Dichiarazione a verbale
11 I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in via preventiva dalle parti ter- ritorialmente competenti.
12 Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è isti- tuito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e succes- sive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
13 Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposi- zioni dell’art. 412 quater.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno de- correnza a far data dall’1.1.2002, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
TITOLO VIII
Classificazione Personale
Dichiarazione congiunta:
La FIAIP e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, preso atto che l’evolu- zione legislativa nonché le trasformazioni nell’ambito del settore dell’inter- mediazione immobiliare potranno determinare un conseguente sviluppo nel- la tipologia di prestazioni lavorative richieste nell’ambito del settore si impe- gnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2010, per convenire un sistema clas- sificatorio che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai sin- goli lavoratori anche attraverso diverse forme di organizzazione del lavoro.
Art. 20 Declaratorie e profili
La FIAIP e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel determinare l’at- tuale sistema classificatorio, hanno inteso definire un sistema che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai singoli lavoratori anche attra- verso diverse forme di organizzazione del lavoro.
La classificazione concordata è volta a contribuire al miglioramento ed allo sviluppo della efficienza e della produttività nel comparto, realizzando una ar- ticolazione adeguata alle esigenze professionali di adattamento dell’intero pro- cesso di valorizzazione del fattore lavoro al contesto tecnologico, organizza- tivo e di mercato in cui operano gli Agenti Immobiliari.
La presente classificazione del personale sarà applicata a tutti i lavoratori a partire dal 1° Ottobre 2001.
Quadri
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dal- la legge 13 Maggio 1995 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che muniti di laurea o di diploma di scuola media superiore, svol- gono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza lo- ro attribuite per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’ufficio nell’am- bito di strategie e programmi definiti.
Inoltre, a queste figure saranno conferiti poteri di discrezionalità decisionali e re- sponsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone. Di seguito si elencano, a puro titolo esemplificativo, alcuni profili:
- preposto ai sensi dell’art. 11 D.M. n. 452/90;
- direttore commerciale;
- capo del personale;
- responsabile pubbliche relazioni.
- responsabili di filiale operativa.
1° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni di elevato contenuto professionale con specifiche capacità tecnico-professionali e/o crea- tive, con autonomia di iniziativa nell’ambito delle direttive generali del tito- lare nonché con eventuale responsabilità di uno o più settori che implichi co- ordinamento e controllo dell’attività di altri dipendenti, quali:
1. capi servizio o responsabili settore contratti;
2. capi servizio o responsabili settore vendite;
3. capi servizio o responsabili settore contabilità;
4. capi servizio o responsabili settore pubblicità;
5. capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi;
6. altre qualifiche di valore equivalenti;
7. promotori e/o consulenti immobiliari.
2° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni di concet- to operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed espe- rienze tecnico-professionali comunque acquisite, quali:
1. addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e all’organizzazione de- gli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;
2. addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime;
3. addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;
4. interpreti e traduttori simultanei o impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al III livello in grado di parlare e scrivere una o più lin- gue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
5. contabili di concetto;
6. addetti alle vendite;
7. altre qualifiche di valore equivalenti
3° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni con speci- fiche conoscenze tecnico-pratiche con autonomia operativa, quali:
1. addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell’ambito del- la conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli at- ti in genere;
2. addetti all’accettazione clienti nell’ambito della locazione in località turi- stiche;
3. bozzettisti e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati sta- tistici della pubblicità medesima;
4. impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al IV livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia xxxxxx- sta la prestazione;
5. traduttori;
6. disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di par- ticolari esecutivi, nonché con mansioni di rilevamento planimetrico e pro- spettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;
7. visuristi presso l’U.T.E., la Conservatoria Registri Immobiliari e gli uffici tecnici comunali;
8. operatori informatici con capacità di intervenire nei programmi;
9. incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa;
10. altre qualifiche di valore equivalenti.
4° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano esclusivamente man- sioni d’ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisi- te, quali:
1. stenodattilografi;
2. dattilografi;
3. operatori informatici;
4. disegnatori lucidisti;
5. addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d’ordine;
6. segretari unici con xxxxxx di mansioni esclusivamente d’ordine che even- tualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;
7. accompagnatori alle visite immobiliari;
8. conducenti di motobarche;
9. aiuto contabili;
10. addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici sia pubblici che privati;
11. addetti alla compilazione di libri paga, dei contributi e della relativa mo- dulistica sulla base di schemi predeterminati;
12. altre qualifiche di valore equivalente.
5° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano esclusivamente man- sioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comun- que di carattere ausiliario, quali:
1. conducenti di autoveicoli;
2. conducente di motobarca;
3. archivista, protocollista;
4. schedarista
5. centralinista
6. addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di regi- stri e repertori obbligatori;
7. altre qualifiche di valore equivalenti
6° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano lavori a contenuto pro- fessionale semplice, quali:
1. portapacchi con o senza facoltà di esazione
2. fattorino;
3. usciere;
4. custode;
5. portiere
6. altre qualifiche di valore equivalenti
7° livello
- addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.
Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - direttore commerciale -
capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione inca- richi - responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acqui- sizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite im- mobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l’ob- bligo di iscrizione al ruolo di cui all’art. 2 della L. 39/89, sezione Agenti Im- mobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Norma transitoria di prima applicazione
In considerazione del rinnovato assetto classificatorio del personale, che pre- vede un ampliamento numerico dei livelli professionali, l’inquadramento dei lavoratori avverrà esclusivamente in base alle effettive mansioni svolte.
