Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “Integrazione Mobilità” Mod. 18233
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
L’assicurazione copre i rischi relativi alla persona e al veicolo di cui hai comunicato la targa ad Europ Assistance. Per veicolo si intende l’autovettura e i relativi
rimorchi (carrello appendice; roulotte), gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B, immatricolato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Che cosa è assicurato?
Assistenza Auto: puoi assicurare il veicolo scegliendo tra tre diversi
livelli di assistenza: Base, Completa, Completa + Stop&Go.
Assistenza Auto Base:
– Soccorso Stradale per guasto, incidente, e/o errato rifornimento;
– Depannage in Xxxxxx xxxxx 00 Xx xxx xxxxx xxx xxxxx;
– Autovettura in sostituzione fino a 3 giorni consecutivi;
– Recupero fuori strada del veicolo;
– SOS Incidente per avere supporto a seguito di incidente stradale.
Assistenza Auto Completa:
– Soccorso Stradale per guasto, incidente, furto parziale o tentato, smarrimento/rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria e errato rifornimento;
– Depannage in Xxxxxx xxxxx 00 Xx xxx xxxxx xxx xxxxx;
– Autovettura in sostituzione fino a 7 giorni consecutivi;
– Autovettura in sostituzione (sabato e festivi);
– Recupero fuori strada;
– Spese d’albergo;
– Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo;
– Rientro o proseguimento del Viaggio;
– Recupero del veicolo riparato;
– SOS Incidente per avere supporto a seguito di incidente stradale. In caso di furto totale:
– Autovettura in sostituzione per furto totale fino a 30 giorni;
– Recupero del veicolo dopo furto o rapina;
– Richiesta documenti in caso di furto totale per estratto cronologico generale o storico e perdita possesso.
In caso di incidente:
– Autista a disposizione a seguito di infortunio;
– Consulenza medica;
– Rientro sanitario dall’Estero in seguito ad incidente stradale fino a Euro 10.000,00 per sinistro;
– Rientro dell’Assicurato convalescente.
Assistenza Auto Completa + Stop&Go:
– STOP&GO la prestazione va ad integrare quanto previsto nell’Assistenza Plus, a seguito della richiesta di “Soccorso Stradale” viene fornita un’auto in sostituzione di 1.200cc di cilindrata direttamente sul luogo del fermo per un massimo di 3 giorni. Il massimale complessivo di Stop&Go e “Autovettura in sostituzione in Italia” non può superare i 7 giorni complessivi.
Tutela legale circolazione
Ti saranno rimborsate (fino ad un massimo a tua scelta tra Euro 10.000,00 e Euro 25.000,00) le spese legali sostenute per le seguenti garanzie:
– chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni che non derivano da un accordo, un patto o un contratto. Il danno deve nascere da un fatto illecito di un altro soggetto, derivante da un incidente stradale. Puoi richiedere il risarcimento alla controparte anche quando ti sei presentato come parte civile in un processo penale che vede coinvolta la Controparte;
– chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni causati da sinistri stradali, quando le persone assicurate sono coinvolte come pedoni, oppure perché erano alla guida di biciclette o erano passeggeri di un veicolo a motore o natante;
– la difesa in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. La polizza ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato;
– la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi;
– le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza;
– il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
– proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese compreso nell’estensione territoriale di polizza a seguito di incidente stradale.
Che cosa non è assicurato?
Veicoli con più di 15 anni di vetustà per la Base e 20 anni di vetustà per la
Completa;
le prestazioni in paesi in stato di belligeranza;
Utilizzo di mezzi eccezionali.
Ci sono limiti di copertura?
! Per l’Assistenza le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo
! Le prestazioni non vengono fornite nel caso in cui:
– il sinistro avvenga a meno di 50 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo, per tutte le prestazioni tranne che per Soccorso Stradale, Depannage, Autovettura in sostituzione e SOS incidente;
– tu non sia abilitato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
– partecipi a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
– si verifichino guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
– si verifichino scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
– ci sia dolo o colpa grave tua o dei passeggeri trasportati;
– il sinistro si verifichi per abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
– il sinistro si verifichi per tentato suicidio o suicidio.
! Per l’Assistenza Auto Base e Completa sono inoltre escluse:
– Nel Soccorso stradale e Depannage: le spese per i pezzi di ricambio e altre spese di riparazione e le spese del traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad essa equivalenti;
– Nel Recupero fuori strada del veicolo i costi di recupero e trasferimento dei bagagli e/o merce trasportata.
! Per l’Assistenza Auto Completa sono inoltre escluse:
– Autovettura in sostituzione e Autovettura in sostituzione (sabato e festivi): i casi di immobilizzo del veicolo per tagliandi periodici, per l’ordinaria manutenzione, le spese di carburante e di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalla Società di noleggio, l’eccedenza di giorni rispetto al massimale previsto;
– Spese di albergo: sono escluse le spese diverse da camera e prima colazione;
– Rientro o proseguimento del viaggio e Autovettura in sostituzione per furto totale: le spese di carburante e di pedaggi, le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalle Società di Noleggio, le eccedenze di giorni rispetto al massimo previsto;
– Autista a disposizione a seguito di infortunio: le spese di carburante e di pedaggi;
– Rientro sanitario dall’estero: se le lesioni e le infermità a giudizio dei Medici della Struttura Organizzativa possono essere curate in loco o non impediscano all’Assicurato di proseguire il viaggio, le spese relative alla cerimonia funebre e quelle di ricerca di persone o di recupero della salma, tutti i casi in cui l’Assicurato sottoscrive volontariamente le proprie dimissioni contro il parere dei sanitari presso cui è ricoverato.
! Per Assistenza Auto Completa+Stop&Go sono inoltre escluse:
– i casi di immobilizzo del veicolo per tagliandi periodici, per l’ordinaria manutenzione, le spese di carburante e di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalla Società di noleggio, l’eccedenza di giorni rispetto al massimale previsto.
