DISCO
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Ente pubblico regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza nel Lazio
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI “RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO SDO DI PIETRALATA – ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)” - COD. MIUR E1S4FT3/01 –
XXXXXXXXX X. 000”.
CIG 8308321362 - CUP J89H11003590000
L’anno **************, il giorno **** del mese di ******* in Roma, nell’Ufficio del Direttore Generale di DiSCo - Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 00X, innanzi a me, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 15 luglio 2019, sono personalmente comparsi, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell’art. 48 della vigente legge 16 febbraio 1913,
n. 89 i signori:
- ******* , nato a ***** il ***** 19**, domiciliato per la carica in Xxxx - Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxx, 00/x, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà indicato anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), giusta il decreto n. ***** del
**** *****;
- il/la *****, nato/a a ***** il ********, domiciliato/a a ********** , che interviene al presente atto nella sua qualità di ****** del ************** (che in prosieguo sarà indicata come concessionario o aggiudicatario o prestatore di servizi) con sede in
********(CF e P. IVA ************) giusta procura del ******************** che si allega al presente atto.
I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono
qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.
PREMESSO
- con determinazione direttoriale n.**** del *********, l’Amministrazione ha indetto un’apposita una “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI “RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO SDO DI PIETRALATA – ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)” - COD. MIUR E1S4FT3/01 – FASCICOLO N. 424”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs 50/2016;
CHE con determinazione direttoriale n. ******* del ***************, l’Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la gara alla soc.
*********************.
CHE con nota prot. **************************, l’Amministrazione ha richiesto l’informativa antimafia tramite la Banca dati Nazionale Antimafia per
******************.
CHE con richiesta telematica all’Autorità competente, l’Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva (DURC) nei confronti del ***********************.;
CHE, l’Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in ordine alla
regolarità fiscale nei confronti della soc. ************;
CHE, l’Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in ordine alle annotazioni sugli operatori economici dell’ANAC nei confronti del ***************;
CHE il concessionario ha prodotto alla Stazione appaltante tutta la
documentazione richiesta dall’ Amministrazione con nota prot. n. ******del
************;
CHE il Concessionario ha costituito ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.n. 50 del 2016 e smi, la cauzione definitiva di cui al Capitolato d’Oneri mediante polizza ************ rilasciata************** per la somma €*************;
CHE il Concessionario ha costituito le polizze per la copertura assicurativa contro i rischi come richiesto dal Capitolato i cui estremi ed importi sono:
*********,**********,************;
CHE ai sensi dell’art.32 , comma 14, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi come di seguito indicato: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante…”;
Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si
stipula quanto segue:
Articolo 1 FINALITÀ E OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente contratto disciplina i rapporti tra l’Amministrazione in seguito denominata anche (“Stazione Appaltante“ o “SA”) e l’operatore economico aggiudicatario (di
seguito anche affidatario), dell’affidamento dell’ incarico per “LA DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO SDO DI PIETRALATA – ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)” - COD. MIUR E1S4FT3/01 – FASCICOLO N. 424”.
L’aggiudicatario si impegna a fornire il servizio, secondo le condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti: a) Progettazione preliminare, Capitolato d’oneri e relativi allegati, Disciplinare di gara e relativi allegati; b) Offerta tecnica, c) Offerta economica, che ai fini del presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, di cui si omette la relativa lettura avendo l’impresa dichiarato di conoscerne il contenuto ed i termini.
agli atti di DiSCo ove sono rintracciabili in allegato al prot. n. | ********** del | |
*********. |
Relativamente a tutti i documenti sopraindicati alle lett. a), b), c) si evidenzia che gli stessi, sottoscritti dai contraenti, pur costituendo parte integrante del presente contratto, non vengono ad esso materialmente allegati; i medesimi restano depositati
Articolo 2 Durata dell’affidamento e luogo di esecuzione
Il Soggetto affidatario, dovrà prestare il Servizio affidato presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori, nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso; riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione appaltante.
Le prestazioni decorreranno dalla sottoscrizione del contratto; è fatta salva la possibilità di esigere l’inizio della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 32 –
comma 13 del D. Lgs. 50/2016. I tempi per l'espletamento dell'incarico seguiranno i tempi di esecuzione dei lavori e più precisamente avrà inizio con l’inizio delle lavorazioni e terminerà con il collaudo dei lavori.
Il termine di esecuzione corrisponde alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari da parte degli enti proposti nonché con la conclusione con esito positivo delle attività inerenti l’eventuale collaudo.
