¾ Nozione: art. 1321. Accordo tra due o più parti diretto a costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
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IL CONTRATTO:
35,1&,3, *(1(5$/, ( )250$=,21( '
¾ Nozione: art. 1321. Accordo tra due o più parti diretto a costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
¾ Funzione del contratto. Fonte di obbligazioni (art. 1173 ² efficacia obbligatoria del contratto); strumento per realizzare la circolazione dei diritti (art. 1376 ²efficacia traslativa o reale del contratto).
¾Accordo ²rapporto giuridico patrimoniale. La definizione di contratto si basa su tre concetti fondamentali: bilateralità; giuridicità; patrimonialità.
¾ Patrimonialità. Non tutti gli accordi leciti sono contratti. Matrimonio; accordi
WUD L FRQLXJL VXOO·DQGDPHQWR GHOOD
permette lo sfruttamento della propria immagine: tutte ipotesi di accordi diretti alla produzione di effetti giuridici, non qualificabili come contratti in quanto non caratterizzati dal requisito della patrimonialità.
¾ Bilateralità. In quanto fondato su un accordo, la formazione del contratto presuppone il concorso delle volontà degli stipulanti: per questo, il contratto si configura come un negozio necessariamente bilaterale (o eventualmente plurilaterale).
Bilateralità e autonomia privata. Il contratto costituisce il principale strumento di autonomia privata, il principale strumento attraverso cui gli stipulanti possono regolare i loro interessi attraverso una previsione che promana direttamente dalla loro volontà, e che non risulta imposta da una fonte eteronoma (salve le ipotesi di integrazione del contratto: art. 1374). La qualificazione del contratto come accordo è inoltre indicativa del principio in base al quale la sfera giuridica di un soggetto non può subire modifiche derivanti dagli effetti di un atto posto in essere senza il consenso del titolare.
Contratto e atto unilaterale. In ragione della sua natura di negozio bilaterale, il contratto si colloca su piano per forza di cose differente da quello proprio degli atti unilaterali inter vivos (quali ad es., la procura, il recesso, le promesse uniltareali).
Contratto e promesse unilaterali: artt. 1324 e 1987. Potenziale atipicità del
contratto, necessaria tipicità delle promesse unilaterali ²Ratio GHOO·DUW
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1) premesso che tanto il contratto quanto le promesse unilaterali sono fonti di obbligazioni, la promessa è essenzialmente contrattuale (necessita cioè del consenso del promissario), e solo in casi eccezionali (previsti dalla legge)
SXz GLVSLHJDUH OD VXD HIILFDFLD
del destinatario della promessa medesima.
2) garantire un ampio ambito di applicazione alle norme sul contratto, le quali garantiscono la più equilibrata regolamentazione dei rapporti tra privati.
¾ Giuridicità. Il contratto si distingue da quelle relazioni che non danno luogo ad un vincolo giuridico o in ragione della loro natura (si fa riferimento ai c.d. rapporti di cortesia: se Xxxxx offre al suo amico Xxxx un passaggio sul proprio autoveicolo, e poi, per un imprevisto, decide di non recarsi più nella località concordata, Xxxx non può chiamarlo a rispondere del suo inadempimento, dato che non può configurarsi la violazione di un vincolo giuridico), o a seguito della scelta delle
SDUWL GL DIIUDQFDUH OD PHGHVLPD UHO
(c.d. gentOHPDQ·)V. DJUHHPHQW
IL CONTRATTO NELLA TEORIA DEL NEGOZIO GIURIDICO
¾ Il contratto viene tradizionalmente ricondotto alla più generale categoria del negozio giuridico (Contratto = negozio bilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale).
¾ Nozione di negozio giuridico: manifestazione o dichiarazione di volontà diretta alla produzione di un effetto giuridico, che si traduce nella nascita, nella
PRGLILFD]LRQH QHOO·HVWLQ]LRQH GL VL
¾ La categoria concettuale del negozio giuridico è stata elaborata da una corrente della dottrina germanica (c.d. Pandettistica), la quale intendeva individuare una serie di regole comuni a tutti gli atti di volontà (sotto i profili della forma, degli elementi accidentali, delle invalidità ecc.). Tale categoria dogmatica costituisce
TXLQGL OD FRQVHJXHQ]D GL XQ SURFHGLP
negozio giuridico in quanto tale; esistono i singoli contratti, le promesse unilaterali, il testamento ecc. Il negozio giuridico altro non è se non la sintesi delle regole comuni a tutti gli atti di volontà diretti a realizzare un effetto giuridicamente rilevante. Le costruzioni della Pandettistica hanno comunque trovato un importante riconoscimento a livello legislativo, posto che il codice civile tedesco (BGB) prevede una disciplina generale del negozio giuridico.
¾ La categoria del negozio giuridico, per quanto ampiamente utilizzata anche dalla dottrina italiana, non ha viceversa influenzato la compilazione del codice civile del
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1942, posto che il negozio giuridico non viene mai menzionato dal legislatore. Tuttavia, il nostro ordinamento individua nelle norme sul contratto in generale (artt. 1321 ²1469 bis) la disciplina di riferimento per tutti gli atti di autonomia privata.
¾ Art. 1324: le disposizioni in tema di contratto in generale possono essere applicate anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, in quanto compatibili. Giudizio di compatibilità: alcune norme, presupponendo la bilateralità del contratto (es. artt. 1326 ss.), non possono ovviamente essere applicate ai negozi unilaterali; altre disposizioni (quale ad es., la previsione che qualifica come nullo il contratto in ragione del motivo illecito comune agli stipulanti) possono essere applicate agli atti unilaterali solo previo adattamento (il negozio unilaterale sarà nullo in ragione del motivo illecito determinante che ha indotto il solo dichiarante ad agire). Alcuni principi contenuti nella disciplina generale del contratto risultano peraltro applicabili in via analogica anche ai negozi unilaterali mortis causa o ai negozi unilaterali privi di contenuto patrimoniale (es., art. 624: il testamento è impugnabile per violenza. I caratteri della violenza, intesa come vizio che inficia la corretta formazione della volontà del testatore, saranno desumibili GDOO·DUW
CONTRATTO: PRINCIPI GENERALI
1) Vincolatività del contratto - art. 1372, comma 1, c.c. Il contratto ha forza di legge
WUD OH SDUWL GXQTXH YLQFROD egOozHiale . SDUW
Una volta prestato il consenso alla stipulazione, i contraenti non possono sottrarsi DOO·DFFRdUovGenRdo faDrsiVcaVricXo dQegWli Reff ett i che il medesimo produce.