! La garanzia Tutela Legale Circolazione non è prestata:
– per controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
– per controversie in materia di diritto amministrativo e/o davanti agli organi della giustizia amministrativa;
– per controversie non espressamente richiamate tra le voci di quelle assicurate;
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Il dettaglio delle spese coperte è riportato nel DIP Aggiuntivo.
Infortuni del conducente
Sono assicurati gli infortuni che come conducente del veicolo:
– subisci a bordo;
– subisci durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio;
– subisci mentre sali a bordo del veicolo o ne discende.e quelli derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
Sono assicurate anche:
– le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o vapori;
– l’annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
– gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine;
– gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe
che possono causare Invalidità Permanente e Morte fino al massimale di Euro 25.000,00 se scegli la soluzione SMALL, fino al massimale di Euro 50.000,00 se scegli la soluzione MEDIUM, fino al massimale di Euro 100.000,00 se scegli la soluzione LARGE.
Europ Assistance ti riconoscerà un indennizzo in base alla tipologia di lesione subita come indicato nella tabella in polizza, fino al massimale complessivo sopra indicato.
La polizza comprende anche gli infortuni avvenuti all’estero derivanti da guerra o insurrezione se avvenuti entro 14 giorni dall’insorgere degli eventi.
Cristalli (opzionale)
Ricorso terzi da incendio (opzionale)
– per il recupero crediti;
– per controversie di valore inferiore ad Euro 250,00;
– per controversie contrattuali con Europ Assistance;
– quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del Nuovo Codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
– per controversie che abbiano per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
! Per gli Infortuni del conducente non puoi essere assicurato:
– se hai più di 75 anni;
– se il trasporto non avviene secondo le norme di circolazione vigenti;
– se non hai la patente di guida o i requisiti di legge;
– se il veicolo non è coperto dall’assicurazione RC prevista dalla legge 900 del 24.12.1969 e modifiche.
! Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni:
– avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
– sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
– che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Ulteriori limitazioni delle garanzie sono riportate nel DIP Aggiuntivo.
Dove vale la copertura? Le garanzie sono operanti in Europa. Dettagli dei paesi coperti e limitazioni nel DIP Aggiuntivo. |
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini di denuncia del sinistro. |
Quando e come devo pagare? Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La polizza ha validità dalle ore 24 della data indicata in polizza per un anno. In mancanza di comunicazione scritta di disdetta da parte tua o da Europ Assistance con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno. |
Come posso disdire la polizza? Puoi inviare comunicazione scritta di disdetta a mezzo lettera Raccomandata A/R indirizzata a: Europ Assistance Italia SpA – Xxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx almeno 30 giorni prima della scadenza riportata sul modulo di polizza. |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.
Prodotto: “Integrazione Mobilità Base - Modello 18233” Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx, x.0 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
Assistenza Auto Base (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Auto Completa (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Auto Completa + Stop&Go (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) | In caso di sinistro Europ Assistance ti rimborsa: - le spese per la mediazione/negoziazione necessari per poter partecipare al Processo. Europ Assistance ti rimborsa in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per un solo Avvocato che ha trattato la tua lite. Europ Assistance ti rimborsa le spese in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - le spese, solo per la fase del processo, per un secondo legale domiciliatario, fino ad un massimo di Euro 2.500,00. Tali spese vengono rimborsate da Europ Assistance solo quando il distretto della Corte d’Appello nel quale si deve svolgere il processo, è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per investigatori per ricercare e ottenere delle prove utili per difenderti; - le eventuali spese dell’Avvocato dell’avversario, nel caso in cui perdi la causa o hai raggiunto un accordo autorizzato da Europ Assistance; - le spese del Consulente Tecnico d’Ufficio quando il giudice decide che è necessaria la sua attività; - le spese del Consulente Tecnico da te scelto e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance; - le spese di giustizia; - le spese dell’arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo. Sono comprese le spese degli arbitri da te pagate in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 |
e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non possono essere recuperate dall’avversario che ha perso la causa; - le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo di Euro 500,00. La Società garantisce inoltre: - l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione; - le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; - il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente. Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale. È previsto un massimale a scelta da Euro 10.000,00 a 25.000,00. | |
Infortuni del Conducente (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Cristalli (opzionale) | La garanzia è acquistabile solo in abbinamento all’Assistenza Auto nella versione Completa o Completa + Stop&Go. Sei assicurato nel caso di rottura parziale o totale del parabrezza, del lunotto posteriore e/o dei vetri laterali, per la loro riparazione o sostituzione, causate da un evento accidentale o un fatto involontario di terzi. Xxxxxx scegliere se avvalererti del Centro Convenzionato più vicino a dove ti trovi, con pagamento diretto da parte di Europ Assistance, o di Centro/Tecnico di fiducia e richiedere rimborso presentando regolare fattura. Sono comprese nel rimborso anche le spese di installazione e in nessun caso, sulle parti sostituite, sarà applicato deprezzamento dovuto all’età del mezzo. È previsto un massimale a scelta tra Euro 520,00 o 750,00 o 1.000,00. |
Ricorso Terzi da Incendio (opzionale) | La garanzia è acquistabile solo in abbinamento all’Assistenza Auto nella versione Completa o Completa + Stop&Go. Sei assicurato nel caso di danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio del veicolo indicato nella polizza. L’assicurazione risponde esclusivamente dei danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge. Il rimborso avverrà fino ad un massimo di Euro 100.000,00 |
Che cosa NON è assicurato? | |
Assistenza Auto Base (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Auto Completa (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Auto Completa + Stop&Go (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Infortuni del Conducente (obbligatoria) | L’assicurazione non è operante: - verso chi, nello svolgimento della propria attività professionale, abbia in consegna x xxxxx il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo; - quando il veicolo è in circolazione ad insaputa o contro la volontà del proprietario; - nel caso in cui tu subisca l’infortunio guidando sotto effetto di alcolici, stupefacenti o allucinogeni o tu abbia abusato di psicofarmaci; - per infortuni derivanti da guerra, insurrezione, terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni; - per infortuni conseguenti alla trasmutazione del nucleo dell’atomo o alle radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - per ernie derivate da qualsiasi causa, lesioni muscolari a seguito di sforzi e lesioni sottocutanee dei tendini. |
Cristalli (opzionale) | Non sono assicurati: - i vetri dei gruppi ottici; - i vetri dei retrovisori interni ed esterni. |
