CONTRATTO DI SERVIZIO TRA: Committenza:
COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA
Rep. 28890 del 19/04/2017
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:
Committenza:
Il Comune di Cento,
i Comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Azienda USL di Ferrara,
E
Soggetto Gestore:
FONDAZIONE “XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX” ONLUS
Per la regolamentazione dei rapporti relativi all’accreditamento definitivo del servizio
CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO PER PERSONE DISABILI “PILACÀ”
Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,
TRA
Il COMUNE DI CENTO, quale Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC), rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Bologna il 22/07/1962 domiciliato per la carica in Cento – Via Provenzali, 15 – Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi
Esente Bollo Artt. 17 e 21 D.Lgs. 460/1997
dell’art. 65 del vigente Regolamento Contratti approvato con
D.C.C. n. 48 del 1° Giugno 1992 (XX.XX.XX. 26/06/1992 Prot. n.
043351) e successivamente modificato con D.C.C n. 117 del 29 ottobre 1993 (XX.XX.XX. 9/12/1993 Prot. n. 046495);
I COMUNI DI
- Bondeno rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxx nata a Bondeno (Fe) il 20/03/1963 e domiciliata per la carica in Bondeno – Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 xxx 00000 Xxxxxxx (Xx) – Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno
C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;
- Poggio Renatico rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Ferrara (Fe) il 11/05/1963 e domiciliato per la carica in Poggio Renatico – Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 – Xxxx Xxxxxxx – Responsabile dell’area Segreteria – Affari Generali – Servizi Socioculturali del Comune di Poggio Renatico C.F. 00339480386, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;
- Terre del Reno rappresentato dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx nata a Cento (Fe) il 12/08/1956 e domiciliata per la carica in Sant’Xxxxxxxx, Via Matteotti n. 7, Responsabile del Settore
Servizi alla Persona del Comune Terre del Reno, C.F. 01988940381, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune Terre del Reno che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;
- Vigarano Mainarda rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nato a Ferrara (Fe) il 11/12/1957 domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda – Xxx Xxxxxxxxx x. 0 – Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda C.F. e P. Iva 00289820383, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi dell’art.
107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;
E
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, Dott.ssa Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx nata a Modena il 06/12/1967, domiciliata per la carica in Cento – Via Cremonino, n. 18 in qualità di Direttore del Distretto Ovest, incaricata con delibera n. 51 del 20/03/2017 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "Presa d’atto conclusione lavori commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento delle procedure inerenti l’attribuzione di incarico triennale di direzione del distretto ovest. Attribuzione incarico alla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx”, la quale agisce in nome, per conto e nell’interesse
dell’Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 in forza della delibera
n. 95 del 21/06/2016 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara ad oggetto: “Aggiornamento della delibera n. 300 del 23/12/2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i."”
E
- FONDAZIONE “XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX” ONLUS, con sede legale in Xxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x codice fiscale 81000850388 e X. IVA 00285120382, in qualità di soggetto gestore del servizio Centro Socio-Riabilitativo diurno per disabili “Pilacà” con sede a Xxxxx (XX) xx xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x, tel.
n. 051/0000000, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato il 27/04/1954 a Cento (FE), in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x, (di seguito denominato Gestore) congiuntamente denominate “Le Parti”;
PREMESSO che le norme principali del quadro normativo entro cui si colloca il presente contratto sono le seguenti (con le loro eventuali successive modifiche ed integrazioni):
• la Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999 n.
1378, “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all’art. 20 della L.R. n. 5/94” e gli atti in essa contenuti che si intendono qui richiamati;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/1999 n.
2581, “Progetto regionale demenze: approvazione linee regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti Aziende Unità sanitarie locali”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 1/03/2000, n.
564 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34”;
• il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
00/00/0000, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 25/02/2002, n.
295, "Recepimento del DPCM 29/11/2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza";
• la Legge Regionale 12/03/2003, n. 2, “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del
18/10/2004 che ha approvato specifiche indicazioni rivolte
alle Aziende Sanitarie ed ai Comuni per l’organizzazione e la qualificazione degli interventi territoriali sanitari e socio- assistenziali a favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso ospedaliero;
• la Legge Regionale del 23/12/2004 n. 27 “Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Xxxxxx-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/10/2006
n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell’ACN reso esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/04/2007
n. 509 “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/05/2007
n. 772 “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive
modificazioni”;
• la Circolare della Regione Xxxxxx-Romagna del 25/06/2007
n. 7 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successive modifiche e integrazioni;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2007
n. 1004 “Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e DGR 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/2007 n. 1206
“Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007”;
• l’art. 23 della Legge Regionale del 19/02/2008 n. 4
“Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale del 11/06/2008 n.
