CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER FABBRICATI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER FABBRICATI
RETAIL PIU' FABBRICATI IN LOCAZIONE ALL'AZIENDA
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
FONDIARIA - SAI S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - xxx.xxxxxxxxx-xxx.xx
FONDIARIA - SAI S.p.A. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - xxx.xxxxxxxxx-xxx.xx
NOTA INFORMATIVA
Prodotto Retail Più – Fabbricati in locazione all'Azienda
(ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
FONDIARIA-SAI S.p.A., società per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.
Sede Legale e Direzione in Torino (Italia): 10126 - Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00; tel. (x00) 0000000000.
Email: xxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxx-xxx.xx
La società è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l’Isvap al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2012)
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad
€ 1.251.352.709, con capitale sociale pari ad € 494.731.136 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 756.621.573.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 128,4%.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società xxx.xxxxxxxxx-xxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:
Parte Generale
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione
Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Polizza
Tutti i documenti che costituiscono l’Assicurazione.
Premio
La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice.
Parte specifica dell’Assicurazione Fabbricati in locazione all'Azienda
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Tipo 01: Fabbricato interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del Tetto possono essere in qualsiasi materiale.
È ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del Tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del Tetto in tegole bituminose.
Tipo 02: Fabbricato interamente costruito e coperto con qualsiasi materiale che sia di adeguata resistenza e robustezza: per esempio, legno e materie plastiche.
Dipendenze
Sono i depositi di riserva, i magazzini, gli uffici, le cantine, le soffitte, i box, situati in corpi separati o in locali non comunicanti con il Fabbricato principale, ma nella stessa ubicazione indicata nella scheda di Polizza.
Esplodenti
Sono le sostanze e i prodotti che:
• a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
• esplodono per azione meccanica o termica;
• rientrano nella definizione di esplosivo dell’art.83 del X.X. xx 000 xxx 0/0/0000, elencati nel relativo Allegato A.
Esplosione
È lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
È la costruzione edile (o una sua porzione) - unitaria o in più corpi separati siti nella stessa ubicazione indicata nella scheda di Polizza - di Proprietà del Contraente e interamente locata a terzi in cui si esercita l’attività dichiarata, escluso il terreno.
Sono compresi nella definizione:
• tutte le opere murarie e di finitura;
• i Fissi e infissi;
• le installazioni e gli impianti fissi al servizio del Fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua);
• gli ascensori e i montacarichi;
• le centrali termiche, le caldaie per il riscaldamento autonomo, le antenne, le cabine elettriche;
• le recinzioni, le cancellate, le pavimentazioni esterne e le tettoie;
• le Dipendenze;
• le strutture esterne adibite a deposito / laboratorio o destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del Fabbricato. La presenza delle strutture esterne di tipo 02 è tollerata purchè non rappresenti più del 20% della superficie totale del Fabbricato assicurato;
• le tende esterne, le insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all’ornamento del Fabbricato assicurato.
Fissi e infissi
Sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
Franchigia
È la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifra fissa.
Implosione
È l’improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.
Incendio
È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
Infiammabili
Sono considerati infiammabili:
• gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplodenti;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35°ce ntesimali;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:
• gli infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
• gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.
Insegne
Le insegne, inclusi intelaiature e sostegni.
Merci speciali
Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci.
Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.
Non combustibili
Sono considerati non combustibili:
• cemento e cemento armato;
• pietre, vetro, laterizi, metalli;
• pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili);
• altri materiali che, alla temperatura di 750° C, no n danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
È la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni entro la Somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Scoperto
È la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale.
Scoppio
È l’improvviso dirompersi di contenitori a causa dell’eccessiva pressione interna di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell’onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura di una valvola (“colpo d’ariete”).
Somma assicurata/Massimale
È la somma indicata nella Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Tetto
È l’insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore al momento del Sinistro
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d’uso, di conservazione e di altri eventuali degradi.
Valore a nuovo
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stimano le spese necessarie:
• per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato;
• per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
Vetri
Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide.
Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all’altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 7 “Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:
- Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato contro il Rischio di Incendio, fulmine, Implosione, Esplosione, Scoppio e altri eventi secondo quanto indicato al Quadro “Incendio e altri danni materiali” delle condizioni di assicurazione. Possono essere incluse anche le garanzie Vetri e Insegne (contro le rotture di Vetri e Insegne all’interno e nel raggio di 150 metri dai locali assicurati dovute a fatto accidentale o atto vandalico), Fenomeno elettrico (contro i danni materiali e diretti a macchine, apparecchi e impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato, causati da fenomeni elettrici) e Ricorso terzi (per il risarcimento dei danni materiali e diretti alle cose di terzi a seguito di evento indennizzabile nel Quadro “Incendio e altri danni materiali”);
- Responsabilità civile. Garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per morte e lesioni di persone e animali e per distruzione o deterioramento di cose causati involontariamente in qualità di proprietario del Fabbricato, secondo quanto indicato al Quadro “Responsabilità Civile” delle condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’interno dei suddetti Quadri e delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del Premio; per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto dall’art. 2 “Decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile, con minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all’interno dei suddetti Quadri e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.
Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 200, Indennizzo corrisposto Euro 300.
Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno pari a Euro 500, Scoperto 20% minimo Euro 200, Indennizzo corrisposto Euro 300.
Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 10.000, limite di Indennizzo pari a Euro 5.000, Indennizzo corrisposto Euro 5.000
Nei Quadri “Incendio e altri danni materiali” e “Responsabilità Civile” può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile in caso di Assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell’Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto ai punti “Assicurazione parziale” e “Deroga alla regola proporzionale” del paragrafo 1.5 “Gestione del Sinistro” e al punto “Determinazione e variazione del Premio” del paragrafo 2.2 “Norme che regolano il Quadro” all’interno dei suddetti Quadri di garanzia.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art.
1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 5 “Aggravamento del Rischio” e 6 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione dell’attività svolta all’interno dei locali assicurati rispetto a quella dichiarata in Polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili al Fabbricato assicurato (garanzia “Incendio e altri danni materiali”). Ad esempio si dichiara in Polizza l’attività di “vendita e deposito di ricambi e accessori per veicoli stradali e natanti, esclusi pneumatici e officine di riparazione” per poi mutarla in “vendita e deposito di lubrificanti per veicoli stradali e natanti, escluse le officine di riparazione e manutenzione”, o viceversa.
6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è annuale.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi d i pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Il Premio - se superiore a Euro 100 annuali - può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo) o in rate quadrimestrali (con aumento del 2,5% sul Premio annuo lordo), a condizione che l’importo di ciascuna rata sia superiore a Euro 50. L’eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.
AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.
Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1°comma, del codice civile).
7. Rivalse
AVVERTENZA: Relativamente agli Indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del codice civile. La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate nel paragrafo 1.2 “Norme che regolano il Quadro” del Quadro “Incendio e altri danni materiali”.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 8 “Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1° comma, del codice civile).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il Rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all’intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca del danno nel Quadro “Incendio e altri danni materiali” sono a carico della Società - entro i limiti previsti - se è stata acquistata la garanzia “Spese di ricerca e ripristino” ivi prevista al paragrafo 1.4 “Condizioni aggiuntive”. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al capitolo 3 “Norme comuni per la gestione del Sinistro” delle condizioni di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
Società: Fondiaria-Sai S.p.A.
Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti Indirizzo: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Fax: (x00) 000-0000000
Email: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che per eventuali
reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.
FONDIARIA - SAI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2013
RETAIL PIÙ FABBRICATI IN LOCAZIONE ALL'AZIENDA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Indice
La polizza in sintesi
Definizioni
A Definizioni relative all’Assicurazione in generale
B Definizioni specifiche per l’Assicurazione Fabbricati in locazione all'Azienda
1. Quadro – Incendio e altri danni materiali
1.1 Incendio e altri danni materiali
1.1.1 Garanzie complementari sempre operanti
1.1.2 Altre garanzie
1.2 Norme che regolano il Quadro
1.3 Esclusioni
1.4 Condizioni aggiuntive
1.5 Gestione del Sinistro
1.6 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
2. Quadro – Responsabilità civile
2.1 Garanzia RCT (Resposabilità Civile verso Terzi)
2.1.1 Terzietà
2.2 Norme che regolano il Quadro
2.3 Esclusioni
2.4 Estensione territoriale
2.5 Condizioni aggiuntive
2.6 Gestione del Sinistro
2.7 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
3. Norme comuni per la gestione del Sinistro
Art. 1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno Art. 4 Mandato dei periti
Art. 5 Ispezione dei beni assicurati
Art. 6 Assicurazione presso diversi assicuratori
4 Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Art. 2 Decorrenza della garanzia
Art. 3 Pagamento del Premio Art. 4 Adeguamento del Premio Art. 5 Aggravamento del Rischio Art. 6 Diminuzione del Rischio
Art. 7 Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità Art. 8 Recesso in caso di Sinistro
Art. 9 Pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento Art. 10 Indicizzazione
Art. 11 Modifiche dell’Assicurazione Art. 12 Rinvio alle norme di legge
La polizza in sintesi
Per il tuo fabbricato, sicurezza in esercizio.
