Contract
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia
La trasparenza come termine “polisenso” utilizzato in vari settori dell’ordinamento:
- bancario
- finanziario
- assicurativo
Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti:
riguarda le condizioni riconducibili ad un contratto da stipularsi o stipulato con una banca o con un intermediario finanziario condizioni economiche e contrattuali
Trasparenza delle condizioni economiche e contrattuali
Informazione “chiara” ed “esauriente” sulle condizioni e sulle caratteristiche (economiche e non) delle operazioni offerte.
Informazione da rendere, a cura degli intermediari, con modalità distinte a seconda del momento di svolgimento della relazione con il cliente.
Informazione da rendere, a cura degli intermediari, con modalità distinte a seconda del mezzo di diffusione.
Le finalità intermedie:
1. permettere al cliente di conoscere e valutare l’operazione economica e controllarne lo svolgimento,
2. permettere la comparabilità tra le diverse offerte
Le finalità ultime:
1.promuovere e salvaguardare la concorrenza del mercato
2. tutelare il consumatore (art. 127 T.U.B.)
La trasparenza è:
1. un modo di essere dell’intermediario
(rischi legali e reputazionali) 🡺 requisiti e presidi organizzativi (art. 127 TUB)
2. l’oggetto del controllo dell’autorità di vigilanza (art. 128 TUB) e delle relative sanzioni (art. 144 TUB).
Il X.Xxx. 141/2010, di recepimento della Direttiva comunitaria sul credito ai consumatori, ha riscritto il Titolo VI del T.u.B. modificando la disciplina in materia di (trasparenza delle) Operazioni e Servizi bancari (capo I), del Credito ai consumatori (capo II), nonché le Regole generali e controlli (capo III).
Il D.Lgs. 218/2010 cd. correttivo ha a sua volta modificato il D.Lgs. 141/2010, tra l’altro incidendo su tempistiche di attuazione e regime transitorio.
Un ulteriore decreto correttivo è attualmente in sede di adozione.
- Artt. 115 -120 quater T.u.B. (Tit. VI – Capo I)
- Artt. 127 – 128 ter T.u.B (Tit. VI - Capo III)
- Artt. 144 e 145 bis T.u.B
Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari: le fonti normative primarie
In precedenza:
- Delibera CICR 4 marzo 2003
- Per le banche: Istr. di vigilanza (titolo X cap.1)
- Per gli intermediari ex art. 106 T.u.B. e per le reti (esclusi mediatori creditizi): provvedimento Governatore della BI 25 luglio 2003)
- Per i mediatori creditizi: Provv. UIC 29/4/2005
Attualmente
- Delibera CICR 4 marzo 2003 come modificata dal Decreto MEF 3 febbraio 0000
- Xxxxxxxxxxxxx XX 29 luglio 2009 e s.m.i.: sezioni da I a
V e sezioni X – XI
- Provvedimento UIC 29 aprile 2005 (richiamato nella sezione VIII Provvedimento BI)
Credito ai consumatori:
- artt. 121 – 126 T.u.B. (Titolo VI – Capo II)
- artt. 127 – 128 ter T.u.B (Titolo VI - Capo III)
- artt. 144 e 145 bis T.u.B
Trasparenza delle operazioni di credito ai consumatori: le fonti normative primarie
Codice del consumo:
1. Disciplina delle pratiche commerciali scorrette (in particolare le norma sulla pubblicità) artt. 18 -27 quater
2. Clausole vessatorie art. 33 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206)
3. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori artt. 67 bis e ss.
Pre - riforma
Le stesse della disciplina di trasparenza Attualmente
- Decreto MEF 3 febbraio 2011
- Provvedimento BI 29 luglio 2009 e s.m.i. (9 febbraio 2011): sezione VII e per quanto non diversamente disciplinato sezioni I – V – VIII – X - XI
Linee Direttici Provvedimento
1. Standardizzazione dei documenti;
2. Valorizzazione canale internet;
3. Principio di proporzionalità;
(introdotta definizione di clientela al dettaglio: consumatori, enti senza finalità di lucro e PMI)
4. Disciplina dell’organizzazione e dei controlli interni di banche e IF
Tutte le operazioni e i servizi aventi natura bancaria effettuati da Banche e Intermediari ex art. 106 TUB.