840, “Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali dell’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/04”;
• la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Xxxxxx-
Romagna del 22/05/2008, n. 175 “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/04/2009
n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009
n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009
n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/01/2010
n. 219 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
• la Determinazione del Direttore generale Sanità e
Politiche sociali del 10/02/2010 n. 1102, “Schemi tipo per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e provvisorio ai sensi della DGR 514/2009”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 13/09/2010
n. 1336 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/03/2011
n. 390 “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/12/2012
n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
• la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Xxxxxx-
Romagna del 18/06/2013 n. 117 “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284). (Prot. n. 25918 del 18/06/2013)”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/12/2013
n. 1828 “Seconda modifica della DGR 514/2009. Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/03/2014
n. 292 “Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari
accreditati”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 07/07/2014
n. 1018 “Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/11/2014
n. 1800 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti”;
• la nota Regionale PG. 188289 del 23/03/2015 avente per
oggetto “Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio sanitari e programmazione FRNA”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 15/06/2015
n. 715 “Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 06/10/2015
n. 1423 “Integrazioni e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/02/2016
n. 273 “Approvazione Sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente”;
• l’art. 80 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 23 del 19/12/2016, pubblicata nella stessa data sul BURER n. 377, che istituisce, con decorrenza 01/01/2017, il nuovo Comune Terre del Reno nel quale confluiscono, per fusione, i Comuni di Sant’Xxxxxxxx e Mirabello;
RICHIAMATO quanto segue:
• l’Accordo di Programma per il Piano di Zona Distrettuale per la salute e il benessere sociale triennale vigente e il relativo programma attuativo annuale 2016 con cui è stato identificato e riassunto il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare, in conformità con la disciplina regionale vigente;
• i Comuni dell’ambito distrettuale, con l’Azienda U.S.L. di Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al 31/12/2020 per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest e che con tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento;
• il contratto di servizio stipulato tra le citate parti in data 10/06/2011, assunto a repertorio n. 28675 presso il
Comune di Cento e registrato in data 23/06/2011, che prevede la scadenza del 31/12/2013;
• l’appendice al contratto di servizio sottoscritta in
data 14/02/2014 - assunta a repertorio al n. 28759 e registrata in data 03/03/2014 che prevede la proroga dell’accreditamento transitorio fino al 31/12/2014;
• l’appendice al contratto di servizio sottoscritta in
data 24/09/2014 - assunta a repertorio al n. 28795 e registrata in data 24/09/2014 che prevede l’adeguamento delle tariffe in base alla DGR 292/14;
VISTO l’atto di concessione dell’accreditamento definitivo, Determinazione n. 1807 del 29/12/2014, rilasciato dal Comune di Cento in favore di Fondazione “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ONLUS, con sede legale in Xxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x, codice fiscale 81000850388 e X. IVA 00285120382, per il servizio centro socio-riabilitativo diurno per disabili per n.
22 posti accreditati con scadenza al 31/12/2019 e l’atto di conferma dell’accreditamento definitivo, Determinazione n. 118 del 29/12/2014, rilasciato dal Comune di Cento in favore di Fondazione “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ONLUS, con sede legale in Xxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x, codice fiscale 81000850388 e
P. IVA 00285120382, per il servizio centro socio-riabilitativo diurno per disabili per n. 22 posti accreditati con scadenza al 31/12/2019 ;
Considerato che i posti in programmazione per la struttura
sono n. 22 per il servizio di centro socio-riabilitativo diurno per disabili e precisamente n. 16 posti per il Distretto Ovest e n. 6 posti per il Distretto Pianura Est della Provincia di Bologna;
Visto l’atto di conferma dell’accreditamento definitivo, Determinazione n. 118 del 18/02/2016, rilasciato dal Comune di Cento in favore di Fondazione “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ONLUS, con sede legale in Xxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x, per il servizio centro socio-riabilitativo diurno per disabili per n.
22 posti accreditati con scadenza al 31/12/2019;
VISTI gli atti di proroga dei contratti di servizio per la gestione dei servizi accreditati definitivamente fino al 28/02/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 1629 del 22/12/2016 e fino al 30/04/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 176 del 27/02/2017;
PREMESSO CHE la struttura del centro socio-riabilitativo diurno per disabili “Pilacà” con sede a Xxxxx (XX) xx Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x, è autorizzata al funzionamento ex DGR 564/00 dal Comune di Cento con Determinazione n. 1710 del 17/12/2014 per n. 25 posti;
CONSIDERATO CHE
- l’immobile sede del centro socio-riabilitativo diurno per disabili “Pilacà” con sede a Xxxxx (XX) xx Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x, è di proprietà della Fondazione medesima;
- le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.
Lgs. 50/2016, come da nota prot. 52992 del 25/10/2016 della Centrale Unica di Committenza hanno dato esito positivo;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI
1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
- per la Committenza Comuni: il Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest;
- per la Committenza Azienda USL: il Dirigente del Dipartimento Cure Primarie - U.O. Programma Anziani;
- per il Gestore: Fondazione “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” ONLUS: Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x – 00000 Xxxxx (XX) Telefono 000.0000000 Referente operativo: Responsabile Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx, x. 0/x Xxxxx (XX), e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx .
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del centro socio-riabilitativo diurno per disabili “Pilacà” con sede a Xxxxx (XX) xx Xxx Xxxxxxxxxx
x. 0/x, per n. 25 posti autorizzati al funzionamento di cui n.
22 posti accreditati e precisamente n. 16 posti per il Distretto Ovest e n. 6 posti per il Distretto Pianura Est della Provincia di Bologna.
