DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per la conclusione di Accordo Quadro per l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi nei Quartieri: Q.1 DX ARNO E PARCO CASCINE, Q.2, Q.3 e Q.1 SX ARNO, Q.4, Q.5” della durata massima di due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto.
PREMESSE:
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Firenze - Direzione Ambiente – Servizio Parchi Giardini e Xxxx Xxxxx, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre informazioni relative conclusione di un Accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.lgs 50/2016 (nel prosieguo, Codice) e dell’art.11 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze per la “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI IN AREE VERDI NEI quartieri: Q.1 DX ARNO E PARCO CASCINE, Q.2, Q.3 e Q.1 SX
XXXX, Q.4, Q.5” della durata massima di due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrattare n.5657 del 05/10/2016 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (nel prosieguo, Codice).
Il luogo di esecuzione del contratto è Firenze, nelle zone sotto indicate:
Zona 1 – Quartiere 1 dx Xxxx x Xxxxxxx Xxxx 0 – Quartiere 2
Zona 3 – Xxxxxxxxx 0/Xxxxxxxxx 0 sx Xxxx Xxxx 0 – Quartiere 4
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Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del Codice è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, PEC - xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx, indirizzo postale Xxx X. Xxxxxxx. x.00, 00000 Xxxxxxx.
ENTE APPALTANTE:
Direzione Ambiente del Comune di Firenze, con sede in Xxx X. Xxxxxxx x.00-00000 Xxxxxxx.
1 - Oggetto e Valore stimato dell’Accordo Quadro
1.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI IN AREE VERDI NEI Quartieri: Q.1 DX ARNO E PARCO CASCINE, Q.2, Q.3 e Q.1 SX ARNO, Q.4, Q.5 per la durata massima di due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto.
Ai sensi dell’art.35 comma 9 lett. a) e comma 16 del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato dell’Accordo Quadro è pari al valore complessivo stimato di €.245.500,00 (euro duecentoquaranta- cinquemilacinquecento/00, al netto dell’IVA al 22%, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 700,00 (euro settecento/00).
La spesa è finanziata con fondi del Bilancio Straordinario.
1.2 L’accordo quadro riguarda l’affidamento dell’intero appalto di fornitura e posa in opera. Si precisa, tuttavia, che la puntuale definizione delle quantità delle singole forniture avverrà attraverso la stipula di contratti attuativi dell’Accordo Quadro.
1.3 Ai sensi dell’art. 100 del Codice, nel Capitolato speciale d’appalto sono previste le seguenti clausole relative a condizioni particolari per l'esecuzione del contratto che, in sede di domanda di partecipazione, gli operatori economici devono dichiarare di accettare per l’ipotesi in cui risultassero aggiudicatari.
In sede di stipula del contratto o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole di cui all’art.2 del Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di
Firenze, riportate al successivo par. 9.7, nonché i seguenti obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento:
<Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXX ENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”>.
1.4 Ai sensi dell’art.4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario.
1.5 Il pagamento dei corrispettivi degli interventi di fornitura e posa in opera eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro è disciplinato dall’art.36 del Capitolato speciale d’appalto.
1.6 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2 - Soggetti ammessi alla gara
2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 1° co. del Codice in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 co. 2 del Codice;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva, di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.45 co.2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48, comma 8 del Codice;
3. operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all’art.45, comma 1, e degli artt.49 e 83, comma 3 del Codice, nonché del presente disciplinare di gara.
2.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.
3. - Condizioni di partecipazione
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. Le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice;
2. Le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.3 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010, n.78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione).
3.4 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.5 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art.48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art.48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, comma 2 , lettera c) del Codice (consorzi stabili).
4 - Presa visione della documentazione di gara
La documentazione consistente negli elaborati indicati in premessa è disponibile sul sito internet:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx/ elenco_bandi.html
e il bando di gara all’indirizzo: xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx/XxxxXxxxx/XxxXxxxxxXxxxx.xx?xxxxxxx0
5 - Chiarimenti e Comunicazioni
5.1 Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx entro e non oltre il 20.12.2016. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all’Amministrazione oltre tale termine.
