COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
COMUNE DI SAN XXXX AL TAGLIAMENTO
AREA FUTURO E BENESSERE
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE ED EDUCATIVE PER MINORI ANNO 2022 - 2024
CPV 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CIG 9225224FA9
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1
DEFINIZIONI
Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:
• per “Amministrazione”, il Comune di San Xxxx al Tagliamento quale stazione appaltante che
procede all’aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato;
• per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un Operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;
• per “Appaltatore” o “Impresa appaltatrice”, l’Operatore economico identificato, mediante procedura aperta, dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione del servizio secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con gli elementi forniti nell’offerta;
• per “contratto”, l’atto negoziale con cui verranno formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’Operatore economico identificato quale Appaltatore;
• per “Codice”, il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.
ART. 2
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dell’insieme di attività ricreative ed educative volte a favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche ad una funzione sociale, attraverso l’organizzazione del tempo libero dei bambini/e in esperienze di vita comunitaria all’interno di strutture o aree appositamente attrezzate.
Il servizio comprende l’affidamento della gestione al soggetto aggiudicatario del servizio di centro estivo, comprese:
• la raccolta delle iscrizioni tramite apposito link presente nel sito comunale istituzionale
• la redazione della graduatoria degli iscritti sulla base delle domande di iscrizione;
• l’introito delle rette degli utenti;
• il servizio di prenotazione dei pasti alla ditta Aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica;
• il servizio quotidiano di porzionamento e distribuzione dei pasti;
• il servizio di assistenza, collaborazione e sorveglianza durante il consumo dei pasti da parte dei bambini;
• il servizio di pulizia dei locali utilizzati e degli ambienti esterni;
• l’organizzazione di almeno una gita nel corso di ogni turno, in località da definirsi, con costi a completo carico dell’appaltatore e con eventuale quota di partecipazione a carico dei genitori dei bambini partecipanti;
• l’acquisto di materiali necessari allo svolgimento delle attività proposte;
• l’onere dei rapporti con altri soggetti pubblici o privati che il soggetto proponente individuasse a sostegno della propria progettualità.
• favorire l’esplorazione e la conoscenza del territorio attraverso momenti di incontro con realtà associative presenti ed operanti nel sanvitese anche con il supporto dell’ufficio associazionismo del comune di San Xxxx;
• rafforzare la rete formata da adulti significativi che lavorano in sinergia per fornire ai giovani una serie di opportunità di incontro e apprendimento non formale attraverso lo sviluppo creativo ed alternativo di temi quali: ambiente, musica, colori, emozioni…
ART. 3
DESTINATARI
il servizio è rivolto a bambini ed adolescenti di età compresa tra i 3 e 14 anni residenti alla data di iscrizione, nel comune di San Xxxx al Tagliamento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di riservarsi, per ogni turno, il 10% dei posti disponibili pe rinserimenti educativi a favore di famiglie con bambini residenti a San Xxxx al Tagliamento valutati dal Servizio Sociale Territoriale competente. In caso di mancato raggiungimento dei posti messi a disposizione per ciascun turno, potranno essere ammessi bambini non residenti nel Comune di San Xxxx al Tagliamento, secondo l’ordine di presentazione della domanda.
Nel caso in cui non è possibile accogliere tutte le richieste pervenute verrà redatta una graduatoria secondo le seguenti priorità di accesso:
• il nucleo familiare è composto da entrambi i genitori impegnati in attività lavorative fuori casa;
• il nucleo familiare è monogenitoriale ed il genitore è impegnato in attività lavorativa fuori casa;
• assenza di rete parentale e/o sociale di supporto in grado di accogliere e accudire i minori;
• condizione di disabilità del minore iscritto;
• minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di documentata fragilità in carico ai Servizi Sociali.
ART. 4
DISCIPLINA CONTRATTUALE
Il presente appalto è regolato dalle seguenti norme, che si intendono espressamente ed integralmente richiamate, e ciò indipendentemente dal fatto che talune di esse siano esplicitamente riportate ed altre no nel testo del presente Capitolato speciale d’appalto.
Procedura di gara:
• D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice degli appalti);
• Linee guida adottate dall’ANAC ex art. 213, comma 2, del D.Lgs 50/2016;
• Legge 8 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• D.P.R. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa.
Servizi oggetto dell’appalto:
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 000/0000;
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 000/0000;
• Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.