2. Annualmente, con preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato. La Committenza si riserva la possibilità di chiedere la fornitura di un volume di prestazioni o posti inferiori rispetto a quelli accreditati, rispetto ai volumi di attività definiti nei provvedimenti di accreditamento, tenendo conto del fabbisogno rideterminato annualmente in sede di programmazione sociosanitaria e della sostenibilità complessiva della rete dei servizi. E’ obbligo dei committenti comunicare tempestivamente al soggetto gestore le modifiche apportate al piano del fabbisogno.
3. I posti accreditati ma non utilizzati con il contratto di servizio anche in virtù di quanto sopra richiamato (variazioni nel volume delle prestazioni in seguito alla riprogrammazione) sono nella piena disponibilità del soggetto gestore e possono essere da questo utilizzati in regime di libero mercato secondo le modalità applicate per i posti autorizzati non accreditati, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 564/2000 e ss.mm.ii. e dalla DGR 292/2014 allegato 2.
ART. 3 – DURATA
1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/05/2017
fino al 31/12/2019.
2. Al termine del periodo di validità, il presente contratto potrà essere rinnovato in applicazione della normativa sull’accreditamento definitivo della Regione Xxxxxx-Romagna.
3. Il Gestore fornirà il servizio accreditato per i posti previsti all’art. 2 comma 1.
ART. 4 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il Gestore deve realizzare il servizio accreditato assicurando i requisiti e le prestazioni previste dalla normativa regionale sull’accreditamento definitivo e dal presente contratto.
2. E’ assicurata per l’utente la possibilità di fruire di un servizio di trasporto dal proprio domicilio al Centro e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell’utente, anche mediante accordo e collaborazione con enti ed organizzazioni del volontariato che assicurano il trasporto sociale.
ART. 5 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati dalle vigenti norme regionali sull’autorizzazione al funzionamento e sull’accreditamento.
ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI
1. L’ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata sulla base di specifica graduatoria distrettuale e con le modalità di accesso previste dal regolamento per
l’ammissione ai centri semiresidenziali per persone disabili adulte elaborato dall’Azienda USL di Ferrara in accordo con i servizi sociali dei Comuni della provincia di Ferrara, approvato dal Comitato del Distretto Ovest in data 09/11/2016. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cura.
2. I criteri di valutazione delle domande di ingresso terranno prioritariamente conto di:
- livello assistenziale compatibile con le possibilità di
accoglienza del Centro;
- diritto di scelta della persona con disabilità e della famiglia, da motivarsi comunque adeguatamente.
3. Dei criteri di cui al punto precedente dovrà essere data chiara indicazione nella carta dei servizi.
4. La documentazione per l’ammissione, che dovrà essere inviata al gestore prima dell’ingresso dell’utente, comprenderà:
- valutazione multidimensionale;
- certificazione di non autosufficienza;
- interventi sanitari, riabilitativi, specialistici, socio- assistenziali ed educativi eventualmente già attivati in famiglia o in strutture precedentemente frequentate;
- interventi da effettuarsi, fuori della struttura, mirati a potenziare le opportunità socio-riabilitative dell’utente e proposte dai servizi sociali e/o sanitari.
5. Le parti si impegnano inoltre a definire, di comune intesa, un protocollo operativo per inserimenti conseguenti a situazioni d’emergenza.
6. Per gli ospiti con disturbi del comportamento e bisogni socio assistenziali ed educativi particolarmente rilevanti tali da richiedere interventi ad alta intensità assistenziale, deve essere predisposto uno specifico protocollo e, in tale protocollo, anche in rapporto a quanto previsto nel PEAI, deve essere indicata la maggiorazione di costo rispetto al livello completo sino ad un massimo del 40%, in relazione alla effettiva maggiore presenza di attività e di personale assistenziale ed educativo.
7. Il soggetto gestore deve predisporre una procedura per la definizione e l’aggiornamento del PEAI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l’utente.
8. Per migliorare l’effettivo utilizzo del servizio accreditato riducendo il numero di giornate di non utilizzo del servizio, le parti definiscono i criteri per la gestione e la programmazione degli accessi degli utenti con le seguenti modalità:
- i Committenti (Comuni e Azienda USL) si impegnano a garantire la copertura del servizio resosi libero nel più breve tempo possibile, (di norma non superiore a 7 giorni);
- l’ente accreditato provvederà ad informare semestralmente il
soggetto pubblico nel caso in cui emergano elementi di criticità e qualora il servizio rimanga libero per un tempo superiore ai 7 giorni previsti.