2) Relatività degli effetti del contratto: art. 1372, comma 2, c.c.; qualunque modificazione della sfera giuridica di un soggetto richiede il suo consenso; eccezione con riguardo ad effetti favorevoli, vantaggiosi per il terzo destinatario (art. 1411).
3) Buona fede: clausola generale operante in tutte le fasi contrattuali (artt. 1337, 1366, 1375 + 1175 c.c.).
4) Intangibilità del regolamento contrattuale da parte dei giudici.
5) Autonomia contrattuale: libertà dei privati di auto-regolare i propri interessi, che si esprime nel poter liberamente decidere:
a) se concludere, ossia stipulare o meno un contratto. Eccezioni: obbligo legale di FRQWUDUUH GHOO·Li mPoSnoUpoHlioQ(aGrtt.L25W97R²U16H79 ); LattQivi tà UHJL
´ULVHUYDWHµ D VRJJHWWL TXDOLILFDWL
b) con quale controparte. (Eccezione: una simile libertà di determinazione non sussiste in capo al soggetto che opera in regime di monopolio)
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c) quali regole di formazione del consenso seguire: derogabilità della disciplina di cui agli artt. 1326 ss. c.c.;
d) se concludere un contratto tipico o atipico (meritevolezza interessi art. 1322);
e) il contenuto del contratto, salvi limiti (divieti) di legge assoluti (es.: 2744) o relativi (es.: 1229 e 1379) e salva la necessità di rispettare contenuti minimi richiesti dalla legge (es.: art. 6 D.lgs. n. 122/2005 su immobili d costruire; art. 3
l. n. 129/2004 sul franchising);
f) le conseguenze, JOL HIIHWWL QHJR]LDOL VDOYD del contratto: legge, buona fede, usi, equità (artt. 1374-1375 c.c.);
g) GL DIILGDUH OD GHWHUPLQD]LteRrzoQdHet to GHOO
arbitratore, art. 1349 c.c.;
h) GL IDUVL VRVWLWXLUH GD XQ DOWUR VR rappresentanza art. 1387 ss.;
i) OD IRUPD GD XWLOL]]DUH SHU OexDleg e (Fo RQFO
convenzionale) di rispettare una data forma (scritta).
REQUISITI DEL CONTRATTO (art. 1325 c.c.)
1) accordo: incontro di volontà delle parti in ordine al programma negoziale, può essere espresso o tacito;
2) causa: scopo o funzione del contratto;
3) oggetto: a) il regolamento contrattuale, le prestazioni scambiate; b) il bene materiale oggetto del contratto;
4) forma (scritta), richiesta ad substantiam.
¾ )250$=,21( '(//·$RE&G&O2LE5S'U2LL A CONCLUSIONE
'(/ &2175$772 SHUIH]LRQDPHQWR GHOO·
¾ Regola generale: accordo come scambio di due volontà, proposta ed accettazione con conclusione nel momento in cui il proponente viene a conoscenza GHOO·DFFHWWD]LRQH GHOO·REODWR
¾ Tra i vari sistemi configurabili in astratto, è possibile distinguere tra:
- principio della emissione GHOOD GLFKLDUD]LRQH GHOO
- principio della spedizione GHOO·DFFHWWD]LRQH
- principio della ricezione GHOO·DFFHWWD]LRQH
- principio della cognizione GD SDUWH GHO SURSRQHQWH controparte; il nostro legislatore ha FRGLILFDWRpri ncTipiXo, Hin VragWio·neXdiOWLP TXDQWR GLVSRQH LO JLj FLWDWR GLVSRVW
¾ Il principio della cognizione incontra un importante temperamento nella
presunzione (relativa) di conoscenza GL FXL DOAOllo·rqDuanUdoWin fa tti i
contraenti si trovano a trattare nello stesso contesto spazio-temporale, non
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possono sussistere dubbi circa il momento in cui il contratto deve considerarsi
concluso. OSHUD LQIDWWL LO GLVSRVWR GHO F coQFOXVR TXDQGR LO SURSRQHQWH KD FRQR
GHOO·REODWR 0neDl m oOmeDnt o iVn cLuiWOX·D]XLWRRQUH PeGXilHWODO D GHVWLQDWDULR GHOO·RIIHUWD VL WURYDQR
essere difficile accertare se e quando il proponente ha avuto conoscenza XXXX·XXXXXXXX DFFHWWD]LRQH DG HV DSULUH OD EXVWD FRQWHQHQWH OD OHWWH
alla proposta; il propRQHQWH QRQ SXz DYHUH QRWL]L TXDQWR D ULFHYHUH OD OHWWHUD GHOO·R
consegnargliela).
In questi casi, quindi, LQ UDJLRQH GHOO·DSSHQD U l·DFFHWWD]LRcoQnoHsc iutaV(Le i l cSonUtraHttoVsXi pPreHsum e concluso) nel
momento in cui O·DFFHWWD]LRQH JLXQJH DOO·LQG questione può liberarsi dagli effetti del contratto così perfezionato solo provando
di essersi trovato, senza sua colpa, nHOO·LPSRVVLELOLWj GL GHOO·DYYHQXWD OD·FDFFHFWHWWDW]DL]RLQRHQ H DYGL HHQVH W
lettere prima che il proponente possa prenderne visione O·DFFHWWD]LR
QHOO·LQFHQGLR FKH opoGneLntVe materialmente averne conoscenza).
WprUimXa
JchJe
Hqu estiOpDoss a
FDV
¾ Proposta ed accettazione sono atti pre-negoziali unilaterali, dichiarazioni indirizzate ad un destinatario determinato, le quali producono effetti nel momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario (appartengono quindi alla categoria degli atti recettizi).Richiedono la capacità di contrattare (legale di agire) e di esprimere un libero consenso.
¾ La proposta deve essere completa (deve cioè contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che è diretta a concludere. La proposta incompleta assume il valore di un semplice invito ad offrire). L·DFFHWdWevDe e]ssLereRQH conforme alla proposta (altrimenti può valere come controproposta).
¾ Revocabilità, art. 1328 c.c.:
- proposta: fino a quando il contratto non è concluso; O·REODWR KD G indennizzo idoneo a ristorarlo delle perdite subite per avere confidato nella avvenuta conclusione del contratto.