Il Soggetto affidatario rinuncia ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.
ARTICOLO 3 Costo stimato degli interventi edilizi)
I costi rispettivi dell’intervento edilizio, come si evince dal quadro economico di progetto ammontano a:
- € 14.774.036,00, XXX xxxxxxx (di cui € 13.462.960,26 IVA esclusa per l’esecuzione dei lavori posti a base di gara + € 1.311.075,74 IVA esclusa per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO "SDO" DI
PIETRALATA – XXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - X. 000/00” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000.
ARTICOLO 4 Corrispettivo e modalità di pagamento
L'importo contrattuale per la prestazione professionale di Direttore dei Lavori, ammonta a € *******, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi per lo svolgimento di DL per la
Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – XXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - X. 000/00” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000.
La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni.
Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di “escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”.
Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a
€ 0,00.
Il valore dell’affidamento calcolato come sopra è stato effettuato sulla base delle lavorazioni effettuate e che saranno effettuate. Nell’eventualità che al momento della stipula del contratto siano state eseguite ulteriori lavorazioni (rispetto a quelle prese in
considerazione indicate nella tabella di cui sopra), le stesse provocheranno un riproporzionamento del valore dell’affidamento.
In tal caso opereranno le previsioni dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e l’operatore economico non potrà vantare alcun onere economico a carico dell’Amministrazione se non il corrispettivo spettante in relazione alla propria prestazione in corrispondenza con le lavorazioni per la realizzazione degli interventi edilizi poste in essere dal momento dell’affidamento.
L’importo del Compenso Professionale, non prevede il riconoscimento delle spese e degli oneri accessori, poiché questi ultimi non vengono riconosciuti come prassi per DiSCo.
Il compenso è da ritenersi remunerativo per:
- l’esecuzione di sopralluoghi e rilievi;
- tutte le attività di cui al presente affidamento;
- l’esecuzione degli incontri previsti dal presente affidamento.
Le pratiche autorizzative di cui al presente affidamento devono intendersi già compensate nell’onorario complessivo della parcella posto a base di gara.
Tutte le spese conglobate vengono compensate con l’offerta economica in sede di gara, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all’interno dell’onorario di cui al presente affidamento.
I corrispettivi sono immodificabili.
Le prestazioni professionali, di DL, saranno liquidate contestualmente e proporzionalmente secondo quanto sotto riportato:
• agli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% di quanto dovuto per la quota lavori.
• Il restante 10% verrà liquidato all’ emissione del certificato collaudo
La richiesta di pagamento della prestazione avverrà dopo l’emissione dei rispettivi certificati di pagamento, mentre la restante parte del 10% dopo l’emissione del certificato di collaudo.
Con l'assunzione dell'incarico l’operatore economico si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
L’affidatario, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita da DISCo per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi.
L’operatore economico deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
Il pagamento delle spettanze dovute avverrà entro i termini di legge dalla presentazione della fattura, a mezzo accreditamento sul conto dedicato comunicato dal professionista ai sensi dell’art. 3 c.7 della L. 136/2010.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC), in difetto della stessa si provvederà nei termini di legge e secondo disposizioni vigenti in materia.
L’Amministrazione, qualora l’operatore economico sia inadempiente agli obblighi di
tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 13 agosto 2010 n°. 136, provvederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed a tutte le conseguenze previste dalla stessa Xxxxx.
L’Amministrazione prima di effettuare i pagamenti con le modalità sopra previste, provvederà a conformarsi all’adempimento di cui all’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010 n°. 136.
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale dell’incarico ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con XxXXx.
In fase di compilazione della fattura andranno indicati i seguenti dati:
- Numero e data della determinazione direttoriale di aggiudicazione della gara
- CIG
- Codice dell’amministrazione destinataria;
- CUP
In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione.
Il Soggetto affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi.
Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel caso che le lavorazioni per qualsiasi motivo non siano comunque iniziate.
L’Incaricato è tenuto a fatturare in modalità elettronica.
In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/02 e smi, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.
Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare.
L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque subordinata alla verifica, da parte della SA, della regolarità contributiva.
In caso di inadempimento contrattuale, la SA si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le relative penali.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la SA opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (si veda l’art 30, comma 5-bis D.Lgs. n. 50/2016 e smi).
ARTICOLO 5 Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela del lavoro
L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di
qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività del Servizio, sollevando la Stazione appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti, o emanati in fase di esecuzione del contratto, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori vigenti. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del Servizio, anche se non aderente alle associazioni stipulati o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni dello stesso.