TITOLO IX
Formazione e Diritto allo Studio
Art.21 Formazione professionale
Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza an- che a fronte del processo di riqualificazione del Settore e che tale processo produrrà l’esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professio- nali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualifi- care e riqualificare gli addetti dello stesso settore, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di “Formazione Professionale” sono demandati ai vari li- velli di confronto così come previsti dal presente C.C.N.L. ,le parti concor- dano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione profes- sionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi:
1) Migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) Adeguare l’offerta di prestazione lavorativa e/o di collaborazione alle ri- chieste degli amministratori di condominio, studi, e/o società di servizi pro- fessionali alla proprietà immobiliare;
3) Migliorare il livello di servizio e di qualità offerta dal settore al fine otti- mizzare la produttività ed elevare il livello di competitività:
4) Rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e del- le conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tec- nologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali;
5) Rispondere all’esigenza di formazione sui principi generali e sulle proble-
matiche delle attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del lo- ro ruolo nell’ambito dell’economia Italiana ed Europea;
6) Aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regola- mentazioni, nonché la legislazione sulla Salute e sulla Sicurezza:
7) Incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficol- tà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fa- sce sociali più deboli;
8) Conoscere una lingua della Unione Europea in aggiunta alla lingua madre.
Art. 22 Congedi per la formazione finalizzata all’acquisizione di nuovi pro- fili professionali.
Allo scopo di favorire la formazione professionale, così come indicato al prece- dente articolo 21 ed in particolare a quanto previsto al punto 4, le parti concor- dano sulla opportunità di demandare all’Ente Bilaterale Nazionale, la promozio- ne e/o organizzazione di percorsi formativi personalizzati mirati all’acquisizione di nuovi profili professionali scaturenti anche da normative legislative specifiche. L’Ente, inoltre, nell’ambito dei compiti ad esso assegnati in tema di forma- zione, dovrà altresì definire:
- Le modalità di svolgimento dei percorsi formativi;
- I criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
- Le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
- La definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno superare la misura massima individuale di 150 ore.
Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivanti dall’applica- zione del presente articolo , valgono le norme previste al successivo Titolo X, Capo 5° art. 71.
Art. 23 Congedi per la formazione continua
Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in confor- mità con gli artt.17 Legge 196/97 e 6 Legge 53/2000, le parti concordano nel- la necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché da quelli con- cordati dalle parti sociali, anche tramite l’Ente Bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in am- bito Nazionale ed Europeo.
L’Ente Bilaterale Nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione. In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2) del successivo articolo 24.
Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
Art. 24 Diritto allo studio
1) Lavoratori studenti – Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavora- tori del settore, i datori di lavoro concederanno ai lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall’aggior- namento professionale, ( in scuole di istruzione dell’obbligo e superiori sta- tali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di ti- toli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea), i seguenti benefici:
a) concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami;
b) considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
2) Lavoratori studenti – Congedi per la formazione
I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di la- voro, potranno usufruire di un periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco della vita lavorativa.
Tale periodo formativo, previsto dall’articolo 5 della Legge 8 marzo 2000, n° 53, è finalizzato al completamento delle scuole indicate al punto 1) del presente articolo.
Tali congedi non retribuiti non comporteranno alcun onere per il datore di la- voro, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto.
Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di xx- xxxx xxx 00 (Xxxxxx) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazio-
ne idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare.
Il datore di lavoro entro 20 (Venti) giorni dalla data della richiesta darà confer- ma dell’accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tec- nico organizzative legate a scadenze non prorogabili dell’attività della struttu- ra lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo.
Il lavoratore al termine del periodo di congedo potrà partecipare a corsi di ri- qualificazione o di aggiornamento professionale.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi pre- visti e richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli ad- detti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità.
Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivante dall’applica- zione del presente articolo, valgono le norme previste al successivo Titolo X Capo 5° art. 71.
Art. 25 Stages
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del Settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professio- nale e formativa mediante effettuazione di Stages con tempi e modalità da de- finire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per com- petenza, anche con l’utilizzo dei progetti U.E.
TITOLO X
Mercato del lavoro
Art. 26 Finalità e tipologie di impiego
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuove- re e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possi- bile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esi- genze del comparto e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e oc- cupazionali, in particolare femminili e dei giovani, mediante interventi che fa- cilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governando- la, una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
In tale contesto e tenuto conto della peculiarità del settore, le parti hanno con- venuto sulla esigenza e sulla opportunità di disciplinare, per via contrattuale, le diverse modalità di impiego previste dalle vigenti normative in materia di
mercato del lavoro.
In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare le sotto elencate modalità di impiego:
- apprendistato;
- contratto d’inserimento;
- contratto a tempo parziale;
- contratto di lavoro ripartito;
- contratti a tempo determinato;
- contratto di telelavoro;
- contratto di lavoro temporaneo.
CAPO 1°
Apprendistato
Premessa
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, conformemente alle direttive dell’Unione Europea, al- la luce delle normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 set- tembre 1996, della legge 19 luglio 1997 n.196 in materia di promozione del- l’occupazione, ed il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che all’art. 47 disciplina le forme di apprendistato, ravvisano in tale istituto uno strumen- to di fondamentale importanza per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa nonché un percorso orientato tra si- stema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occu- pazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore dell’intermediazione immobiliare e la sua capacità competitiva nei va- ri segmenti di mercato nazionale nonché in quelli internazionali, anche in con- siderazione dei processi di trasformazione che rendono necessario un costan- te aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della cliente- la e gli adempimenti che la normativa in materia pone in capo agli agenti Im- mobiliari e mandatari a titolo oneroso.