- accettazione VH YLHQH D FRQRVFHQ]D GHO S medesima.
¾ Morte o incapacità GHO SURSRQHQWH IDQQR ; laYHQL proposta rimane ferma se si tratta di una proposta irrevocabile (art. 1329) o di una
proposta formulata da un imprenditore XXXX·XXXXXX], sLalvRo chGe ilHOOD proponente sia un piccolo imprenditore o le sue qualità personali rilevino per la QDWXUD GHOO·DIIDUH H GHOOD SUHVWD]LR
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¾ Proposta irrevocabile per volontà del proponente, art. 1329 c.c. Rinunziabilità della facoltà di revoca. Se il proponente si impegna a tenere ferma la proposta per un certo tempo (determinato dallo stesso proponente o determinabile attraverso
O·DSSOLFD]LRQH GHL FULWHUL GL FXL DO
considerarsi priva di effetto.
¾ Altri modelli di conclusione del contratto:
1) Mediante proposta + inizio di esecuzione, art. 1327 c.c.: in caso di richiesta proponente, natura contratto o usi. Esigenze di speditezza dei traffici; obbligo per O·REdi OrenDdeWreRnoto al proponente che O·HVHFX]LRQH GHOOD inizio.
2) Mediante proposta + silenzio (mancato rifiuto), art. 1333 c.c.: contratto con obbligazioni a carico del solo proponente; es. assunzione di una garanzia a favore del creditore (fideiussione) senza corrispettivo.
3) Offerta al pubblico, art. 1336, destinatario indeterminato: diviene impegnativa VROR FRQ O·DFFHWWD]LRQH D GLIIHUHQ promittente non appena è resa pubblica, art. 1989); è un particolare tipo di
proposta valida, benché indirizzata a destinatari indeterminati, ad una generalità di persone, purché contenga gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta (deve essere completa).
Es.: esposizione in vetrina della merce con il prezzo; distributori automatici. Revocabilità: con atto fatto nella stessa forma della offerta (es. ritiro merce dalla vetrina).
Differenza tra promessa al pubblico (1989) ed offerta al pubblico (1336).
4) Mediante consegna: contratti reali nei quali il consenso è necessario, ma non sufficiente (contrapposti ai contratti consensuali per i quali è sufficiente il solo consenso, art. 1376). Es.: deposito (art. 1766); mutuo (art. 1813); pegno (2786).
5) Adesione ad un contratto aperto: già stipulato da altre parti che perseguono uno VFRSR FRPXQH FRPSDWLELOH FRQ O·DGHVL DG XQ·DVVRFLD]LRQH
6) Rapporti contrattuali di fatto (manifestazione tacita di volontà): prestazioni destinate ad una massa di utenti, tipizzate, che non richiedono un preventivo
DFFRUGR VXOOR VFDPELR XXXXX XXXXXX]
servizio offerto restando così obbligato ad effettuare la controprestazione: di norma pagamento di un corrispettivo (es.: parcheggio, trasporto, mediazione art. 1754, rapporto di lavoro nullo art. 2126).
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VINCOLI NELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO
1) Le trattative e la responsabilità precontrattuale.
¾ Fase delle trattative, antecedente alla conclusione del contratto durante la quale
OH SDUWL GLVFaffXareW contrapposti interessi.
pRerQtroRva reLun pWunHto Udi PeqLuilQibrLio traGi lHorOo O·
¾ /H WUDWWDWLYH SHU TXDQWR DYDQ]DWH
concludere il contratto al quale sono finalizzate, né di norma possono precludere
il ´recessoµdalle medesime. '·DOWUR FDQWR HPHUJH O soggetto che, dinanzi ad una trattativa ben avviata, ha fatto affidamento sulla conclusione del contratto, ed ha per questo sostenuto dei costi per gestire le
trattative e per predisporsi ad adempiere, o ancora ha rinunciato ad impegnarsi in altri possibili affari. La posizione del soggetto in questione è tutelata dalle regole sulla responsabilità precontrattuale, con la quale viene appunto sanzionata la condotta delle parti nella fase delle trattative se tale condotta non risulta conforme al parametro della buona fede oggettiva.
¾ La responsabilità precontrattuale è disciplinata essenzialmente da due norme:
/a·rt. 1337 c.c. , che obbliga le parti a comportarsi secondo buona fede nella
fase delle trattative. /·REEOLJR GL EXRQD IHGH ULF specifica a sua volta in:
-) obblighi di informazione e trasparenza;
-) obbligo di segretezza;
-) obbligo di non impegnare la controparte in una trattativa pretestuosa;
-) illegittimità del recesso ingiustificato dalle trattative;
-) obbligo di compiere gli atti necessari per la validità ed efficacia del contratto;
/a·rt. 1338 c.c. LO TXDOH FRQILJXUD XQ·LS precontrattuale, e obbliga la parte che conosceva o poteva FRQRVFHUH F GHOO·RUGLQDULD GLOLJHQ]D O·HVLVWHQ
QRQ QH KD GDWR ,Fa RrisaPrcXireQil LdanFnoDd]a qLueRstaQsoHpp orDtaOto O·DO per avere, senza sua colpa, confidato nella validità del negozio.
¾ Natura della responsabilità precontrattuale. La natura giuridica della responsabilità precontrattuale è tuttora vivamente controversa. Sul punto, sono state proposte varie tesi
Tesi della responsabilità contrattuale: ricostruiscono la responsabilità contrDWWXDOH FRPHina deFmRpimQHVQHWJRX HGQHWOHO ·DROEOE·OLJR
Tesi della responsabilità extracontrattuale: ravvisano nella responsabilità
precontrattuale una particolare ipotesi di responsabilità aquiliana, fondata sulla lesione della libertà negoziale del contraente che ha subito la condotta scorretta.
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Tesi che definiscono la responsabilità precontrattuale come un tertium genus, cioè
un WLSR GL UHVSRQVDELOLWj QRQ ULFRQG
TXHOOR GHOO·DUW
La qualifica]LRQH GHOOD UHVSRQVDELOLWj SU responsabilità contrattuale o extracontrattuale ha una serie di conseguenze sul SLDQR GHOO·LQGLYLGXD]GLRVQWHU LGEHXO]OLDR QGHL VGF
prova, termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ecc.).
¾Risarcimento del danno precontrattuale: interesse negativo O·LQWèHUHV quello a non iniziare trattative inutili e dannose.
Componenti: danno emergente (spese sostenute) e lucro cessante (mancato JXDGDJQR SHU SHUGLWD GL DOWUH RF
contrattazione).
Differenza con la responsabilità contrattuale: O·DUW ris arc ib ilitDà dIel IHUP
c.d. interesse positivo, cioè quello alla corretta esecuzione del contratto.
2) Intese precontrattuali
¾ Puntuazione o minuta. Le parti, per agevolare la trattativa ed in qualche modo fissarne gli esiti parziali, fissano con carattere impegnativo singoli aspetti del regolamento contrattuale in modo che sugli stessi non si debba discutere ulteriormente.
Tali accordi non vincolano alla conclusione del contratto, ma possono determinare in caso di violazione responsabilità precontrattuale.
¾ Lettere di intenti. Manifestazioni di disponibilità ad avviare trattative per la conclusione GL XQ GDWR FRQWUDWWR GL XQD SD possono comportare responsabilità precontrattuale nel caso in cui vengano
disattese.
¾ Intese. Atti mediante i quali le parti predispongono un regolamento contrattuale, più o meno dettagliato, destinato a valere per la conclusione di futuri ed eventuali contratti tra loro o con terzi. Limitano la libertà di determinazione del contenuto del contratto.
¾ Contratto normativo ²contratto tipo.
La violazione delle intese da luogo a responsabilità precontrattuale.
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3) ACCORDI PREPARATORI (proposta irrevocabile; opzione; contratto di prelazione; contratto preliminare)
PROPOSTA IRREVOCABILE (art. 1329 c.c.)
¾ ,Q EDVH D TXDQWR VWDELOLWR GDOneOd·el DUW FRQWUDWWR SXz HVVHUH OLEHUDPHQWH UH
tuttavia possibile che il proponente, al fine di rendere più sicura la posizione GHOO·REODWR VL LPSHJQL D WHQHUH IHU
in questo caso, la proposta deve considerarsi irrevocabile. Definiamo quindi SURSRVWD LUUHYRFDELOH DUW O della proposta contrattuale decide di vincolarsi alla propria dichiarazione
per un certo periodo di tempo: O·HYHQWXDOH UHYRFD GR effetto.
¾ Termine di irrevocabilità. Il termine fino alla scadenza del quale la proposta deve considerarsi irrevocabile viene determinato dallo stesso proponente (es.: ti offro 100.000 euro per acquistare la tua casa, e mi impegno a non revocare la mia proposta per due anni dal momento in cui la proposta viene formulata). Tuttavia,
VH O·DXWRUH GHOO·RIIHUWD QRQ SURYYH
proposta non può considerarsi irrevocabile sine die.
&RQVLGHUDWD OD QDWXUD GL SURSRVWD LUUHYRFDELOH WURYD LQ TXHVWL FDVL SURSRVWD ULPDQH IHUPD SHU LO WHUPLQ
base agli usL 'HFRUVR WDOH WHUPLQH O·RIIHU
¾ $L XXXXX XXX XXXXX XXXX·XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX DOO
gli usi non escludano tale efficacia.
CONTRATTO DI OPZIONE (art. 1331 c.c.)
¾ Accordo in forza del quale una parte rimane vincolata alla propria dichiarazione (qualificabile quindi in termini di proposta irrevocabile) mentre la controparte (opzionario) ha il potere di accettarla o meno entro un certo termine - stabilito dalle parti o in mancanza fissato dal giudice (ex art. 1183 c.c.) - e di determinare così la conclusione del contratto.
¾ Differenza con la proposta irrevocabile. Mentre la proposta irrevocabile può essere qualificata in termini di atto (prenegoziale) unilaterale ²è infatti il proponente che, di sua iniziativa, tiene ferma la proposta per un determinato
periodo di tempo -, O·RS]LRQH aVccLord o EWDUVDD OVHX SXDQU WL
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configura pertanto come un contratto, più precisamente come un contratto preparatorio di un successivo contratto finale.
¾ ,O GLULWWR FacqKuiHsta inOb·aseRalSc]onLtraRttoQdDi oUpzLionRe può essere qualificato come un diritto potestativo HVHUFLWDQGR O·R accettando la proposta irrevocabile della controparte), il titolare del diritto de quo
può determinare, attraverso la conclusione del contratto finale, una modificazione GHOOD VLWXD]LRQH JLXULGLFD GHO FRQF
non può in alcun modo sottrarsi o opporsi (condizione di soggezione).
PRELAZIONE
¾ Attribuzione ad un soggetto determinato del diritto ad essere preferito ai terzi, a parità di condizioni, nella conclusione di un successivo contratto.
¾ Fonti.
Prelazione convenzionale o volontaria: contratto in base al quale un soggetto (concedente) attribuisce ad altro soggetto (concessionario) il diritto di preferirlo ai terzi, a parità di condizioni, nella stipulazione di un eventuale successivo contratto.
x'LIIHUHQ]D FneRl
Qcas o
Odel·la RprSela]zioLneRcQonHve nz ionale, il
titolare del diritto di prelazione può esclusivamente pretendere di essere favorito ai terzi nella stipulazione di un successivo contratto che il concedente è libero di decidere se concludere o meno. Non gli è quindi attribuito il potere di determinare unilateralmente la conclusione del contratto attraverso un suo atto di volontà.
Prelazione legale: ha la sua fonte nella legge. Art. 732 c.c.: prelazione del coerede; artt. 38 e 40 l. n. 392/78: prelazione a favore del conduttore di immobile locato adibito ad uso diverso da quello di abitazione in caso di vendita del bene; art. 8 l. n. 590/65: prelazione agraria.
¾ Contenuto della prelazione. /·HVLVWHQ]D GHOOD SUHO FRQFHGobHblQigoWnHeg atOivo·di astenersi dalla stipulazione del contratto con WHU]L SULPD GL DYHU LQIRUPDWR LO SUH
obbligo positivo di procedere alla denuntiatio ( così intendendosi la
comunicazione al concessionario della intenzione di addivenire alla stipula di un contratto alle condizioni in essa stabilite)
¾ Tutela:
efficacia obbligatoria, tipica delle prelazioni convenzionali. La violazione della prelazione non è opponibile ai terzi. Tale violazione si traduce in un
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inadempimento del contratto preparatorio che legittima il concessionario a domandare esclusivamente il risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c..
tutela reale, in alcuni casi di prelazione ex lege = opponibilità ai terzi: diritto di
riscatto del bene dal terzo acquirente con una manifestazione unilaterale di volontà (cd. diritto potestativo di retratto, art. 732 c.c. ²art. 39 locazioni).
CONTRATTO PRELIMINARE
¾ Nozione. IO FRQWUDWWR SUHOLPLQDsUi Hob bliqga no Oa ·DFF
stipulare un successivo contratto definitivo di cui vengono predeterminati gli elementi essenziali. Il preliminare è un contratto in sé perfetto ad effetti obbligatori che si inserisce nella fase di formazione progressiva del contratto definitivo.
¾ Funzione. Controllo delle sopravvenienze. Attraverso il preliminare, le parti hanno la possibilità di impegnarsi a realizzare una determinata operazione economica, di cui però differiscono la definitiva regolamentazione ad un momento successivo (es., compravendita di un edificio non ancora costruito o in corso di costruzione. Le parti stipulano il preliminare, e differiscono la stipulazione del definitivo al
PRPHQWR LQ FXL O·LPPRELOH YHUUj FRPS
¾ Struttura, si distingue tra:
a) preliminare bilaterale: entrambe le parti sono vincolate alla conclusione del definitivo.
b) preliminare unilaterale O·REEOLJR GL FRQWUDUUH tra le parti.
¾ Ambito: uso prevalente nei contratti consensuali ad effetti traslativi (compravendita ²permuta).
¾ Efficacia. Si è già avuto modo di precisare come il contratto preliminare sia FDUDWWHUL]]DWR GD XQ·HIILFDFLD PHUD TXLQGL LO VRUJHUH GHOO·REEOLJR LQ
procedere nella stipulazione di un successivo contratto definitivo (c.d. obbligo a contarre). Il preliminare non produce quindi il trasferimento di diritti: nel caso del
SUHOLPLQDUH GL YHQGLWD R GL SHUPXWD
differito al momento della stipula del contratto definitivo.
¾ Preliminare, opzione e prelazione.
Preliminare unilaterale e opzione. Può risultare particolarmente difficile cogliere la differenza tra preliminare unilaterale ed opzione. Tale differenza deve essere individuata nel tipo di effetto prodotto dal contratto: mentre il
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preliminare produce un obbligo a contrarre, sicché il contraente vincolato GHYH VRGGLVIDUH LO GLULWWR GL FUH FRQVHQVR LQ RUGLQH DOOD FRQFOXVLR GHULYD LEQO DFWDRS RX QD OGOL·URLWWR SRWHVWDWLY
attraverso la sua sola manifestazione di volontà, il perfezionamento del contratto finale, non risultando necessaria una nuova manifestazione di consenso da parte del concedente.
Preliminare e prelazione convenzionale. Mentre dal preliminare deriva O·REEOLJR SHU HQWUDPEH OH SDUWL R
definitivo, il venire in essere di un obbligo a contrarre non caratterizza invece il contratto di xxxxxxxxxx. Il concessionario acquista infatti il diritto di essere preferito ai terzi nella stipulazione di un successivo contratto che il concedente rimane libero di concludere o meno. Se il concedente decide di non porre in essere il contratto oggetto della prelazione, il concessionario non può esercitare il suo diritto.
¾ Forma del contratto preliminare: art. 1351 (principio di simmetria formale). Per la validità del contratto preliminare è richiesta la stessa forma prevista per il contratto definitivo.
¾ Inadempimento del preliminare:
in caso di inadempimento del preliminare, spettano in primo luogo al FRQWUDHQWH IHGHOH L QRUPDOL ULRPH LGHQWLILFDELOL QHOO·D]LRQH GL DGH
risarcimento del danno.
InROWUH O·DUW es ec uz ion e SinUfHormYaHGspHec ificaOD F
GHOO·REEOL,JidRen tifiDcab ileFinRuQnaWdoUmDanUdaUdHiretta ad ottenere una sentenza costitutiva degli effetti del contratto preliminare non
concluso /·DFFRJOLPHQWRub orGdinLat a aTllaXsuHssiVsteWnzDa d i GRPD
determinate condizioni:
a) O·HVSHULELOLWj GHO UpoLssiPbiHle GLR(d evLonQo
TXH
cioè ricorrere le condizioni materiali necessarie per la produzione degli effetti
del contratto non concluso. Es., non sarà cRQILJXUDELOH O·HVH specifica del preliminare di vendita di un immobile non ancora completato,
xxxxxxx non può essere trasferita della proprietà di un bene inesistente) e non esclusa dal titolo.
b) nei preliminari di contratti traslativi, la parte che propone la domanda
ex art. 2932 deve avere già eseguito la propria prestazione o deve averne fatto offerta nei modi di legge.
¾ Trascrizione del contratto preliminare (art. 2645 bis c.c., conseguente
DOO·DSSURYD]LRQH ): XXX X XXX XXX
00. Il contratto: principi generali – ) R U P D ] L R Q H G H O O ¶ D F
Preliminari trascrivibili: possono essere trascritti i preliminari di contratti che trasferiscono la proprietà o che costituiscono o trasferiscono diritti reali su beni immobili. Ai fini della trascrizione, il preliminare deve essere
rivestito della fRUPD GHOO·DWWR SXEEOLFR R autenticata o accertata giudizialmente.
Efficacia prenotativa della trascrizione del preliminare: meccanismo analogo a quello che governa la trascrizione delle domande giudiziali. Una volta trascritto il preliminare, gli effetti della trascrizione del definitivo o della domanda ex art. 2932 retroagiscono al momento della trascrizione del preliminare, rendendo quindi opponibile la trascrizione del promissario acquirente a quei terzi che acquistano in base ad un atto trascritto prima della trascrizione del definitivo ma dopo la trascrizione del preliminare.
Esempio:
$ SURPHWWH LQ IYl pHreQlimGinLarWe vDie neD tra%sc ritOto·LPP
il 1.1.00.
