Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI.
Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI.
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Confederazione Italiana Federazioni Autonome
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F.I.A.DEL –S.P. (Federazione Italiana Autonoma del Settore Privato)
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Settore
Commercio, Servizi e Trasporti
(IN VIGORE DAL 18-giugno-2010 AL 17-giugno-2013)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI, DEI SERVIZI E DEI TRASPORTI.
L'anno duemiladieci il giorno 18 del mese di giugno in Roma
tra
la XXX.XX.XXX., (Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI), con sede in Roma, Via Appia Nuova n. 185 e cod. fisc. 92018920857, rappresentata dal Presidente Nazionale, Rag. XXXXXXXX XXXX
la C.I.F.A. (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxxx, 000, cod. fisc. 97189790583 rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Sig. Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx;
E
La FIADEL-S.P. (Federazione Italiana Autonoma Del Settore Privato) con sede in Roma Via Innocenzo n. 11 Rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
si è addivenuti alla stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Sig. XXXXXXXX XXXX
Sig. XXXXXXXXXXXXXX XXXXX Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXX
PREMESSA
Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni per favorirlo, individuando eventuali punti deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento.
Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di rilancio reale dell’occupazione, fattore indispensabile per un’espansione strutturale dell’economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dall’Unione Europea finalizzata al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
I Governi dell’Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni; la sicurezza e la salute del lavoratore sul posto di lavoro, le migliori condizioni di lavoro, l’informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell’occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell’ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la parità funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all’esercizio dell’impresa privata in un contesto di riconosciuta libertà associativa.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell’ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le parti sociali firmatarie di questo contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra nell’intero territorio nazionale dei trattamenti retributivi alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto medesimo, demandando alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, i livelli di retribuzione finali, conferendo all’Ente Bilaterale pariteticamente già costituito l’esame per eventuali modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea i singoli istituti economici e normativi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno con il presente C.C.N.L. di mettere le aziende del settore del commercio e dei servizi e dei trasporti, nelle condizioni di poter sostenere l’occupazione e lo sviluppo sia sotto il profilo economico produttivo, sia sotto l’aspetto puramente sociale.
Si è ritenuto opportuno sottoporre alla stessa disciplina contrattuale tutte le categorie della piccola e media impresa (PMI) del commercio e assimilabili sotto l’aspetto normativo generale, sia per quanto attiene agli obblighi nei confronti della burocrazia e degli enti competenti di cui anche quelli previdenziali ed assistenziali per quanto attiene al rapporto con il personale dipendente.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al “lavoro nero” e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
PARTE GENERALE
TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Imprese commerciali e dei servizi e, dalle società cooperative e loro consorzi, associate alle organizzazioni stipulanti, direttamente o indirettamente tramite associazioni territoriali aderenti, operanti nei settori medesimi., di cui all’ Allegato “A” - elenco secondo i codici Istat Ateco 2002 - Inoltre, ricadono nella sfera di applicazione del presente CCNL le attività assimilabili a quelle di cui all’allegato “A”.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 2 - Livelli
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 (sette) livelli alle quali corrispondono 7 (sette) livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.
I valori minimi mensili sono quelli risultanti dalla tabella di cui all’allegato “B”.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Le parti demandano all’Ente Bilaterale il compito di approfondire i termini connessi alla classificazione del personale.
I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL per le relative applicazioni.
In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, e rimandando per ulteriori esemplificazioni al successivo art. 4. si riportano le seguenti declaratorie:
QUADRO
Appartengono ai quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato che, all’interno delle direttive generali imposte dall’imprenditore e dai dirigenti dell’azienda :
a) abbiano poteri di discrezionalità decisionale e gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
b) siano preposti, in condizione di autonomia decisionali, di responsabilità ed elevata professionalità, alla ricerca e definizione di progetti, di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo di determinati risultati.
PRIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzati da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidati, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
TERZO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, ed i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.
QUARTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, nonché addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolare capacità tecnico-pratiche.
QUINTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
SESTO LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche .
SETTIMO LIVELLO
Operaio che svolge mansioni di pulizia o equivalenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Agli effetti della interpretazione e dell’applicazione del presente contratto collettivo la dizione “lavoratore e/o dipendente” si intende indicativa della categoria, quadri, impiegati ed operai.
Art. 3 – Inquadramento unico
In relazione a quanto previsto dall’articolo precedente resta confermato che per il collegamento tra le declaratorie con i relativi profili esemplificativi e le diverse qualifiche vale quanto segue:
Livello | Impiegati | Operai |
Q | Quadro | |
I | Impiegati prima categoria | |
II | Impiegati seconda categoria | |
III | Impiegati terza categoria | Operaio specializzato provetto |
IV | Impiegati quarta categoria | Operaio specializzato |
V | Impiegati quinta categoria | Operaio qualificato |
VI | Primo impiego | Operaio comune |
VII | Operaio addetto alla pulizia | Operaio |
Da 3 a 5 | Apprendisti | Livello di inquadramento |
Art. 4 - Esemplificazione delle qualifiche
Esemplificazione delle qualifiche dei dipendenti valide per tutte le imprese rientranti nel presente accordo.
Dichiarazione a verbale:
La contrattazione nazionale non può indicare in maniera completa tutte le possibili figure professionali presenti nelle imprese interessate al presente contratto del variegato e dinamico mondo del terziario, sempre in evoluzione, dove nascono ogni giorno figure aziendali innovative. Le parti concordano che la oggettiva difficoltà di elencare tutte le possibili mansioni rientranti nei diversi livelli di inquadramento, nonché le figure professionali oggi non ancora esistenti (si pensi che qualche anno fa non esistevano professioni quali il RESPONSABILE DELL’AGGIORNAMENTO del Sito Web, o webmaster !) potrà essere superata nelle aziende con più di 15 dipendenti attraverso la costruzione di una tabella di inquadramento che tenga conto dell’effettività delle mansioni svolte dalle varie figure in concreto L’esemplificazione che segue è pertanto indicativa, in particolare se la tabella di collegamento tra i livelli e le effettive figure professionali dell’organigramma presenti in concreto in azienda viene concordata in sede di contrattazione aziendale con
l’RSA. Tale procedura si potrà adottare anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti di concerto con la commissione di conciliazione provinciale.
LIVELLO - QUADRO
ESEMPLIFICAZIONE
1) Responsabile di servizio amministrativo;
2) Responsabile di servizio commerciale;
3) Responsabile di servizio di produzione;
4) Responsabile di servizio EDP;
5) Progettista di complessi ed opere;
6) Ricercatore;
7) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO I
ESEMPLIFICAZIONE
1) Capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale, lavoro sindacale e legale;
2) Capo EDP, analista sistemista;
3) Capo e/o responsabile di elaborazione e realizzazione progetti;
4) Capo e/o esperto di sviluppo organizzativo;
5) Capo e/o responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, di uffici studi;
6) Tecnico programmatore di macchine elettroniche complesse;
7) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO II
ESEMPLIFICAZIONE
1) Vice capo ufficio;
2) Capo settore;
3) Impiegato con laurea o titolo equipollente;
4) Chimico di laboratorio;
5) Specialista di controllo di qualità;
6) Revisore contabile;
7) Analista di procedure organizzate;
8) Tecnico programmatore di macchine elettroniche;
9) Viaggiatore o piazzista di prima categoria, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l'incarico;
10) Altre qualifiche di valore equipollenti non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO III
ESEMPLIFICAZIONE
1) Contabile amministrativo incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci consuntivi e preventivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
2) Operai specializzati provetti, caporeparto;
3) Altre qualifiche di valore equipollenti non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO IV
ESEMPLIFICAZIONE
1) Impiegato di concetto;
2) Analista programmatore C.E.D. - Corrispondente con Mansioni di concetto; Tecnico diplomato responsabile degli impianti tecnici;
3) Viaggiatore o piazzista, assunto stabilmente dall'azienda con incarichi di collocare gli articoli trattati dalla medesima;
4) Operai specializzati, caporeparto, capo squadra;
5) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO V
ESEMPLIFICAZIONE
1) Impiegato d'ordine;
2) Fatturista; Preparatore di commissione; Dattilografo; Schedarista; Operatore su macchine contabili non richiedenti elevata capacità; Addetto al centralino telefonico;
3) Operaio qualificato che sulla base di indicazioni esegue lavori di normale difficoltà;
4) Conduttore di carrelli elevatori; Addetto alla manovra dei vagoni, Xxxxxxxxxxx di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento; Trasporto carico scarico di materiali;
5) Manutentore meccanico od elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e riparazioni di guasti;
6) Conducente di automezzi fino a 35 x.xx;
7) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
8) Caposquadra.
LIVELLO VI
ESEMPLIFICAZIONE
1) Operaio comune;
2) Fattorino; Guardiano diurno e/o notturno; Custode; Usciere; Imballatore; Portapacchi;
3) Conducente di motofurgone e motobarche;
4) Personale di fatica e/o pulizia;
5) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO VII
ESEMPLIFICAZIONE
Operaio che svolge mansioni di pulizia o equivalenti.
TITOLO III - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTI MANSIONI - JOLLY
Art. 5 - Mansioni promiscue
Il dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà adibito nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbia rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Art. 6 - Mutamento di mansione
Al dipendente che viene normalmente adibito per oltre due mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della nuova mansione.
Qualora l'esercizio di mansioni si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore e si concluda entro un tempo determinato.
Art. 7 - Jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'impresa non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'impresa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte.
TITOLO IV - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA
Art. 8 - Assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuato secondo le norme di legge. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1) data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
2) la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
3) la durata del periodo di prova, se è diverso da quello previsto dal presente contratto;
4) la qualifica e il livello d'inquadramento;
5) il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre contenere il cognome e nome o la ragione sociale, l'indirizzo, codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro o società.
L'Azienda deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente contratto.
Art. 9 - Documenti necessari
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) dichiarazione nei modi previsti dalla legge relativa allo stato occupazionale (decreto legislativo 297 del 19/12/2002 art. 3 e D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 46);
2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
3) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto per legge;
4) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
5) accettazione della lettera di assunzione;
6) altri documenti e certificati che l'Azienda richiederà per le proprie esigenze.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale di data non superiore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L'Azienda deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 10 - Visita pre - assunzione
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore, nei modi previsti dalla legge.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
TITOLO V - PERIODO DI PROVA
Art. 11 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare:
Livello | ||
Quadro | Centoventi giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
I | Cento giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
II | Ottanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
III | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
IV | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
V | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
VI | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
VII | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
Apprendisti | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia o infortunio, di esperire la prova per il tempo minimo necessario,non considerandosi i giorni di assenza per malattia o infortunio, ma ricominciando a conteggiare i giorni della prova dal primo giorno in cui il lavoratore riprende a lavorare. Il lavoratore in prova non ha diritto di ricevere durante il periodo di assenza per malattia o infortunio alcuna integrazione da parte del datore di lavoro rispetto a quanto corrisposto dagli enti assicurativi e previdenziali (inail – inps)
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
TITOLO VI - ORARIO DI LAVORO
Art. 12 - Orario di lavoro
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa e comunque quando il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.
La durata normale del lavoro effettivo è fissata entro il limite di 40 (quaranta) ore settimanali, distribuiti su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni lavorativi.
Non sono considerati lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno dell'Azienda che all'esterno, le soste previste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e le altre soste non giustificate o autorizzate durante il lavoro. Durante l’orario di lavoro, il lavoratore non potrà lasciare la postazione di lavoro senza autorizzazione o motivo legittimo. Il lavoratore non dovrà altresì trattenersi in azienda alla fine della giornata lavorativa e comunque il tempo eventualmente trascorso in azienda, oltre a quello previsto per l’eventuale svestizione dagli abiti di lavoro, non è considerato tempo di effettiva prestazione di lavoro.
L’orario normale di lavoro può essere altresì stabilito nel limite di 40 ore medie, da calcolarsi in periodi composti fino a 12 mesi (orario multiperiodale), per esigenze tecnico produttive, meglio specificate nei comma successivi.
La durata massima dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni è di 48 ore medie, che, per ragioni tecnico-produttive, in particolare per quelle aziende la cui produzione è caratterizzata dalla stagionalità della relativa domanda, può essere calcolata in un periodo massimo di 12 mesi. Il superamento di tale soglia comporta le comunicazioni previste dalla legge agli uffici competenti.
Il computo della media della durata dell’orario settimanale di lavoro è individuale ed è dato dalla divisione delle effettive ore di lavoro prestato per il numero di settimane di cui è composto il periodo, con la possibilità di fare slittare in avanti il termine del periodo a seguito di interruzione imprevista dell’attività lavorativa che altrimenti comprometterebbe la possibilità di compensare i periodi di maggiore intensità lavorativa con periodi di minore intensità, rendendo inapplicabile tale strumento di flessibilità. Il ricorso ai criteri della media è indispensabile per tutte quelle attività caratterizzate da oscillazioni produttive notevoli che altrimenti gestite, senza tale flessibilità, porrebbero l’azienda innanzi all’esigenza di attivare ore di lavoro straordinario, con i conseguenti costi, nei periodi di più intensa attività, per poi ricorrere a sospensioni parziali dell’attività negli altri periodi. Il ricorso alla flessibilità, è possibile anche per tutte quelle attività che pur non essendo caratterizzate da fenomeni fisiologici di stagionalità produttiva nell’arco dell’anno, sono invece caratterizzate da una oscillazione della produzione tipica del settore, quale, ad esempio, il settore alimentare del fresco altamente deperibile.
Resta comunque inteso che l’attivazione della flessibilità oraria deve essere concordata con i lavoratori .
L'orario normale dei dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice attesa, oppure non sottoposti ad alcun controllo, in quanto lavoratori in trasferta, tipo il personale viaggiante, o personale inviato a svolgere dei lavori fuori dalla sede aziendale in assenza di personale direttivo responsabile del cantiere o della prestazione, è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti. In assenza di norme specifiche, per questa tipologia di lavoratori, la contrattazione aziendale, o individuale, potrà stabilire diverse modalità di computo delle ore lavorative effettive e retribuibili, che tengano conto della effettività, della modalità e della continuità della prestazione, nonché della possibilità degli stessi lavoratori di autodeterminare i parametri ( tempi, modi, pause) della prestazione stessa. La stessa possibilità, di contrattazione aziendale o individuale, in ordine alla determinazione dell’orario effettivo di lavoro e retribuibile vale per il personale direttivo e/o assimilabile le cui attività si svolgono in piena autonomia con libertà di determinare tempi, modi e pause, anche se svolte all’interno della sede normale di lavoro. Si rimanda, in particolare all’art. 34.
La distribuzione dell’orario di lavoro per le aziende che commercializzano merci altamente deperibili può essere variata, al fine di evitare i danni conseguenti al deperimento fisico delle merci, per imprevedibili e
giustificate esigenze tecnico produttive, previa tempestiva comunicazione ai lavoratori. Eventuali altre clausole di elasticità e flessibilità possono essere previste dalla contrattazione aziendale.
La contrattazione aziendale può inoltre disciplinare i contratti di lavoro ripartito (job sharing) e di lavoro a chiamata (job on call) secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per i quali, in mancanza, per l’attivazione di tali modalità ed altre forme contrattuali eventualmente previste si richiamano le rispettive norme di legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme di legge, in particolare per i minorenni e altre categorie o situazioni particolari.
TITOLO VII - LAVORO STRAORDINARIO – NOTTURNO – FESTIVO - SUPPLEMENTARE
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e supplementare
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
E' facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando che il ricorso allo straordinario deve essere contenuto.
Si intendono per ore straordinarie, quelle eccedenti l'orario normale di lavoro, effettivamente svolto, previsto dal presente contratto. Non si calcolano dunque ai fini dello straordinario le ore non lavorate per qualsiasi ragione. Le ore lavorate nella settimana, saranno remunerate ordinariamente fino alla 40esima ora di effettiva prestazione e le successive con le previste maggiorazioni.( Es: il lavoratore da Lunedì a Venerdì lavora effettivamente 32 ore perché Xxxxxxxxx ha preso un giorno di ferie. Se sabato lavora altre 8 ore, queste dovranno essere retribuite in aggiunta ma senza le maggiorazioni. Se invece sabato lavorasse 10 ore: 8 ore si dovrebbero retribuire senza maggiorazione mentre 2 ore con le previste maggiorazioni del caso).
Il lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo viene retribuito con le seguenti percentuali di maggiorazioni:
1) lavoro straordinario 15% |
2) lavoro festivo 30% |
3) lavoro festivo straordinario 45% |
4) lavoro notturno 20% |
5) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati 25% |
6) lavoro eccedente l’orario normale multi periodale 5% |
7) lavoro notturno a carattere continuativo che può eseguirsi esclusivamente di notte 15% |
8) lavoro notturno straordinario 30% |
9) lavoro festivo notturno 45% |
10) lavoro festivo notturno straordinario 55% |
11) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti 5% |
12) lavoro supplementare per i lavoratori part time fino a 40 ore settimanali 5% |
Il periodo notturno è compreso tra le ore 23 e le ore 6 del mattino. Per lavoratore notturno si intende chi svolge almeno tre ore di lavoro durante il periodo notturno.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni di cui all'art. 20.
Il lavoro straordinario o supplementare potrà essere, in alternativa alla retribuzione maggiorata, ricompensato con riposi compensativi (banca ore) nei limiti e nei modi previsti dalla contrattazione aziendale o dalla legge.
TITOLO VIII - LAVORI DISAGIATI
Art. 14 - Lavori disagiati
Per quanto concerne particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambito di lavoro le parti, ferme restando la disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno essere necessari. Inoltre, la contrattazione aziendale potrà prevedere delle maggiorazioni retributive per i lavoratori che operano in tali condizioni di disagio.
TITOLO IX - LAVORO A COTTIMO
Art. 15 - Cottimo
E’ ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, ove possibile o previsto per legge.
Le tariffe di cottimo devono garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore del 5% (cinque per cento) del minimo di paga base nazionale.
La suddetta condizione si presume realizzata quando gli operai a cottimo nel medesimo gruppo abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 5% (cinque per cento).
Nel caso in cui un operaio, a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del minimo.
TITOLO X - LAVORO A SQUADRE
Art. 16 - Lavoro a squadre
E' considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 (ventiquattro) ore, anche se a turni non di uguale durata.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno l'intervallo di mezz'ora. Durante l'intervallo può allontanarsi dal posto di lavoro, ed anche uscire fuori dall'impresa.
TITOLO XI - SOSTE - SOSPENSIONE E RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI
Art. 17 - Soste
Per soste di breve durata, quando nel loro complesso non superano i 30 minuti, dovute a causa di forza maggiore non si tiene conto delle soste stesse nel conteggio della retribuzione; qualora tale sosta dovesse perdurare e l'Azienda trattiene il dipendente, allo stesso è dovuta la corresponsione di tutte le ore di presenza.
Art. 18 - Sospensione del lavoro
In caso di sospensione del lavoro, o riduzione delle ore settimanali di lavoro previste dal contratto, per decisione della direzione aziendale, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione/riduzione, salva la facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore non lavorate ma retribuite.
Ove non ricorrano gli estremi per richiedere l’attivazione degli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro può accordarsi con i lavoratori, con l’intervento delle Rsa o Rsu, se presenti, per stabilire una sospensione anche rotazione per periodi di una settimana per ciascun lavoratore coinvolto. Potranno altresì essere stipulati contratti di solidarietà difensivi.