Art. 27 Finalità
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzio- ne e di formazione, il contratto di apprendistato e’ definito secondo le seguen- ti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzio-
ne e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tec- nico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato venga attuata an- che con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Re- gioni e alle durate per l’apprendistato di tipo a) e c) le parti convengono la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato definito professionalizzan- te, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa,
Le parti, inoltre, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina lega- le e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concor- dano di attivare strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di “Re- lazioni sindacali” previsto dal presente C.C.N.L. e finalizzati all’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione e si impegnano a promuo- vere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano all’Ente Bilaterale Naziona- le di categoria un ruolo primario per il monitoraggio delle offerte formative sul territorio.
A tal fine si impegnano inoltre affinchè l’Ente bilaterale nazionale realizzi un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risor- se nazionali o disponibili, per la sperimentazione di nuovi modelli formativi dell’apprendistato presso la categoria.
In questo quadro le parti, infine, concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le regioni si attivino per una adeguata offerta formativa program- mata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.
Norma transitoria - Xxxx apprendisti assunti precedentemente alla data del 22/03/2007 continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al C.C.N.L. 1° ottobre 2001.
Art. 28 Sfera di applicazione
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e man- sioni comprese nel secondo, terzo, quarto e quinto livello della classificazio- ne del personale.
L’apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio; ai sensi ed alle condizioni pre- viste dalla legislazione vigente è pertanto possibile instaurare rapporti di appren- distato anche con giovani in possesso di titolo di studio post - obbligo o di at- testato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.
Dichiarazione congiunta:
Con riferimento all’iniziativa di modifica del Regolamento concernente l’at- tuazione dell’art. 2 comma 3 punto e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, co- sì come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, tesa, fra l’al- tro ad estendere l’applicazione della fattispecie dell’Apprendistato Professio- nalizzante all’esercizio del praticantato di Agente Immobiliare, le parti firma- tarie si impegnano ad incontrarsi per convenire una pronta ed esaustiva rego- lazione contrattuale per l’applicazione dell’istituto dell’Apprendistato Profes- sionalizzante per lo svolgimento della pratica di Agente Immobiliare.
Art. 29 Proporzione numerica
Considerato che la legge 19/7/97 n.196 e successive modifiche, prevede la par- tecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengo- no che il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nel- la propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializ- zati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell’art. 21 della legge 56/87 e successive modifiche, l’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può as- sumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 30 Età per l’assunzione
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53.
Art. 31 Assunzione
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il
periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quel- lo finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la du- rata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
Art. 32 Periodo di prova
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto sen- za preavviso.
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
Art. 33 Formazione - Durata
L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato pro- fessionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno.
Per il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istru- zione e formazione e per il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà de- finito in materia dalle Regioni.
Al livello di contrattazione territoriale potrà essere, stabilito un differente im- pegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione in- terna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svol- te presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assol- vimento degli obblighi formativi.
E’ facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazio- ne previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente ar- ticolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.
Art. 34 Formazione - Contenuti
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai conte- xxxx formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L..
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di ba- se e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carat- tere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all’interno degli enti
bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consen- tire l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire pro- ficuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
secondo il modello sperimentale (allegato) che costituisce parte integrante del presente C.C.N.L..
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante espe- rienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi for- mativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
- secondo il modello sperimentale (allegato) che costituisce parte integrante del presente C.C.N.L..
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. considerano altresì valide ai fini del- la sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Pro- vince ed associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con partico- lare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraver- so l’Ente Bilaterale Nazionale .
Dichiarazione congiunta
Le parti, in riferimento a quanto previsto dall’art. 23, co. 2 , D.L. 112/2008 e successiva Legge di conversione, convengono di costituire, entro il 31/12/2009, con criteri di proporzionalità e pariteticità, ad opera dei firmata- ri del ccnl, una apposita commissione di lavoro mista, a cui sarà attribuita la funzione di applicare quanto demandato alla contrattazione collettiva di set- tore dalla norma sopracitata.
Nel contempo la parti confermano anche per la formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi ed i piani formativi previsti dall’allegato n° 7 al “Verbale di accordo per il rinnovo della parte normativa del CCNL Ag. Imm.” del 22/03/2007.
Art. 35 Tutor
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi del disposto dall’art. 49, comma 5, lett. e) del decreto Legislativo 10 set- tembre 2003, n. 276, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro fami- liari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.
Art. 36 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro del settore, sarà computato presso la nuova struttura lavorativa ai fini del completamen- to del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l’addestramento si ri- ferisca alle stesse specifiche mansioni ed attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione che i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzio- ne e formazione si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzan- te, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o inter- na alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei pro- fili formativi, rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bol- zano, ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 settem- bre 2003, n. 276.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’ articolo 2, lett. i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle com- petenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potran- no essere nel frattempo individuate nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Art. 37 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o fare impartire all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegna-
mento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavorato- re qualificato;
b) di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribu- zione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegna- mento;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conse- guimento di titoli di studio nella misura massima di 40 ore annue.
Art. 38 Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incari- cata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento obbligatori e quelli complementari;
e) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni delle strutture lavorati- ve, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente ar- ticolo anche se in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere.
Art. 39 Durata dell’apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conse- guire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livello | Durata |
2° | 48 Mesi |
3° | 48 Mesi |
4° | 48 Mesi |
5° | 36 Mesi |
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Cen- tro per l’impiego di cui al Decreto legislativo n.469/97, i nominativi degli ap- prendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l’im- piego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamen- tazione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sin- dacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono esse- re trasmesse agli Enti Bilaterali Territoriali ed all’Osservatorio Nazionale.
Art. 40 Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trat- tamento normativo previsto dal presente C.C.N.L. per i lavoratori della qua- lifica per la quale egli compie il tirocinio.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non in- feriore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 00 (Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxx restando le ore di formazione di cui al precedente art. 33 del presente titolo.
Le ore di formazione di cui al comma 2) del presente articolo sono compre- se nell’orario di lavoro.