Retail Più Fabbricati in locazione all'Azienda è la polizza studiata per offrire un’ampia copertura assicurativa a tutela del patrimonio immobiliare dell’assicurato, se è interamente dato in affitto a terzi e adibito all’esercizio di attività commerciali, artigianali e/o industriali.
Attraverso due quadri di garanzia, Incendio e altri danni materiali e Responsabilità civile, opzionabili insieme o singolarmente, offre all’assicurato la possibilità di essere indennizzato sia per i danni materiali e diretti al fabbricato sia per i costi sostenuti per danni causati a terzi in qualità di proprietario dell’immobile.
In queste pagine sintetizziamo le principali caratteristiche della polizza per fornire una veloce e semplice presentazione del prodotto.
1. Incendio e altri danni materiali
Tramite le garanzie disciplinate all'interno di questo quadro, il fabbricato è assicurato per i danni materiali e diretti subiti a causa di:
⮚ incendio e fulmine;
⮚ implosione, esplosione e scoppio;
⮚ caduta di aerei e urto di veicoli;
⮚ fumo, gas e vapori;
⮚ caduta di ascensori e montacarichi;
compresi i danni cosequenziali e quelli eventualmente causati nel tentativo di impedire o contenere le conseguenze dell'evento dannoso.
In seguito a un sinistro indennizzato, sono rimborsabili le spese per la demolizione, lo smaltimento e lo sgombero dei residui, per l’eventuale riprogettazione del fabbricato e per le perizie. E’ previsto inoltre il rimborso del canone di locazione eventualmente non percepito per il fabbricato rimasto danneggiato.
Per tutelare esigenze più specifiche dell’assicurato, sono opzionabili altre garanzie –che operano solo se espressamente indicate nella polizza- dedicate alla copertura del rischio di rottura dei vetri e delle insegne, di fenomeni elettrici che danneggino l’impiantistica del fabbricato e di richieste di risarcimento di terzi per danni provocati a beni altrui.
L’assicurazione può essere inoltre estesa a condizioni aggiuntive quali la fuoriuscita liquidi, le spese di ricerca e
ripristino, i fenomeni atmosferici e gli atti vandalici e dolosi.
2. Responsabilità civile
E’ dedicato a garantire l’assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di proprietario del fabbricato indicato nella polizza, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla morte o lesioni di persone e animali e dalla distruzione o deterioramento di cose.
A scelta dell’assicurato, è offerta la possibilità di opzionare una o più condizioni aggiuntive fra:
⮚ fuoriuscita liquidi;
⮚ interruzione o sospensione di attività di terzi;
⮚ inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua o del suolo.
3. A chi può rivolgersi in caso di necessità
Qualunque siano i Suoi dubbi o le Sue necessità, può sempre contare su un servizio basato sulla consulenza costante dei nostri agenti, specialmente in caso di sinistro.
Il primo riferimento è sempre la Sua Agenzia.
( i cui recapiti trova stampati in copertina )
Inoltre, Xxx ha a Sua disposizione un numero verde per chiedere informazioni di carattere generale su questo prodotto assicurativo:
Numero verde 800 551144
Dal lunedì al venerdì:
8.30 – 19.00 (orario continuato) Xxxxxx:
8.30 – 13.00
Definizioni
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, valido agli effetti delle garanzie prestate:
A Definizioni relative all’Assicurazione in generale
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione
Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Polizza
Tutti i documenti che costituiscono l’Assicurazione.
Premio
La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice.
B Definizioni specifiche per l’Assicurazione Fabbricati in locazione all'Azienda
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Tipo 01: Fabbricato interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del Tetto possono essere in qualsiasi materiale.
E’ ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del Tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del Tetto in tegole bituminose.
Tipo 02: Fabbricato interamente costruito e coperto con qualsiasi materiale che sia di adeguata resistenza e robustezza: per esempio, legno e materie plastiche.
Dipendenze
Sono i depositi di riserva, i magazzini, gli uffici, le cantine, le soffitte, i box, situati in corpi separati o in locali non comunicanti con il Fabbricato principale, ma nella stessa ubicazione indicata nella scheda di Polizza.