La disciplina NON si applica alla prestazione dei
servizi d’investimento.
Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari: ambito di applicazione
Disciplina specifica per:
- credito ai Consumatori (capo II);
- servizi di pagamento (capo II bis);
art. 115 3° co. TUB
“Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II bis”.
Inversione del principio base della previgente disciplina:
trasparenza e credito ai consumatori sono due insiemi finiti di norme, salvi gli incroci espressamente previsti
Obblighi informativi “precontrattuali “ (art. 116 e disp. di attuazione).
Obblighi informativi “contrattuali”
(requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti - art. 117).
Obblighi informativi “post contrattuali”
(comunicazioni in occasione della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali art. 118 - Comunicazioni periodiche alla clientela – diritti di ottenere documenti e copie art. 119).
Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari principali norme
1. Art. 117 bis: Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti (disciplina CMS - introdotta DL 201/2011);
2. Art. 120: decorrenza delle valute e calcolo degli interessi (anatocismo);
3. Art. 120 bis: recesso;
4. Art. 120 ter: estinzione anticipata dei mutui immobiliari;
5. Art. 120 quater: disciplina della portabilità
(modificato DL 70/2011);
Altre norme di “trasparenza”
Artt. 116 T.u.B.
pubblicità (o pubblicizzazione delle operazioni)
Devono essere resi chiari ai clienti tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate.
Inoltre, per le operazioni di finanziamento il TEGM
(Tasso Effettivo Globale Medio)
Gli obblighi di trasparenza pre – contrattuale sono assolti mettendo a disposizione del cliente alcuni documenti
1. Principali diritti del cliente
2. (ove previste) Guida/e
3. Foglio informativo del prodotto
Sezione II Provv. BI 29 luglio 2009 e s.m.i.
In particolare, il provvedimento BI:
• stabilisce in dettaglio i principi per la redazione dei documenti (correttezza, completezza, comprensibilità , semplicità) Allegato 1;
• prevede che il documento “Principali diritti dei clienti” deve essere:
1. redatto in conformità agli allegati per ciascuna modalità di commercializzazione (offerta presso lo sportello, fuori sede, attraverso internet)
2. esposto nei locali aperti al pubblico
3. messo a disposizione dei clienti;
• Prevede “GUIDE” in materia di:
1. conti correnti
2. Mutui
3. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Le guide (Allegato 3) devono essere messe a disposizione dei clienti
• distingue il Foglio Informativo tra standardizzato (per il conto corrente e i servizi ad esso collegati e i mutui - Allegati 4a e 4b) e non standardizzato.
Il foglio informativo:
1. contiene informazioni sull’intermediario, sulle caratteristiche e rischi tipici dell’operazione o del servizio offerto, l’ elenco completo delle condizioni economiche offerte, alcune clausole contrattuali (es. recesso)
2. è coerente con il contratto
3. è messo a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico.