Art. 41 Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento econo- mico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispon- dente alla qualifica eventualmente conseguita.
Art. 42 Trattamento malattia e infortunio
Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto alle medesime presta- zioni dei lavoratori qualificati come previsto all’art. 128 co. 1 e 2. dal presen- te C.C.N.L..
Art. 43 Percentuale di conferma
La disciplina relativa alla sfera di applicazione, proporzione numerica e du- rata dell’apprendistato, non è applicabile ai datori di lavoro che intendano as-
xxxxxx apprendisti e non risultino aver mantenuto in servizio almeno il 70 per cento dei lavoratori, ovvero di uno su due, ovvero di due su tre, il cui contrat- to di apprendistato, sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.
A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli licenziati per mancato superamento del periodo di pro- va, e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al 1° comma del presente articolo non si applica quan- do nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendi- stato.
Art. 44 Procedure di applicabilità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, xxxxxxx presentare do- manda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di proget- ti standard e/o programmi formativi predisposti dalle autorità competenti, al- la specifica Commissione istituita presso l’Ente bilaterale nazionale la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal
C.C.N.L. in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dal- l’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla ve- rifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qua- lificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento, del ri- spetto della condizione di cui al precedente art. 43 (Percentuale di conferma), nonché della verifica della dichiarazione da parte del datore di lavoro:
– di applicare integralmente il C.C.N.L.,
– di essere in condizioni di regolarità con la contribuzione previdenziale ed assicurativa (assolvibile anche allegando alla domanda copia del DURC), nonché in relazione agli adempimenti fiscali,
– di essere in condizione di regolarità con la contribuzione assistenziale pre- vista contrattualmente all’art. 10.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 10 giorni lavorativi dal ri- cevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
La richiesta del parere di conformità da parte dei datori di lavoro dovrà esse- re redatta sulla base del modello allegato e dovrà essere corredata della do- cumentazione attestante le dichiarazioni del datore di lavoro assolvibile an- che in autocertificazione a norma del disposto dall’46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
Allegati:
– Modello di richiesta del parere di conformità
– Profili Formativi CCNL Dipendenti da Agenti Immobiliari e Mandatari a titolo oneroso
CAPO 2°
Contratto di inserimento
Art 45 Contratto di inserimento
Ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e dell’accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inse- rimento/reinserimento è definito quale: contratto di lavoro diretto a realizza- re, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze profes- sionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ov- vero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Per contratto di reinserimento pertanto si intende un rapporto di lavoro, istau- rato ai sensi del presente articolo, con soggetti in possesso di professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto cer- tificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollen- te, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime man- sioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre me- si, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi da en- ti bilaterali ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente ac- creditati dalle Autorità pubbliche competenti in materia, per il reinserimento dei lavoratori, rientranti nelle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non ab- biano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di oc- cupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavo- ro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de- creto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tas- so di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Le attività formative effettuate ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del pre- sente articolo.
- In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inseri- mento/reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.181/2000, co- me sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002” colo- ro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro au- tonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto devono essere indicati:
- la durata del contratto;
- l’eventuale periodo di prova, così come previsto contrattualmente per il li- vello di inquadramento attribuito;
- l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tem- po parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà esse- re inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore ri- spetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipu- lato il contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavorato- re e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze pro- fessionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professio- nalità già acquisite.
L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 95 e segg., fer- me restando le ore di formazione ivi previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i sogget- ti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contrat- to di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavora- ti nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’appren- dimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rappor- to di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagna- ta da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro.
La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati dalle Autorità pubbliche compe- tenti in materia.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nel- la fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà oppor- tunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizio- ni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la nor- mativa del presente contratto.
Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica, ivi compresi i trattamenti aziendali collettivi aggiuntivi quali: servizio mensa, trasporti etc.. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento comporta l’estensione al lavoratore il diritto a tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva presta- zione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, fe- stivo, etc.).
Le imprese forniranno annualmente all’ Ente Bilaterale Nazionale, i dati quan- titativi sui contratti di inserimento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinseri- mento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodi- ci di anzianità e dell’eventuale progressione automatica di carriera.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si com- putano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quel- li che, al termine di rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rima- nere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al ter- mine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a sca- dere un solo contratto.
I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inseri- mento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione del- l’Ente bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddet- to elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i conseguenti adeguamenti.
CAPO 3
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
Premessa
Le parti, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive mo- difiche concernente “l’attuazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale con- cluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES”, nell’intento di garantire ai lavo- ratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, hanno conve- nuto sull’opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale istituto in- tegrandola ed armonizzandola con i contenuti del suddetto decreto.
Le parti, nel ritenere che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere
mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro ne con- fermano la sua funzione tesa a consentire il raccordo tra i flussi di attività del- le strutture lavorative con la composizione degli organici oltre che come ri- sposta ad esigenze dei lavoratori anche già occupati.
Le parti infine demandano ad una apposita commissione di lavoro mista, da costituirsi con criteri proporzionalità ad opera dei firmatari del C.C.N.L., l’av- vio di una iniziativa di monitoraggio sull’istituto del part time presso il set- tore da concludersi entro la scadenza del vigente C.C.N.L..
Le parti si impegnano quindi a confrontarsi in materia di regolamentazione del part time con modalità coerenti con le necessità del settore come evidenziate dalle ri- sultanze dal monitoraggio di cui al comma precedente entro la scadenza del vigen- te C.C.N.L., al fine di dare una disciplina definitiva alla fattispecie.
La presente disciplina, avente carattere transitorio a norma dei commi prece- denti, decorre dalla data di firma del C.C.N.L..
