CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Coordinamento tecnico edilizio
Allegato - C
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA (Gara 7-2017)
(ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, lettera “b” del Dlgs. 50/2016)
da espletarsi mediante l’utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A. per individuazione di un solo Operatore Economico con cui stipulare
un Accordo Quadro (art. 54 del Dlgs 50/2016)
Opere di manutenzione e messa in sicurezza, edile ed impiantistica, mediante stipula di Accordo Quadro annuale
con unico Operatore Economico.
Immobile da reddito di proprietà INPS
in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00-00 – Xxxxxx Xxxxxx (XX)
CIG: 727091982A – CUP: F32F17000270005
tel. 0000000000 – 0712828562
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx; xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx; xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xx;
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento delle opere di manutenzione e messa in sicurezza, edile ed impiantistica, dell’immobile da reddito di proprietà INPS in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00-00 – Xxxxxx Xxxxxx (XX), al momento non definite e che saranno indicate con progetti specifici nei successivi Contratti Applicativi. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell’Art. 54 del D. Lgs. 50/2016, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l’Impresa aggiudicataria (di seguito denominato “Assuntore” o “Appaltatore”) e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata “Stazione Appaltante”), in occasione della sottoscrizione di Contratti Applicativi per l’affidamento de i suddetti lavori. Sono anche comprese opere varie su impianti, scorporabili e parzialmente subappaltabili, superiori al 10% dell'importo a base di gara ("SIOS").
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti applicativi.
5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
6. Resta inteso fra le Parti che il presente Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l’Assuntore potrà effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest’ultima potrà rivolgersi anche ad imprese diverse dall’Assuntore.
Art. 2. Tipologie di interventi
1. Nell’ambito dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, come definiti all’art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:
(a) Lavori non urgenti: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell’utilizzo dell’unità immobiliare, ma solo di limitatissime porzioni della medesima o dell’impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere preventivati a cura dell’Assuntore entro e non oltre 5 (diconsi cinque) giorni successivi alla data di inoltro della segnalazione da parte della Stazione appaltante ed iniziati entro e non oltre 5 (diconsi cinque) giorni dalla sottoscrizione dei relativi contratti applicativi. Il rapporto contrattuale si perfezionerà per effetto della sottoscrizione del contratto applicativo.
(b) Lavori urgenti: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell’intervento che si richiede di effettuare e/o per ripristinare la piena disponibilità degli uffici. Detti interventi devono essere iniziati entro e non oltre 48 (diconsi quarantotto) ore successive all’inoltro dell’ordinativo a mezzo fax o e-mail da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento. L’urgenza dovrà risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal RUP o dal tecnico all’uopo incaricato ed è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo in cui sarà riportata l’esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.
(c) Lavori di somma urgenza: si tratta di interventi caratterizzati dall’improcrastinabile necessità di provvedere. Per tali richieste di intervento, in quanto indifferibili, i lavori potranno essere affidati dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento mediante ordinativo inviato via fax o e-mail ed eventualmente anticipato a mezzo telefono. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre 3 (diconsi tre) ore successive all’inoltro dell’Ordinativo, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi. In caso di richiesta di intervento anticipata a
mezzo telefono le 3 ore per l’intervento decorrono dal momento della telefonata. I lavori disposti con carattere di indifferibilità verranno contabilizzati con una maggiorazione del 20% ( dicesi venti per cento) dell’importo sui prezzi unitari di riferimento al netto del ribasso d’asta successivamente alla certificazione della Direzione dei lavori circa il rispetto dei tempi d’intervento richiesti. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo in cui sarà riportata l’esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.
Art. 3. Ammontare dell’appalto
1. L’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro ammonta ad €.149.180,33 iva esclusa, come sotto indicato:
1A | Importo lavori a misura, soggetto a ribasso | €.88.900,00 |
1B | Costi del personale, soggetti a ribasso (stima della Stazione Appaltante) | €.56.180,33 |
1C | Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso | €.4.100,00 |
TOT | IMPORTO TOTALE NETTO DELL'APPALTO (1A + 1B + 1C) | €.149.180,33 |
IVA 22% | €.32.819,67 | |
IMPORTO TOTALE LORDO | €.182.000,00 |
2. L’importo totale dell’Accordo Quadro corrisponde alla somma dell’importo dei lavori a misura soggetti a ribasso di cui al rigo 1A, costo del personale risultante dalla organizzazione dell’impresa e del cantiere dei lavori in oggetto, stimato dalla Stazione Appaltante di cui al rigo 1B, e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di cui al rigo 1C, ai sensi del punto 4 dell’Xxxxxxxx XX xxx Xxxx 00/0000 (XXXX).
3. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell’attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati agli articoli seguenti o sui lavori in economia.
4. Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità della stessa Stazione Appaltante. L’importo effettivo dell’Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, rispetto al relativo importo totale come sopra indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall’Assuntore.
5. Gli importi della categoria di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo. L’importo della stessa deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
6. Il Costo del personale è valutato ed indicato dalla Stazione Appaltante a titolo indicativo al PUNTO 1B della suddetta Tabella e non è escluso dal ribasso, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Dlgs 50/2016. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
Per i costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo è non ribassabile, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato un importo orientativo (rigo 1.C della tabella di cui al comma 1.), non vincolante per entrambe le Parti, ma la determinazione effettiva degli stessi è posticipata al momento della definizione della prestazione lavorativa; il loro importo dunque, ancorché non ribassabile, verrà definito in sede di formulazione dei singoli Contratti Applicativi se si verificheranno le relative condizioni di interferenza su motivata decisione della D.L.. Per i costi della sicurezza per interferenze non è definito alcun valore limite ma l’importo relativo (se superiore dell’importo di cui al rigo 1.C della tabella di cui al comma 1.), verrà decurtato dall’importo dei lavori a misura a disposizione di cui al rigo 1.A della tabella di cui al comma 1..
7. Qualora nel periodo di vigenza dell’Accordo fosse esaurita la somma disponibile per l’esecuzione dei lavori e residuasse viceversa quella per i “Costi della sicurezza per interferenze”, quest’ultima potrà essere impiegata per l’esecuzione di lavori.
9. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 23 e 24.
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni
1. L ’appalto è stipulato a misura comprendendo essenzialmente lavori di manutenzione edile e varie ed opere scorporabili SIOS di impiantistica varia, entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro (art. 54 del d.lgs. 50/2016).
2. All’Accordo Quadro sarà data attuazione con:
▪ la stipula, tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore, di un ”Contratto Normativo” per la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell’ offerta economica presentata dall’Assuntore;
▪ la stipula, tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore, di uno o più ”Contratti Applicativi” per l’attivazione dei lavori a misura o in economia, conformemente ai termini e alle condizioni definite nel contratto normativo. Ogni Contratto Applicativo potrà ricomprendere uno o più richieste d’intervento su uno o più immobili e dovrà essere formalizzato entro la scadenza dell’Accordo Quadro;
▪ la trasmissione all’Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di “Ordinativi” per l’esecuzione esclusivamente di lavori ”urgenti” e di “somma urgenza” di cui all’art. 2 punto 1 lettere b) e c), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente CSA.