Esplodenti
Sono le sostanze e i prodotti che:
✓ a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
✓ esplodono per azione meccanica o termica;
✓ rientrano nella definizione di esplosivo dell’art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940, elencati nel relativo Allegato A.
Esplosione
E’ lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
E’ la costruzione edile (o una sua porzione) - unitaria o in più corpi separati siti nella stessa ubicazione indicata nella scheda di polizza di proprietà del Contraente e interamente locata a terzi in cui si esercita l'attività dichiarata, escluso il terreno.
Sono compresi nella definizione:
✓ tutte le opere murarie e di finitura;
✓ i Fissi e infissi;
✓ le installazioni e gli impianti fissi al servizio del Fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua);
✓ gli ascensori e i montacarichi;
✓ le centrali termiche, le caldaie per il riscaldamento autonomo, le antenne, le cabine elettriche;
✓ le recinzioni, le cancellate, le pavimentazioni esterne e le tettoie;
✓ le Dipendenze;
✓ le strutture esterne adibite a deposito/laboratorio o destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del Fabbricato. La presenza delle strutture esterne di tipo 02 è tollerata purchè non rappresenti più del 20% della superficie totale del Fabbricato assicurato;
✓ le tende esterne, le Insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all’ornamento del Fabbricato assicurato.
Fissi e infissi
Sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
Franchigia
E’ la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifra fissa.
Implosione
E’ l’improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.
Incendio
È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
Infiammabili
Sono considerati infiammabili:
✓ gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplodenti;
✓ sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
✓ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35°centesimali ;
✓ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
✓ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:
• gli infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
• gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.
Insegne
Le insegne, inclusi intelaiature e sostegni
Merci speciali
Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci.
Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.
Non combustibili
Sono considerati non combustibili:
✓ cemento e cemento armato;
✓ pietre, vetro, laterizi, metalli;
✓ pannelli sandwich ( a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili);
✓ altri materiali che, alla temperatura di 750° C, n on danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
E’ la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni entro la Somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Scoperto
E’ la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale.
Scoppio
È l’improvviso dirompersi di contenitori a causa dell’eccessiva pressione interna di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell’onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura di una valvola (“colpo d’ariete”).
Somma assicurata/Massimale
È la somma indicata nella scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Tetto
E’ l’insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore al momento del Sinistro
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d’uso, di conservazione e di altri eventuali degradi.
Valore a nuovo
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stimano le spese necessarie per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato;
Vetri
Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fissi sia mobili su cardini, cerniere e guide.
1. Quadro - Incendio e altri danni materiali
1.1 Incendio e altri danni materiali
La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato, causati da:
a) Incendio;
b) fulmine;
c) Implosione, Esplosione e Scoppio, anche esterni, purché non provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in locali adiacenti all’ insaputa dell’Assicurato/Contraente;
d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano;
e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
f) urto di veicoli stradali e natanti, esclusi quelli di proprietà o in uso all’Assicurato/Contraente;
g) fumo, gas e vapori che si siano sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia, anche nel caso in cui abbiano colpito enti diversi da quelli assicurati;
h) fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore, purché adeguatamente collegati ad appropriati camini;
i) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell’impianto.
L’Assicurazione comprende inoltre:
j) i danni consequenziali, causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colata o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi sopra previsti, che abbiano colpito il Fabbricato assicurato;
k) i guasti per impedire e contenere il danno causati dalle autorità, da terzi o dall’Assicurato;
1.1.1 Garanzie complementari sempre operanti
a) Spese
In seguito a un danno indennizzato nell’ambito di questo Quadro, è garantito il rimborso delle spese:
1. - per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro alla più vicina discarica idonea, fino al 20% della Somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 100.000 per periodo assicurativo, anche in eccedenza alla Somma assicurata.
2. - per la riprogettazione del Fabbricato compresi gli oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) dovuti a qualsiasi ente o autorità per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti, fino al 10% dell’Indennizzo, con il massimo di € 25.000 per periodo assicurativo.
3. - per le perizie secondo le modalità previste dall’art. 3 “Procedura per la valutazione del danno” delle Norme comuni per la gestione del Sinistro, fino al 5% dell’Indennizzo con il massimo di € 2.500 per periodo assicurativo.
b) Canone di locazione
In seguito a un danno indennizzabile nell’ambito di questo Quadro, è garantito il rimborso del canone di locazione non percepito per il Fabbricato regolarmente affittato e rimasto danneggiato, con il massimo di € 10.000 per periodo assicurativo.
