Città metropolitana di Roma Capitale
Città metropolitana di Roma Capitale
U.C. Appalti e Contratti Soggetto Aggregatore
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481 E-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO DEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LA REDAZIONE DEL “PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA” (PAESC) – IMPORTO A BASE DI GARA € 163.934,43 IVA ESCLUSA – CODICE CIG 8758915550 - PA S 07/2021/ENTE.
Articolo 1 Durata
Il servizio di natura intellettuale, di durata biennale, decorrerà dalla stipula del contratto.
Articolo 2
Disciplina normativa dell’appalto
I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:
- dal Dlgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al Disciplinare di gara;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla legge n. 123/2007;
- dal D. Lgs 81/2008.
• dalle linee guida del CoM attualmente in vigore per il ‘Reporting’ (PAESC e Rapporti di monitoraggio) di marzo 2020 “Linee guida per la segnalazione”: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx&xxxxxxxxxxxxx&xxx000 (in italiano)
• dalle linee guida “metodologiche” del JRC – Joint Research Center - 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)' - Parte 1, Parte 2, Parte 3 (in inglese).
- PART 1 - The SECAP process, step-by-step towards low carbon and climate resilient cities by 2030 1 xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/XXX000000/xxx000000_xx- na-29412-en-n.pdf
- PART 2 – Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA) xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/XXX000000/xxx000000_xx- nb-29412-en-n.pdf
- PART 3 – Policies, key actions, good practices for mitigation and adaptation to climate change and Financing SECAP(s) xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/XXX000000/xxx000000_xx-xx-00000- en-n.pdf
• dalle Linee guida sulla redazione dei Paesc in corso di corso di elaborazione da parte della CMRC nell’ambito delle attività connesse alla redazione del Piano strategico metropolitano.
Articolo 3 Specifiche tecniche
La redazione del “PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA”
(PAESC) dovrà riguardare singoli Comuni, nell’ambito dell’iniziativa europea del nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia. Il servizio di supporto ai Comuni per la redazione dei PAESC dovrà essere reso nei confronti di 20 (venti) Comuni del territorio metropolitano: gli 11 Comuni che hanno già aderito al Patto dei Sindaci 2030, e i 09 Comuni che verranno individuati prioritariamente tra i 25 Comuni che hanno risposto alla manifestazione di interesse di gennaio 2020, oltre ai Comuni di Nemi, Lariano e Genzano di Roma che hanno aderito al Patto dei Sindaci rispettivamente nel 2016, 2020 e 2021 o, in subordine, tra gli altri Comuni del territorio metropolitano che approveranno e comunicheranno alla Città metropolitana di Roma Capitale la Deliberazione di adesione al Patto dei Sindaci per l’Energia Sostenibile e il Clima durante il periodo di efficacia del Contratto di cui al presente bando. I Comuni di Tivoli e Fonte Nuova, pur avendo risposto alla manifestazione di interesse al supporto di CMRC, hanno già redatto il PAESC, mentre il Comune di Manziana ha affidato con fondi propri la redazione del Piano. Pertanto, gli ultimi tre Comuni citati non potranno essere beneficiari delle attività oggetto del presente affidamento.
Per la realizzazione del servizio relativamente agli 11 COMUNI che hanno già aderito, le attività si articolano in:
- per n. 05 Comuni che hanno redatto il PAES e i monitoraggi biennali con il Monitoring Emission Inventory (MEI):
a) Redazione del Documento di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità indotti dai cambiamenti climatici.
b) Aggiornamento delle azioni del PAES con lo sviluppo di nuove azioni (eventualmente integrate e interconnesse con le azioni di adattamento) per la riduzione delle emissioni al fine di perseguire nuovi target al 2030 (per i PAES già redatti e approvati dal -20% al - 40%).
- Per n. 06 Comuni che hanno redatto il BEI:
a) Redazione del Documento di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità indotti dai cambiamenti climatici.
b) Redazione del PAESC.
