OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO
ACCORDO QUADRO
TRA
La Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXXX, in rappresentanza dell’Amministrazione Asl di Pescara (CF 01397530682), in seguito, per brevità, indicata come “Stazione Appaltante”, quale Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro _ =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , X.XXX , domiciliata ai fini del presente Atto in
, Via , in persona del legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da
, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via
, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
, dott. , repertorio n. ] (nel seguito per brevità “Fornitore”)
ripetere tante volte quanti sono i fornitori
PREMESSO
a) che con Deliberazione n. 390 del 2 aprile 2020, la ASL di Pescara ha indetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 63, comma 2, lettera c) e 163 de X.Xxx 50/2016 e s. m.i., una procedura negoziata volta alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, , aventi ad oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici, destinati all’emergenza sanitaria “Covid-19”:
b) che le procedure sono espletate in nome e per conto del Dipartimento della protezione civile, il cui soggetto attuatore – xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx – delegato dal Governatore della regione Abruzzo con DPGR n. 31 del 2 marzo 2020, ha espresso autorizzazione a procedere;
c) a tali procedure sono, pertanto, applicabili le deroghe recate dalle Ocdpc nn.630 del 3 febbraio 2020 e
n. 639 del 25 febbraio 2020 , nonché quelle ulteriori, ove espressamente previste da successivi interventi normativi e regolamentari emanati dalle Autorità competenti;
d) beneficiarie della procedura sono anche le altre aziende sanitarie della Regione Abruzzo che prestassero adesione;
e) che, con Delibera del n. del , la Asl di Pescara ha aggiudicato ai Fornitori sotto inicati, i dispositivi a fianco di ciascno riportati:
……………………………………….
f) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;
g) che, a seguire, i Fornitori sottoscriveranno i Contratti Attuativi con le singole Amministrazioni, le quali procederanno alla successiva emissione degli ordinativi di fornitura;
h) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dalla lettera di invito, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
i) che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti e le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara in capo ai Fornitori;
j) che i Fornitori hanno prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo anche per conto delle Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte e con il quale i Fornitorisi obbliga ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e nel presente Accordo Quadro;
b) Aziende Sanitarie: ASL di Pescara, ASL Avezzano Sulmona L’Aquila, ASL Lanciano Vasto Chieti e ASL Teramo che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro;
c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Aziende Sanitarie;
d) Capitolato Tecnico: il documento che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell’Accordo Quadro.
e) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra la ASL Contraente ed il Fornitore, con il quale i Fornitori si obbligano ad eseguire a favore dell’Azienda Sanitaria la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Accordo Quadro.
f) Direttore dell’Esecuzione del Contratto: il rappresentante della ASL Contraente responsabile dei rapporti tra l’Azienda Sanitaria stessa ed i Fornitori in merito alla gestione del Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell’Azienda Sanitaria nei confronti del Fornitore.
ARTICOLO 2
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
- il Capitolato Tecnico;
le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare:
- l’offerta economica;
- l’offerta tecnica ;
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE
Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, includa la determina di indizione n. del .
Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL Contraente e i Fornitori sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi allegati, l’A.R.I.C. e/o la ASL Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 4
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura di -occorrenti alla Asl di Pescara e alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo che vi prestassero adesione.
Unitamente alla fornitura dei Prodotti i Fornitori dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
a) trasporto e consegna
In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, i Fornitori si obbligano irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a garantire la fornitura di cui sopra e in conformità al presente Accordo Quadro nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto.
Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle ASL Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, i Fornitori dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle ASL Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL Contraente.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di
fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.
L’accordo quadro avrà durata fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe, nei limiti del massimale eventualmente incrementato e fatta salva la possibilità di ripetizione per un ulteriore periodo trimestrale e di risoluzione in caso di esaurimento anticipato del suo valore.
L’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 413.400,00 (iva esclusa).
La ASL, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo; in quanto l’accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo il loro prezzo e tipologia.