Art. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le prestazioni e/o forniture descritte nei punti seguenti:
a) integrazione con i servizi sanitari del territorio:
si fa rinvio ai protocolli e procedure operative ad uso del Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda USL di Ferrara che saranno pubblicati nell'apposita pagina del sito istituzionale al fine di realizzare la completa condivisione degli stessi con i soggetti gestori. Tale pagina sarà accessibile dal soggetto gestore mediante la creazione di apposite credenziali di accesso. L'Azienda USL di Ferrara comunicherà gli aggiornamenti dei protocolli e delle procedure.
b) Assistenza medico-generica:
il Servizio di Continuità Assistenziale (emergenza territoriale 118) dell’Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire l’attività all’interno della struttura.
c) Assistenza specialistica:
l’Azienda USL di Ferrara, assicura agli ospiti non autosufficienti del Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili, assistenza specialistica programmata, sulla base delle effettive esigenze valutate dal Medico di Medicina
Generale (MMG). Circa le modalità operative si fa rinvio a quanto indicato al punto a) del presente articolo.
d) Assistenza protesica:
L’Azienda USL si impegna ad assicurare l’assistenza protesica agli utenti aventi diritto a presidi personalizzati di cui all’elenco 1 del Nomenclatore tariffario ai sensi del D.M. n. 332/1999 e ss.mm.ii. . La Struttura deve disporre di una propria dotazione di presidi per assicurare l’assistenza protesica non personalizzata agli utenti. Si fa rinvio a quanto indicato al punto a) del presente articolo.
e) Assistenza infermieristica:
L’Azienda USL si impegna ad assicurare l’assistenza infermieristica nel rapporto minimo di un infermiere per 1 ora alla settimana sino a 14 utenti e di 2 ore settimanali per 15 o più utenti, per assicurare la partecipazione alla definizione dei PEAI e la valutazione della necessità di interventi infermieristici, ed in aggiunta deve essere assicurata la presenza di infermieri per il tempo necessario a garantire quanto previsto dai PEAI e per l’assistenza indiretta correlata.
Presso il Centro “Pilacà” sono garantite, sulla base delle valutazioni svolte dal Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda USL di Ferrara, n. 5 ore di assistenza infermieristica alla settimana.
Eventuali sopraggiunte diverse esigenze, a fronte di mutate
necessità assistenziali degli ospiti, adeguatamente motivate, dovranno essere inviate al Dipartimento Cure Primarie, area Disabilità Adulti, che provvederà, con la Direzione Infermieristica, ad effettuare le valutazioni del caso congiuntamente al soggetto gestore.
L’Azienda USL rimborserà la quota oraria definita dalla Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 (detto rimborso si intende al netto di IVA, se dovuta).
Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in argomento per il numero minimo di ore annue per infermiere professionale sopra definite, e tale riconoscimento avverrà sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate per n. unità/quantità orarie.
La liquidazione al soggetto gestore, sulla base di formale documentazione probatoria, avverrà mensilmente fino alla concorrenza dell’importo massimo di cui sopra.
L’attività infermieristica deve integrarsi, all’interno del Centro con lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.
f) Assistenza riabilitativa:
deve essere prevista la presenza di un fisioterapista nel rapporto minimo di 1 ora alla settimana sino a 14 utenti e di
2 ore settimanali per 15 o più utenti, per assicurare la partecipazione alla definizione dei PEAI e la valutazione della necessità di interventi riabilitativi, ed in aggiunta
deve essere assicurata la presenza di terapisti della riabilitazione per il tempo necessario a garantire quanto previsto dai PEAI e per l’assistenza indiretta correlata.
Presso il Centro “Pilacà” sono garantite, sulla base delle valutazioni svolte dal Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda USL di Ferrara, n. 3,8 ore di assistenza riabilitativa alla settimana.
Eventuali sopraggiunte diverse esigenze a fronte di mutate necessità assistenziali degli ospiti, adeguatamente motivate, dovranno essere inviate al Dipartimento Cure Primarie, area Disabilità Adulti, che provvederà, con la Direzione Infermieristica, ad effettuare le valutazioni del caso congiuntamente al soggetto gestore.
L’Azienda USL rimborserà la quota oraria definita dalla Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 (detto rimborso si intende al netto di IVA, se dovuta).
Il servizio riabilitativo viene effettuato a mezzo di personale messo a disposizione dal soggetto gestore in relazione al rispettivo ambito gestionale nel limite minimo di ore annue effettive sopra definito.
Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in argomento e tale riconoscimento avverrà sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate per
n. unità/quantità orarie.
La liquidazione al soggetto gestore, sulla base di formale documentazione probatoria, avverrà mensilmente fino alla concorrenza dell’importo massimo di cui sopra.
g) Trasporti:
il soggetto gestore garantisce agli utenti i trasporti per visite mediche e prestazioni specialistiche nonché i trasporti per finalità ricreative e socializzanti secondo quanto previsto dai rispettivi PEAI.
I costi afferenti sono compresi nel costo del servizio in quanto rientranti tra i fattori di produzione remunerati con il costo di riferimento per il servizio accreditato.
Si intendono a carico dell'Azienda USL i trasporti di competenza del Servizio Sanitario Regionale ai sensi della vigente normativa in favore di utenti dializzati.
ART. 8 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
1. La remunerazione del servizio di Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili accreditato, oggetto del presente Contratto, è assicurata:
- dalla tariffa regionale per il servizio accreditato, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza nella misura dell'80% della tariffa fissata dalla normativa regionale;
- dalla tariffa a carico del Comune/utente per il restante 20%. All'interno di tale quota è da ricomprendersi il contributo dovuto dagli utenti, eventualmente assunto a
proprio carico dal Comune (in misura totale o parziale), per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;
- attraverso il rimborso, da parte dell’Azienda USL, delle prestazioni sanitarie, a carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale);
- il costo giornaliero del servizio di trasporto da e per il Centro.