3. Il valore del contratto normativo non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti applicativi fino a quella concorrenza né costituisce per l’impresa minimo garantito. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintanto che la stazione appaltante non provvederà alla stipula dei contratti applicativi.
4. Con la stipulazione del Contratto Normativo regolante l’Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Applicativi e degli Ordinativi.
5. Per ogni opera ordinata all’Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell’art. 106 del d.lgs. 50/2016.
6. L’Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
7. Nell’importo dell’appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L’Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all’esercizio delle stesse.
8. Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
(opere edili e varie)
⮚interventi di verifica, manutenzione, adeguamento, rifacimento e/o messa in sicurezza di :
• impermeabilizzazione della copertura piana
• volume tecnico delle scale, posto in copertura, comprese relative strutture portanti in c.a. e murature
• serramenti metallici delle porte di ingresso al piano terra e seminterrato
• rivestimenti interni ed esterni dei prospetti
• divisori interni (in cartongesso, forati, intonaco, tinteggiature)
• controsoffitti in fibra minerale, in gesso, in cartongesso, in alluminio
• pavimenti in vinilico, in gress, in granito, in laminato/pvc a secco e relativi battiscopa
• porte interne/esterne in legno, alluminio
• finestre in alluminio/legno e relativi accessori
• parapetti metallici e altre opere in ferro
• pozzetti e rete fognaria
• marciapiedi esterni (per creazione di rampe per accesso disabili)
• manto stradale privato a uso pubblico
• risanamento di elementi strutturali in cls e trattamento antiossidante delle relative barre di armatura
(opere impiantistiche varie relative a: )
• Quadri elettrici
• Cavi e conduttori
• Tubazioni, scatole e canali
• Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi
• Impianti termici e climatizzazione
• Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, etc.)
• Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi
• Impianti controllo accessi
• Impianti di sicurezza ed antieffrazione
• Impianti di telecontrollo e supervisione
• Sistema integrato trasmissione dati – telefonia
• Impianti solari e fotovoltaici
• Impianti di rilevazione incendi ed accessori
• Segnaletica antincendio
9. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall’Assuntore in corso di procedura , dai prezzari di riferimento di seguito specificati, nell’ordine:
1) Prezzario regionale lavori pubblici, della Regione Marche, ultima edizione vigente
2) Prezzario DEI Tipografia del Genio Civile, ultima edizione vigente.
3) Prezzario della Camera di Commercio di Milano, ultima edizione vigente.
Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali possibili valutazioni responsabili dei DD.LL. e/o dei RUP e/o dei progettisti) fatta eccezione per quanto previsto all’art. 2 punto 1. lettera c), e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:
- lavori da eseguire in edifici occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l’interruzione dell'attività lavorativa dell'organo usuario;
- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in “centri storici” o in zone con accesso disagiato per gli automezzi;
- lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l’accesso delle maestranze ed operatori;
- o qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori;
anche qualora la possibilità di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e come detto sia affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali dei direttori lavori o dei progettisti delle opere.
10. I prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verrà dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a); il listino sub (c) verrà utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a) e nel listino sub (b).
11. Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno eseguite negli interventi affidati; all’importo così ottenuto andranno aggiunti gli oneri della sicurezza di volta in volta predeterminati dalla Stazione Appaltante e già quantificati nel singolo contratto applicativo.
12. I prezzari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzari aggiornati dal momento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (b) verrà comunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a) ed il listino sub (c) verrà utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nei listini sub (b) e sub (a) anche nel caso in cui l’aggiornamento abbia riguardato uno solo dei tre listini. Le versioni aggiornate dei prezzari verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei nuovi contratti applicativi, per attività non ancora iniziate.
13. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Xxxxxxxx potrà provvedersi:
a. per assimilazione ai prezzi esistenti;
b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
c. in economia ai sensi dell’art. 24.
14. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte.
15. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’ Assuntore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l’Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.
16. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell’Appaltatore.
17. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all’interno dell’area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisionale necessarie alla esecuzione dell’opera.
18. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti speciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei FIR Formulari Identificativi del Rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
19. L’appalto è amministrato in regime I.V.A. e l’Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta.
Art. 5. Categorie dei lavori,
requisiti per la partecipazione ed esecuzione, avvalimento, subappalto.
1. I lavori in oggetto risultano di importo complessivo netto a base di gara NON superiore a €.150.000,00 e quindi hanno natura:
• EDILE, prevalente con importo netto di €.119.180,33 pari al 79,89% del totale.
• IMPIANTISTICA, scorporabile con importo di €.30.000,00 pari al 20,11% del totale
Requisiti di ordine generale, di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per la partecipazione: i partecipanti dovranno dichiarare (nell’Allegato-A “DGUE) di non trovarsi in una delle fattispecie che prevede l'esclusione ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50/2016 e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010:
• a) LAVORI ANALOGHI di natura EDILE, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della R.d.O. su MEPA di importo netto a base di gara pari o superiore a: €.119.180,33+IVA;
• b) LAVORI ANALOGHI di natura IMPIANTISTICA, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della R.d.O. su MEPA di importo netto a base di gara pari o superiore a: €.30.000,00+IVA;
• c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della R.d.O. su MEPA pari o superiore a
€.17.877,05+IVA per lavori di natura EDILE, e a €.3.000,00 per i lavori di natura IMPIANTISTICA; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;
• d) adeguata attrezzatura tecnica;
In alternativa
al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui sopra, ai sensi dell’art.90 del DPR 207/2010, è ammesso rispettivamente il possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica I o superiore (per Punto a)) e OG11 in classifica I o superiore (per Punto b)).
I requisiti suddetti devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010.
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche mediante raggruppamento temporaneo di imprese o avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto mediante avvalimento:
• AMMESSO per le Opere di natura EDILE, o in Cat. OG1, ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, a condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti;
• NON AMMESSO per le Opere di natura IMPIANTISTICA, o in Cat. OG11, ai sensi dell’art.89, comma 11 del Dlgs 50/2016 in quanto rientrante tra le Strutture, Impianti e Opere Speciali (SIOS).
Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
Il contratto di appalto si risolve qualora il Responsabile unico del procedimento accerti in corso d’opera il mancato adempimento, da parte dell’impresa ausiliaria, degli obblighi assunti dalla medesima mediante il contratto di avvalimento.
Subappalto è AMMESSO:
• in generale fino all’importo massimo del 30% del contratto;
• in particolare per le Opere scorporabili di Cat. OG11 (>10% e SIOS) fino al 30% delle opere stesse (ai sensi dell’art. 105, comma 5 del Dlgs 50/2016).
2. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della garanzia.
3. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori di manutenzione che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione appaltante qualunque risulti essere l’ importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
4. Ove l’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti norme in relazione a talune lavorazioni elencate all’art. 4, comma 8, egli dovrà richiedere l’autorizzazione al subappalto di dette lavorazioni, in favore di Operatori in possesso dei prescritti requisiti, con le modalità di cui all’art. 46 del presente CSA (da riportare sul DGUE – Parte II lettera_D).
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA DI APPALTO
Elenco dei documenti progettuali e complementari forniti dalla Stazione Appaltante:
1) A-ALL_Autodichiarazione cumulativa con documento di gara unico europeo (DGUE),
2) B-ALL_Dichiarazione sostitutiva
3) C-ALL_Capitolato Speciale di Appalto
4) D-ALL_Elaborati grafici degli immobili
5) Lettera di invito
Per partecipazione alla presente procedura di appalto la Ditta concorrente dovrà compilare, firmare in formato digitale su MEPA e mettere a disposizione i seguenti documenti :
1) All. A)- Autodichiarazione cumulativa con documento di gara unico europeo (DGUE);
2) All. B)- Dichiarazione sostitutiva;
3) GARANZIA PROVVISORIA: €.2.983,61 pari al 2% dell’importo netto a base di gara, salvo eventuali riduzioni spettanti per le norme vigenti (Art. 96 Dlgs 50/2016)
4) ATTESTATO DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL’ANAC: €.20,00
5) OFFERTA ECONOMICA
Per partecipazione alla presente procedura di appalto la Ditta concorrente dovrà firmare in formato digitale su procedura MEPA, per presa visione, i seguenti documenti :
1) All. C)- Capitolato Speciale di Appalto (CSA), firmato digitalmente per presa visione;
2) All. D)- Elaborati grafici, firmati digitalmente per presa visione;
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE dell’offerta e relativa documentazione su MEPA: entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 28-NOVEMBRE-2017.
L’ OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:
1. dichiarazione, datata e sottoscritta a pena di esclusione dell’offerta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, (non applicabile ai costi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), espresso in cifre e lettere offerto rispetto ai Prezzari di riferimento posti a base di gara;
2. ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 dichiarazione, a pena di esclusione, in merito ai costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ai propri costi del personale, che saranno soggetti a verifica di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), da parte della stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione.
3. Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte plurime, condizionate, alternative, indeterminate, non sottoscritte ovvero espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
4. In caso di discrepanza tra l’importo in cifre e quello in lettere è valido l’importo in lettere.
5. I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a 4 (diconsi quattro). In caso di indicazione di un prezzo recante un numero di cifre decimali dopo la virgola
superiore a quattro, saranno considerate esclusivamente le prime quattro cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.
CONTRIBUTO PER L’ANAC
Stante l’importo totale a base di gara pari a €.193.442,62+IVA, i concorrenti, a pena di esclusione, DEVONO effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, ai sensi della deliberazione dell’AVCP 21 dicembre 2011 o ad eventuali nuove indicazioni da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che dovessero intervenire prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.
SOPRALLUOGO PER PRESA CONOSCENZA DEI LUOGHI (NON OBBLIGATORIO)
Il sopralluogo per presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori NON E’ OBBLIGATORIO, ai sensi del Dlgs 50/2016, che ha abrogato l’art. 106 del DPR 207/2010, e non sono previste procedure di rilascio di attestazioni di avvenuto sopralluogo. Rimane quindi a discrezione dell’operatore economico offerente valutare la eventuale opportunità di effettuare il predetto sopralluogo, chiedendo preventivamente appuntamento ai punti di contatti della Stazione Appaltante.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio GRATUITO. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per le MARCHE, sede di Ancona.
Controversie contrattuali: deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (recante il «Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Responsabile del trattamento è il dr. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, in qualità di Direttore Regionale.
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,00 ai contatti: tel. 000 0000 000 – 000 0000 000
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Art. 6. Contratti Applicativi
1. L’Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti applicativi nei quali sono indicati:
a) la descrizione e la localizzazione dell’intervento da eseguire;
b) la classificazione del tipo d’intervento: “non urgente”, “urgente”, “di somma urgenza”;
c) il termine di inizio lavori ai sensi dell’art.2 ed il termine di ultimazione stabilito secondo l’esclusiva ed insindacabile valutazione del Direttore lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
d) voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza; ed a cui sono allegati in caso di “lavori non urgenti”:
e) i Computi Metrico Estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dall’Assuntore ed approvati dalla Struttura tecnica della Stazione Appaltante;
f) il cronoprogramma lavori;
g) il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’Allegato XV del Dlgs 81/2008 (TUSL), o, qualora il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 e ss. del TUSL, l’indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di esecuzione dei lavori e la quantificazione degli oneri della sicurezza da riportare nel Piano di Sicurezza Sostitutivo che dovrà essere redatto dall’ Assuntore;
h) il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del TUSL, ove nominato;
i) il giorno e l’ora di convocazione dell’Assuntore per la consegna del cantiere;
l) ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell’intervento, e della sua esecuzione.
In caso di lavori “urgenti” od “in somma urgenza” da eseguire a fronte dell’Ordinativo emesso ai sensi dell’art.4, comma 2, verranno allegati ai contratti applicativi stipulati a ratifica la sola contabilità lavori ed eventuali elaborati progettuali as built sviluppati dall’Assuntore.
2. Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere ordinati senza necessità che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi l’Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
3. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore. In base all’entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.
4. L’Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
5. In presenza di fabbisogni manutentivi non urgenti, la Stazione Appaltante trasmetterà all’Assuntore a mezzo fax o e-mail un’apposita segnalazione di intervento. L’Appaltatore entro e non oltre 5 (diconsi cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione provvederà a redigere preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali. Successivamente la Stazione Appaltante redigerà apposito Contratto Applicativo da sottoporre alla firma dell’Assuntore il quale dovrà dare inizio ai lavori entro i 5 (diconsi cinque) giorni lavorativi successivi dalla sottoscrizione dello stesso contratto. In caso di interventi urgenti e di somma urgenza è ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante fermo restando l’obbligo della successiva sottoscrizione a ratifica del Contratto Applicativo. Solo in caso di interventi di somma urgenza è ammesso che la richiesta di intervento venga anticipata a mezzo telefono.
6. AI sensi del comma 5 l’Assuntore dovrà provvedere all’elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
- essere redatti secondo le prescrizioni del d.lgs. 50/2016 e del Regolamento;
- prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.
Tali preventivi saranno sottoposti all’esame del Direttore dei Lavori, che ha il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione.
L’ Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati fermo restando i rimborsi di cui all’art. 68 del presente CSA.
7. La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli Contratti Applicativi, in applicazione delle specifiche procedure di sicurezza ove previste, verrà determinata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, se nominato, o dal direttore dei lavori applicando i prezzi dei listini di riferimento.