Le norme sopra citate sono contrattualmente vincolanti.
ART. 5
FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio estivo messo a disposizione delle famiglie ha la finalità di prevedere per i bambini e adolescenti la possibilità di trascorrere questo periodo di vacanza e di svago con attività ricreative, educative, ludiche, sportive e di socializzazione, con particolare attenzione alla integrazione dei bambini con disabilità. A tal fine il soggetto aggiudicatario dovrà collaborare con i diversi Servizi del Comune per permettere una reale integrazione, mettendo se necessario anche proprio personale specializzato a sostegno del progetto educativo di integrazione.
I centri estivi mirano a:
• accrescere nei bambini e nei ragazzi la fiducia in sé stessi e la capacità di socializzazione ed accettazione di sé e degli altri;
• stimolare l’autonomia, attraverso la corretta conoscenza e l’uso degli spazi e del territorio;
• sviluppare la collaborazione con le famiglie nell’assistenza, sorveglianza, educazione ed
intrattenimento dei figli facilitando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie;
• interrompere i ritmi scolastici dei mesi invernali con attività avventurose, ricreative e sportive per rendere i ragazzi protagonisti della loro estate, artefici del loro divertimento e della preparazione delle varie attività anche in prospettiva del nuovo anno scolastico.
• favorire la socializzazione tra pari;
• incentivare lo sviluppo delle potenzialità individuali;
• promuovere lo sviluppo di alcune competenze di vita quali la creatività, la comunicazione e le relazioni efficaci;
ART. 6
PRINCIPI FONDAMENTALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E TUTELA DELL’UTENZA
In considerazione della particolarità del settore in cui si inserisce il presente appalto e nel rispetto del comma 1 ter dell’art. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, dovranno essere rispettati alcuni principi fondamentali di erogazione del servizio che di seguito si elencano:
• principio della continuità: l’erogazione dei servizi deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati. L’Aggiudicatario deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile;
• principio di efficacia e di efficienza: l’Aggiudicatario deve adottare le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
• principio di eguaglianza: nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche;
• principio di imparzialità: l’Aggiudicatario ha l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
• principio del rispetto del diritto di accesso alle informazioni e del diritto al reclamo da parte degli utenti: gli utenti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell’Aggiudicatario, secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Gli utenti possono produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Le segnalazioni possono essere fatte con lettera firmata, con segnalazione telematica agli indirizzi che l’Aggiudicatario fornirà all’atto dell’avvio del servizio;
• principio del rispetto di un codice etico dei lavoratori impegnati nell’effettuazione dei servizi oggetto del presente appalto. L’Aggiudicatario dell’appalto dovrà adottare un proprio Codice etico comprendente le linee di condotta alle quali si dovranno attenere i dipendenti e tutti coloro che si trovano ad operare nell’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto. Nello specifico, tutte le azioni, operazioni, transazioni ed in generale tutti i comportamenti tenuti nell’ambito dell’espletamento delle attività oggetto del presente appalto dovranno essere ispirati ai generali principi di trasparenza, buona fede, correttezza, onestà ed imparzialità e svolti con la massima diligenza, collaborazione, equità, lealtà, onestà, rigore morale e professionale.
ART. 7
SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto dei servizi previsti dal presente capitolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 della
L.R. 31 marzo 2006, n. 6 e stante la peculiarità specifica del servizio rivolto a minori ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Dec. Leg.vo n. 50/2016, pena la revoca dell’affidamento e l’applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge regionale.
ART. 8
DURATA
Il contratto ha una durata complessiva di anni tre dal 2022 al 2024. Il periodo di svolgimento è quello estivo in un arco temporale che verrà definito annualmente tra il 15 giugno e il 15 agosto.
ART. 9
AMMONTARE DELL’APPALTO
Il valore presunto del servizio per l’intero periodo è pari a € 181.304,81 oneri compresi ed IVA esclusa, soggetto a modifica in relazione al numero degli utenti che richiederanno il servizio e comunque per un importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito riepilogato:
COSTO LAVORO | 144.379,47 € |
COSTO MENSA | 11.880,00 € |
SPESE CONTRATTUALI | 1.475,71 € |
MATERIALE | 9.065,24 € |
COSTI GENERALI | 10.878,29 € |
UTILI | 3.626,10 € |
TOTALE | 181.304,81 € |
Il prezzo offerto deve considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio di cui al presente appalto. L’importo s’intende accettato senza riserva dall’Appaltatore poiché, con il solo fatto della presentazione dell’offerta, si presume che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli, verifiche ed accertamenti, tenuto conto della specificità degli interventi richiesti e di tutte le circostanze prevedibili e non, relative all’esercizio del servizio stesso.