5.2 Le risposte saranno pubblicate in forma anonima entro il 23.12.2016 nel sito internet dell’Amministrazione al seguente indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxx di/elenco_bandi.html
6 - Modalità di presentazione della documentazione
6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
6.2 la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
6.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt.83, co. 3 e 86 del Codice.
6.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente la fedeltà della traduzione.
6.5 Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xx ndi/elenco_bandi.html
Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare, da inserirsi nella Busta A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento ed elencati nelle premesse del Disciplinare, si precisa che l’utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.
6.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
6.7 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, relative all’ammissione, ad esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 co. 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille del valore stimato dell’accordo quadro e precisamente €.245,50 (euro duecentoquarantacinque/50).
Ai fini della sanatoria di cui al presente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine di 5 (cinque)giorni solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere e perché sia presentato contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
La stazione appaltante, parimenti ma senza applicazione della sanzione, assegnerà al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni solari per la regolarizzazione, a pena di esclusione, delle irregolarità formali, ovvero della mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili con le disposizioni del Codice, alle indicazioni contenute nella determinazione dell’ANAC del 8.01.2015 n.1 “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art.38, comma 2-bis, e dell’art.46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163”, reperibile all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxx ta/AttiDellAutorita/_Atto? ca=5957
Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (cinque giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.
6.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n.82 recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).
7 - Comunicazioni
7.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi dell’art.76 del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
7.3 In caso di avvalimento , la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
8. Subappalto
8.1 Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti della fornitura e posa in opera che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
8.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile è contenuta entro il limite massimo del 30% (trenta) dell’importo contrattuale.
8.3 La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art.105 co. 13 del Codice.
8.4 Xxx non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 11.3 che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art.105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.
8.5 Ai sensi dell’art.105 co. 6 del Codice è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori per affidamenti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 Codice e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Il concorrente, pertanto dovrà indicare, nell’apposita modulistica (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D), nominativamente, precisandone
denominazione, sede legale e codice fiscale, almeno tre subappaltatori.
9. Ulteriori disposizioni
9.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art.97 co. 6, ultimo periodo del Codice.
9.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art.95, comma 12 del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto. Ai sensi dell’art. 94 comma 2 del Codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.
9.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
9.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
9.5 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 co. 4 ultimo periodo e 216 co. 11 del Codice, nonché dell’art.34, comma 35, del D.L.179/2012, convertito nella L.221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione degli avvisi (bando ed avviso) sui quotidiani, a tiratura nazionale e locale, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 co. 4 ultimo periodo, e 216 co. 11 del Codice, sono a carico
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
9.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
9.7 Al presente Accordo Quadro si applicano le disposizioni del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n.82/2015 e sottoscritto in data 16.03.2015 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. Il suddetto Protocollo è allegato alla documentazione di gara ed è altresì disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” “Altri contenuti” all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXXXXXXXXXXXXXXX FIRENZE1.pdf
Le imprese esecutrici a vario titolo delle forniture e posa in opera, di cui al presente bando, hanno l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, in caso di grave e reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà nei termini indicati nel citato Protocollo, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto. Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nel citato Protocollo, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella modulistica.
In sede di stipula del contratto, o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole n.1, 2, e 3 di cui all’art.2 del Protocollo di seguito riportate: “Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”
“Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.”
“Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio”.
9.8 La stazione appaltante, ai sensi dell’art.110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
10 - Xxxxxxxx e garanzie richieste
10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art.93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore stimato dell’importo dell’affidamento, quindi di €.4.910,00 (quattromilanovecentodieci/00).
10.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
10.3 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario.
10.4 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1 essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art.18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. In caso di fideiussione in formato digitale, la stessa deve essere presentata in originale e, cioè, su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa, sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata
informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore;
1. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
2. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
3. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del codice civile;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957 2° co. del codice civile;
c. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
10.5 La mancata presentazione della garanzia provvisoria, ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 co. 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.7 del presente disciplinare, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
10.6 Ai sensi dell’art.93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.93 co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
10.7 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art.103 del Codice. Ai sensi dell’art.103
co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell’art.103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10.8 L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell’art.93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del
20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefìci di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di offerta (nel modulo DGUE, Parte IV^, Sezione D, e nella Domanda di partecipazione)il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
10.9 Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art.48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nell’ipotesi in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assuma nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e
c) del co. 2 dell’art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11 Pagamento in favore dell’Autorità
11.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00) scegliendo tra le modalità di cui alla delibera dell’X.X.XX.
n.163 del 22 dicembre 2015 (disponibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/_ riscossioni ).