2) A, violando il preliminare, vende in via definitiva il bene a C che trascrive il proprio acquisto il 1.1.01. In teoria, C acquista correttamente in
TXDQWR $ q DQFRUD SURSULHWDULR FR
del preliminare
3) Il contratto definitivo tra A e B viene trascritto il 1.1.02. In ragione
GHOO·HIILFDFLD SUHQpRrelWimDinaWreL, laYtrDasc rizGionHe OdeOl definitivo retroagisce alla data della trascrizione del preliminare: si crea quindi una situazione analoga a quella che si sarebbe profilata qualora B avesse acquistato in base ad un atto trascritto il 1.1.00. Di conseguenza,
D W
O·DFTXLVWR GL % GLYLHQH tRrasScriSttoRQpriLmaELOH della trascrizione del definitivo (1.1.01) ma dopo la trascrizione del preliminare.
Limite temporale. AIILQFKp VL SURGXFD O·HIIH del preliminare, è necessario che il contratto definitivo o la domanda ex art.
2932 venga trascritta:
A) entro un anno dalla data prevista per il definitivo;
B) comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare.
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LA RAPPRESENTANZA
¾ Parte del contratto. È parte del contratto colui il quale pone in essere una manifestazione di volontà per farsi carico degli effetti che dalla medesima derivano.
¾ Parte del contratto: centro di interessi riferito al negozio. Una parte può essere anche costituita da più soggetti, qualora tali soggetti condividano lo stesso interesse riferito al contratto. (Es., vendita di bene comune).
¾ Possibili ipotesi di dissociazione soggettiva. Nella pratica degli affari, è assai IUHTXHQWH FKH XQ VRJJHWWR VL WURYL
un determinato contratto, e che debba dunque farsi sostituire nella stipulazione del medesimo: il sostituto pone dunque in essere un negozio (cioè, esterna una volontà negoziale) che non deve vincolare il dichiarante, ma che deve produrre i
VXRL XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX]]XXX ,X TXHVWH LSRWHVL
definito parte del negozio in senso formale, mentre assume la posizione di parte sostanziale il soggetto che, dovendo farsi carico degli effetti che da tale manifestazione derivano, risulta vincolato al contratto così concluso.
¾ Rappresentanza. Sostituzione QHO FRPSLPHQWR GHOO·DWW
rappresentante di agire in nome e per conto del rappresentato, nei confronti del quale si producono gli effetti degli atti posti in essere dal rappresentante medesimo. Art. 1388. Il contratto che il rappresentante conclude in nome e
XXXX·XXXXXXXXX GHO UDSSUHVHQWDWR
conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
¾ La definizione appena formulata è riferibile alla fattispecie comunemente denominata rappresentanza diretta. Tratto peculiare della rappresentanza diretta è la c.d. spendita del nome: il rappresentante agisce in nome del rappresentato, allontanando da sé gli effetti del negozio che vengono riversati sul rappresentato
stesso, individuato FRPH O·HIIHWWLYR GLaHspVenWdiLta QdeDl WDUL
nome non richiede formule sacramentali: è però necessario che il rappresentante palesi che il negozio da lui concluso non è destinato a produrre effetti nella sua sfera giuridica, ma nella sfera giuridica di un altro soggetto (appunto il
UDSSUHVHQWDWR GL FXL YLHQH SUHFLVDW
una spendita del nome tacita, risultante dalle circostanze della stipulazione (ad es.,
LO FRPPHVVR FKH YSHUQHGQHG LWLR USHU RQGHROW WLQ HJGRH
non ha bisogno di specificare che conclude il contratto per il titolare XXXX·XXXXXX]LR
¾ Rappresentanza indiretta. Il rappresentante agisce in nome proprio (interposizione reale di persona) e si fa carico degli effetti che derivano dal
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negozio da lui realizzato; questi effetti vengono in un secondo momento ritrasferiti sul rappresentato (Es. Mandato senza rappresentanza). Proprio in considerazione del fatto che il rappresentante agisce in nome proprio e non in nome altrui, vincolandosi personalmente al contratto da lui concluso, si ritiene che la rappresentanza indiretta non sia una vera e propria rappresentanza. Da questo momento in poi, la nostra analisi si concentrerà quindi esclusivamente sulla rappresentanza diretta, alla quale è riferita la disciplina di cui agli artt. 1387 ² 1399 c.c.
Rappresentanza diretta
¾ &RPH JLj DQWLFLSDWR O·HVVHQ]D GHO
fatto che il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, nella cui sfera giuridica si producono gli effetti derivati dal negozio così concluso. Il rappresentante manifesta dunque una propria volontà negoziale, determinando la produzione di effetti giuridici in capo al rappresentato. La volontà che
´FRQFOXGgoHziµo rappresentato.
è dLunOq ue QricHonducibile al rappresentante, non al
¾ Rappresentanza e nunciazione. Mentre il rappresentante manifesta una propria volontà destinata ad incidere direttamente sul rappresentato, il nuncius si limita a
ripetere una determinazLRQH GHOO·LQWHUHVVDWR &R
nuncius, non trovano applicazione gli artt. 1390 ²1391.
¾ Oggetto della rappresentanza. La rapresentanza può avere ad oggetto la stipulazione di contratti, ma anche il compimento di negozio unilaterali (ad es., recesso da un contratto precedentemente stipulato) o di atti giuridici in senso stretto (costituzione in mora di un debitore del rappresentato; ricezione di un pagamento). Non possono costituire oggetto di rappresentanza i c.d. atti personalissimi (testamento; riconoscimento del figlio naturale; separazione consensuale).
¾ Fonti del potere di rappresentanza (art. 1387). Il potere di rappresentanza può HVVHUH DWWULEXLWR DO UDSSUHVHQWDQWH
Distinguiamo dunque la c.d. rappresentanza legale dalla rappresentanza volontaria.
¾ Rappresentanza legale. Necessaria nelle situazioni nelle quali il soggetto non è in grado di gestire da sé i propri interessi (minore, interdetto).
¾ Rappresentanza volontaria. Il potere di rappresentanza viene conferito al rappresentante attraverso un apposito atto di volontà, la procura (rinvio).
¾ Rappresentanza organica. Rappresentanza necessaria che si ha quando un soggetto, in qualità di organo esterno di un ente, è investito del potere di
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PDQLIHVWDUH XQD YRORQWj FRQWUDWWXDO
UDSSUHVHQWD 6L WmeUdiDanaWµW D WUGDL OXDQ D IDIWLWJ rappresentanza legale e quella della rappresentanza volontaria: la legge, infatti,
impone agli enti GL DJLUH DWWUDYHUVR L SURSUL che sono investiti del potere di rappresentanza e delinea il contenuto di tale SRWHUH 6SHWWD SHUz DOO·HQWH R PHJ
persona più indicata peU DVVXPHUH WDOH XXXXXXX H poteri che a tale ufficio sono riconnessi.