Gli importi sono da intendersi presunti e non garantiti, né in alcun modo impegnativi o vincolanti per la stazione appaltante.
L’attività non comporta rischi di interferenze (ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla Determinazione n.3 del 5.03.2008 dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture – di seguito “AVCP”) e pertanto non sono dovuti oneri per la sicurezza.
ART. 10
VARIAZIONI CONTRATTUALI
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originali patti e condizioni.
Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte, per eventuali nuove esigenze, fino alla concorrenza di 1/5 del costo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazioni senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016.
Non sono considerate varianti e possono essere disposte dal funzionario responsabile del servizio, senza la necessità di preventiva autorizzazione, modeste variazioni da apportare al contratto già stipulato, volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni del servizio, purché l’importo complessivo di contratto non venga superato e non sussista la possibilità di eventuali richieste di equo compenso da parte dell’appaltatore.
ART. 11
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PREZZI
I prezzi, in base ai quali verranno pagati i servizi previsti dal presente capitolato, saranno quelli risultanti
dall’offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.
I prezzi si intendono in ogni caso comprensivi dei seguenti costi per:
• il personale nelle varie qualifiche, funzioni, incarichi, ecc., comprendente ogni spesa per fornire il personale di tutti gli ausili, strumenti, automezzi, attrezzi e dotazioni necessari allo svolgimento del servizio in ogni sua parte, per la formazione del personale, nonché per premi di assicurazioni sociali, infortunistiche, ecc. previste dal presente capitolato, dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi
vigenti in materia;
• gli oneri previsti nel presente capitolato e gli oneri previsti dalle norme vigenti in materia;
• le spese necessarie a tutti gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche in osservanza del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. ed anche di quelle sostenute per dispositivi emergenza sanitaria;
• le spese generali;
• gli utili dell'appaltatore.
ART. 12
CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La Cooperativa appaltatrice si impegna a trasmettere all’Ente appaltante (ogni due settimane), i report/tabulati relativi al numero di utenti frequentanti, al fine di consentire la verifica degli utenti effettivamente frequenanti giornalmente. Tali report devono essere consegnati suddivisi per centri estivi e trasmessi anche in formato elettronico.
La Cooperativa Appaltatrice deve altresì garantire la riscossione delle somme per rette di iscrizione degli utenti.
Le rette e il costo dei pasti verranno stabiliti dall’Amministrazione e introitati dalla ditta aggiudicataria.
Il pagamento dei corrispettivi, detratte le rette e i pasti , avverrà con cadenza posticipata, su presentazione di regolare fattura intestata al Comune di San Xxxx al Tagliamento.
ART. 13
PAGAMENTI
L’Amministrazione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento avverrà con rimessa diretta a mezzo mandato.
La fattura dovrà essere unica e riporterà in dettaglio gli importi per singolo Centro estivo.
Alla fattura andranno allegate apposite schede di rendiconto attestanti l’assolvimento dei relativi obblighi contrattuali. Le schede dovranno altresì evidenziare il numero dei pasti consegnati giornalmente ad ogni centro estivo.
Le somme spettanti all’Aggiudicataria sono determinate dalla differenza tra le spese sostenute e gli introiti delle rette dovute dagli utenti e dei relativi pasti consumati dagli stessi.
Le somme spettanti all’Aggiudicataria saranno liquidate a seguito di verifica della regolarità della prestazione salvo quanto di seguito disposto:
• nel caso il documento contabile o il servizio cui lo stesso si riferisce sia rilevato irregolare, incompleto o comunque oggetto di contestazione da parte dell’appaltatore, eventuali chiarimenti e rettifiche devono essere concluse entro 15 giorni naturali e continui dalla data di ricevimento dei rilievi da parte dell’aggiudicataria. Detto termine è sommato ai trenta giorni stabiliti per il pagamento;
• gli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini sopra concordati;
• il pagamento del corrispettivo dovuto dall’appaltatore si intende avvenuto alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.
Eventuali ritardi nei pagamenti, non imputabili a volontà dell’Ente Appaltante, non comporteranno indennizzi o interessi di qualsiasi natura.