11.2 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 co. 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.7 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
11.3 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
12 Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale
12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
1) ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell’art.83 co. 3 del Codice, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
2) A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 4 del Codice devono:
a) avere conseguito un fatturato globale d’impresa minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione delle offerte, pari ad almeno il valore stimato (di cui al par. 1.1) dell’Accordo Quadro, I.V.A. esclusa. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;
3) A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 co.1 lett. c) del Codice (risorse umane e tecniche possedute ed esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità), i concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 6 del Codice devono:
a) avere eseguito per ciascuno degli ultimi tre anni (2013 – 2014 -2015) contratti di fornitura analoghi a quelli oggetto di affidamento, di importo complessivo annuo non inferiore a quello stimato per l’Accordo Quadro, IVA esclusa. Si considerano analoghi anche i contratti qualificati come appalti di lavori dalle stazioni appaltanti;
b) avere avuto durante gli ultimi tre anni (2013 – 2014 - 2015) un organico medio annuo di almeno 5 (cinque) dipendenti;
12.2 Ai sensi dell’art.89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere
b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento
per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio (par. 2.1.1).
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
12.3 Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art.89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art.89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti, della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano il criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall’art.89, comma 9, del Codice.
12.4 E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
12.5 Il requisito relativo all’iscrizione di cui al paragrafo 12.1 deve essere dimostrato:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordi- nario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
a) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
12.6 Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 12.1.2) a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al
il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
13.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’ARCHIVIO GENERALE del Comune di Firenze ubicato in Palazzo Vecchio – piano terreno Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:15. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
13.3 Il plico deve recare, all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente - denominazione o ragione sociale, indirizzo PEC per le comunicazioni - e riportare la dicitura: “Offerta per Procedura aperta per Accordo Quadro per Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi nei quartieri: Q.1 DX ARNO E PARCO CASCINE, Q.2, Q.3 e Q.1 SX ARNO, Q.4, Q.5”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
13.4 Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, e l’indicazione dell’oggetto dell’appalto:
1) Una Busta “A – Documentazione amministrativa”;
2) Una Busta “B – Offerta Economica”.
13.5 La mancata separazione dell’offerta economica di cui alla busta B dalla documentazione della busta A, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto dal concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.
13.6 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Verranno
altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell’art.59 del Codice.
14 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
14.1 domanda di partecipazione (Mod. Domanda “Ind” oppure Mod. Domanda “Pluri” ), su carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
14.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
14.2 dichiarazione sostitutiva (Modulo DGUE), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n.165. Il DGUE deve essere compilato nelle Parti II^, III^, IV^ - e recare la sottoscrizione del rappresentante legale del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^;
2. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede)e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alle parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^;
3. le attestazioni del DGUE di cui all’art.80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art.80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi:
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. le attestazioni del DGUE, Parte III^ Sezione A di cui all’art.80 co.
1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art.80 comma 3 del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice
con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a propria conoscenza”.
5. Le attestazioni del DGUE Parte III^, Sezione A di cui all’art.80 co.
1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all’art.80 comma 3. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell’apposito riquadro del DGUE, Parte III^, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o“Self-Cleaning”, ai sensi dell’art. 80, co. 7 del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
6. le attestazioni del DGUE (Parte III^, Sezione D) riferite all’art.