Art. 46 Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato pre- stato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente C.C.N.L. e po- trà essere svolto con le tipologie, le opportunità di utilizzo e le modalità di impiego come in appresso riportate:
a) di tipo “orizzontale”, quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b) di tipo “verticale”, quello in relazione al quale risulti previsto che l’attivi- tà lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeter- minati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) di tipo “misto”, quello in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si svol- ga secondo una combinazione delle due modalità indicate ai punti a) e b);
d) per “lavoro supplementare”, quello corrispondente alle prestazioni lavora- tive svolte oltre l’orario di lavoro concordato e risultante dall’atto scritto. Le assunzioni a tempo determinato, possono essere effettuate anche con rap- porto a tempo parziale.
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavo- ro e lavoratore; dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
a) le mansioni, la distribuzione dell’orario così come previsto dall’art. 2, 2° comma, del D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, con riferimento al gior- no, alla settimana, al mese e all’anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta, le eventuali clausole elastiche e le relative modalità, da ricondurre ai regimi di orario esistenti nella struttura lavorativa;
b) il periodo di prova per i nuovi assunti.
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazio- ne alle esigenze della struttura lavorativa e quanto sia compatibile con le man- sioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavora- tori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente C.C.N.L. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifica dell’articolazione dell’orario con- cordata, fatto salvo il disposto delle eventuali clausole elastiche.
Art. 47 Durata e modalità della prestazione di lavoro a tempo parziale
1) La durata della prestazione lavorativa a tempo parziale sarà fissata fra da- tore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
2) Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato, cui potranno accedere: Studenti;
Lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro;
eventuali diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavo- ro potranno essere definite previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
3) Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potran- no essere definite da specifici accordi stipulati a livello territoriale..
4) Il trattamento economico e normativo sarà definito secondo criteri di pro- porzionalità all’entità della prestazione lavorativa.
5) La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazio- nata nell’arco della giornata.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Art. 48 Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta inter- pretazione e applicazione del C.C.N.L., si renda necessario l’accertamento
della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono compu- tati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svol- to, rapportato al tempo pieno così come definito da presente contratto, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quel- lo pieno.
Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III della Legge 20 Maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parzia- le si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro presta- zione lavorativa.
Art. 49 Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale Premessa
Le parti in coerenza con quanto richiamato all’art. 26 e dopo avere attenta- mente esaminato il comma 4 dell’art. 5 di cui al decreto legislativo n. 61/2000, relativo ai “Benefici contributivi previsti dall’art. 7, comma 1, lett. a), del de- creto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla leg- ge 19 luglio 1994, n. 451” hanno convenuto sull’opportunità di recepire nel presente articolo i commi 1, 2 e 3, del suddetto art. 5.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tem- po pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tem- po parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento ovvero comminazione di provvedimenti disciplinari. Su ac- cordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavorato- re con l’assistenza di un rappresentante della Organizzazione sindacale ter- ritoriale indicato dal lavoratore medesimo, convalidato dalla Direzione pro- vinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenu- to a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso strutture lavorative site entro 50 km dal- l’unità lavorativa interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stes- se od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è pre- vista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano tra- sformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pie- no potrà essere fatta valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori ca- richi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione del-
la pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è te- nuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rappor- to a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comu- nale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei lo- cali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di tra- sformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà esse- re adeguatamente motivato.
Art. 50 Genitori di portatori di handicap
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari com- petenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno di- ritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 51 Clausole flessibili del rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Ferma restando l’applicazione di quanto previsto al precedente art. 47, pun- to 3, i contratti di lavoro a tempo parziale, semprechè le prestazioni siano pa- ri o superiori a 20 ore settimanali, hanno la facoltà di prevedere clausole fles- sibili in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di la- voro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concorda- ta con il lavoratore.
2. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parzia- le ai sensi del precedente punto 1 richiede il consenso del lavoratore for- malizzato attraverso un patto scritto anche contestuale alla stipula del con- tratto di lavoro. Nel patto, inoltre, dovrà essere fatta menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al successivo art. 52, del- le modalità di esercizio della stessa, nonchè di quanto previsto al successi- vo punto 3.
3. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente pun- to 2 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al so- pra citato art. 52, non possono integrare in nessun caso gli estremi del giusti- ficato motivo di licenziamento ovvero comminazione di provvedimenti disci- plinari.
4. La variazione temporale della prestazione lavorativa di cui al punto 1, è am- messa esclusivamente quando il rapporto di lavoro a tempo parziale sia sti- pulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzione a termine, per una du-
rata contrattuale non inferiore a 12 mesi.
5. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare, totalmente o parzialmente, la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta a favore del lavoratore un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
6. Le ore di lavoro ordinario, richieste in regime di flessibilità di cui al pre- sente articolo, sono retribuite, per le sole ore svolte, in cui la variazione cioè sia applicata, con la maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. Tale maggiorazione, stante la propria natura indennita- ria non rientra nella retribuzione di cui al Titolo XXV (Trattamento econo- mico) ed è esclusa dalla base di calcolo di ogni istituto differito quali tre- dicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, etc..
7. In luogo delle maggiorazioni di cui al comma soprastante per la compen- sazione delle ore di lavoro svolte in regime di flessibilità, e quindi la cui col- locazione temporale è variata, datore di lavoro e lavoratore possono concor- dare una indennità forfettaria da corrispondere per la durata del regime di fles- sibilità pattuito, pari ad almeno 9,00 euro mensili.
Art. 52 Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di clausola di flessibilità
Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al co. 2 dell’articolo 51 che precede, accom- pagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ra- gioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) esigenze di studio o di formazione;
d) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi al- meno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
A seguito della denuncia di cui al precedente punto 1 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione la- vorativa inizialmente concordata ai sensi dell’art. 47, punto 1. Successivamen- te alla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione tem-
porale flessibile della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del precedente art. 51.