E’ esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del Fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione del Fabbricato ripristinato.
1.1.2 Altre garanzie
che operano solo se espressamente indicate nella scheda di Polizza
Vetri e Insegne
La Società risarcisce, entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza, le spese sostenute per la sostituzione di Vetri e Insegne stabilmente installati all’interno e all’esterno del Fabbricato assicurato, nel raggio di 150 metri dall’ubicazione indicata nella Polizza, per rotture provocate da fatto accidentale oppure, a parziale deroga di quanto indicato al punto 1.3 – Esclusioni lettera a), da atti vandalici e dolosi di terzi.
Non sono indennizzabili:
✓ le rotture riconducibili a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;
✓ rigature, segnature, screpolature, scheggiature;
✓ le rotture di Vetri e lucernari con valore artistico e dei bordi delle lastre scorrevoli;
✓ le rotture dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica delle Insegne luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto; in caso di Sinistro la Società applica uno Scoperto del 10% con un minimo di € 100.
Fenomeno elettrico
A deroga di quanto indicato al punto 1.3 – Esclusioni lettera e), per ogni periodo assicurativo la Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti a macchine, apparecchi e impianti elettrici e elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato, causati da fenomeni elettrici occasionati da qualsiasi motivo.
Sono esclusi i danni:
✓ che siano conseguenza naturale dell’uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;
✓ in conseguenza di montaggi, smontaggi, prove e manutenzione;
✓ a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto; in caso di Sinistro la Società applica uno Scoperto del 10% con un minimo di € 100.
Ricorso terzi
La Società, entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza, garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare per i danni materiali e diretti alle cose di terzi a seguito di evento indennizzabile nell’ambito di questo Quadro.
Sono compresi i danni da interruzioni totali o parziali di attività o di utilizzo di beni, fino al 10% del Massimale.
Sono esclusi i danni:
• conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• alle cose in uso, custodia, possesso o detenute a qualsiasi titolo dall’Assicurato;
• da fuoriuscita di liquidi.
Non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine;
b) se l’Assicurato non è una persona fisica:
• il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
• le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e i loro amministratori;
c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato, o le persone di cui alla lettera a), hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie, i documenti , gli atti giudiziari e ogni altro elemento utile alla difesa. Se la Società lo richiede, deve impegnarsi per una risoluzione amichevole del Sinistro e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della sua responsabilità.
Per le spese di giudizio, la Società applica quanto disposto dall’art.1917 del Codice Civile.
1.2 Norme che regolano il Quadro
Rischio assicurato
L’Assicurazione opera solo se il Fabbricato assicurato, identificato nella Polizza e di proprietà del Contraente/Assicurato, è interamente locato a terzi e da questi ultimi adibito all’esercizio dell’attività indicata nella Polizza.
Buona fede
Le dichiarazioni inesatte e incomplete, da parte dell’Assicurato o del Contraente, in relazione alle caratteristiche del Fabbricato assicurato, non comportano la perdita del diritto all’Indennizzo, se sono state rese senza la consapevole intenzione di tacere circostanze aggravanti. La Società ha diritto in questo caso a richiedere la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Dolo e colpa grave
Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e di dolo o colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge.
Fabbricati in comproprietà o in condominio
Sono comprese anche le quote delle parti di Fabbricato che costituiscono proprietà comune.
Locali posti all’interno di un centro commerciale/artigianale
Se espressamente indicato nella Polizza, l’Assicurazione è operativa a condizione che i locali assicurati abbiano gli ingressi per il pubblico:
✓ dall’interno del centro commerciale/artigianale in uso esclusivo;
✓ dall’esterno in comune.
Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, escluso il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate, consociate e collegate;
a condizione che anche l'Assicurato non eserciti l’azione di rivalsa nei confronti del responsabile.
1.3 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) conseguenti ad atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, atti vandalici e dolosi;
b) riconducibili a Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane;
d) di furto o di rapina;
e) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
f) indiretti, salvo quanto previsto al punto 1.1.1 lettera b) "Canone di locazione";
g) alla macchina e all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) provocati con dolo dell’Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
1.4 Condizioni aggiuntive
Ferme le Esclusioni previste al punto 1.3, se non espressamente derogate, l’Assicurazione è estesa alle seguenti condizioni aggiuntive, solo se opzionate nella Polizza:
Fuoriuscita liquidi
L’Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato provocati da:
1. - fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento;
- fuoriuscita di acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento; la fuoriuscita di acqua condotta per intasamento di pluviali e grondaie è compresa solo se causata dalla grandine;
- fuoriuscita di acqua condotta per trabocco e rigurgito dell’impianto fognario;
Sono esclusi i danni:
- derivanti da impianti non stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso;
- da corrosione e usura, umidità e stillicidio;
- da gelo degli impianti installati all’esterno del Fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- derivanti da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell’impianto che dei locali.