80 co. 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte
alla verifica antimafia di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011;
14.3 Dichiarazione sostitutiva (Modulo DGUE – Parte IV^ Sezione A) con la quale il concorrente attesta l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione
nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice;
14.4 Dichiarazione sostitutiva, resa nella Domanda di partecipazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mmm.ii., con la quale il concorrente:
a. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
b. dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art.80, comma 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
14.5 Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:
x. Xxxxxxx nel Modulo DGUE (Parte IV^, Sezione B, punto 1a)) di avere conseguito un fatturato globale d’impresa minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell’offerta, pari almeno al valore stimato dell’Accordo Quadro, I.V.A. esclusa. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
b. Attesta nel Modulo DGUE (Parte IV^, Sezione C, punto 1b)) di avere eseguito per ciascuno degli ultimi tre anni (2013 – 2014
-2015) contratti di fornitura analoghi a quelli oggetto di affidamento, di importo annuo non inferiore a quello stimato per l’Accordo Quadro, IVA esclusa;
b. Attesta nel Modulo DGUE (Parte IV^, Sezione C, punto 8)) di avere avuto durante gli ultimi tre anni (2013 – 2014 - 2015) un organico medio annuo di almeno 5 (cinque) dipendenti;
14.7 Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.
[N.B. Le dichiarazioni devono riferirsi a tutti i requisiti indicati al paragrafo 12 e devono essere esattamente riportate nel Modulo DGUE]
14.8 In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:
a. un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II^, Xxxxxxx A e B, della Parte III^ e dalla Parte VI^, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b. Modulo AV sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.89 co. 7 del Codice;c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire
i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
14.9 In caso di subappalto ai sensi dell’art.105 co. 6 del Codice, il concorrente deve indicare nel DGUE, Parte II^, Sezione D la terna di subappaltatori e presentare un DGUE distinto per ciascuno dei tre subappaltatori indicati sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti e compilato nella Parte II^, Sez.A e B. nella Parte III^ e nella Parte VI^.
14.10 in caso di subappalto qualificante, come previsto dall’Allegato XVII Parte II, Capacità tecnica lett. j) del Codice, ossia qualora l’operatore economico intenda subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, il concorrente deve indicare nel DGUE, PARTE II^, Sezione D il subappaltatore interessato e presentare un DGUE distinto per il subappaltatore medesimo sottoscritto dal relativo legale rappresentante e compilato nella Parte II, sez. A
e B, nella Parte III, nella Parte IV e nella Parte VI.
14.11 PASSOE di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto di cui all’art.105 co. 6 del Codice dovrà essere prodotto il PASSOE di ciascuno dei tre subappaltatori, ed in caso di ricorso all’appalto qualificante come previsto dall’Allegato XVII Parte II: Capacità tecnica lett.j del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa subappaltatrice.
Ove il Consorzio concorrente indichi un consorziato esecutore dovrà produrre il PASSOE altresì del consorziato esecutore.
In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure, ove non fosse prodotto il PASSOE, sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine massimo di 5 (cinque)
giorni, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l’espletamento dei controlli.
14.12 Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a)delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto di affidamento, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.3 e 1.4 del disciplinare di gara;
3. accetta il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n.82/2015, allegato alla documentazione di gara (art.1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n.190) e si impegna al rispetto delle clausole contenute nel citato Protocollo da rendersi secondo i contenuti previsti nella Domanda di partecipazione;
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di
Giunta Comunale n.2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXX ENTO.pdf
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.
6. attesta di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.
7. si impegna a dare immediato inizio al servizio/fornitura su richiesta del Responsabile della competente Direzione dell’Amministrazione anche in pendenza della stipula dell'atto formale di appalto nei casi previsti dal comma 8 ultimo periodo dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016, senza pretendere compensi ed indennità di sorta;
14.13 Documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all’art.93 comma 8, del Codice, concernente l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva;
14.14 Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art.93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 co.7 del Dlgs 50/2016 e documentarlo, ed inoltre dovrà compilare il DGUE nella Parte IV^, Sezione D.
14.15 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di
€.20(euro venti/00) di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.
14.16 dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di Partecipazione ai
sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e xx.xx. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell’art.76 del Codice;
b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
c. indica che, ai fini dell’applicazione dell’art.53 co.5 lett.a) e dell’art.29 del Codice non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
c. indica, ai fini dell’applicazione dell’art.53 co.5 lett. a) e dell’art.29 del Codice le parti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale specificandone le motivazioni, e , pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art.53 comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi del DPR 184/2006.
x. xxxxxxx di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
14.17 indicazione (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) delle prestazioni che intende affidare in subappalto in conformità a quanto previsto dall’art.. 105 co.4 del Codice e, nel caso di cui ai paragrafi 10.9 e 10.10, i nominativi delle imprese subappaltatrici. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
14.18 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
14.19 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
14.20 DGUE (compilato nelle Parti II^ Sezione A e B, III^, IV^ - con esclusione delle Sezioni B, C e D- e VI^) del consorziato esecutore sottoscritto dal rappresentante legale di quest’ultimo e Modulo C sottoscritto dal rappresentante legale del consorziato esecutore per le ulteriori dichiarazioni contemplate in detto Xxxxxx.