Ricorso Terzi da Incendio (opzionale) | Sono esclusi i danni: - alle cose di terzi nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro, si trovasse in circolazione su suolo pubblico; - alle cose in tuo uso, custodia o possesso; - che derivino da operazioni non conformi rispetto alla legge di riempinmento e/o svuotamento del serbatoio; - da inquinamento dell’ambiente, ossia per quei danni che si verificano a seguito di contaminazione di acqua, aria e suolo; - a cose di terzi che non siano considerati tali dalla legge nei tuoi confronti. - causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio oltre che quelli dovuti a fenomeno elettrico, tranne che se provochi incendio. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Assistenza Auto Base (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Auto Completa (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Auto Completa + Stop&Go (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) | ! La polizza non agisce su liti che derivano da contratti quando Europ Assistance o il Contraente hanno già inviato disdetta, non hanno chiesto il rinnovo, oppure quando è stata chiesta la modifica del contratto stesso. ! Europ Assistance non paga: - multe, ammende o sanzioni di denaro in genere; - spese che il giudice stabilisce che devono essere pagate alle parti civili che si sono presentate contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta (viaggi dell’Avvocato, taxi, etc.); - le spese collegate alla messa in atto delle pene che prevedono il carcere; - le spese collegate alla custodia di cose; - i sinistri derivanti da un contratto, un accordo o un patto se gli stessi avvengono prima che siano trascorsi tre mesi dal giorno di acquisto della polizza. ! Europ Assistance considera come unico sinistro: - le liti/disaccordi che coinvolgono più persone ma che derivano dalla stessa richiesta o siano collegate a questa; - indagini, chiamate davanti al Tribunale o processi per coinvolgimenti in liti per responsabilità di cui devi rispondere davanti al TAR che coinvolgano una o più persone assicurate ma dovute al medesimo fatto o accadimento; - nel caso in cui ci sia una accusa penale per comportamenti ripetuti più volte nel tempo. |
! In tutti questi casi, Europ Assistance copre tutti gli Assicurati coinvolti, ma il massimale scelto in Polizza viene diviso tra loro, senza considerare il numero degli Assicurati e le spese che ognuno di loro ha avuto. ! La garanzia Tutela legale circolazione non è inoltre prestata: - per controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; - per controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive; - se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; - quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione. | |
Infortuni del Conducente (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Cristalli (opzionale) | In caso di riparazione/sostituzione presso un centro non convenzionato: - è prevista una franchigia del 20% - è esclusa l’IVA in caso in cui il contraente sia persona giuridica. Sono esclusi i sinistri provocati da: - gare automobilistiche, prove ed allenamenti; - guerra, terremoti, eruzioni vulcaniche, calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni; - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; - dolo o colpa grave di contraente, assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; - appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale); - furto o rapina, consumati o tentati; - urto o collisione con o senza veicoli identificati; - tutto quanto non espressa indicato come assicurato. |
Ricorso Terzi da Incendio (opzionale) | Sono esclusi i sinistri derivanti da: - guerra, terremoti, eruzione vulcanica, calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - dolo o colpa grave di contrante, assicurato, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; - appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale); - derivanti da furto, quando il veicolo non è stato chiuso a chiave, non abbia i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non in funzione; - tutto quanto non espressamente indicato come assicurato. |
Assistenza Auto Base (obbligatoria) | | Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. |
| Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La | |
polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, | ||
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, | ||
Assistenza Auto | Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, | |
Completa | ||
Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, | ||
(obbligatoria) | ||
Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, | ||
Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, | ||
Ucraina, Ungheria. |
Dove vale la copertura?
Assistenza Auto Completa + Stop&Go (obbligatoria) | Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Per la sola prestazione STOP&GO la validità è limitata all’Italia. |
Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) | Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. |
Infortuni del Conducente (obbligatoria) | L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Non sono coperti i sinistri che si sono verificati in quei Paesi che risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. |
Cristalli (opzionale) | La di riparazione/sostituzione presso Centro Convenzionato è valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. La prestazione a rimborso non prevede limitazioni rispetto all’estensione territoriale della polizza. |
Ricorso Terzi da Incendio (opzionale) | Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: | Assistenza Auto Base (obbligatoria ) In caso di sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso devi contattare la Struttura Organizzativa appena ne hai la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C. |
Assistenza Auto Completa (obbligatoria) In caso di sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso devi contattare la Struttura Organizzativa appena ne hai la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può |
comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C. Assistenza Auto Completa + Stop&Go (obbligatoria) In caso di sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso devi contattare la Struttura Organizzativa appena ne hai la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C. Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di Polizza. Infortuni del Conducente (obbligatoria) In caso di sinistro tu o i tuoi aventi diritto dovete darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hai avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di Polizza. Cristalli (opzionale) In caso di sinistro se intendi avvalerti di un Centro Convenzionato dovrai: Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.069.157 (Italia) o al numero nero 00.00.00.00.00 (Italia/Estero); comunicare il luogo in cui ti trovi; comunicare il numero di Polizza, il numero di targa e il tipo di Veicolo. Nel caso in cui tu desiderassi avvalerti di un Centro/Tecnico di tua fiducia, potrai contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del Sinistro, dovrai darne avviso scritto tramite: E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di Polizza. Ricorso Terzi da Incendio (opzionale) In caso di Sinistro tu o i tuoi aventi diritto dovete inviare una denuncia accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre |
giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando: la data, il luogo e le modalità del Sinistro, nonché gli eventuali testimoni. Alla denuncia devono essere allegati: ove richiesto, copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il Sinistro; ove previsto dalla Garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di Polizza. | ||
Assistenza Diretta/ in convenzione: | Assistenza Auto Base (obbligatoria ) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza. | |
Assistenza Auto Completa (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza. | ||
Assistenza Auto Completa + Stop&Go (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza. | ||
Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Tutela Legale. | ||
Infortuni del Conducente (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Infortuni del Conducente. | ||
Cristalli (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Cristalli. | ||
Ricorso Terzi da Incendio (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia ricorso terzi da incendio. | ||
Gestione da parte di altre imprese: | Assistenza Auto Base (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre Imprese. | |
Assistenza Auto Completa (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre Imprese. | ||
Assistenza Auto Completa + Stop&Go (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre Imprese. | ||
Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre Imprese. |
Infortuni del Conducente (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre Imprese. Cristalli (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre Imprese. Ricorso Terzi da Incendio (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre Imprese. | ||
Prescrizione: | Assistenza Auto Base (obbligatoria ) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Assistenza Auto Completa (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Assistenza Auto Completa + Stop&Go (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Infortuni del Conducente (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Cristalli (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Ricorso Terzi da Incendio (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Obblighi dell’impresa | Assistenza Auto Base (obbligatoria ) Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. Assistenza Auto Completa (obbligatoria) Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. |
Assistenza Auto Completa + Stop&Go
(obbligatoria)
Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.