ARTICOLO 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. E’ inoltre previsto che:
a) i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all’espletamento dell’incarico;
b)i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,
possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) ove per il pagamento di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale.
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi di legge, comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
Il contratto, inoltre, sarà risolto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante, o uno dei dirigenti dell'Aggiudicatario, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
ARTICOLO 7 Descrizione delle prestazioni richieste
Il Direttore dei lavori dovrà svolgere l’incarico in conformità al Capitolato, al Contratto, all’offerta, alla normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso di Contratto, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante per l’ottimale svolgimento della prestazione. Le prestazioni da eseguirsi da parte del Direttore dei lavori durante l’esecuzione dell’opera, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle disposizioni del Capitolato e di quanto previsto nel DM 7 marzo 2018,
n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” (d’ora in poi anche DM a cui si rinvia alla disciplina ivi contenuta per ogni altra previsione non contenuta nel
Capitolato), consistono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:
-consegna dei lavori;
-direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’opera, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali;
-redazione degli stati di avanzamento dei lavori e liquidazione dei conti parziali e finali dei lavori nei tempi e con le modalità previste nei documenti contrattuali;
-direzione dei lavori mediante disposizioni e ordini per l’attuazione dell’opera nelle sue varie fasi esecutive;
-controllo e supervisione delle prove d’officina;
-accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della conformità al Progetto esecutivo e al contratto d'appalto;
-assistenza e supporto alle attività del collaudatore o della commissione di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale;
-tenuta e compilazione dei documenti contabili;
accettazione dei materiali ed effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’art. 3, comma 2 della legge 5.11.1971, n. 1086 (o normativa vigente in materia) e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni;
-verifica costante del programma esecutivo di dettaglio e rapporto tempestivo al RUP in merito ad eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione;
-aggiornamento degli elaborati di progetto;
-redazione di report informativi sulle principali attività di cantiere e sull’andamento ipotesi di varianti in corso d’opera ai sensi della normativa vigente in materia.
Il Direttore dei lavori deve garantire una presenza assidua in cantiere in rapporto all’entità e alla delicatezza dei lavori, e comunque sempre durante l’effettuazione di lavorazioni con particolare complessità, nonché essere sempre reperibile.
Il Direttore dei lavori ha, tra gli altri, l’obbligo di:
-segnalare l'andamento dei lavori al RUP;
-verificare costantemente la validità dei programmi di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a lavori ultimati;
-verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’Appaltatore dei lavori e del/dei subappaltatore/i della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
-provvedere a segnalare al Responsabile unico del procedimento l’inosservanza da parte dell’esecutore della disposizione sul subappalto;
-adottare e predisporre tutti gli atti di competenza, ai sensi del Codice e del DM, nonché svolgere ogni accertamento e verifica, in ipotesi di varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente in materia; -vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti – che dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere - compresi tutti i regolamenti sul trattamento dei materiali di cantiere non utilizzabili nonché tutte le leggi e le norme vigenti in materia (es. D. Lgs. 152/06); le suddette attività dovranno essere documentate ai sensi di legge mettendo a disposizione della Stazione appaltante i documenti relativi, sia nel caso in cui le predette prestazioni vengano eseguite direttamente dall'Appaltatore dei lavori sia nel caso in cui le stesse vengano sub-affidate dall’Appaltatore stesso a
soggetti sub-contraenti;
-vigilare affinché l’attività di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare l’inquinamento con materiale di risulta delle perforazioni e degli scavi;
-vigilare sul corretto utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di scavo e sulla corretta applicazione da parte dell’Appaltatore dei lavori di quanto previsto dalla normativa vigente, in merito al regime cui devono essere sottoposti i materiali di scavo, incluso l’immediato allontanamento dei volumi in esubero non utilizzati nell’appalto;
-garantire l’esecuzione, da parte dell’Appaltatore dei lavori, di tutti i controlli e di tutte le misurazioni necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i limiti applicabili dal punto di vista ambientale;
-vigilare sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri e, in particolare, delle prescrizioni del D.Lgs 81/2008;
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo105delCodicedegliAppalti (subappalto);
- redigere il verbale stato di fatto dell’area di cantiere e proprietà limitrofe (in contraddittorio), i verbali di inizio,sospensioneeripresadeilavorietuttiglialtriverbaliprevistidallanorma;
- illustrare il progetto esecutivo e di particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;