Relativamente ai 9 COMUNI che sono in attesa di aderire, da individuare tra i 14 che hanno manifestato interesse ad aderire:
- per n. 06 Comuni che hanno redatto il PAES e i monitoraggi con il Monitoring Emission Inventory (MEI):
a) Aggiornamento delle azioni del PAES con lo sviluppo di nuove azioni (eventualmente integrate e interconnesse con le azioni di adattamento) per la riduzione delle emissioni al fine di perseguire nuovi target al 2030 (per i PAES già redatti e approvati dal -20% al - 40%).
b) Redazione del Documento di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità indotti dai cambiamenti climatici.
- Per n. 08 Comuni che hanno redatto il BEI:
a) Redazione del PAESC
b) Redazione del Documento di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità indotti dai cambiamenti climatici.
Le attività previste dall’affidamento di cui all’oggetto includono, per tutti i 20 Comuni, nel complesso:
A) Redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni (BEI)
Il consumo energetico e le emissioni di CO2 a livello locale dipendono da molti fattori: struttura economica, livello di attività economica, popolazione, densità, caratteristiche del patrimonio edilizio, l’utilizzo e il livello di sviluppo delle varie modalità di trasporto, comportamento dei cittadini, clima, ecc. Alcuni fattori possono essere influenzati nel breve termine (come il comportamento dei cittadini), mentre altri possono essere influenzati solo nel medio o lungo termine (rendimento energetico del patrimonio edilizio). È utile comprendere l’influenza di questi parametri, come variano nel tempo e identificare su quali si può agire (nel breve, medio e lungo termine). L’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) quantifica il totale di CO2 (o equivalente di CO2) emessa a causa del consumo di energia nel territorio del firmatario del Patto. Esso permette di identificare le principali fonti di emissione di CO2 e i rispettivi potenziali di riduzione. L’IBE è il punto di partenza per le azioni di mitigazione oggetto del proprio PAESC, in quanto fornirà la conoscenza della natura dei settori responsabili delle emissioni di CO2 e sarà quindi utile per identificare le azioni appropriate. (Fonte: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx)
La Redazione degli Inventari verrà effettuata sulla base degli inventari precedentemente elaborati per i Comuni, ove disponibili, che rimangono integralmente agli atti come base documentale.
B) Valutazione dei rischi e delle vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico Predisposizione di un documento tecnico che, analizzi i rischi e le vulnerabilità legati alle modifiche climatiche (analisi climatica locale e analisi di contesto) e sviluppi e individui i rischi principali sui quali definire la strategia di adattamento che dovrà essere condivisa con i tecnici di Città metropolitana e dei Comuni stessi che si occupano a vario titolo di tutela, valorizzazione e pianificazione del territorio, più avanti detto gruppo di lavoro. La vulnerabilità da valutare dovrà essere di tipo socio-economico e fisico-ambientale.
C) Definizione e pianificazione degli obiettivi strategici
Redazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che integri gli aspetti di mitigazione (già presenti nei singoli PAES, qualora redatti e approvati, ma da aggiornare alla luce del nuovo obiettivo al 2030) e quelli di adattamento.
In particolare, per gli aspetti di mitigazione andranno sviluppate nuove azioni (eventualmente integrate e interconnesse con le azioni di adattamento) per la riduzione delle emissioni al fine di perseguire nuovi target al 2030 (per i PAES già redatti e approvati dal -20% al -40%).
Per gli aspetti di adattamento si dovranno sviluppare le pertinenti azioni, in accordo con i tecnici citati e con i principali stakeholders individuati, che dovranno tenere in debita considerazione le peculiarità del territorio locale.
Condivisione di azioni con i principali soggetti attivi presenti nel Gruppo di Lavoro di cui al punto
B) e con altri soggetti esterni coinvolti.
D) Attività di formazione, consultazione degli stakeholder e supporto alla comunicazione Supporto alla realizzazione di un percorso formativo ed informativo per gli Amministratori, i dirigenti e i dipendenti comunali, direttamente e indirettamente coinvolti nell’implementazione del PAESC rispetto alla tematica energetico-ambientale.
Predisposizione di attività di consultazione con i principali stakeholder integrando quelli già identificati nell’ambito dell’implementazione dei PAES con i nuovi portatori di interesse del PAESC.