In tal periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non matura alcuna mensilità aggiuntiva.
TITOLO XII - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA - FERIE - PERMESSI
Art. 19 – Riposo settimanale
Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si rinvia in particolare alle norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale. Si dovrà tenere conto anche delle particolari esigenze delle imprese alimentari che trattano prodotti freschi altamente deperibili e tutte le attività interessate a fenomeni di concentrazione della domanda in particolari momenti dell’anno.
Il riposo settimanale coincide di norma con la Domenica, ma per le particolari attività e situazioni su richiamate ed in ogni caso per giustificabili esigenze può essere individuato in un giorno diverso dalla Domenica. Oppure, occasionalmente, può essere spostato concedendo un giorno di riposo compensativo e corrispondendo la maggiorazione come previsto. Per tenere conto delle esigenze legate al culto di particolari religioni, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze e le possibilità aziendali, il datore di lavoro potrà concedere allo stesso lavoratore richiedente, o più lavoratori in gruppo , il riposo settimanale in un giorno diverso dagli altri lavoratori.
Art. 20 - Festività
Sono considerati festivi, quindi dovranno essere retribuiti anche se non lavorati, i giorni appresso specificati:
a) festività nazionali
25 aprile - ricorrenza della liberazione; 1 maggio - festa dei lavoratori.
2 giugno - festa della repubblica
b) festività infrasettimanali il primo giorno dell'anno; l'Epifania;
il giorno del lunedì di Pasqua;
il 15 agosto - festa dell'Assunzione; il 1 novembre - Ognissanti;
l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
il 25 dicembre - Natale;
il 26 dicembre - X. Xxxxxxx;
la solennità del Santo Patrono.
Se le suddette festività cadono di Domenica, oppure nel giorno del riposo settimanale se diverso dalla Domenica, dunque non sono godute, in aggiunta alla paga mensile sarà corrisposto un importo pari alla retribuzione giornaliera lorda. Nei suddetti giorni dovranno, altresì, essere retribuite le ore eventualmente lavorate, con le maggiorazioni previste.
Art. 21 - Ferie
Il personale dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane, salvo diverse prescrizioni di legge, retribuito.
Il datore di lavoro all’inizio di ogni anno, o di un periodo diverso stabilito con i lavoratori, redige il piano delle ferie tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda e per quanto possibile delle richieste dei lavoratori.
Le ferie potranno essere frazionate ma il lavoratore deve godere nell’anno un periodo continuativo di almeno due settimane. Si rinvia alle norme di legge in vigore.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore dalle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute non recuperabili perché non godute a causa dell’improvviso rientro, purché documentate e anche per i propri familiari se questi debbono rientrare a seguito del lavoratore nella propria residenza abituale per riprendere il lavoro. Inoltre, il datore di lavoro dovrà remunerare le ore lavorate dopo il richiamo improvviso dalle ferie con una maggiorazione del 30%, per un periodo equivalente al residuo delle ferie che si stavano godendo.
In caso di licenziamento o dimissioni, spetteranno al dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.
Art. 22 – Permessi retribuiti
Ad ogni lavoratore saranno concessi ogni 60 ore di lavoro effettive , computando, solo a tal fine, anche le ore di malattia o infortunio, 1 ora di permesso retribuito, corrispondenti per un lavoratore che presta la sua attività lavorativa 40 ore settimanali medie (o fisse) ad un massimo di 32 ore annue.
I permessi non usufruiti entro i sei mesi dell’anno successivo alla maturazione saranno monetizzati e retribuiti. Resta inteso che l’azienda concederà gli altri permessi retribuiti o non, in base alle disposizioni di legge.
I permessi saranno usufruiti a richiesta del lavoratore con un congruo preavviso (almeno 3 giorni) e in accordo con l’azienda in considerazione delle esigenze tecnico-produttive e organizzative.
Art. 23 - Permessi parentali
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre ami, dietro presentazione di certificato medico.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n.903.
I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma, legge 30 dicembre 1971, n 1204, e al trattamento di fine rapporto.
TITOLO XIII - CONGEDO MATRIMONIALE - MATERNITA
Art. 24– Congedo matrimoniale
Al dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.
Durante tale periodo sarà corrisposto il trattamento previsto per legge.
Per gli impiegati decorrerà la normale retribuzione di fatto mensile, mentre l'operaio e l'apprendista hanno diritto al pagamento di 80 ore di retribuzione di fatto.
Per gli operai e gli apprendisti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'Azienda in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno INPS.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal dipendente, salvi casi eccezionali, con anticipo di 15 giorni di calendario.
La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo, tramite il certificato di matrimonio.
I casi di gravidanza e puerperio, nonché gli altri eventi e stati legati alla maternità, sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Durante il periodo di astensione obbligatoria, o di interdizione dal lavoro disposta dall’autorità sanitaria, il datore di lavoro non dovrà integrare il trattamento economico previsto dalla legge a carico degli enti preposti, salvo quanto e se diversamente
previsto dalla stessa normativa. Al padre del bambino/a, o al coniuge/convivente della madre del nascituro, spettano, dopo il parto, due giorni di permessi retribuiti.
TITOLO XIV - TRASFERTE - MEZZI DI TRASPORTO
Art. 26 – Spese sostenute dai dipendenti per le trasferte
Al dipendente in trasferta e/o missione, spetta il rimborso dell'importo del viaggio, vitto e alloggio e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'Azienda, preventivamente autorizzate.
L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'impresa.
Il trattamento fiscale e previdenziale di tali somme sarà effettuato secondo le disposizioni di legge in materia vigenti al momento.
Per il personale viaggiante, o le cui mansioni prevedono normalmente che l’attività lavorativa si svolga fuori dalla sede principale dell’azienda, valgono gli accordi aziendali, gli usi e gli accordi individuali.
Art. 27 – Impiego mezzi di trasporto propri
Ai dipendenti cui siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione di loro proprietà, saranno rimborsati i costi sostenuti per l’uso di tali mezzi secondo accordi o prassi aziendali.
TITOLO XV - MALATTIE - INFORTUNI
Art. 28 – Malattie e infortuni
Nei casi di malattia, il lavoratore deve dare immediata comunicazione all’azienda, salvo giustificato motivo, e trasmettere la relativa certificazione medica entro due giorni successivi all’assenza dal luogo di lavoro.
In caso di assenza per malattia, viene assicurato il seguente trattamento:
Periodo di comporto
Solo per i lavoratori dipendenti non in prova:
1. mantenimento del posto di lavoro, per assenza continuativa per malattia fino ad un massimo di sei mesi, anche a cavallo di due anni solari;
2. mantenimento del posto di lavoro per assenze a causa di malattia, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (anno 365 giorni) nel periodo di tre anni, o periodo inferiore, dovute anche ad eventi morbosi diversi;
3. mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa per infortunio, solo se avvenuto durante il lavoro, o malattia professionale nei casi assistiti dall’INAIL, fino alla guarigione clinica documentata dall'apposito certificato.. Sarà garantito al lavoratore il posto di lavoro e l’anzianità di servizio durante l’assenza;
4. Nel caso di infortunio avvenuto al di fuori della prestazione lavorativa, ad eccezione dell’infortunio in itinere, si applicano le stesse condizioni del punto 1, relativo alla malattia.
Qualora l'interruzione per malattia o infortunio si protragga oltre i termini sopra indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Il lavoratore al termine del periodo di malattia o infortunio potrà richiedere un periodo di astensione facoltativa non retribuita fino a 12 mesi.
Trattamento economico per malattia e infortunio
Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale, l'azienda corrisponderà al dipendente una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio e malattia professionale l'80% della normale retribuzione mensile o giornaliera per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal primo giorno di assenza, mentre nel caso di infortunio o malattia professionale inizia il giorno stesso dell’evento.
I primi 3 giorni di carenza INPS/INAIL vengono retribuiti nella percentuale del 60%; per la malattia la carenza viene pagata solo se l’evento supera i sette giorni di calendario, mentre in caso di infortunio avvenuto sul luogo di lavoro o malattia professionale la carenza viene pagata anche se l’evento non supera sette giorni.
L’integrazione dell’azienda non potrà in ogni caso superare il limite del 30% della retribuzione, ad esclusione dei giorni di carenza.
Se le indennità sono riconosciute dagli Istituti menzionati in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dagli Istituti.
Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal servizio per malattia sono espletate dalle competenti autorità sanitarie.
TITOLO XVI – ANZIANITA’ DI SERVIZIO
Art. 29 – Anzianità di servizio
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nell'azienda, computando come intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Gli aumenti periodici triennali sono pari al 3% (tre per cento) della paga base nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del triennio.
TITOLO XVII – MENSILITA’ AGGIUNTIVE
Art. 30 – 13^ Mensilità
In occasione delle feste natalizie l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione per 13^ Mensilità.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di 13^ e 14^ mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
A tal fine i mesi in cui si è lavorato almeno 15 giorni di calendario si computano per interi.
Agli effetti della liquidazione della 13^ mensilità verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
TITOLO XVIII – Ente Bilaterale
Art. 31– Ente Bilaterale Aziende Private (E.BI.A.P.)
Mensilmente le aziende che aderiranno ed usufruiranno dei servizi dell’Ente Bilaterale verseranno le somme previste dal redigendo regolamento, non appena entrerà in funzione, calcolate in percentuale sulla paga base nazionale, compresi i dipendenti assunti come apprendisti o con contratto di formazione lavoro.
L’Ente Bilaterale provvederà alle prestazioni di assistenza, secondo un regolamento da predisporre dalle parti stipulanti, entro un anno dall'inizio di decorrenza del presente accordo. Nessun versamento è dovuto fino all’entrata in funzione dello stesso Ente e per le aziende che non vi aderiscono.
Ai dipendenti licenziati o dimissionari sarà corrisposto da parte dell’Ente Bilaterale il trattamento previsto dalla legge 29.05.1982, n° 297, se gli importi relativi al T.F.R. vengono annualmente versati all’Ente Bilaterale, non oltre il 10 marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni Nazionali contraenti e compatibilmente con le norme di legge in vigore.
TITOLO XIX - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 32 – Retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata riportata nell’ ALLEGATO “B”;
b) premio produzione e presenza;
c) eventuali scatti di anzianità, di cui all'art. 29;
d) altri elementi derivanti da contrattazione di secondo livello, o contratti individuali.
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, dividendo l'importo mensile con il divisore convenzionale 173.
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.
Art. 33 – Premio produzione e presenza
Il Premio Produzione e Presenza viene erogato in aggiunta alle sole ore ordinarie effettivamente lavorate. Tale importo pari a € 0,125 per ogni ora lavorativa ordinaria viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti previdenziali ed assistenziali.
Art. 34– Quadri e personale direttivo
Ai Quadri, oltre al trattamento retributivo stabilito (Paga Base) dalla contrattazione collettiva, in considerazione dell'importanza e delle responsabilità connesse al ruolo, nonché alle modalità di svolgimento delle prestazioni viene riconosciuta una indennità mensile di funzione determinata nella misura di € 200,00 (€ duecento/00), indennità non soggetta alla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti assistenziali e/o previdenziali.
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna, modifica a quanto disposto dal RDL n. 692/23 e successive modifiche e integrazioni, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda e della cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilità
dell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3, RD n. 1955/23). Sono altresì da assimilare al personale direttivo i lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata, o può essere determinata dai lavoratori stessi.
I lavoratori dipendenti di cui sopra, assimilabili ai quadri, hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 10% della paga base nazionale.
Art. 35 – Indennità di cassa
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 10% (dieci per cento) mensile della paga base nazionale.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno esse depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del dipendente.
TITOLO XX - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA PAGA
Art. 36 – Corresponsione retribuzione
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell'impresa.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione dell'impresa, il nome e cognome del dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
Art. 37 – Reclami sulla busta paga
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata su busta paga o documento equipollente dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il dipendente che non provveda, perde ogni diritto al reclamo.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno dal giorno di pagamento. La parte di retribuzione non contestata sarà comunque normalmente corrisposta al lavoratore.
TITOLO XXI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO
Art. 38 – Risoluzione del rapporto di lavoro
Ciascuno dei contraenti nei casi previsti dalla legge può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 40.
La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire da parte del datore di lavoro per giusta causa nei casi previsti dalla legge o per una delle cause sotto elencate, non esaustive:
a) il diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'azienda anche fra i dipendenti;
b) l'insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
c) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
d) appropriazione di beni aziendali o di terzi nel luogo di lavoro;
e) danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi presso l'azienda;
f) concorrenza con l'azienda in cui presta la propria opera;
g) esecuzione di lavori, senza permesso, nell'azienda sia per proprio conto che per terzi;
h) falsificazione di documentazione aziendale;
i) assenze non giustificate di oltre tre giornate consecutive o di cinque nel biennio anche non consecutive;
l) il rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il secondo giorno dalla data di guarigione.
Art. 39 – Giustificato motivo oggettivo
Nella casistica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo rientrano, ma con diritto di preavviso, anche:
- cessazione dell'attività;
- contrazione strutturale dell’attività;
- riorganizzazione aziendale;
- altri casi previsti dalla legge
Art. 40 – Termini di preavviso
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti sono:
Livelli | Fino a 5 anni Servizio | Fino a 10 anni Servizio | oltre i 10 anni servizio |
Quadro | 120 giorni | 150 giorni | 180 giorni |
I | 60 giorni | 90giorni | 120 giorni |
II | 45 giorni | 60 giorni | 90 giorni |
III e IV | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
V, VI e VII | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né di congedo matrimoniale.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. Se dopo il preavviso il lavoratore dovesse ammalarsi o avere un infortunio, il preavviso decorre comunque.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del T.F.R.
TITOLO XXII - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Art. 41 Tfr
Al personale dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento economico di fine rapporto come previsto dalla legge.
TITOLO XXIII - TRASFERIMENTO DELL'IMPRESA
Art. 42 Trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda
Nei casi di trasferimento dell’azienda ad altro soggetto imprenditoriale si fa riferimento alle disposizioni delle leggi.
TITOLO XXIV - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO
Art. 43 Indumenti e attrezzature di lavoro
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
TITOLO XXV – LAVORATORI diversamente abili
Art. 44 Lavoratori diversamente abili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori diversamente abili, per esaminare i problemi comunemente riscontrati e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni.
TITOLO XXVI - TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI
Art. 45 Tossicodipendenti
Le parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sanitari ed inserimento /mantenimento nella realtà produttiva.
Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono nei progetti riabilitativi della AUSL o di comunità terapeutiche e che aspettano le prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta al periodo di comporto.
L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche in ragione della loro specificità.
TITOLO XXVII - LAVORO PART-TIME
Art. 46 Part Time
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire, flessibilità della forza di lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive è consentito, con l'accordo delle parti interessati, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato, nonché clausole di elasticità e flessibilità..
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espressamente riferimento alle norme di legge in materia.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicate, oltre le voci dell'art. 8, le seguenti:
a) periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità;
c) trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità delle prestazioni;
d) clausole di elasticità e flessibilità;
e) accordo sul lavoro supplementare e straordinario.
I genitori dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti, riconosciuti dai Servizi Sanitari competenti per territorio, nonché le donne coniugate in considerazione del ruolo che la donna svolge nella famiglia tradizionale, che richiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
TITOLO XXVIII – Politiche del lavoro
Art. 47 Politiche del lavoro
Nel quadro della più generale intesa tra la XXX.XX.XXX, C.I.F.A. e la F.I.A.DEL-S.P., per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più idonei siano essi contrattuali che legislativi per favorire l'incremento occupazionale giovanile.
L’Ente Bilaterale può o dare incarico a enti di formazione per approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.
TITOLO XXIX - APPRENDISTATO
Art. 48 Apprendistato
L’apprendistato è un contratto a “causa mista” in quanto accanto al normale rapporto di lavoro è previsto l’obbligo per le aziende di garantire agli apprendisti la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui sono stati assunti.
Tutte le aziende di tutti i settori possono attivare contratti di apprendistato con la possibilità di beneficiare di sgravi contributivi e previdenziali agevolando l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e favorendo la loro qualificazione professionale.
Se alla scadenza del contratto di apprendistato viene formalizzato con l’apprendista un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le agevolazioni sono previste per un altro anno.
Condizione necessaria è l’effettivo assolvimento di tutti gli obblighi connessi alla formazione degli apprendisti: a tutela del rispetto dell’obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede che in caso di inadempimento all’obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista, il datore è tenuto a versare, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livelli di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del cento per cento.
La norma che disciplina il nuovo apprendistato a livello nazionale è il Decreto Legislativo n. 276/2003 che nel titolo VI, capo I, articoli da 47 a 53, effettua la seguente classificazione delle tipologie di apprendistato:
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione
2) apprendistato professionalizzante
3) apprendistato per percorsi di alta formazione
Il presente CCNL ha recepito tutte le norme contenute di cui al Decreto Legislativo n. 276/2003 è attua in toto la disciplina di attuazione del nuovo apprendistato._
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione: da 15 a 18 anni
2) apprendistato professionalizzante: da 18 a 29 anni
3) apprendistato per percorsi di alta formazione: da 18 a 29 anni
La durata può variare in base al tipo di percorso e all’obiettivo formativo e comunque non può essere superiore a quanto stabilito dai punti 1) e 2):
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione: non superiore a 3 anni
2) apprendistato professionalizzante: da un minimo di 2 anni a un massimo di 6 anni
Finalità
Consiste nella “crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale” (articolo 2 lett. X Xxxxx 28/03/03 n. 53) .
Durata della formazione anche ai finanziamenti e agli interventi personalizzati tramite bandi regionali o provinciali che fanno accedere ai voucher consistente proprio nel fatto che viene riconosciuto all'apprendista il diritto soggettivo alla formazione esclusivamente in base alle proprie necessità:
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione: 240 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto;
2) apprendistato professionalizzante: 120 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato per chi è in possesso di titolo di studio debole;
3) apprendistato professionalizzante: 80 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato per coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea.
Piano formativo individuale – formazione interna
Al contratto di apprendistato deve essere allegato il Piano Formativo Individuale che ne costituisce parte integrante ed ha la funzione di descrivere il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto.
Art. 48 Bis (Tutor aziendale)
Il Decreto Ministeriale n. 22 del 28/02/00 disciplina la figura del tutor aziendale che riveste un ruolo, primario per tutta la durata del contratto e fondamentale nell’affiancamento e nella crescita professionale dell’ apprendista.
Il tutor deve essere designato dall’impresa al momento dell’assunzione e comunque non oltre 30 giorni deve essere inviata comunicazione contenente i dati al Centro Impiego di riferimento.
Tutti i soggetti che rientrano nelle fasce di età previste dalla normativa possono essere assunti con contratto di apprendistato che nella sua forma mista prevede l’alternanza fra momento lavorativo seguito da tutor o da personale specializzato in affiancamento sul lavoro e il momento formativo, rappresentando uno strumento di crescita professionale, di arricchimento culturale, un mezzo per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale.
Art. 49 Retribuzione degli apprendisti
La retribuzione degli apprendisti risulta dal calcolo delle percentuali sotto riportate sulla paga base nazionale riferita al livello d'inquadramento.