Art. 53 Clausole Elastiche e lavoro supplementare nel rapporto di lavo- ro a tempo parziale
1. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimen- to dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
2. In conformità a quanto previsto in materia di lavoro supplementare dal de- creto legislativo n. 61/2000, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra dato- re di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quel- lo individuale concordato, sino al limite dell’orario a tempo pieno, con rife- rimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
a) eventuale intensificazione dell’attività lavorativa;
b) particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per ma- lattia o infortunio di altri dipendenti.
3. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di ti- po “verticale” o di tipo “misto”, con una prestazione lavorativa che si artico- la per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell’anno a tem- po pieno, è consentito durante tali periodi la effettuazione del lavoro straor- dinario, così come disciplinato dal presente C.C.N.L.
4. L’effettuazione di prestazioni supplementari e/o di prestazioni straordina- rie di cui ai punti 2 e 3 richiede in ogni caso il consenso del lavoratore inte- ressato. L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplina- re, nè integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
5. Le ore di lavoro supplementare di cui al punto 2 verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetaria è conven- zionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quo- ta oraria della retribuzione. Tale maggiorazione, in conformità al principio di non discriminazione così come richiamato al successivo art. 54, non rientra nella retribuzione di cui al Titolo XXV (Trattamento economico) ed è com- prensiva di ogni istituto differito compreso il t.f.r.
6. Le ore di lavoro supplementari di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del precedente punto 2, comportano, in aggiunta alla mag- giorazione di cui al punto 5, l’applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovute.
7. Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cu- ra del datore di lavoro, sul libro paga, che dovrà essere esibito in visione, su richiesta del lavoratore interessato o, su mandato dello stesso, alle XX.XX. com-
petenti per territorio. Ciò allo scopo di consentire l’esercizio del diritto di cui al successivo punto 8.
8. Il lavoratore a tempo parziale ha facoltà di richiedere il diritto al consoli- damento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supple- mentare svolto in xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx precedente.
Nota a verbale
Nell’ipotesi di applicazione contemporanea di clausole elastiche e regime di flessibilità, al lavoratore andranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
– 15% della quota oraria di retribuzione per le sole ore la cui collocazione tem- porale sia stata variata;
– 40% della quota oraria di retribuzione per le sole ore supplementari rispet- to al quantitativo orario contrattualmente determinato:
Secondo il seguente esempio:
Lavoratore a tempo parziale per 20 ore settimanali contrattualmente determinate; Orario di lavoro:
Lunedì: 09.00 – 13.00; Martedì: 09.00 – 13.00; Mercoledì: 09.00 – 13.00; Gio-
vedì: 09.00 – 13.00; Venerdì 09.00 – 13.00.
Applicazione contemporanea di clausole elastiche e regime di flessibilità: Orario di lavoro concretamente svolto:
Lunedì: 09.00 – 13.00; Martedì: 10.00 – 14.00; Mercoledì: 10.00 – 14.00; Gio-
vedì: 09.00 – 13.00; Venerdì 10.00 – 15.00.
Maggiorazioni riconosciute:
1. Martedì: 10.00 – 14.00: maggiorazione del 15% della retribuzione oraria per due ore la cui collocazione temporale è stata variata in regime di fles- sibilità (inizio prestazione dalle ore 09.00 alle ore 10.00 e termine presta- zione giornaliera dalle ore 13.00 alle ore 14.00)
2. Mercoledì: 10.00 – 14.00: maggiorazione del 15% della retribuzione ora- ria per due ore in regime di flessibilità (inizio prestazione dalle ore 09.00 alle ore 10.00 e termine prestazione giornaliera dalle ore 13.00 alle ore 14.00)
3. Venerdì 10.00 – 15.00: maggiorazione del 15% della retribuzione oraria per due ore in regime di flessibilità (inizio prestazione dalle ore 09.00 alle ore
10.00 e termine prestazione giornaliera dalle ore 13.00 alle ore 14.00) e mag- giorazione del 40% della retribuzione oraria per un’ora di tempo supple- mentare (ora supplementare dalle ore 14.00 alle ore 15.00).
N.B. l’applicazione dell’indennità forfettaria di cui al comma 7 dell’art. 51 esclude il riconoscimento della maggiorazione del 15% di cui ai punti sopra- stanti.
Art. 54 Principio di non discriminazione e riproporzionamento
In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all’art. 4 del de- creto legislativo del 25 febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve be- neficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno quali:
a) retribuzione oraria;
b) durata del periodo di prova;
c) ferie annuali;
d) astensione obbligatoria e facoltativa;
e) periodo di conservazione del posto per malattia e infortuni;
f) norme sulla tutela della sicurezza;
g) formazione professionale;
h) accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa;
i) diritti sindacali - attività sindacale.
Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario setti- manale o mensile ridotto ed il corrispettivo orario intero previsto dal presen- te C.C.N.L., fatte salve le integrazioni di cui alle specifiche normative, così come definite ai successivi articoli
Art. 55 Periodo di comporto per malattia ed infortunio
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto si applicano le stesse disposizioni previste dagli artt. 127 e 128, del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in tutti i casi, in 180 giorni di ca- lendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro.
Art. 56 Quota giornaliera della retribuzione
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retri- buzione dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene dividendo l’importo mensile così come de- terminato dal presente C.C.N.L. al Titolo XXV (Trattamento economico) per il divisore convenzionale 26.
Per malattia ed infortunio si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e dall’INAIL.
Art. 57 Quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene di- videndo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 168.