Redazione di un piano di comunicazione, supporto alla campagna di comunicazione e divulgazione delle attività.
E) Predisposizione dei report finali e rendicontazione
Predisposizione e inserimento delle informazioni prodotte negli appositi templates (in inglese se e come richiesto) della Commissione Europea e caricamento dei moduli online nel portale del Patto dei Sindaci entro i tempi stabiliti dalla Commissione europea e dal presente Capitolato.
3.1 COMUNI COINVOLTI
Allo stato attuale i Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci per l’Energia Sostenibile e il Clima sono:
Comune | Abitanti | Status CoM 2020 | Status CoM 2030 | IBE/MEI in corso | |
1 | ALBANO LAZIALE | 40.980 | SEAP e Monitoring report full | SIGN | MEI |
2 | CIVITAVECCHIA | 52.716 | no SIGN | SIGN | BEI |
3 | LABICO | 6.514 | no SIGN | SIGN | BEI |
4 | XXXXXXX | 00.000 | No SIGN | SIGN | BEI |
5 | XXXXXXX | 00.000 | no SIGN | SIGN | BEI |
6 | MONTELIBRETTI | 5.282 | no SIGN | SIGN | BEI |
7 | MONTEROTONDO | 41.287 | SEAP e Monitoring report full | SIGN | MEI |
8 | NEMI | 1926 | no SIGN | SIGN | BEI |
9 | RIGNANO XXXXXXXX | 10.099 | SEAP e Monitoring report full | SIGN | MEI |
10 | XXXXXXX | 00.000 | SEAP e Monitoring report full | SIGN | MEI |
11 | GENZANO DI ROMA | 23.894 | SEAP e Monitoring report full | SIGN | MEI |
Gli altri Comuni che hanno risposto alla Manifestazione di interesse sono i seguenti:
Comune | Abitanti | Status CoM 2020 | Status CoM 2030 | IBE/MEI in corso | |
1 | AFFILE | 1.482 | no SIGN | no SIGN | BEI |
2 | XXXXXXXX XXXXXXX | 861 | no SIGN | no SIGN | BEI |
3 | ARTENA | 14.086 | on hold | no SIGN | BEI |
4 | PONZANO ROMANO | 1.155 | no SIGN | no SIGN | BEI |
5 | VELLETRI | 53.250 | on hold | no SIGN | BEI |
6 | GENAZZANO | 5.864 | SEAP e Monitoring report full | no SIGN | MEI |
7 | FORMELLO | 13.165 | SEAP e Monitoring report full | no SIGN | MEI |
8 | MENTANA | 23.190 | SEAP | no SIGN | MEI |
9 | ANGUILLARA SABAZIA | 19.459 | SEAP e Monitoring report full | no SIGN | MEI |
10 | CAPRANICA PRENESTINA | 337 | no SIGN | no SIGN | BEI |
11 | LADISPOLI | 41.584 | SEAP e Monitoring report full | no SIGN | MEI |
12 | NAZZANO | 1.391 | SEAP e Monitoring report light | no SIGN | MEI |
13 | SAMBUCI | 907 | no SIGN | no SIGN | XXX |
00 | XXXXXXXXX XXX XXXXX | 1.968 | on hold | no SIGN | BEI |
I Comuni indicati nella tabella che precede accederanno al servizio di supporto di cui al presente bando prioritariamente rispetti ad altri Comuni dell’area metropolitana di Roma Capitale. Nell’ipotesi di mancata adozione della Deliberazione di adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, notificata a CMRC, entro il termine che sarà successivamente indicato dalla Città metropolitana potranno essere sostituiti con altri Comuni del territorio metropolitano che dovessero approvare la predetta Deliberazione di adesione nel periodo di efficacia del contratto di cui al presente bando. Potranno essere inclusi anche Comuni sprovvisti di Inventario delle emissioni (BEI).
3.2 XXXXXXXX’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Tutti gli esiti delle attività di cui all’art. 3 comma 4, lett. A), B) C) D), E), saranno soggetti ad un’attività di verifica e confronto con le Amministrazioni Comunali, con il Responsabile del Procedimento e i Funzionari dei Settori interessati.