L’Amministrazione appaltante provvederà inoltre ad acquisire d’ufficio, ai sensi dell’art. 16-bis c. 10 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - riferito alla data di presentazione della fattura - a comprova del fatto che al momento della presentazione della fattura stessa era in possesso di regolarità contributiva come da essa dichiarato.
ART. 14
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del servizio, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 16
DOMICILIO DELL'APPALTATORE
A tutti gli effetti del presente contratto l’aggiudicatario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di San Xxxx al Tagliamento, Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante PEC anticipata via mail, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all’Aggiudicatario dagli uffici preposti si considererà fatta personalmente al titolare dell’Aggiudicatario. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, qualsiasi comunicazione fatta all’impresa mandataria si intende fatta a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento temporaneo.
ART. 17
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell’Ente.
Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore del contratto si applicano le disposizioni della parte II – Titolo V del D.Lgs 50/2016.
ART. 18
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO-APPALTATORE COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo, il Comune di San Xxxx al Tagliamento, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
• ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personale avviene mediante:
• strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di Enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddetti attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno essere, altresì, conosciuti da:
• Soggetti esterni i cui nominativi sono a disposizione degli interessati quali il direttore
dell’esecuzione, il responsabile per la sicurezza;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili dl trattamento e, comunque, garantendo il medesimo livello di protezione;
• Altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
• Soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nella fase di esecuzione, secondo le modalità ed nei limiti da quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• Legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
• Ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuati dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo.
I dati verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali verranno trattati. Il trattamento di dati è correlato alla durata del contratto e della relativa durata di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificare l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopraindicati, è il legale rappresentante del Comune di san Xxxx al Tagliamento, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx 00.
I punti di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
Con la sottoscrizione del predetto contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario - appaltatore viene designato come responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto d’appalto, il titolare e l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e rendicontazione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
ART. 19
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
La Ditta Appaltatrice è obbligata a stipulare, con onere interamente a proprio carico, idonea assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori e dai volontari del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto.
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell’affidatario del servizio, che terrà indenne a tale titolo l’Amministrazione da qualsiasi pretesa, anche nel caso di danni causati dagli utenti del servizio, o da terzi in genere, oppure derivante da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione, per trascuratezza nell’adempimento o per colpa nell’assolvimento dei medesimi.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nei termini fissati nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, rivalendosi sulla prima liquidazione della fattura dovuta alla Ditta o sul deposito cauzionale.
La Ditta risponderà direttamente dei danni arrecati al Comune, alle persone e alle cose nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso alcuno da parte del Comune.
All’atto della stipula del contratto d’appalto, la Ditta dovrà produrre copia di polizza assicurativa di responsabilità civile verso Terzi, avente per oggetto l’intera gamma dei servizi oggetto del presente appalto senza esclusione alcuna, per danni a cose e persone e/o animali, stipulata con una Compagnia assicurativa, con massimale complessivo di copertura non inferiore ad euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro, con sottolimite per singolo sinistro non superiore al 50% di tale massimale.
L'appaltatore si obbliga a tenere attiva la polizza, attraverso il regolare pagamento dei premi e delle regolazioni, per l’intera durata dell’appalto, impegnandosi a comunicare alla stazione appaltante eventuali disdette o avvicendamenti della Compagnia assicurativa. L'appaltatore prende atto che la presenza di esclusioni contrattuali che limitassero la portata della garanzia assicurativa oppure l'applicazione da parte della Compagnia di franchigie e/o limiti d'indennizzo resteranno a suo totale carico, restando il medesimo comunque impegnato al risarcimento dell'intero danno cagionato alla stazione appaltante o a terzi.
In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dell’aggiudicazione. In quest’ultimo caso il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario o di indire nuova gara.
La Ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sull’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi in argomento, nonché sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla Legge 23.10.1969 n. 1269 e libera fin d’ora il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che potesse emergere dall’espletamento dei servizi medesimi.
ART. 20
TITOLARITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio previsto dal presente capitolato, ancorché gestito dalla Ditta Appaltatrice per conto dell’Ente, è
considerato a tuffi gli effetti di legge servizio pubblico.
ART. 21
PENALITÀ
Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l’applicazione di penalità il cui importo sarà trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.
