
RISARCIMENTO: la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
RISCHIO LOCATIVO: la responsabilità relativa all’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti cagionati al fabbricato tenuto in locazione.
SCASSO: forzamento o rottura di serrature o di mezzi di chiusura e/o protezione di locali e di mobili contenenti le cose assicurate.
XXXXXX: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla per- sona che la detiene.
SCOPERTO: parte percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che rima- ne a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
SCOPPIO/IMPLOSIONE: repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete”, non sono considerati scoppio o implosione.
SERRAMENTO: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
TERRORISMO: qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare o intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l’opinione pubblica o parte di essa per scoppio, motivi politici, religiosi, etnici o ideo- logici in genere.
VALORE A NUOVO:
a. per il fabbricato:
il costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell’area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
b. per macchinario, attrezzatura, arredamento, lastre, apparecchi elettronici: la spesa necessaria per sostituire le cose assicurate con altre nuove uguali od equi- valenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprese le spese di imballaggio, trasporto e montaggio nonché le imposte, comprese quelle doganali.
VALORE COMMERCIALE: la spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, uso, tipo, qualità, funziona- lità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
VALORE INTERO (assicurazione a): forma di assicurazione che comporta in caso di danno l’applicazione della proporzionale così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore delle cose al momento del sini- stro eccede le somme assicurate.
VALORI: denaro, monete, carte valori, titoli di credito e di pegno.
VETRO ANTISFONDAMENTO: manufatto costituito di norma da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di mate- riale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm..
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a cir- costanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicu- razione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa.
Se il Contraente o l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’as- sicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scaden- ze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C..
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato con- cesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comporta-
re la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi del- l’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte dell’Impresa stessa, essa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio imponibile rela- tiva al periodo di rischio non corso.
Art. 8 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è proroga- ta per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del con- tratto.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione dell’Impresa o l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 11 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Xxx Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX (xxxx informa- tiva precontrattuale).
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE GARANZIA 1 - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
Art. 13 - Rischi assicurati
Lʼimpresa, nei limiti delle somme assicurate in polizza ed alle condizioni che seguo- no, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, anche se di priorità di terzi, dagli eventi sotto indicati.
13.1 - Eventi da fuoco
– incendio, comunque causato; guasti provocati allo scopo di impedire o di arresta- re l’incendio;
– azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica;
– esplosione, implosione o scoppio, anche esterni, compresi quelli di materie o sostanze esplosive detenute legalmente dall’Assicurato, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze;
– fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito degli eventi di cui sopra o di quelli indi- cati al successivo punto 13.7, che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti nell’ambito di 100 metri da esse, oppure fuoriusciti a causa di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, facenti parte o di perti- nenza del fabbricato, purché detti impianti siano collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture.
Sono esclusi i danni:
a. da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
b. ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici, provocati dall’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica, salvo quanto disposto dal punto 13.5;
c. alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio od un implo- sione, se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale.
13.2 - Eventi da acqua
– Spargimento d’acqua, da condutture (compresi pluviali e grondaie), da dispositi- vi od apparecchi utilizzatori e relativi allacciamenti che vi siano collegati, a segui- to di rottura, guasto od occlusione;
– rigurgito delle acque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fognature, di proprie- tà o in uso all’Assicurato, a seguito di loro rottura, guasto od occlusione; questa garanzia viene prestata entro il limite di 7 10.000,00 per sinistro ed anno assicu- rativo;
– spargimento di acqua causata da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell’ atti- vità descritta in polizza; questa garanzia viene prestata entro il limite di 7 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Sono esclusi:
a. i danni derivanti da umidità e da stillicidio;
b. i danni arrecati ai rivestimenti esterni del fabbricato ed al tetto;
c. i danni a merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo ed a tutto quanto è posto in locali interrati o seminterrati qualora causati da rigurgito delle acque di scarico;
d. le spese per la demolizione e ripristino di parti di fabbricato ed impianti sostenu- te al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuo- riuscita di acqua, eccedenti quanto indicato al punto 14.4.;
e. relativamente ai danni da gelo sono esclusi i danni verificati qualora l’ attività sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti il sinistro;
f. da rigurgito delle acque di scarico causati dai sistemi fognari della rete pubblica;
g. i primi 7 250,00 di ogni sinistro.
13.3 - Eventi atmosferici
Uragani, bufere, tempeste, vento e trombe d’aria e cose da essi trascinate, nonché grandine.
Sono compresi i danni di bagnamento all’interno del fabbricato dove viene esercita- ta l’attività assicurata, purché siano arrecati direttamente da precipitazioni atmosfe- riche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramen- ti dalla violenza dei fenomeni atmosferici.
Relativamente ai danni materiali e diretti causati dalla grandine su:
– serramenti, vetrate e lucernari in genere;
– lastre in cemento-amianto, lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati,
la garanzia viene prestata entro il limite di 7 10.000,00 per sinistro ed anno assicu- rativo.
L’Impresa non risponde dei danni:
a. causati da:
a1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artifi- ciali;
a2) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
a3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
a4) gelo, umidità e stillicidio;
a5) cedimento o franamento del terreno;
a6) sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 13.4;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b. subiti da:
b1) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
b2) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e con simili installazioni esterne;
b3) enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e desti- nazione;
b4) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plasti- ca, e quanto in essi contenuto.
La garanzia viene prestata previa deduzione di una franchigia assoluta di
7 1.000,00 per singolo sinistro.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvenga- no nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore all’ 80 % della somma assicurata ad ogni singola partita.
13.4 - Sovraccarico di neve
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovrac- carico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tet- toie o fabbricati aperti su più lati, fermo quanto disposto dalla garanzia “Eventi atmo- sferici” di cui al punto 13.3 e ad integrazione della stessa.
Ai fini della presente garanzia:
– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sini- stro, di una franchigia di 7 5.000,00;
– in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avven- gano nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore di 7 500.000,00.
Sono esclusi i danni causati:
a. da valanghe e slavine;
b. da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
c. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
d. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimen- to sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
e. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
f. ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve.
13.5 - Fenomeni elettrici ed elettronici
Provocati a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, compresi apparecchi e cir-
cuiti ma escluse le lampade, per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni da qualsiasi motivo occasionati.
Se assicurato il fabbricato sono garantiti:
– gli impianti al servizio del fabbricato stesso.
Se assicurato il contenuto sono garantiti:
– macchine, apparecchi ed impianti elettrici, apparecchi ed impianti elettronici, compresi i relativi circuiti.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, sino alla concorrenza di 7 10.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa e previa detrazione di una fran- chigia assoluta di 7 250,00 per singolo sinistro.
Sono esclusi i danni:
a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
b. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manuten- zione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c. dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
13.6 - Eventi sociopolitici - Atti vandalici o dolosi
Eventi sociopolitici, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi.
La garanzia è prestata previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di
7 1.000,00 per singolo sinistro.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvenga- no nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore all’80% della somma assicurata ad ogni singola partita.
Sono esclusi i danni:
a. da deturpamento o imbrattamento;
b. da furto, da rapina, da estorsione, da smarrimento, da saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c. causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti con- seguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
d. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
e. avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l’occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.