L’aggiudicatario sarà responsabile del reperimento di tutti i dati necessari per la redazione del Paesc presso Enti e Istituzioni titolari e/o detentori dei predetti dati nonché delle interazioni con i referenti degli Uffici comunali coinvolti, rimanendo in capo alla Città metropolitana di Roma Capitale il ruolo di coordinamento delle attività oggetto dell’appalto con le azioni sul tema della sostenibilità ambientale e dell’adattamento climatico in corso presso i diversi Uffici della CMRC nonché con i diversi Enti/Istituzioni coinvolti nel reperimento dei dati.
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati su supporto informatico in formato editabile (es.
Word ed Excel) e in formato pdf corredati di firma digitale.
l PAESC ed ogni altro elaborato connesso all’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Ente committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, oppure introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti e le integrazioni che saranno riconosciute necessarie.
L’affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni e a fornire tutta la documentazione secondo quanto previsto dal presente capitolato. Tutte le attività connesse alla redazione del Piano dovranno svolgersi in sinergia con l’ufficio Promozione dello Sviluppo Sostenibile di CMRC che coordina il progetto, che curerà il coinvolgimento di ulteriori Uffici comunali o di altri Enti, qualora necessario e con gli uffici coinvolti dei singoli Comuni. L’appaltatore si obbliga inoltre a partecipare agli incontri con i Comuni e/o con la CMRC, ad effettuare sopralluoghi tecnici, se necessari, nelle modalità concordate tenuto conto anche delle eventuali normative legate ad emergenza sanitaria, relativamente allo stato di avanzamento del servizio, secondo i termini previsti dal presente capitolato e il cronoprogramma presentato nell’offerta tecnica.
L’aggiudicatario dovrà altresì fornire la necessaria assistenza tecnica agli uffici ed ai referenti politici secondo modalità condivise prima della fase di pubblicazione del PAESC, partecipando ai necessari incontri tecnico/politici interni all’Amministrazione e agli incontri pubblici, approntando materiale esplicativo di sintesi. Dovrà inoltre fornire l’assistenza tecnica necessaria per l’esame delle osservazioni pervenute alle Amministrazioni comunali legate all’approvazione dei PAESC in Consiglio Comunale e successivamente dal JRC.
3.3. TEMPISTICA DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto deve essere concluso nel termine di un anno dalla sottoscrizione del contratto per gli 11 Comuni che hanno già aderito al Patto dei Sindaci, mentre per i restanti nel termine di un anno decorrente dalla comunicazione da parte della Città metropolitana di Roma Capitale dei Comuni beneficiari. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del cronoprogramma indicato nell’offerta tecnica presentata. Le attività dovranno comunque essere terminate nel biennio successivo alla stipula del contratto, che terrà conto dello svolgimento di tutte le fasi necessarie al compimento del servizio, di cui si riporta indicativamente e non esaustivamente un breve indice:
incontri politici e tecnici, identificazione e incontri con gli stakeholder, piano di comunicazione, raccolta e analisi dei dati esistenti, individuazione delle azioni e valutazione dei rischi e delle vulnerabilità, redazione della bozza di Piano, recepimento delle osservazioni, assistenza all'approvazione in Consiglio Comunale, inserimento sulla piattaforma My Covenant del Comune, recepimento di eventuali osservazioni della C.E..
3.4. MODALITA DI LIQUIDAZIONE
L’importo verrà corrisposto all’affidatario dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, assoggettate alla normativa vigente sullo split payment, secondo il seguente schema cronologico:
Consegna del report sugli incontri politici e tecnici dei Comuni | 20% del compenso complessivo |
consegna delle bozze dei singoli PAESC | 40% del compenso complessivo |
caricamento dei singoli PAESC e di tutte le informazioni necessarie nel portale del Patto dei Sindaci e rendicontazione a CMRC | 20% del compenso complessivo |
Approvazione definitiva dei PAESC da parte della C.E. | 20 % a Saldo |
Il pagamento sarà cumulativo per gli 11 Comuni che hanno già aderito al Patto 2030, mentre per i restanti Comuni si procederà singolarmente o per gruppi, ove compatibile con la tempistica del servizio.