A seguito delle verifiche ispettive svolte dal Comune o dai suoi delegati e/o incaricati che dovessero dar luogo alla rilevazione di inadempienze contrattuali, si procederà alla contestazione formale delle stesse all’Aggiudicatario, il quale avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Comune potrà procedere, entro 15 giorni lavorativi, all'applicazione delle sanzioni previste. Il Comune potrà, inoltre, far pervenire all'Aggiudicatario eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi entro 8 giorni dalla data della formale comunicazione, pena l'applicazione della penalità corrispondente.
L'applicazione delle penalità è adottata con provvedimento formale dal Comune. Il provvedimento di applicazione delle penalità sarà notificato con le modalità previste dalle normative vigenti.
Si procederà al recupero delle penalità da parte del Comune tramite ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento. Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della cauzione.
A garanzia della puntuale esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato sono previste le seguenti penali:
⮚ Nel caso in cui le inadempienze o negligenze non siano tali, comunque, da determinare la risoluzione del contratto, e fermo restando il rimborso di eventuali danni provocati:
1) Euro 500,00 per deficienze gravi e/o reiterate e giustificate lamentele degli utenti nell’espletamento del servizio o per la mancata sostituzione del personale non idoneo entro 5 giorni lavorativi;
2) inosservanza delle prescrizioni di servizio impartite, ovvero inosservanza di qualsiasi prescrizione prevista dal presente Capitolato: Euro 250,00 per singola violazione;
3) inadempimento a puntuali obblighi di informazione: Euro 300,00 per singola violazione;
4) impiego di personale privo dei requisiti previsti: penale del 5% sul costo orario per il numero di ore di servizio prestate dal personale privo dei requisiti;
5) Euro 1.000,00 per evento contestato per violazione all’obbligo di continuità nell’impiego del
personale assegnato.
È, in ogni caso, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Si evidenzia che, a seguito dell’applicazione di tre penali complessive, non potrà più essere emesso il certificato di “regolare esecuzione”, “a regola d’arte” o altro equivalente per le prestazioni del rapporto contrattuale.
A) risoluzione anticipata facoltativa:
ART. 22
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
• il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
• con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
• l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
• l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016.
B) risoluzione anticipata obbligatoria:
ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
• nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
• nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
C) risoluzione per grave inadempimento:
ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il Comune accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
D) clausola risolutiva espressa:
Costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
• cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) numero 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
• subappalto del servizio;
• perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• ritardo nell’inizio della gestione del servizio;
• impiego di personale non dipendente (escluse le sostituzioni temporanee), gravi violazioni agli obblighi di legge relativi al personale dipendente o socio lavoratore e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
• interruzione del servizio;
• applicazioni di tre penali per una delle violazioni previste dall’art.21 “Penalità”;
• cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato ovvero grave inosservanza nell’esecuzione del servizio degli elementi tecnici progettuali indicati nell’offerta ai fini del giudizio sulla qualità;
• gravi deficienze e/o irregolarità nell’espletamento degli interventi e delle attività che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio;
• gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato;
• violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
• sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale di uno o più servizi affidati.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e senza necessità di contraddittorio, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione comunale, trasmessa xxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa. La risoluzione immediata del contratto comporta, altresì, che l’appaltatore non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato indetta dall’Amministrazione Comunale.
E) disposizioni comuni in caso di risoluzione:
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore comporta l’obbligo da parte dello stesso al risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte dell’amministrazione comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.
Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva presentata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell’inadempimento e impedire l’interruzione del servizio; per coprire le spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio; per soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dall’appaltatore.
ART. 25
CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento degli obblighi inerenti al presente contratto, l’appaltatore è chiamato a versare una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
La cauzione di cui sopra resterà vincolata in favore della stazione appaltante fino al completo e regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ART. 26
OBBLIGHI DELLA DITTA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
La Ditta dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dovrà, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione stessa, inviare alla stazione appaltante la seguente documentazione e comunicazioni:
• dichiarazione del legale rappresentante della Ditta attestante il possesso dei requisiti professionali del personale individuato per l’espletamento dell’incarico, con relativo curriculum vitae per ciascuna unità operativa sottoscritto dall’interessato, in cui andranno specificati: generalità, titoli di studio, esperienze professionali, qualifica e allegata copia dei titoli scolastici e professionali. L’elenco del personale dovrà contenere la tipologia di contratto di lavoro applicato. Ogni variazione a detto elenco nel corso dell’appalto dovrà essere comunicato alla stazione appaltante entro tre giorni dall’avvenuta sostituzione, con relativa attestazione per il possesso dei requisiti;
• copia del piano per la sicurezza;
• nominativo del Responsabile per la sicurezza;
• nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 del GDPR)
• registro dei trattamenti dei dati personali effettuati per conto dell'Ente (art. 30 del GDPR);
• copia conforme all’originale della polizza assicurativa;
• cauzione definitiva.
