COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
E RISCHI DIVERSI
DEFINIZIONI 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 5
Art. 1: Xxxxxx, impostazione e revisione del contratto 5
Art. 2: Gestione del contratto 5
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 6
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto 6
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa 6
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 8
Art. 6: Beni assicurati 8
Art. 7: Oggetto dell’assicurazione 8
Art. 8: Estensioni della garanzia 13
Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione 13
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE 15
Art. 10: Validità territoriale 15
Art. 11: Impostazione del contratto - Inclusioni ed esclusioni 15
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società 16
Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni 17
Art. 14: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo 17
Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno - Controversie 17
Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale 18
Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese 18
Art. 18: Trattamento dei dati 19
Art. 19: Tracciabilità dei flussi finanziari 19
Art. 20: Disposizione finale 19
SCHEDA ELENCO VEICOLI ASSICURATI 20
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA 21
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Contraente: l’Azienda Sanitaria Locale n° 6 di Sanluri (di seguito anche: Azienda) Contra- ente della polizza;
Assicurato: il soggetto il cui interesse e’ protetto dalla assicurazione;
Attività dell’Azienda: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o de- legate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complemen- tari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e co- munque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di pro- prie strutture;
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti; Broker: il R.T.I. Xxxxxx Italia S.p.A./Samar Insurance Brokers S.r.l.; Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro vie- ne dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro; Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricola- zione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che ave- vano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e’ parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale do- tazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, i terremoti, le eruzioni vulcaniche, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la ca- duta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le frane e le slavine, gli eventi sismici, nonchè i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi ed al- tre calamità naturali;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sen- si degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce an- che i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attività di terzi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2011 fino alle ore 24.00 del 31/12/2014 e non è prorogabile automaticamente.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ facoltà dell’Azienda notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la sca- denza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condi- zioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediata- mente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di co- pertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
E’ altresì facoltà della Azienda richiedere alla Società il rinnovo del contratto, alla sua sca- denza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio- ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi- care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e’ affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Azienda e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Azienda, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Azienda.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente in- viate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - av- verranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclu- sivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonchè quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudi- ziaria del luogo ove ha sede l’Azienda.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile e del Titolo X Decreto Legislativo
n. 209/2005, la Azienda pagherà alla Società, con facoltà di pagamento per il tramite del broker:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, semprechè nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
1. Per le garanzie RCA di cui alla Sezione 1) dell’art. 7 “Oggetto dell’assicurazione” che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprieta- rio o locatario del veicolo o dell’Assicurato nei casi di:
a.danni subiti da trasportati, se il trasporto e’ vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione;
b.veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
La rinuncia alla rivalsa non e’ operante nel caso in cui la Azienda fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.
2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di do- lo, la Società rinuncia all’azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Azienda, o altri soggetti a cui l’Azienda abbia concesso in uso il veicolo.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 6: Beni assicurati
I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Azienda.
Art. 7: Oggetto dell’assicurazione
SEZIONE 1)
Responsabilità Civile
La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per la Responsabilità Civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005
La garanzia opera anche:
- quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da una persona con patente sca- duta o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
- quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del sinistro è gui- dato da una persona che si trovi in stato di ebbrezza anche se tale fatto sia stato san- zionato ai sensi dell’art. 186 del d.lgs. n. 285/1992;
- quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del sinistro è gui- dato da persona diversa dal proprietario stesso, che si trovi sotto l’influenza di sostanza stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 186 del d.lgs. n. 285/1992;
- esclusi autobus, autosnodati, motocicli, ciclomotori, quadricicli leggeri a motore, rimor- chi, quando i terzi trasportati sul veicolo subiscano un danno ed il trasporto è stato effet- tuato in maniera non conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- per autoveicoli adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione. La Società tiene indenne l’istruttore di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontaria- mente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione dell’autoveicolo adibito a scuola guida.
Sono considerati terzi:
• l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame;
• l’istruttore solo durante l’esame dell’allievo conducente;
- per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus e autosnodati, per i quali la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi trasportati, limitatamente agli indumenti ed oggetti di uso personale. Sono esclusi de- naro, preziosi, titoli, bauli, valigie e loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento;
- per operazioni di carico e scarico. Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Sono esclusi dall’assicurazione i danni alle co- se trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
Entro tali limiti la garanzia è prestata anche per la responsabilità civile del Committente;
Esclusione relativa alla sezione 1) La Società non indennizza i danni:
- causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, ed alle prove uffi- ciali.