Tutela Legale Circolazione
(obbligatoria)
Europ Assistance ti pagherà l’indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima.
Infortuni del Conducente
(obbligatoria)
Europ Assistance ti pagherà l’indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima.
Cristalli
(opzionale)
Europ Assistance ti pagherà l’indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima
Ricorso Terzi da Incendio
(opzionale)
Europ Assistance ti pagherà l’indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima.
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono: - assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza), - accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Xxx l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00 (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza). |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro: Xxxx recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Assistenza Auto Base (obbligatoria ) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Auto Completa (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Assistenza Auto Completa + Stop&Go (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Tutela Legale Circolazione (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Infortuni del Conducente (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Cristalli (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Ricorso Terzi da Incendio (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Recesso in caso di sinistro: Xxxx recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso” |
il prodotto è dedicato ai clienti che vogliono tutelare il proprio mezzo di trasporto in caso di fermo. La garanzia infortuni al conducente tutela in caso di incidente che provochi IP o morte/ La garanzia cristalli in caso di rottura o danneggiamento dei cristalli del veicolo assicurato/ E' possibile proteggere il patrimonio con la garanzia di tutela legale in caso di controversie relative alla circolazione/ Ricorso terzi in caso di danni a veicolo di terzi per incendio o esplosione.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 31,11%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: - Posta: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; - Fax: 00.00.00.00.00 - Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, xxxxxx rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. |
nel reclamo devi indicare: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. | |
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.
Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende “qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi”
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente xxxx xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 – Xxxxxx.
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP, nel DIP Aggiuntivo e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all’indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.
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Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.
INDICE
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO BASE 4
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 4
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 5
SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA 7
SEZIONE III – ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA + STOP&GO 13
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE 14
SEZIONE V - ASSICURAZIONE CRISTALLI 19
SEZIONE VI – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO 21
SEZIONE VII - ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE 23
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE 30
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA 1
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance: l’Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 00000 Xxxxxx – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l’importo o la percentuale di Invalidità prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Garanzia: l’Assicurazione, diversa dall’ Assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.
Polizza: il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicurazione.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nell’accadimento di un sinistro rientrante nell’ Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 X.X.
Xxx. 0 - XXXXX XXXXXXXXXXXXX
Xx xxxx xx xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C
Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’ Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex Art. 1901 comma 3 C.C., se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. Fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I Premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all’intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all’incasso dei premi.
Data ultimo aggiornamento 01.01.2019
Art. 4 - RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all’indirizzo XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx specificando “Disdetta + numero di polizza”, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 8 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 9 - FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.
Art. 11 - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXX
Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio
non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle
presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 13 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alienazione dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificatisi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei
casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati.
Art. 14 - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
Art. 15 - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE (ARTICOLO VALIDO PER LA SEZIONE IV ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE)
Qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, l’Assicurazione prevista dalla Sezione Tutela Legale circolazione, nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso di costituzione civile nell’ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.
Art. 16 - PRESCRIZIONE (ARTICOLO VALIDO PER LA SEZIONE IV ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE)
Per la sola Tutela Legale i diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono in due anni. A tal fine è obbligo dell’Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”, che precede.
In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l’obbligo dell’Assicurato di e interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
Art. 18 - SANZIONI INTERNAZIONALI
Non sono coperti i sinistri che si sono verificati in quei Paesi che risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO BASE DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Guasto: Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo del veicolo in condizioni normali. Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l’esaurimento della batteria.
Residenza: Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende l’autovettura e i relativi rimorchi (carrello appendice; roulotte), gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.
Questi veicoli devono essere:
- immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx
- appartenente ad una delle tipologie sottoelencate. Le tipologie sono:
A. Auto ad uso privato: autovettura o autocarro ad uso privato e uso proprio (non professionale), di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B;
B. Noleggio breve termine: autovettura e camper;
C. Noleggio lungo termine: autovettura e camper;
D. Veicolo non standard: taxi, ambulanza, carro funebre;
E. Autocarri uso commerciale: autocarri ad uso commerciale/professionale fino a 3,5 tonnellate anche a noleggio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 19 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Xxxxxxx, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
Art. 20 - OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza sono fornite a veicoli con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, regolarmente comunicata dal Contraente ad Europ Assistance.
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione
delle prestazioni “Soccorso Stradale”, “Depannage”, “Autovettura in sostituzione in Italia” e “SOS incidente”.