4. in caso di finanziamento riporta l’indicazione che il cliente potrà consultare il TEGM sul cartello affisso nel locale aperto al pubblico
In caso di offerta fuori sede (realizzata ad esempio attraverso dipendenti e agenti in attività finanziaria):
- il foglio informativo riporta i dati del soggetto che entra in rapporto con il cliente e i relativi costi associati;
- Il dipendente/agente deve consegnare al cliente prima che sia vincolato: sia il documento Principali diritti, sia il Foglio Informativo, ove previste la/e guida/e, nonché la tabella TEGM (se trattasi di finanziamento)
- Va acquisita un’attestazione dell’avvenuta consegna
Altri strumenti di informazione pre - contrattuale (con funzioni diverse rispetto ai precedenti) previsti nel provv. BI sono:
- Il Documento di sintesi delle più significative condizioni economiche e contrattuali
- la Copia completa del testo contrattuale idonea
per la stipula
- È unito al contratto e ne costituisce il frontespizio
- Riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate in Foglio informativo;
- Può coincidere con il foglio informativo se l’offerta non è in alcun modo personalizzabile;
- Per i contratti di mutuo a tasso fisso riporta in calce
il piano di ammortamento
- E’consegnata al cliente su sua richiesta;
- in alternativa il cliente può chiedere solo il
documento di sintesi
- nei contratti di finanziamento il cliente può chiedere in alternativa la consegna gratuita dello schema di contratto e di un preventivo
La consegna della copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula non impegna le parti alla conclusione del contratto.
Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni.
La Copia completa del testo contrattuale
idonea per la stipula
La normativa detta requisiti che possono definirsi “di forma e di contenuto minimo” del messaggio pubblicitario:
• gli annunci pubblicitari debbono essere chiaramente riconoscibili come tali e specificare la propria natura di messaggio promozionale;
• gli annunci pubblicitari devono specificare che per le condizioni contrattuali bisogna far riferimento, ai fogli informativi indicando le modalità con cui essi sono messi a disposizione dei clienti;
• solo per gli annunci relativi a operazioni di finanziamento, nei quali l’intermediario dichiara il tasso d’interesso o altre cifre concernenti l’indicazione del costo del credito, deve essere prevista l’indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
ISC (indicatore sintetico di costo):
1. Specifico per alcune tipologie di operazioni (es.
conti correnti)
2. Riportato in foglio Informativo e nel Documento di sintesi
3. Calcolato secondo le modalità indicate da BI (allegato 5A).
Per mutui, anticipazioni bancarie, etc. a clienti al dettaglio è denominato TAEG ed è calcolato come questo secondo la disciplina del credito ai consumatori
Art. 117 T.u.B.
Forma dei contratti :
I contratti sono redatti per iscritto (salvi i casi previsti) a pena di nullità
Un esemplare è consegnato al cliente
I contratti quale strumento di trasparenza
I contratti indicano tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli int. di mora;
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di int. e di ogni altro prezzo e condizione nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati
In caso di inosservanza si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei BOT annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal MEF, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Ipotesi di esenzione della forma scritta (es. op. occasionali di valore inferiore a € 5.000,00);
Previsione di un’attestazione di consegna su copia dell’intermediario.
I contratti indicano tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli int. di mora;
vanno indicate tra gli altri le spese relative alle comunicazioni.
specifiche previsioni in caso di clausole di indicizzazione, possibilità di variare il contratto in senso sfavorevole per il cliente; capitalizzazione infra- annuale
(art. 119 T.u.B.)
Comunicazioni periodiche alla clientela
nei contratti di durata va fornita in forma scritta - o mediante altro supporto durevole - alla scadenza del contratto e comunque una volta l’anno una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
In mancanza di opposizione scritta la comunicazione è approvata trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
Per i rapporti in c/corrente è un estratto conto con periodicità annuale, o a scelta del cliente inferiore
Provvedimento BI
Le comunicazioni sono composte di:
- rendiconto: indica tutte le movimentazioni, gli addebiti, gli accrediti e i saldi.
- documento di sintesi: aggiorna il documento di sintesi unito al contratto.
- avvertenze legali: informazioni su portabilità e
presenza Guide.
Provvedimento BI
Il cliente sceglie le modalità (cartacee o telematiche) con cui ricevere le comunicazioni.
Il cliente può cambiare in ogni momento la propria decisione
Documentazione a richiesta (Art. 119 T.u.B.)
