CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA E L’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI _____________ premesso
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
E
L’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI _____________
premesso
che l’art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale
che l’art. 8 comma 1 della Legge 341/90 prevede: “Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all’art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”
che l’art. 2 comma 1 (Tabella XXVII - Corso di Laurea in Farmacia) del D.M. 30 giugno 1995 “Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Farmacia” pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/2/96 prevede: “La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera”
che l’art. 5-bis del D.M. 9/9/57 “Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni” prevede: “Agli esami di stato per l’esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico”
che i corsi di laurea specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartengono alla classe delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) e che il D.M. 28/11/2000, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: “i laureati nei corsi di laurea specialistica della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all’esercizio della professione di farmacista....” e “i corsi hanno durata di cinque anni, che comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 CFU”
che i corsi di laurea magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologie farmaceutiche appartengono alla classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale (LM-13) e che il DM 16/03/2007 negli obiettivi formativi qualificanti prevede: “In osservanza alle direttive Europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU”
che la Circolare Ministeriale n. 570 del 11/03/2011, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CE stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno 6 mesi (900 ore) presso farmacie di comunità oppure presso farmacie ospedaliere
constatato
che l’Università degli Studi di Ferrara intende offrire il tirocinio professionale richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea specialistica (Classe 14/S) e Laurea magistrale (Classe LM-13) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva Europea 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE e circolare MIUR prot. 570 del 11/05/2011);
che le Farmacie operanti nel territorio di competenza dell’Ordine dei Farmacisti provinciale intendono offrirsi come sedi per lo svolgimento del tirocinio curriculare obbligatorio e che le stesse hanno dichiarato di aderire a questa convenzione tramite l’Ordine, che fornirà all’Università un elenco aggiornato delle farmacie aderenti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Finalità e contenuti
L’Università degli Studi di Ferrara, per lo svolgimento del tirocinio professionale, di durata minima semestrale, volto a fornire a studenti in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per il conseguimento dell’abilitazione nazionale all’esercizio della professione di farmacista tramite Esame di Stato o laurea abilitante, si avvale della collaborazione dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di …………………….., secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione.
Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Regolamento di Tirocinio Pratico-Professionale approvate dal Consiglio di Corso di Studio in …………………. e allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.
Le Farmacie aderenti alla presente Convenzione, per tramite dell’Ordine, mettono a disposizione dell’Università degli Studi di Ferrara le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio professionale degli studenti dei Corsi di Laurea specialistica/magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
La disponibilità delle strutture viene offerta per lo svolgimento dell’attività di tirocinio pratico-professionale.
L’accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante, nella figura del dottore farmacista Titolare o Direttore e/o di un dottore farmacista suo delegato, con compiti di illustrazione e di formazione.
Art.2 – Ambito di applicazione
Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie aderenti, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia. L’attività svolta nell’ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l’eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
Art.3 – Xxxxxx e sostenibilità
L’attività di tirocinio ha una durata non inferiore a sei mesi per non più di 40 ore/settimana. La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio, esclusi i giorni festivi.
Il Titolare/Direttore della Farmacia individua per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e che abbia esercitato la professione in modo continuativo da almeno due anni, il responsabile delle attività di tirocinio (Tutor professionale). Il Tutor professionale ha il compito di seguire lo studente per tutta la durata del tirocinio e deve essere presente in farmacia a tempo pieno nelle ore di presenza del tirocinante.
Il numero di tirocinanti accolti dalla Farmacia dovrà rispettare il quorum di un tirocinante ogni due farmacisti strutturati a tempo pieno con un massimo di 4 tirocinanti per farmacia, inclusi quelli di altri Atenei. Detto quorum è da intendersi riferito alla effettiva forza lavoro, pertanto, nel caso di farmacisti impiegati part-time, farà fede il monte ore.
La Farmacia è tenuta a compilare il questionario finale di valutazione dell’esperienza di tirocinio predisposto dall’Università.
Art.4 – Assicurazioni, Doveri del tirocinante e Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
L’Università degli studi di Ferrara garantisce che i frequentanti il tirocinio sono coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL (gestione per conto dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2) che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione delle predette attività.
La polizza di assicurazione è quella stipulata dall’Ateneo, i cui estremi sono riportati sul progetto formativo.
Compete alla struttura ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l’attività di tirocinio.
Gli obblighi a carico del tirocinante sono declinati nel progetto formativo.
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo seguendo le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza.
b) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Qualora si verificassero, da parte del soggetto tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al Tutor incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del soggetto tirocinante questi è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.
In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
È onere del soggetto ospitante rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi emergenziali.
È onere del soggetto ospitante informare e (ove necessario) integrare la formazione del tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture.
È onere del soggetto ospitante provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e addestrare il tirocinante all’uso dei dispositivi stessi e delle attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.
La visita di idoneità alla nuova mansione, ove necessario, è a carico del soggetto ospitante.
Art.5 – Crediti formativi dei tutor aziendali
Ai sensi di quanto deliberato con determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 06.12.2018 si specifica che al farmacista, tutore aziendale, (di cui all’art.1 della presente Convenzione e di cui al Regolamento di Tirocinio Pratico-Professionale per il corso di laurea specialistica/magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) che segua lo studente nel tirocinio pratico-professionale, matura il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
L’Università si impegna a fornire all’Ordine dei Farmacisti l’elenco dei tirocini regolarmente conclusi presso le Farmacie del proprio territorio, con indicazione del nominativo del Tutor che ha seguito il tirocinante. Sulla base di tale elenco l’Ordine provvederà a disporre l’attestazione dei crediti formativi acquisiti in qualità di tutor aziendali.
Art.6 - Disciplina
L’Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dal Regolamento di Tirocinio Pratico-Professionale. L’Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con il Regolamento di Tirocinio Pratico-Professionale e dei quali l’Università vorrà informare l’Ordine stesso.
Art. 7 - Proprietà intellettuale
La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo.
Art. 9 - Foro
Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attività costituente l’oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna delle stesse parti. I due arbitri nomineranno, di comune accordo, il terzo componente del Collegio; in caso di disaccordo la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara, Foro in cui il collegio arbitrale ha sede.
Art. 10 - Durata, rinnovo e recesso
La presente convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata quinquennale con possibilità di proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti. Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell’atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte.
Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima tramite PEC. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione i tirocini e le attività in corso
Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.
Si dà atto che per l’attivazione della presente convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell’altro.
Art. 11- Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo
La presente convenzione è redatta in un unico originale ed è conservata dall’Università degli Studi di Ferrara. Il soggetto ospitante ne conserva una copia presso la propria sede.
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.
La presente convenzione, soggetta a imposta di bollo, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, sarà assolta in modo virtuale a cura dell’Università degli Studi di Ferrara giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Ferrara.
Articolo 12 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione
Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all’Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs n. 33/2013.
Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.
La violazione del Codice di comportamento o l’inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.
Art. 13 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
5