Periodo | Livello | Percentuale |
1° anno | 3°-4°-5° | 80% |
2° anno | 3°-4°-5° | 85% |
3° anno | 3°-4°-5° | 90% |
4° anno | 3°-4°-5° | 95% |
5° anno | 3°-4°-5° | 97% |
6° anno | 3°4°-5° | 100% |
TITOLO XXX - CONTRATTI D'INSERIMENTO
Art. 50 Contratti d’inserimento
Per la disciplina del contratto di inserimento si fa riferimento al decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche. L’inquadramento non può essere inferiore a due livelli rispetto a quello spettante in relazione alle mansioni di cui è preordinato il progetto di inserimento.
Qualora il lavoratore ha svolto un periodo di attività per più di dodici mesi, con contratto di inserimento lavoro con la stessa mansione, in altra azienda, tale periodo viene defalcato dai 24 mesi previsti.
Il progetto deve prevedere 16 ore di formazione ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione e antinfortunistica e di disciplina di rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale accompagnata da fasi di addestramento specifico.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, si applica per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi il trattamento retributivo di seguito riportato:
a) primo anno 85% (ottantacinque per cento) della paga base nazionale corrispondente al livello d'inquadramento;
b) secondo anno 90% (novanta per cento) della paga base nazionale corrispondente al livello di inquadramento.
L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento dovrà risultare da atto scritto.
TITOLO XXXI - "TELELAVORO" e Lavoro a Domicilio
Art. 51 Telelavoro e lavoro a domicilio
Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "telelavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere rese disponibili entro 12 (dodici) ore dalla cessazione e non potranno mai essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro.
Il rapporto denominato "telelavoro" deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia e agli accordi aziendali e individuali .
La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "telelavoro", sarà ridotta del 20% (trenta per cento) rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa. Per la determinazione dell’orario effettivo di lavoro si fa riferimento agli accordi individuali, o aziendali.
Le stesse regole di cui sopra valgono per i lavori che possono essere svolti a domicilio ed in ogni caso si rinvia alle norme di legge e agli accordi individuali.
TITOLO XXXII - LAVORATORI STUDENTI
Art. 52 Lavoratori studenti
In attuazione dell'art. 10 della legge 300/1970, per le imprese con un minimo di otto dipendenti, si conviene:
a) lavoratori studenti universitari.
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a quattro.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 (venti) giorni l'anno.
b) lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali .
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nei corso dell'anno.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni.
L'azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% (tre per cento) dei lavoratori occupati dell'azienda, ma compatibilmente con l'esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
I permessi retribuiti di cui al presente articolo, non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
TITOLO XXXIII - OCCUPAZIONE FEMMINILE
Art. 53 Pari opportunità
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale, al fine di sperimentare azioni positive. A tale fine saranno costituiti comitati paritetici, nell'ambito dell’Ente Bilaterale per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
TITOLO XXXIV- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI NELL’ AMBIENTE DI LAVORO
Art. 54 Tutela della salute
Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Art. 55 Piani della sicurezza e Dpi
L’azienda deve predisporre nei modi previsti dalla legge i piani di sicurezza e nominare i responsabili della sicurezza.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzione igieniche e della sicurezza.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Art. 56 Sicurezza del lavoratore
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti e delle misure previste dal piano della sicurezza, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
TITOLO XXXV – LAVORO INTERINALE e APPALTI
Art. 57 Lavoro Interinale
E’ ammesso il lavoro interinale con i soli limiti previsti dalla legge, o contrattazione aziendale. Le parti si impegnano a ridiscutere la problematica del lavoro interinale e delle altre forme previste dalla Legge Biagi. In assenza di accordi collettivi valgono le disposizioni di legge.
Art. 58 Appalti a terzi
Le aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonchè di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.
TITOLO XXXVI - MENSA
Art. 59 Mense aziendali
Le parti riconoscono la validità sociale della istituzione della mensa.
Tenuto conto, altresì, della struttura del settore e della pratica impossibilità di pervenire ad una regolamentazione generale dell'istituto, in rapporto anche alla varietà delle situazioni, viene convenuto che la materia verrà affrontata a livello aziendale o locale.
TITOLO XXXVII - PERSONALE CON ORARIO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Art. 60 Orario di lavoro
Per quanto concerne il personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia si rinvia alle disposizioni di legge, alla contrattazione aziendale e all’articolo 12.
TITOLO XXXVIII - ESCLUSIVITA' DI STAMPA-ARCHIVIO CONTRATTI-DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Art. 61 Esclusività di stampa
Il presente contratto conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione delle Organizzazioni contraenti.
Le parti, per le singole categorie del presente accordo, possono provvedere alla stampa separata del CCNL, anche con un articolato diverso, ma senza modificazione dei contenuti.
Art. 62 Registrazione del Contratto
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell'art. 17 della legge 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - Archivio Contratti – Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0 - Xxxx, copia del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 318 del 14 giugno 1996 convertito con modificazioni nella Legge n. 402,. del 29 luglio 1996, il presente CCNL, a cura delle parti, sarà inviato nei termini di 60 (sessanta) giorni, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed agli Enti Previdenziali e Assistenziali.
Art. 63 Distribuzione del contratto ai dipendenti
I titolari delle Aziende sono tenuti a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio e neo assunto copia del presente contratto che può essere richiesto anche tramite i siti internet delle XX.XX. o dell’Ente Bilaterale.
TITOLO XXXIX – STIPULA CONTRATTI INTEGRATIVI
Art. 64 Contratti di secondo livello
In ogni regione potranno essere stipulati contratti integrativi di secondo livello. Potranno altresì essere stipulati contratti integrativi aziendali, per regolamentare quanto non previsto o ad essi specificamente demandato per competenza dal presente contratto.
Le Parti concordano di disciplinare la contrattazione collettiva di lavoro presente, come di seguito indicato:
1. contrattazione di primo livello: contratto nazionale;
2. contrattazione di secondo livello: contratto integrativo regionale, aziendale.
Alla contrattazione collettiva di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) adeguamento del presente contratto alle eventuali novità normative che nasceranno fino alla scadenza dello stesso ;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
Potranno avviarsi fasi negoziali, durante la vigenza del presente C.C.N.L a livello regionale Provinciale o aziendale, per la stipula della contrattazione di II livello. Alla contrattazione collettiva di II livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate: eventuale possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro differenziato che può essere svolto nel corso dell'anno; maggiorazioni della retribuzione di cui all’allegato “B” a datare 20-10-2009 e relativa percentuale da applicare; apprendistato; contratto di inserimento-reinserimento;lavoro ripartito e a chiamata; disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o aziendale dal C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio, altre modifiche consentite dalla legge ad integ5razione del CCNL..
TITOLO XL - TRATTENUTA PER RISARCIMENTO DANNI
Art. 65 Risarcimento danni da parte dei lavoratori
I danni che comportano trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore non appena essi siano venuti a conoscenza dell'impresa.
L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci per cento) della retribuzione normale per ogni periodo di paga.
In caso di risoluzione del rapporto il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi spettanti al lavoratore all’intercorso rapporto di lavoro.
TITOLO XLI - COMMISSIONE DI GARANZIA PROVINCIALE E DI CONCILIAZIONE
Art. 66 Commissione di garanzia
In ciascuna provincia è costituita una Commissione di Garanzia Provinciale e di Conciliazione, composta da quattro membri, di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali territoriali o regionali e due di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie territoriali del presente contratto.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione in azienda del presente contratto e dei contratti integrativi;
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di aderire le vie giudiziarie;
c) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende, i livelli di produttività in essa realizzati, anche ai fini della concessione al personale dipendente di eventuali benefici connessi;
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende di tutti gli istituti previsti dal presente contratto e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della
parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato a richiesta anche di un solo lavoratore dell'azienda: quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
TITOLO XLII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 67 Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle Leggi 15.07.66 n. 604, 20.05.1970 n. 300 e 11.05.1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari devono esse ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolo.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dagli interessati lavoratori e datori lavoro. Due copie del verbale saranno inviati all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 11.08.1973, n. 533).
La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La Commissione di cui al precedente articolo, ricevuto la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
TITOLO XLIII - CENTRO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 68 Centri di assistenza contrattuale
Le parti sentono la necessità di costituire un Centro di Assistenza Contrattuale a composizione paritetico per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
a) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o su segnalazione di una delle parti stipulanti;
b) esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
c) definizione della classificazione del personale, come previsto dall'art. 2 del presente contratto;
d) esame delle problematiche del "tele lavoro", in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessario apportare agli istituti contrattuali, in relazione alla evoluzione della dinamica del fenomeno ed alle nuove normativa che dovessero intervenire;
e) assistenza alle imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 23, co. 3 della legge n. 56/1987;
f) esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione Europea, concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.
TITOLO XLIV - PENSIONE INTEGRATIVA
Art. 69 Pensione integrative
Le parti concordano di esaminare le tematiche connesse all'istituzione della previdenza complementare.
Conseguentemente L’ente Bilaterale istituirà all’interno un comparto per la pensione integrativa al fine di esaminare le problematiche operative al comparto stesso.
TITOLO XLV - DECORRENZA - DURATA
Art. 70 Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto decorre dal 18 giugno 2010 ed avrà scadenza il 17 giugno 2013 per quanto concerne la parte normativa. La parte economica scade il 17 giugno 2012.
Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da alcuna delle parti stipulanti con lettera raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza.
Le parti sindacali presenteranno la propria piattaforma contrattuale nel modo da consentire l'apertura delle trattative almeno 90 (novanta) giorni prima della sua scadenza.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposte.
TITOLO XLVI - DIRITTI SINDACALI
Art. 71 Diritti sindacali
Le parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 (dieci) ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore, riducibili a 24 ore in caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento e dell'ordine del giorno.
Alle assemblee potranno partecipare sindacalisti esterni, non lavoratori dell’azienda, purché di ciò ne venga data comunicazione ala datore di lavoro insieme alla richiesta di assemblea.
Art. 72 Trattenute sindacali
Le trattenute per contributi sindacali, vengono operate dal datore di lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
Le deleghe devono essere inoltrate al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
Art. 73 Dirigenti sindacali
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo di giorni 5 (cinque) per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con un massimo di 40 ore annue.
I permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con almeno
2 (due) giorni di anticipo, dalle organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Art. 74 Cariche elettive
Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970.
Art. 75 Permessi sindacali e imponibilità
I permessi retribuiti di cui all’art. 82 non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti assistenziali e previdenziali a norma della Legge n. 402/ 1996.
Art. 76 Bacheca sindacale
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 300/1970, nonchè quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Xxxx comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro. Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio dell'imprenditore o delle categorie imprenditoriali.
TITOLO XLVII – Codice disciplinare, doveri dei lavoratori
Art. 77 Codice disciplinare
Il Codice disciplinare, redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970 deve essere affisso in luogo ben visibile ai lavoratori e consultabile, nonché deve esserne consegnata una copia al lavoratore.
Art. 78 Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso l'azienda stessa;
4) in merito alla posizione assegnatagli ed ai compiti inerenti, il lavoratore deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno dell'azienda in cui lavora evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività contrarie agli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il R.D.L. del13 novembre 1924, n. 1825 convertito nella Legge 18 marzo 1925, n. 562.
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela e tutto il pubblico che per qualsiasi motivo trattiene rapporti con l'azienda;
6) divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero che sia previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.
Art.79 - Disposizioni disciplinari comuni
I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità dell'inadempienza commessa con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
5) licenziamento disciplinare, nei casi previsti dalla legge.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito ed averlo sentito in sua difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa. Il lavoratore avrà la possibilità di presentare le contro deduzioni a sua difesa entro 5 (cinque) giorni.
L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere preso entro un congruo termine, necessario alla valutazione del caso, dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni.
Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad massimo di 3 (tre);
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza,
e) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l 'azienda;
f) contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;
g) contravvengono al divieto di accettare mance dalle clientela dell'azienda o da fornitori della stessa e che comunque le promuovono e/o le sollecitino;
h) non rispettino le norme e le regole stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda.
In caso di licenziamento per giusta causa, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 5 giorni durante i quali il lavoratore potrà presentare eventuali giustificazioni.
E' evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
Nei casi di reiterata violazione del codice disciplinare aziendale e per giusta causa sarà possibile comminare la più grave sanzione del licenziamento, anche senza preavviso.
Il lavoratore che intende impugnare il provvedimento disciplinare preso nei suoi confronti può avvalersi della procedura dell'art. 7, comma 6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e dei danni arrecati all'azienda per quanto ad esso imputabili per negligenza o colpa grave.
Ulteriori fattispecie possono essere previste dal codice disciplinare aziendale.
TITOLO XLVIII - PATRONATI
Art. 80. Patronati
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 300/1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la foro attività all'interno dell'Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle attività contemplate nel presente articolo.
TITOLO XLIX
Art. 81 (Enti Bilaterali Aziende Private) E.BI.A.P.
Le parti concordano di aderire all’Ente Bilaterale che costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, informazione e qualificazione professionale.
Le parti convengono di istituire una commissione paritetica a livello nazionale composta da 8 (otto) componenti, di cui 4 (quattro) sono segnalati da ogni parte stipulante il presente C.C.N.L. che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E’ consentito alle stesse organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa con comunicazione scritta.
L’Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha i seguenti scopi:
promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali formulando uno schema di regolamento per istituire l’Ente Bilaterale a livello territoriale e/o regionali, anche tramite federazioni o associazioni aderenti, autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, coordinando l’attività e verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
promuovere e progettare e/o gestire attraverso convenzione, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base del future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno essere considerate iniziative che favoriscono la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua.
Il finanziamento dell'EB avverrà tramite contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%). La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura:
“mancata adesione all’Ente Bilaterale del contratto”.
Del mancato pagamento delle quote ENTE BILATERALE l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata ar al Sindacato FEDARCOM territoriale e ove non esiste al Regionale competente.
L’Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.
Per garantire le risorse necessarie alla fase di definizione progettuale e di attivazione operativa, viene attivato un apposito sistema di autofinanziamento.
Detto sistema si articolerà secondo le seguenti modalità:
1) con il versamento in fase di prima applicazione, e per i lavoratori neo-assunti, successivamente, di una quota di adesione pari al 4% della retribuzione contrattuale, di cui il 3% a carico delle aziende e l’1% a carico dei lavoratori;
2) con il versamento a decorrere dall’anno successivo a quello di iscrizione di una quota di associazione all’Ente Bilaterale pari a € 25.00 (venticinque/00 Euro) di cui € 20.00
(venti/00 Euro) a carico delle aziende e € 5.00 (cinque/00 Euro) a carico dei lavoratori. Le quote annuali andranno versate nel mese di gennaio a cura delle aziende che applichino il presente CCNL .
La suddetta quota di pertinenza aziendale è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di pari importo. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione all’ente bilaterale nazionale”.
Del mancato pagamento delle quote dell’ente bilaterale nazionale dovrà dare comunicazione con raccomandata ar al Sindacato FEDARCOM territoriale e ove non esiste al Regionale competente.
NOTA A VERBALE
Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che provvederanno a versare in una unica soluzione appena le Parti stipulanti avranno depositato il
C.C.N.L. presso il Ministero del Lavoro.
TITOLO L – TRASPORTI
Art. 82 – Sfera di applicazione
Il presente C.C.N.L. si applica ai dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla Legge n. 443, del 8 agosto 1996, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto di terzi nonché promiscuamente le attività di spedizione ed i servizi ausiliari del trasporto. La tabella retributiva relativa alle paghe base nazionali conglobata afferenti alle attività previste di cui sopra viene riportata nell’allegato B.
Art.83 – Classificazione del personale
Di seguitosi riportano le qualifiche inerenti alle attività di cui al precedente articolo, in quanto quelle di carattere comune ed i relativi profili, sono state enunciate negli articoli 2, 3 e 4 del presente accordo.
LIVELLO I° QUADRO –Si fa riferimento all’art. 4 del presente C.C.N.L. LIVELLO I°
1) Responsabili di filiali, di agenzie, docks e silos, capi di servizio o capi reparto, ecc.;
2) Capo tariffista nazionale e/o internazionale o tariffi sta autonomo per traffici internazionali;
3) Capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
4) Produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgono, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo;
5) Addetti muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora la patente venga utilizzata per conto dell’azienda;
6) Responsabile di terminale container gestito direttamente dall’azienda;
7) Addetto della compilazione del budget aziendale.
Altre qualifiche di valore equivalenti non espressamente riportate nella presente elencazione.
LIVELLO II°
1) Altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
2) Supervisori operativi o servizi clienti (air couries);
3) Coadiutori di spedizionieri doganali patentati, che utilizzano la loro procura per conto dell’azienda;
4) Tariffasti per traffici internazionali, marittimi e/o terrestri o tariffasti autonomi per traffici nazionali, anche se si esprimono mediante codice;
5) Acquisitori di traffici internazionale e/o nazionale;
6) Addetti al contenzioso (alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative ai danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate);
7) Stenodattilografi in lingua estera, anche operanti con sistema di videoscrittura;
8) Traduttori interpreti;
9) Addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano, svolte con autonomia;
10) Xxxxxxx esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazione, calibrazioni nel loro specifico settore di attività;
11) Addetti alla assistenza e/o esecuzione di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
12) Addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aerea.
Altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente riportate nella presente elencazione.
LIVELLO III°
1) Assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;
2) Addetto alle trilaterali auomatizzate;
3) Ausiliari dello spedizioniere doganale operante nell’ambito degli uffici doganali;
4) Addetto al campionamento e finalizzazione dei campioni;
5) Addetto al controllo imballaggi con certificazione;
6) Conducente di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 x.xx;
7) Conducenti di autocarri con portata superiore a 25 x.xx se muniti di gru; che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e montaggio di qualsiasi parte di esso, collaudo per l’esame complessivo della funzionalità degli automezzi;
8) Xxxxx conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
9) Addetti alle gru semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate:
10) Motoristi e/o collaudatori.
Altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente riportate nella presente elencazione.
LIVELLO IV°
1) Agenti esterni consegnatari di merci con il carico, scarico e spedizioni di merci;
2) Addetti muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e bancarie;
3) Addetti al servizio di esazione, e che siano autorizzati a quietanzare e versare;
4) Compilatore di polizze di carico e scarico e lettere di vettura aerea, anche operanti su videoterminali;
5) Compilatore di bolle doganali;
6) Addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportente la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipare ed altre, anche con sistemi computerizzati;
7) Xxxxxxx conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiori a 80 x.xx;
8) Conducente di motobarche;
9) Conducente di natante azionato da propulsione meccanica;
10) Trattoristi;
11) Caposquadra addetti a traslochi di mobilio ad ai trasporti eccezionali;
12) Caposquadra di xxxxxxxxx e ribalta che coordina più di tre dipendenti;
13) Addetto a gru semoventi ed a gru a ponte combinate con portata inferiore a 20 tonnellate;
14) Conducente di carrelli elevatori di portata superiore a 30 x.xx;
15) Addetto al ricevimento merci e/o ribalta con controllo e rilascio documenti del o al mittente;
16) Falegnami e/o imballatori;
17) Conducente di autocarri con portata superiore ai 35 x.xx e fino a 25 x.xx se munito di gru;
18) Addetti specializzati di officina.
Altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente riportate nella presente elencazione.
LIVELLO V°
1) Motocarristi;
2) Stivatori;
3) Facchini addetti ai traslochi;
4) Conducenti di carrelli elevatori di portata a 30 x.xx;
5) Addetti qualificati alla manutenzione e riparazione di officina.
Altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente riportate nella presente elencazione.
LIVELLO VI°
1) Conducenti di autocarri elettrici;
2) Conducenti di carrelli elettrici;
3) Chiattaioli;
4) Barcaioli;
5) Xxxxxxxxx addetti alla presa e consegne di xxxxxxxxx;
6) Spuntatori;
7) Facchini;
8) Guardiani e personale di custodia;
9) Addetto al garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locale, ecc.);
Altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente riportate nella presente elencazione.
LIVELLO VII°
Operaio addetto alle pulizie.
Altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente riportate nella presente elencazione.
Art.84 – Servizi assistenziali da garantire
Le parti s’impegnano, nelle diverse ipotesi di conflitto, di adoperarsi per l’effettuazione dei servizi sotto elencati, anche in armonia con la legge n. 146/1990:
a) Raccolta e distribuzione del latte;
b) Trasporto di animali vivi;
c) Trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura in genere;
d) Trasporto di prodotti alimentari di prima necessità;
e) Trasporto carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento.
Art.85 – Trasporti speciali
Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, le imprese di detti settori corrisponderanno sulla paga base nazionale una indennità del 18% (diciotto per cento).
Detta indennità non rientra nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della Legge 402/1992.
Art.86 – Contratti a termine
Nel rispetto delle leggi vigenti, possono essere conclusi contratti a termine nei seguenti casi:
a) Esigenze di servizio legate a particolari periodi annuali;
b) Commesse improvvise e/o consegne in tempi ristretti;
c) Manutenzione straordinaria degli impianti e/o traslochi di sede, uffici, magazzini, ecc..
Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordati con i sindacati.
Art.87 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante
Per quanto riguarda l’orario di lavoro si fa riferimento all’art. 12 del presente accordo.
Le parti, territorialmente, possono stabilire condizioni diverse secondo la realtà e le esigenze locali.
Art.88 – Orario di lavoro per il personale viaggiante
Per il personale viaggiante dei livelli 3 e 4 non rientra nel lavoro effettivo svolto quanto di seguito:
a) Il tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, per aereo o altri mezzi di trasporto per l’esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) Il tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell’autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
Conseguentemente i tempi specificati nelle lettere (a) e (b) si calcolano in ragione del 50% (cinquanta per cento) della loro durata per la sola parte eccedente il limite dell’orario normale e non concorrono al computo del lavoro straordinario.
Sono esclusi dai tempi, di cui al comma precedente, quello relativo al riposo intermedio, con facoltà di allontanarsi dall’autoveicolo, essendo manlevato dalla responsabilità di custodia del veicolo stesso e del carico.
Rientrano nei riposi intermedi:
a) I tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un’ora per le trasferte di durata fino a 15 ore, di due ore (un’ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori a 15 ore;
b) Il tempo minimo previsto dalla legge.
Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo, ma ha diritto alla sola indennità di trasferta.
Viene considerato tempo di lavoro effettivo quello trascorso alla guida del mezzo per l’esecuzione delle operazioni di dogana e di carico scarico.
Art.89 – Riposo settimanale – Giorni festivi
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.
Ai lavoratori, chiamati a svolgere il lavoro di domenica con riposo compensativo in un altro giorno, verrà riconosciuta le seguenti indennità da calcolarsi sulla paga base nazionale.
a) Diurno: 20% (venti per cento);
b) Notturno 50% (cinquanta per cento).
Il giorno fissato per il riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti. In caso di modificazione, del giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo, sarà corrisposta un’indennità del 40% (quaranta per cento).
Il pomeriggio della vigilia del X. Xxxxxx (24 dicembre) e il pomeriggio di Capodanno (31 gennaio): in tali
giornate la prestazione lavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell’orario di lavoro normale giornaliero.
Al lavoro prestato durante le festività nazionali e infrasettimanali, prestato nell’ambito dell’orario normale, è dovuta in’indennità del 50% (cinquanta per cento) della paga base nazionale.
Le indennità di cui al presente articolo non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti previdenziali ai sensi della Legge 402/1996.
Art.90 – Rimborso spese – Indennità equivalente
Ai lavoratori in missione l’azienda corrisponderà:
a) Il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) Il rimborso delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti da rivalutarsi ogni due anni in base alle percentuali di adeguamento della paga base nazionale:
1) Prima colazione € 2,00
2) Pranzo € 30,00
3) Cena € 25,00
4) Pernottamento € 70,00
c) Il rimborso delle eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione.
Per le missioni di durata superiore a 30 giorni i rimborsi di cui sopra possono essere rivisti e concordati diversamente tra datore di lavoro e lavoratore.
Al personale di cui all’art. 88 che compie servizi extra urbani di durata superiore alle sei ore consecutive, ha diritto a un’indennità nelle seguenti misure:
1) Per i servizi in territorio nazionale € 2,00 ora;
2) Per i servizi in territorio estero € 3,00 ora.
Tale indennità, anche se dovuta in modo continuativo, mantiene natura risarcitoria, nei limiti dei valori giornalieri esenti dall’IRPEF.
Inoltre dette indennità non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti previdenziali ai sensi della Legge 402/1996.
Art.91 – Indumenti di lavoro
Le aziende forniranno una volta l’anno, gratuitamente, due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, di cui uno invernale e l’altro estivo.
Art.92 – Alloggio del personale
Al personale cui l’azienda chiede di restare continuativamente a disposizione dell’azienda, l’eventuale concessione dell’alloggio sarà gratuita.
Art.93 – Centro Assistenza Tecnica “CAT”
Per quanto riguarda l’applicazione della “C.A.P. – Cassa Assistenza Previdenziale” si adotta l’intera normativa dell’art. 96 del presente accordo.
Art.94 – Responsabilità dell’autista e del personale di scorta
L’autista e il personale di scorta sono responsabili del veicolo loro affidato e di tutta la merce e materiale che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni ad essi imputabili.
L’autista è responsabile delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo, il conducente deve prendere tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
Art.95 – Ritiro patente
L’autista al quale sia, dall’Autorità preposta, ritirata la patente di guida per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di dei mesi senza percepire retribuzione alcuna. Tale diritto ha validità solo se il provvedimento dell’Autorità non comporta il licenziamento in tronco del dipendente.
Il datore di lavoro provvederà ad assicurare, a sue spese, l’autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.
L’autista durante i sei mesi potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso percepirà la retribuzione del nuovo livello d’inquadramento.
Qualora il ritiro della patente si prolunghi oltre i sei mesi, oppure l’autista non accettasse il nuovo lavoro in cui l’azienda la destinato, si da luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Art.96 – Cassa Assistenza Previdenza
Per quanto riguarda la Cassa Assistenza Previdenza valgono le normative espresse riportate.
Mensilmente le aziende sono tenute a versare al Centro Assistenza Tecnica “CAT” con sede in Roma gli importi ottenuti dalla percentuale del 10% (dieci per cento) sulla paga base nazionale, compresi i dipendenti assunti come apprendisti o con contratto di formazione lavoro.
Dette somme vanno accantonate presso la “CAT”, secondo i criteri stabiliti nella tabella appresso riportata, per costituire un fondo integrativo di previdenza per imprenditori e lavoratori.
Per quanto concerne il datore di lavoro le somme accantonate per la previdenza integrativa, vada a secondo del numero dei dipendenti occupati.
Le differenze contributive andranno accantonate a favore delle Organizzazioni stipulanti per la costituzione di organismi di diverso tipo e attività attinenti direttamente o indirettamente legate alla “CAT”.
Le percentuali di cui al punto precedente, sono così determinate:
a) Fino a 8 (otto) dipendenti occupati 4,00% (quattro per cento);
b) Da 9 (nove) a 20 (venti) dipendenti occupati + 1,00% (uno per cento);
c) Oltre 20 (venti) dipendenti occupati + 0,50% (zero cinquanta per cento).
La “CAT” dovrà provvedere inoltre, alle prestazioni integrative di malattia, infortuni e ad altre forme di assistenza, secondo il Regolamento previsto dallo Statuto della “CAT” per le quali è dovuto un contributo variabile dello 0,50% (zero cinquanta per cento) al’8,00% (otto per cento) della paga base nazionale.
Inoltre sono versati alla “CAT” gli importi delle festività soppresse con Legge 54/77, e precisamente (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx x Xxxxx).
Oltre a detta contribuzione è dovuta, di pari percentuale, sia a carico del datore di lavoro che del dipendente la quota di assistenza contrattuale del 2,00% (due per cento) da utilizzare tra le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL per le attività istituzionali.
Ai dipendenti licenziati o dimissionari sarà corrisposto da parte della “CAT” il trattamento previsto dalla Legge 297/1982, se gli importi relativi al T.F.R. vengono annualmente versati alla “CAT”, non oltre il 10 (dieci) marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla “CAP”.
Le cooperative sono tenute al versamento del contributo alla “CAT” nella misura del 14,00% (quattordici per cento) da calcolarsi sui compensi effettivamente riscossi da soci co-imprenditori sulla base del bilancio d’esercizio. Comunque mensilmente verseranno in acconto contributi da calcolarsi sui compensi del mese precedente. Nel mese di giugno di ogni anno si procederà al conguaglio ed eventuale versamento o meno per differenza.
Per i dipendenti delle cooperative il contributo è del 14,00% (quattordici per cento) da calcolarsi sulla paga base nazionale riferito al livello d’inquadramento del lavoratore.
Ferme restando le contribuzioni previste, le prestazioni a favore dei datori di lavoro non si applicano ai soci di società di capitali di qualsiasi natura, ai soci di ente, associazioni, fondazioni, in loro vece subentrano gli amministratori.
Per le prestazioni dovute all’imprenditore, coloro che hanno raggiunto l’età pensionabile o che svolgono un’attività stagionale, dietro domanda alla “CAT”, possono ottenere una riduzione della contribuzione di cui sopra, da un minimo del 2,00% (due per cento) a un massimo del 4,00% (quattro per cento). In tal caso l’imprenditore non avrà diritto ad alcuna delle previdenze previste dalla “CAT”.
Art. 97 – Centro Assistenza Tecnica “CAT”
Oltre ai contributi previsti dall’art. 96 del presente contratto, l’impresa è tenuta a versare un ulteriore 3,00% (tre per cento) di cui parte a titolo di pensione integrativa a favore dei dipendenti occupati.
Da detto contributo verrà detratto 0,50% (zero cinquanta per cento) a favore del fondo a disposizione delle Organizzazioni Stipulanti.
CONTRIBUTI AL 7,50%
Percentuale | A carico | Prestazione | A favore |
2,00% | Datore lavoro | Pensione integrativa | Dipendente |
1,50% 0,50% | Datore di lavoro Dipendente | Infortuni e prestazioni varie. | Dipendente/datore di lavoro (alcune prestazioni sono anche a favore dei familiari a carico) |
1.50% | Datore di lavoro | Funzionamento della “CAP” | — |
1,00% 1,00% | Datore di lavoro Dipendente | Quote di servizio contrattuale | — |
0,25% 0,25% | Datore di lavoro Dipendente | Fondo a disposizione | — |
Art. 98 (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua)
Le parti convengono che le aziende che intendano adottare il presente contratto debbano aderire al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua, che verrà istituito.
Art. 99 (Contributo di Assistenza Contrattuale)
1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le parti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un istituto previdenziale e assistenziale ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n. 311;
2) Sono presenti alla corresponsione dei contributi, di cui al precedente capoverso, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti;
3) Le misure contributive e relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l’istituto previdenziale o assistenziale prescelto;
4) Le norme di cui ai precedenti punti fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica;
5) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Art. 100 (Fondo Cassa Sanitaria)
Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. concordano che entro sei mesi dalla stipula del presente contratto sarà istituito il Fondo Cassa Sanitario.
Art. 101 (Fondo TFR)
Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. concordano che entro sei mesi dalla stipula del presente contratto sarà istituito uno specifico Fondo TFR.
Art. 102 - Archivio Contratti (Deposito contratto collettivo)
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’Organizzazione dell’Archivio della Contrattazione Selettiva e ai sensi dell’art. 17 della L. 36/86, le parti contraenti s’impegnano a inviare al CNEL il presente contratto CCNL e successivi rinnovi o integrazioni.
Firmato:
− XXX.XX.XXX.: Xxxxxxxx Xxxx
− C.I.F.A.: Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx
− F.I.A.DEL S.P.: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
ALLEGATO “A”
SFERA DI APPLICAZIONE
ISTAT
Classificazione delle attività economiche ATECO 2002
(Dicembre 2002)
01.4 ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI
GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI
01.41 Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi.
01.41.1 Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
01.41.2 Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
01.41.3 Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
01.42 Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
01.42.0 Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
22 EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
22.1 EDITORIA
22.11 Edizione di libri.22.11.0 Edizione di libri
22.12 Edizione di giornali
22.12.0 Edizione di giornali
22.13 Edizione di riviste e periodici
22.13.0 Edizione di riviste e periodici
22.14 Edizione di registrazioni sonore
22.14.0 Edizione di registrazioni sonore
22.15 Altre edizioni
22.15.0 Altre edizioni
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
50 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
50.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
50.10 Commercio di autoveicoli
50.10.0 Commercio di autoveicoli
50.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
50.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
50.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici
50.20.5 Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale
50.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
50.30 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
50.4 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI, ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO
50.40 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori
50.5 VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
50.50 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
50.50.0 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
51 COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI
51.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
51.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
51.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria
51.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
51.14 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili
51.14.0 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio
51.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
51.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
51.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
51.17.2 Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.18 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.
51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica.51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
51.19 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
51.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
51.21 Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e xxxxxx xxxxxx
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina
51.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
51.23 Commercio all'ingrosso di animali vivi
51.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi
51.24 Commercio all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio
51.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
51.24.2 Commercio all'ingrosso di xxxxx xxxxxx e lavorate per pellicceria
51.25 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
51.25.0 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
51.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
51.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
51.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti di salumeria
51.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
51.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
51.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
51.34 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande
51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande
51.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
51.35.0 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
51.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi
51.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno
51.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
51.37.0 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
51.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
51.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
51.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
51.38.3 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
51.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
51.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.4 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI BENI DI CONSUMO FINALE
51.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
51.41.3 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
51.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature
51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
51.42.2 Commercio all'ingrosso di pellicce
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
51.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
51.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori.51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra
elettronica di consumo
51.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti, xxxxxxx o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)
51.43.3 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
51.43.4 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico
51.44 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e prodotti per la pulizia
51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie
51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati
51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
51.44.5 Commercio all'ingrosso di coltelleria , posateria e pentolame
51.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
51.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari)
51.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali
51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
51.47 Commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico
51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
51.47.4 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
51.47.6 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
51.47.8 Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio
51.47.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.
51.5 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, DI ROTTAMI E CASCAMI
51.51 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati
51.51.1 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.51.2 Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento
51.52 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi
51.52.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
51.52.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
51.53 Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori
51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)
51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano
51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori
51.54 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
51.55 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
51.55.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
51.56 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
51.56.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
51.56.2 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
51.57 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
51.57.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)
51.8 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE
51.81 Commercio all'ingrosso di macchine utensili.51.81.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili
51.82 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
51.82.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
51.83 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
51.83.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
51.84 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
51.84.0 Commercio all'ingrosso di computer , apparecchiature informatiche periferiche e di software
51.85 Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
51.85.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
51.86 Commercio all'ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettronici
51.86.0 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
51.87 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
51.87.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
51.88 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
51.88.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
51.9 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI
51.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti
51.90.0 Commercio all'ingrosso di altri prodotti
52 COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
52.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
52.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
52.11.1 Ipermercati
52.11.2 Supermercati
52.11.3 Discount di alimentari
52.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
52.12 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari
52.12.1 Grandi magazzini
52.12.2 Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
52.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
52.21 Commercio al dettaglio di xxxxxx e verdura
52.21.0 Commercio al dettaglio di xxxxxx e verdura
52.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
52.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
52.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52.24 Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi
52.24.1 Commercio al dettaglio di pane
52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria
52.25 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
52.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
52.26.0 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
52.27 Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco
52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto.52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
52.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICALI, DI COSMETICI E DI ARTICOLI DI PROFUMERIA
52.31 Farmacie
52.31.0 Farmacie
52.32 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
52.32.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
52.33 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria
52.33.1 Erboristerie
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
52.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI ALTRI PRODOTTI (ESCLUSI QUELLI DI SECONDA MANO)
52.41 Commercio al dettaglio di tessili
52.41.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
52.41.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
52.42 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
52.42.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
52.42.5 Commercio al dettaglio di xxxxxxxx, xxxxxxxx, guanti e cravatte
52.43 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
52.44 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e articoli per la casa n.c.a.
52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili
52.44.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
52.44.4 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.
52.45 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri
52.45.2 Commercio al dettaglio di dischi e nastri
52.45.3 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
52.46 Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro
52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro
piano
52.46.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
52.46.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
52.46.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
52.47 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria
52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi
52.47.2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
52.48 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero
52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria.52.48.7 Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia
52.48.8 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
52.48.9 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
52.48.A Commercio al dettaglio di fiori e piante
52.48.B Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
52.48.C Commercio al dettaglio di tappeti
52.48.D Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestici e per riscaldamento
52.48.E Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
52.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI SECONDA MANO
52.50 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
52.50.1 Commercio al dettaglio di libri usati
52.50.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
52.50.3 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati
52.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DEI NEGOZI
52.61 Commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico
52.61.1 Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari
52.61.2 Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non alimentari
52.61.3 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet
52.61.4 Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet
52.62 Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
52.63 Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi
52.63.1 Vendita diretta, di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore
52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande
52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
52.63.5 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari
52.63.6 Case d'asta al dettaglio e vendite all'asta via internet
52.7 RIPARAZIONE DI BENI DI CONSUMO PERSONALI E PER LA CASA
52.71 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
52.71.0 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
52.72 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
52.72.0 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
52.73 Riparazioni di orologi e di gioielli
52.73.0 Riparazioni di orologi e di gioielli
52.74 Riparazioni di altri beni di consumo
52.74.0 Riparazioni di altri beni di consumo
64 POSTE E TELECOMUNICAZIONI
64.1 ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
64.11 Attività delle poste nazionali
64.11.0 Attività delle poste nazionali
64.12 Attività dei corrieri espressi
64.12.0 Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali
64.2 TELECOMUNICAZIONI
64.20 Telecomunicazioni
64.20.1 Gestione di reti di telecomunicazioni fissa
64.20.2 Gestione di reti di telecomunicazioni mobile
64.20.3 Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri
64.20.4 Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati
64.20.5 Fornitura di accesso a Internet (Provider)
64.20.6 Altre attività connesse alle telecomunicazioni
ATTIVITÀ FINANZIARIE
65 INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65.1 INTERMEDIAZIONE MONETARIA
65.12 Altre intermediazioni monetarie
65.12.1 Banche
65.12.2 Fondi comuni monetari
65.12.3 Altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM)
65.2 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE.
65.21 Leasing finanziario
65.21.0 Leasing finanziario
65.22 Altre attività creditizie
65.22.1 Credito al consumo
65.22.2 Factoring
65.22.3 Altre attività creditizie
65.23 Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.
65.23.1 Attività di intermediazione mobiliare
65.23.2 Attività di gestione del risparmio per conto proprio
65.23.3 Holding di gruppi finanziari
65.23.4 Attività di merchant bank
65.23.5 Attività di intermediazione in cambi
65.23.6 Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.
66 ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
66.0 ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
66.01 Assicurazioni sulla vita
66.01.0 Assicurazioni sulla vita
66.02 Fondi pensione
66.02.0 Fondi pensione
66.03 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
66.03.0 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
67.1 ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE
67.12 Attività di gestione di titoli e fondi comuni per conto terzi
67.12.0 Attività di gestione del risparmio per conto terzi
67.13 Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.
67.13.1 Attività dei cambiavalute
67.13.2 Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
67.13.3 Altre attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.
67.2 ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
67.20 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
67.20.1 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
67.20.2 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
67.20.3 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
K ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE
70 ATTIVITÀ IMMOBILIARI
70.1 ATTIVITÀ IMMOBILIARI CONTO PROPRIO
70.11 Valorizzazione e promozione immobiliare
70.11.0 Valorizzazione e promozione immobiliare
70.12 Compravendita di beni immobili
70.12.0 Compravendita di beni immobili
70.2 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
70.20 Locazione di beni immobili
70.20.0 Locazione di beni immobili
70.3 ATTIVITÀ IMMOBILIARE PER CONTO TERZI
70.31 Agenzie di mediazione immobiliare
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare
70.32 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
70.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.
71 NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
71.1 NOLEGGIO DI AUTOVETTURE
71.10 Noleggio di autovetture
71.10.0 Noleggio di autovetture
71.2 NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
71.21 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71.21.0 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71.22 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
71.22.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
71.23 Noleggio di mezzi di trasporto aerei
71.23.0 Noleggio di mezzi di trasporto aerei
71.3 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE E ATTREZZATURE
71.31 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
71.31.0 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
71.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
71.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
71.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
71.33.0 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
71.34 Noleggio di altre macchine e attrezzature
71.34.0 Noleggio di altre macchine e attrezzature
71.4 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
71.40 Noleggio di beni per uso personale e domestico
71.40.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
71.40.2 Noleggio di articoli sportivi
71.40.3 Noleggio di videocassette, CD, DVD contenenti audiovisivi o videogame
71.40.4 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.
72 INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
72.1 CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI
72.10 Consulenza per installazione di sistemi informatici
72.10.0 Consulenza per installazione di sistemi hardware
72.2 REALIZZAZIONE DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA
72.21 Edizione di software
72.21.0 Edizione di software
72.22 Altre realizzazioni di software e consulenza informatica
72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software
72.3 ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
72.30 Elaborazione elettronica dei dati
72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72.4 ATTIVITÀ DELLE BANCHE DI DATI
72.40 Attività delle banche di dati
72.40.0 Attività delle banche di dati
72.5 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, APPARECCHIATURE E MATERIALE INFORMATICO
72.50 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio, apparecchiature e materiale informatico
72.50.0 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio, apparecchiature e materiale informatico
72.6 ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'INFORMATICA
72.60 Altre attività connesse all'informatica
72.60.0 Altre attività connesse all'informatica
73 RICERCA E SVILUPPO
73.1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
73.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
73.10.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.73.2 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE
SOCIALI E UMANISTICHE
73.20 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73.20.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
74 ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
74.1 ATTIVITÀ LEGALI, CONTABILITÀ, CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA; STUDI DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE; CONSULENZA COMMERCIALE E DI GESTIONE
74.11 Attività degli studi legali e notarili
74.11.1 Attività degli studi legali
74.11.2 Attività degli studi notarili
74.12 Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale
74.12.1 Attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile
74.12.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
74.12.3 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.13.0 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.14 Consulenza amministrativo-gestionale
74.14.1 Consulenza finanziaria
74.14.2 Consulenza del lavoro
74.14.3 Consulenza agraria
74.14.4 Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
74.14.5 Pubbliche relazioni
74.14.6 Agenzie di informazioni commerciali
74.15 Amministrazione di imprese
74.15.0 Amministrazione di imprese
74.2 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
74.20 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
74.20.1 Studi di architettura e di ingegneria
74.20.2 Servizi di ingegneria integrata
74.20.3 Attività di aerofotogrammetria e cartografia
74.20.4 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
74.20.5 Altre attività tecniche n.c.a.
74.3 COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
74.30 Collaudi ed analisi tecniche
74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
74.30.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
74.4 PUBBLICITÀ
74.40 Pubblicità
74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria
74.40.2 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
74.5 SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE
74.50 Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
74.50.1 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
74.50.2 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale
74.6 SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E VIGILANZA
74.60 Servizi di investigazione e vigilanza
74.60.1 Servizi di vigilanza privata
74.60.2 Servizi di investigazione
74.7 SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione
74.70.1 Servizi di pulizia
74.70.2 Servizi di disinfestazione
74.8 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
74.81 Attività fotografiche
74.81.1 Studi fotografici
74.81.3 Attività di aerofotografia.
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.82 Imballaggio e confezionamento conto terzi
74.82.1 Confezionamento di generi alimentari
74.82.2 Confezionamento di generi non alimentari
74.85 Servizi di reprografia (riproduzione di testi e documenti) e traduzioni
74.85.1 Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
74.85.2 Traduzioni e interpretariato
74.85.3 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
74.85.4 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi
74.86 Attività dei call center
74.86.0 Attività dei call center
74.87 Altri servizi alle imprese
74.87. 1 Imprese ed enti di gestione esattoriale
74.87.2 Agenzie di recupero crediti
74.87.3 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
74.87.4 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
74.87.5 Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa
74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
74.87.7 Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno
74.87.8 Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.
M ISTRUZIONE 80 ISTRUZIONE
80.1 ISTRUZIONE PRIMARIA
80.10 Istruzione primaria
80.10.1 Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, scuole speciali collegate a quelle primarie
80.10.2 Istruzione primaria: scuole elementari
80.2 ISTRUZIONE SECONDARIA
80.21 Istruzione secondaria di formazione generale
80.21.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
80.21.2 Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità
80.22 Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
80.22.0 Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
80.3 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA
80.30 Istruzione universitaria e post-universitaria
80.30.1 Corsi di laurea e di diploma universitario
80.30.2 Corsi post-universitari
80.30.3 Altre scuole e corsi di formazione speciale
80.4 CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO ED ALTRE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
80.41 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
80.42 Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione
80.42.1 Università per la terza età
80.42.2 Corsi di formazione professionale
80.42.3 Scuole e corsi di lingua
80.42.4 Altri servizi di istruzione
N SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 85 SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
85.1 ATTIVITÀ DEI SERVIZI SANITARI
85.11 Servizi ospedalieri
85.11.1 Xxxxxxxx e case di cura generali
85.11.2 Ospedali e case di cura specializzati
85.11.3 Ospedali e case di cura psichiatrici
85.11.4 Istituti, cliniche e policlinici universitari
85.11.5 Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)
85.12 Servizi degli studi medici
85.12.1 Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale
85.12.2 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale e studi medici e poliambulatori specialistici
85.12.3 Studi di radiologia e radioterapia
85.12.4 Centri di igiene mentale
85.12.5 Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc.
85.13 Servizi degli studi odontoiatrici
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici
85.14 Altri servizi sanitari
85.14.1 Laboratori di analisi cliniche, igiene e profilassi
85.14.2 Attività professionali paramediche indipendenti.85.14.3 Attività professionale svolta da psicologi
85.14.4 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari n.c.a.
85.2 SERVIZI VETERINARI
85.20 Servizi veterinari
85.20.0 Servizi veterinari
85.3 ASSISTENZA SOCIALE
85.31 Assistenza sociale residenziale
85.31.0 Assistenza sociale residenziale
85.32 Assistenza sociale non residenziale
85.32.0 Assistenza sociale non residenziale
O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
90 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI
90.0 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI
90.01 Raccolta e depurazione delle acque di scarico
90.01.0 Raccolta e depurazione delle acque di scarico
90.02 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
90.02.0 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
90.03 Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente
90.03.0 Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente
91 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
91.1 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO, PROFESSIONALI
91.11 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
91.11.1 Attività di organizzazioni di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi
91.11.2 Attività di associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
91.11.3 Camere di commercio
91.12 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
91.12.1 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
91.12.2 Attività di associazioni professionali
91.2 ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
91.20 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
91.20.0 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
91.3 ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
91.31 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
91.31.0 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
91.32 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
91.32.0 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
91.33 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.
91.33.1 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
91.33.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
91.33.3 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
91.33.4 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
91.33.5 Attività di organizzazioni per la filantropia
91.33.6 Attività di organizzazioni per la tutela e la promozione del prodotto e del marchio
91.33.7 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
91.33.8 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.
92 ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
92.1 PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO
92.11 Produzioni cinematografiche e di video
92.11.0 Produzioni cinematografiche e di video
92.12 Distribuzioni cinematografiche e di video
92.12.0 Distribuzioni cinematografiche e di video
92.13 Gestione di sale di proiezione cinematografiche
92.13.0 Gestione di sale di proiezione cinematografiche
92.2 ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVE
92.20 Attività radiotelevisive
92.20.0 Attività radiotelevisive
.92.3 ALTRE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
92.31 Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie
92.31.0 Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie
92.32 Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse
92.32.0 Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse
92.33 Attività dei parchi di divertimento
92.33.0 Attività dei parchi di divertimento
92.34 Altre attività di intrattenimento e spettacolo
92.34.1 Sale da ballo e simili
92.34.2 Circhi
92.34.3 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo
92.4 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI STAMPA
92.40 Attività delle agenzie di stampa
92.40.0 Attività delle agenzie di stampa
92.5 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ
CULTURALI
92.51 Attività di biblioteche e archivi
92.51.0 Attività di biblioteche e archivi
92.52 Gestione di musei e del patrimonio culturale
92.52.0 Gestione di musei e del patrimonio culturale
92.53 Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale
92.53.0 Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale
ALLEGATO “B”
TABELLA RETRIBUTIVA : Commercio, Servizi e Trasporti. Paga base nazionale conglobata fino a 15 dipendenti:
Livelli | Paga dal 18/06/2010 |
Quadro | 2.000,00 |
I livello | 1.850,00 |
II livello | 1.650,00 |
III livello | 1.490,00 |
IV livello | 1.350,00 |
V livello | 1.250,00 |
VI livello | 1.185,00 |
VII livello | 1.100,00 |
TABELLA RETRIBUTIVA : Commercio, Servizi e Trasporti. Paga base nazionale conglobata con più di 15 dipendenti:
Livelli | Paga dal 18/06/2010 |
Quadro | 2.002,00 |
I livello | 1.855,00 |
II livello | 1.652,00 |
III livello | 1.500,00 |
IV livello | 1.370,00 |
V livello | 1.280,00 |
VI livello | 1.200,00 |
VII livello | 1.120,00 |
PREMESSA 2
PARTE GENERALE 3
TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO 3
Art. 1 - Sfera di applicazione 3
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 3
Art. 2 - Livelli 3
Art. 3 – Inquadramento unico 5
Art. 4 - Esemplificazione delle qualifiche 5
TITOLO III - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTI MANSIONI - JOLLY 7
Art. 5 - Mansioni promiscue 7
Art. 6 - Mutamento di mansione 7
Art. 7 - Jolly 8
TITOLO IV - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA 8
Art. 8 - Assunzione 8
Art. 9 - Documenti necessari 8
Art. 10 - Visita pre - assunzione 9
TITOLO V - PERIODO DI PROVA 9
Art. 11 - Periodo di prova 9
TITOLO VI - ORARIO DI LAVORO 9
Art. 12 - Orario di lavoro 9
TITOLO VII - LAVORO STRAORDINARIO – NOTTURNO – FESTIVO - SUPPLEMENTARE 11
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e supplementare 11
TITOLO VIII - LAVORI DISAGIATI 12
Art. 14 - Lavori disagiati 12
TITOLO IX - LAVORO A COTTIMO 12
Art. 15 - Cottimo 12
TITOLO X - LAVORO A SQUADRE 12
Art. 16 - Lavoro a squadre 12
TITOLO XI - SOSTE - SOSPENSIONE E RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI 12
Art. 17 - Soste 12
Art. 18 - Sospensione del lavoro 13
TITOLO XII - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA - FERIE - PERMESSI 13
Art. 19 – Riposo settimanale 13
Art. 20 - Festività 13
Art. 21 - Ferie 14
Art. 22 – Permessi retribuiti 14
Art. 23 - Permessi parentali 14
TITOLO XIII - CONGEDO MATRIMONIALE - MATERNITA 15
Art. 24– Congedo matrimoniale 15
TITOLO XIV - TRASFERTE - MEZZI DI TRASPORTO 16
Art. 26 – Spese sostenute dai dipendenti per le trasferte 16
Art. 27 – Impiego mezzi di trasporto propri 16
TITOLO XV - MALATTIE - INFORTUNI 16
Art. 28 – Malattie e infortuni 16
TITOLO XVI – ANZIANITA’ DI SERVIZIO 17
Art. 29 – Anzianità di servizio 17
TITOLO XVII – MENSILITA’ AGGIUNTIVE 17
Art. 30 – 13^ Mensilità 17
TITOLO XVIII – Ente Bilaterale 17
Art. 31– Ente Bilaterale Aziende Private (E.BI.A.P.) 18
TITOLO XIX - TRATTAMENTO ECONOMICO 18
Art. 32 – Retribuzione 18
Art. 33 – Premio produzione e presenza 18
Art. 34– Quadri e personale direttivo 18
Art. 35 – Indennità di cassa 19
TITOLO XX - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA PAGA 19
Art. 36 – Corresponsione retribuzione 19
Art. 37 – Reclami sulla busta paga 19
TITOLO XXI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO 19
Art. 38 – Risoluzione del rapporto di lavoro 19
Art. 39 – Giustificato motivo oggettivo 20
Art. 40 – Termini di preavviso 20
TITOLO XXII - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 20
Art. 41 Tfr 20
TITOLO XXIII - TRASFERIMENTO DELL'IMPRESA 20
Art. 42 Trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda 21
TITOLO XXIV - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO 21
Art. 43 Indumenti e attrezzature di lavoro 21
TITOLO XXV – LAVORATORI diversamente abili 21
Art. 44 Lavoratori diversamente abili 21
TITOLO XXVI - TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI 21
Art. 45 Tossicodipendenti 21
TITOLO XXVII - LAVORO PART-TIME 21
Art. 46 Part Time 21
TITOLO XXVIII – Politiche del lavoro 22
Art. 47 Politiche del lavoro 22
TITOLO XXIX - APPRENDISTATO 22
Art. 48 Apprendistato 22
Art. 49 Retribuzione degli apprendisti 24
6° anno 24
3°4°-5° ............................................................................................................................................ 24
100% ............................................................................................................................................... 24
TITOLO XXX - CONTRATTI D'INSERIMENTO 24
Art. 50 Contratti d’inserimento 24
TITOLO XXXI - "TELELAVORO" e Lavoro a Domicilio 25
Art. 51 Telelavoro e lavoro a domicilio 25
TITOLO XXXII - LAVORATORI STUDENTI 25
Art. 52 Lavoratori studenti 25
TITOLO XXXIII - OCCUPAZIONE FEMMINILE 26
Art. 53 Pari opportunità 26
TITOLO XXXIV- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI
NELL’ AMBIENTE DI LAVORO 26
Art. 54 Tutela della salute 26
Art. 55 Piani della sicurezza e Dpi 26
Art. 56 Sicurezza del lavoratore 26
TITOLO XXXV – LAVORO INTERINALE e APPALTI 27
Art. 57 Lavoro Interinale 27
Art. 58 Appalti a terzi 27
TITOLO XXXVI - MENSA 27
Art. 59 Mense aziendali 27
TITOLO XXXVII - PERSONALE CON ORARIO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA 28
Art. 60 Orario di lavoro 28
TITOLO XXXVIII - ESCLUSIVITA' DI STAMPA-ARCHIVIO CONTRATTI- DISTRIBUZIONE CONTRATTI 28
Art. 61 Esclusività di stampa 28
Art. 62 Registrazione del Contratto 28
Art. 63 Distribuzione del contratto ai dipendenti 28
TITOLO XXXIX – STIPULA CONTRATTI INTEGRATIVI 28
Art. 64 Contratti di secondo livello 28
TITOLO XL - TRATTENUTA PER RISARCIMENTO DANNI 29
Art. 65 Risarcimento danni da parte dei lavoratori 29
TITOLO XLI - COMMISSIONE DI GARANZIA PROVINCIALE E DI CONCILIAZIONE 29
Art. 66 Commissione di garanzia 29
TITOLO XLII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 30
Art. 67 Composizione delle controversie 30
TITOLO XLIII - CENTRO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE 30
Art. 68 Centri di assistenza contrattuale 30
TITOLO XLIV - PENSIONE INTEGRATIVA 31
Art. 69 Pensione integrative 31
TITOLO XLV - DECORRENZA - DURATA 31
Art. 70 Decorrenza e durata del contratto 31
TITOLO XLVI - DIRITTI SINDACALI 31
Art. 71 Diritti sindacali 31
Art. 72 Trattenute sindacali 32
Art. 73 Dirigenti sindacali 32
Art. 74 Cariche elettive 32
Art. 75 Permessi sindacali e imponibilità 32
Art. 76 Bacheca sindacale 32
TITOLO XLVII – Codice disciplinare, doveri dei lavoratori 32
Art. 77 Codice disciplinare 32
Art. 78 Doveri del lavoratore 33
Art.79 - Disposizioni disciplinari comuni 33
TITOLO XLVIII - PATRONATI 34
Art. 80. Patronati 34
TITOLO XLIX 35
Art. 81 (Enti Bilaterali Aziende Private) E.BI.A.P 35
TITOLO L – TRASPORTI 36
Art. 82 – Sfera di applicazione 36
Art.83 – Classificazione del personale 36
Art.84 – Servizi assistenziali da garantire 38
Art.85 – Trasporti speciali 38
Art.86 – Contratti a termine 38
Art.87 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante 39
Art.88 – Orario di lavoro per il personale viaggiante 39
Art.89 – Riposo settimanale – Giorni festivi 39
Art.90 – Rimborso spese – Indennità equivalente 40
Art.91 – Indumenti di lavoro 40
Art.92 – Alloggio del personale 40
Art.93 – Centro Assistenza Tecnica “CAT” 40
Art.94 – Responsabilità dell’autista e del personale di scorta 41
Art.95 – Ritiro patente 41
Art.96 – Cassa Assistenza Previdenza 41
Art. 97 – Centro Assistenza Tecnica “CAT” 42
Art. 98 (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua) 42
Art. 99 (Contributo di Assistenza Contrattuale) 42
Art. 100 (Fondo Cassa Sanitaria) 43
Art. 101 (Fondo TFR) 43
Art. 102 - Archivio Contratti (Deposito contratto collettivo) 43
ALLEGATO “A” 44
ALLEGATO “B” 58
Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI.