Articolo 4
Responsabilità dell’esecutore del contratto
1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l’art. 105 del D. Lgs. 50/16. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
5. Nell’ipotesi in cui, nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
Articolo 5
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.
1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell’acquisizione (Ufficio Promozione dello Sviluppo Sostenibile del Dipartimento III di CMRC), sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.
2. A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alla mancata o tardiva ricezione della documentazione succitata (fattura o altro idoneo documento). Resta inteso che nulla sarà dovuto all’appaltatore nell’ipotesi in cui il servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall’avvenuta stipulazione del contratto e/o previamente autorizzato per iscritto dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
4. Le spettanze a favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del Dpr 29 settembre
1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Articolo 6 Clausole penali
1. È prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
Articolo 7
Recesso unilaterale dal contratto
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi ritenuti correttamente e pienamente eseguiti dall’Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. (Art. 109 co. 1, D.lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).
Articolo 8 Risoluzione del contratto
1. L’amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 D. Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell’art 106 Dlgs 50/2016; o siano sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016).
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 Dlgs 50/2016.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’art.108, cit., commi 3 e seguenti, qualora l’Amministrazione accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, ovvero che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali;
4. L’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:
a) Qualora a suo insindacabile giudizio accerti che il soggetto giuridico aggiudicatario non sia in grado di espletare l’accordo quadro o lo esegua con negligenza;
b) Qualora il soggetto giuridico aggiudicatario incorra in più inadempienze, anche se riferite a diverse singole prestazioni.
Articolo 9
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione
alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Articolo 10 Proroga
Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).
Articolo 11 Cessione dei crediti
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto e subappalto
1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 9 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 50% dell’importo complessivo del contratto.
3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D. Lgs 50/2016);
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D. Lgs 50/2016);
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 (art. 105 comma 4 lettera c) D. Lgs 50/2016).
4. Si applicano le disposizioni di cui all’art.105, cit., commi 7 e seguenti.
Articolo 13
Variazioni del servizio introdotte dalla Stazione Appaltante
1. L’Amministrazione, può richiedere, nel corso dell’esecuzione del servizio, variazioni al contratto stipulato nei soli casi espressamente previsti dall’art. 106 del D. lgs. 50/2016.
2. L’Amministrazione ha la facoltà di stabilire – d’intesa con l’impresa aggiudicataria della presente gara d’appalto – tutte quelle disposizioni relative alle modalità d’espletamento del servizio (rientranti nell’oggetto dell’appalto) non espressamente previste nel contratto: ciò al fine di garantire una migliore esecuzione del servizio e far fronte ad eventuali necessità momentanee e improcrastinabili.
Tali variazioni potranno riguardare anche il calendario degli interventi programmato dall’impresa aggiudicataria, nei casi in cui l’Amministrazione lo ritenga più funzionale e di maggiore efficacia per l’utenza.
3. Nel caso si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione dell’importo del servizio nel suo complesso, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale alle medesime condizioni previste nel contratto.
4. Ad ogni buon conto, nulla sarà dovuto all’impresa aggiudicataria della presente gara d’appalto per eventuali servizi effettuati autonomamente senza preventiva autorizzazione e non espressamente previsti nel contratto di appalto.
Articolo 15 Obblighi assicurativi
L’aggiudicatario risponderà direttamente in ogni caso dei danni alle persone e/o alle cose causati dal servizio oggetto dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.
L’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato
alla Città metropolitana di Roma Capitale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.
Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a €1.500.000,00 si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato.
Articolo 16 Foro competente
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Articolo 17 Tutela dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.
I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.
I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.
I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2013 recante “Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” del Garante della Protezione dei Dati Personali.
I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.
Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l’incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l’ammissione del concorrente alla stessa.
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:
a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale all’uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell’Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all’espletamento della procedura per l’affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X – 00000 Xxxx;
d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell’U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx.
Il legale rappresentante dell’impresa concorrente, sottoscrivendo l’istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.
Articolo 18 Protocollo di legalità
1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.
2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Articolo 19 Norma di rinvio
1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx