COMUNE DI BOLOGNA SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE
COMUNE DI BOLOGNA SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE
GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE DEI DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: P.G. N. 75057/2011 CIG N. 1830033EFD
SCHEMA CONTRATTUALE (Allegato 3 al Disciplinare di gara)
INDICE GENERALE
§ 1. CONTRATTO 3
§ 2. MODALITA’ DI ESECUZIONE 3
§ 3. REFERENTE 3
§ 4. TERMINE DI COMPLETAMENTO 3
§ 5. COLLAUDO 3
§ 6. GARANZIA 3
§ 7. CORRISPETTIVO 3
§ 8. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 4
§ 9. ONERI PER LA SICUREZZA 4
§ 10. ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI 4
§ 11. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 4
§ 12. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 5
§ 13. XXXXXX 0
§ 00. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE 6
§ 15. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO – XXXXXXXXXX 0
§ 00. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO 6
§ 17. FONTI DEL CONTRATTO 6
§ 18. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 6
§ 19. SPESE, IMPOSTE E TASSE 7
§ 20. FORO COMPETENTE 7
§ 1 . CONTRATTO
Con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito anche contraente, sarà stipulato un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo sistema di gestione dei dissuasori mobili a scomparsa.
§ 2. MODALITA’ DI ESECUZIONE
L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel documento “Specifiche Tecniche” e nell'osservanza delle clausole del presente schema contrattuale.
§ 3. REFERENTE
Il contraente nominerà un referente del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Comune di Bologna.
§ 4. TERMINE DI COMPLETAMENTO
Il contraente dovrà consegnare il progetto esecutivo entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine e completare l’appalto nel termine massimo di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla approvazione del progetto esecutivo, fatti salvi i termini più ridotti contenuti nell’offerta aggiudicataria.
§ 5. COLLAUDO
Il contraente dovrà comunicare al referente del Comune la data di conclusione delle operazioni di installazione degli apparati allegando tutta la documentazione prescritta nel documento “Specifiche Tecniche”. Il referente del Comune procederà al collaudo finale degli apparati nel termine di due settimane dal ricevimento della comunicazione.
Il collaudo degli apparati installati sarà effettuato come definito nel documento “specifiche tecniche”.
La prestazione sarà accettata solo a seguito del collaudo finale, confermato da apposito documento sottoscritto dal Comune e dal contraente, comprendente tutti i controlli e le verifiche richiamate nel documento “specifiche tecniche”.
§ 6 GARANZIA
Il contraente è tenuto alla garanzia di buon funzionamento del sistema per un periodo di due anni (o per un periodo di tempo maggiore derivante dall’offerta aggiudicataria) decorrenti dalla data del collaudo positivo.
Sono compresi nella garanzia tutti gli interventi di manutenzione programmata e di ripristino, come descritti nel documento “specifiche tecniche”, con l’eccezione dei danni derivanti da eventi straordinari (naturali o accidentali) e da atti vandalici.
§ 7. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per la realizzazione del sistema, comprensivo delle attività di manutenzione ed assistenza da prestare nel periodo di garanzia è pari ad euro , IVA inclusa (importo derivante dall’offerta aggiudicataria).
Il corrispettivo per le attività di manutenzione ed assistenza per i due anni successivi alla scadenza del periodo di garanzia è pari ad euro , IVA inclusa (importo derivante dall’offerta aggiudicataria).
Il corrispettivo per gli interventi di ripristino straordinario non coperti da garanzia è stabilito a prezzo unitario, come di seguito specificato (sulla base dell’offerta aggiudicataria).
§ 8. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo per la realizzazione del sistema (primo comma del paragrafo 7) sarà posto in pagamento come di seguito indicato:
• 10% ad approvazione del progetto esecutivo,
• 85% al superamento del collaudo definitivo,
• 5% alla scadenza del periodo di garanzia.
Il corrispettivo per le attività di manutenzione ed assistenza per i due anni successivi alla garanzia (secondo comma del paragrafo 7) sarà posto in pagamento in rate bimestrali di importo costante.
Il corrispettivo per gli interventi di ripristino straordinario non coperti da garanzia sarà posto in pagamento per le forniture e le prestazioni volta a volta richieste.
I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture da parte del Settore Tecnologie Informatiche.
Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base all’art. 1284 c.c. per gli interessi legali, o in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.
Come disposto dall’art. 57 del Regolamento comunale dei contratti, nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l’Amministrazione si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria.
§ 9. ONERI PER LA SICUREZZA
Gli oneri per la sicurezza sono determinati in euro 3.000,00, IVA esclusa.
Il relativo importo sarà liquidato a favore del contraente a dimostrazione della messa in opera degli apprestamenti e delle opere atte a garantire l’esecuzione dell’appalto in condizioni di sicurezza.
Il pagamento sarà effettuato, in un’unica soluzione, nei termini indicati al precedente paragrafo 8.
§ 10. ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI
I corrispettivi rimangono fissi negli importi definiti al precedente paragrafo 7 per tutta la durata del contratto.
§ 11. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
E’ vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell’esecutore.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell’importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dell'appalto dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti per la partecipazione a pubblici appalti e
previo esame del contratto di subappalto, che deve essere depositato presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.
L’Amministrazione corrisponderà le somme dovute al subappaltatore, previa comunicazione da parte dell'affidatario delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
§ 11. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con riferimento all’art. 3 della L. 136/2010 il contraente s’impegna ad utilizzare, per l’introito del corrispettivo derivante dal presente contratto, esclusivamente conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, al flusso finanziario derivante da contratti pubblici. Il contraente si impegna inoltre a comunicare al Comune gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
§ 12. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dalla esecuzione del contratto (inclusi gli interventi di manutenzione ed assistenza in garanzia, per i tre anni successivi al collaudo finale) l'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di garanzia sotto forma di fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, Codice Civile.
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 113 del DLgs 163/2006, determinerà la revoca dell’affidamento e l’incameramento da parte dell’Amministrazione Comunale, della cauzione provvisoria.
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Lo svincolo completo avverrà alla scadenza del periodo di garanzia.
§ 13. PENALI
Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, a fronte di inadempimenti dell’impresa appaltatrice, troveranno applicazione le penali di seguito descritte.
Ritardi sui tempi di realizzazione
€ 200 per ogni giorno solare di ritardo per mancato rispetto dei termini per la transizione dal vecchio al nuovo sistema;
€ 200 per ogni giorno solare di ritardo per mancato rispetto del termine di consegna del sistema.
Ritardi sui tempi di intervento e ripristino per manutenzione ed assistenza
Nel caso in cui gli interventi di ripristino ed assistenza dovessero subire un ritardo rispetto ai tempi massimi indicati nelle specifiche tecniche o nell’offerta aggiudicataria, si applicheranno:
€ 200 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
€ 50 per ogni ora di ritardo nell’abbassamento dei dissuasori dal momento della chiamata o della segnalazione in autodiagnosi.
§ 14. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE
Il contraente dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il contraente dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Bologna da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.
§ 15. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO – SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell’esecutore.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell’importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dell'appalto dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti per la partecipazione a pubblici appalti e previo esame del contratto di subappalto, che deve essere depositato presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.
L’Amministrazione corrisponderà le somme dovute al subappaltatore, previa comunicazione da parte dell'affidatario delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
§ 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.
Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell’impresa.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti, sia i danni materiali diretti, sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio nei termini contrattuali.
§ 17. FONTI DEL CONTRATTO
L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, dalle specifiche tecniche, e, in quanto non diversamente disposto, dalle disposizioni del codice civile.
§ 18. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il contraente utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.
Il contraente assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza
§ 19. SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, quietanza, diritti di segreteria, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.
§ 20. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna. È escluso il ricorso all’arbitrato.