_
Confederazione Italiana Federazioni Autonome
E
F.I.A.DEL –S.P. (Federazione Italiana Autonoma del Settore Privato)
_ _
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Settore
Commercio, Servizi e Trasporti
(IN VIGORE DAL 18-giugno-2010 AL 17-giugno-2013)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI, DEI SERVIZI E DEI TRASPORTI.
L'anno duemiladieci il giorno 18 del mese di giugno in Roma
tra
la XXX.XX.XXX., (Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI), con sede in Roma, Via Appia Nuova n. 185 e cod. fisc. 92018920857, rappresentata dal Presidente Nazionale, Rag. XXXXXXXX XXXX
la C.I.F.A. (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxxx, 000, cod. fisc. 97189790583 rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Sig. Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx;
E
La FIADEL-S.P. (Federazione Italiana Autonoma Del Settore Privato) con sede in Roma Via Innocenzo n. 11 Rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
si è addivenuti alla stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Sig. XXXXXXXX XXXX
Sig. XXXXXXXXXXXXXX XXXXX Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXX
PREMESSA
Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni per favorirlo, individuando eventuali punti deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento.
Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di rilancio reale dell’occupazione, fattore indispensabile per un’espansione strutturale dell’economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dall’Unione Europea finalizzata al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
I Governi dell’Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni; la sicurezza e la salute del lavoratore sul posto di lavoro, le migliori condizioni di lavoro, l’informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell’occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell’ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la parità funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all’esercizio dell’impresa privata in un contesto di riconosciuta libertà associativa.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell’ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le parti sociali firmatarie di questo contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra nell’intero territorio nazionale dei trattamenti retributivi alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto medesimo, demandando alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, i livelli di retribuzione finali, conferendo all’Ente Bilaterale pariteticamente già costituito l’esame per eventuali modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea i singoli istituti economici e normativi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno con il presente C.C.N.L. di mettere le aziende del settore del commercio e dei servizi e dei trasporti, nelle condizioni di poter sostenere l’occupazione e lo sviluppo sia sotto il profilo economico produttivo, sia sotto l’aspetto puramente sociale.
Si è ritenuto opportuno sottoporre alla stessa disciplina contrattuale tutte le categorie della piccola e media impresa (PMI) del commercio e assimilabili sotto l’aspetto normativo generale, sia per quanto attiene agli obblighi nei confronti della burocrazia e degli enti competenti di cui anche quelli previdenziali ed assistenziali per quanto attiene al rapporto con il personale dipendente.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al “lavoro nero” e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
PARTE GENERALE
TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Imprese commerciali e dei servizi e, dalle società cooperative e loro consorzi, associate alle organizzazioni stipulanti, direttamente o indirettamente tramite associazioni territoriali aderenti, operanti nei settori medesimi., di cui all’ Allegato “A” - elenco secondo i codici Istat Ateco 2002 - Inoltre, ricadono nella sfera di applicazione del presente CCNL le attività assimilabili a quelle di cui all’allegato “A”.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 2 - Livelli
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 (sette) livelli alle quali corrispondono 7 (sette) livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.
I valori minimi mensili sono quelli risultanti dalla tabella di cui all’allegato “B”.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Le parti demandano all’Ente Bilaterale il compito di approfondire i termini connessi alla classificazione del personale.
I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL per le relative applicazioni.
In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, e rimandando per ulteriori esemplificazioni al successivo art. 4. si riportano le seguenti declaratorie:
QUADRO
Appartengono ai quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato che, all’interno delle direttive generali imposte dall’imprenditore e dai dirigenti dell’azienda :
a) abbiano poteri di discrezionalità decisionale e gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
b) siano preposti, in condizione di autonomia decisionali, di responsabilità ed elevata professionalità, alla ricerca e definizione di progetti, di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo di determinati risultati.
PRIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzati da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidati, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
TERZO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, ed i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.
QUARTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, nonché addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolare capacità tecnico-pratiche.
QUINTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
SESTO LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche .
SETTIMO LIVELLO
Operaio che svolge mansioni di pulizia o equivalenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Agli effetti della interpretazione e dell’applicazione del presente contratto collettivo la dizione “lavoratore e/o dipendente” si intende indicativa della categoria, quadri, impiegati ed operai.
Art. 3 – Inquadramento unico
In relazione a quanto previsto dall’articolo precedente resta confermato che per il collegamento tra le declaratorie con i relativi profili esemplificativi e le diverse qualifiche vale quanto segue:
Livello | Impiegati | Operai |
Q | Quadro | |
I | Impiegati prima categoria | |
II | Impiegati seconda categoria | |
III | Impiegati terza categoria | Operaio specializzato provetto |
IV | Impiegati quarta categoria | Operaio specializzato |
V | Impiegati quinta categoria | Operaio qualificato |
VI | Primo impiego | Operaio comune |
VII | Operaio addetto alla pulizia | Operaio |
Da 3 a 5 | Apprendisti | Livello di inquadramento |
Art. 4 - Esemplificazione delle qualifiche
Esemplificazione delle qualifiche dei dipendenti valide per tutte le imprese rientranti nel presente accordo.
Dichiarazione a verbale:
La contrattazione nazionale non può indicare in maniera completa tutte le possibili figure professionali presenti nelle imprese interessate al presente contratto del variegato e dinamico mondo del terziario, sempre in evoluzione, dove nascono ogni giorno figure aziendali innovative. Le parti concordano che la oggettiva difficoltà di elencare tutte le possibili mansioni rientranti nei diversi livelli di inquadramento, nonché le figure professionali oggi non ancora esistenti (si pensi che qualche anno fa non esistevano professioni quali il RESPONSABILE DELL’AGGIORNAMENTO del Sito Web, o webmaster !) potrà essere superata nelle aziende con più di 15 dipendenti attraverso la costruzione di una tabella di inquadramento che tenga conto dell’effettività delle mansioni svolte dalle varie figure in concreto L’esemplificazione che segue è pertanto indicativa, in particolare se la tabella di collegamento tra i livelli e le effettive figure professionali dell’organigramma presenti in concreto in azienda viene concordata in sede di contrattazione aziendale con
l’RSA. Tale procedura si potrà adottare anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti di concerto con la commissione di conciliazione provinciale.
LIVELLO - QUADRO
ESEMPLIFICAZIONE
1) Responsabile di servizio amministrativo;
2) Responsabile di servizio commerciale;
3) Responsabile di servizio di produzione;
4) Responsabile di servizio EDP;
5) Progettista di complessi ed opere;
6) Ricercatore;
7) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO I
ESEMPLIFICAZIONE
1) Capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale, lavoro sindacale e legale;
2) Capo EDP, analista sistemista;
3) Capo e/o responsabile di elaborazione e realizzazione progetti;
4) Capo e/o esperto di sviluppo organizzativo;
5) Capo e/o responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, di uffici studi;
6) Tecnico programmatore di macchine elettroniche complesse;
7) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO II
ESEMPLIFICAZIONE
1) Vice capo ufficio;
2) Capo settore;
3) Impiegato con laurea o titolo equipollente;
4) Chimico di laboratorio;
5) Specialista di controllo di qualità;
6) Revisore contabile;
7) Analista di procedure organizzate;
8) Tecnico programmatore di macchine elettroniche;
9) Viaggiatore o piazzista di prima categoria, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l'incarico;
10) Altre qualifiche di valore equipollenti non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO III
ESEMPLIFICAZIONE
1) Contabile amministrativo incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci consuntivi e preventivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
2) Operai specializzati provetti, caporeparto;
3) Altre qualifiche di valore equipollenti non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO IV
ESEMPLIFICAZIONE
1) Impiegato di concetto;
2) Analista programmatore C.E.D. - Corrispondente con Mansioni di concetto; Tecnico diplomato responsabile degli impianti tecnici;
3) Viaggiatore o piazzista, assunto stabilmente dall'azienda con incarichi di collocare gli articoli trattati dalla medesima;
4) Operai specializzati, caporeparto, capo squadra;
5) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO V
ESEMPLIFICAZIONE
1) Impiegato d'ordine;
2) Fatturista; Preparatore di commissione; Dattilografo; Schedarista; Operatore su macchine contabili non richiedenti elevata capacità; Addetto al centralino telefonico;
3) Operaio qualificato che sulla base di indicazioni esegue lavori di normale difficoltà;
4) Conduttore di carrelli elevatori; Addetto alla manovra dei vagoni, Xxxxxxxxxxx di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento; Trasporto carico scarico di materiali;
5) Manutentore meccanico od elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e riparazioni di guasti;
6) Conducente di automezzi fino a 35 x.xx;
7) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
8) Caposquadra.
LIVELLO VI
ESEMPLIFICAZIONE
1) Operaio comune;
2) Fattorino; Guardiano diurno e/o notturno; Custode; Usciere; Imballatore; Portapacchi;
3) Conducente di motofurgone e motobarche;
4) Personale di fatica e/o pulizia;
5) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO VII
ESEMPLIFICAZIONE
Operaio che svolge mansioni di pulizia o equivalenti.
TITOLO III - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTI MANSIONI - JOLLY
Art. 5 - Mansioni promiscue
Il dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà adibito nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbia rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Art. 6 - Mutamento di mansione
Al dipendente che viene normalmente adibito per oltre due mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della nuova mansione.
Qualora l'esercizio di mansioni si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore e si concluda entro un tempo determinato.
Art. 7 - Jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'impresa non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'impresa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte.
TITOLO IV - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA
Art. 8 - Assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuato secondo le norme di legge. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1) data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
2) la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
3) la durata del periodo di prova, se è diverso da quello previsto dal presente contratto;
4) la qualifica e il livello d'inquadramento;
5) il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre contenere il cognome e nome o la ragione sociale, l'indirizzo, codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro o società.
L'Azienda deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente contratto.
Art. 9 - Documenti necessari
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) dichiarazione nei modi previsti dalla legge relativa allo stato occupazionale (decreto legislativo 297 del 19/12/2002 art. 3 e D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 46);
2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
3) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto per legge;
4) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
5) accettazione della lettera di assunzione;
6) altri documenti e certificati che l'Azienda richiederà per le proprie esigenze.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale di data non superiore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L'Azienda deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 10 - Visita pre - assunzione
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore, nei modi previsti dalla legge.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
TITOLO V - PERIODO DI PROVA
Art. 11 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare:
Livello | ||
Quadro | Centoventi giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
I | Cento giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
II | Ottanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
III | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
IV | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
V | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
VI | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
VII | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
Apprendisti | Sessanta giorni | Di effettiva prestazione lavorativa |
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia o infortunio, di esperire la prova per il tempo minimo necessario,non considerandosi i giorni di assenza per malattia o infortunio, ma ricominciando a conteggiare i giorni della prova dal primo giorno in cui il lavoratore riprende a lavorare. Il lavoratore in prova non ha diritto di ricevere durante il periodo di assenza per malattia o infortunio alcuna integrazione da parte del datore di lavoro rispetto a quanto corrisposto dagli enti assicurativi e previdenziali (inail – inps)
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
TITOLO VI - ORARIO DI LAVORO
Art. 12 - Orario di lavoro
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa e comunque quando il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.
La durata normale del lavoro effettivo è fissata entro il limite di 40 (quaranta) ore settimanali, distribuiti su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni lavorativi.
Non sono considerati lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno dell'Azienda che all'esterno, le soste previste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e le altre soste non giustificate o autorizzate durante il lavoro. Durante l’orario di lavoro, il lavoratore non potrà lasciare la postazione di lavoro senza autorizzazione o motivo legittimo. Il lavoratore non dovrà altresì trattenersi in azienda alla fine della giornata lavorativa e comunque il tempo eventualmente trascorso in azienda, oltre a quello previsto per l’eventuale svestizione dagli abiti di lavoro, non è considerato tempo di effettiva prestazione di lavoro.
L’orario normale di lavoro può essere altresì stabilito nel limite di 40 ore medie, da calcolarsi in periodi composti fino a 12 mesi (orario multiperiodale), per esigenze tecnico produttive, meglio specificate nei comma successivi.
La durata massima dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni è di 48 ore medie, che, per ragioni tecnico-produttive, in particolare per quelle aziende la cui produzione è caratterizzata dalla stagionalità della relativa domanda, può essere calcolata in un periodo massimo di 12 mesi. Il superamento di tale soglia comporta le comunicazioni previste dalla legge agli uffici competenti.
Il computo della media della durata dell’orario settimanale di lavoro è individuale ed è dato dalla divisione delle effettive ore di lavoro prestato per il numero di settimane di cui è composto il periodo, con la possibilità di fare slittare in avanti il termine del periodo a seguito di interruzione imprevista dell’attività lavorativa che altrimenti comprometterebbe la possibilità di compensare i periodi di maggiore intensità lavorativa con periodi di minore intensità, rendendo inapplicabile tale strumento di flessibilità. Il ricorso ai criteri della media è indispensabile per tutte quelle attività caratterizzate da oscillazioni produttive notevoli che altrimenti gestite, senza tale flessibilità, porrebbero l’azienda innanzi all’esigenza di attivare ore di lavoro straordinario, con i conseguenti costi, nei periodi di più intensa attività, per poi ricorrere a sospensioni parziali dell’attività negli altri periodi. Il ricorso alla flessibilità, è possibile anche per tutte quelle attività che pur non essendo caratterizzate da fenomeni fisiologici di stagionalità produttiva nell’arco dell’anno, sono invece caratterizzate da una oscillazione della produzione tipica del settore, quale, ad esempio, il settore alimentare del fresco altamente deperibile.
Resta comunque inteso che l’attivazione della flessibilità oraria deve essere concordata con i lavoratori .
L'orario normale dei dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice attesa, oppure non sottoposti ad alcun controllo, in quanto lavoratori in trasferta, tipo il personale viaggiante, o personale inviato a svolgere dei lavori fuori dalla sede aziendale in assenza di personale direttivo responsabile del cantiere o della prestazione, è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti. In assenza di norme specifiche, per questa tipologia di lavoratori, la contrattazione aziendale, o individuale, potrà stabilire diverse modalità di computo delle ore lavorative effettive e retribuibili, che tengano conto della effettività, della modalità e della continuità della prestazione, nonché della possibilità degli stessi lavoratori di autodeterminare i parametri ( tempi, modi, pause) della prestazione stessa. La stessa possibilità, di contrattazione aziendale o individuale, in ordine alla determinazione dell’orario effettivo di lavoro e retribuibile vale per il personale direttivo e/o assimilabile le cui attività si svolgono in piena autonomia con libertà di determinare tempi, modi e pause, anche se svolte all’interno della sede normale di lavoro. Si rimanda, in particolare all’art. 34.
La distribuzione dell’orario di lavoro per le aziende che commercializzano merci altamente deperibili può essere variata, al fine di evitare i danni conseguenti al deperimento fisico delle merci, per imprevedibili e
giustificate esigenze tecnico produttive, previa tempestiva comunicazione ai lavoratori. Eventuali altre clausole di elasticità e flessibilità possono essere previste dalla contrattazione aziendale.
La contrattazione aziendale può inoltre disciplinare i contratti di lavoro ripartito (job sharing) e di lavoro a chiamata (job on call) secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per i quali, in mancanza, per l’attivazione di tali modalità ed altre forme contrattuali eventualmente previste si richiamano le rispettive norme di legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme di legge, in particolare per i minorenni e altre categorie o situazioni particolari.
TITOLO VII - LAVORO STRAORDINARIO – NOTTURNO – FESTIVO - SUPPLEMENTARE
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e supplementare
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
E' facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando che il ricorso allo straordinario deve essere contenuto.
Si intendono per ore straordinarie, quelle eccedenti l'orario normale di lavoro, effettivamente svolto, previsto dal presente contratto. Non si calcolano dunque ai fini dello straordinario le ore non lavorate per qualsiasi ragione. Le ore lavorate nella settimana, saranno remunerate ordinariamente fino alla 40esima ora di effettiva prestazione e le successive con le previste maggiorazioni.( Es: il lavoratore da Lunedì a Venerdì lavora effettivamente 32 ore perché Xxxxxxxxx ha preso un giorno di ferie. Se sabato lavora altre 8 ore, queste dovranno essere retribuite in aggiunta ma senza le maggiorazioni. Se invece sabato lavorasse 10 ore: 8 ore si dovrebbero retribuire senza maggiorazione mentre 2 ore con le previste maggiorazioni del caso).
Il lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo viene retribuito con le seguenti percentuali di maggiorazioni:
1) lavoro straordinario 15% |
2) lavoro festivo 30% |
3) lavoro festivo straordinario 45% |
4) lavoro notturno 20% |
5) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati 25% |
6) lavoro eccedente l’orario normale multi periodale 5% |
7) lavoro notturno a carattere continuativo che può eseguirsi esclusivamente di notte 15% |
8) lavoro notturno straordinario 30% |
9) lavoro festivo notturno 45% |
10) lavoro festivo notturno straordinario 55% |
11) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti 5% |
12) lavoro supplementare per i lavoratori part time fino a 40 ore settimanali 5% |
Il periodo notturno è compreso tra le ore 23 e le ore 6 del mattino. Per lavoratore notturno si intende chi svolge almeno tre ore di lavoro durante il periodo notturno.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni di cui all'art. 20.
Il lavoro straordinario o supplementare potrà essere, in alternativa alla retribuzione maggiorata, ricompensato con riposi compensativi (banca ore) nei limiti e nei modi previsti dalla contrattazione aziendale o dalla legge.
TITOLO VIII - LAVORI DISAGIATI
Art. 14 - Lavori disagiati
Per quanto concerne particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambito di lavoro le parti, ferme restando la disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno essere necessari. Inoltre, la contrattazione aziendale potrà prevedere delle maggiorazioni retributive per i lavoratori che operano in tali condizioni di disagio.
TITOLO IX - LAVORO A COTTIMO
Art. 15 - Cottimo
E’ ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, ove possibile o previsto per legge.
Le tariffe di cottimo devono garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore del 5% (cinque per cento) del minimo di paga base nazionale.
La suddetta condizione si presume realizzata quando gli operai a cottimo nel medesimo gruppo abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 5% (cinque per cento).
Nel caso in cui un operaio, a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del minimo.
TITOLO X - LAVORO A SQUADRE
Art. 16 - Lavoro a squadre
E' considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 (ventiquattro) ore, anche se a turni non di uguale durata.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno l'intervallo di mezz'ora. Durante l'intervallo può allontanarsi dal posto di lavoro, ed anche uscire fuori dall'impresa.
TITOLO XI - SOSTE - SOSPENSIONE E RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI
Art. 17 - Soste
Per soste di breve durata, quando nel loro complesso non superano i 30 minuti, dovute a causa di forza maggiore non si tiene conto delle soste stesse nel conteggio della retribuzione; qualora tale sosta dovesse perdurare e l'Azienda trattiene il dipendente, allo stesso è dovuta la corresponsione di tutte le ore di presenza.
Art. 18 - Sospensione del lavoro
In caso di sospensione del lavoro, o riduzione delle ore settimanali di lavoro previste dal contratto, per decisione della direzione aziendale, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione/riduzione, salva la facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore non lavorate ma retribuite.
Ove non ricorrano gli estremi per richiedere l’attivazione degli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro può accordarsi con i lavoratori, con l’intervento delle Rsa o Rsu, se presenti, per stabilire una sospensione anche rotazione per periodi di una settimana per ciascun lavoratore coinvolto. Potranno altresì essere stipulati contratti di solidarietà difensivi.