PRESTAZIONI MOBILITA’ BASE
1. SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente e/o errato rifornimento, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno ) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
– fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
– fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
– le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
– le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
– le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
2. DEPANNAGE
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso Stradale”.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
– le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
– le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
– le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a
chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.
Esclusioni
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
4. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
5. SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
Art. 21 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 22 - ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
c. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxx, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
g. tentato suicidio o suicidio;
h. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Art. 23 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 24 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l’esaurimento della batteria.
Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende l’autovettura e i relativi rimorchi (carrello appendice; roulotte), gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.
Questi veicoli devono essere:
- immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx
- appartenente ad una delle tipologie sottoelencate. Le tipologie sono:
A. Auto ad uso privato: autovettura o autocarro ad uso privato e uso proprio (non professionale), di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B;
B. Noleggio breve termine: autovettura e camper;
C. Noleggio lungo termine: autovettura e camper;
D. Veicolo non standard: taxi, ambulanza, carro funebre;
E. Autocarri uso commerciale: autocarri ad uso commerciale/professionale fino a 3,5 tonnellate anche a noleggio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 25 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Xxxxxxx, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
Art. 26 - OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza sono fornite a veicoli con non più di 20 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, regolarmente comunicata dal Contraente ad Europ Assistance.
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle prestazioni “Soccorso Stradale”, “Depannage”, “Autovettura in sostituzione”, “Autovettura in sostituzione (sabato e
festivi)”, “Autovettura in sostituzione per furto totale” e “SOS incidente”.
PRESTAZIONI MOBILITA’ ESTESA
1. SOCCORSO STRADALE
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.
Il soccorso stradale verrà erogato per immobilizzo del veicolo dovuto a qualsiasi evento non esplicitamente escluso ai sensi della presente prestazione e del successivo Art. “Esclusioni”.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
– fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
– fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
– le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
– le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
– le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
2. DEPANNAGE
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso Stradale”.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
– le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
– le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
– le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.
Esclusioni
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione; l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie. L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
4. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
(sabato e festivi)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale nei giorni di sabato o domenica o comunque in periodi in cui le officine sono chiuse, o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare il massimale di 7 giorni complessivi.
Esclusioni
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie. L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
5. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
6. SPESE D’ALBERGO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo. Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
7. TAXI PER RECARSI ALL’AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO
Qualora l’Assicurato usufruisse delle prestazioni, “Autovettura in sostituzione” e “Spese d’albergo”, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l'autonoleggio o l’albergo.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.
8. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 350,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 1.000,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Estero;
- il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni;
- il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
9. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
10. SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
MOBILITA’ IN CASO DI FURTO
11. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE
In caso di furto totale o rapina, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, che sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del noleggio fino all’avvenuto ritrovamento del veicolo e comunque per un massimo di 30 giorni.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
12. RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL FURTO O RAPINA
Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all’estero.
13.RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO TOTALE
Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
– estratto cronologico, generale o storico;
– perdita di possesso.
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa nome, cognome, xxxxxxxxx, recapito telefonico, targa del Veicolo rubato ed il tipo di documento desiderato.
L’Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la Struttura Organizzativa:
– denuncia di furto in originale;
– foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l’Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).
In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.
Europ Assistance terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
MOBILITA’ IN CASO DI INCIDENTE
14. AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO
Qualora l’Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
– le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
15. CONSULENZA MEDICA
Qualora l’Assicurato in seguito ad incidente necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato
sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
16. RIENTRO SANITARIO DALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
17. RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE DALL’ESTERO
Qualora, a causa di ricovero a seguito di incidente stradale, l’Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
Art. 27 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia , Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 28 - ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxx, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
e. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
g. tentato suicidio o suicidio.
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Art. 29 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.
Art. 31 - SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.
SEZIONE III – ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA + STOP&GO
Tutto quanto previsto alla Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa, integrato con la prestazione STOP&GO. La prestazione di Soccorso Stradale in abbinamento alla prestazione Stop&Go sarà erogata per i soli Sinistri avvenuti in Italia, con traino del veicolo in copertura al punto indicato dall’Assicurato purché entro 100 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.
Per la presente sezione vale la seguente definizione di Veicolo
Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende l’autovettura e i relativi rimorchi (carrello appendice; roulotte), gli autocarri fino a 3,5 tonnellate gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.
Questi veicoli devono essere:
- immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx
- appartenente ad una delle tipologie sottoelencate. Le tipologie sono:
A. Auto ad uso privato: autovettura o autocarro ad uso privato e uso proprio (non professionale), di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B;
Sono escluse le autovetture a noleggio a breve e lungo termine, i Veicoli non standard quali taxi, ambulanze e carri
funebri, gli autocarri ad uso commerciale/professionale fino a 3,5 tonnellate anche a noleggio.
STOP&GO
(Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)
Qualora venga erogata la prestazione “Soccorso Stradale”, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24, e a chilometraggio illimitato, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell’Assicurato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l’autovettura, l’erogazione della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:
– consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del soccorso stradale;
– messa a disposizione di un’autovettura presso il rent a car indicato dalla Struttura Organizzativa. Europ Assistance rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere il rent a car, fino al limite massimo di Euro 100,00 per sinistro.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi. Durante il periodo del fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i massimali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque fino ad un massimo di 4 giorni.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio:
- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso il Rent a Car che ha fornito l’autovettura sostitutiva.
Il massimale complessivo delle prestazioni Autovettura in sostituzione in Italia e Stop&Go non potrà superare i 7 giorni.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’Assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”).
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 174.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 32 - INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 33 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. Il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Art. 34 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 35 - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione
della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 36 - RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE “CIRCOLAZIONE”
Art. 37 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche.
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive
modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B).