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
14.21 a. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
14.21 b. dichiarazione resa dalla mandataria con l’indicazione delle parti della fornitura e posa in opera che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell’art. 48 comma 4, del Codice.
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
14.22 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
14.23 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
14.24 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti della fornitura e posa in opera che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48 comma 4, del Codice.
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
14.25 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005 (di
seguito, CAD), con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
14.26 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
14.27 dichiarazione che indichi le parti della fornitura e posa in opera che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
14.28 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
14.29 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
14.30 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14.31 La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 14, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda, nei termini indicati dal presente disciplinare.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
15 Contenuto della Busta “B – Offerta economica”
15.1 Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta secondo il Modulo “OE” allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e in lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
b) il ribasso globale percentuale da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara, in cifre e in lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi.
c) che l’offerta è ferma per almeno 180 giorni e che il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri indicati nei capitolati di appalto.
L’offerta economica dovrà altresì contenere l’indicazione dei costi aziendali dell’offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 co. 10 del Codice.
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l’importo indicato in lettere.
15.2 L’offerta economica, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.
15.3 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.
15.4 All’interno della busta “B–Offerta Economica”, il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art.97 commi 1 e 4 del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura “Gara per Accordo Quadro per affidamento Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi nei Quartieri: Spiegazioni sull’offerta proposta”.
16 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
16.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi
del combinato disposto degli artt.81 co.2 e 216 co. 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., e con le modalità ivi indicate. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.
16.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, ai sensi dell’art.86 del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1.1, se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, é richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel sistema AVCpass dall’operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;
b) quanto al requisito relativo al precedente paragrafo 12.1.2 a) mediante:
- dichiarazione, firmata digitalmente, resa, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione, attestante la misura (importo) e la tipologia dei valori specifici dichiarati in sede di partecipazione;
oppure
- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi sociali chiusi, con indicazione del punto
specifico da cui sia possibile evincere in modo univoco la misura (importo) e la tipologia dei valori specifici dichiarati in sede di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art.19 DPR 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;
c) quanto al requisito relativo al precedente paragrafo 12.1.3 a) mediante l’attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle prestazioni:
• se prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, mediante attestati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti attestati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
• se prestate a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità e autenticità della documentazione inserita.
d) quanto ai requisiti relativi al precedente par. 12.1.3 lett. B), mediante le modalità indicate nell’Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di selezione” al Codice. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta.
Si procederà in via preliminare alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, con riguardo alla data di scadenza prevista dal Bando, e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, si verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 17.3.
Ai sensi del c.2, art. 97 del Codice, si procederà in sede di gara all’individuazione del calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio di uno dei metodi previsti, e secondo le indicazioni operative contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 5/10/2016 pubblicato il 14/10/2016. Pertanto, qualora fosse sorteggiato il metodo previsto dall’art.97, comma 2 lett. b del Codice, ai fini "dell'esclusione del 10%" prevista da tale norma, si procederà all'accantonamento di un numero di offerte pari al 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.
17.3 Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A
17.3.1 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
d) Ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell’art. 80 del codice all’ANAC nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.
17.3.2 Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che ricorrano gli estremi di cui all’art. 59 co. 4 lett. x Xxxxxx, il Presidente del seggio di gara procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
17.3.3 Ultimate tali preliminari operazioni il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà al sorteggio dei parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia di cui al co. 2 dell’art. 97 del Codice. A seguito, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, all’apertura delle Buste “B – Offerta Economica”, dando lettura delle percentuali di ribasso offerte dai concorrenti, nonché al calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo sorteggiato.
17.3.4 Ultimate le operazioni di gara di cui al precedente paragrafo, il soggetto che ha espletato la gara, chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP. La stazione appaltante procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 97 del Codice.
