CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
IL NETWORK INTERNAZIONALE
DI CENTRI PER L'ASTROFISICA RELATIVISTICA (ICRANET)
E
IL DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di FERRARA
- Premesso che le Università sono il Centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- premesso che l’ICRANet ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto ministeriale 22 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1992, registro n. 12 Università e ricerca, foglio n, 256;
- premesso che l'ICRANet, ai sensi della legge n. 31 del 10 febbraio 2005 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2005, è un Ente di ricerca avente personalità giuridica di diritto pubblico internazionale, i cui membri fondatori, oltre alla Repubblica di Armenia, alla Repubblica Italiana e allo Stato Città del Vaticano, sono le università di Arizona e di Stanford negli USA e l'ICRA in Italia;
- premesso che l'ICRANet, ai sensi degli artt. 1 e 3 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca a livello nazionale e internazionale nel campo dell'astrofisica relativistica e dello studio delle interazioni fisiche fondamentali, con applicazioni in osservazioni ed esperimenti sviluppati nello spazio, sulla Terra e in laboratori sotterranei, e di promuovere altresì lo sviluppo tecnologico e le cooperazioni e interscambi in tali settori con realtà scientifiche nazionali e internazionali;
- premesso che l'ICRANet, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, svolge altresì attività di formazione nelle discipline di interesse, provvedendo all’organizzazione e gestione di scuole di dottorato e di ricerca post- dottorale, di seminari, convegni ed ulteriori attività di supporto didattico e divulgativo;
- premesso che l’ICRANet, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, prevede lo sviluppo di nuovi livelli di comunicazione elettronica tra i Centri di Ricerca, nonché la cooperazione scientifica ed il trasferimento tecnologico verso l'industria;
- premesso che l’ICRA e l’ICRANet collaboreranno con l’Università degli Studi di Ferrara (UNIFE) e con l’University of Sciences and Technology of China (USTC) nel quadro dell’Accordo di collaborazione per la realizzazione dell’International joint PhD programme in Relativistic Astrophysics tra l’UNIFE e l’USTC;
- considerato che le attività dell'Università degli Studi degli studi di Ferrara nel campo dell’astrofisica relativistica, della fisica astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori, sono svolti prevalentemente presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra;
- riconosciuto, da parte dell'Università e dell'ICRANet, l'interesse della presenza di una Sezione ICRANet nell'ambito del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'ICRANet, e di favorire il loro coordinamento con le attività del predetto Dipartimento;
- tenuto conto che l'ICRANet si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
- ritenuta di interesse per l'Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo dell'astrofisica relativistica, della fisica astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessarie all'attività in tali settori;
- tenuto conto che l'ICRANet intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo ai dottorati di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso il sostegno ai corsi di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la Legge 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
TRA
Il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Ferrara con sede in Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, 0 Codice fiscale 80007370382 Partita IVA 00434690384 in persona del Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx (d’ora innanzi denominato Dipartimento)
E
Il Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica (nel seguito detto "ICRANet") in persona del suo Direttore xxxx. Xxxx Xxxxxxx, nato a La Brigue (Francia) il 17.05.1942, a ciò autorizzato con delibera del Comitato di Direzione in data 23.05.2006,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
1.1 - Il Dipartimento ospita la locale Sezione dell'ICRANet (di seguito detta Sezione) con le modalità previste dalla presente convenzione.
ART. 2
2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda il Dipartimento, al Direttore del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra e per quanto riguarda la Sezione, al proprio Direttore.
2.2 - Il Responsabile Locale della Sezione è nominato dal Direttore dell’ICRANET sentito il Direttore del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra.
ART. 3
3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati dagli Organi Direttivi dell'ICRANet, sentito il Direttore del Dipartimento in linea con la disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore dell'ICRANet.
ART. 4
4.1 - Qualora il Dipartimento decida di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'ICRANet con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.
ART. 5
5.1 - Il Dipartimento consente alla Sezione, in comodato d’uso gratuito, l’accesso ad alcuni locali posti all’interno dell’Edificio Blocco C – Polo Scientifico Tecnologico - Via Saragat, 1, attualmente utilizzati dal locale gruppo di Astrofisica.
5.2 - Eventuali variazioni saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.