Il cliente o colui che gli succede a qualunque titolo, ha diritto di ottenere a pagamento copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere nei precedenti dieci anni
Risposta: non oltre 90 giorni
E’ esclusa la possibilità di addebitare costi diversi e superiori rispetto ai costi di produzione per la copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Variazioni contrattuali (art. 118 T.u.B):
1. distinzione tra contratti a tempo indeterminato e contratti di durata a tempo determinato (ius variandi anche con riferimento ai tassi d’interesse – ius variandi con riferimento esclusivamente alle clausole NON aventi ad oggetto i tassi d’interesse se cliente consumatore o micro impresa)
.
Variazioni contrattuali (art. 118 T.u.B):
2. necessario il GIUSTIFICATO MOTIVO
3. per entrambi i casi necessaria la clausola approvata specificatamente dal cliente;
4. termine di preavviso per la modifica unilaterale delle condizioni coincidente con il termine finale per esercitare il recesso (due mesi)
Le variazioni per le quali non sono state rispettate le modalità di comunicazione stabilite per legge sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente
.
Art. 127 bis T.u.B.
51
1. Gratuità della trasmissione per via telematica delle informazioni e comunicazioni che il cliente ha diritto di ricevere.
2. Gratuità delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.
52
Possibilità di richiedere spese - adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti – se contrattualmente convenuto e su richiesta del cliente:
- comunicazioni diverse da quelle ex art. 118 e trasmesse con strumenti non telematici;
- comunicazioni ulteriori e più frequenti di quelle previste dalla legge, indipendentemente dalla tecnica di comunicazione utilizzata;
- comunicazioni od informazioni trasmesse con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto.
Art. 117 bis T.u.B.
Disciplina degli oneri addebitabili ai clienti nei casi di:
- Apertura di credito in conto corrente
- Sconfinamenti nei contratti di conto corrente, con o senza apertura di credito;
- Sconfinamenti a valere su conti di pagamento e carte di credito
Art. 120 T.u.B.
Disciplina delle valute sulle somme relative ad assegni e
dei relativi interessi.
Delega al CICR di stabilire modi e termini per la produzione di interessi su interessi, fermo il principio che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori
Art. 120 bis T.u.B.
Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese.
Delega al CICR per individuare i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.
Art. 120 ter T.u.B.
Nullità della clausola per cui il mutuatario è tenuto al pagamento di compenso o penale o altre prestazioni in caso di estinzione anticipata o parziale di mutui immobiliari
Art. 120 quater T.u.B.
Disciplina delle facoltà di surrogazione nei contratti di finanziamento: modalità termini e oneri.
Art. 122 T.u.B.
“i contratti di credito comunque denominati” ad eccezione di quelli espressamente indicati
Art. 121 T.u.B. contratto di credito
“il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria”
Art. 121 T.u.B. consumatore
“una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”
Art. 122 T.u.B.:
elencati contratti cui non si applica la disciplina e contratti cui la disciplina si applica solo in parte.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione ad esempio:
• finanziamenti di importo inferiore a € 200,o superiore a
€ 75.000,00 ,
• finanziamenti a titolo gratuito o quasi gratuito,
• finanziamenti garantiti da ipoteca di durata ultraquinquennale,
• dilazioni di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore
• contratti di microcredito
Art. 122 T.u.B.:
La disciplina del credito ai consumatori si applica solo in parte a:
- aperture di credito regolate in conto corrente, se il rimborso delle somme deve avvenire su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo;
- contratti di locazione finanziaria che non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata;
- dilazioni di pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore.
• Crediti “finalizzati”: crediti per consentire l’acquisto di specifici beni o servizi
• Crediti “non finalizzati” 🡪 volti ad aumentare la capacità generale di acquisto del consumatore:
– prestiti personali
– cessione del quinto dello stipendio
– carte di credito a rimborso rateale
T.u.B. detta norme di trasparenza di tali contratti:
64
1. Informazioni obbligatorie nella pubblicità (art. 123 T.U.B.)
2. Obblighi informativi precontrattuali (SECCI, dovere di assistenza, obbligo di consegna della copia del contratto - art. 124 T.U.B.)