ART. 27
ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA (ESECUZIONE D’URGENZA)
L’aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more di stipula del relativo contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto in ordine alla stipula della polizza assicurativa e al versamento della cauzione definitiva, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione di rimborsi alla Ditta stessa.
La stazione appaltante si riserva, in casi di urgenza, di chiedere l’esecuzione dell’appalto anche nelle more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs 50/2016.
ART. 28
CONTRATTO
La ditta aggiudicataria è obbligata nei termini di legge alla stipulazione del contratto in forma pubblico amministrativa, a cura dell’ufficiale rogante del Comune di San Xxxx al Tagliamento.
Qualora senza giustificato motivo, entro il termine formalmente stabilito non adempia a tale obbligo, l’Amministrazione può con atto motivato dichiarare la decadenza e provvedere ad assegnare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria.
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, comprese quelle connesse alla sua registrazione, sono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 29
SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico della Ditta senza diritto di rivalsa:
• le spese contrattuali;
• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
• le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 71, 98, 122,
127 e 129 del D.Lgs 50/2016 ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto 02/12/2016 del ministero delle infrastrutture e trasporti.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui servizi oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’I.V.A. è regolata dalla Legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
ART. 30
CONTROVERSIE
Per la risoluzione di qualunque controversia dovesse sorgere nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Pordenone.
ART. 31
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicheranno le restanti disposizioni vigenti in materia.
Condizioni tecniche dell'appalto
ART. 32
DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL’APPALTO
I Centri estivi sono un insieme di attività ricreative ed educative volte a favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche ad una funzione sociale, attraverso l’organizzazione del tempo libero dei bambini/e in esperienze di vita comunitaria all’interno di strutture o aree appositamente attrezzate.
Il presente Capitolato disciplina il servizio di gestione dei centri estivi da svolgersi nel comune di San Xxxx al Tagliamento che ha ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
• attività ludico-ricreative, giochi di gruppo e cooperativi;
• laboratori espressivi: colore, costruzione, movimento;
• laboratorio di fotografia, multimedialità, musica e cineforum;
• attività a contatto con la natura;
• giochi sportivi;
• uscite e gite.
ART. 33 – LUOGHI DI ESECUZIONE, DIMENSIONE DELL’UTENZA E ORARI
Luogo di esecuzione: in via prioritaria le scuole site nel territorio comunale
SCUOLA INFANZIA RODARI |
SCUOLA INFANZIA D'XXXXXX |
SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS |
Le strutture sono messe a disposizione gratuitamente.
Saranno possibili inoltre trovare altri idonei spazi, per ulteriori necessità o indisponibilità delle scuole Dimensione:
I moduli saranno settimanali.
Il numero massimo degli iscritti per ciascun turno è di 20 utenti per i bambini della scuola dell’Infanzia , 30 utenti per i ragazzi della Scuola Primaria.
Orari:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30 comprensivo del servizio mensa. Il Comune si riserva di:
• modificare la sede di svolgimento dei centri estivi;
• apportare lievi modifiche alle date di decorrenza dei turni ed agli orari giornalieri.
Delle eventuali modifiche sarà data notizia all’appaltatore con un preavviso di almeno 10 giorni.
Sarà garantita l’attivazione dei turni anche nel caso di raggiungimento di un numero di iscritti inferiore al massimo ammissibile.
Sarà facoltà dell’appaltatore garantire servizi di accoglienza e sorveglianza nei periodi giornalieri precedenti e successivi all’apertura dei centri estivi, in accordo diretto con i genitori degli utenti senza alcun onere economico né assunzione di responsabilità organizzativa da parte del Comune.