8. Prima della sottoscrizione del Contratto Applicativo, qualora ne ricorrano i presupposti, l’ Assuntore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante:
a. l’accettazione del cronoprogramma per l’esecuzione dell’Intervento, formulato in giorni naturali e consecutivi, con fissazione della data di consegna dei Lavori e di quella di ultimazione;
b. ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modificazione dell’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante o, qualora la Stazione Appaltante non sia tenuta a redigere il predetto piano, il Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui all’allegato XV del TUSL;
c. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’allegato XV del TUSL;
d. ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare l’intervento;
e. dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara.
9. In caso di interventi urgenti e/o di somma urgenza e di limitata durata temporale su ciascun sito (inferiori a 5 uomini giorno) si prescinderà dalla trasmissione delle documentazioni di cui al comma 8.
10. Sarà facoltà della Stazione Appaltante mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti e il processo autorizzativo degli interventi, nei limiti in cui ciò non comporti l’abbreviazione dei termini di operatività stabiliti in favore dell’Assuntore. I mutamenti saranno tempestivamente comunicati all’Assuntore.
11. Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti i Contratti Applicativi e/o Ordinativi d’intervento, anche di carattere urgente.
12. È possibile che vengano commessi all’Assuntore più lavori contemporaneamente; anche in tal caso l’Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le previsioni dei Contratti Applicativi e/o Ordinativi di intervento.
13. L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria proposta d’intervento, qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario all’interno degli stabili.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
1. In caso di insufficienza di specifiche tecniche, nell’esecuzione dei lavori previsti dai Contratti Applicativi dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
2. Qualora dovessero essere riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo del contratto, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
a. Contratto Applicativo e/o Ordinativo di intervento nei casi rispettivamente previsti;
b. Contratto Normativo;
c. Capitolato Speciale d’Appalto;
d. Lettera di invito;
e. omissis
3. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto normativo e dei Contratti applicativi
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del Contratto Normativo, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:
a) il Capitolato Generale d’Xxxxxxx approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c) gli elenchi dei prezzi unitari di cui all’art. 4 punto 9 del presente C.S.A.;
d) le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 e 36.
2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti Applicativi, ancorché non materialmente allegati:
a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
b) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ovvero il Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’allegato XV del TUSL;
c) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’ articolo 89, comma 1, lettera h), del TUSL e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici» per le parti non abrogate dal d. lgs 50/2016;
c) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all’art. 358 del Regolamento;
d) il d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e ss.mm.ii.;
e) il «Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei Contratti, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
4. L’Assuntore è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l’ Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l’Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’offerta.
5. L’Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
6. Qualora, dopo la data di stipula dei contratti applicativi e fino all’ultimazione dei relativi lavori dovessero intervenire nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l’adeguamento, rimanendo l’Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all’atto dell’ esecuzione.
Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione dei contratti normativo e applicativi da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.
2. L’Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto normativo e in sede di affidamento dei singoli Contratti Applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
3. La stipulazione del Contratto Normativo dell’Accordo Quadro è subordinata:
1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Assuntore:
(a) dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
(b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;
(c) del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
(d) omissis
2) alla presentazione di una polizza assicurativa di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi che copra l’intera durata dell’Accordo Quadro fino alla data di emissione del certificato di collaudo;
3) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;
4) se l’Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
5) al versamento delle spese contrattuali.
4. Entro 15 (dicosi quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto normativo relativo all’Accordo Quadro.
5. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
6. Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della garanzia provvisoria ed all’affidamento dell’Accordo Quadro al secondo in graduatoria.
7. La stipulazione del contratto normativo avrà luogo non prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione di efficacia della medesima aggiudicazione definitiva.
Art. 10. Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del d.lgs. 50/2016.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’ impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del d.lgs. 50/2016.
Art. 11. Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. omissis
3. omissis
4. omissis
6. Se l’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
7. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’ Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (anche relativamente a eventuali impianti tecnologici) oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei contratti applicativi, nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzari di riferimento.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal Decreto M.I. del 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29/03/07 - Suppl. Ord. n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.
4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE e/o di omologazione ai sensi degli artt. 5 e6 del d.M.I. del 21/06/04. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l’Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
5. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al D.M.I. del 4/05/98 e s.m.i., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all’art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M.I 16/02/07 e ss.mm.ii..
6. Tra gli obblighi dell’Assuntore rientra la predisposizione, a propria cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli di cui alla Circolare Ministero dell’Interno prot. n. P. 515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/08 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate nel d.M. 16/02/07 e ss.mm.ii. (Mod. CERT. REI – DICH. PROD.
– DICH. IMP. o - comunque - sulla base della modulistica ufficiale aggiornata); i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge n. 818/1994 o direttamente dall’installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall’ installatore.
7. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.M. 22/01/08 n. 37, l’installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità sulla base dello specifico modello ministeriale (DICH. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del d.M. 22/01/08 n. 37, dovrà essere rilasciata da un professionista la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell’ impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (CERT. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall’art. 7 del D.M. 22/01/08 n. 37.
8. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 14. Durata dell’Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro avrà durata complessiva di anni 1 (diconsi uno) decorrente dalla data della consegna generale dei lavori ai sensi dell’articolo 15.
2. L’Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 3 del presente capitolato.
3. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante prima di tale data, l’accordo quadro si intenderà prorogato fino alla scadenza indicata dal contratto applicativo relativo.
4. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Le condizioni previste nel Contratto Normativo avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli Contratti Applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1., anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti Contratti Applicativi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
6. Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di cui ai comma 1 e 2.
7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
Art. 15. Consegna e inizio dei lavori
. La consegna generale dei lavori sarà effettuata previa convocazione dell’Assuntore. Solo dopo la consegna generale dei lavori si potrà dare corso all’esecuzione dei lavori previa sottoscrizione dei “Contratti applicativi” od all’emissione di “Ordinativi” ai sensi degli art. 4 e 5.
2. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 40 del presente C.S.A. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del d. lgs 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’appalto è destinato a soddisfare. Il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dell’accordo quadro, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei Lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto Applicativo e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Assuntore e degli eventuali subappaltatori.
6. La sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo costituirà consegna dei lavori relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali,
verranno redatti specifici atti. Per ogni Contratto Applicativo verrà definita una data di inizio e la durata dei lavori e verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di cui all’ art. 19.
7. La sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
8. L’inadempienza dell’Appaltatore alla sottoscrizione dei Contratti Applicativi e conseguente presa in consegna dei lavori dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l’accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la garanzia ai sensi dell’articolo 1382 del Cod. Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento della parte residuale dell’accordo quadro, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Art. 16. Termini per l’esecuzione dei lavori
1. Stante la natura di Accordo Quadro, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo di Contratti applicativi. L’Assuntore dovrà pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati ai sensi dell’art. 2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo l’esclusiva ed insindacabile valutazione del direttore lavori. E’ prevista la possibilità che un Contratto Applicativo riguardi più lavorazioni su stabili differenti e da eseguire contemporaneamente.