SEZIONE 2)
Rischi diversi
La garanzia è operativa per i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD:
1. incendio
2. azione del fulmine
3. esplosione o scoppio (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi)
4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche di oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo. Sono compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto
5. rapina consumata o tentata e/o estorsione. Sono compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo i suddetti reati
6. xxxx xxxxxxxxx, fatto doloso di terzi e/o eventi socio politici
7. eventi naturali.
Esclusioni relative alla sezione 2)
La Società non indennizza i danni causati da:
- atti di guerra, insurrezione e occupazione militare;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- dolo dell’Assicurato e dei familiari conviventi.
SEZIONE 3)
Ricorso Terzi
La copertura è operativa per il ricorso terzi. Esclusioni relative alla sezione 3)
La garanzia non è operativa se:
- l’incidente di circolazione è dovuto a guida in stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o da uso di stupefacenti;
- al momento dell’incidente la copertura di responsabilità civile del veicolo non è operante;
- la sospensione della patente è determinata da fatto doloso del conducente, da sua fuga o da omissione di soccorso;
- il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- l’Assicurato non si avvale della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione;
- la patente viene revocata per mancanza dei requisiti fisici, psichici o morali (l’esclusione opera dal giorno in cui la revoca è stata resa definitiva);
- il veicolo è adibito al trasporto di infiammabili o merci pericolose.
SEZIONE 4)
Altre Garanzie
A) La Società si obbliga inoltre al risarcimento delle spese comunque sostenute dall’Azienda:
1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura
/ chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio im- ponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate;
3. a seguito dell’attivazione dell’airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa acci- dentale e/o di terzi;
5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonchè per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attività di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate;
6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza:
7. fino alla comunicazione dell’avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità.
8. in caso di furto o rapina o di incendio con distruzione totale, le spese sostenute rela- tivamente ai documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Tali spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
9. a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina, senza ritrovamento del ve- icolo assicurato o furto della sola targa, le spese sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione o voltura di un altro veicolo non superiore di cilindrata o potenza fi- scale. Tali spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione
B) La Società si obbliga inoltre al risarcimento delle spese comunque sostenute dalla A- zienda a seguito di:
1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro qualsiasi ostacolo;
3. ribaltamento;
4. uscita di strada.
Relativamente alla garanzia “urto e collisione”, la Società non indennizza i danni:
- provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (aven- do superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga con- fermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
- cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico.
SEZIONE 5)
Ritiro patente
La Società riconosce all’utilizzatore privato o professionale o all’Azienda Contraente, qua- lora gli utilizzatori dei veicoli siano i Dipendenti della stessa, un’indennità giornaliera nella misura indicata nel modulo di polizza a seguito di ritiro, sospensione o revoca della paten- te, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada per:
- lesioni colpose o omicidio colposo in conseguenza di incidente stradale;
- danni gravi a veicoli (art. 80, comma 7, Codice della Strada), in conseguenza di incidenti stradali;
- sanzioni amministrative accessorie (limitatamente agli utilizzatori di veicoli in qualità di Dipendente).
Esclusioni relative alla sezione 5)
La Società non presta la garanzia se:
- l’incidente di circolazione è dovuto a guida in stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o da uso di stupefacenti;
- al momento dell’incidente la copertura di responsabilità civile del veicolo non è operante;
- la sospensione della patente è determinata da fatto doloso del conducente, da sua fuga e/o omissione di soccorso;
- il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- l’Assicurato non si avvale della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione;
- la patente viene revocata per mancanza dei requisiti fisici, psichici o morali. Tale esclu- sione opera dal giorno in cui la revoca sia stata resa definitiva;
- il veicolo è adibito al trasporto di infiammabili o merci pericolose;
- il veicolo è sprovvisto di cronotachigrafo, se richiesto, o se quest’ultimo non è risponden- te ai requisiti richiesti.