3. Obblighi di verifica del merito creditizio e disciplina delle banche dati (artt. 124 bis e 125 T.u.B.)
4. Obblighi informativi contrattuali e post contrattuali (art. 125 bis T.U.B.)
T.u.B. detta norme che incidono sui contenuti di tali contratti:
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- Recesso del consumatore anche nei contratti a t. indet
.(artt. 125 ter e quater)
- Disciplina dell’inadempimento del fornitore (art. 125 quinques)
- Rimborso anticipato dei contratti di finanziamento (art.
125 sexies)
- Disciplina della cessione dei contratti/crediti a consumatori(art. 125 septies)
- Sconfinamento (art. 125 octies)
L’art. 125 novies
norma specifica per gli “intermediari del credito”.
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Intermediario del credito indica “gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le informazioni “di base” indicate nel T.u.B., in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo
Alla Banca d’Italia il compito di precisare le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.
Si continua ad applicare il Codice del Consumo (parte II, titolo III) Pratiche commerciali scorrette
Annunci pubblicitari: tutti i messaggi in qualsiasi forma diffusi aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’ offerta alla potenziale clientela
Informazioni di base: tasso d’interesse (fisso o variabile); spese comprese nel costo totale del credito; importo totale del credito; TAEG; informazioni relative a servizi “accessori”; durata del contratto; importo totale a carico del consumatore; ammontare delle singole rate.
Tali informazioni vanno riportate con un esempio rappresentativo; nessuna voce può avere maggiore evidenza del TAEG
Il codice del consumo entra nel dettaglio di ciò il messaggio pubblicitario deve contenere (azioni) e finanche non omettere (omissioni) per non essere considerato ingannevole, ergo scorretto.
Al di là delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli in rilievo le azioni e le omissioni pubblicitarie potenzialmente ingannevoli, in quanto suscettibili di indurre in errore e/o di indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 22 del Codice del consumo, la pubblicità, con riferimento agli elementi indicati ex lege, deve essere:
• Veritiera: ovvero non deve contenere informazioni non rispondenti al vero;
• Xxxxxx: ovvero non deve contenere informazioni che seppur di fatto corrette possano in vari modi indurre in errore;
• Completa: ovvero deve contenere tutti i dati che, in considerazione delle caratteristiche e delle circostanze della fattispecie concreta nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, permettono al consumatore di compiere una scelta consapevole.
• Trasparente: ovvero non devono essere occultate o presentate in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti e deve indicare l’intento commerciale ovvero lo stesso deve essere agevolmente desumibile dal contesto.
Art. 124 T.u.B.
a) Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
Le informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".
Gli obblighi informativi si considerano assolti
attraverso la consegna di tale modulo.
Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.
b) Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento (obbligo di assistenza).
c) Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l’intermediario del credito al momento della richiesta non intenda procedere alla conclusione del contratto.
Alla Banca d’Italia il compito di stabilire il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore.
Art. 124 T.u.B. (in sintesi)
• Informazioni europee di base per i consumatori c.d. Modello SECCI (documento standard - all. 4C delle disposizioni)
✓ Identità finanziatore/intermediario del credito
✓ Caratteristiche principali del prodotto
✓ Costi del credito
✓ Altri aspetti legali
✓ Informazioni in caso di commercializzazione a distanza
(gratuitamente su supporto cartaceo o altro supporto
durevole)
• Copia del testo contrattuale idoneo per la stipula (gratuitamente, su richiesta)
• Assistenza al consumatore (gratuità, procedure interne)
Il SECCI deve essere fornito prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile
Contiene le condizioni offerte alla generalità della clientela se non sono personalizzabili.
Negli altri casi le condizioni offerte al singolo consumatore tenendo conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate
Deve essere redatto in conformità all’allegato 4C
Disciplina specifica per le aperture di credito in conto corrente e le dilazioni di pagamento non gratuite.