L'estensione è prestata fino al 50% della Somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 150.000 per periodo assicurativo.
Spese di ricerca e ripristino
L’Assicurazione è estesa alle spese di ricerca e ripristino, conseguenti a un danno rientrante nella garanzia “Fuoriuscita liquidi” -anche se provocato solo a terzi -, necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del Fabbricato.
L’estensione è prestata fino a € 2.500 per Sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di Sinistro la Società applica una Franchigia di € 200.
Fenomeni atmosferici
L’Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato provocati dall’azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l’urto di cose trasportate, crollate e abbattute, purché gli effetti dannosi prodotti si possano riscontrare anche su altri beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze.
I danni alle parti interne del Fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni prodotte nel Tetto, nelle pareti o ai serramenti.
I danni subiti dai seguenti enti posti all’esterno:
✓ tende;
✓ Insegne;
sono indennizzabili fino a € 3.000 per periodo assicurativo.
I danni causati da grandine ai seguenti enti posti all’esterno:
✓ Fissi e infissi;
✓ vetrate, lucernari, verande;
✓ pannelli solari e fotovoltaici;
✓ lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica;
✓ tettoie e Fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
sono indennizzabili fino al € 30.000 per periodo assicurativo.
I danni causati da sovraccarico neve sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale del Fabbricato, se conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento della struttura del Tetto, fino al 50% delle Somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 250.000 per Sinistro.
Sono sempre esclusi i danni da:
• inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;
• formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni di acqua;
• cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo;
• rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine;
e subiti da:
• tettoie e Fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, fatta eccezione per quanto esplicitamente previsto per i danni causati da grandine;
• porzioni di Fabbricato, aventi Caratteristiche costruttive di Tipo 02, aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti.
In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% con un minimo di € 200.
Atti vandalici e dolosi
A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.3 Esclusioni lettera a), l’Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato provocati da atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi anche durante scioperi, tumulti e sommosse; sono compresi i guasti riconducibili all’intervento delle forze dell’ordine in seguito agli eventi di cui sopra.
Sono esclusi i danni:
• di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere;
• da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità;
• subiti da Vetri e Insegne.
L’estensione è prestata fino all’80% delle Somma assicurata per il Fabbricato; in caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% con un minimo di € 200.
1.5 Gestione del Sinistro
Quantificazione del danno
La quantificazione del danno si effettua in base a questi criteri:
Fabbricato (forma Valore a nuovo) Sono indennizzate:
• in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle parti danneggiate;
• in caso di danno totale, le spese per ricostruire il Fabbricato distrutto.
L’Indennizzo non può superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di conservazione. Dall’importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.
Assicurazione parziale
Se, al momento del Sinistro, le Somme assicurate alle singole partite, incrementate del 20%, risultano adeguate all’effettivo valore delle cose assicurate, la Società rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. In caso contrario, la riduzione proporzionale sarà applicata aggiungendo comunque alle Somme assicurate l’incremento del 20%.
Deroga alla regola proporzionale
A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.5 Gestione del Sinistro - "Assicurazione parziale", la Società non applica la riduzione proporzionale per i danni accertati fino a € 2.500.
Pagamento di anticipi di Indennizzo
Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l’Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, se superiore a € 25.000, a condizione che non ci siano contestazioni sul Sinistro.