SEZIONE 6)
Assistenza legale
In caso di sinistro che riguardi le garanzie relative alla Responsabilità Civile e Ricorso Ter- zi, laddove ne ricorrano le circostanze, la difesa giudiziale e stragiudiziale, civile o penale per eventuali azioni promosse contro l’Azienda è assunta direttamente dalla Società, la quale agisce in nome e per conto della stessa. L’Azienda è comunque tenuta a prestare la propria collaborazione.
La garanzia è estesa a favore dell’Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale.
Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interessi tra la Società e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tri- bunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari Competenti.
In alternativa, qualora gli uffici competenti abbiano sede in Italia, l’Assicurato può optare per un legale che esercita nel circondario del Tribunale dove l’Assicurato ha il proprio do- micilio.
La Società, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le relative spese.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria.
Quanto sopra indicato vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato dalla Società.
Esclusioni relative alla sezione 6) La garanzia non opera:
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in gene- re);
- per le spese relative a controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato;
- per le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- se il veicolo indicato nel modulo di polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previ- sto dalla carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il conducente del veicolo viene indagato per guida sotto l’effetto di alcool o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189, commi 6 e 7 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento e assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o a competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
- per le controversie di natura contrattuale.
Art. 8: Estensioni della garanzia
L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia RC auto, comprende i danni:
◊ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
◊ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
◊ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
◊ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
◊ conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo fun- zionamento, sia esso in circolazione che non;
e comprende altresì, nell’ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni:
◊ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonchè agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo.
Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione
L’ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, e’ determinato con le seguenti modalità:
a) per i danni di cui alle Sezioni 1) Responsabilità Civile e 3) Ricorso Terzi dell’art. 7 Og- getto dell’assicurazione, la somma che l’Azienda deve corrispondere a titolo di risarci- mento a terzi, fino alla concorrenza dell’importo quale massimale per ciascun sinistro di: a1) euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina
xxxxxxxx / operatrice e xxxxxxxxx,
a2) euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ogni veicolo speciale, ambulanza, auto- bus, autocarro e altro veicolo,
senza sottolimiti;
b) per i danni di cui alla Sezione 2) Rischi Diversi e Sezione 4) Altre garanzie lett. B) dell’art. 7 “Oggetto dell’assicurazione”, fino alla concorrenza dell’importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
◊ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d’uso fino alla concorrenza di un
importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo in- teressato, e con applicazione del degrado d’uso per l’importo del danno eccedente tale percentuale;
◊ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest’ultimo; qualora invece
il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l’applicazione del- la regola proporzionale avverrà solo sull’eccedenza.
c) per le spese di cui alla Sezione 4) Altre garanzie lettera A) dell’art. 7 Oggetto dell’assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell’importo di euro 2.000,00 per sinistro.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 10: Validità territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali e’ previsto il rilascio della Carta Verde.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia co- perto da altro assicuratore.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile veicoli, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. La Società ri- sponde inoltre, entro i massimali della polizza, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).
Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni
L’indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata per ciascuna Azienda aderente median- te un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:
◊ marca e modello
◊ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
◊ tipo veicolo
◊ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
◊ tipo di alimentazione
◊ anno di 1’ immatricolazione
◊ valore assicurato
◊ tariffa applicata e classe di merito
◊ data di inclusione ed eventuale data di esclusione
oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.
Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa e’ automaticamen- te estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.
In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, la Azienda ne darà comunicazione alla Società, che si impegna:
- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;
- in caso di inclusione, a far pervenire direttamente all’Ufficio Assicurazioni della Azienda il contrassegno / certificato di assicurazione entro le ore 12 del giorno lavorativo suc- cessivo a quello di ricevimento della comunicazione di variazione.
In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bo- nus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzio- ne con altro veicolo, la applicazione e’ resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.
Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:
- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.
Qualora la Azienda abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa’
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Azienda, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni ne e’ venuto a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si e’ verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informa- zioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 Sezione 2) dell’art. 7 “Og- getto dell’assicurazione”, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.
La Azienda farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva co- municazione che dovesse pervenire.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Società fornirà alla Azienda, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto as- sicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonchè, per i sinistri di cui alle Sezioni 2), 3) e 4) dell’art. 7 e qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni
In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle Sezioni 1) e 3) dell’art. 7 “Oggetto dell’assicurazione”, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Azienda e’ assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che e’ tenuta a prestare la propria collaborazione.
Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Azienda; in caso di disaccor- do, e’ facoltà della Azienda nominare un proprio legale da affiancare al legale della Socie- tà.
Qualora l’interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giu- dizio nel grado in cui questo si trova.
Art. 14: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere Sezioni 2) e 4) dell’art. 7 “Og- getto dell’assicurazione” la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Per la garanzia relativa all’ipotesi di ritiro della patente, l’indennità decorrerà dal giorno successivo a quello del ritiro della patente e cesserà il giorno di restituzione o revoca defi- nitiva. La somma assicurata verrà corrisposta al termine del periodo di indennizzabilità; è tuttavia facoltà dell’Assicurato richiedere l’indennità già maturata alla fine di ciascun mese solare. Qualora prima della stipula della polizza fossero già stati contestati all’Assicurato reati che, cumulativamente ad altri, facessero scattare detta sospensione, l’indennizzo verrà pagato in proporzione tra il numero dei reati complessivi ed il numero dei reati con- testati precedentemente all’inizio della garanzia.
In caso di danno da furto e/o rapina l’Assicurato è esonerato dalla presentazione del certi- ficato di conclusione dell’inchiesta preliminare; l’Assicurato stesso, quietanzando, si obbli- ga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell’indagine preliminare per l’evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l’indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudi- zio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie
Per le garanzie di cui alle Sezioni 2) e 4) dell’art. 7 “Oggetto dell’assicurazione”, la deter- minazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dalla Azienda: a tal fine, la Società invierà a quest’ultima una proposta di indennizzo.
Qualora la Azienda non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle con- seguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Azienda.
I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decide- ranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile an- che in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale
Per le garanzie di cui alla Sezione 1) dell’art. 7 “Oggetto dell’assicurazione”, il premio e’ costituito dall’applicazione delle tariffe nella forma Bonus/Malus per i veicoli assoggettati a tale forma tariffaria, e nella forma a tariffa fissa per i restanti veicoli.
Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando l’aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o appli- cando il premio unitario o complessivo convenuto.
Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, com- putata sulla base delle indicazioni fornite dalla Azienda alla stipulazione del contratto ovve- ro, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all’art. 11 “Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni” che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assi- curati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annuali- tà assicurativa.
Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicura- trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percen- tuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 18: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per- sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 19: Tracciabilita’ dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonchè ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Leg- ge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appal- tante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente al- le generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Po- ste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Sta- zione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 co- stituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3, c. 8 della Legge
Art. 20: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
Elenco dei veicoli assicurati
veicolo | modello | targa o telaio | cv | np | cc | pc | b/m | 1°imm | valore |
segue |
g = con xxxxxx xxxxxx
r = rischio statico per rimorchio
k = con estensione garanzia kasko
CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA
Premio imponibile complessivo R.C.A. euro ..
Imposte R.C.A. euro ..
Importo per S. S. N. euro ..
Totale valori assicurati Tasso promille
Garanzie ARD
Ambulanze e veicoli speciali .. .. ..
Autovetture e uso promiscuo .. .. ..
Autocarri .. .. ..
Autobus .. .. ..
Motocarri .. .. ..
Motocicli / ciclomotori .. .. ..
Macchine agricole / operatrici .. .. ..
Rimorchi .. .. ..
Totale valori assicurati Tasso promille
Garanzia E kasko
Veicoli speciali | 0,00 .. .. | |
Autovetture e uso promiscuo | 0,00 .. .. | |
Autocarri | 0,00 .. .. | |
Autobus | 0,00 .. .. | |
Premio imponibile complessivo per le garanzie sez. 2) art. 7 | euro | .. |
Premio imponibile per le garanzie sez. 3) art. 7 | euro | .. |
Premio imponibile per le garanzie sez. 4) lett. A) art. 7 | euro | .. |
Premio imponibile per la garanzia sez. 4) lett. B art. 7 | euro | |
Totale premio imponibile 2)+3)+4) | euro | .. |
Imposte A.R.D. | euro | .. |
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA | euro | .. |