Art. 58 Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno l’importo della tredicesima e della quattordicesima è deter- minato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei cri- xxxx previsti dai precedenti artt. 54 e 56 e dal successivo art. 148.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui al- l’art. 149, spettante all’atto della corresponsione.
Art. 59 Festività
Fermo restando quando previsto al Titolo XIV (Riposo settimanale e festivi- tà) in caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali con la dome- nica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occu- pati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della re- tribuzione di cui al precedente art. 56.
Art. 60 Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Il numero delle ore di riduzione dell’orario annuo di cui al Titolo XIII - artt. 97 e 98 - si determinano utilizzando i criteri previsti ai precedenti artt. 56 e
57. Resta salvo, per i lavoratori a tempo parziale, quanto previsto al Titolo XV (Permessi - congedi - aspettative - assenze).
Art. 61 Ferie
Conformemente a quanto previsto al Titolo XVI (Ferie), i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distri- buzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 gior- ni lavorativi, dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retri- buzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al perio- do di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa di tipo “verticale” e/o “misto” confi- gurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di ma- turazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Art. 62 Periodo di prova e termini di preavviso
Il periodo di prova ed i termini di preavviso per i lavoratori occupati a tem- po parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo
pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall’articolazione della prestazione lavorativa.
I termini di preavviso decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese.
Art. 63 Disciplina previdenziale
La retribuzione minima oraria, da assumere quale base di calcolo dei contri- buti previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rap- portando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale gior- naliero di cui all’art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo co- sì ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal presente C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno.
Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settima- nale di durata non inferiore al minimo di 24 ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti as- segni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qua- lunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell’art. 20 del Testo unico del- le Norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono cor- risposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’art. 26 del citato Testo uni- co, è sostituito dal seguente: “Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui spettano gli assegni a norma dell’art. 2”.
La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul la- voro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dal presente C.C.N.L. per il corrispondente rap- porto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente punto è stabilita con le modalità di cui al punto 1.
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente, all’orario effettivamente svolto, l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 64 Minimale contributivo
Con riferimento al minimale giornaliero così come richiamato al primo pun- to del precedente art. 63, il calcolo dell’ammontare del minimale di retribu- zione oraria da assoggettare a contribuzione previdenziale per i lavoratori a tempo parziale si effettua con i criteri previsti dal D.L. n. 338/1989 e dalla circolare INPS n. 68/1989.
Art. 65 Condizioni di miglior favore
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche di sede ope- rativa di lavoro, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
Art. 66 Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente C.C.N.L. in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
CAPO 4°
Lavoro ripartito (Job-sharing)
Art. 67 Definizione e modalità di impiego del lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 o più lavoratori as- sumono in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto, si stipula in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile ed an- nuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, fer- ma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento la sostituzione ovvero la modifica- zione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individua- li dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell’adempimento del- l’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidamente obbligati. Entro il mese di febbraio di ogni anno, i datori di lavoro comunicheranno al- l’Ente Bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell’an- no precedente.
CAPO 5°
Contratti a tempo determinato
Art. 68 Modalità e limiti numerici
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subor- dinato previste dalla vigente normativa in materia, le parti convengono che l’uti- lizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 70 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filali aziendali che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filali aziendali che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazio- ne di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di prio- xxxx di all’art. 8 bis, della L. 79/1983.
Art. 69 Assunzioni per Lavoro stagionale
Le assunzioni ai sensi del precedente art. 68, potranno anche aver luogo in presenza di periodi di lavoro stagionale.
In questo caso l’assunzione può avvenire:
– a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge, in tal caso è consentito la stipula di un rapporto a tempo parziale;
o in alternativa:
– con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3 (rapporto a tempo parziale);
– con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella suc- cessiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rappor- to di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a ca- rico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude al- tro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio;
Art. 70 Nuove attività
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di
avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo neces- sario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. 71 Contratto a tempo determinato per sostituzione, congedi “legge n. 53/2000”
Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l’intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con con- tratto a tempo determinato. In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore po- trà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 30 (trenta) gior- ni di calendario, sia prima dell’assenza che al momento del rientro. In caso di so- stituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l’assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previste/i dal Titolo XV del presente contratto, oltre al- la possibilità di affiancamento così come indicato al comma precedente, il contrat- to potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
Art. 72 Comunicazione all’Ente Bilaterale Nazionale
I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono te- xxxx, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavoratore a darne comu- nicazione scritta all’Ente bilaterale nazionale specificando le quantità, la cau- sale e le modalità del rapporto instaurato.
L’Ente bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, ha facoltà di dare segnalazio- ni alle parti stipulanti il C.C.N.L. sui casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato.
Dichiarazione Congiunta.
Le parti si impegnano, nel caso di modifiche del quadro legislativo in mate- ria di rapporti di lavoro a tempo determinato, ad incontrarsi per armonizzare la normativa contrattuale di cui al presente capo.
CAPO 6°
Telelavoro e/o lavoro a distanza
Premessa
Le parti, in coerenza con gli obiettivi assunti e richiamati al precedente art.
26, riconoscono nel Telelavoro e nel lavoro a distanza un espletamento di pre- stazioni lavorative che, nell’interesse comune, considerano opportuno rego- lamentare mediante norme e procedure contrattuali.
Ciò al fine di addivenire ad una disciplina dell’istituto rendendolo funziona- le alla struttura organizzativa del settore, nella quale pur in assenza di speci- fiche norme, già risulta essere praticato. Le parti inoltre concordano nel rite- nere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta ad importanti esigenze economico-so- ciali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, i rispetto dell’ambien- te, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l’integrazione delle categorie più deboli.