17.4 Verifica di anomalia dell’offerta
17.4.1La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:
iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.
17.4.2La stazione appaltante richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni, qualora non presentate all’interno della busta “B–offerta Economica”, oppure qualora ritenute non sufficienti; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse
ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
17.4.3All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, inviata all’indirizzo PEC autorizzato, per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.
17.4.4La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite, ed esclude l’offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.
17.4.5La stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora il concorrente non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito.
17.4.6Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice.
18 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
18.1 Come previsto dall’art. 34 del Codice al presente appalto si applicano i criteri ambientali minimi adottati con Decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n.50 del 2 marzo 2015) del MATTM relativi all’Acquisto di articoli per l’arredo urbano (Allegato tecnico). Le seguenti specifiche tecniche e clausole contrattuali formano parte integrante del presente capitolato e del contratto, e recepiscono i succitati Criteri Ambientali Minimi in quanto compatibili con gli standard di servizio stabiliti per il Comune di Firenze tenendo conto di tutte le condizioni ambientali di riferimento (contesto urbano, pregio paesaggistico e/o storico- monumentale ecc…)
19 Specifiche Tecniche
Indicazioni per la progettazione degli spazi ricreativi e criteri ambientali dei materiali impiegati, come da Capitolato.
19.1 Gli spazi destinati a parchi gioco, dovranno essere allestiti con elementi in legno, a base di legno o composti anche da legno conformi ai criteri di cui di seguito e/o in plastica, in gomma,
in miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno, conformi ai criteri di cui di seguito.
19.2 Per le piattaforme antitrauma e per i campi da gioco si intendano utilizzare i materiali sintetici conformi ai criteri ambientali minimi indicati oltre.
19.3 Verifica: l’appaltatore deve presentare, prima dell’installazione, una proposta di sistemazione del nuovo parco gioco, completa di tutte le informazioni e le descrizioni utili ad una valutazione funzionale, estetica ed ambientale, tra cui la descrizione degli elementi con cui intende realizzare il parco gioco, i tipi di materiale di cui sono costituiti, dimensioni e altri dati quantitativi.
19.4 Dovrà altresì garantire che realizzerà il parco gioco in conformità alle norme tecniche di riferimento, che, ove esistenti, devono essere specificate. In sede di certificato di ultimazione sarà richiesto di dimostrare la conformità alla normativa tecnica di riferimento.
20 – Richiamo Clausole Contrattuali
20.1 La fornitura e posa in opera delle diverse attrezzature ludiche e di arredo è da ricondursi a interventi di natura straordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.
20.2 Per l’individuazione delle aree oggetto dell’appalto si rimanda al documento di consistenza a corredo della documentazione di gara.
20.3 Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni di fornitura e posa in opera previste completamente compiute e rispondenti alla regola dell’arte, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
20.4 L’Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi
contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
21 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale, il contratto di Accordo quadro non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Accordo quadro. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art. 120 del citato X.Xxx., 5° comma.
22 Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
23 Informazioni complementari
20.1 Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul Portale ACVP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, cioè il documento attestante che l’Operatore economico può essere verificato tramite AVCpass, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa.
Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.
Le verifiche antimafia sull’aggiudicatario saranno espletate secondo le indicazioni del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di gara.
20.2 Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art.53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L.n.241/1990 e successive modificazioni. Si dà atto che, l'accesso è consentito, salvi i casi di esclusione o differimento dell'accesso di cui all’art. 53 del Codice, presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali
– Servizio Contratti e Appalti– piazza di Parte Guelfa n. 3 - Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 17:00.
20.3 Comunicazioni ex art. 76 D. Lgs. 50/16: tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nella Domanda di partecipazione, oltre al domicilio
eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione, via pec, all’indirizzo
xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nella Domanda di partecipazione per la ricezione delle comunicazioni. L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 76 del Codice mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.
20.4 I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxx i/elenco_bandi.html e sono comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 3 del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all’art. 76 co. 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l’esito della gara sarà visibile, successivamente all’aggiudicazione definitiva, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
20.5 Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.
Il Dirigente Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Documento firmato da: XXXXXXXX XXXXX
COMUNE DI 48
FIRENZE/01307110484 22/11/2016