2. I costi relativi ad ulteriori forniture o prestazioni richieste al Gestore dalla Committenza e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolati e remunerati separatamente sulla base di specifici accordi che intercorreranno preventivamente tra le parti e comunque previa produzione della documentazione relativa agli oneri sostenuti.
3. Ai fini della rendicontazione mensile delle presenze e delle spese sanitarie si deve tenere conto di quanto indicato dalla DGR 514/2009 e ss.mm.ii. e dalle indicazioni fornite dal Dipartimento Cure Primarie e che saranno pubblicate nell'apposita pagina del sito web istituzionale.
4. Per il mantenimento del posto in conseguenza di assenze motivate dell’utente, le Parti concordano che il soggetto gestore deve provvedere a comunicare l’assenza al servizio inviante. In caso di assenza non programmata, la comunicazione va effettuata dopo 5 giorni consecutivi di assenza. In caso di assenza programmata la comunicazione del numero dei giorni di assenza previsti va effettuata tempestivamente. In ogni caso,
il soggetto gestore prevede il versamento di una quota della retta a carico dell’utente/Comune pari al 40% ed il riconoscimento del 40% della quota a carico del FRNA, di norma, fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi (corrispondenti a 6 settimane di apertura del servizio) e, comunque, fino al ricevimento dell’esito della valutazione della situazione dell’utente da parte del Servizio Sociale inviante. Le assenze programmate per periodi di vacanza anche superiore a 30 giorni consecutivi saranno rimborsate secondo le percentuali sopra riportate, previa comunicazione del soggetto gestore al Servizio Sociale inviante.
8.1 Determinazione del costo di riferimento
1. L’entità della tariffa e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:
a) del costo di riferimento regionale per il servizio accreditato;
b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti (case mix);
c) degli elementi di flessibilità previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento.
2. La determinazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata dal Comitato di Distretto sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore previo contraddittorio con lo stesso soggetto.
3. La determinazione della quota di contribuzione a carico
degli utenti spetta a ciascuna Amministrazione Comunale competente, sulla base dei propri regolamenti comunali pubblicati nei rispettivi siti web.
4. In considerazione del fatto che nell’allegato A della DGR 219/2010 e ss.mm.ii. tra i fattori di costo del centro diurno per disabili non è stata valorizzata la fornitura del servizio del trasporto da casa verso il servizio e viceversa, pertanto tale elemento risulta aggiuntivo rispetto al costo di riferimento. Il costo del servizio di trasporto di cui all’art. 4 comma secondo deve essere valorizzato a parte in sede di contratto di servizio, e viene pertanto determinato in
€ 27,18 giornalieri, da corrispondersi solo in caso di effettiva fruizione del servizio.
5. Il costo di cui al comma precedente può essere aggiornato annualmente a seguito di specifica richiesta del soggetto gestore adeguatamente documentata. La determinazione dell’incremento viene effettuata dal Comitato di Distretto.
8.2 Valutazione del bisogno assistenziale/educativo degli ospiti
1. Al fine di aggiornare la valutazione del fabbisogno assistenziale degli ospiti del centro socio-riabilitativo diurno per disabili e, conseguentemente, l’importo delle tariffe, il soggetto gestore e i committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.
2. La valutazione viene effettuata con lo strumento tecnico,
approvato con determinazione del Direttore generale Sanità e politiche sociali del 2 marzo 2010, n. 2023, ovvero successive modificazioni regionali.
3. L’aggiornamento della valutazione individuale è da garantirsi in relazione alla modifica significativa delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità.
4. Le suddette valutazioni incidono sull’importo delle tariffe per il servizio accreditato.
5. La quantificazione del costo di riferimento del servizio, articolato nella tariffa a carico del FRNA e nella quota a carico dell’utente/Comune, prevede la valutazione del costo del lavoro e degli elementi di flessibilità ai sensi della normativa vigente.
Il costo di riferimento del servizio, viene quindi ridefinito in esito alla valutazione annuale del livello assistenziale degli utenti accolti e per effetto degli elementi di flessibilità gestionale sopra citati. Sulla base del PAI/PEI definito il costo del servizio sarà così determinato:
- diminuzione di una quota del 20% del costo per il livello moderato (liv. D) nel caso di bisogni socio educativi lievi;
- aumento di una quota fino ad un massimo del 40% del livello completo (liv. B) in caso di presenza di disturbi comportamentali e bisogni socio assistenziali ed educativi complessi.
8.3 Flusso informativo sui costi di produzione
1. La Committenza attiva, tramite l’Ufficio di Piano, il necessario flusso informativo con il Gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la variazione del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. La Committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.
2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i termini temporali stabiliti dalla Committenza.
3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii., il Gestore deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all’applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.
8.4 Determinazione delle tariffe a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
1. L’importo della tariffa a carico del FRNA è calcolato sulla
base delle classificazioni degli ospiti effettuate dall'UVMD territorialmente competente e confermata dall’equipe del soggetto gestore, nonché della valutazione degli elementi di flessibilità dichiarati dallo stesso.