2. I tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative; non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:
- della consegna da parte dell’Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
- dell’emissione dell’ attestazione di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di Collaudo.
Art. 17. Proroghe dei singoli contratti applicativi / ordinativi
1. Qualora l’Esecutore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause non a lui imputabili può chiedere, prima della scadenza dei termini anzidetti, una proroga del termine di esecuzione alla Direzione Lavori.
2. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
3. La proroga del termine di esecuzione è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5
(diconsi cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
4. Nel caso di lavori “urgenti” o di “somma urgenza” si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti in relazione agli Ordinativi emessi.
Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
1. Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ovvero altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, o per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori ordina la sospensione dell’esecuzione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.
2. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1 non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.
Art. 19. Penali in caso di ritardo
1. L’Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati agli articoli 2, 15 e 16, secondo il seguente prospetto:
lavori di somma urgenza:
- Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2: € 100,00 per ogni ora lavorativa di ritardo;
- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
lavori urgenti:
- Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2: € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
lavori non urgenti
- Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2: 0,6 per mille (euro zero e centesimi sessanta ogni mille) dell’importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’ 1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell’importo del relativo contratto applicativo.
2. In ogni caso, la sommatoria delle penali erogate all’Appaltatore non potrà eccedere per ciascun contratto applicativo la misura del 10 % (dieci per cento) dell’importo del contratto stesso; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora anche in un singolo contratto applicativo l’ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell’importo del contratto applicativo stesso, il Committente potrà risolvere l’intero Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Esecutore.
3. Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dal contratto applicativo, o alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio del lavoro o dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell’Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme verranno poste a carico dell’Assuntore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. Nel caso in cui l’Esecutore non intervenga con le modalità descritte agli articoli 15 e/o 16 per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 50/2016.
Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
1. Per tutti i lavori qualificati come non urgenti, l’Assuntore dovrà consegnare, entro e non oltre 5 (diconsi cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere.
2. Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).
3. Il programma esecutivo presentato dall’Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L.. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Assuntore, mentre invece è espressamente
impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora l’esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori. L’approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell’Assuntore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.
4. In caso di ritardo sul programma approvato, l’Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
5. L’esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.00 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. In tal caso verranno riconosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al successivo art. 24 senza riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d’impresa.
6. Gli interventi di demolizione e - comunque - quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere eseguiti nell’orario 07:00÷08:30 e 17:00÷18:00, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell’Assuntore.
Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale d’Appalto;
c) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’ Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 55.
Art. 22. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori
1. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dall’art. 10 del Regolamento.
2. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del procedimento, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell’esatto adempimento da parte dell’Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei Lavori eventualmente coadiuvato da Assistenti con funzioni di Direttori Operativi.
3. L’Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori.
4. Il Direttore dei Lavori trasmette all’Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
5. Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e dell’ operato degli assistenti dell’ Ufficio di direzione lavori, anche in via solidale con questi ultimi.
6. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l’Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
7. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
8. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal d.lgs.50/2016 e dal Regolamento.
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 23. Remunerazione degli Interventi
1. La contabilizzazione delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun Contratto Applicativo.
2. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli Contratti Applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla Stazione Appaltante quando occorrente. Il CIG, quando comunicato, dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo.
3. Le opere oggetto del presente Accordo Quadro saranno computate a misura.
L’Assuntore consegnerà al Direttore dei Lavori la contabilità dei lavori con l’indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite relative ai singoli Contratti Applicativi.
Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
4. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del regolamento per gli articoli non abrogati dal d.lgs. 50/2016.
5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui agli elenchi prezzi indicati all’art. 4. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato, o in alternativa dal Direttore dei lavori.
6. I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri richiedenti l’uso di illuminazione artificiale.
7. Non sono previsti lavori a corpo.
8. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda l’esecuzione di interventi al di fuori dell’ orario giornaliero ordinario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del successivo art. 24.
Art. 24. Lavori in economia
1. Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entità, e per le quali non esiste apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al contratto saranno compensate in economia secondo le modalità, previste dall’articolo 179 e contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del Regolamento. In particolare si prevede:
a) Mercedi operaie:
costo della mano d’opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del contratto applicativo o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti; il tutto sarà maggiorato della percentuale derivante dall’applicazione del ribasso d’asta alla percentuale del 26,50% (ventisei virgolacinquantapercento); si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edili, metalmeccanico, ecc.).
b) Materiali e noli:
Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi, indicati all’ art. 4, edizione vigente alla data di sottoscrizione del contratto applicativo, al netto del ribasso d’asta.
Qualora non compresi nei prezzari suddetti, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate maggiorati della percentuale risultante dall’applicazione del ribasso d’asta alla percentuale del 26,50% (ventiseivirgolacinquanta per cento).
Per quanto riguarda i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto applicativo, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
Si precisa che solo nel caso in cui l’elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, sarà accreditato all’Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.
Eventuali oneri per la sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto applicativo incrementati della percentuale risultante dall' applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 26,50% (dicesi ventiseivirgolacinquanta per cento).
2. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell’ Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali, comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell’Appaltatore.
3. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.
4. Il prezzo orario della manodopera è riferito all’orario giornaliero, dalle 07:00 alle 18:00, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
5. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l’onere della mano d’opera sarà incrementato del 25% (dicesi venticinquepercento) della paga oraria.
6. Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l’onere della mano d’opera sarà incrementato del 10% (dicesi diecipercento) della paga oraria.
7. Per lavorazioni eseguite in orario festivo non domenicale (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l’onere della mano d’opera sarà incrementato del 20% (dicesi ventipercento) della paga oraria.
8. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in orario festivo domenicale o festivo (festività civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l’onere della mano d’opera sarà incrementato del 35% (dicesi trentacinquepercento) della paga oraria.
9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 sarà concessa l’anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura del 20 % relativamente ai singoli contratti applicativi.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso inerente il relativo contratto applicativo.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 27.
Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Per ogni singolo Contratto Applicativo si procederà a contabilizzazione separata dei lavori fermo restando che gli importi di tutti i Contratti Applicativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti.
2. Per ogni singolo Contratto Applicativo l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel® con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno 2 foto digitali per ogni singolo intervento.
3. Per Contratti Applicativi di importo superiore a € 30.000,00 (diconsi euro trentamila) sono dovute rate di acconto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23 e 24, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 4, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a
€.15.000,00 (diconsi euro quindicimila).
4. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori per i singoli Contratti Applicativi è operata una ritenuta dello 0,50% (diconsi zerovirgolacinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale.
5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:
a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della
data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
6. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 60 (diconsi sessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’ Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell' art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e - comunque - secondo le indicazioni del Committente. Ai sensi del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l’INPS è individuato con il codice univoco UF5HHG, unico per tutto l’ente, che identifica l’Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture.
7. Le contabilità dei lavori relativi ad ordinativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati previsti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei successivi stati di avanzamento ma solo dopo la presentazione dei previsti allegati.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (diconsi novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’ Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3.
9. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’Esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010.
10. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato:
a) all’acquisizione di ufficio del DURC relativo all’Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46, commi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
c) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal d.M. n. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
d) al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 51, comma 2.
12. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.
13. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
14. Si applica l’art. 17-ter del d.P.R. n° 633/1972, come introdotto dall’art. 1, comma 629 lett. b), della legge n° 190/2014, con conseguente versamento dell’I.V.A. sulle fatture a cura dell’Istituto: pertanto, le fatture
elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo “Esigibilità IVA”, il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.
Art. 28. Conto finale e Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione
1. Il Conto Finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo.
2. Il termine di cui al punto 1 decorrerà dalla produzione da parte dell’Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che l’Esecutore non avrà ottemperato a tale prescrizione.
3. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (diconsi trenta) giorni; se l’Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 60 (diconsi sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le modalità indicate all’art. 27 comma 6.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (diconsi ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’Appaltatore e la Direzione dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27 per quanto applicabili.
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (diconsi trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27, comma 5, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (diconsi sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 6, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto Legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (diconsi otto) punti percentuali (ex art. 2 D. Lgs 192/2012).
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’articolo 28, comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Essendo previsto l’adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell’aggiornamento dei listini prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 4 comma 12, nel presente Accordo Quadro non si applica la revisione dei prezzi.
Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l’acquirente od il locatario dell’ azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del d- lgs.50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo sia indicare CIG e CUP sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell’ Appaltatore.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33. Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, di €.2.983,61 (2% dell’importo di gara).
2. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata nelle seguenti forme:
a) con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell’immediata operatività entro 15 (diconsi quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 (diconsi centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
3. La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione.
4. La fideiussione deve essere prodotta in originale o copia autenticata.
5. A parziale deroga dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016 non è ammessa la costituzione della garanzia in contanti non disponendo la Stazione Appaltante di un servizio di tesoreria.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Art. 34. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (dicesi diecipercento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dicesi diecipercento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dicesi diecipercento); se il ribasso è superiore al 20% (dicesi ventipercento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria può essere prestata nelle seguenti forme:
a) in contanti o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell’immediata operatività entro 15 (diconsi quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 (diconsi centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.M. n. 123 del 2004. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei contratti applicativi, nel limite massimo dell’ 80% (diconsi ottantapercento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (diconsi ventipercento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’ emissione del certificato di collaudo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 59 del presente C.S.A., fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 33 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria.
9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
Art. 35. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l’importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 e l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 sono ridotti al 50 % (diconsi cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
La stessa riduzione del 50% della garanzia provvisoria è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e
medie imprese, nonché dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari esclusivamente
composti da microimprese, piccole e medie, ai sensi dell’art.93, comma 7. Per i medesimi soggetti non sarà necessario corredare l’offerta con l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 93, comma 8.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 primo capoverso è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento.
4. In deroga al comma 3, il possesso del requisito di cui al primo capoverso del comma 1 può essere comprovato da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il possesso della certificazione di qualità non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.
Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto normativo, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione appaltante per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad €.1.000.000,00 (dicesi euro un milione). La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura della garanzia deve coprire l’intera durata dell’accordo quadro, decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all’art. 15 e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del “certificato di regolare esecuzione/collaudo dell’accordo quadro” di cui all’art. 59.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
2. Per contratti applicativi di importo pari o superiore a €.40.000 (diconsi euro quarantamila), ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura della predetta garanzia assicurativa deve coprire l’intera durata dei lavori relativi al contratto applicativo, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo stesso e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione dell’ “attestato di regolare esecuzione del contratto applicativo” di cui all’art. 57 e comunque decorsi 12 (diconsi dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi al contratto applicativo stesso e risultante dal corrispondente certificato.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto applicativo, cosi articolata:
- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo dell’intero Contratto Applicativo;
- partita 2) per le opere preesistenti: importo pari al 20% dell’importo del Contratto Applicativo;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell’importo del Contratto Applicativo.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
3. Le garanzie assicurative di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48 del d.lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Art. 37. Fidejussione a garanzia finale
1. Rilevato che non è determinabile un importo di saldo dell’Accordo Quadro, si conviene e si determina che lo svincolo della garanzia di cui all’art. 34 del presente Capitolato, è disposto solo a seguito della sottoscrizione ad opera delle Parti del certificato di cui all’art. 59 comma 1 e della costituzione di una garanzia fidejussoria ai sensi degli articoli 235 e 124 del DPR 207/2010, di durata biennale pari al periodo di validità del collaudo/regolare esecuzione provvisorio.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38. Call Center e servizio fax
1. Omissis
Art. 39. Riprese video fotografiche
1. L’Esecutore, su richiesta della Direzione Lavori, dovrà eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e riattamenti, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici.
2. La realizzazione delle riprese video/fotografiche sarà utile per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione dei Lavori.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, ha predisposto un DUVRI radice che prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi sarà integrato a cura della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste negli stessi contratti applicativi e dei dati identificativi dell’Appaltatore.
2. La Stazione Appaltante, qualora per i singoli contratti applicativi ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, comma 3, del TUSL (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), conferisce formale incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che redigerà, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso XXXX, il PSC -Piano di Sicurezza e di Coordinamento che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo.
3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del TUSL, l’ Impresa dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il PSS - Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il POS - Piano Operativo di Sicurezza” di cui all’Allegato XV del TUSL.
4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione dei Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la stazione appaltante provvederà a nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che redigerà il PSC. In tale ipotesi, il suddetto PSC sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.
5. Prima della consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, sarà comunicato all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “Verbale della riunione di coordinamento”.
6. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al TUSL, l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (diconsi trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna generale dei lavori:
a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l’indicazione dell’ esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale, di partita IVA e del REA;
d) la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del presente CSA;
e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del TUSL.
ed entro 5 (diconsi cinque) giorni dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli contratti applicativi in caso di lavori non urgenti di durata superiore a 5 uomini giorno:
g) il PSS in luogo del PSC di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al TUSL, nel caso non sia obbligatoria la redazione del PSC da parte della Stazione Appaltante, ovvero l’accettazione dei singoli PSC di cui all’articolo 42, con le eventuali proposte integrative;
h) il POS, redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’ esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC;
i) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.
7. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai suoi subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs.50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, del d.lgs 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d) del d.lgs 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del TUSL è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del d.lgs 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del TUSL è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
8. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra determinerà un ritardo nell’inizio dei lavori e comporterà, per ogni giorno di ritardo, l’applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all’art. 19.
9. Il PSS ovvero il PSC nonché il POS costituiscono parte integrante di ciascun Contratto Applicativo.
10. La Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall’Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
11. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
12. È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
13. È altresì obbligo dell’Appaltatore mettere a disposizione dei “RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.
14. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
15. L’Esecutore è tenuto a comunicare il nominativo del Direttore di cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del TUSL ed a tale documento attenersi nell’esecuzione delle opere.