13.7 - Altri eventi accidentali
– caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spa- ziali;
– onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
– urto di veicoli stradali o di natanti, purché non di proprietà dell’Assicurato;
– caduta di ascensori, montacarichi.
Art. 14 - Danni consequenziali e spese accessorie
Sono inoltre compresi nell’assicurazione i danni consequenziali e le spese di segui- to indicate nei limiti di indennizzo precisati al punto 16.1 e purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Garanzia.
Sono inoltre comprese le spese accessorie di seguito indicate:
14.1 - Spese di demolizione e sgombero
Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino a concorrenza del 10% dell’ indennizzo pagabile a termini di polizza.
14.2 - Spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto
Le spese occorrenti per la rimozione, l’eventuale deposito presso terzi e il ricolloca- mento del contenuto resesi necessarie in seguito ad evento indennizzabile a termi- ni di polizza.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino a concorrenza di un valore pari al 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza.
14.3 - Spese di ricostruzione di cose particolari
Le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifaci- mento delle "cose particolari" distrutte o danneggiate, compreso il costo del mate- riale, nei limiti della somma assicurata per macchinario, attrezzatura e arredamento con il limite del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite di 7 10.000,00 e purchè sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro.
14.4 - Spese di ricerca e riparazione del danno da acqua condotta
Le spese occorrenti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi, com- prese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristi- no di parti di fabbricato, e ciò in caso di danno indennizzabile a termini di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta.
La presente garanzia è prestata con un massimo indennizzo del 5% della somma assicurata per il fabbricato, con il limite per sinistro ed anno assicurativo di 7 5.000,00 e previa detrazione di un importo di 7 500,00 per sinistro.
14.5 - Onorari dei periti
Le spese e gli onorari del perito, che l’Assicurato avrà nominato in base al disposto dell’art. 37, fino a concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato a termini di polizza (escluse le garanzie di responsabilità) con il massimo di 7. 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
14.6 - Onorari di architetti, ingegneri e consulenti
Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari, attrez- zature ed arredamento, includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicu- rato su tali fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art. 15 - Garanzie aggiuntive opzionali
Le presenti garanzie aggiuntive sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza e pagato il relativo premio.
15.1 - Merci in refrigerazione
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione causati da:
– mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
– fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
– ad eventi previsti dal punto 13.1 al punto 13.7;
– all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’im- pianto stesso.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e previa detrazione di un importo di 7 250,00 per singolo sinistro.
15.2 - Ricorso Terzi
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti cagio- nati alle cose di terzi, da un evento indennizzabile a termini di polizza, fino alla con- correnza del massimale a tale titolo assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agri-
xxxx o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
La garanzia non comprende i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidet- te operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate), nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
– le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli Amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o pena- li promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e l’Impresa avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’As- sicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della pro- pria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
15.3 - Rischio Locativo
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti cagionati al fabbricato tenuto in loca- zione dall’Assicurato da un evento indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata per la somma a tale titolo assicurata per il fabbricato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui al punto 41.2 qualora tale somma risultasse inferiore al valore del fabbricato tesso calcolato a termini di polizza.
15.4 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
L’Impresa risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e tra- sportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza dell’ulte- riore somma assicurata in aumento a quanto previsto dal precedente punto 14.1.
15.5 - Indennità aggiuntiva
In caso di sinistro l’Impresa corrisponderà, nei limiti della relativa somma assicura- ta e congiuntamente all’importo dovuto per i danni materiali e diretti, un indennizzo aggiuntivo pari al 15% di quello liquidato per le partite Fabbricato/Rischio Locativo e/o Contenuto a titolo di indennizzo per interruzione o intralcio dell’attività.
Per il danno riguardante il “Rischio Locativo”, l’indennità aggiuntiva verrà liquidata esclusivamente all’Assicurato.
Art. 16 - Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni 16.1 - Limite massimo di indennizzo
Salvo l’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 C.C., per nessun titolo l’Impresa
potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
16.2 - Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c. causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli even- ti per i quali è prestata l’assicurazione;
f. causati a macchinario, attrezzatura e arredamento concessi all’Assicurato in lea- sing, qualora già garantiti da analoga copertura;
g. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzio- ne o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se con- seguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo che non sia ope- rante la specifica garanzia aggiuntiva di cui al punto 15.1;
h. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 17 - Norme particolari 17.1 - Tolleranze
L’assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto che il
fabbricato abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombu- stibili; l’armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti posso- no anche essere combustibili. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollera- ta la presenza di materiali combustibili per non oltre i 2/10 delle rispettive superfici.
Sono ammesse e assicurate, se non esplicitamente escluse, le operazioni di confe- zionamento, imballaggio, falegnameria, verniciatura, purchè complementari ed accessorie all’ attività principale.
Non richiedono esplicita dichiarazione e sono quindi tollerate:
a) per fabbricati:
– le pavimentazioni ed impermeabilizzazioni di qualsiasi tipo;
– i materiali in intercapedini di strutture in laterizio o conglomerato cementizio;
– i materiali impiegati per la coibentazione delle celle frigorifere purchè rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili;
b) per il contenuto:
– l’esistenza di non più di 1 kg di esplodenti;
– l’esistenza di infiammabili per non più di 250 kg (senza limite se in appositi serbatoi completamente interrati);
– l’esistenza di merci speciali per non più di 250 kg;
– l’esistenza di materiali per semplici esigenze di pulizia dei locali e delle mac- chine, anche se ascrivibile alle"infiammabili" od alle "merci speciali";
– l’esistenza di gas combustibili e ossigeno nelle tubazioni di distribuzione.
c) per il macchinario:
– macchine utensili per al lavorazione del legno i cui scarti di lavoro sono costi- tuiti da trucioli, segatura o polvere collegate, almeno per la metà, ad impian- to centralizzato di aspirazione; non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1 KW.
17.2 - Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali Contraente o l’Assicurato devono rispondere a termini di legge, verso i clienti nonché - se l’Assicurato è una società - verso socie- tà che rispetto all’Assicurato siano controllanti, controllate, collegate, purché il Contraente o l’Assicurato, a loro volta, non esercitino l’azione verso il responsabile.
17.3 - Dolo e colpa grave
L’Impresa assicura i danni derivanti dagli eventi, per i quali sono prestate le garan- zie della presente Garanzia, determinati da:
– colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell’ Assicurato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è una persona fisica, i soci a responsa- bilità illimitata e gli amministratori se l’Assicurato è una persona giuridica.
17.4 - Merci già vendute
Se a seguito di sinistro risultano danneggiate o perdute merci già vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendi-
ta convenuto, sempreché adeguato ai prezzi di mercato, dedotte le spese risparmia- te con la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture di legge.
17.5 - Contenuto presso terzi
Il contenuto garantito in polizza è assicurato presso terzi in ubicazione diversa da quella dell’azienda assicurata, per un valore non superiore al 10% della somma per esso assicurata.
In nessun caso l’Impresa risarcirà importo superiore a 7 25.000,00 per sinistro.
17.6 - Macchinari e merci all’ aperto
L’Impresa prende atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all’aperto, sui piazzali e comunque entro i recinti degli stabilimenti e/o delle aree comunque a disposizione dell’ ubicazione assicurata in polizza.