- verificare i tracciamenti;
- effettuare sopralluoghi e visite periodiche (su richiesta della committenza) a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro;
- fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;
- compilare il giornale di cantiere;
- redigere eventuali ordini di servizio;
- definire e concordare eventuali nuovi prezzi;
-definire e redigere le eventuali varianti in corso d’opera ovvero le eventuali modifiche contrattuali e gli atti di sottomissione nei casi previsti dalla normativa vigente;
- effettuare le prove funzionali degli impianti;
- acquisire le certificazioni di conformità degli impianti;
- provvedere alla liquidazione dei lavori (di concerto con gli uffici competenti di DiSCo);
- fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;
- provvedere a tutte le pratiche amministrative per l’allaccio ai sotto servizi(reti tecnologiche);
- redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;
- redigere le relazioni tecniche;
- effettuare le domande di xxxxxxxx;
- occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;
- approvare i bollettini opere in economia;
- misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;
- redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento;
- redigere il quadro economico delle eventuali varianti in corso d’opera, delle modifiche contrattuali e a consuntivo;
- effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto;
- redige il certificato di agibilità o di ogni altra documentazione equivalente, con cui assevera l’agibilità, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità risparmio energetico dell’edificio e degli impianti, oltre che la conformità dell’opera al progetto approvato;
- ogni altra prestazione connessa, necessaria e utile al corretto e diligente espletamento dell’incarico.
ARTICOLO 8 Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni
Nell’esecuzione del servizio, saranno a esclusivo carico dell’operatore economico, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti e ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del Contratto.
Il Soggetto affidatario svolgerà i Servizi oggetto del Contratto interfacciandosi con l’Appaltatore dei lavori, con il Responsabile del procedimento (RUP) e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati, nonché con l’organo di collaudo. Il Soggetto affidatario è tenuto ad informare il RUP in ordine all’andamento dei lavori mediante report informativi con frequenza mensile da trasmettere entro i primi 5 giorni del mese successivo. Al termine dell’incarico, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori, il Soggetto affidatario dovrà elaborare una relazione riepilogativa e conclusiva su tutta l’attività svolta, corredata da eventuali documenti di riferimento e trasmettere il tutto, in duplice originale nonché su supporto magnetico, al Responsabile unico del procedimento. Inoltre il Soggetto affidatario è tenuto a comunicare al Responsabile unico del procedimento, entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla
compilazione delle schede previste per la raccolta delle informazioni da inviare all’Osservatorio. Alle imprese esecutrici dei lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali approvati dalla Stazione appaltante, nonché le eventuali ottimizzazioni ed integrazioni degli elaborati costruttivi e particolareggiati prodotti dall’Ufficio di direzione lavori, richiesti dalla Stazione appaltante durante l’esecuzione delle opere, dandone preventivamente notizia al RUP. Le disposizioni che non sono contemplate nei documenti approvati e/o le disposizioni esecutive che comportano costi aggiuntivi o riguardanti interpretazioni contrattuali devono essere adottate solamente previa approvazione da parte del RUP. Il Soggetto affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei Servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi Servizi sono destinati. Sono a carico del Soggetto affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle attività contrattuali. Il Soggetto affidatario, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
-tempestività nei contatti con l’Appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP;
-completezza e tempestività dei report informativi sull’andamento dei lavori;
-completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei dati da comunicare all’Osservatorio;
- diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.
ARTICOLO 9 Impegni del Soggetto affidatario
Il Soggetto affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie e/o comunque previste.
Su richiesta scritta del RUP, il Soggetto affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall’Appaltatore dei lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.
Il Soggetto affidatario, infine, è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.
Il Soggetto affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del capitolato, coerenza con la documentazione tecnico amministrativa fornitagli, dopo l’aggiudicazione, dalla Stazione appaltante. Il Soggetto affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
ARTICOLO 10 Impegni della Stazione appaltante
La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al Soggetto affidatario all’inizio dell’affidamento dei Servizi, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità dei progetti e relativi atti, con particolare riguardo al Progetto esecutivo dell’opera e al Piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell’opera relativo a ciascun lotto.
La Stazione appaltante si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare al Soggetto affidatario copia della documentazione contrattuale occorrente per l’esecuzione del Contratto relativa a ciascun lotto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.