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 38 - DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 39 - SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
il proprietario/titolare di contratto di leasing del veicolo indicato in polizza;
i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
il conducente autorizzato;
i trasportati;
Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:
A. Auto ad uso privato: autovettura o autocarro ad uso privato e uso proprio (non professionale), di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B;
B. Noleggio breve termine: autovettura e camper;
C. Noleggio lungo termine: autovettura e camper;
D. Veicolo non standard: taxi, ambulanza, carro funebre;
E. Autocarri uso commerciale: autocarri ad uso commerciale/professionale fino a 3,5 tonnellate anche a noleggio.
In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente
Art. 40 - PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, derivanti da incidenti stradali, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della
l. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si
fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza;
7. il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
8. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all’Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” a seguito di incidente stradale. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Per i punti 7 e 8 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
La Società garantisce inoltre:
l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente.
Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.
Art. 41 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di
legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 42 - ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata per:
a. le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art.
“PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
b. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
d. il ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
e. le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. il recupero crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
L'assicurazione non vale, inoltre:
i. se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
k. quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
l. quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del Nuovo Codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
SEZIONE V - ASSICURAZIONE CRISTALLI
Acquistabile solo in abbinamento alle coperture riportate rispettivamente nella SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA o SEZIONE III - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA+STOP&GO e se ne
è stato pagato il relativo Premio.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Centro Convenzionato: il concessionario, la filiale o l’officina autorizzata segnalata dalla Struttura Organizzativa, che ha sottoscritto specifica convenzione con Europ Assistance.
Cristalli: sono l’insieme dei vetri di un veicolo, costituiti da:
- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- vetri laterali.
Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende l’autovettura e i relativi rimorchi (carrello appendice; roulotte), gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.
Questi veicoli devono essere:
- immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx
- appartenente ad una delle tipologie sottoelencate. Le tipologie sono:
A. Auto ad uso privato: autovettura o autocarro ad uso privato e uso proprio (non professionale), di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B;
C. Noleggio lungo termine: autovettura e camper.
Sono escluse le autovetture a noleggio a breve termine, i Veicoli non standard quali taxi, ambulanze e carri funebri, gli autocarri ad uso commerciale/professionale fino a 3,5 tonnellate anche a noleggio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 43 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica o giuridica intestatario presso il P.R.A. del veicolo indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 44 - OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
A) Qualora l’Assicurato, a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del veicolo identificato in polizza e desiderasse avvalersi per la riparazione/sostituzione dei cristalli di un Centro Convenzionato, la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il Centro Convenzionato più vicino.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, nei limiti del massimale indicato nel Modulo di
Polizza, IVA compresa, per Sinistro e per anno assicurativo.
B) Qualora l’Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del veicolo identificato in polizza e desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura, rimborserà all’Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza, IVA compresa, ( (ad eccezione dei casi in cui il Contraente sia persona giuridica), per Sinistro e per
anno assicurativo e con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
Per entrambe le forme scelte, l’Assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei nuovi cristalli. In nessun caso, sulle parti sostituite verrà applicato il deprezzamento dovuto all’età del veicolo.
Art. 45 - ESTENSIONE TERRITORIALE
A) Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la garanzia cristalli è valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
B) Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, la garanzia cristalli è valida in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 46 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati da:
a. gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
b. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
x. xxxx o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
e. appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. furto o rapina, consumati o tentati;
g. urto o collisione con o senza veicoli identificati;
h. tutto quanto non è espressamente indicato nell’art. “OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE”. Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
Art. 47 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
A) In caso di sinistro l’Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà:
- Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.069.157 (Italia) o al numero nero 00.00.00.00.00 (Italia/Estero);
- comunicare il luogo in cui si trova;
- comunicare il numero di Polizza, il numero di targa e il tipo di Veicolo.
B) Nel caso in cui l’assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, potrà contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del Sinistro, dovrà darne avviso scritto tramite:
- posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Struttura Organizzativa – Garanzia cristalli "
oppure
- mail all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure
- fax al numero 00.00.00.00.00 allegando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di Polizza/ numero di targa/tipo di veicolo/marca del Veicolo;
- le circostanze dell’accaduto;
- originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) dell’emittente e dell’intestatario della fattura stessa.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del Sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Art. 48 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Solo nel caso in cui l’Assicurato, intenda avvalersi per la riparazione/sostituzione del cristallo del Veicolo di un Centro/Tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all’Art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”, Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza (ad eccezione dei casi in cui il Contraente sia persona giuridica), e con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
SEZIONE VI – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO
Acquistabile solo in abbinamento alle coperture riportate rispettivamente nella SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA o SEZIONE III - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA+STOP&GO e se ne
è stato pagato il relativo Premio.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONI
Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi.
Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende l’autovettura e i relativi rimorchi (carrello appendice; roulotte), gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.
Questi veicoli devono essere:
- immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx
- appartenente ad una delle tipologie sottoelencate. Le tipologie sono:
A. Auto ad uso privato: autovettura o autocarro ad uso privato e uso proprio (non professionale), di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B;
B. Noleggio breve termine: autovettura e camper;
C. Noleggio lungo termine: autovettura e camper;
D. Veicolo non standard: taxi, ambulanza, carro funebre;
E. Autocarri uso commerciale: autocarri ad uso commerciale/professionale fino a 3,5 tonnellate anche a noleggio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 49 - SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica intestatario presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 50 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo riportato in Polizza e sopra definito in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue:
RICORSO TERZI DA INCENDIO
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’Incendio del Veicolo identificato in Polizza. L’ Assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per Sinistro.
Esclusioni
Sono comunque esclusi i danni:
- alle cose di terzi qualora il Veicolo si trovasse in circolazione su suolo pubblico al momento del sinistro;
- alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato e del Contraente;
- conseguenti a operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge per il riempimento e/o lo svuotamento dei serbatoi;
- da inquinamento dell’ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
- a cose di terzi che non siano considerati tali dalla Legge nei confronti dell’Assicurato.
Art. 51 - ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni o liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di
calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;
c. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
d. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, non sia con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non in funzione.
