MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI E PER IL TURISMO
C-LL|06/07/2020|CONVENZIONI ITALIA 2
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI E PER IL TURISMO
CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA
ATTO DI CONVENZIONE PER IL "SERVIZIO DI TESORERIA"
TRA
il Centro per il Libro e la Lettura - Codice Fiscale 97621020581 - nella persona del Direttore e legale rappresentante Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Vittoria (RG) il 10 novembre 1963, elettivamente domiciliato per la carica presso la stessa sede del Centro per il Libro e la Lettura in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx n. 20, il quale interviene nel presente atto in virtù dei poteri derivatigli dal Decreto dirigenziale 20 dicembre 2019, rep. n. 1299
DA UNA PARTE
e la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni - codice fiscale 00053810149 - rappresentata dal rag. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Tirano (SO) il 11/01/1957, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sociale in Sondrio, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, il quale interviene nel presente atto in virtù dei poteri derivatigli dalla delibera del CDA n. 5412/1357 dell’8 agosto 2019
DALL'ALTRA PARTE
si conviene e si stipula quanto appresso:
ART. 1
Il Centro per il Libro e la Lettura, che in seguito sarà denominato semplicemente "Ente", affida il "servizio di tesoreria" alla Banca Popolare di Sondrio, che in seguito sarà denominata semplicemente
"Banca", la quale accetta.
Detto "servizio di tesoreria" sarà svolto in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e all'offerta allegata, che forma parte integrante della presente convenzione.
ART. 2
Il "servizio tesoreria" di cui al precedente art. 1 si estrinsecherà nelle seguenti operazioni:
a) riscossione delle "entrate'' e pagamento delle "spese" dell'Ente;
b) custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente e a questo costituiti in garanzia, in cauzione, in deposito o per altra causale da parte di terzi.
Alla costituita Filiale della Banca, l'Ente trasmetterà informaticamente gli ordinativi e quant'altro inerente al servizio, indirizzando le comunicazioni scritte contemplate nella presente convenzione.
ART. 3
L’Ente delega espressamente la Banca, per la durata della presente convenzione, a incassare, a fronte degli ordinativi di cui ai successivi articoli, le somme a esso Ente dovute per qualsiasi titolo o causa, demandando espressamente alla mandataria il potere di rilasciare - nell'interesse e per conto dell'Ente - le ricevute, anche motivate, per le somme riscosse.
ART. 4
L'Ente depositerà preventivamente presso la Banca gli "specimen" delle firme, convalidate dallo stesso Ente, dei soggetti autorizzati a
emettere e sottoscrivere gli ordinativi d'incasso di pagamento: per ciascuno di detti nominativi dovranno essere specificate le generalità (data e luogo di nascita) e il domicilio.
A corredo degli "specimen" di firma, l'Ente consegnerà alla Banca copia dei documenti di identità e degli atti di nomina dei soggetti sopra indicati.
Di ogni successiva variazione in ordine alle persone come innanzi autorizzate, l'Ente dovrà dare notizia scritta alla Banca, alla quale dovranno essere rimessi, a corredo di tale comunicazione, i nuovi "specimen" di firma e la documentazione prevista al capoverso del presente articolo. La Banca terrà conto delle sopra cennate intervenute variazioni dal giorno nel quale avrà ricevuto la ricordata comunicazione dell'Ente: salvo diversa disposizione dell'Ente, da farsi contestualmente alla comunicazione stessa, la Banca, anche se già in possesso della comunicazione di variazione, continuerà a dare corso al servizio di cassa per quegli ordinativi già presso di lei, che risultino essere stati emessi in data antecedente alla comunicazione di cui innanzi, dalle persone precedentemente autorizzate.
ART. 5
L'Ente invierà alla Banca gli ordinativi d'incasso e di pagamento mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (Ordinativo Informatico).
Ciascun ordinativo di pagamento dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo di emissione;
b) data di emissione;
c) generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita per le persone fisiche; ragione sociale e denominazione per le persone giuridiche e domicilio del beneficiario della somma e, se del caso, di chi per esso sia autorizzato a riscuotere e dare quietanza;
d) importo, indicato in cifra, da pagare e, se del caso, ammontare delle ritenute e del netto da pagare;
e) causale dell'operazione.
Ciascun ordinativo di incasso dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo di emissione;
b) data di emissione;
c) generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita per le persone fisiche, ragione sociale o denominazione per le persone giuridiche) del versante;
d) l'importo, indicato in cifra, da incassare;
e) causale dell'operazione.
Gli ordinativi non dovranno recare cancellature o abrasioni di sorta, altrimenti saranno considerati non regolari e la Banca li restituirà ineseguibili.
I debitori degli ordinativi di incasso ed i beneficiari degli ordini di pagamento saranno avvisati dall'Ente, che vi provvederà direttamente non prima dell'avvenuta consegna alla Banca degli ordinativi stessi.
ART. 6
La Banca incasserà, quale mandataria dell'Ente, le somme che da chiunque le verranno versate a favore di quest'ultimo, rilasciando
relativa contabile; degli incassi di detta specie darà sollecita comunicazione all'Ente, affinché emetta i relativi ordinativi di riscossione.
ART. 7
I rapporti di conto, che si svilupperanno per effetto della presente convenzione, saranno regolati alle condizioni da concordare.
ART. 8
I pagamenti da eseguire dalla Banca saranno disposti dall'Ente con ordinativi debitamente firmati digitalmente dalle persone autorizzate e completi delle indicazioni di cui al precedente art. 5 e dovranno essere eseguiti entro due giorni lavorativi.
Quando un ordinativo di pagamento sia collegato a un ordinativo d'incasso, in maniera che per l'importo di quest'ultimo la Banca non debba far luogo a esborso di denaro, tale ordinativo di pagamento dovrà contenere un opportuno riferimento.
ART. 9
La Banca eseguirà ordinativi di pagamento nei limiti delle disponibilità di cassa dell'Ente. Quest'ultimo è tenuto ad accertare, prima della consegna degli ordinativi alla Banca, che il loro ammontare non superi i predetti limiti.
ART. 10
L’imposta di bollo relativa alle quietanze rilasciate dai percipienti, se dovuta, farà carico all’Ente mandante, nell’interesse del quale la quietanza viene richiesta, salvo il disposto dell’art. 8 del DPR 26/10/1972 n. 642.
ART. 11
In dipendenza del servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione, la Banca aprirà all’Ente un conto corrente, che dovrà essere movimentato esclusivamente per le operazioni connesse al ripetuto servizio e che sarà governato dalle norme dettate dal contratto bancario, se non in contrasto con la presente convenzione.
ART. 12
Alla fine di ogni trimestre, la Banca fornirà all’Ente l’estratto del conto di tesoreria in formato elettronico.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, l’impugnazione del corrispondente estratto conto dovrà essere proposta dall’Ente, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data dell’invio dell’estratto conto.
ART. 13
La Banca non sarà tenuta a rassegnare il “conto consuntivo” annuale. Quando sia richiesto dall’Ente, la Banca visterà detto conto compilato dall’Ente a semplice comprova della concordanza della risultanza finale del conto medesimo con le risultanze del conto di tesoreria presso la Banca.
ART. 14
La gestione del servizio da parte della Banca avverrà tramite un’idonea e moderna applicazione informatica integrata, che consente la regolazione e il controllo di tutte le operazioni in entrata (accreditamenti) o in uscita (addebitamenti) e dei relativi sospesi, disposti a favore o a carico dell’Ente.
Più in particolare, l’applicazione consente il “carico” elettronico degli ordinativi di riscossione e degli ordinativi di pagamento, acquisendo i dati contenuti nei relativi supporti informatici conferiti dall’Ente.