La Società pagherà l’anticipo dell’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
1.6 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
QUADRO/ GARANZIE | LIMITE/ SOTTOLIMITE | SCOPERTO/ FRANCHIGIA |
Spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto | 20% del Fabbricato, con il massimo di € 100.000 per periodo assicurativo (anche in eccedenza alla Somma assicurata) | |
Spese per la riprogettazione del Fabbricato | 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 25.000 per periodo assicurativo | |
Spese per le perizie | 5% dell'Indennizzo, con il massimo di € 2.500 per periodo assicurativo | |
Canone di locazione | € 10.000 per periodo assicurativo | |
Vetri e Insegne | 10% con un minimo di € 100 | |
Fenomeno elettrico | 10% con un minimo di € 100 | |
Ricorso terzi | 10% del Massimale limitatamente ai danni da interruzione attività | |
Fuoriuscita liquidi | 50% del Fabbricato, con il massimo di € 150.000 per periodo assicurativo | |
Spese di ricerca e ripristino | € 2.500 per Sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo | € 200 |
Fenomeni atmosferici | tende e Insegne esterne: € 3.000 per periodo assicurativo | 10% con un minimo di € 200 |
grandine, limitatamente alle installazioni esterne: € 30.000 per periodo assicurativo | ||
sovraccarico neve: 50% del Fabbricato con il massimo di € 250.000 per Sinistro | ||
Atti vandalici e dolosi | 80% del Fabbricato | 10% con un minimo di € 200 |
2. Quadro - "Responsabilità Civile"
2.1 Garanzia RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)
La Società, entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza, garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare a terzi per morte e lesioni di persone e animali e per distruzione o deterioramento di cose causati involontariamente in qualità di proprietario del Fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Polizza.
La garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all’Assicurato dalla committenza dei lavori di manutenzione, purchè l’Assicurato non assuma la direzione dei lavori, escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
2.1.1 Terzietà
Nell’ambito della Garanzia RCT non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine;
b) se l’Assicurato non è una persona fisica:
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a);
- le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e i loro amministratori;
c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.
2.2 Norme che regolano il Quadro
Determinazione e variazione del Premio
Il Premio del Quadro Responsabilità civile è calcolato sulla base del Valore a nuovo del Fabbricato dichiarato nella Polizza.
In caso di Xxxxxxxx, se il valore dichiarato -tenendo conto di una tolleranza del 20%- risulta inferiore rispetto al valore effettivo, il Risarcimento sarà ridotto in proporzione tra il valore dichiarato (comprensivo della tolleranza del 20%) e quello risultante al momento del Sinistro.
Fabbricato in condominio
Se l’Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, sono compresi i danni di cui deve rispondere in proprio e quelli di cui deve rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condòmini.
2.3 Esclusioni
La Garanzia RCT non comprende i danni:
a) da fuoriuscita di acqua condotta e/o altri liquidi;
b) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi;
c) da inquinamento di aria, acqua e suolo; da interruzione, alterazione, impoverimento o deviazione di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari e in genere tutto ciò che è sfruttabile nel sottosuolo;
d) derivanti da fabbricati vuoti e inoccupati;
e) derivanti da insalubrità dei locali;
f) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
g) derivanti dall’inosservanza del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
h) da furto e rapina e quelli derivanti a cose e animali altrui da Incendio, Scoppio o Esplosione;
i) alle cose e agli animali che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
j) derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, valori, preziosi o titoli in genere;
k) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e prodotti contenenti amianto;
l) direttamente o indirettamente derivanti da fissione e radiazione nucleare, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell’evento;
m) conseguenti all’emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti i settori radio / TV e telefonia;
n) provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
2.4 Estensione territoriale
La Garanzia RCT opera per i danni che avvengono nel territorio della Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
2.5 Condizioni aggiuntive
Ferme le Esclusioni previste al punto 2.3, se non espressamente derogate, l'Assicurazione è estesa alle seguenti condizioni aggiuntive, solo se opzionate in Polizza:
Fuoriuscita liquidi
A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 Esclusioni lettera a), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per i danni da fuoriuscita di acqua condotta e/o altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del Fabbricato, esclusi i danni riconducibili a corrosione, usura, umidità e stillicidio e quelli derivanti dagli impianti automatici di estinzione.
Questa garanzia è prestata fino a € 100.000 per periodo assicurativo; in caso di Sinistro, la Società applica una
Franchigia di € 250 per Sinistro.
Interruzione attività
A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 Esclusioni lettera b), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività e servizi, se conseguenti a Sinistro indennizzabile nell’ambito della Garanzia RCT, fino a € 75.000 per periodo assicurativo.
In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250.
Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 Esclusioni lettera c), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature, fino a €
100.000 per periodo assicurativo.
In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500.
2.6 Gestione del Sinistro
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali
La Società assume la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.
La Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.
Le spese relative alla difesa sono a carico della Società fino ad un importo pari ad un quarto del Massimale a cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non ha designato né di multe o ammende.
2.7 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
QUADRO/ GARANZIE | LIMITE/ SOTTOLIMITE | SCOPERTO/ FRANCHIGIA |
Fuoriuscita liquidi | € 100.000 per periodo assicurativo | € 250 |
Interruzione attività | € 75.000 per periodo assicurativo | 10 % con il minimo di € 250 |
Inquinamento accidentale | € 100.000 per periodo assicurativo | 10 % con il minimo di € 2.500 |
3 Norme comuni per la gestione del Sinistro
Art. 1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Relativamente al Quadro “Responsabilità civile”, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile alla difesa.