Il Soggetto affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo esclusivamente per gli scopi inerenti all’esecuzione del Contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto al Soggetto affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
La Stazione appaltante s’impegna, altresì, a garantire al Soggetto affidatario, contestualmente all’affidamento dei Servizi, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo e variazioni contrattuali per perizie suppletive e di variante entro il quinto d’obbligo.
ARTICOLO 11 Riservatezza e diritti sui materiali
Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico commissionato di cui al presente affidamento, con la liquidazione del relativo compenso al Soggetto affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico rimarranno quindi di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
ARTICOLO 12 Ulteriori obblighi specifici dell’Amministrazione
La SA si impegna a trasmettere all'operatore economico affidatario in tempo utile i dati, comunicati dall’Appaltatore, relativi alle Imprese esecutrici ai lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere. Ove l’ingresso in cantiere preveda specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16, la Stazione Appaltante provvederà ad inviare copia del provvedimento.
ARTICOLO 13 Ulteriori obblighi
L’operatore economico si impegna ad eseguire le prestazioni secondo le previsioni di cui al presente disciplinare di incarico.
Le prestazioni e/o gli obblighi non previsti dal presente disciplinare di incarico, dovranno essere eseguite secondo la normativa vigente di settore (anche di tipo regolamentare e/o amministrativa) e secondo diligenza professionale.
ARTICOLO 14 Obbligo di riservatezza e tutela dei dati L'Aggiudicatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.
Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall’Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Aggiudicatario per essere impiegati dall’Amministrazione.
Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.
ARTICOLO 15 Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività
La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato del Soggetto affidatario e senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione appaltante non esonera in ogni caso il Soggetto affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dal Soggetto affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
È in facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta, l’idoneità professionale del DL e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, il Soggetto affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l’effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in
materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale del Soggetto affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione espressa del contratto.
La Stazione appaltante ha altresì facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, il Soggetto affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione appaltante. Il personale proposto per la sostituzione dovrà essere obbligatoriamente quello che segue in graduatoria della gara riguardante il lotto di competenza e così di seguito nel caso di non accettazione e o decadimento dei requisiti valutati in sede di gara. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte del Soggetto affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità del Soggetto affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale
adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.
ARTICOLO 16 Cessione del contratto e subappalto
È vietata la cessione totale, o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo. Non è ammesso il ricorso al subappalto.
ARTICOLO 17 Penalità
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da
determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Impresa appaltatrice per iscritto dalla Stazione Appaltante;
- L'Impresa appaltatrice dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione Appaltante medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Impresa appaltatrice le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Impresa appaltatrice a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
ARTICOLO 18 Risoluzione del contratto
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa appaltatrice. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Impresa appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa appaltatrice abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Impresa appaltatrice rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Impresa appaltatrice deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni alla Stazione Appaltante ;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante ;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- documentazione antimafia negativa;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 (o documentazione similare) dei prestatori di lavoro;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di DiSco (pubblicato sul sito internet della SA);
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;
- esito negativo documentazione antimafia.
Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l’Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
- cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
- quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni.
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, n caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa appaltatrice con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis
cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.
ARTICOLO 19 Garanzia definitiva
Il soggetto affidatario del servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice dei contratti.
ARTICOLO 20 Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.
ARTICOLO 21 Recesso dal contratto da parte dell'affidatario
Il recesso dal contratto da parte dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
ARTICOLO 22 Spese contrattuali, imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono:
• le spese contrattuali;
• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;
• le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:
- le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione;
- gli oneri per le polizze assicurative;
- ulteriori spese per l’esecuzione dell’affidamento.
ARTICOLO 23 Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx.
ARTICOLO 24 Tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è XxXXx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà
consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
ARTICOLO 25 Foro competente
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l’affidamento o durante l’esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
Articolo 26 Clausola compromissoria
Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
ARTICOLO 27 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente atteso nel Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
La medesima impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere.
Per la Soc. ************* IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
(Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile)
L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Contratto: ARTICOLO 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); ARTICOLO 17 (Penalità); ARTICOLO 18 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 20 (Recesso), ARTICOLO 25 (Foro competente). ARTICOLO 26 (Clausola compromissoria).
Per la Soc. ************* IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Io Ufficiale Xxxxxxx, dopo aver dato lettura del presente atto alle parti comparenti come sopra costituite, e che da me richieste lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ho presenziato alla apposizione delle firme in fine ed a margine degli altri
fogli oltreché apporre io stesso la mia.
Il presente atto scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me Ufficiale Rogante consta di n. trenta cinque (trenta cinque) intere facciate.