CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE
LOGO SOGGETTO PROMOTOR E
ALLEGATO N. 1
MARCA DA BOLLO DA € 16 OGNI 4 FACCIATE di
max 100 righe
CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE
TRA
Il/La........................(1), in qualità di
..................................(2), con sede legale nel
Comune di....................Prov.. Cap ...in
Via..............................n...codice fiscale/partita
Iva......................,d’ora in poi denominato per brevità “Soggetto promotore”, rappresentato dal/la Sig./Sig.ra..................
Atto: GIUNTA 2019/140 del 09-05-2019
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...................nato/a...................il.../..../. /C
.F........................., in qualità
di.....................(3),ivi domiciliato per la carica.
E
Il/La...........................(4), con sede legale nel
Comune di ............................. Prov.... Cap. in
Via..................... n.... codice fiscale/partita
Iva......................., d’ora in poi denominato per brevità “Soggetto ospitante”, rappresentato dal/la Sig./Sig.ra
..................................................
nato/a........................,il..../..../..../in qualità di
..................(5), C.F. n. ,
ivi domiciliato per la carica.
E (6)
Il/La.........................(7) con sede legale nel Comune
di................... Prov.... Cap.... in
Via................................ n..... codice
fiscale/partita Iva......................., d’ora in poi denominato per brevità ”Soggetto finanziatore”, rappresentato dal/la Sig./Sig.ra...............................nato/a.............
.......il..../..../..../,in qualità di
..................(8)C.F. n. ,ivi
domiciliato per la carica.
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PREMESSO
- che la Regione Molise tutela e promuove il tirocinio extracurriculare di qualità, quale misura formativa di politica attiva del lavoro, non costituente rapporto di lavoro, e pertanto ne regola le condizioni, le modalità di svolgimento approvate con D.G.R. n. 252 del 7 luglio 2017 e con D.G.R. n. 600/2013 e la disciplina sanzionatoria prevista al punto 14 delle Linee guida nazionale in materia di tirocini extracurriculari approvate con D.G.R. n. 252 del 7
luglio 2017.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1 - (Oggetto)
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, nonché gli atti ed i documenti richiamati dalla convenzione stessa, seppur non materialmente allegati alla stessa.
2. Il Soggetto ospitante, in accordo o su proposta del
Soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, il/i tirocinante/i.
3. Le parti definiscono di comune accordo gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio indicandoli nel Progetto Formativo Individuale (d’ora in poi PFI) per ciascun tirocinante.
ART. 2 - (Modalità di attivazione del tirocinio)
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1. I tirocini sono svolti sulla base della presente Convenzione nonché nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, gli obblighi, le condizioni, i presupposti, la durata e le modalità stabilite nelle Linee guida approvate dalla Regione Molise con D.G.R. n. 252 del 7 luglio 2017 e con D.G.R. n. 600/2013.
ART. 3 - (Obblighi del Soggetto Promotore)
1. Gli obblighi ed i compiti in capo al Soggetto promotore sono previsti ai punti 3, 5, 7, 8 e 9 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 252/2017 e descritti all’art. 6, commi 1 e 2 delle Linee guida regionali approvate con D.G.R.
n. 600/2013. Xxxxxx, in particolare, al Soggetto promotore il presidio della qualità e della correttezza dell’esperienza, dell’apprendimento nel tirocinio, anche attraverso un’attività periodica e documentata di controllo e verifica in itinere, nonché il compito di contribuire al monitoraggio annuale.
ART. 4 - (Obblighi del Soggetto Ospitante)
1. Il Soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi del PFI. Lo stesso è tenuto ad osservare tutti gli obblighi ed i compiti indicati ai punti 4, 5, 7, 8 e 9 delle Linee Guida approvate con
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D.G.R. n. 252/2017 e descritti all’art. 8, commi 1 delle Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 600/2013. Allo scopo, il rappresentante legale del Soggetto ospitante rilascia al Soggetto promotore, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo lo schema approvato dalla Regione Molise, con la quale attesta il possesso dei previsti requisiti e condizioni.
ART. 5 - (Tutoraggio)
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor nominato dal Soggetto promotore e dal tutor nominato dal Soggetto ospitante, da indicare nel PFI.
ART. 6 - (Diritti e doveri del tirocinante)
1. Al tirocinante devono essere garantiti tutti i diritti e le misure, in particolare in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), previsti all’art. 9 delle Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 600/2013. Il tirocinante ha, invece, l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel sopracitato articolo 9.
ART. 7 – (Indennità di partecipazione)
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1. Il Soggetto ospitante □ Il Soggetto promotore □ Il Soggetto Attuatore/Finanziatore(9)corrisponde - su base mensile - al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio pari ad almeno €.300,00(trecento/00) mensili lorde. L’importo dell’indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all’interno del PFI ed è corrisposta con la seguente modalità che ne assicura la tracciabilità. (10).
ART. 8 – (Garanzie assicurative)
1. Il Soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i
xxxxx, con idonea compagnia assicuratrice, per tutta la durata del /dei tirocinio/i oggetto della presente convenzione, comprese eventuali sospensioni e proroghe e le eventuali attività fuori sede. Con la presente convenzione si stabilisce che l’obbligo assicurativo viene assolto dal Soggetto ospitante □ Soggetto promotore □ Soggetto finanziatore □ (11).
2. I tirocini di cui alla presente convenzione, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di avvio, proroga o cessazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del Soggetto
ospitante.
ART. 9 – (Durata)
1. La presente convenzione ha durata dal ..../..../..../ al
.../.../.....
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2. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti da parte del Soggetto promotore o del Soggetto ospitante o di violazioni non sanabili che comportano l’interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini, fatto salvo comunque l’obbligo di conclusione delle esperienze di tirocinio eventualmente ancora in corso alla data di notifica del provvedimento di interdizione.
ART 10 – (Sospensione e recesso anticipato del tirocinio)
1. Il tirocinio si considera sospeso in caso di chiusura collettiva, di astensione obbligatoria per maternità e di malattia.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.
3. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo; per sopravvenute circostanze che comportino la sospensione e/o interruzione dell’attività lavorativa; malattia del tirocinante di durata complessivamente superiore ai 5
mesi;
4. L’interruzione del tirocinio deve essere comunicata per iscritto al Soggetto promotore ed al tirocinante.
ART 11 – (Attestazione dell’attività svolta)
1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, in conformità al modello approvato dalla Regione Molise.
ART. 12 – (Privacy)
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1. Il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di tutte le attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/03 (Codice protezione dei dati personali, per quanto compatibile.
ART. 13 - (Imposta di bollo e registrazione)
1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale conservato dal Soggetto promotore ed è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 642/1972), con onere a carico del □ Soggetto ospitante □ Soggetto promotore(12). Sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
ART. 14 - (Foro competente e rinvio a norme di legge)
1. Per ogni eventuale controversia dovrà intendersi
competente il Foro di. (13).
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2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle Linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari (D.G.R. 252/2017 e alle disposizioni contenute nelle Linee Guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 2013, e relativa Direttiva attuativa regionale adottata con D.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013), nonché alle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia, comunque denominate.
Luogo e data ..../..../. /
Il | rappresentante | legale | del | Soggetto | promotore |
Il | rappresentante | legale | del | Soggetto | ospitante |
Il | rappresentante | legale | del | Soggetto | finanziatore |