COMUNE DI CASTELL’ARQUATO PROVINCIA DI PIACENZA
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO PROVINCIA DI PIACENZA
………..
Oggetto del contratto: Affidamento a T.L.C. S.r.l. dei servizi di supporto allo svolgimento delle attività di rinegoziazione dei contratti di locazione ad alto contenuto tecnologico su delega dell’Amministrazione Comunale.
Parti contrattuali:
‐ Comune di Castell’Arquato con sede in Castell’Arquato – Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0 – XX‐ XX: 00230250334
‐ Società T.L.C. S.r.l., con sede legale a Varese, Via Cavour 42, iscritta presso la Camera di Commercio di Varese al nr 336261 C.F. e p. IVA n. 03256760123
Data stipulazione contratto: .
CONTRATTO
INDICE DEI CONTENUTI
Art. 1 (Premesse) 4
Art. 2 (Impresa fornitrice) 4
Art. 3 (Domicilio legale ‐ controversie) 4
Art. 4 (Oggetto del contratto) 5
Art. 5 (Durata del contratto) 5
Art. 6 (Modalità di esecuzione del servizio ) 5
Art. 7 (Obblighi della Società) 5
Art. 8 (Corrispettivo) 6
Art. 9 (Fatturazione e pagamento dei corrispettivi) 6
Art. 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) 7
Art. 11 (Obblighi di Riservatezza) 7
Art. 12 (Recesso) 7
Art. 13 ( Referenti, comunicazione e domicilio) 8
Art. 14 (Controversie contrattuali) 8
Art. 15 (Consenso al trattamento dei dati) 8
Art. 16 (Oneri fiscali, spese contrattuali e rivalsa I.V.A.) 9
CONTRATTO DI SERVIZI
L'anno addì del mese di in ,
tra
‐ l’ Arch. Xxxxxxxxx Xxxxx, nata a Bologna ‐ BO‐ il 26.01.1961, domiciliata per la carica presso la Residenza Comunale di Castell’Arquato, la quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, in forza dell’art. 107 comma 3 lettera
c) del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, in nome, conto ed interesse del COMUNE DI CASTELL’ARQUATO – C.F. 00230250334 – con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0, che rappresenta in forza del decreto sindacale di nomina n. ………. del ……….
e
il Xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Imola il 12 agosto 1957 , che interviene in qualità di legale rappresentante della Società T.L.C. S.r.l. , con sede legale a Varese, Via Cavour 42, iscritta presso la Camera di Commercio di Varese al nr 336261 C.F. e p. IVA n. 03256760123
PREMESSO CHE
a. nell’esercizio dell’attività di gestione dei propri beni l’Amministrazione è tenuta a perseguire i fini determinati dalla legge;
b. la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, è tenuta ad agire secondo le norme di diritto privato ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge n. 241/1990;
c. la T.L.C. S.r.l., società specializzata nel settore della consulenza ed assistenza nella predisposizione di un percorso di miglioramento delle procedure di gestione dei beni in locazione caratterizzati dall’alto contenuto tecnologico degli impianti allocati o da allocare ha presentato formale offerta di affidamento del servizio di consulenza, revisione ed efficientamento della gestione delle aree affidate in locazione per l’implementazione di reti tecnologiche e telefoniche nel territorio Comunale;
d. il Comune ha interesse a procedere alla razionalizzazione ed al miglioramento della gestione delle aree affidate o da affidare in locazione ad operatori telefonici e concessionari di reti tecnologiche nel territorio Comunale;
e. in particolare il Comune ha interesse ad aumentare il canone di locazione, in sede di rinegoziazione, o per lo meno mantenerlo invariato per l'intera durata contrattuale con rinuncia da parte dell’operatore contraente a ogni richiesta di ribasso anche in deroga ad eventuali normative più favorevoli;
‐ con deliberazione G.C. n. del il Comune ha deliberato l’affidamento alla X.XX. S.r.l. del servizio di cui al presente contratto ;
‐ l’affidamento del Servizio non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio annuale dell’Amministrazione;
‐ la T.L.C. S.r.l. dichiara che quanto previsto nel Contratto e nei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 (Premesse)
1.1 Le premesse che precedono, gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale al Contratto così come gli allegati al Contratto: Procura Speciale (allegato A);
Art. 2 (Impresa fornitrice)
2.1 L’Impresa fornitrice è la T.L.C. S.r.l. (affidataria), con sede legale a Varese, Via Cavour 42, iscritta presso la Camera di Commercio di Varese al nr 336261 C.F. e p. IVA n. 03256760123;
Art. 3 (Domicilio legale ‐ controversie)
3.1 A tutti gli effetti del presente contratto ed ai fini della competenza giudiziaria, la T.L.C. S.r.l. elegge domicilio presso la sede legale a Xxxxxx, Xxx Xxxxxx 00,
3.2 Le parti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie del presente atto saranno deferite alla cognizione esclusiva del Tribunale di Piacenza.
Art. 4 (Oggetto del contratto)
4.1 L’Amministrazione, come in epigrafe rappresentata, affida alla T.L.C. S.r.l., che accetta, il servizio di consulenza, orientamento ed efficientamento della gestione delle aree di pertinenza dell’Amministrazione affidate o da affidare in locazione ad operatori telefonici e concessionari di reti di telecomunicazione nel territorio Comunale.
In particolare, la T.L.C. S.r.l. dovrà erogare i servizi di cui al presente articolo.
4.2 (Analisi dei contratti in essere ) La T.L.C. S.r.l. previa verifica di tutti i contratti delle aree in locazione ad operatori e concessionari di reti (telefoniche di telecomunicazione, ecc) procederà all’elaborazione di un documento di analisi descrittivo/propositivo e di orientamento della gestione dei contratti.
4.3 (Servizio di accompagnamento ed assistenza alla rinegoziazione dei contratti) Unitamente alla predetta attività la T.L.C. S.r.l. dovrà prestare i servizi di assistenza, accompagnamento e rappresentanza alla eventuale successiva rinegoziazione dei contratti in essere;
Art. 5 (Durata del contratto)
5.1 Il presente contratto decorre dal giorno successivo alla sua sottoscrizione ed avrà una durata di 36 mesi continuativi.
Art. 6 (Modalità di esecuzione del servizio )
6.1 La T.L.C. S.r.l. nel rispetto del presente contratto e dei documenti ivi allegati dovrà rendere i servizi proposti in stretto raccordo con l’Amministrazione, nel rispetto delle direttive e richieste da questa espressamente formulate.
6.2 L’Amministrazione, qualora non concordi sui contenuti, sulle previsioni e/o sui termini indicati nel documento di analisi comunicherà alla Società entro 7 giorni dal ricevimento ai recapiti di cui al presente contratto i motivi di dissenso ed ogni altro elemento da valutare ai fini della successiva attività di cui al punto 4.3.
Art. 7 (Obblighi della Società)
7.1 La Società si obbliga ad assumere il ruolo di procuratore in favore dell’Amministrazione in ordine all’oggetto contrattuale, restando espressamente inteso che nell’ambito delle attività contrattuali la Società garantisce l’adeguamento delle soluzioni dallo stesso proposte e/o rinegoziate con gli operatori al Piano di analisi e orientamento di cui al punto 4.2.
7.2 Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
7.3 La Società è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto secondo buona fede, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
Art. 8 (Corrispettivo)
8.1 Il costo complessivo del servizio viene fin d’ora determinato in misura pari, per ciascun contratto di locazione effettivamente rinegoziato, all’incremento ottenuto sul canone attualmente in essere per la prima annualità di contratto.
8.2 Tutti i predetti corrispettivi si intendono stabiliti a compenso di tutti gli adempimenti ed obblighi assunti dalla Società con il presente contratto.
8.3 Tali corrispettivi si riferiscono e sono dovuti solo in caso di miglioramento della gestione e conseguente aumento dei canoni spettanti all’Amministrazione al netto degli oneri di legge; in particolare nulla sarà dovuto in caso di aumenti legati al costo della vita (Istat);
8.4 I predetti corrispettivi sono accettati dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8.5 E’ espressamente stabilito che qualsiasi provento dovesse derivare alla Società (ovvero a persone fisiche o giuridiche ad essa collegate) per effetto del mandato conferito col presente contratto, andrà ripartito con l’Amministrazione secondo le stesse proporzioni di cui all’art. 8.1
Art. 9 (Fatturazione e pagamento dei corrispettivi)
9.1 Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà disposto dall’Amministrazione, fine mese data fattura, dietro presentazione di fatture originali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
9.2 Il corrispettivo di cui al precedente articolo è maturato dall’Impresa all’atto della sottoscrizione del contratto da parte del locatore delle aree su cui insistono gli impianti di cui al Piano di analisi e quindi fatturato in due trance di pari importo la prima contestualmente all’incasso del canone del primo anno ed il secondo contestualmente all’incasso del canone del secondo anno.
Art. 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)
10.1 La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
10.2 La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11 (Obblighi di Riservatezza)
11.1 Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano reciprocamente in possesso o a conoscenza in esecuzione del presente contratto e, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
Ciò anche in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 196/2003 (Codice della privacy), recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
11.2 L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Art. 12 (Recesso)
12.1 L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata AR, salvo il risarcimento del danno.
12.2 La Società ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi all’Amministrazione con lettera raccomandata AR.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora l’Amministrazione, a seguito della trasmissione del documento di analisi di cui al punto 4.2. ed in violazione al presente contratto abbia trattato in via diretta, o mediata tramite terzi, la
rinegoziazione dei contratti; b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
Le parti convengono, al ricorrere del recesso di cui al precedente 12.2. a) , una penale a carico dell’Amministrazione che con il suo comportamento abbia dato origine al recesso nella misura di € 5.000,00
Art. 13 ( Referenti, comunicazione e domicilio)
13.1 Al fine della massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione del presente contratto (esemplificativamente: per ogni richiesta, indirizzo, direttiva, trasmissione del piano di attività), il Comune
di Sig. .
designa quale referente il
Ogni comunicazione indirizzata all’attenzione del Referente varrà, ai fini sopra indicati, comunicazione all’Amministrazione.
Ai fini del presente contratto il Comune e la T.L.C. S.r.l. eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali in epigrafe al contratto.
Art. 14 (Controversie contrattuali)
14.1 Per qualsiasi controversia, di natura tecnica o giuridica, che possa insorgere nell’interpretazione del presente contratto, le parti, sin da ora, convengono in deroga ai normali principi di competenza territoriale che sarà competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.
Art. 15 (Consenso al trattamento dei dati)
15.1 Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 193/2003 (Codice della privacy) in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo.
15.2 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
15.3 L’Amministrazione esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa. In ogni caso, la Società dichiara espressamente di acconsentire al trattamento dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio all’Amministrazione per le finalità connesse all’esecuzione del contratto.
I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dalla Società all’Amministrazione nel rispetto delle normative in vigore.
15.4 Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Art. 16 (Oneri fiscali, spese contrattuali e rivalsa I.V.A.)
16.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni, la Società è tenuta ad assumere a suo carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali e di copia relative al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata.
PER IL COMUNE
Timbro e Firma
Dott.