In tal periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non matura alcuna mensilità aggiuntiva.
TITOLO XII - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA - FERIE - PERMESSI
Art. 19 – Riposo settimanale
Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si rinvia in particolare alle norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale. Si dovrà tenere conto anche delle particolari esigenze delle imprese alimentari che trattano prodotti freschi altamente deperibili e tutte le attività interessate a fenomeni di concentrazione della domanda in particolari momenti dell’anno.
Il riposo settimanale coincide di norma con la Domenica, ma per le particolari attività e situazioni su richiamate ed in ogni caso per giustificabili esigenze può essere individuato in un giorno diverso dalla Domenica. Oppure, occasionalmente, può essere spostato concedendo un giorno di riposo compensativo e corrispondendo la maggiorazione come previsto. Per tenere conto delle esigenze legate al culto di particolari religioni, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze e le possibilità aziendali, il datore di lavoro potrà concedere allo stesso lavoratore richiedente, o più lavoratori in gruppo , il riposo settimanale in un giorno diverso dagli altri lavoratori.
Art. 20 - Festività
Sono considerati festivi, quindi dovranno essere retribuiti anche se non lavorati, i giorni appresso specificati:
a) festività nazionali
25 aprile - ricorrenza della liberazione; 1 maggio - festa dei lavoratori.
2 giugno - festa della repubblica
b) festività infrasettimanali il primo giorno dell'anno; l'Epifania;
il giorno del lunedì di Pasqua;
il 15 agosto - festa dell'Assunzione; il 1 novembre - Ognissanti;
l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
il 25 dicembre - Natale;
il 26 dicembre - X. Xxxxxxx;
la solennità del Santo Patrono.
Se le suddette festività cadono di Domenica, oppure nel giorno del riposo settimanale se diverso dalla Domenica, dunque non sono godute, in aggiunta alla paga mensile sarà corrisposto un importo pari alla retribuzione giornaliera lorda. Nei suddetti giorni dovranno, altresì, essere retribuite le ore eventualmente lavorate, con le maggiorazioni previste.
Art. 21 - Ferie
Il personale dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane, salvo diverse prescrizioni di legge, retribuito.
Il datore di lavoro all’inizio di ogni anno, o di un periodo diverso stabilito con i lavoratori, redige il piano delle ferie tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda e per quanto possibile delle richieste dei lavoratori.
Le ferie potranno essere frazionate ma il lavoratore deve godere nell’anno un periodo continuativo di almeno due settimane. Si rinvia alle norme di legge in vigore.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore dalle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute non recuperabili perché non godute a causa dell’improvviso rientro, purché documentate e anche per i propri familiari se questi debbono rientrare a seguito del lavoratore nella propria residenza abituale per riprendere il lavoro. Inoltre, il datore di lavoro dovrà remunerare le ore lavorate dopo il richiamo improvviso dalle ferie con una maggiorazione del 30%, per un periodo equivalente al residuo delle ferie che si stavano godendo.
In caso di licenziamento o dimissioni, spetteranno al dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.
Art. 22 – Permessi retribuiti
Ad ogni lavoratore saranno concessi ogni 60 ore di lavoro effettive , computando, solo a tal fine, anche le ore di malattia o infortunio, 1 ora di permesso retribuito, corrispondenti per un lavoratore che presta la sua attività lavorativa 40 ore settimanali medie (o fisse) ad un massimo di 32 ore annue.
I permessi non usufruiti entro i sei mesi dell’anno successivo alla maturazione saranno monetizzati e retribuiti. Resta inteso che l’azienda concederà gli altri permessi retribuiti o non, in base alle disposizioni di legge.
I permessi saranno usufruiti a richiesta del lavoratore con un congruo preavviso (almeno 3 giorni) e in accordo con l’azienda in considerazione delle esigenze tecnico-produttive e organizzative.
Art. 23 - Permessi parentali
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre ami, dietro presentazione di certificato medico.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n.903.
I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma, legge 30 dicembre 1971, n 1204, e al trattamento di fine rapporto.
TITOLO XIII - CONGEDO MATRIMONIALE - MATERNITA
Art. 24– Congedo matrimoniale
Al dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.
Durante tale periodo sarà corrisposto il trattamento previsto per legge.
Per gli impiegati decorrerà la normale retribuzione di fatto mensile, mentre l'operaio e l'apprendista hanno diritto al pagamento di 80 ore di retribuzione di fatto.
Per gli operai e gli apprendisti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'Azienda in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno INPS.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal dipendente, salvi casi eccezionali, con anticipo di 15 giorni di calendario.
La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo, tramite il certificato di matrimonio.
I casi di gravidanza e puerperio, nonché gli altri eventi e stati legati alla maternità, sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Durante il periodo di astensione obbligatoria, o di interdizione dal lavoro disposta dall’autorità sanitaria, il datore di lavoro non dovrà integrare il trattamento economico previsto dalla legge a carico degli enti preposti, salvo quanto e se diversamente
previsto dalla stessa normativa. Al padre del bambino/a, o al coniuge/convivente della madre del nascituro, spettano, dopo il parto, due giorni di permessi retribuiti.
TITOLO XIV - TRASFERTE - MEZZI DI TRASPORTO
Art. 26 – Spese sostenute dai dipendenti per le trasferte
Al dipendente in trasferta e/o missione, spetta il rimborso dell'importo del viaggio, vitto e alloggio e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'Azienda, preventivamente autorizzate.
L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'impresa.
Il trattamento fiscale e previdenziale di tali somme sarà effettuato secondo le disposizioni di legge in materia vigenti al momento.
Per il personale viaggiante, o le cui mansioni prevedono normalmente che l’attività lavorativa si svolga fuori dalla sede principale dell’azienda, valgono gli accordi aziendali, gli usi e gli accordi individuali.
Art. 27 – Impiego mezzi di trasporto propri
Ai dipendenti cui siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione di loro proprietà, saranno rimborsati i costi sostenuti per l’uso di tali mezzi secondo accordi o prassi aziendali.
TITOLO XV - MALATTIE - INFORTUNI
Art. 28 – Malattie e infortuni
Nei casi di malattia, il lavoratore deve dare immediata comunicazione all’azienda, salvo giustificato motivo, e trasmettere la relativa certificazione medica entro due giorni successivi all’assenza dal luogo di lavoro.
In caso di assenza per malattia, viene assicurato il seguente trattamento:
Periodo di comporto
Solo per i lavoratori dipendenti non in prova:
1. mantenimento del posto di lavoro, per assenza continuativa per malattia fino ad un massimo di sei mesi, anche a cavallo di due anni solari;
2. mantenimento del posto di lavoro per assenze a causa di malattia, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (anno 365 giorni) nel periodo di tre anni, o periodo inferiore, dovute anche ad eventi morbosi diversi;
3. mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa per infortunio, solo se avvenuto durante il lavoro, o malattia professionale nei casi assistiti dall’INAIL, fino alla guarigione clinica documentata dall'apposito certificato.. Sarà garantito al lavoratore il posto di lavoro e l’anzianità di servizio durante l’assenza;
4. Nel caso di infortunio avvenuto al di fuori della prestazione lavorativa, ad eccezione dell’infortunio in itinere, si applicano le stesse condizioni del punto 1, relativo alla malattia.
Qualora l'interruzione per malattia o infortunio si protragga oltre i termini sopra indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Il lavoratore al termine del periodo di malattia o infortunio potrà richiedere un periodo di astensione facoltativa non retribuita fino a 12 mesi.
Trattamento economico per malattia e infortunio
Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale, l'azienda corrisponderà al dipendente una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio e malattia professionale l'80% della normale retribuzione mensile o giornaliera per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal primo giorno di assenza, mentre nel caso di infortunio o malattia professionale inizia il giorno stesso dell’evento.
I primi 3 giorni di carenza INPS/INAIL vengono retribuiti nella percentuale del 60%; per la malattia la carenza viene pagata solo se l’evento supera i sette giorni di calendario, mentre in caso di infortunio avvenuto sul luogo di lavoro o malattia professionale la carenza viene pagata anche se l’evento non supera sette giorni.
L’integrazione dell’azienda non potrà in ogni caso superare il limite del 30% della retribuzione, ad esclusione dei giorni di carenza.
Se le indennità sono riconosciute dagli Istituti menzionati in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dagli Istituti.
Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal servizio per malattia sono espletate dalle competenti autorità sanitarie.
TITOLO XVI – ANZIANITA’ DI SERVIZIO
Art. 29 – Anzianità di servizio
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nell'azienda, computando come intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Gli aumenti periodici triennali sono pari al 3% (tre per cento) della paga base nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del triennio.
TITOLO XVII – MENSILITA’ AGGIUNTIVE
Art. 30 – 13^ Mensilità
In occasione delle feste natalizie l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione per 13^ Mensilità.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di 13^ e 14^ mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
A tal fine i mesi in cui si è lavorato almeno 15 giorni di calendario si computano per interi.
Agli effetti della liquidazione della 13^ mensilità verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
TITOLO XVIII – Ente Bilaterale
Art. 31– Ente Bilaterale Aziende Private (E.BI.A.P.)
Mensilmente le aziende che aderiranno ed usufruiranno dei servizi dell’Ente Bilaterale verseranno le somme previste dal redigendo regolamento, non appena entrerà in funzione, calcolate in percentuale sulla paga base nazionale, compresi i dipendenti assunti come apprendisti o con contratto di formazione lavoro.
L’Ente Bilaterale provvederà alle prestazioni di assistenza, secondo un regolamento da predisporre dalle parti stipulanti, entro un anno dall'inizio di decorrenza del presente accordo. Nessun versamento è dovuto fino all’entrata in funzione dello stesso Ente e per le aziende che non vi aderiscono.
Ai dipendenti licenziati o dimissionari sarà corrisposto da parte dell’Ente Bilaterale il trattamento previsto dalla legge 29.05.1982, n° 297, se gli importi relativi al T.F.R. vengono annualmente versati all’Ente Bilaterale, non oltre il 10 marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni Nazionali contraenti e compatibilmente con le norme di legge in vigore.
TITOLO XIX - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 32 – Retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata riportata nell’ ALLEGATO “B”;
b) premio produzione e presenza;
c) eventuali scatti di anzianità, di cui all'art. 29;
d) altri elementi derivanti da contrattazione di secondo livello, o contratti individuali.
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, dividendo l'importo mensile con il divisore convenzionale 173.
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.
Art. 33 – Premio produzione e presenza
Il Premio Produzione e Presenza viene erogato in aggiunta alle sole ore ordinarie effettivamente lavorate. Tale importo pari a € 0,125 per ogni ora lavorativa ordinaria viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti previdenziali ed assistenziali.
Art. 34– Quadri e personale direttivo
Ai Quadri, oltre al trattamento retributivo stabilito (Paga Base) dalla contrattazione collettiva, in considerazione dell'importanza e delle responsabilità connesse al ruolo, nonché alle modalità di svolgimento delle prestazioni viene riconosciuta una indennità mensile di funzione determinata nella misura di € 200,00 (€ duecento/00), indennità non soggetta alla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti assistenziali e/o previdenziali.
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna, modifica a quanto disposto dal RDL n. 692/23 e successive modifiche e integrazioni, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda e della cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilità
dell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3, RD n. 1955/23). Sono altresì da assimilare al personale direttivo i lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata, o può essere determinata dai lavoratori stessi.
I lavoratori dipendenti di cui sopra, assimilabili ai quadri, hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 10% della paga base nazionale.
Art. 35 – Indennità di cassa
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 10% (dieci per cento) mensile della paga base nazionale.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno esse depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del dipendente.
TITOLO XX - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA PAGA
Art. 36 – Corresponsione retribuzione
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell'impresa.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione dell'impresa, il nome e cognome del dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
Art. 37 – Reclami sulla busta paga
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata su busta paga o documento equipollente dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il dipendente che non provveda, perde ogni diritto al reclamo.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno dal giorno di pagamento. La parte di retribuzione non contestata sarà comunque normalmente corrisposta al lavoratore.
TITOLO XXI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO
Art. 38 – Risoluzione del rapporto di lavoro
Ciascuno dei contraenti nei casi previsti dalla legge può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 40.
La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire da parte del datore di lavoro per giusta causa nei casi previsti dalla legge o per una delle cause sotto elencate, non esaustive:
a) il diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'azienda anche fra i dipendenti;
b) l'insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
c) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
d) appropriazione di beni aziendali o di terzi nel luogo di lavoro;
e) danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi presso l'azienda;
f) concorrenza con l'azienda in cui presta la propria opera;
g) esecuzione di lavori, senza permesso, nell'azienda sia per proprio conto che per terzi;
h) falsificazione di documentazione aziendale;
i) assenze non giustificate di oltre tre giornate consecutive o di cinque nel biennio anche non consecutive;
l) il rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il secondo giorno dalla data di guarigione.
Art. 39 – Giustificato motivo oggettivo
Nella casistica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo rientrano, ma con diritto di preavviso, anche:
- cessazione dell'attività;
- contrazione strutturale dell’attività;
- riorganizzazione aziendale;
- altri casi previsti dalla legge
Art. 40 – Termini di preavviso
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti sono:
Livelli | Fino a 5 anni Servizio | Fino a 10 anni Servizio | oltre i 10 anni servizio |
Quadro | 120 giorni | 150 giorni | 180 giorni |
I | 60 giorni | 90giorni | 120 giorni |
II | 45 giorni | 60 giorni | 90 giorni |
III e IV | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
V, VI e VII | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né di congedo matrimoniale.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. Se dopo il preavviso il lavoratore dovesse ammalarsi o avere un infortunio, il preavviso decorre comunque.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del T.F.R.
TITOLO XXII - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Art. 41 Tfr
Al personale dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento economico di fine rapporto come previsto dalla legge.
TITOLO XXIII - TRASFERIMENTO DELL'IMPRESA
Art. 42 Trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda
Nei casi di trasferimento dell’azienda ad altro soggetto imprenditoriale si fa riferimento alle disposizioni delle leggi.
TITOLO XXIV - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO
Art. 43 Indumenti e attrezzature di lavoro
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
TITOLO XXV – LAVORATORI diversamente abili
Art. 44 Lavoratori diversamente abili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori diversamente abili, per esaminare i problemi comunemente riscontrati e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni.
TITOLO XXVI - TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI
Art. 45 Tossicodipendenti
Le parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sanitari ed inserimento /mantenimento nella realtà produttiva.
Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono nei progetti riabilitativi della AUSL o di comunità terapeutiche e che aspettano le prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta al periodo di comporto.
L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche in ragione della loro specificità.
TITOLO XXVII - LAVORO PART-TIME
Art. 46 Part Time
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire, flessibilità della forza di lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive è consentito, con l'accordo delle parti interessati, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato, nonché clausole di elasticità e flessibilità..
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espressamente riferimento alle norme di legge in materia.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicate, oltre le voci dell'art. 8, le seguenti:
a) periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità;
c) trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità delle prestazioni;
d) clausole di elasticità e flessibilità;
e) accordo sul lavoro supplementare e straordinario.
I genitori dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti, riconosciuti dai Servizi Sanitari competenti per territorio, nonché le donne coniugate in considerazione del ruolo che la donna svolge nella famiglia tradizionale, che richiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
TITOLO XXVIII – Politiche del lavoro
Art. 47 Politiche del lavoro
Nel quadro della più generale intesa tra la XXX.XX.XXX, C.I.F.A. e la F.I.A.DEL-S.P., per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più idonei siano essi contrattuali che legislativi per favorire l'incremento occupazionale giovanile.
L’Ente Bilaterale può o dare incarico a enti di formazione per approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.
TITOLO XXIX - APPRENDISTATO
Art. 48 Apprendistato
L’apprendistato è un contratto a “causa mista” in quanto accanto al normale rapporto di lavoro è previsto l’obbligo per le aziende di garantire agli apprendisti la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui sono stati assunti.
Tutte le aziende di tutti i settori possono attivare contratti di apprendistato con la possibilità di beneficiare di sgravi contributivi e previdenziali agevolando l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e favorendo la loro qualificazione professionale.
Se alla scadenza del contratto di apprendistato viene formalizzato con l’apprendista un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le agevolazioni sono previste per un altro anno.
Condizione necessaria è l’effettivo assolvimento di tutti gli obblighi connessi alla formazione degli apprendisti: a tutela del rispetto dell’obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede che in caso di inadempimento all’obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista, il datore è tenuto a versare, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livelli di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del cento per cento.
La norma che disciplina il nuovo apprendistato a livello nazionale è il Decreto Legislativo n. 276/2003 che nel titolo VI, capo I, articoli da 47 a 53, effettua la seguente classificazione delle tipologie di apprendistato:
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione
2) apprendistato professionalizzante
3) apprendistato per percorsi di alta formazione
Il presente CCNL ha recepito tutte le norme contenute di cui al Decreto Legislativo n. 276/2003 è attua in toto la disciplina di attuazione del nuovo apprendistato._
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione: da 15 a 18 anni
2) apprendistato professionalizzante: da 18 a 29 anni
3) apprendistato per percorsi di alta formazione: da 18 a 29 anni
La durata può variare in base al tipo di percorso e all’obiettivo formativo e comunque non può essere superiore a quanto stabilito dai punti 1) e 2):
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione: non superiore a 3 anni
2) apprendistato professionalizzante: da un minimo di 2 anni a un massimo di 6 anni
Finalità
Consiste nella “crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale” (articolo 2 lett. G Lexxx 00/03/03 n. 53) .
Durata della formazione anche ai finanziamenti e agli interventi personalizzati tramite bandi regionali o provinciali che fanno accedere ai voucher consistente proprio nel fatto che viene riconosciuto all'apprendista il diritto soggettivo alla formazione esclusivamente in base alle proprie necessità:
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione: 240 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto;
2) apprendistato professionalizzante: 120 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato per chi è in possesso di titolo di studio debole;
3) apprendistato professionalizzante: 80 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato per coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea.
Piano formativo individuale – formazione interna
Al contratto di apprendistato deve essere allegato il Piano Formativo Individuale che ne costituisce parte integrante ed ha la funzione di descrivere il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto.
Art. 48 Bis (Tutor aziendale)
Il Decreto Ministeriale n. 22 del 28/02/00 disciplina la figura del tutor aziendale che riveste un ruolo, primario per tutta la durata del contratto e fondamentale nell’affiancamento e nella crescita professionale dell’ apprendista.
Il tutor deve essere designato dall’impresa al momento dell’assunzione e comunque non oltre 30 giorni deve essere inviata comunicazione contenente i dati al Centro Impiego di riferimento.
Tutti i soggetti che rientrano nelle fasce di età previste dalla normativa possono essere assunti con contratto di apprendistato che nella sua forma mista prevede l’alternanza fra momento lavorativo seguito da tutor o da personale specializzato in affiancamento sul lavoro e il momento formativo, rappresentando uno strumento di crescita professionale, di arricchimento culturale, un mezzo per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale.
Art. 49 Retribuzione degli apprendisti
La retribuzione degli apprendisti risulta dal calcolo delle percentuali sotto riportate sulla paga base nazionale riferita al livello d'inquadramento.