2. L’Azienda USL in qualità di Ente gestore del FRNA, si impegna:
- ad aggiornare, annualmente con proprio provvedimento che sarà pubblicato sull'apposita pagina web del sito istituzionale, l’ammontare della tariffa, nel rispetto della normativa vigente;
- a trasferire al Gestore la quota di tariffa dovuta in relazione al presente contratto, sulla base di rendiconti mensili inoltrati dal Gestore stesso, anche tramite sistema informativo socio sanitario, in cui dovranno essere evidenziati l’elenco nominativo e le giornate di effettiva presenza degli ospiti non autosufficienti, la data di ingresso, le eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni derivanti da decessi, dimissioni, trasferimenti, l’importo complessivamente dovuto ed ogni altra informazione si rendesse necessaria.
3. Il Gestore deve assicurare, se richiesto, l’inoltro dell’elenco nominativo mensile delle persone impiegate nel centro socio riabilitativo diurno per disabili, del personale in turno, corredato da relativa qualifica professionale, con attestazione delle ore lavorative effettuate.
4. Il trasferimento di quanto dovuto sarà effettuato entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della corretta rendicontazione, ferma restando la disponibilità dei fondi regionali trasferiti all’Azienda USL.
8.5 Rimborso degli oneri sanitari Azienda USL
1. Nelle more di nuove determinazioni in merito da parte della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare Regione Xxxxxx Xxxxxxx il rimborso degli oneri sanitari avverrà come specificato all'articolo 7 del presente contratto.
2. L’Azienda USL, rimborserà al Gestore le prestazioni sanitarie di cui all’articolo 7, che dovranno essere fornite direttamente dal Gestore stesso.
3. I rimborsi saranno effettuati sulla base degli oneri effettivamente sostenuti e corrisposti, dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dai CCNL per il tempo pieno, previa documentata certificazione. Non sarà ammesso un rimborso superiore al costo orario omnicomprensivo definito dalla Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 (detto rimborso si intende al netto di IVA, se dovuta).
4. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal Gestore verrà liquidato dall’Azienda USL entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento di regolare nota di richiesta che il Gestore emetterà mensilmente, unendo alla stessa note e rendiconti, in cui dovranno essere evidenziate:
- le spese sostenute per le prestazioni in argomento;
- le ore effettivamente prestate.
5. Le note dovranno essere inoltrate mensilmente al servizio bilancio ai fini della relativa liquidazione, fatta salva l’eventuale richiesta di documentazione integrativa.
8.6 Determinazione delle rette a carico utente/Comune
1. La quota di contribuzione a carico degli utenti è quella definita dalle norme regionali.
2. I Comuni, sulla base di apposito regolamento comunale in applicazione della disciplina vigente in materia di ISEE, possono riconoscere all’utente un contributo ad integrazione della quota dovuta dall’utente sulla base della tariffa regionale.
8.7 Riscossione delle rette dovute dall’utente
1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle rette dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:
- non può richiedere agli utenti quote aggiuntive per servizi/interventi già ricompresi nel costo di riferimento;
- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- eventuali anticipi della retta a carico degli utenti a titolo cauzionale non possono essere superiori ad una mensilità della quota di partecipazione alla spesa da parte dell’utente;
- la retta a carico degli utenti, e la quota a carico del
FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione compresi;
- il soggetto gestore del servizio deve rilasciare, ai sensi della normativa vigente, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell’effettivo pagamento da parte degli utenti, delle eventuali spese per l’assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- il soggetto gestore del servizio deve assicurare i flussi informativi nei tempi e con le modalità definite dalla Regione, nel rispetto, per i servizi accreditati per disabili, di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.
2. Per agevolare il pagamento delle rette da parte degli utenti, il Gestore mette a disposizione dei cittadini diverse modalità di pagamento inclusa la domiciliazione bancaria.
3. Qualora vengano segnalati dall’utenza errori nell’applicazione della quota di contribuzione, il soggetto gestore dovrà provvedere alla modifica dell’importo pagato a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.
4. L’utente che non paga la quota a suo carico per una mensilità entro il termine indicato è considerato moroso. Il Gestore o suo incaricato invia all’utente moroso, ai suoi famigliari o all'amministratore di sostegno, un sollecito di pagamento, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il soggetto gestore può informare il Servizio Sociale Territoriale competente che l’ospite risulta moroso.
5. Il Servizio Sociale Territoriale competente avrà a disposizione 20 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale, familiare, concedere un contributo integrativo. Qualora l’intervento del Servizio Sociale Territoriale competente non abbia ravvisato opportunità dell’intervento di aiuto il soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse o in alternativa attivare altre procedure previste per legge a tutela del proprio credito (es. amministratore di sostegno).
6. Il soggetto gestore aggiorna annualmente il Comune di riferimento sugli sviluppi dell'attività di recupero del credito.
All’utente moroso il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le
spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali, oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.
ART. 9 - TERMINI DI PAGAMENTO
1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dal gestore a scadenza mensile.
2. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l’esatta ragione sociale dell’ente debitore:
- COMUNE DI CENTO - GAFSA (per i Comuni di Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda) – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXX (XX) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: ZA8A2U, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;
- COMUNE DI BONDENO – Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX)
- Codice Fiscale: 00113390389, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: 30U0ZF, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;
- Azienda USL di Ferrara – Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale: 01295960387, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: UFTPUJ, dovranno
riportare il numero di ordine che sarà dall’Azienda comunicato annualmente ed il codice dell’ufficio.
3. I Committenti provvedono a liquidare quanto dovuto al soggetto gestore entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopracitati, salvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche. Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.
In ogni caso la Committenza condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolamenti, e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale degli enti sopraindicati. Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate al soggetto gestore a mezzo Pec entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo dell’Ente.
4. Il gestore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010,
n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la
tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle prestazioni ordinate da parte dalla Committenza.
5. In particolare, i conti correnti dedicati su cui la Committenza potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto e le persone autorizzate ad operare sugli stessi, sono i seguenti:
- CASSA DI RISPARMIO DI XXXXX - Xxxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 0/X – Xxxxx (XX: Codice IBAN: IT 81H0611523400000001361894
- POSTE ITALIANE: Conto Corrente n. 13973441 e che l’intestatario del conto è il seguente:
Fondazione “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” ONLUS con sede a Xxxxx (XX) xx xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x, codice fiscale 81000850388 e X. IVA 00285120382 e che la persona delegata ad operare sullo stesso sono è XXXXXXX XXXXXXXX c.f. BNZGRG54D27C469H .
6. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per
iscritto o per posta elettronica certificata all’Amministrazione Comunale.
7. Il gestore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla committenza ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d’incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.
ART. 10 - CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
1. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti si impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l’opportuna informazione all’utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
5. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni programmate, ecc.) devono essere concordate tra le parti. A tale scopo il
Gestore deve acquisire l’assenso del Committente in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:
- il Gestore comunica ai Committenti, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione, indicando le misure alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione temporanea del servizio in modo da trovare una soluzione condivisa tra le parti;
- dopo aver acquisito l’assenso dei Committenti il Gestore dovrà dare adeguata informazione agli utenti almeno 30 giorni prima dell’inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate.
6. Ove possibile, il Gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui al punto precedente.
7. I Committenti possono concedere termini inferiori in relazione alla motivazione della riduzione.
8. In caso di riduzione dei servizi assistenziali offerti dal soggetto gestore verrà addebitata una decurtazione pari al 50% della remunerazione del servizio accreditato da rapportarsi alla durata dell’interruzione.
9. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90
n. 146, ex art. 7 lett. G.
10. In caso di proclamazione di sciopero del personale il Gestore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e degli eventuali accordi locali stipulati tra organizzazioni sindacali e di categoria. ART. 11 - RISORSE UMANE
1. Per il personale utilizzato dal soggetto gestore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.
3. Il Gestore, per l’espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto di servizio, inoltre:
- provvede alla sostituzione del personale assente per qualunque ragione in modo che siano sempre rispettati i
parametri di personale indicati nel presente Contratto e nel rispetto delle direttive regionali citate in premessa;
- garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci lavoratori se società cooperativa.
4. Il Gestore dà atto di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/04/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai sui collaboratori a qualunque titolo. Il gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.
2. L’accertata violazione da parte del Gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto. L'eventuale inadempienza sarà accertata in contraddittorio fra le parti. ART. 13 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di
servizio verrà effettuato dalla Committenza secondo le seguenti modalità:
- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale;
- relazione annuale del Gestore relativa al servizio che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti;
- richiesta al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste all’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale o ad altra equipe di esperti, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull’accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del progetto di vita e di cure nonché del PEAI;
- incontri dedicati;
- verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.
2. Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una penale come previsto all’art.14.
3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l’Ente competente al rilascio dell’accreditamento per la sospensione o la revoca dell’accreditamento.
4. L’Azienda USL si riserva di definire per le parti di
propria competenza le modalità di verifica del rispetto dei requisiti sanitari nonché della corretta applicazione di quanto disposto nel merito.
ART.14 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI
1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del gestore per il periodo ulteriore e successivo.
2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del gestore, il soggetto committente invierà una diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.
3. Nel caso in cui le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.
4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto gestore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:
a) in caso di grave inadempimento degli obblighi
contrattuali o di legge da parte del soggetto gestore;
b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;
c) per grave negligenza o malafede dell’impresa nell’esecuzione del presente contratto di servizio;
d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;
e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell’accreditamento del servizio;
f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l’affidabilità del soggetto gestore che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;
g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;
h) per eventi che possano determinare l’inagibilità o l’indisponibilità dell’immobile in cui è ubicato il servizio.
5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza
procederà mediante comunicazione in forma scritta al soggetto gestore da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto con termine di preavviso inferiore.
6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti dell’impresa per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.
7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell’ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00.
8. L’ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.
9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:
a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e
delle normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Xxxxxx-Romagna;
b) carenze nell’organizzazione del servizio, nell’igiene e nella pulizia della struttura e degli impianti;
c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;
e) mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio all’utenza;
f) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e sanitaria all’ospite, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;
g) qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell’attività istituzionale.
10. Nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione precedente l’Amministrazione Comunale di
Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.
11. Nel caso in cui il Gestore si adegui alla diffida l’Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all’importo minimo di € 1.000,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.
12. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a firma del Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto gestore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
13. La penale verrà senz’altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concessionario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.
14. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto gestore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto gestore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi
al soggetto gestore.
15. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.
16. In caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione la Committenza potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali maggior danni diretti o indiretti compresi quelli relativi all’immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai Committenti per la prosecuzione del servizio. ART. 15 - MODALITA’ DI REVISIONE DEL CONTRATTO
1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l’art. 176, comma 4 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii..
Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
f) variazioni significative dell’andamento della domanda.
2. A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:
- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte consecutive l’inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all’articolo 13;
- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
3. In simili casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.
4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una
rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l’atto di accreditamento.
5. Il Gestore può recedere anticipatamente dal predetto contratto dandone comunicazione formale alla Committenza almeno sei mesi prima. Il Gestore deve garantire il servizio per il periodo necessario all'espletamento da parte della Committenza delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore, nel rispetto della normativa regionale in materia di accreditamento senza soluzione di continuità.
6. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, in conformità con eventuali nuove disposizioni regionali in materia di accreditamento.
ART. 16 - FLUSSI INFORMATIVI
1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nel rispetto di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009 (Flusso FAR).
2. Il Gestore assicura altresì l’assolvimento di ogni debito informativo richiesto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (tra cui le
schede SIPS), da altre Istituzioni e dalla Committenza.
3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all’articolo 16.
ART. 17 - SISTEMA INFORMATIVO AREA SOCIO SANITARIA
1. Le parti assumono il sistema informativo area socio sanitaria quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.
2. Il Gestore si impegna all’utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell’ambito del Sistema informativo-operativo area socio sanitaria .
3. Il Gestore si impegna, in particolare, all’utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico area socio sanitaria STRUTTURE DISABILI rendendovi disponibili i seguenti dati:
• l’accesso/dimissione dell’utente in struttura;
• le rilevazioni mensili, trimestrali ed annuali del flusso informativo regionale FAR;
• la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate al fine di facilitare la gestione del presente contratto come, ad esempio: rilevazione presenze/assenze degli utenti, rilevazione ore erogate del personale infermieristico e della riabilitazione;
4. Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo area socio sanitaria, garantendo:
• l’utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno
successivamente predisposti;
• il recepimento degli aggiornamenti che saranno proposti;
• la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
• la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull’andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale.
4. L’assolvimento dei debiti informativi locali e regionali, è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.
5. L’eventuale mancato assolvimento nei tempi richiesti dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l’invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il Gestore
non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250,00.
6. Nel caso in cui sia verificata l’inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a
€ 500,00 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il Soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.
7. Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all’accertata inadempienza del Gestore.
8. L’applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza, con la previsione di un termine congruo per la presentazione di contro-deduzioni da parte del Gestore.
9. Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.
10. Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si impegnerà all’utilizzo dello specifico modulo informatico in fase di attivazione nell’ambito del sistema informativo area socio sanitaria. Saranno definite, attraverso l’adozione di uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo, specificando sin d’ora che all’atto della adozione in via
definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.
ART. 18 – RESPONSABILITÀ
1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore nell’espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.
2. Il Gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamata a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 Cod. Civ. .
3. Salvo quanto prescritto dall’art. 1676 C.C. e dal secondo comma dell’art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico dello stesso, il quale ne risponderà in termini di legge.
4. Il Gestore stipula idonea polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi giusta polizza assicurativa n. 73600516 del 11/02/2004, in corso di validità, rilasciata da Xxxxx Xxxxxxxxx - Allianz Group, Agenzia di Cento(FE), Xxx Xxxxxxxxx x. 00, che le parti dichiarano di conoscere e concordano di non allegare al presente contratto, ma che si conserva agli atti del Comune di Cento.
5. La stessa polizza assicurativa sopra richiamata prevede la copertura di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), per una somma assicurata (massimale/sinistro) di Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00). Il gestore si impegna a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.
ART. 19 - ELEZIONE DEL FORO
1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.
2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.
3. Foro competente è quello di Ferrara.
4. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 20 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Il Gestore s’impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo, sono a carico del Gestore. La registrazione in caso d’uso è a carico del richiedente.
ART. 22 - PANTOUFLAGE
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 23 - NORME FINALI
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto
applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
2. Ai sensi dell’articolo 21 comma 2-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii. il presente contratto è stipulato con firma digitale e di consta di n. cinquantasette pagine comprese le firme.
p. FONDAZIONE “XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX” ONLUS IL LEGALE RAPPRESENTANTE
x.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
p. COMUNE DI CENTO - Soggetto Istituzionalmente Competente IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
p. COMUNE DI BONDENO
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI
x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
p. COMUNE DI POGGIO RENATICO
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
x.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
p. COMUNE TERRE DEL RENO
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
x.xx Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx
p. COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
p. AZIENDA USL DI FERRARA
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST
x.xx Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx