CIRCOLARE N. 189 DEL 21 OTTOBRE 1993
CIRCOLARE N. 189 DEL 21 OTTOBRE 1993
“MANUALE DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA PER GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO”
16° AGGIORNAMENTO
Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Non-performing” come definita negli Implementing Technical Standards dell’EBA … (di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.
Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni “fuori bilancio” (cfr. paragrafi 149, 152 e 153 degli ITS).
Ai fini della presente Circolare, le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, partite incagliate, esposizioni scadute deteriorate, esposizioni ristrutturate, secondo le regole di seguito specificate.
Sofferenze
Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostan- zialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.
Sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione.
Partite Incagliate
La classificazione a incaglio è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell’azienda cir- ca l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie (c.d. criterio dell’”unlikely to pay” – cfr. paragrafo 145 degli ITS). Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, coerentemente con un approccio di massima tempestività nella classificazione dei soggetti affidati per scadimento nella qualità del merito creditizio. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.
Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadem- pimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il
complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “incaglio soggettivo”.
Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventi- vo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) vanno segnalate tra gli incagli dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza (1). Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferen- ze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.
Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando siano noti gli esiti della domanda (2). In quest’ultimo caso la classificazione delle esposizio- ni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico (3) del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività in bonis (4). Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell’interesse dell’intero gruppo. In tale situazione, l’esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va classificata tra le esposizioni ristrutturate (cfr. infra, “paragrafo “Esposizioni oggetto di concessioni”).
Oltre a un criterio soggettivo, è previsto anche un criterio oggettivo minimale al ricor- rere del quale il complesso delle esposizioni verso un medesimo debitore che presenta importi (o rate) scaduti e non pagati da oltre 90 giorni va classificato tra gli incagli (c.d. “incagli oggettivi”).
1 Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare.
2 Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.
3 Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di “gruppo di clienti connessi” di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.
4 Sempreché l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.
i. vi siano esposizioni scadute in via continuativa da oltre 270 giorni;
ii. l’intero ammontare delle esposizioni scadute da oltre 270 giorni verso il medesimo debitore rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%. Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito (1). Per la nozione di continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le “Esposizioni scadu- te”.
Esposizioni scadute
Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute (in linea capitale e/o interessi) da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.
Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance)
Si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (forbearance) sia le esposizioni ristrutturate (“Non-performing exposures with forbearance measures”) sia le altre attività finanziarie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come definita negli ITS.
Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “in bonis” o esposi- zioni scadute non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un pool di intermediari.
Esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddi- sfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui al paragrafo 180 degli ITS.
Non si configurano come “ristrutturazioni” quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute” ovvero fra gli “incagli oggettivi”. Il calcolo dei giorni di scaduto
1 Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.
non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congela- mento” sono state concesse da un unico intermediario.
Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari, quelli che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate.
Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventi- vo c.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle ristrutturate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l’esposizione va rilevata nell’ambito dei ristrutturati, salvo il caso sopra descritto di cessione dell’azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l’esposizione può essere considerata come in bonis (1).
Altre esposizioni oggetto di concessioni
Rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come definita negli ITS.
1 Sempreché, come già sopra osservato, l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).