¾ Rappresentanza volontaria ²Procura. Allorquando il potere di rappresentanza viene conferito attraverso una manifestazione di volontà del rappresentato, tale potere trova la propria fonte nella procura. La procura è un negozio unilaterale e recettizio.
Si tratta di un negozio unilaterale in quanto, QRQ GHWHUPLQDQGR di alcun obbligo in capo al rappresentante (PD HVFOXVLYDonPe aHQWH favore del medesimo del potere di porre in essere attività giuridica in nome del rappresentato), si perfeziona in forza della sola manifestazione di volontà del UDSSUHVHQWDWR VHQ]D FKH VLD QHFHV
quale mantiene comunque la facoltà di rifiuto).
Si tratta altresì di un negozio recettizio in quanto la procura si perfeziona solo nel momento in cui viene portata a conoscenza del rappresentante (procuratore).
¾ Contenuto della procura. Dal punto di vista del contenuto distinguiamo la procura generale dalla procura speciale.
Procura speciale. Il rappresentante ha il potere di porre in essere, in nome del rappresentato, uno o più negozi determinati.
Procura generale. Il rappresentante può realizzare tutti gli atti relativi alla generalità degli affari (o ad un particolare settore di affari) del rappresentato. Non ricomprende gli atti di straordinaria amministrazione che non siano espressamente
LQGLFDWL QHOOD SURFXUD VWHVVhieDde u na Qq T specifica autorizzazione (art. 1394 e 1395).
¾ Forma della procura (art. 1392). La procura è un negozio a forma variabile.
Affinchè la procura possa considerarsi validamente conferita, essa deve essere
rivestita della stessa forma richiesta per la YDOLGLWj GHOO·DWWR incaricato di porre in essere (c.d. principio di simmetria formale). Di conseguenza,
se il rappresentante viene incaricato di acquistare un immobile, anche la procura
deve essere conferita mediante atto scritto; YLFHYHUVD VH O·LQF ha ad oggetto un negozio per il quale non sono previsti particolari vincoli di
forma, la procura può essere conferita anche verbalmente o per fatti concludenti
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SURFXUD WDFLWD HV ndeOnt·e lLa negozio).
PgesStioUneHdQi
GunLWRU
¾ In genere, si afferma che la procura attiene al rapporto esterno tra rappresentato e terzo: questo significa che la procura conferisce al rappresentante il potere di porre in essere un negozio giuridico che vincola il rappresentato rispetto al terzo con il quale il negozio stesso viene concluso.
¾Normalmente, la procura si affianca ad un preesistente rapporto contrattuale
FKH QH JLXVWLILFD O·HPLVVLRQH FKH L
conferisce al rappresentante il potere di porre in essere atti giuridici in suo nome. Tale contratto (c.d. contratto di gestione) - identificabile, ad es., in un contratto mandato (1703), in un contratto di lavoro subordinato, o in un contratto di
agenzia ²regola il rapporto interno WUD LO SURFXUDWRUH H O
¾I due negozi (procura e contratto di gestione) producono effetti diversi: mentre il SULPR FRQIHULVFH HVFOXVLYDPHQWH LO
GHOO·REEOLJR LQ FgiDre SinRn omDe dOel raUppDresSenStatUo, Hil VHQW secondo obbliga il medesimo rappresentante a svolgere una certa attività per il rappresentato.
¾Inoltre, i due negozi ² pur normalmente coesistenti ² non devono necessariamente coesistere: è infatti ben possibile che il mandatario, il lavoratore VXERUGLQDWR R O·DJHQWH FKH SXUH VRQ
del mandante, del datore di lavoro o del preponente) non abbiano il potere di
DJLUH LQ QRPH GHO VRJJHWWR mFo XxxXxxx i affermare che la procura di regola si configura come un negozio strumentale rispetto al rapporto di gestione: la procura permette infatti al gestore (cioè al
KD
PDQGDWDULR DO ODYRUDWRUH VXERUGLQD
rappresenWDWR XXX XXXXXXX GHOO·DWWLYLWj TXHVW·XOWLPR
¾ Come in precedenza accennato, sul rappresentato si producono gli effetti derivanti da una manifestazione di volontà riconducibile al rappresentante. Il principio appena enunciato costituisce la ratio di una serie di norme relative alla rappresentanza volontaria:
Art. 1389: affinché il contratto concluso dal rappresentante sia valido, è necessario che sia legalmente capace il rappresentato, mentre in capo al rappresentante è sufficiente la sussistenza della sola capacità naturale. Inoltre, è necessario che la stipulazione del contratto non sia vietato al rappresentato (rif. art. 1471).
Art. 1390 ²1391: sempre ai fini della validità del suddetto contratto, occorre che la volontà del rappresentante non sia inficiata da vizi (errore; violenza;
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dolo), a meno che, ovviamente, il vizio non cada su un elemento del contratto espressamente predeterminato dal rappresentato. Inoltre, per quanto riguarda la determinazione dei c.d. stati soggettivi rilevanti (buona fede), rileva la posizione del rappresentante e non quella del rappresentato (rif. art. 1153: qualora al rappresentante sia alienato un bene mobile da non proprietario, il rappresentato diventa proprietario del bene in base alla regola possesso vale titolo se il rappresentante era in buona fede al momento della consegna). Il rappresentato in mala fede non può però giovarsi della buona fede del rappresentante.
¾Art. 1396 - Modifiche o revoca della procura. Essendo normalmente conferita QHOO·LQWHUHVVH HVFOXVLYR GHO UDSSUH HVHFX]LRQH GHOO·LQFDULFR GL UHYRFDU
al rappresentante.
Casi di procura irrevocabile. Procura conferita aQFKH QHOO·LQW rappresentante o di un terzo (revocabile solo in presenza di una giusta causa);
procura collettiva (revocabile solo con il consenso di tutti i soggetti che hanno conferito la procura).