ART. 6
6.1 - L’ICRANet, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col proprio Direttore e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e relativi servizi.
6.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali dei Dipartimento stesso, come indicato in Appendice.
6.4 - I servizi tecnici e le attrezzature scientifiche e tecniche dell'ICRANet di cui è consentito l’uso al Dipartimento sono indicati in Appendice.
6.5 - I servizi tecnici e le attrezzature scientifiche e tecniche, gli arredi e gli impianti del Dipartimento di cui è consentito l’uso all’ICRANet sono indicati in Appendice.
6.6 - Eventuali variazioni ai sopraindicati articoli 6.4 e 6.5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori, sentito il Consiglio di Dipartimento.
6.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l’ICRANet ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative con il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
ART. 7
7.1 - L’ICRANet si impegna, nei confronti del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra:
a) a versare un contributo annuo di € 5.000,00, all’inizio di ogni anno solare, per attività, di comune interesse sia di ricerca che di formazione. Le modalità di impiego di tale fondo verranno determinate in
comune accordo tra il direttore del Dipartimento ed il responsabile della Sezione. Il versamento del contributo annuale avverrà su presentazione di un’unica nota di debito, unitamente ad un “avviso di pagamento”, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 65 comma 2 del D. Lgs. 217/2017, come modificato dall’art. 24 comma 2 del D.L. 76/2020, che prevede che a decorrere dal 28 febbraio 2021 tutti i prestatori di servizi di pagamento abilitati saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente la piattaforma, denominata PagoPA, di cui all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. All’avviso di pagamento sarà allegato il “Manuale pagamenti PAGO_PA”, nel quale viene illustrata la procedura da seguire per effettuare i pagamenti tramite la nuova piattaforma. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nota di debito e dell’avviso di pagamento.
b) a trovare fonti per un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale o internazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex legge n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
c) a trovare fonti per il finanziamento di borse di dottorato nell’ambito dell’International joint PhD programme in Relativistic Astrophysics tra l’UNIFE e l’USTC, seguendo gli accordi internazionali e nazionali stipulati da ICRANet o congiuntamente ICRANet e Dipartimento.
ART. 8
Le attività di ricerca, anche con scambi di visiting professor, si svolgeranno nell’ambito dell’area PhD e degli accordi internazionali siglati da ICRANet.
ART. 9
9.1 - Il Dipartimento prende atto che l'ICRANet svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l’ICRANet.
9.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Direttore dell'ICRANet al Direttore del Dipartimento, che a sua volta effettuerà le necessarie comunicazioni al SPP, per gli adempimenti ai sensi del Dlgs.81/2008 e s.m.i.
9.3 - Il Dipartimento permette l'accesso alla sede Dipartimentale del personale ICRANet e del personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'ICRANet con le stesse regole previste dal Regolamento funzionale del dipartimento.
ART. 10
10.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'ICRANet possono essere di grande interesse per l'attività didattica svolta nel Dipartimento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario afferente al Dipartimento stesso, e dell'attività didattica afferente al Dipartimento, l'ICRANet potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento ICRANet.
10.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
10.3 - L'ICRANet prevede che il proprio personale, e il personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l’ICRANet, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dalla Legge 240/2010, dal D.Lgs. n. 19/99 e dal D.Lgs. n. 381/99, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.4 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale ICRANet e personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'ICRANet a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Direttore dell'ICRANet e con il consenso dell'interessato.
10.5 - Il personale di ricerca dell'ICRANet, e il personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'ICRANet, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti a titolo gratuito presso l'Università secondo le norme previste dal Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università di Ferrara (art. 4, comma 5) dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di del dottorato di ricerca. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato, in accordo con il regolamento vigente presso l'Università.
L'Università e l'ICRANet possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.
10.6 - I professori e ricercatori dell'Università possono essere distaccati presso l'ICRANet per svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione del Rettore. Durante il periodo di distacco il personale universitario:
- adempie ai doveri didattici e accademici secondo quanto stabilito dall'Università;
- conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante; applicando a tal fine le corrispondenze fra professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario e le corrispondenti categorie previste dalle Nazioni Unite che sono state adottate dall'ICRANet;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.
Il personale di ricerca dell'ICRANet può essere distaccato presso il Dipartimento per svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca di interesse dell’ICRANet, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione dell'ICRANet cui afferisce. Durante il periodo di distacco il personale dell'ICRANet:
- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'ICRANet;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze tra le categorie previdenziali delle Nazioni Unite che sono state adottate dall'ICRANet e quelle di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario;
- è ammesso come partecipante ai progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico della struttura ospitante;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.
ART. 11
11.1 - L'ICRANet individua nel suo Direttore il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 e s.m.i. e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Parimenti l'Università individua nel Rettore il Datore di lavoro e nel Direttore di Dipartimento il Dirigente ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. I datori di lavoro dell'Università e dell'ICRANet, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi.
La sorveglianza sanitaria dei soggetti coinvolti è responsabilità del rispettivo datore di lavoro.
11.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 e s.m.i.
11.3 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore dell'ICRANet concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio, la redazione dei piani di emergenza, l'effettuazione di visite periodiche congiunte dei luoghi di lavoro, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, primo soccorso, della gestione dei rifiuti, etc.).
11.5 Nella gestione dei rifiuti prodotti ICRANet dovrà attenersi alle disposizioni e alle procedure del "Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti presso l'Università degli Studi di Ferrara" vigente in Ateneo.
11.4 La spesa relativa allo smaltimento di eventuali rifiuti prodotti dall’attività ICRANet graverà interamente su ICRANet.
ART. 12
12.1 - Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di ICRANet coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Le Parti si impegnano a non pubblicare e/o divulgare informazioni che possano compromettere la protezione dei risultati.
Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
ART. 13
13.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione potranno essere risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Direttore dell’ICRANet e da un terzo membro nominato di comune accordo. In caso contrario di mancato accordo, competente in via esclusiva sarà il Foro di Ferrara.
ART. 14
14.1 - La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.
ART. 15
15.1 - Le Parti potranno recedere per iscritto dalla presente Convenzione qualora intervengano fatti o provvedimenti che mutino le condizioni concordate e rendano impossibile la realizzazione delle attività previste.
Art. 16
16.1 - Le parti firmatarie hanno la contitolarità (ex art.26 del Regolamento europeo n. 679/2016 – GDPR) del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività riconducibili al presente accordo.
Su tutte la parti, pertanto, gravano le medesime responsabilità relativamente agli obblighi derivanti dalle norme di riferimento.
In quanto contitolari, le parti determinano congiuntamente ed in maniera paritaria le finalità ed i mezzi del trattamento. Ciascuna di esse individua, poi, un proprio Responsabile del trattamento ed un Responsabile della protezione dei dati e ne dà comunicazione alle altre parti, nonché agli interessati.
In linea generale, le parti stabiliscono che il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente per le finalità, considerate d’interesse pubblico, perseguite con il presente accordo ed in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, garantendo a quest’ultimo un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Le parti s’impegnano, inoltre, ad informare adeguatamente l’interessato circa i propri diritti, indicando un punto di contatto utile, anche attraverso la pubblicazione di un’apposita informativa sul sito web dei contitolari del trattamento.
L’interessato può esercitare i propri diritti, ai sensi del Regolamento, nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
ART. 17
17.1- Il presente accordo, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.
17.2 - Il presente rapporto giuridico è altresì soggetto ad imposta di bollo fin dall’origine, che sarà assolta a cura del Dipartimento in modo virtuale, come da autorizzazione n. prot. 7035 del 17/02/2016 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ferrara.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Direttore Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università di Ferrara | |
Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Direttore ICRANet |
Appendice
Servizi scientifici e tecnici dell'ICRANet di cui è consentito l’uso al Dipartimento.
a) Mirror del Scientific Data Centerdell’ICRANet ;
b) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali ed internazionali dell'ICRANet;
Attrezzature scientifiche e tecniche, Arredi ed Impianti del Dipartimento di cui è consentito l’uso all'ICRANet.
a) Accesso ai locali messi a disposizione dell'ICRANet
b) Laboratorio LARIX-A; LARIX-T e servizi annessi e connessi
c) Fotocopiatrici
d) Accesso alle reti informatiche
Utenze e Servizi del Dipartimento di cui è consentito l’uso all'ICRANet:
Gli stessi messi usualmente a disposizione del personale docente e tecnico amministrativo del Dipartimento.