Periodo | Livello | Percentuale |
1° anno | 3°-4°-5° | 80% |
2° anno | 3°-4°-5° | 85% |
3° anno | 3°-4°-5° | 90% |
4° anno | 3°-4°-5° | 95% |
5° anno | 3°-4°-5° | 97% |
6° anno | 3°4°-5° | 100% |
TITOLO XXX - CONTRATTI D'INSERIMENTO
Art. 50 Contratti d’inserimento
Per la disciplina del contratto di inserimento si fa riferimento al decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche. L’inquadramento non può essere inferiore a due livelli rispetto a quello spettante in relazione alle mansioni di cui è preordinato il progetto di inserimento.
Qualora il lavoratore ha svolto un periodo di attività per più di dodici mesi, con contratto di inserimento lavoro con la stessa mansione, in altra azienda, tale periodo viene defalcato dai 24 mesi previsti.
Il progetto deve prevedere 16 ore di formazione ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione e antinfortunistica e di disciplina di rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale accompagnata da fasi di addestramento specifico.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, si applica per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi il trattamento retributivo di seguito riportato:
a) primo anno 85% (ottantacinque per cento) della paga base nazionale corrispondente al livello d'inquadramento;
b) secondo anno 90% (novanta per cento) della paga base nazionale corrispondente al livello di inquadramento.
L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento dovrà risultare da atto scritto.
TITOLO XXXI - "TELELAVORO" e Lavoro a Domicilio
Art. 51 Telelavoro e lavoro a domicilio
Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "telelavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere rese disponibili entro 12 (dodici) ore dalla cessazione e non potranno mai essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro.
Il rapporto denominato "telelavoro" deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia e agli accordi aziendali e individuali .
La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "telelavoro", sarà ridotta del 20% (trenta per cento) rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa. Per la determinazione dell’orario effettivo di lavoro si fa riferimento agli accordi individuali, o aziendali.
Le stesse regole di cui sopra valgono per i lavori che possono essere svolti a domicilio ed in ogni caso si rinvia alle norme di legge e agli accordi individuali.
TITOLO XXXII - LAVORATORI STUDENTI
Art. 52 Lavoratori studenti
In attuazione dell'art. 10 della legge 300/1970, per le imprese con un minimo di otto dipendenti, si conviene:
a) lavoratori studenti universitari.
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a quattro.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 (venti) giorni l'anno.
b) lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali .
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nei corso dell'anno.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni.
L'azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% (tre per cento) dei lavoratori occupati dell'azienda, ma compatibilmente con l'esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
I permessi retribuiti di cui al presente articolo, non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
TITOLO XXXIII - OCCUPAZIONE FEMMINILE
Art. 53 Pari opportunità
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale, al fine di sperimentare azioni positive. A tale fine saranno costituiti comitati paritetici, nell'ambito dell’Ente Bilaterale per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
TITOLO XXXIV- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI NELL’ AMBIENTE DI LAVORO
Art. 54 Tutela della salute
Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Art. 55 Piani della sicurezza e Dpi
L’azienda deve predisporre nei modi previsti dalla legge i piani di sicurezza e nominare i responsabili della sicurezza.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzione igieniche e della sicurezza.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Art. 56 Sicurezza del lavoratore
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti e delle misure previste dal piano della sicurezza, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
TITOLO XXXV – LAVORO INTERINALE e APPALTI
Art. 57 Lavoro Interinale
E’ ammesso il lavoro interinale con i soli limiti previsti dalla legge, o contrattazione aziendale. Le parti si impegnano a ridiscutere la problematica del lavoro interinale e delle altre forme previste dalla Legge Biagi. In assenza di accordi collettivi valgono le disposizioni di legge.
Art. 58 Appalti a terzi
Le aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonchè di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.
TITOLO XXXVI - MENSA
Art. 59 Mense aziendali
Le parti riconoscono la validità sociale della istituzione della mensa.
Tenuto conto, altresì, della struttura del settore e della pratica impossibilità di pervenire ad una regolamentazione generale dell'istituto, in rapporto anche alla varietà delle situazioni, viene convenuto che la materia verrà affrontata a livello aziendale o locale.
TITOLO XXXVII - PERSONALE CON ORARIO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Art. 60 Orario di lavoro
Per quanto concerne il personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia si rinvia alle disposizioni di legge, alla contrattazione aziendale e all’articolo 12.
TITOLO XXXVIII - ESCLUSIVITA' DI STAMPA-ARCHIVIO CONTRATTI-DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Art. 61 Esclusività di stampa
Il presente contratto conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione delle Organizzazioni contraenti.
Le parti, per le singole categorie del presente accordo, possono provvedere alla stampa separata del CCNL, anche con un articolato diverso, ma senza modificazione dei contenuti.
Art. 62 Registrazione del Contratto
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell'art. 17 della legge 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - Archivio Contratti – Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0 - Xxxx, copia del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 318 del 14 giugno 1996 convertito con modificazioni nella Legge n. 402,. del 29 luglio 1996, il presente CCNL, a cura delle parti, sarà inviato nei termini di 60 (sessanta) giorni, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed agli Enti Previdenziali e Assistenziali.
Art. 63 Distribuzione del contratto ai dipendenti
I titolari delle Aziende sono tenuti a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio e neo assunto copia del presente contratto che può essere richiesto anche tramite i siti internet delle XX.XX. o dell’Ente Bilaterale.
TITOLO XXXIX – STIPULA CONTRATTI INTEGRATIVI
Art. 64 Contratti di secondo livello
In ogni regione potranno essere stipulati contratti integrativi di secondo livello. Potranno altresì essere stipulati contratti integrativi aziendali, per regolamentare quanto non previsto o ad essi specificamente demandato per competenza dal presente contratto.
Le Parti concordano di disciplinare la contrattazione collettiva di lavoro presente, come di seguito indicato:
1. contrattazione di primo livello: contratto nazionale;
2. contrattazione di secondo livello: contratto integrativo regionale, aziendale.
Alla contrattazione collettiva di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) adeguamento del presente contratto alle eventuali novità normative che nasceranno fino alla scadenza dello stesso ;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
Potranno avviarsi fasi negoziali, durante la vigenza del presente C.C.N.L a livello regionale Provinciale o aziendale, per la stipula della contrattazione di II livello. Alla contrattazione collettiva di II livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate: eventuale possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro differenziato che può essere svolto nel corso dell'anno; maggiorazioni della retribuzione di cui all’allegato “B” a datare 20-10-2009 e relativa percentuale da applicare; apprendistato; contratto di inserimento-reinserimento;lavoro ripartito e a chiamata; disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o aziendale dal C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio, altre modifiche consentite dalla legge ad integ5razione del CCNL..
TITOLO XL - TRATTENUTA PER RISARCIMENTO DANNI
Art. 65 Risarcimento danni da parte dei lavoratori
I danni che comportano trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore non appena essi siano venuti a conoscenza dell'impresa.
L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci per cento) della retribuzione normale per ogni periodo di paga.
In caso di risoluzione del rapporto il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi spettanti al lavoratore all’intercorso rapporto di lavoro.
TITOLO XLI - COMMISSIONE DI GARANZIA PROVINCIALE E DI CONCILIAZIONE
Art. 66 Commissione di garanzia
In ciascuna provincia è costituita una Commissione di Garanzia Provinciale e di Conciliazione, composta da quattro membri, di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali territoriali o regionali e due di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie territoriali del presente contratto.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione in azienda del presente contratto e dei contratti integrativi;
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di aderire le vie giudiziarie;
c) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende, i livelli di produttività in essa realizzati, anche ai fini della concessione al personale dipendente di eventuali benefici connessi;
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende di tutti gli istituti previsti dal presente contratto e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della
parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato a richiesta anche di un solo lavoratore dell'azienda: quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
TITOLO XLII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 67 Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle Leggi 15.07.66 n. 604, 20.05.1970 n. 300 e 11.05.1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari devono esse ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolo.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dagli interessati lavoratori e datori lavoro. Due copie del verbale saranno inviati all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 11.08.1973, n. 533).
La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La Commissione di cui al precedente articolo, ricevuto la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
TITOLO XLIII - CENTRO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 68 Centri di assistenza contrattuale
Le parti sentono la necessità di costituire un Centro di Assistenza Contrattuale a composizione paritetico per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
a) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o su segnalazione di una delle parti stipulanti;
b) esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
c) definizione della classificazione del personale, come previsto dall'art. 2 del presente contratto;
d) esame delle problematiche del "tele lavoro", in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessario apportare agli istituti contrattuali, in relazione alla evoluzione della dinamica del fenomeno ed alle nuove normativa che dovessero intervenire;
e) assistenza alle imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 23, co. 3 della legge n. 56/1987;
f) esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione Europea, concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.
TITOLO XLIV - PENSIONE INTEGRATIVA
Art. 69 Pensione integrative
Le parti concordano di esaminare le tematiche connesse all'istituzione della previdenza complementare.
Conseguentemente L’ente Bilaterale istituirà all’interno un comparto per la pensione integrativa al fine di esaminare le problematiche operative al comparto stesso.
TITOLO XLV - DECORRENZA - DURATA
Art. 70 Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto decorre dal 18 giugno 2010 ed avrà scadenza il 17 giugno 2013 per quanto concerne la parte normativa. La parte economica scade il 17 giugno 2012.
Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da alcuna delle parti stipulanti con lettera raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza.
Le parti sindacali presenteranno la propria piattaforma contrattuale nel modo da consentire l'apertura delle trattative almeno 90 (novanta) giorni prima della sua scadenza.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposte.
TITOLO XLVI - DIRITTI SINDACALI
Art. 71 Diritti sindacali
Le parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 (dieci) ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore, riducibili a 24 ore in caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento e dell'ordine del giorno.
Alle assemblee potranno partecipare sindacalisti esterni, non lavoratori dell’azienda, purché di ciò ne venga data comunicazione ala datore di lavoro insieme alla richiesta di assemblea.
Art. 72 Trattenute sindacali
Le trattenute per contributi sindacali, vengono operate dal datore di lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
Le deleghe devono essere inoltrate al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
Art. 73 Dirigenti sindacali
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo di giorni 5 (cinque) per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con un massimo di 40 ore annue.
I permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con almeno
2 (due) giorni di anticipo, dalle organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Art. 74 Cariche elettive
Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970.
Art. 75 Permessi sindacali e imponibilità
I permessi retribuiti di cui all’art. 82 non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti assistenziali e previdenziali a norma della Legge n. 402/ 1996.
Art. 76 Bacheca sindacale
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 300/1970, nonchè quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali xxxunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro. Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio dell'imprenditore o delle categorie imprenditoriali.
TITOLO XLVII – Codice disciplinare, doveri dei lavoratori
Art. 77 Codice disciplinare
Il Codice disciplinare, redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970 deve essere affisso in luogo ben visibile ai lavoratori e consultabile, nonché deve esserne consegnata una copia al lavoratore.
Art. 78 Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso l'azienda stessa;
4) in merito alla posizione assegnatagli ed ai compiti inerenti, il lavoratore deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno dell'azienda in cui lavora evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività contrarie agli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il R.D.L. del13 novembre 1924, n. 1825 convertito nella Legge 18 marzo 1925, n. 562.
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela e tutto il pubblico che per qualsiasi motivo trattiene rapporti con l'azienda;
6) divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero che sia previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.
Art.79 - Disposizioni disciplinari comuni
I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità dell'inadempienza commessa con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
5) licenziamento disciplinare, nei casi previsti dalla legge.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito ed averlo sentito in sua difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa. Il lavoratore avrà la possibilità di presentare le contro deduzioni a sua difesa entro 5 (cinque) giorni.
L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere preso entro un congruo termine, necessario alla valutazione del caso, dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni.
Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad massimo di 3 (tre);
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza,
e) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l 'azienda;
f) contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;
g) contravvengono al divieto di accettare mance dalle clientela dell'azienda o da fornitori della stessa e che comunque le promuovono e/o le sollecitino;
h) non rispettino le norme e le regole stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda.
In caso di licenziamento per giusta causa, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 5 giorni durante i quali il lavoratore potrà presentare eventuali giustificazioni.
E' evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
Nei casi di reiterata violazione del codice disciplinare aziendale e per giusta causa sarà possibile comminare la più grave sanzione del licenziamento, anche senza preavviso.
Il lavoratore che intende impugnare il provvedimento disciplinare preso nei suoi confronti può avvalersi della procedura dell'art. 7, comma 6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e dei danni arrecati all'azienda per quanto ad esso imputabili per negligenza o colpa grave.
Ulteriori fattispecie possono essere previste dal codice disciplinare aziendale.
TITOLO XLVIII - PATRONATI
Art. 80. Patronati
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 300/1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la foro attività all'interno dell'Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e delle attività contemplate nel presente articolo.
TITOLO XLIX
Art. 81 (Enti Bilaterali Aziende Private) E.BI.A.P.
Le parti concordano di aderire all’Ente Bilaterale che costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, informazione e qualificazione professionale.
Le parti convengono di istituire una commissione paritetica a livello nazionale composta da 8 (otto) componenti, di cui 4 (quattro) sono segnalati da ogni parte stipulante il presente C.C.N.L. che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E’ consentito alle stesse organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa con comunicazione scritta.
L’Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha i seguenti scopi:
promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali formulando uno schema di regolamento per istituire l’Ente Bilaterale a livello territoriale e/o regionali, anche tramite federazioni o associazioni aderenti, autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, coordinando l’attività e verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
promuovere e progettare e/o gestire attraverso convenzione, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base del future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno essere considerate iniziative che favoriscono la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua.
Il finanziamento dell'EB avverrà tramite contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%). La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura:
“mancata adesione all’Ente Bilaterale del contratto”.
Del mancato pagamento delle quote ENTE BILATERALE l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata ar al Sindacato FEDARCOM territoriale e ove non esiste al Regionale competente.
L’Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.
Per garantire le risorse necessarie alla fase di definizione progettuale e di attivazione operativa, viene attivato un apposito sistema di autofinanziamento.
Detto sistema si articolerà secondo le seguenti modalità:
1) con il versamento in fase di prima applicazione, e per i lavoratori neo-assunti, successivamente, di una quota di adesione pari al 4% della retribuzione contrattuale, di cui il 3% a carico delle aziende e l’1% a carico dei lavoratori;
2) con il versamento a decorrere dall’anno successivo a quello di iscrizione di una quota di associazione all’Ente Bilaterale pari a € 25.00 (venticinque/00 Euro) di cui € 20.00
(venti/00 Euro) a carico delle aziende e € 5.00 (cinque/00 Euro) a carico dei lavoratori. Le quote annuali andranno versate nel mese di gennaio a cura delle aziende che applichino il presente CCNL .
La suddetta quota di pertinenza aziendale è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di pari importo. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione all’ente bilaterale nazionale”.
Del mancato pagamento delle quote dell’ente bilaterale nazionale dovrà dare comunicazione con raccomandata ar al Sindacato FEDARCOM territoriale e ove non esiste al Regionale competente.
NOTA A VERBALE
Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che provvederanno a versare in una unica soluzione appena le Parti stipulanti avranno depositato il
C.C.N.L. presso il Ministero del Lavoro.
TITOLO L – TRASPORTI
Art. 82 – Sfera di applicazione
Il presente C.C.N.L. si applica ai dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla Legge n. 443, del 8 agosto 1996, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto di terzi nonché promiscuamente le attività di spedizione ed i servizi ausiliari del trasporto. La tabella retributiva relativa alle paghe base nazionali conglobata afferenti alle attività previste di cui sopra viene riportata nell’allegato B.
Art.83 – Classificazione del personale
Di seguitosi riportano le qualifiche inerenti alle attività di cui al precedente articolo, in quanto quelle di carattere comune ed i relativi profili, sono state enunciate negli articoli 2, 3 e 4 del presente accordo.
LIVELLO I° QUADRO –Si fa riferimento all’art. 4 del presente C.C.N.L. LIVELLO I°
1) Responsabili di filiali, di agenzie, docks e silos, capi di servizio o capi reparto, ecc.;
2) Capo tariffista nazionale e/o internazionale o tariffi sta autonomo per traffici internazionali;
3) Capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
4) Produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgono, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo;
5) Addetti muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora la patente venga utilizzata per conto dell’azienda;
6) Responsabile di terminale container gestito direttamente dall’azienda;
7) Addetto della compilazione del budget aziendale.
Altre qualifiche di valore equivalenti non espressamente riportate nella presente elencazione.
LIVELLO II°
1) Altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
2) Supervisori operativi o servizi clienti (air couries);
3) Coadiutori di spedizionieri doganali patentati, che utilizzano la loro procura per conto dell’azienda;
4) Tariffasti per traffici internazionali, marittimi e/o terrestri o tariffasti autonomi per traffici nazionali, anche se si esprimono mediante codice;
5) Acquisitori di traffici internazionale e/o nazionale;
6) Addetti al contenzioso (alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative ai danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate);
7) Stenodattilografi in lingua estera, anche operanti con sistema di videoscrittura;
8) Traduttori interpreti;
9) Addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano, svolte con autonomia;
10) Xxxxxxx esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazione, calibrazioni nel loro specifico settore di attività;
11) Addetti alla assistenza e/o esecuzione di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
12) Addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aerea.
Altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente riportate nella presente elencazione.
LIVELLO III°
1) Assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;
2) Addetto alle trilaterali auomatizzate;
3) Ausiliari dello spedizioniere doganale operante nell’ambito degli uffici doganali;
4) Addetto al campionamento e finalizzazione dei campioni;
5) Addetto al controllo imballaggi con certificazione;
6) Conducente di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 x.xx;
7) Conducenti di autocarri con portata superiore a 25 x.xx se muniti di gru; che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e montaggio di qualsiasi parte di esso, collaudo per l’esame complessivo della funzionalità degli automezzi;
8) Xxxxx conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
9) Addetti alle gru semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate:
10) Motoristi e/o collaudatori.
Altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente riportate nella presente elencazione.
LIVELLO IV°
1) Agenti esterni consegnatari di merci con il carico, scarico e spedizioni di merci;
2) Addetti muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e bancarie;
3) Addetti al servizio di esazione, e che siano autorizzati a quietanzare e versare;
4) Compilatore di polizze di carico e scarico e lettere di vettura aerea, anche operanti su videoterminali;
5) Compilatore di bolle doganali;
6) Addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportente la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipare ed altre, anche con sistemi computerizzati;
7) Xxxxxxx conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiori a 80 x.xx;
8) Conducente di motobarche;
9) Conducente di natante azionato da propulsione meccanica;
10) Trattoristi;
11) Caposquadra addetti a traslochi di mobilio ad ai trasporti eccezionali;
12) Caposquadra di xxxxxxxxx e ribalta che coordina più di tre dipendenti;
13) Addetto a gru semoventi ed a gru a ponte combinate con portata inferiore a 20 tonnellate;
14) Conducente di carrelli elevatori di portata superiore a 30 x.xx;
15) Addetto al ricevimento merci e/o ribalta con controllo e rilascio documenti del o al mittente;
16) Falegnami e/o imballatori;
17) Conducente di autocarri con portata superiore ai 35 x.xx e fino a 25 x.xx se munito di gru;