Tale estensione, non è operante agli effetti della garanzia “eventi atmosferici” e della garanzia “sovraccarico di neve”.
17.7 - Oneri di urbanizzazione
Nella somma assicurata alla voce “fabbricati” sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.
17.8 - Anticipo indennizzi
L’Impresa anticipa un importo pari al 50% dell’ammontare presumibilmente inden- nizzabile, in base alle risultanze acquisite, purchè:
– l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
– l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della “denuncia circostanziata del sinistro;
– il presumibile indennizzo non sia inferiore ad 7 50.000,00;
– non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali inerenti il sinistro, istanze falli- mentari a carico dell’Assicurato.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a 7 500.000,00 qualunque sia l’am- montare stimato del danno.
L’obbligo dell’Impresa dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell’an- ticipo.
17.9 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peri- tali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possi- bile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
17.10 - Buona fede
Se il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omet- te di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichia- razioni incomplete o inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all’indennizzo non viene pregiudicato.
Il Contraente ha però l’obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corri- sposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
GARANZIA 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 18 - Rischi assicurati
LʼImpresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza - a tene- re indenne lʼAssicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
a) Assicurazione Responsabilitą Civile verso Terzi (R.C.T.)
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allʼesercizio dellʼattività dichiarata in poliz- za e dei servizi ad essa connessi.
Lʼassicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare allʼAssicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) Assicurazione Responsabilitą Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professio- nali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come defini- ti dal D. Lgs. 276/2003, nonché da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata lʼassicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disci- plina delle norme citate al precedente punto 1) o eccedenti le prestazioni da que- ste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata unʼinvalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazio- ni di cui allʼart. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.
I titolari ed i soci dellʼAssicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in parte- cipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. Da tale assi- curazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali. In caso di esercizio dellʼazione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dellʼINAIL, i prestatori di lavoro temporanei di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno conside- rati terzi.
Se, al momento del sinistro, lʼAssicurato non è in regola con gli obblighi per lʼassi- curazione di legge, lʼassicurazione non è efficace qualora lʼomessa dichiarazione presso lʼINAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo dellʼAssicurato.
Tanto lʼassicurazione R.C.T. quanto lʼassicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dallʼINPS ai sensi dellʼart. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 19 - Estensioni di garanzia
Ferme restando le delimitazioni di polizza di cui all’articolo 20, qualora non deroga- te di seguito, l’assicurazione R.C.T. di cui al punto 18 a) comprende altresì i rischi derivanti da:
19.1 - Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, mon- tacarichi e cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di antenne radiotelevisive, di muri di cinta, di tettoie, nonché di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi.
La garanzia comprende inoltre:
a) i danni da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, purché conseguenti a rot- ture accidentali di tubazioni impianti e condutture di pertinenza del fabbricato con una franchigia assoluta di 7 250,00 per ogni sinistro.
b) i lavori di pulizia, i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in eco- nomia e/o appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di ordinaria e straordina- ria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata anche per la responsabilità civile cui le derivante all’Assicurato quale committente dei suddetti lavori ceduti in appalto.
Nel caso di attività rientranti nella normativa dei D. Lgs 494/96 e 528/99 la garanzia opera a condizione che:
• l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordina- tore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conforme- mente a quanto disposto dal precitato D. Lgs.;
• dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
19.2 - Proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi di pertinenza dei fabbricati indicati in polizza e nei quali si svolge l’attività descritta in polizza, di inse- gne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni (con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati). Relativamente ai veicoli parcheggiati la garanzia è prestata con la franchigia assoluta di 7 250,00 per ogni mezzo danneg- giato; la garanzia non comprende i danni da mancato utilizzo dei mezzi danneggiati nonchè le cose contenute nei veicoli.
19.3 - Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o con cani da guardia.
19.4 - Gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dell’azienda.
19.5 - Proprietà e/o utilizzo di apparecchiature elettroniche in genere al servizio del pubblico.
19.6 - Gestione della mensa aziendale nonché di distributori automatici di cibi e bevande, compreso il rischio della somministrazione e compresi i danni corporali subiti dai dipendenti, restando comunque esclusa - qualora la gestione venga affi- data a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore.
19.7 - Servizio antincendio
19.8 - Partecipazione a corsi di preparazione indetti dall’Assicurato, limitatamen- te alle lesioni fisiche subite dai partecipanti.
19.9 - Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall’allestimento o dallo smontaggio degli stands.
19.10 - Committenza auto ai sensi dell’art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell’ Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrut- to dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni subite dalle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il dirit- to di surrogazione dell’Impresa nei confronti dei responsabili. La garanzia viene pre- stata con una franchigia assoluta di 7 250,00 per ogni sinistro e vale nei limiti terri- toriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La garanzia è operante sempreché risulti provato che al momento del sinistro il mezzo era guidato da un dipendente dell’Assicurato munito di regolare patente di abilitazione, se richiesta.
19.11 - Esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio nonché di altre simili attività ed attrezzature a ser- vizio delle esclusive necessità dell’azienda.
19.12 - Proprietà e/o conduzione di uffici, magazzini, depositi di proprietà dell’Assicurato e situati in Italia, purché inerenti all’attività dichiarata in polizza.
19.13 - Proprietà ed uso di velocipedi, ciclofurgoni e veicoli non a motore e mezzi di trasporto a mano impiegati esclusivamente per le esigenze dell’attività descritta in polizza.
19.14 - Mezzi meccanici
L’assicurazione s’intende operante anche quando alla guida dei mezzi meccanici siano addetti dipendenti sprovvisti della prescritta abilitazione, sempreché si tratti di persona idonea alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 16 anni.
La garanzia vale anche per il funzionamento dei mezzi meccanici operanti nell’am- bito di aree aperte al pubblico, con l’esclusione comunque, di tutti i rischi di respon- sabilità civile per i quali, in conformità alle norme della legge 24/12/1969 n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 24/11/70 n. 973, è obbligatoria l’assicurazione.
19.15 - Lavori presso terzi
Relativamente ai lavori effettuati presso terzi comprese le attività di installazione, prelievo, rifornimento e consegna merci l’assicurazione è estesa ai danni:
– a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
– alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento di 7 25.000,00 per ciascun sinistro ed anno assicurativo e previa applicazione di una franchigia assoluta di 7 250,00 per ogni sinistro.
19.16 - Xxxxx alle cose di terzi che l’Assicurato abbia in temporanea consegna con l’esclusione dei danni:
– provocati alle cose in riparazione o manutenzione durante e per conseguenza dei lavori di riparazione e manutenzione,
– da furto,
– alle cose che costituiscono strumenti di lavoro,
– xxxxx xxxxxxxxx,
– danni dovuti a normale uso, deperimenti e simili.
Sono esclusi preziosi, valori, veicoli e natanti e cose in esse contenute.
La presente garanzia è prestata con il massimo di 7 25.000,00 per ciascun sinistro ed anno assicurativo e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 7 250,00 per ogni sinistro.
19.17 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’am- bito di esecuzione delle anzidette operazioni.
La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di 7 250,00 per ogni mezzo dan- neggiato.
La garanzia non comprende i danni da mancato utilizzo dei mezzi danneggiati nè i danni alle cose contenute nei veicoli.
19.18 - Danni a cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato stesso, portate o in deposito nell’ambito dell’attività descritta in polizza, sempreché i fatti che li abbia- no provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a termini di legge.
Relativamente ai veicoli si applica il disposto dell art. 19.2. Da tale estensione sono esclusi preziosi e valori e le cose contenute nei veicoli.
19.19 - Responsabilità civile personale di ciascun dipendente, quadro, dirigente dellʼAssicurato per danni materiali e danni corporali conseguenti a fatti colposi veri- ficatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
– alle persone considerate terzi (escluso lʼAssicurato/Contraente) in base alle con- dizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T;
– agli altri prestatori di lavoro, dipendenti dellʼAssicurato, lavoratori interinali, lavo- ratori parasubordinati, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, nei limite del massimale pattuito per la garan- zia R.C.O.
19.20 - Responsabili sicurezza D.Lgs 81/2008
Lʼassicurazione vale anche per:
– la responsabilità civile derivante dallʼAssicurato ai sensi del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipen- denti, ai lavoratori interinali, ai lavoratori parasubordinati;
– la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs 81/2008, a condizione che tali mansioni siano svolte dallʼAssicurato, dagli Amministratori o dai dipendenti dellʼAssicurato stesso.
19.21 - Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a ter- mini di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sini- stro, con il minimo assoluto di € 500,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno.
19.22 - Danni da incendio, scoppio, esplosione od implosione di cose dellʼassi- curato o da lui detenute con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sini- stro, con il minimo assoluto di € 500,00.
La presente garanzia opererà a secondo rischio qualora esistesse altra efficace copertura di responsabilità civile anche se prestata con polizza incendio o dalla Sezione Incendio di questo contratto.
19.23 - Inquinamento accidentale
A parziale deroga dellʼart. 20.3 lettera h) rassicurazione sʼintende estesa alla Responsabilità Civile derivante allʼAssicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dellʼambiente dovuto a fatto accidentale
connesso all’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determi- nano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, con- giuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato.
Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazio- ne o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
Per l’operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiunta- mente le seguenti tre condizioni:
a. l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell’Assicurato deve essere fisicamente evidente all’Assicurato o a “Terzi” entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, lo scarico, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
b. danni derivanti dall’emissione, scarico, dispersione, deposito e comunque dalla fuoriuscita delle sostanze inquinanti devono essere evidenti entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, lo scarico, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
c. fermo quanto previsto dalle “Norme” in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sini- stro relativo alla presente deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.
L’assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimen- to per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per neutra- lizzare o limitare la conseguenza di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di essa, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Questo risie- de a scelta dell’Assicurato presso la Sede dell’Assicuratore o presso la sede del Broker.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designa- to, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Validità della garanzia
L’assicurazione vale per eventi dannosi provocati da sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.
Limiti di risarcimento e franchigia
La presente garanzia si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 7 5.000,00, col massimo risarcimento di 7 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo:
1. per piu’ danni, anche se verificatisi in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento;
2. per più danni, comunque originati, verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
Esclusioni relative alla garanzia “inquinamento accidentale”
La garanzia di “inquinamento accidentale” non comprende i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l’assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione milita- re, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rap- porto con tali eventi;
b) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all’esterno degli stabili- menti dedotti in polizza;
d) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall’uso di piattaforme di perforazione;
e) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
f) provocati da attività svolte all’esterno dello stabilimento descritto in polizza;
g) cagionati a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o deten- ga a qualsiasi titolo, quando tali cose abbiano concorso alla produzione del danno;
h) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, com- merciali, artigianali, agricole o di servizi;
derivanti da inquinamento dell’ambiente conseguente:
i) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
j) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adat- tamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente esclusione i) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successiva- mente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione vengono intrapresi accor- gimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circo- stanze.
19.24 - Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell’Assicurato
Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali:
1. i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o comple- mentari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
2. le persone non dipendenti dell’Assicurato che collaborano con lo stesso in qua- lità di progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici amministrativi e legali ed altri professionisti in genere;
3. le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l’Azienda;
4. gli amministratori (escluso il legale rappresentante) e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a) dell’art. 20.2.
19.25 - Infortuni subiti da appaltatori e subappaltatori
Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), e sino alla concorrenza dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, i titolari delle ditte appaltatrici o subappaltatrici ed i loro prestatori di lavoro, sempre che dall’even- to derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
19.26 - Lavori ceduti in subappalto
L’assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell’Assicurato. La garanzia è prestata a condizione che il nominativo del subappaltatore sia stato comunicato agli istituti competenti per assicurazioni sociali ed a patto che l’Assicurato ceda in subappalto parte dei lavo- ri in misura non superiore al 30% del fatturato annuo. Questa estensione non è ope- rante per quanto previsto al punto 19.1.
19.27 - Lavoro interinale (L. 196/97) - Xxxxx a terzi
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati da “prestatori di lavoro temporaneo” non dipendenti dall’Assicurato ma assunti da “un’impresa fornitrice” nell’esercizio dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione e che prestano, per conto dell’Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196 del 24/06/1997 (e successive modifiche e/o integrazio- ni).
19.28 - Danni causati da prodotti somministrati o smerciati
Per gli Assicurati che effettuano la produzione e/o la vendita di generi alimentari, l’assicurazione comprende i danni causati dai generi somministrati o smerciati, pur- ché la somministrazione, lo smercio ed il danno si siano verificati durante il periodo di validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato non oltre 6 mesi dopo la
vendita o la somministrazione. La garanzia è prestata fino al massimale per ogni sinistro e per anno assicurativo di 7 50.000,00, con lo scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo del sinistro, col minimo di 7 250,00.
Per tutte le altre attività artigianali la garanzia di Responsabilità Civile cessa con la consegna del prodotto e l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato al punto 19.3.
19.29 - Veicoli in consegna (limitatamente alle attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, riparazione e rimessaggio di natanti)
Qualora l’attività dell’ assicurato comporti la riparazione di veicoli, nonchè la loro detenzione in custodia per riparazione, l’ assicurazione R.C.T. comprende la respon- sabilità dell’ Assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati a tali veicoli. Sono tuttavia esclusi i danni:
a) resi necessari dall’esecuzione dei lavori;
b) alle parti oggetto di riparazione, salvo si tratti di danni conseguenti ad incendio o scoppio o di danni avvenuti durante la prova successiva alla riparazione;
c) alle cose trovantesi sui veicoli stessi;
d) da furto;
e) da mancato uso;
f) da circolazione salvo quanto previsto al punto b).
L’assicurazione R.C.T. è estesa anche ai danni ai veicoli in consegna e custodia per riparazione durante le operazioni di sollevamento con attrezzatura meccanica o manuale all’ interno dei locali ove si svolge l’ attività descritta in polizza a seguito di rottura e/o guasto della predetta attrezzatura.
La garanzia è prestata, fino alla concorrenza per ogni sinistro e per anno assicura- tivo di 7 25.000,00 con lo scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo del sinistro, col minimo di 7 250,00.
19.30 - Responsabilità postuma sui veicoli o natanti (limitatamente alle attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, riparazione e rimessaggio di natanti) La garanzia è estesa ai danni subiti e/o causati da veicoli o natanti a motore ripara- ti, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, installazione di impianti od accessori su veicoli o natanti a motore.
L’assicurazione R.C.T. è prestata per i lavori eseguiti e per i danni verificatisi duran- te il periodo di validità dell’assicurazione purchè denunciati all’Impresa non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori quale risultante da un valido documento fiscale.
L’assicurazione non comprende:
a) i danni causati da prodotti impiegati e dei quali debba rispondere il fornitore dell’ Assicurato, fatta eccezione per i raccordi e le minuterie fabbricati e/o adattati dall’ Assicurato stesso;
b) i danni alle cose installate ed alle parti direttamente oggetto di lavorazione, revi- sione, manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
c) i danni conseguenti a mancato uso o indisponibilità dei veicoli.
La garanzia è prestata, fino alla concorrenza per ogni sinistro e per anno assicura- tivo di 7 25.000,00 per danni a cose e del 10% del massimale per danni a persone, con lo scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo del sinistro, col minimo di 7 250,00.
19.31 - Responsabilità postuma da installazione, manutenzione e riparazione di impianti (compresa legge 5 marzo 1990 n° 46)
L’assicurazione R.C.T. è estesa alla responabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di costruttore non progettista di tutte le opere ine- renti all’ attività descritta in polizza, installatore, manutentore o riparatore di impian- ti, anche se non installati dall’ Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti stessi dopo l’ ultimazione dei lavori.
L’assicurazione R.C.T. è prestata anche per le attività di installatore, manutentore o riparatore di impianti anche se non installati dall’ assicurato e per le attività cui all’ articolo 1 della legge 5 Marzo 1990 n° 46 purchè l’Assicurato sia in possesso dell’ abilitazione prevista dall’ articolo n° 2 della Legge stessa.
L’assicurazione R.C.T. vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttiva, al commercio al terziario o da altri usi.
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) agli impianti, attrezzature o cose installate o manutenute e qualsiasi spesa ine- rente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all’ uso per i quali gli impianti sono destinati;
d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
e) da interruzioni o sospensioni di attività.
L’assicurazione R.C.T. è prestata per i lavori eseguiti e per i danni verificatisi duran- te il periodo di validità dell’assicurazione purchè denunciati all’ impresa non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
La garanzia è prestata, con il limite di risarcimento per ogni sinistro e per anno assi- curativo di 7 50.000,00 per danni a cose e del 10% del massimale per danni a per- sone, con lo scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo del sinistro, col minimo di 7 500,00.
19.32 - A valere per le sole imprese operanti nel settore edile
La garanzia comprende i danni cagionati a terzi derivanti da infiltrazione di acqua piovana e/o bagnamento in genere che possano verificarsi durante il rifacimento e/o la riparazione di tetti e/o terrazzi.
La garanzia è prestata, fino al massimale per ogni sinistro e per anno assicurativo di 7 52.000,00, con lo scoperto pari al 10% per ogni sinistro con il minimo di 7 1.000,00 per ogni terzo danneggiato.
Art. 20 - Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni - Regolazione del premio
20.1 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx i massimali esposti in polizza, resta convenuto che l’Impresa, in caso di sini- stro che interessi contemporaneamente più casi di responsabilità civile, non risarci- rà complessivamente somma superiore al massimale previsto in scheda di polizza per la garanzia R.C.T..
20.2 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi:
a. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente, anche se dipendenti o collaboratori dell’Assicurato;
b. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.;
c. i prestatori di lavoro e le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappal- tatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natu- ra del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
20.3 - Rischi esclusi
L’assicurazione non comprende i danni:
a) da furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azio- nati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comun- que, non abbia compiuto il 16° anno di età;
e) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
f) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
g) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico;
h) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoveri- menti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
i) provocati da persone che non siano prestatori di lavoro da lui dipendenti od equi- parabili, come definiti dal D. Lgs. 276/2003;
j) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni del fabbricato ove si svolge l’attività assicurata;
k) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecu- zione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stai resa acces- sibile all’uso ed aperta al pubblico;
m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
n) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
o) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamen- to o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
p) da detenzione o impiego di esplosivi;
q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, com- merciali, artigianali, agricole o di servizi;
r) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’ato- mo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radio- attivi, macchine acceleratrici e quant’altro inerente);
t) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti con- tenenti amianto;
u) dei quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni ter- roristiche da chiunque poste in atto;
v) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
w) derivanti da campi elettromagnetici;
x) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all’encefalopatia spongiforme.
20.4 - Variazione nel numero di addetti
Il premio della presente assicurazione viene determinato sulla dichiarazione da parte dell’ Assicurato che il numero delle persone addette all’Azienda è quello indi- cato nella scheda di polizza.
Si conviene fra le parti che:
– entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, l’Assicurato comunica alla Società le variazioni in aumen- to o diminuzione che si sono verificate nel corso dell’anno, relativamente al numero degli addetti;
– se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di addetti diverso da quello dichiarato in polizza, la Società provvederà ad emettere appendice o nuovo contrat-
to, variando il premio in base al numero effettivo degli addetti risultante a tale data;
– l’Impresa ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenu- to a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie;
– nel caso in cui dalla polizza e/o appendice risultasse operante la presente Sezione, ma senza l’indicazione del numero di addetti, verrà considerato un numero non superiore a cinque unità, compreso il titolare.
L’Impresa rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’Art.1898 del Codice Civile, solo nel caso in cui il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Art. 21 - Assicurazione in secondo rischio - Differenza nelle condizioni
Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni, da chiunque stipula- te, per i medesimi rischi previsti dalla presente polizza, questa, fermi i limiti dei mas- simali indicati nel contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quel- la assorbibile dall’altra o dalle altre assicurazioni.
Per le eventuali garanzie non previste dalle altre assicurazioni ma accordate con la presente polizza, l’assicurazione è operante a tutti gli effetti nell’ambito dei massi- mali indicati nel contratto.
Art. 22 - Validità territoriale
L’ assicurazione R.C.T. si intende operante per i danni verificatisi nei territori di tutti i paesi europei.
L’ assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 23 - Pluralità di assicurati
Il massimale stabilito in polizza sia per la garanzia R.C.T. sia per la garanzia R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 24 - Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale l’assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclu- sione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone.
GARANZIA 3 - FURTO E RISCHI ACCESSORI
Art. 25 - Rischi assicurati
LʼImpresa, nei limiti delle somme assicurate in polizza ed alle condizioni che seguono, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
25.1 - Furto
Furto delle cose assicurate, contenute nei locali dellʼazienda o in locali con essa comunicanti a condizione che lʼautore del furto si sia introdotto nei locali medesimi in uno dei seguenti modi:
a. violandone le difese esterne mediante scasso dei mezzi di chiusura o sfonda- mento di pareti, soffitti, pavimenti, inferriate stabilmente infisse nei muri e vetri antisfondamento, nonché di vetri non antisfondamento in quanto, per questi ulti- mi, il furto sia commesso:
– attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
– durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, purché le vetrine siano fisse e le porte vetrate siano chiuse;
– durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti;
b. violandone le difese esterne mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arne- si simili;
c. mediante impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le apertu- re si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall’esterno;
d. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza partico- lari difese interne, l’Impresa è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commette- re il furto o per tentare di commetterlo.
L’assicurazione, ferma restando la somma assicurata, comprende:
– guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che conten- gono le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consuma- ti o tentati, nonché per gli atti vandalici alle merci, macchinari ed attrezzature, arredamento, nonché ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi mezzi di protezione e chiusura, commessi dagli autori del furto o della rapina consuma- ti o tentati. Non rientrano in questa garanzia i danni da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del reato o del tentativo di reato.
– le spese sostenute per potenziare l’efficacia dei mezzi di protezione e chiusura danneggiati nell’esecuzione del furto e precisamente per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, il tutto fino a concorrenza del 10% dell’indennizzo spettante a termini di polizza, con il massimo di 7 520,00, sempreché l’Impresa non receda dalla polizza ai sensi dell’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.
25.2 - Rapina ed estorsione
Rapina ed estorsione delle cose assicurate avvenute nei locali dell’azienda, quan- d’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
25.3 - Furto commesso fuori dalle ore di lavoro dai dipendenti
Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato avvenuti nei modi previsti dal punto 25.1 e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
– l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorve- glianza interna dei locali stessi;
– che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
25.4 - Portavalori
Limitatamente ai valori l’assicurazione è prestata anche contro:
– il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona inca- ricata del trasporto dei valori;
– il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del tra- sporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
– il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
– la rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia del- l’azienda, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai for- nitori, ai clienti o viceversa.
Art. 26 - Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni
26.1 - Sospensione dell’assicurazione per locali incustoditi
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinque- simo giorno. Per i valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell’ottavo gior- no.
26.2 - Limiti di indennizzo
Della somma assicurata l’Impresa, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:
a) di 7 15.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri di autore, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi comunque preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
b) del 10% col massimo di 7 2.500,00, per i “valori e preziosi” non custoditi in cas- saforte o armadio corazzato;
c) del 30% con il massimo di 7 7.500,00 per le merci poste nei locali utilizzati come “deposito di riserva”;
e) del 10%, con il massimo di 7 2.500,00, per il furto, la rapina, l’estorsione e lo scippo dei “valori” commessi sul portavalori incaricato del servizio, mentre, al di fuori dell’esercizio specificato in polizza, detiene i “valori” stessi durante il tra- sporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa. Il furto è indennizzato anche se avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del portavalori.
Per il furto con destrezza l’assicurazione è limitata ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i “valori” medesimi.
g) del 20% con il massimo di 7 5.000,00 per le spese sostenute in conseguenza di un “rischio assicurato” per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di supporto dati, archivi, documenti, registri, nastri, comprese le spese necessarie per la ricostruzione dei dati in essi contenuti e gli indennizzi dovuti per legge a terzi, escluso qualsiasi riferimento a valori artistici o scientifici;
i) del 10% con il massimo di 7 5.000,00 per guasti ladri nonché atti vandalici com- messi dagli autori del furto, tentato furto, rapina.
26.3 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contamina- zioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasio- ne, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), eventi sociopolitici, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b. agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
– da persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– da persone del fatto delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto al punto 25.4;
– da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le conten- gono;
– da persone legate all’Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 n. 1, 2, 3 del Codice Penale anche se non coabitanti;
c. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro, quando non sia operante la Garanzia 1;
d. causati al macchinario, attrezzature ed arredamento concesso in leasing, qualo- ra già coperti da apposita assicurazione.
Art. 27 - Norme particolari
27.1 - Condizioni di assicurabilità
L’assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l’efficacia della garanzia furto ed atti vandalici, che:
a. il fabbricato ove è ubicata l’azienda sia costruito in muratura ed i locali abbiano pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato o no;
b. i mezzi di protezione e chiusure di porte, finestre od altre aperture dell’azienda assicurata abbiano le seguenti caratteristiche:
ogni apertura verso l’esterno che si trovi, in linea verticale, a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agi- lità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamen- te dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di super- ficie non superiore a 400 cmq.. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq..
Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni da furto avvenuti quando, per qualsia- si motivo, le caratteristiche costruttive del fabbricato e dei locali dell’attività assicu- rata non siano conformi a quanto indicato al punto a. o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati al punto b. oppure, per i furti commessi attraverso le luci dei serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o di con- gegni di chiusura, salvo quanto diversamente convenuto al punto 27.2.
27.2 - Deroghe ammesse
Nelle fattispecie appresso indicate, a parziale deroga del punto 27.1, l’Impresa cor-
risponderà in caso di sinistro all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termi- ni di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assi- curare da altri:
a) chiusure insufficienti: introduzione dei ladri attraverso mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo non conforme a quello indicato al punto
27.1. Qualora tuttavia, pur essendo stata accertata l’esistenza di mezzi di chiusura insufficienti, l’introduzione dei ladri avvenga forzando mezzi di pro- tezione e chiusura delle aperture protette in modo conforme a quello indica- to al punto 27.1, l’Impresa corrisponderà il 100% dell’importo liquidabile a ter- mini di polizza.
b) limitatamente alle attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto e gommista l’assicurazione è estesa ai furti commessi: in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell’autorimessa con presenza delle persone addette al servizio.
Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei vei- coli assicurati, commesso durante le ore di apertura dell’autorimessa, è com- preso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. È escluso dall’assicurazione quanto contenuto nel veicoli.
In caso di sinistro conseguente a furto commesso durante le ore di apertura dell’autorimessa con presenza delle persone addette al servizio l’Impresa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dell’importo dello scoperto sopra indicato con il minimo di 7 500,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà calco- lato senza tener conto dello scoperto con il minimo che verrà detratta succes- sivamente dall’importo così calcolato.
27.3 - Scoperto a carico dell’Assicurato (operante se richiamata nella scheda di polizza)
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’importo liquida- to a termini di polizza eccetto quello relativo ai "guasti cagionati dai ladri" al xxxxxx- cato ed agli infissi, restando il rimanente 10% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicu- rare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 2 delle Norme che regolano il contratto di assicurazio- ne in generale, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successiva- mente dall’importo così calcolato.
27.4 - Impianto di allarme antifurto
Nel caso in cui venga dichiarata in polizza l’esistenza di impianto d’allarme, è essen- ziale ai fini dell’efficacia della garanzia furto che i locali contenenti le cose assicura-
te siano presidiati da impianto di allarme antifurto, azionato da batteria collegata alla rete elettrica attraverso un dispositivo di ricarica automatica, in funzione ogni qual- volta nei predetti locali non vi sia presenza di persone.
Relativamente a tale impianto d’allarme l’Assicurato si obbliga a:
a. mantenere efficiente l’impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all’anno dalla Ditta installatrice od altra Ditta da essa riconosciuta;
b. far apportare modifiche, ampliamenti o riparazioni all’impianto ed agli apparecchi soltanto dalla Ditta installatrice, salvo quando trattasi di lavori di lieve entità, per l’esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzio- ni alla Ditta installatrice medesima;
c. avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l’impianto rimanga il minor tempo possibile inattivo, approntando nel frattempo idonei mezzi di emergenza.
In caso di mancata attivazione o funzionamento del suddetto impianto nonché di mancata corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati, l’Impresa corrispon- derà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
27.5 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa, se questa ha risarcito inte- gralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l’Impresa ha risar- cito solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recu- perate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazio- ne del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indenniz- zo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l’Impresa è obbli- gata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
27.6 - Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro
Le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazio- ne in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi il Contraente a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni
annualità, sulla base di un tasso pari al 120% del tasso iniziale di polizza.
Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, é valido fino al raggiungimento di un importo pari a una volta i valori assicurati al momento del "primo sinistro". Qualora a seguito del sinistro stesso l’Impresa o il Contraente decidessero invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
27.7 - Merci già vendute
Se a seguito di sinistro risultano danneggiate o perdute merci già vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendi- ta convenuto, sempreché adeguato ai prezzi di mercato, dedotte le spese risparmia- te con la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture di legge.
27.8 - Delimitazione degli scoperti
In caso di applicabilità di più scoperti a carico dell’Assicurato, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
L’Assicurato non può, pena la decadenza da ogni diritto ad indennizzo, far assicura- re da altri le quote percentuali di scoperto dell’indennizzo a suo carico. In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi del- l’art. 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati. Se lo scoperto è operante in concomi- tanza di una franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non indenniz- zabile.
GARANZIA 4 - ROTTURA DI LASTRE
Art. 28 - Rischi assicurati
L’Impresa, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato per la sostituzione delle lastre assicurate, dovuto a rottura per cause accidentali o per fatto di terzi. L’indennizzo comprende le iscrizioni ed è relativo alle lastre collocate nei locali assicurati o all’esterno negli spazi adiacenti l’attività. Sono comprese spese di trasporto, installazione e sostituzione.
Non sono comprese cornici, supporti e sostegni.
I rischi garantiti nella presente sezione si intendono prestati nella forma a primo rischio assoluto.
Art. 29 - Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni 29.1 - Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo l’Impresa potrà essere
tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, con il limite massimo di indennizzo per ciascuna lastra di 7 1.500,00.
29.2 - Rischi esclusi
L’assicurazione non comprende le rotture:
a. avvenute durante trasloco o rimozione anche temporanea di lastre oppure duran- te lavori sulle lastre stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste;
b. determinate da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
c. verificatesi in occasioni di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d. causate da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da mareggiate, da frane, da valanghe e slavine;
e. verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
f. di lastre che all’entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
g. di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
Sono sempre escluse dall’indennizzo le spese che non siano quelle di vetraio.
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili.
In caso di danno che risulti indennizzabile anche in base agli eventi di cui alle sezio- ni I e III, se prestate, l’Impresa indennizzerà per dette sezioni e senza tenere conto della franchigia ivi previste, solo la parte di danno eccedente il capitale assicurato nella presente sezione.
Art. 30 - Norme particolari
Art. 30.1 - Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali Contraente o l’Assicurato devono rispondere a termini di legge, verso i clienti nonché - se l’Assicurato è una società - verso socie- tà che rispetto all’Assicurato siano controllanti, controllate, collegate, purché il Contraente o l’Assicurato, a loro volta, non esercitino l’azione verso il responsabile.
Art. 30.2 - Dolo e colpa grave
L’Impresa assicura i danni derivanti dagli eventi, per i quali sono prestate le garan- zie della presente Garanzia, determinati da:
– colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell’ Assicurato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è una persona fisica, i soci a responsa- bilità illimitata e gli amministratori se l’Assicurato è una persona giuridica.
Art. 30.3 - Buona fede
Se il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omet- te di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichia- razioni incomplete o inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all’indennizzo non viene pregiudicato.
Il Contraente ha però l’obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corri- sposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
GARANZIA 5 - GUASTI ELETTRONICI
Art. 31 - Rischi assicurati
L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparec- chiature elettroniche assicurate, anche se di proprietà di terzi, poste nei locali del- l’esercizio, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
I rischi garantiti nella presente Sezione si intendono prestati nella forma a primo rischio assoluto.
Art. 32 - Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni 32.1 - Limite massimo di indennizzo
L’indennizzo corrisponde all’ammontare del danno così come stimato all’Art. 37
delle Condizioni di Assicurazione, eventualmente ridotto per effetto dell’assicurazio- ne parziale di cui al punto 41.2 delle Condizioni di Assicurazione stesse.
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, per uno o più sinistri verifi- catisi nel corso dell’annualità assicurativa.
32.2 - Franchigia
Il pagamento degli importi indennizzabili a termini della presente Sezione di polizza verrà effettuato previa detrazione, per singolo evento, di un importo di 7 250,00.
32.3 - Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, inva- sione, requisizioni, eventi sociopolitici ed atti vandalici, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b. verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni pro- venienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radia- zioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c. derivanti da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
d. attribuibili a difetti o a disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e com- ponenti elettronici (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione dei difet- ti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e cioè:
– controlli di funzionalità;
– manutenzione preventiva;
– eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
– eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne;
e. causati da difetti di cui l’Assicurato o il preposto all’uso delle apparecchiature elettroniche erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
f. causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
g. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore o l’eventuale manutentore delle apparecchiature elettroniche;
x. xxxxxx all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’uso o la manutenzione; ed anche dovuti a funzionamento improprio delle apparecchia- ture elettroniche e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
i. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente col- pita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicu- rate;
l. causati da difetti di materiale e di costruzione, limitatamente alla parte diretta- mente colpita;
m. di smarrimento od ammanco constatati in sede di inventario o di verifiche perio- diche;
n. causati da vapori d’acqua od acidi propri dell’apparecchiatura elettronica assicu- rata o connessi all’attività dell’Assicurato;
o. verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
p. in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manu- tenzione e revisione;
q. di umidità, stillicidio e da insalubrità dei locali;
r. causati a macchinario, attrezzatura e arredamento concessi all’Assicurato in lea- sing, qualora già garantiti da analoga copertura;
s. da incendio e rischi accessori di cui alla Garanzia 1 e da furto e rischi accesso- ri di cui alla Garanzia 3.
t. cyber exclusion. Sono esclusi i danni di:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1 e 2.
causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
b) computer virus o software simili (es. trojan, vermi ecc.);
c) uso di indirizzi internet , siti web o intranet;
d) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indi- xxxxx internet, siti – web o intranet;
e per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:
e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d’autore, brevetto)
f) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazione/i sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.
Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1 e 2 derivi altro danno mate- riale e diretto, tale danno e le eventuali relative conseguenze si intendono coperte dalla presente polizza.
Art. 33 - Norme particolari
Art. 33.1 - Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali Contraente o l’Assicurato devono rispondere a termini di legge, verso i clienti nonché - se l’Assicurato è una società - verso socie- tà che rispetto all’Assicurato siano controllanti, controllate, collegate, purché il Contraente o l’Assicurato, a loro volta, non esercitino l’azione verso il responsabile.
Art. 33.2 - Dolo e colpa grave
L’Impresa assicura i danni derivanti dagli eventi, per i quali sono prestate le garan- zie della presente Garanzia, determinati da:
– colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell’ Assicurato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è una persona fisica, i soci a responsa- bilità illimitata e gli amministratori se l’Assicurato è una persona giuridica.
Art. 33.3 - Buona fede
Se il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omet- te di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichia- razioni incomplete o inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all’indennizzo non viene pregiudicato.
Il Contraente ha però l’obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corri- sposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CONCERNENTI LE GARANZIE 1, 3, 4, 5 (PER LA GARANZIA 1 ESCLUSO IL RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO)
Art. 34 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve:
x. xxxxx comunicazione a mezzo lettera raccomandata, o telefax all’Impresa o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro cinque giorni dal sinistro o dal momento in cui l’Assicurato o il Contraente stesso ne è venuto a conoscenza, indicando il luogo e il giorno e le circostanze dell’evento dannoso nonché l’impor- to approssimativo del danno;
b. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
c. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneg- giate.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b. e c. sono a cari- co dell’Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unita- mente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiun- to lo scopo, salvo che l’Impresa provi che le spese sono state fatte inconsiderata- mente.
L’Assicurato deve inoltre:
d. fare in caso di incendio, furto, rapina o comunque sinistro presumibilmente dolo- so, entro i cinque giorni di cui alla lettera a., dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento iniziale e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
e. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con indi- cazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
g. presentare, a richiesta dell’Impresa, tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente, in relazione al sinistro.
Art. 35 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o docu- menti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 36 - Rinuncia ad adire l’Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno Relativamente alla liquidazione dei danni, le Parti rinunciano ad adire l’Autorità Giudiziaria e pertanto la liquidazione stessa avviene mediante accordo diretto tra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti contro- versi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coa- diuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere nessun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 37 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti con- trattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c. verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 30;
d. verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore al momento del sinistro delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla mag- gioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verba- le (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d. ed e. sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, vio- lenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qual- siasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiu- to deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 38 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni cosa assicurata, l’attribuzione del valore che le cose medesime (illese, danneggia- te, distrutte o sottratte) hanno al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguen- ti criteri:
I - Valore a nuovo
Il fabbricato, il macchinario, l’attrezzatura e l’arredamento, le lastre e gli apparecchi elettronici devono essere assicurati per il loro valore a nuovo e l’ammontare del danno si determina:
– per il fabbricato in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate, detraendo il valore degli eventuali residui.
In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi;
– per macchinario, attrezzatura e arredamento in base al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o in base al costo del rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di ripara- zione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiaz- zo a nuovo delle cose danneggiate al momento del sinistro), detraendo il valore degli eventuali residui.
In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi;
– per le lastre in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle lastre danneggia- te, dedotto il valore di eventuali residui;
– per gli apparecchi elettronici secondo le seguenti norme:
a. in caso di danno suscettibile di riparazione:
1 - si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2 - si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
L’ammontare del danno risulta dalla differenza tra l’importo stimato secon- do 1 e quello stimato secondo 2.
b. In caso di danni non suscettibili di riparazione:
1 - si stima il valore commerciale della cosa assicurata al momento del sini- stro;
2 - si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L’ammontare del danno risulta dalla differenza tra l’importo stimato secondo 1 e quello stimato secondo 2.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazio- ne, calcolate come a. 1 sono pari o superano il valore che la cosa aveva al momen- to del sinistro stimato secondo b. 1.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione,riparazio- ni provvisorie, modifiche o miglioramenti.
L’Impresa ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funziona- le degli apparecchi elettronici od al loro rimpiazzo con altri uguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Per le cose fuori uso od inservibili, così come per le cose non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata per il loro valore al “momento del sinistro”, al netto cioè di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’obsolescenza, all’ubicazione, alla desti- nazione, al deperimento per l’uso ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto beni in stato di attività o in fase di collaudo o inattività a causa di operazioni di manutenzione o per ferma- ta temporanea.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo o alla riparazione dei beni danneggiati e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato, nello stesso luogo o in altra località nel territorio nazionale, sempreché non ne deri- vi aggravio all’Impresa, entro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del ver- bale definitivo di perizia.
Fintantoché ciò non avviene l’Impresa limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato.
L’Impresa procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del sup- plemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
II - Valore commerciale
Le merci e le eventuali altre cose assicurate (che non siano cioè fabbricato, macchi- nario, attrezzatura e arredamento, lastre, apparecchi elettronici) sono invece assicu- rate in base al loro valore commerciale e l’ammontare del danno si determina:
– per le merci in base al valore delle merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione, calcolato sul prezzo della materia grezza al momento del sinistro, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro stesso e, se dovute, tutte le relative imposte. Ove le valuta- zioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui.
Viene fatto salvo quanto disposto ai punti 17.4 e 27.7 relativamente a merci già vendute;
– per le altre cose assicurate in base alla differenza fra il valore che le cose hanno al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pre- giudizi, deducendo il valore ricavabile dai residui.
Titoli di credito
Per i titoli di credito rimane stabilito che:
a. l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b. l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’indennizzo per essi percepito non appe- na, per effetto della procedura di ammortamento se consentita, i titoli di credito siano diventati inefficaci;
c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’as- sicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devo- no essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operan- te il seguente art. 41.
Limitatamente alle garanzie ricorso terzi e rischio locativo per la determinazione del danno opera l’art. 43 “Gestione delle vertenze di danno”.
Art. 39 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 40 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria docu- mentazione, l’Impresa deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 gior- ni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta dell’Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dai punti 16.2 lett. c. o 26.2 lett. b..
Art. 41 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale 41.1 - Assicurazione parziale
Salvo patto contrario, l’assicurazione si intende stipulata a valore intero.
Se dalle stime fatte con le norme dell’Art. 37 risulta che i valori di una o più cose, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispet- tivamente assicurate con le cose stesse (assicurazione parziale), si applica il dispo- sto del seguente punto 41.2.
41.2 - Regola proporzionale - Tolleranza
In caso di assicurazione parziale l’Impresa risponde del danno in proporzione al rap- porto fra il valore assicurato e quello risultante ai sensi dell’Art. 38 al momento del sinistro. Tuttavia non si fa luogo alla regola proporzionale qualora il valore delle cose assicurate non superi del 20% le somme rispettivamente per esse assicurate in polizza. Nel caso in cui detta percentuale risulti superata, la regola proporzionale verrà applicata per l’eccedenza.
CONCERNENTI LE GARANZIE 1, 2 (PER LA GARANZIA 1 LIMITATAMENTE PER IL RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO)
Art. 42 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l’Assicurato sia venuto a conoscen- za, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro succes- sivamente a lui pervenuti, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o ammi- nistrativa, l’Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del dirit- to di indennizzo (art.1915 C.C.)
Art. 43 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spet- tanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al dan- neggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Impresa e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
NORME SPECIALI
Art. 44 - Trasloco delle cose assicurate
L’assicurazione vale esclusivamente per l’ubicazione indicata in polizza. Tuttavia in caso di trasloco l’assicurazione vale nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’Art. 5 in caso di aggravamento del rischio - fino alle ore 24 del 60° giorno suc- cessivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e potrà riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.
Art. 45 - Concorso di eventi o coinvolgimento di più settori di rischio
Nel caso in cui più eventi concorrano in un unico sinistro, oppure un unico sinistro coinvolga cose assicurate in più settori di rischio, non si farà luogo a cumulo di somme assicurate nei singoli settori e nella determinazione del danno sarà presa in considerazione la fattispecie che comporti la liquidazione più favorevole all’Assicurato.
Art. 46 - Ispezione delle cose assicurate
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbli- go di fornire ad essa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
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Mod. UBI Ass. 1115 ed. 01/12/2010 - 1.000