L’ Assicurazione non comprende inoltre i danni:
e. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque
causato, salvo che abbia provocato fiamma;
f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
Art. 52 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:
- la data, il luogo e le modalità del Sinistro, nonché gli eventuali testimoni. Alla denuncia devono essere allegati:
ove richiesto, copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il Sinistro;
ove previsto dalla Garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
Il Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola Prestazione e/o Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Art. 53 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’Indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del Sinistro sempreché l’Assicurato o il Contraente abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta agli artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO” delle singole SEZIONI.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art. 54 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
SEZIONE VII - ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Inabilità temporanea: la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende l’autovettura e i relativi rimorchi (carrello appendice; roulotte), gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.
Questi veicoli devono essere:
- immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx
- appartenente ad una delle tipologie sottoelencate. Le tipologie sono:
A. Auto ad uso privato: autovettura o autocarro ad uso privato e uso proprio (non professionale), di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B;
C. Noleggio lungo termine: autovettura e camper;
D. Veicolo non standard: taxi, ambulanza, carro funebre;
E. Autocarri uso commerciale: autocarri ad uso commerciale/professionale fino a 3,5 tonnellate anche a noleggio.
Sono escluse le autovetture a noleggio a breve termine.
Art. 55 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Xxxxxxx, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
Art. 56 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
1. INFORTUNI
L'assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato (inteso come il legittimo conducente) possa subire a bordo del veicolo identificato nel frontespizio di Polizza. Sono compresi anche gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.
La garanzia comprende anche gli infortuni che l’Assicurato subisca mentre sale a bordo del veicolo o ne discende. Sono compresi in garanzia anche:
1) le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o vapori;
2) l’annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
3) gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine;
4) gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.
L'assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi per Morte e Invalidità Permanente previsti alla "Tabella indennizzi" di cui all'Art. “INDENNIZZI”.
2. RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero derivanti da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero.
3. MORTE
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell’Infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata, agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato.
L’Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari soltanto la differenza tra l’Indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.
Art. 57 - VALIDITÀ’ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è valida in quanto:
1. il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;
2. il trasporto avvenga utilizzando la tipologia di veicolo indicato nella relativa definizione della presente sezione;
3. il veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge e di età non superiore ad anni 75;
4. il veicolo sia coperto dall’assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche.
Art. 58 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione valida in tutto il mondo.
Art. 59 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. gli infortuni avvenuti quando il veicolo sia in circolazione all’insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
b. gli Infortuni avvenuti quando l’Assicurato guidi sotto l’effetto di alcolici, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l’uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c. gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
d. gli infortuni subito in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall’Automobile Club Italiano;
e. gli infortuni sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
f. gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;
g. gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h. le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.
L’ assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro che, nell’espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo.
Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da infortunio.
Art. 60 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.
Qualora l'Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla "Tabella Indennizzi", il limite massimo di indennizzabilità non potrà superare la somma indicata nel modulo di polizza come capitale Morte.
Art. 61 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Art. 62 - LIMITI DI ETÀ’
L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.
L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.
Art. 63 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX
Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 65 - INDENNIZZI
L'indennizzo riconosciuto per gli infortuni che determinino Invalidità Permanente o Morte di cui all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” è quello riportato nella seguente tabella:
TABELLA INDENNIZZI
TIPOLOGIA DI LESIONE | INDENNIZZI | INDENNIZZI | INDENNIZZI |
LARGE | MEDIUM | SMALL | |
CAPITALE MORTE | 100.000 | 50.000 | 25.000 |
LESIONI APPARATO SCHELETRICO | |||
CRANIO | |||
FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI | 2.400 | 1.200 | 600 |
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 2.400 | 1.200 | 600 |
FRATTURA XXXXXX l (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
FRATTURA XXXXXX II O III (non cumulabili tra loro n con XXXXXX I) | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile) | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA OSSA NASALI | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 7.000 | 3.500 | 1.750 |
COLONNA VERTEBRALE | |||
TRATTO CERVICALE | |||
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI- VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA | 17.000 | 8.500 | 4.250 |
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
TRATTO DORSALE | |||
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 800 | 400 | 200 |
OSSO SACRO | |||
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
COCCIGE | |||
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
BACINO | |||
FRATTURA ALI ILIACHE X XXXXXX ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE | 5.600 | 2.800 | 1.400 |
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO) | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
TORACE | |||
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA STERNO | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO) | 800 | 400 | 200 |
ARTO SUPERIORE (DX o SX) | |||
BRACCIO | |||
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
AVAMBRACCIO | |||
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSIT RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) | 7.000 | 3.500 | 1.750 |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
POLSO E MANO | |||
FRATTURA SCAFOIDE | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
FRATTURA I METACARPALE | 3.600 | 1.800 | 900 |
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | |||
POLLICE | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
INDICE | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
MEDIO | 800 | 400 | 200 |
ANULARE | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | |||
POLLICE | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
INDICE | 800 | 400 | 200 |
MEDIO | 800 | 400 | 200 |
ANULARE | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA TERZA FALANGE DITA |
INDICE | 800 | 400 | 200 |
MEDIO | 800 | 400 | 200 |
ANULARE | 800 | 400 | 200 |
