DETERMINAZIONE N. 60/SG : CRITERI GENERALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.
Prot.n. 8902 Brescia, 26.3.2003
DETERMINAZIONE N. 60/SG : CRITERI GENERALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.
IL SEGRETARIO GENERALE
con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro, che gli sono riconosciuti in virtù dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001;
premesso che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i rapporti individuali sono regolati da contratti individuali, come disposto dall’art. 2, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n.165/2001;
ricordato che le norme legislative e contrattuali, in particolare l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e l’art. 7 del
C.C.N.L. del 14.9.2000, consentono alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale;
preso atto che lo stesso art. 7 del C.C.N.L. sopra richiamato demanda agli Enti la disciplina delle procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a termine, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001;
considerato che la disciplina in materia ha subìto, nel corso degli ultimi anni, notevoli innovazioni, anche alla luce della privatizzazione del rapporto di lavoro;
richiamato, in particolare, il D.Lgs. n. 368/2001, con cui è stata rideterminata integralmente la disciplina sul lavoro a termine;
considerato che, in funzione di tali novità, si rende opportuno rideterminare le modalità di assunzione con contratto a tempo determinato, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto delle fonti legali e contrattuali vigenti;
verificato che, in merito alla definizione dei criteri generali per l'assunzione con contratto a tempo determinato, di cui in premessa, è stata data informazione ai soggetti sindacali in data 24.3.2003;
richiamata la deliberazione n.569 del 21 dicembre 1994 con la quale la Giunta camerale ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Camera di Commercio in tema di ripartizione dei compiti e funzioni tra la stessa Giunta e la direzione dell’Ente, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 29/93, ora sostituito dal decreto legislativo n. 165/2001;
vista la scheda istruttoria predisposta in osservanza dell’ordine di servizio n.10 del 3.6.1998;
d e t e r m i n a
di approvare i criteri generali per le assunzioni a tempo determinato, che si riportano in allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante.
x.xx IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Allegato alla determinazione n. 60/SG del 26.3.2003
CRITERI GENERALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
art. 1 Principi generali
1. I presenti criteri generali disciplinano le procedure di selezione del personale da assumere con contratto a tempo determinato, ai fini del corretto ed efficiente espletamento delle funzioni dell’Ente.
2. Nel pieno rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, trovano applicazione, in particolare, le disposizioni normative di carattere generale che regolano l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, contenute negli articoli 35, 36, 38 e 70 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché quelle particolari previste dal D.Lgs.
n. 368/2001 e dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali.
3. Le assunzioni di personale a termine, nelle fattispecie contrattuali disciplinate dal successivo art. 2, vengono effettuate dall’Ente nel rispetto, altresì, delle indicazioni fornite dal programma triennale del fabbisogno di personale, previsto dall’art. 39 della legge n. 449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.
art. 2 Casistica
1. L’acquisizione di risorse mediante la forma contrattuale flessibile del contratto a tempo determinato può avvenire a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. In particolare, in applicazione e ad integrazione di quanto previsto dal D.Lgs.
n. 368/2001, l’Ente potrà stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l’esclusione delle ipotesi di sciopero), l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni, al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) per la sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro nelle ipotesi previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con X.Xxx.
n. 151/2001; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di congedo;
c) per soddisfare le esigenze organizzative dell’ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni;
e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dall’introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio;
f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio;
g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, purché siano avviate le procedure concorsuali, fino alla copertura dei posti stessi;
h) per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, assegnato, attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori, a quelle proprie di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
3. Per soddisfare con tempestività le esigenze organizzative sopra richiamate, verrà predisposta una specifica graduatoria degli aspiranti sulla base di selezioni pubbliche semplificate, secondo quanto previsto al successivo art. 6.
4. Per le assunzioni a tempo determinato in categoria A e per i profili della categoria B1 per i quali è prescritto il possesso del solo requisito della scuola dell’obbligo, si fa ricorso alle procedure di reclutamento previste dall’art. 16 della Legge n. 56/87 e successive modificazioni e integrazioni.
art. 3 Criteri e modalità
1. Le procedure di selezione del personale da assumere a tempo determinato avvengono in forma semplificata, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. L’amministrazione può ricorrere ad una delle seguenti tipologie selettive:
a) per titoli ed esami
b) per esami
a) La modalità di selezione per titoli ed esami consiste nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati e delle prove selettive, scritte e/o orali, svolte anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, come definite e indicate nel bando di selezione; lo stesso bando di selezione potrà prevedere l’ammissione alle prove selettive scritte di un numero massimo di candidati sulla scorta dei più alti punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli.
b) La modalità di selezione per esami consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico, scritte e/o orali, svolte anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, come definite e indicate nel bando di selezione.
art. 4
Requisiti per la partecipazione
1. Il bando di selezione per l'assunzione con contratto a tempo determinato, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) i requisiti generali, culturali e professionali per la partecipazione;
b) le modalità di redazione ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) i documenti ed i titoli da allegare alla domanda o da autocertificare;
d) i criteri di valutazione dei titoli, ove previsti;
e) la tipologia delle prove d'esame e le materie oggetto della selezione, in riferimento alle competenze richieste dall'Ente per il profilo di assunzione;
f) i punteggi attribuiti.
2. Il bando è pubblicato mediante affissione all'albo camerale fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; sarà data, inoltre, comunicazione sulla pagina web della Camera di Commercio nonché, per estratto, sulla stampa locale.
art. 5 Commissione esaminatrice
1. Il Segretario Generale nomina, con proprio atto, la Commissione selezionatrice, composta da n.3 membri; il Presidente della Commissione è il Segretario Generale o Dirigente dell’Ente e i componenti sono nominati tra i dipendenti di profilo professionale superiore a quello dei posti oggetto della selezione.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione.
3. Nella scelta dei componenti delle Commissioni selezionatrici verrà garantito il rispetto delle pari opportunità.
art. 6 Graduatoria
1. A procedura selettiva ultimata, viene formata una graduatoria sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato, entro il limite della soglia minima stabilita dal bando di selezione per il conseguimento dell’idoneità; a parità di punteggio prevale il candidato più giovane d’età.
2. La graduatoria così formulata è approvata con provvedimento del Segretario Generale.
3. Da tale graduatoria l’Ente attinge, mediante scorrimento, ogni qualvolta si verifichi l’esigenza di assunzione a tempo determinato.
4. La graduatoria avrà una validità di 24 mesi dalla data della sua approvazione.
art. 7 Assunzione
1. Le assunzioni a tempo determinato, nei limiti previsti dalla programmazione dei fabbisogni e delle correlate risorse finanziarie, ed a richiesta motivata e documentata dei dirigenti, avvengono per chiamata degli aspiranti nel rispetto dell’ordine di graduatoria.
2. Il contratto di assunzione è stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso.
3. L’assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.
4. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato.
5. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
art. 8 Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia ed, in particolare, al D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
x.xx IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)