/D OHJJH GHYH FRQWppHrePsenStaHto Ua rDevUocaHre laOpr·ocLuraQoWa HUHV OLPLWDUH L SRWHUL GHO SURFXUDWRUH F
terzi che possono trovarsi a trattare con il procuratore medesimo dopo la revoca o O·DYYHQXWD OLPLWD]LRLQ HF GDHSOR SDR WTHXUHHV W·UDX (· GXQTXH VWDELOLWR FKH OD UHYRFD R
procuratore devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (lettere inviate a tutti i soggetti con i quali il procuratore può intavolare una trattativa; cartelli affissi nei locali commerciali del rappresentato). La revoca o la limitazione non adeguatamente pubblicizzate non sono opponibili al terzo con il quale il rappresentante ha concluso il contratto in nome del rappresentato: pertanto, tale
FRQWUDWWR ULVXOWD YLQFRODQWH QHL FR
dimostri che il terzo, al momento della stipulazione, era comunque consapevole della revoca o della sopravvenuta limitazione.
¾ Altre cause di estinzione del potere di rappresentanza: una regola sostanzialmente analoga opera con riferimento alle altre cause di estinzione del potere rappresentativo (morte o sopravvenuta incapacità del rappresentante o del rappresentato; rinunzia del rappresentante; fallimento del rappresentati): esse non sono opponibili ai terzi che le abbiano senza colpa ignorate.
Abuso di rappresentanza
¾ /·DUW F F VWDELOLVFH FKH LO del rappresentato: dunque, il potere di rappresentanza gli viene di regola conferito
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SHU SHUPHWWHUJOL GL FXUDUH OD UHDO SURGXFH L VXRL HIIHWWL SUDWLFL SHU
del potere di rappresentanza ogniqualvolta il procuratore utilizza male il potere di cui è investito, operando in maniera difforme da tale interesse.
¾ /·RUGLQprDenPdeHinQcWonRsiderazione una particolare ipotesi di abuso di rappresentanza, quella del conflitto di interessi del procuratore (art. 1394): si tratta di un abuso particolarmente qualificato, che può essere riscontrato allorquando il rappresentante è portatore di un interesse incompatibile con quello del rappresentato, e si trova dunque nella condizione di non poter tutelare
O·LQWHUHVVH GL TXeHilVpWrop·riXo
O(esW.:
Lil PrapRpr eseVntaHntQe, ]D V
incaricato di alienare un bene, lo aliena a sua moglie; il procuratore, incaricato di VWLSXODUH XX XXXXXXXXXXX FRQWUDWWR G
xxxxx della quale è socio maggioritario ed amministratore).
¾ Il negozio posto in essere dal procuratore in conflitto di interessi è annullabile su istanza del rappresentato, a condizione che, al momento della stipulazione, il conflitto fosse conosciuto o conoscibile dal terzo che ha trattato con il
rapprHVHQWDQWH LQIHGHOH W X W$HLO DI LGQHLO OG·HDOIO
negozio, non rileva il fatto che il medesimo abbia concretamente arrecato un SUHJLXGL]LR DOO·LQWHUHVVDWR
¾ 8Q·LSRWHVL SDUWLFRODUPHQriWcoHrre alTlorXquDanOdoLil ILFD procuratore conclude un contratto con sé stesso, in proprio o stipulando come rappresentante di parti contrapposte (art. 1395). Il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso (o autocontratto) è annullabile senza che, ovviameQWH YHQJD LQ ULOLHYR OD EXRQD IH
¾ 'DOOD OHWWXUD GHOO·DUW es clu derHe PHUJ
O·LQYDOLGLWj GHOO·DXWRFRQWUDWWR H
procuratore in conflitto di interessi. Tali contratti si considerano infatti validi nel momento in cui:
1) il rappresentato ne aveva specificamente autorizzato la stipulazione;
2) il contenuto del contratto è predeterminato in modo tale da escludere il
conflitto (vendita di beni con prezzo VWDELOLWR G·LPSHULR
La rappresentanza senza potere
¾Se, come in precedenza illustrato, può essere riscontrato un abuso del potere di rappresentanza nel momento in cui il procuratore utilizza in maniera non corretta il potere di cui è investito, il diverso fenomeno della rappresentanza senza potere può essere ravvisato ogniqualvolta il rappresentante conclude in nome altrui un
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contratto senza averne il potere (c.d. carenza di potere: procura inesistente; procura invalida), o travalicando i limiti previsti dalla procura (c.d. eccesso di potere).
xXx rappresentante che stipula un contratto senza averne il potere viene tradizionalmente definito falsus procurator.
¾Il negozio posto in essere da un falsus procurator è sottoposto ad un particolare
regime: tale negozio è valido HG q YLQFRODQWH SHU O· SXz GHFLGHUH XQLODWHUDOPHQWH GL VRWW
temporaneamente non produttivo di effetti, né per il rappresentante (che ha stipulato in nome altrui), né per il rappresentato (il quale non può essere tenuto a farsi carico degli effetti di un contratto del quale non ha autorizzato la
VWLSXOD]LRQH Qp SHU O·DOWUR FRQWUD
xXx legge accorda al rappresentato il potere di decidere in ordine agli effetti di tale contratto: egli ha infatti il potere di rendere il medesimo negozio efficace nei suoi confronti attraverso un negozio di ratifica (art. 1399).
¾La ratifica può essere descritta come una procura successiva, diretta cioè a colmare la carenza di potere che inficiava la posizione del rappresentante al momento della stipulazione. Al pari della procura, si qualifica come un negozio unilaterale, recettizio ed a forma variabile.
¾La ratifica rende efficace il negozio posto in essere dal falso rappresentante fin dal momento della sua realizzazione (c.d. efficacia retroattiva della ratifica): non pregiudica però i diritti medio tempore acquistati dai terzi aventi causa dal rappresentato.
¾Il terzo contraente può assegnare al rappresentato un termine entro cui egli deve decidere se ratificare o meno il negozio stipulato dal falsus procurator: se la ratifica non interviene entro detto termine, essa si intende negata e il contratto viene considerato come definitivamente inefficace.
¾Qualora la ratifica non intervenga, il terzo che ha trattato con il sedicente procuratore può domandargli il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della VWLSXOD]LRQH GL XQ QHJR]LR LQHI²ILFD
responsabilità precontrattuale del falso rappresentante: egli può essere tenuto a ULVWRUDUH O·DOWUR FRQWUDHQWH SHU OH QRQFKp SHU OH HYHQWXDOL IDYRUHYROL
FRQILGDQGR QHOO·HIILFuaDlorFa eLglDi av esGseHseOnza cPolpHa GHVL IDWWR DIILGDPHQWR VXOO·LGRQHLWj GL W