La Banca metterà a disposizione gratuitamente un’applicazione, basata su tecnologie e processi tipici dell’ambiente Internet, che consente la consultazione dei seguenti moduli:
- riepilogo dell’esercizio contabile (fondo di cassa, reversali emesse, reversali riscosse, mandati emessi, mandati pagati, provvisori di entrata, provvisori d’uscita);
- saldo delle disponibilità;
- reversali di incasso, con il dettaglio delle anagrafiche dei versanti, delle causali del versamento, dello stato del documento (emesso, riscosso, da riscuotere), delle bollette di riscossione e dei provvisori di entrata regolarizzati;
- mandati di pagamento, con il dettaglio delle anagrafiche dei beneficiari, delle causali di pagamento, dello stato del documento (emesso, pagato, da pagare), della modalità di esecuzione del pagamento (cassa, bonifico bancario, assegno bancario, assegno circolare), delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati;
- provvisori di entrata e di uscita, con il dettaglio dei documenti regolarizzanti;
- eventuali incassi vari, gestione MAV e gestione avvisi PagoPA.
Inoltre, la Banca deve possedere le procedure per la gestione (trasmissione e acquisizione) degli ordinativi informatici compatibili con i sistemi di firma digitale (firma elettronica avanzata) e conformi
alla vigente normativa. Deve essere prevista, pertanto, la trasmissione telematica delle informazioni afferenti agli ordinativi di incasso e di pagamento “in veste elettronica”. Ovviamente, affinché tali documenti siano considerati titoli legittimi per la riscossione e, soprattutto, per il pagamento, è necessario che vengano attivati i sistemi di firma digitale in grado di garantire l’autenticità, la riservatezza e l’integrità delle informazioni.
Dovrà essere utilizzato uno specifico “tracciato” per lo scambio delle informazioni tra l’Ente e la Banca e le disposizioni inoltrate dovranno essere firmate da persone legittimate e “conosciute” dal sistema mediante l’identificazione del “certificato” elettronico preventivamente “consegnato”.
ART. 15
I titoli e valori di proprietà dell’Ente, o a questo costituiti in deposito, cauzione, garanzia o altro da terzi, consegnati dallo stesso Ente con regolare polizza alla Banca, saranno da quest’ultima custoditi e amministrati in conformità alle condizioni generali stabilite in materia dagli accordi interbancari e a titolo gratuito.
Le operazioni di carico e scarico di tali titoli saranno eseguite dalla Banca in base a ordini dell’Ente, firmati nello stesso modo e dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento dell’Ente.
ART. 16
Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un tasso di interesse da concordare, con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede, di
iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette al più presto le relative Reversali.
ART. 17
La Banca non risponderà, nell’esecuzione del servizio di cassa di cui alla presente convenzione, delle conseguenze derivanti da cause a essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da: indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specialmente d’importo, sugli ordinativi di cui innanzi e su qualsiasi altro documento dell’Ente; scioperi, anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, smarrimento, sottrazione o distruzione di plichi postali o degli assegni circolari emessi con clausola di intrasferibilità; fatti di terzi e in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza.
ART. 18
La convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria avrà durata dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023, con possibilità di rinnovo, d’intesa tra le parti, per ulteriori due anni, qualora ricorrano i presupposti di legge in vigore al momento della scadenza.
Il servizio verrà svolto dalla Banca verso pagamento di un compenso annuo pari a euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) oltre IVA che verrà fatturato annualmente, all’inizio di ogni anno di durata della convenzione, con riferimento al servizio svolto
nell’anno precedente.
Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari alle modalità di espletamento del servizio.
ART. 19
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, le parti contraenti eleggono a proprio domicilio quello rispettivamente indicato in capo alla presente convenzione e riconoscono, quale Xxxx competente, quello di Roma.
ART. 20
Il contratto oggetto della presente convenzione si risolverà di diritto, a richiesta della parte interessata, al verificarsi di ripetuta, constatata e contestata inosservanza delle norme della presente convenzione e degli obblighi da essa discendenti.
ART. 21
La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC.
ART. 22
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m. e del Regolamento 2016/679 “GDPR”, il Tesoriere è designato quale titolare, unitamente all’Ente, del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati
esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio.
Il Tesoriere dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla legge a carico del titolare del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali, all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ART. 23
In attuazione degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto e a pena di nullità assoluta dello stesso, le parti dichiarano di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Roma li,
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA
Xxxxxx Xxxxx XXXXXXXX (documento firmato digitalmente)
BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx (documento firmato digitalmente)