ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
Ricerca Sistema Energetico S.p.A.- RSE S.p.A., codice fiscale e partita I.V.A., 05058230961, sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, in persona del suo legale rappresentante rappresentata dall’Amministratore Delegato, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (di seguito “RSE” o “parte”)
da una parte
e
Comune di Milano, codice fiscale e partita I.V.A.,01199250158, con sede legale in Milano Sede Municipale di Piazza della Scala in persona del suo legale rappresentante rappresentata dal Direttore della Direzione di Progetto Città Resilienti, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx (di seguito anche “proponente” o “parte”)
dall’altra parte
Premesso che
− RSE, nell’ambito dei Progetti finanziati dal Fondo per la Ricerca sul Sistema Elettrico Nazionale (nel seguito Ricerca di Sistema, RdS), ha espletato una procedura di selezione finalizzata alla ricerca di partner per condurre studi su progetti pilota di schemi di “Autoconsumo Collettivo (AUC)” volti a valutare i benefici degli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”, come definiti dalla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (direttiva RED II).
− La procedura di selezione si è conclusa, in data 01 aprile 2020, con l’elaborazione di una graduatoria definitiva nella quale il Comune di Milano, si è posizionato al numero 7 risultando incluso tra i partner selezionati.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto
Oggetto della collaborazione è la valutazione, svolta in maniera congiunta tra le parti, dei benefici energetici, economici ed ambientali ottenibili dalla costituzione del “Progetto pilota di autoconsumo collettivo”, dettagliatamente descritto nella proposta trasmessa da Comune di Milano (Direzione di Progetto Città Resilienti) ai fini dell’intervenuta selezione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 3 - Responsabili delle attività
La corretta esecuzione delle attività oggetto della collaborazione sarà assicurata dai responsabili designati dalle parti:
− per RSE: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
− per Comune di Milano: xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Ciascuna parte potrà sostituire il proprio responsabile mediante comunicazione scritta all’altra.
Art. 4 - Impegno delle parti
Il Comune di Milano si impegna a:
− mettere a disposizione le infrastrutture e le risorse necessarie per raccogliere e fornire a RSE tutti i dati necessari alla ricerca;
− trasmettere tutti i dati rigorosamente in forma anonima;
− ottenere i permessi e le autorizzazioni necessari all’attuazione delle attività che verranno congiuntamente definite ai fini del raggiungimento degli obiettivi così come descritti all’Art.2;
− implementare le soluzioni tecnologiche e/o di gestione che saranno condivise tra le parti. RSE si impegna a:
− analizzare i flussi energetici attuali, con la simulazione di modelli avanzati di gestione energetica integrata, specifici per la realtà del proponente;
− valutare gli impatti energetici, economici ed ambientali per la comunità, elaborati secondo i possibili scenari evolutivi e di recepimento delle direttive europee;
− simulare nuove logiche di gestione e di evoluzione del sistema locale con la formulazione di proposte di soluzioni tecnologiche innovative;
− monitorare l’implementazione delle soluzioni innovative eventualmente adottate ed effettuare una analisi dell’esercizio sperimentale.
Art. 5 - Costi e risorse
Le parti si impegnano a mettere a reciproca disposizione le competenze, le risorse e il personale necessario per la corretta esecuzione delle attività descritte nella proposta.
Ciascuna dalle parti si fa carico esclusivo delle spese di propria competenza senza che possa pretenderne il rimborso, l’indennizzo o la compartecipazione dall’altra parte.
Art. 6 - Durata e recesso
Il presente accordo avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza del 31 dicembre 2021.
Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere in qualunque momento del presente accordo dando un preavviso scritto all’altra, non inferiore a trenta giorni.
Antecedentemente alla scadenza prevista, le parti potranno concordare per iscritto di estendere la durata del presente accordo.
Art. 7 - Proprietà delle conoscenze e obblighi di riservatezza
Il Comune di Milano accetta che i risultati delle attività svolte da RSE nell’ambito del presente Accordo di Collaborazione non possano formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo, vincolo di riservatezza e/o di privativa, in quanto RSE, come richiesto dagli Accordi di Programma di Ricerca sul Sistema Elettrico stipulati con MiSE − Ministero dello Sviluppo Economico, è tenuta a provvedere alla diffusione pubblica dei risultati medesimi.
RSE si riserva la facoltà di avvalersi, per le ricerche oggetto del presente accordo, di collaborazioni con professionisti, Università, organismi di ricerca o altri enti operanti nel settore. Il Comune di Milano potrà comunque mantenere diritti di privativa sui risultati esclusivamente riferibili al suo contributo, qualora compiutamente distinguibili da quelli riferibili a RSE. Eventuali informazioni espressamente sottoposte tra le parti a vincolo di riservatezza, disvelate da una delle parti, dovranno essere mantenute riservate dalla parte ricevente e non potranno essere utilizzate al di fuori delle attività previste dal presente Accordo, se non dietro esplicita autorizzazione dell’altra Parte.
Art. 8 - Divulgazione dei risultati
Le parti si concedono reciprocamente libertà di pubblicazione dei risultati della ricerca in campo nazionale e internazionale con ogni mezzo.
Art. 9 - Privacy
La responsabilità per la raccolta, l’elaborazione, il trattamento la diffusione di dati in qualsiasi modo riconducibili a singoli utenti all’interno del Progetto Pilota, che concretino una violazione del Regolamento Europeo 2016/679, General Data Protection Regulation, ricade, in via esclusiva, su Comune di Milano (DP Città Resilienti) che ne risponde interamente nei confronti di terzi senza poter avanzare pretesa alcuna nei confronti di RSE.
Art. 10 - Foro competente
Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di collaborazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Milano, 28 maggio 2020
Ricerca Sistema Energetico − RSE S.p.A. L’Amministratore Delegato
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(Firmato digitalmente)
Comune di Milano
Il Direttore della Direzione di Progetto Città Resilienti Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
(Firmato digitalmente)