Se la Società lo richiede, deve impegnarsi per una risoluzione amichevole del Sinistro e in ogni caso astenersi da qualsiasi riconoscimento della sua responsabilità.
Relativamente al Quadro “Incendio e altri danni materiali” il Contraente o l'Assicurato deve:
a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l’importo approssimativo del danno, e farne denuncia all’autorità giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista;
b) fornire alla Società, nei 5 giorni successivi, copia della denuncia fatta all’Autorità;
c) impegnarsi per il recupero dei beni rubati o danneggiati e per la conservazione di quelli rimasti, anche se danneggiati, fino alla liquidazione del danno.
Le spese sostenute per adempiere a questi obblighi sono a carico della Società, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile. L’inadempimento degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, secondo quanto disposto dall’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’Indennizzo/Risarcimento.
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno
Relativamente al Quadro “Incendio e altri danni materiali” l’ammontare del danno è concordato:
• direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o con un delegato del Contraente;
• oppure, a richiesta di una delle parti:
fra due periti, uno nominato dalla Società e uno dal Contraente. In mancanza di accordo, i due periti devono nominarne un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, spettano al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il Sinistro. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti: questa perizia collegiale è valida anche se uno dei periti non la sottoscrive. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
Art. 4 Mandato dei periti
I periti devono:
• indagare su circostanze e modalità del Sinistro;
• verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio;
• verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 1 delle Norme comuni per la gestione del Sinistro;
• verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinandone il valore;
• procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni di verifica e stima dei danni sono vincolanti per le parti, che rinunciano preventivamente a opporsi, salvo il caso di dolo, errore e violazione dei patti contrattuali; in ogni caso Società e Contraente possono intraprendere ogni azione legale circa l’indennizzabilità del danno.
Art. 5 Ispezione dei beni assicurati
La Società ha il diritto di visitare i beni assicurati.
Art. 6 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi coesistono più Assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato, come disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, deve avvisare tutti gli assicuratori e richiedere a ciascuno l’Indennizzo/Risarcimento secondo il rispettivo contratto.
Relativamente al Quadro “Incendio e altri danni materiali” se la somma degli indennizzi –escluso dal conteggio l’Indennizzo/Risarcimento dovuto dall’assicuratore insolvente– supera l’ammontare del danno, la Società paga solo la sua quota calcolata secondo le modalità del contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.
4. Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Se l’Assicurato/Contraente non comunica, o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all’Indennizzo/Risarcimento e l’Assicurazione stessa può cessare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 Decorrenza della garanzia
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il Premio successivo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 Pagamento del Premio
I Premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Art. 4 Adeguamento del Premio
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 “Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità”, alla scadenza del contratto la Società ha facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, il Premio precedentemente convenuto; in tal caso comunica al Contraente almeno novanta (90) giorni prima della suddetta scadenza le nuove condizioni di Premio, che comunque saranno rese disponibili anche presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto, nei termini previsti dall’art.3 “Pagamento del Premio”, equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.
In caso di mancato pagamento del nuovo Premio, il contratto si intenderà risolto alla data di scadenza.
Art. 5 Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento e l’Assicurazione stessa può cessare, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze dell’Assicurato/Contraente (fermo quanto stabilito dall’art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità
In mancanza di disdetta da una delle parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.
Se l’Assicurazione è stipulata - ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in scheda di Polizza. Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.
Art. 8 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60°giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo/Risarcimento, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto.
La relativa comunicazione (disdetta) deve essere data tramite lettera raccomandata e diventa efficace:
• dopo 30 giorni dalla data di invio se spedita dalla Società;
• dalla data del timbro di spedizione se inviata dal Contraente.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di Premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di Rischio non corso.
Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 9 Pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni della Polizza.
Art. 10 Indicizzazione
Solo se espressamente opzionato nella scheda di Polizza le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all’ “Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT.
L’adeguamento del contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
b) se tra l’indice del mese di giugno dell’anno solare precedente la scadenza di una rata annuale e l’indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa.
Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e gli Scoperti.
Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell’indice, la Società effettuerà l’adeguamento sulla base dell’ultimo indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l’ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell’indice, i successivi adeguamenti del contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).
Art. 11 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.