Le parti in ragione di quanto sopra e nel quadro di un prevedibile diverso uti- lizzo dei “servizi” che le attività professionali del settore possono offrire al- l’utenza ed allo stesso settore, concordano sull’obiettivo di rendere possibile la destinazione di risorse economiche finalizzate sia alla creazione di occu- pazione aggiuntiva che a permettere, a quella già in forza, l’opportunità di pre- stare la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio o in luoghi di- versi dalla sede di lavoro; il tutto nell’ambito di diritti e tutele dei lavoratori così come previsti dalle norme vigenti dal presente C.C.N.L..
Le parti infine convengono di considerare sperimentale il presente istituto impe- gnandosi a verificarne contenuti ed effetti nel corso di vigenza del C.C.N.L., fat- to salvo che in caso di regolamentazione legislativa di tale istituto le stesse si in- contreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente titolo.
Art. 73 Definizione
Il Telelavoro rappresenta un variazione delle modalità di esecuzione della pre- stazione lavorativa le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell’adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici, - risultano mo- dificate. A mero titolo esemplificativo, si elencano alcuni possibili tipologie di telelavoro:
a) lavoro a domicilio
b) hoteling , ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttu- ra lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro at- tività prevalentemente presso realtà esterne.
Art. 74 Sfera di applicazione
Il presente istituto si applica ai lavoratori del settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente C.C.N.L.
Art. 75 Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno discipli- nati secondo i seguenti principi:
– volontarietà delle parti;
– possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da de- finire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
– pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
– definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regi- me di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o sen- za vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto;
– garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di ana- loghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da par- te del singolo lavoratore;
– esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compre- si i rientri nei locali della stessa.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite te- lelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne fac- cia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoria- le di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L..
Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilaterale.
Art. 76 Retribuzione
Le parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella previ- sta dal presente C.C.N.L..
Art. 77 Sistema di comunicazione
E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile da
concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di even- tuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impos- sibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro an- che per via telematica.
Art. 78 Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro, per l’aggiornamento tec- nico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inte- so che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
Art. 79 Controlli a distanza
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici o telematici, non co- stituiscono violazione dell’art. 4 della L. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazio- ne del lavoro svolto, in modo da garantire trasparenza dei controlli. Eventua- li visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere preventivamente concordate con il telelavoratore con congruo anticipo rispet- to all’effettuazione.
Art. 80 Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l’istitu- zione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere al- le informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L’ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente C.C.N.L..
Art. 81 Organizzazione della struttura lavorativa
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rap- presenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione la- vorativa, non incidendo sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione del-
la struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Art. 82 Diligenza e riservatezza
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riserva- tezza, attendendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavora- tore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.
Art. 83 Formazione
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trat- tamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professio- nalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro, anche con riferimento agli obblighi di formazione ed informazione previsti dagli artt. 21 e 22 del D. Lgs 626/94.
Art. 84 Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa, a tutti i la- voratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7 della L. 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavorato- re la copia del C.C.N.L. applicato, considerando con ciò assolto l’obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno es- sere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telema- tici/informatici.
Art. 85 Postazioni di lavoro
Il datore di lavoro provvede all’installazione - in comodato d’uso ex art. 1803
C.C. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro ido- nea alle esigenze dell’attività lavorativa. La scelta e l’acquisizione dell’attrez- zatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all’instal- lazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavo- ratore sono a carico dell’azienda. All’atto della cessazione il telelavoratore s’im- pegna a restituire le attrezzature ricevute in comodato in buono stato di con- servazione, salvo il normale deterioramento d’uso.
Art. 86 Interruzioni tecniche
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a gua- sti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno con- siderati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perché que- sto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura la- vorativa limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Art. 87 Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, dell’accordo interconfederale sulla sicurezza dei luoghi di la- voro 18/11/96, saranno consentire, previa richiesta, visite da parte del respon- sabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazio- ne di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomette- re gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipu- la di un’apposita convenzione per l’assicurazione dei locali in cui di svolge la prestazione di telelavoro nonché della persona ed i terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un per- sonal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva. I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in par- ticolare - alla luce del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni- circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.
Art. 88 Infortunio
Le parti convengono di svolgere un’azione congiunta nei confronti dell’INAIL e delle istituzioni preposti ai fini di esaminare e definire le conseguenze de- rivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.
CAPO 7°
Lavoro temporaneo (interinale)
Art. 89 Casi di ammissibilita’ del lavoro interinale
Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) della L. 24/06/1997 n.196, i datori di lavoro possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo in ag- giunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
– adempimenti di pratiche o attività di natura tecnico-contabile-amministra- tiva a carattere non continuato e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l’organico in servizio.
– punte di più intensa attività a cui non si possa fare fronte con i normali as- setti organizzativi della struttura organizzativa e con gli istituti già definiti dal C.C.N.L. vigente.
– necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria non- ché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti ed attrezzatu- re della struttura lavorativa.
– assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici.
– sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansio- ni assegnate, ai sensi del D.Lgs 626/94.
– sostituzione di personale dimissionario che non effettua, totalmente o par- zialmente, il periodo di preavviso contrattuale.
Art. 90 Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli ef- fetti dell’art. 1, comma 4, della L. 196/97, è espressamente escluso il ricorso al la- voro temporaneo, sono quelle appartenenti ai livelli 7° e 6° della classifica unica.
Art. 91 Percentuale lavoratori assumibili
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dal- l’art. 89, non potranno superare il 15% mensile dei lavoratori occupati nella stessa struttura lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore all’eventuale frazione superiore uguale al- lo 0,5%. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di fornitura si- no a 5 prestatori di lavoro temporaneo.
Art. 92 Rinvio alla legge
Per quanto non previsto dal presente Titolo in tema di lavoro temporaneo, val- gono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.