E’ stata, altresì, prevista la possibilità che altre aziende sanitarie della Regione Abruzzo, che ne facessero espressa richiesta, possano aderire all’accordo quadro oggetto del presente appalto, alle condizioni economiche e contrattuali dal medesimo stabilite, stimando, ai fini della determinazione del valore di gara, un ulteriore importo pari a tre volte quello previsto per la ASL di Pescara.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo dell’appalto, è, pertanto, pari ad €. 1.653.600, 00, al netto di Iva .
ARTICOLO 5 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso;
- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara;
- si obbliga ad eseguire la fornitura in conformità al presente Accordo Quadro e ai suoi allegati;
- si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura;
- si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra i Fornitori e la ASL Contraente, resta comunque inteso che i
Fornitori dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;
- è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra i Fornitori e la ASL Contraente;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie, assumendosene ogni relativa alea;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprieprestazioni;
- è tenuto a comunicare tempestivamente alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- conferma di essere a conoscenza del fatto che le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 6
CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Ciascuna ASL Contraente nomina, in riferimento al presente Accordo Quadro, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto, tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo andrà
comunicato al Fornitore.
Ciascuna ASL Contraente avrà altresì l’onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l’andamento dell’esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali i Fornitori è tenuto ad adeguarsi immediatamente.
Le ASL Contraenti, anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell’offerta economica del Fornitore.
I Fornitori si obbligano a consentire alla ASL Contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. I Fornitori si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.
Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Per tutta la durata della Accordo Quadro, i Fornitori dovranno mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e e-mail, un Responsabile del Contratto Attuativo, con incarico di essere il referente nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente per quanto di rispettiva competenza.
Il suddetto Responsabile avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto i Fornitori ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, una reperibilità telefonica.
Il Referente dell’Accordo Quadro per la ASL di Pescara è il dr Xxxxxxx xxxxx.
ARTICOLO 7
CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna ASL Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicati nella Offerta economica. Tali prezzi unitari rappresentano il listino di riferimento per i Fornitori per l’intera durata del Presente accordo quadro.
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).
I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d’arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico i Fornitori di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo
all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
Qualora si riscontrino casi di forniture fatturate ma non consegnate, i Fornitori dovrà provvedere ad effettuare il relativo storno nella prima fattura successiva oppure produrre nota di credito entro un mese.
ARTICOLO 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la stipula dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., i Fornitori si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, la ASL, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l’Accordo Quadro nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la ASL verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il Fornitore, il subappaltatore o il sub Contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla ASL e alla Prefettura competente.
I Fornitori si obbligano e garantiscono che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 9 – PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nella Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Azienda sanitaria ;
2. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le
proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
1. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Azienda sanitaria di sanitaria di
., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Azienda sanitaria di _ nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. L’Azienda sanitaria potrà, in relazione al proprio ordinamento contabile, compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nel Contratto o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La ASL potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto della ASL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione.
8. É ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l’inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
9. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.
10. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
11. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 9 RISOLUZIONE E RECESSO
Per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico e del Capitolato d’Oneri.
In caso di risoluzione i Fornitori si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
In ogni caso, resta fermo il diritto della ASL Contraente al risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 10
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore.
In caso di violazione di detto divieto, le ASL Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo.
La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.
ARTICOLO 11
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI
Fermo restando l’obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza alla ASL di Pescara ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alla ASL Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l’esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi via posta elettronica ai seguenti indirizzi:
PEC ASL - Pescara: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx
PEC Fornitore -
ARTICOLO 12
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico alle ASL Contraenti per
legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 (quando presenti) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla
registrazione solo in caso d’uso. I Fornitoridichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell’esercizio di
impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che i Fornitoriè tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata
l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 13 FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra i Fornitori e le singole ASL Contraenti sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell’ambito territoriale in cui opera l’Amministrazione Contraente.
ARTICOLO 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
Con la stipula del presente Accordo Quadro i Fornitori dichiarano di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.
La ASL si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi
reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la SASL di Pescara.
ARTICOLO 15 CLAUSOLA FINALE
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Pescara, lì
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell’Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce
Pescara, lì
(FORNITORE)