16. Il Direttore di Cantiere costituirà il riferimento per il Direttore dei Lavori sia per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza dei lavori e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direttore dei Lavori.
17. Il Direttore di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste l’obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:
- Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento se redatto dall’Appaltatore;
- Piano Operativo di Sicurezza;
- Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
- Registro delle Presenze.
18. Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, qualora contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati.
19. In caso di inadempienze, Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori dovranno richiamare per iscritto l’ Assuntore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, dovranno richiedere l’ intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’ eventuale risoluzione del contratto.
20. L’Appaltatore deve assolvere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUSL, l’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’ articolo 40 oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.
Art. 42. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i PSC predisposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del TUSL, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato TUSL, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 15;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede a sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 18.
Art. 43. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento
1. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei RLS o a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L’Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore.
3. Se entro il termine di 3 (diconsi tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (diconsi tre) giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 44. POS - Piano Operativo di Sicurezza
1. L’Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori relativi al contratto in via di stipula. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto TUSL, comprende il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del TUSL, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del TUSL.
5. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all’articolo 42.
Art. 45. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso XXXX.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L' Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo e comunque periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l’ iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’ Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe sull’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe sul consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il PSC ed il POS formano parte integrante dei Contratti Applicativi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore (anche se riferite a differenti contratti applicativi), comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del singolo contratto applicativo e decadenza dell’intero accordo quadro.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo, del d.lgs.50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46. Subappalto (DGUE-Parte II, Lettera-D)
1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determinazione delle percentuali limite per il subappalto previsti dalla vigente normativa (30%), si assumerà l’importo totale a base di gara. La stessa percentuale limite sarà anche applicata ad ogni singolo Contratto Applicativo. A tal riguardo si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite all’Accordo Quadro nella sua interezza sia a singoli Contratti Applicativi; pertanto ogni Contratto Applicativo dovrà essere espletato direttamente dall’Assuntore per non meno del 70% (diconsi settanta per cento) del relativo importo, salvo il ricorso ad avvalimento e/o a raggruppamenti temporanei di imprese.
2. All’ Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo Contratto Applicativo, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la necessaria documentazione da allegare a norma di legge.
3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni comporterà che il ricorso al subappalto od al cottimo sarà vietato per tutti i Contratti Applicativi e non potrà essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione di ciascun Contratto Applicativo; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività ai fini della sicurezza di cui al punto 4 dell’allegato XV al TUSL;
- l’inserimento delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’ articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b):
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs.50/2016;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del presente CSA;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell’articolo 99, comma 2-bis, del predetto d. lgv 159/2011 o, in alternativa, l’Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del predetto d. lgv 159/2011;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato d. lgv n. 159 del 2011;
4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 (diconsi trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (diconsi trenta) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (diconsi due per cento) dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 € (diconsi centomilaeuro), i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (diconsi quindici) giorni lavorativi.
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (dicesi venti per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS di cui all’allegato XV del TUSL in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
9. Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del TUSL ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
10. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il
singolo contratto applicativo e l’intero Accordo Quadro in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
11. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ai fini dell’articolo 48 del presente CSA è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 % (due per cento) dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 (diconsi euro centomila) e se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 % (dicesi cinquanta per cento) dell’ importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
12. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del d.lgs. 50/2016 ed ai fini dell’articolo 46 del presente CSA non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
13. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 51 del presente CSA in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 47. Pagamento dei subappaltatori
1. Si applica l’art. 105 comma 13 del d.lgs.50/2016:
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del presente CSA;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3.
3. Se non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende anche all’Appaltatore l’erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti Applicativi in corso fino al totale adempimento di quanto previsto.
Art. 48. Distacco Manodopera
1. Non è ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se non salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. L’ autorizzazione al distacco potrà essere rilasciata solo previa comunicazione dell’appaltatore nelle stesse forme previste per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (diconsi due per cento) dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 € (diconsi centomilaeuro).
3. L’autorizzazione al distacco è inoltre condizionata alla presentazione del contratto di distacco e della dichiarazione con cui il datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara le ragioni e l’ interesse che nutre al distacco (diverse da quelle riferibili alla sola prestazione).
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 49. Accordo bonario e transazione
1. Si applica l’articolo 205 del d.lgs.50/2016 relativamente a ciascun Contratto Applicativo.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (diconsi sessanta) giorni lavorativi dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. Ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (diconsi centomila euro), è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante ovvero, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall’Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
4. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo o degli atti c333he ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
Art. 50. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Dlgs 50/2016 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo è demandata al Tribunale ordinario competente presso il Foro di ASCOLI XXXXXX ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’ Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’ Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del presente CSA.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l’effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’ autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’ Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da € 100,00 (diconsi cento euro) ad € 500,00 (diconsi cinquecento euro) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 (diconsi cinquanta euro) a € 300,00 (diconsi trecento euro). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 52. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
1. La stipula del Contratto Normativo e dei Contratti Applicativi, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore e/o del subappaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’ acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l’Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (diconsi quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Xxxxx la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).
Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. In caso di grave inadempimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108,109 e 110 del d.lgs. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l’ Accordo Quadro nel caso in cui l’Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
a) mancata sottoscrizione del Contratto Normativo o di uno o più Contratti Applicativi;
b) mancata costituzione delle sedi operative ai sensi dell’art. 11 comma 2 del presente CSA;
c) mancata presa in consegna ai sensi dell’art. 15.
In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).
3. Costituiscono causa di risoluzione immediata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso, comunicata all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nella quale sarà anche indicata la data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all’ articolo 19, anche i seguenti:
a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che l’ appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;
e) su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del TUSL;
g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 69, comma 5, del presente CSA;
h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del citato XXXX;
i) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’ irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 50/2016;
l) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
m) ritardo nell’esecuzione dei lavori anche relativamente ad un singolo Contratto Applicativo che comporti l’applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell’importo del medesimo Contratto Applicativo;
n) ritardo nell’ avvio dell' esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti contratti applicativi, per n. 5 volte anche non consecutive;
o) mancata segnalazione di interventi tramite Call Center, per n. 5 volte anche non consecutive;
le ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f), g), m) comportano la risoluzione dell’intero Accordo Quadro anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo.
4. Costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso, previa messa in mora di 15 (diconsi quindici) giorni, e qualora l’Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione Appaltante ed anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo:
a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi d’esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.
L’eventuale risoluzione contrattuale è comunicata all’Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
5. Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se relativo a differenti contratti applicativi); in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (diconsi quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 50/2016. La risoluzione contrattuale è comunicata all’Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i Contratti Applicativi in corso, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’ accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’ eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
7. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 50/2016 ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo residuo dell’Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d’ufficio in danno;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo all’Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro residua;
2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
8. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’ impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
Art. 54. Effetti e disciplina della risoluzione
1. La risoluzione del contratto obbliga l’Assuntore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata in apposita comunicazione trasmessa allo stesso Assuntore a mezzo posta elettronica certificata, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell’ Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l’ Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.