L’avvenuta acquisizione del documento dal
consumatore è attestata per iscritto.
Il finanziatore fornisc al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento.
Provv. Banca d’Italia: assistenza al consumatore
Il finanziatore assolve a tale obbligo adottando procedure interne volte ad assicurare che il consumatore possa – prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso - rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni sugli el indicati. Le spiegazioni possono essere date oralmente o, comunque, attraverso tecniche di comunicazione a distanza; su richiesta con un’interazione individuale con gli addetti.
Provv. Banca d’Italia: assistenza al consumatore (2)
Art. 121 T.u.B. definizione
Indica il costo totale del credito per il consumatore, espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito.
Costo Totale del credito: tutti gli interessi e i costi, incluse le commissioni le imposte e le altre spese a eccezione di quelle notarili che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
Importo totale del credito: indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù del contratto di credito
Include anche: i costi per i servizi accessori connessi, ivi compresi quelli di assicurazione, noti al creditore al momento della sottoscrizione del contratto.
Non include: le eventuali penali da pagare per il mancato rispetto di obblighi contrattuali; le spese (diverse dal
prezzo di acquisto) sostenute al momento dell’acquisto
✓ Allegato 5B per le aperture di credito in conto corrente
✓ Allegato 5C per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente
TAEG Provvedimento BI: modalità di calcolo
I finanziatori e gli intermediari del credito mettono a disposizione della propria clientela la Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Guide: Provvedimento BI
Art. 124 bis T.u.B.
Obbligo del finanziatore di valutazione del merito creditizio prima della conclusione di un contratto di credito o di un aumento dell’importo totale del credito.
Finalità:
1. sana e prudente gestione
2. evitare il sovraindebitamento
La valutazione del merito creditizio avviene sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
Art. 125 T.u.B.
Obblighi informativi in capo al finanziatore nel caso si avvalga di banche dati per la valutazione del merito creditizio quando:
✓ si rifiuta una richiesta di finanziamento a causa
di informazioni negative (informaz. ss e gratuita)
✓ si trasmettono per la prima volta informazioni negative sul conto del consumatore (informaz. preventiva)
✓ si informa il consumatore degli effetti negativi della segnalazione.
Art. 125 bis T.u.B.
Forma dei contratti: su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta.
Contenuto dei contratti: delegato alla Banca d’Italia in conformità alla Direttiva UE.
Art. 125 bis T.u.B.
in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto diversi da quelli collegati il consenso va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati
Art. 125 bis T.u.B.
Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124 (SECCI). La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali:
a) Il TAEG equivale al tasso nominale minimo di buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal MEF emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto
b) La durata del credito è di 36 mesi.
Art. 125 bis T.u.B.
Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.
In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.
• forma scritta;
• consegna copia del contratto attestata per iscritto con apposita sottoscrizione;
• le condizioni economiche si intendono chiare e concise se fanno rinvio al SECCI allegato al contratto e suo frontespizio.
• clausole contrattuale necessarie: esistenza del diritto di recesso, diritto al rimborso anticipato, mezzi di tutela stragiudiziale, etc.
Va indicato il diritto del consumatore di ricevere in ogni momento per i contratti di credito a durata det. su sua richiesta e senza spese la tabella di ammortamento.
La tabella di ammortamento riporta:
• gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
• il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
• gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi;
Art. 125 bis T.u.B.
Comunicazioni: nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Demandato a Banca d'Italia fissare i contenuti e le modalità di tale comunicazione.
Nei contratti di durata, comunicazione periodica chiara e completa, almeno una volta l’anno.
Riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo.
Varie forme:
- Apertura di credito 🡺 estratto conto periodico
- Contratti di durata determinata 🡺 tabella di ammortamento
Si applicano gli articoli di trasparenza relativi a:
- Comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali
- Richiesta documentazione
Si applica la disciplina delle spese applicabili