ARTO INFERIORE (DX o SX) | |||
FRATTURA FEMORE | |||
DIAFISARIA | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
EPIFISI PROSSIMALE (PROTESI D'ANCA) | 19.000 | 9.500 | 4.750 |
EPIFISI PROSSIMALE NON PROTESIZZATA | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
FRATTURA ROTULA | 3.000 | 1.500 | 750 |
FRATTURA TIBIA | |||
DIAFISARIA | 3.000 | 1.500 | 750 |
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
FRATTURA PERONE | |||
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA E SCOMPOSTA | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
PIEDE | |||
TARSO | |||
FRATTURA ASTRAGALO | 7.000 | 3.500 | 1.750 |
FRATTURA CALCAGNO | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
FRATTURA SCAFOIDE | 800 | 400 | 200 |
FRATTURA CUBOIDE | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
FRATTURA CUNEIFORME | 800 | 400 | 200 |
METATARSI | |||
FRATTURA I METATARSALE | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE | 800 | 400 | 200 |
LESIONI PARTICOLARI | |||
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 15.000 | 7.500 | 3.750 |
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente) | 800 | 400 | 200 |
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | 30.000 | 15.000 | 7.500 |
CECITA’ MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | 25.000 | 12.500 | 6.250 |
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA’ VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | 100.000 | 50.000 | 25.000 |
SORDITA’ COMPLETA UNILATERALE | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
SORDITA’ COMPLETA BILATERALE | 25.000 | 12.500 | 6.250 |
XXXXXXX XXXX (oltre i due terzi) | 15.000 | 7.500 | 3.250 |
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 25.000 | 12.500 | 6.250 |
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 2.500 | 1.250 | 625 |
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
PROTESI D'ANCA (non cumulabile) | 20.000 | 10.000 | 5.000 |
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) | 20.000 | 10.000 | 5.000 |
PATELLECTOMIA TOTALE | 15.000 | 7.500 | 3.750 |
PATELLECTOMIA PARZIALE | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | 2.500 | 1.250 | 625 |
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI | 15.000 | 7.500 | 3.250 |
PERDITA ANATOMICA DEL PENE | 25.000 | 12.500 | 6.250 |
USTIONI ESTESE A PI DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA | 33.000 | 16.500 | 8.250 |
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE | |||
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito- | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile- | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito- | 800 | 400 | 200 |
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chIrurgIcamente) | 15.000 | 7.500 | 3.250 |
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro- | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 800 | 400 | 200 |
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO- ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
AMPUTAZIONI | |||
ARTO SUPERIORE | |||
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE | 60.000 | 30.000 | 15.000 |
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 50.000 | 25.000 | 12.500 |
AMPUTAZIONE POLLICE + 3 DITA | 40.000 | 20.000 | 10.000 |
AMPUTAZIONE POLLICE + 2 DITA | 30.000 | 15.000 | 7.500 |
AMPUTAZIONE 2 DITA | 15.000 | 7.500 | 3.250 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | 7.500 | 3.750 | 1.880 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI ALTRE DITA | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE ALTRE DITA | 2.500 | 1.250 | 630 |
AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DITA LUNGHE | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
ARTO INFERIORE | |||
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) | 61.000 | 30.500 | 15.250 |
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META’ DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio) | 61.000 | 30.500 | 15.250 |
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio) | 61000 | 30.500 | 15.250 |
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE | 50.000 | 25.000 | 12.500 |
PERDITA DI UN PIEDE | 50.000 | 25.000 | 12.500 |
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | 25.000 | 12.500 | 6.250 |
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI | 100.000 | 50.000 | 25.000 |
PERDITA DELL'ALLUCE | 15.000 | 7.500 | 3.250 |
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | 7.000 | 3.500 | 1.250 |
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- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Xxxx Xxxx, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Inoltre Xxx, fornendo il relativo consenso, potrà autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i suoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti finalità commerciali:
1. per ricevere pubblicità o offerte a Lei dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Effettueremo queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare3;
2. per comunicare i Suoi Dati personali ad Europ Assistance Vai SpA4 che li utilizzerà per mandarle pubblicità dei prodotti di Europ Assistance Vai, per contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Europ Assistance Vai effettuerà queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare;
3. per fare una attività di profilazione, anche attraverso computer, ovvero una analisi dei prodotti e servizi che Lei ha utilizzato, con lo scopo di individuare le sue esigenze/preferenze e migliorare così la nostra offerta. Questa analisi verrà effettuata tramite processi decisionali automatizzati.
Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l’autorizzazione per le finalità commerciali.
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
3 Questa autorizzazione viene richiesta non solo dal Regolamento Privacy, ma anche dalla normativa assicurativa
4 Europ Assistance Vai utilizzerà i Dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,5 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.
Per le finalità assicurative e commerciali Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa6.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.
Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;
5 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
6 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto
può scrivere a
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, anche via mail: XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
PREVENTIVO N.
DATI DI PREVENTIVO
Decorrenza ore 24 del: Scadenza ore 24 del:
Durata
anni: mesi:
Frazionamento
Tacito rinnovo Rata successiva Pol. sostituita n°
gg:
INTESTATARIO DI POLIZZA
Cod Prod
PdV
PREVENTIVO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE (dati riservati alla Direzione)
Denominazione
Cod Convenzione
VEICOLO ASSICURATO
GARANZIE/SOMME ASSICURATE/MASSIMALI/PREMIO PER GARANZIA
Premio Imponibile
PREMIO (Euro)
Imposte
Premio Lordo
Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI – INTEGRAZIONE MOBILITA’ ESTENSIONE ESTERO
Cognome e Nome/ Ragione sociale: | |||
Indirizzo: | Città: | Cap: | Prov: |
Data nascita: | Comune di nascita: | Prov: | Codice fiscale/ P.IVA: |
Tipologia di veicolo: | Targa: | Data Immatricolazione: |
Garanzie | Somme assicurate/massimali (Euro) | Premio Imponibile (Euro) | Imposte (Euro) | Premio Lordo (Euro) |
Premio alla firma | |||
Rate successive |
L’Intestatario di polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto la Documentazione Informativa Mod. 18233 e l’Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi.
Firma
Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell’Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati.
Inoltre, per le finalità commerciali:
☐ do il consenso ☐ non do il consenso al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
☐ do il consenso ☐ non do il consenso alla comunicazione dei miei Dati a Europ Assistance Vai e al trattamento da parte di Europ Assistance Vai dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
☐ do il consenso ☐ non do il consenso al trattamento dei miei Dati personali per eseguire le attività di profilazione
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Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia
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Data ultimo aggiornamento 01.01.2019 Pag.1 di 1