Art. 55. Recesso dall’ Accordo Quadro - Intervenuta inefficacia del contratto
1. Il Committente ha facoltà di recedere dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia l’importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti applicativi.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’ Assuntore con lettera raccomandata
A.R. o posta elettronica certificata.
3. L’ Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L’ Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. L’ Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dall’Appalto Quadro da parte del Committente.
6. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
7. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
8. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo, il Direttore dei Lavori entro 20 (diconsi venti) giorni redige il certificato di ultimazione dei lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19.
2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 57.
3. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici relativi agli impianti eseguiti; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 57, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.
4. Non potrà ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Assuntore non avrà consegnato al Direttore dei Lavori i FIR - Formulari Identificativi del Rifiuto, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant’altro necessario in ossequio a quanto previsto dal SISTRI - Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti.
Art. 57. Verifica della Regolare Esecuzione dei lavori / Collaudo
1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori / collaudo è diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli Contratti Applicativi siano stati eseguiti a regola d’arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.
2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all’esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un’adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione / collaudo.
4. Il certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione è emesso entro 3/6 (diconsi tre/sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (diconsi due) anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il Collaudo/Regolare Esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
5. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli contratti applicativi. L’Assuntore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. All’esito positivo di detti collaudi parziali l’Assuntore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformità degli impianti (d.M. 37/2008) e/o tutte le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione “as built” relativa agli interventi eseguiti. Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l’Assuntore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere
immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore Xxxxxx.
6. L’Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, dovrà garantire per ciascun Contratto Applicativo con apposita dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 (diconsi ventiquattro) mesi successivi alla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione. In tale periodo l’Assuntore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro 15 (diconsi quindici) giorni dalla scoperta.
Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. I lavori eseguiti a seguito dei singoli Contratti Applicativi, vengono presi in consegna alla loro ultimazione.
Art. 59. Regolare Esecuzione/Collaudo dell’ Accordo Quadro
1. Entro 90 (diconsi novanta) giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro indicata all’ articolo 14 ed ultimati tutti i lavori relativi a tutti i Contratti Applicativi la Stazione Appaltante procederà ad una verifica contabile relativa ai Contratti Applicativi svolti nell’ambito dell’ accordo quadro. Le risultanze della verifica contabile sull’andamento dell’Accordo Quadro verranno riportate nel “Collaudo/Certificato di REGOLARE ESECUZIONE dell’Accordo Quadro”, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, ai sensi dell’art.102 del Dlgs 50/2016.
2. Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all’art. 34 del presente C.S.A. sarà disposto a seguito della sottoscrizione del certificato di cui al comma 1 e previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all’art 37.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d’arte. In ogni caso l’ Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile;
b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;
d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall’ordinativo;
e) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’ esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
f) la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna dei cantieri;
i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
l) la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
m) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
n) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’ incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
o) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
p) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai rumori;
q) il completo sgombero dei cantieri entro 3 (diconsi tre) giorni dall’ultimazione dei relativi lavori;
r) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’ esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’ Appaltatore ai prezzi di contratto.
Art. 61. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
2. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 62. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che la Direzione Lavori riterrà opportuno riutilizzare, nell’ambito dell’appalto o anche presso altri immobili di proprietà o in uso all’Ente appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o nei depositi indicati dalla stessa Direzione Lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all’ Appaltatore che dovrà provvedere ad allontanarli a discarica. Per tale cessione l’Appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. L’Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 64. Adempimenti dell’Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera ad osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’ Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’ esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’ uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all’ Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale del relativo Contratto Applicativo.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l’ inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.
4. L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
a. l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente un’ operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l’Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
c. l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
d. l’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il
loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
e. l’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/ detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR). La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
f. ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L’Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
6. L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L’installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all’ Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l’Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.
7. L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.
Art. 65. Conformità agli standard sociali
1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, l’Appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’ esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all’Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l’applicazione di una penale pari a 150,00 (diconsi centocinquanta euro), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.
Art. 66. Custodia dei cantieri
1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.
Art. 67. Cartello di cantiere
1. L’Appaltatore nel caso di contratti applicativi relativi a lavori che richiedano la presentazione di CIL e di SCIA deve predisporre ed esporre nei singoli siti interessati dai relativi Contratti Applicativi esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello allegato A.
Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti;
b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
d) il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del bando di gara e dei relativi avvisi sui quotidiani ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Xxxxx n. 221 del 2012
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali dovessero essere necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico della Stazione Appaltante.
6. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge.
PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
(art. 43, comma 3, lettera b), del DPR 207/2010)
Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero e la natura degli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà specificata nei singoli Contratti Applicativi.
Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l’Assuntore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.
In particolare, per tutte le tipologie di intervento:
- dovrà essere applicata la “regola d’arte” in fase esecutiva; a tal proposito si precisa che le specifiche regole tecniche riportate nei prezziari indicati all’ art. 4, comma 9, del presente CSA in relazione alle modalità di realizzazione tecnica delle singole lavorazioni costituiscono la “regola dell’ arte” da applicare;
- dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.
Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, l’Assuntore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.
Nella fase esecutiva degli interventi, l’Assuntore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:
- rumori;
- emanazione di polveri o esalazioni;
- interferenze nei percorsi d’uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;
- formazione di trincee o buche;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni. Nei suddetti casi, l’Assuntore dovrà:
- provvedere all’installazione di adeguati mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.);
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l’esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.
Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l’esecuzione in concomitanza con l’assenza degli utenti dagli immobili, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate o determinati periodi dell’anno; in questi casi l’Assuntore ha l’onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.
Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle pubbliche discariche o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.
Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori
Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all’art. 4.
Allegato «A» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 67) |
COMUNE DI ……………. | |||
Ente appaltante: I.N.P.S. – DIREZIONE REGIONALE MARCHE Ancona – Via Xxxxxxx, 1 | |||
Lavori ………………………………………………………… | |||
Progetto esecutivo: | |||
Direzione dei lavori: | |||
Responsabile dei lavori: | |||
Coordinatore per la progettazione: | |||
Coordinatore per l’esecuzione: | |||
Xxxxxx stimata in uomini x giorni: | Notifica preliminare in data: | ||
Responsabile unico del procedimento: | |||
IMPORTO LAVORI: | euro ……………. | ||
ONERI PER LA SICUREZZA: | euro ……………. | ||
IMPORTO DEL CONTRATTO: | euro | ||
Impresa esecutrice: | |||
con sede | |||
Qualificata per i lavori delle categorie: | _, classifica _ | ||
_, classifica _ | |||
_, classifica _ | |||
direttore tecnico del cantiere: _ | |||
Intervento finanziato con fondi propri | |||
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il _ | |||
prorogato il con fine lavori prevista per il | |||
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il Coordinamento Tecnico Regionale INPS – Marche - Xxx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxx |
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | |
categoria | descrizione | euro | |