ART. 34 - SERVIZI COMPLEMENTARI
L’appaltatore deve garantire:
- la redazione della graduatoria degli iscritti sulla base delle domande di iscrizione fornite dal Comune;
- l’introito delle rette degli utenti e del costo dei pasti;
- il servizio di prenotazione dei pasti alla ditta Aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica;
- il servizio quotidiano di porzionamento e distribuzione dei pasti;
- il servizio di assistenza, collaborazione e sorveglianza durante il consumo dei pasti da parte dei bambini;
- il servizio di pulizia dei locali utilizzati e degli ambienti esterni;
- l’organizzazione di almeno una gita, in località da definirsi, con costi a completo carico dell’appaltatore e con eventuale quota di partecipazione a carico dei genitori dei bambini partecipanti.
ART. 35 - PERSONALE
Le prestazioni di cui servizio in oggetto saranno svolte dall’appaltatore mediante propri operatori,
adeguatamente formati e preparati.
Gli operatori addetti ai servizi educativi, indicati come educatori, dovranno possedere i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0190/Pres.
Più in generale tutto il personale deve:
- possedere capacità fisiche e professionali ed idoneità sanitaria per il miglior espletamento dei servizi nel rispetto delle competenze stabilite dalla normativa vigente;
- mantenere un comportamento professionale rispettoso e corretto nei confronti degli utenti, dei loro familiari e delle istituzioni scolastiche e territoriali;
- essere di assoluta fiducia e provata riservatezza;
- partecipare agli interventi di programmazione e verifica delle attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati;
- osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.
Il numero degli operatori è quantificato in rapporto al numero degli utenti secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0190/Pres., che nel caso di raggiungimento del numero massimo di utenti per ciascun turno è pari a:
XXXXXX XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXX X0 |
SCUOLA INFANZIA RODARI | 20 | 2 | 1 | 1 |
SCUOLA INFANZIA D'XXXXXX | 20 | 2 | 1 | |
SCUOLA PRIMARIA MARCONI | 30 | 2 | 1 | 1 |
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS | 30 | 2 | 1 | |
100 | 8 | 2 | 4 |
Al fine del pagamento del corrispettivo, il numero di operatori per turno non potrà essere superiore a quello previsto nei termini di legge, ovvero un educatore per ogni dieci utenti regolarmente iscritti, più un coordinatore nel caso in cui vengano raggiunti complessivamente trenta iscritti per ciascun turno.
ART. 36 - MODALITÁ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L’appaltatore dovrà realizzare un programma sviluppato attraverso un tema con valenza educativa, culturale, sociale e ambientale ed articolato su attività ludico - ricreative, sportive, artistico - manuali e culturali, garantendo il più ampio grado di coinvolgimento dei bambini.
Le attività, svolte all’interno ed all’esterno degli spazi destinati, dovranno essere organizzate per gruppi di bambini.
Le attività specifiche previste all’interno del programma dovranno essere comunicate tempestivamente al referente del servizio per il Comune, prima dell’inizio delle attività.
ART. 37 - MATERIALI
Sono a carico dell’appaltatore le spese per l’acquisto di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività ludiche, manuali, culturali, sportive e ricreative che saranno organizzate durante il funzionamento del punto verde, del materiale e dei prodotti necessari per la pulizia dei locali, per il funzionamento dei servizi igienici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sapone, salviette e carta igienica) e del materiale di primo soccorso.
ART. 38 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO
L’appaltatore, nella persona del responsabile del servizio, ha l’obbligo di verificare preventivamente la consistenza delle strutture e delle attrezzature. Qualora, in fase di avvio del servizio o durante il suo svolgimento, il personale addetto al servizio ritenga opportuno o necessario segnalare situazioni di deterioramento e/o inadeguatezza delle strutture e delle attrezzature, dovrà farlo inviando una segnalazione ai competenti uffici presso il Comune di San Xxxx al Tagliamento.
Non è consentito apporre adesivi e quant’altro sui vetri e utilizzare materiali abrasivi per evitare di arrecare danni alla sicurezza dei vetri.
ART. 39 - VERIFICHE E CONTROLLI
L’appaltatore dovrà garantire idonea informazione all’utenza ai sensi di quanto stabilito all’articolo 11 del
decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0190/Pres.
L’appaltatore dovrà tenere un registro delle presenze giornaliere in cui annotare:
1. il numero di utenti presenti;
2. il numero di educatori e coordinatori ed i rispettivi orari di servizio;
3. l’attività svolta per ciascun gruppo.
Copia del registro dovrà essere esibita in caso di ispezione ed inviata in copia al Comune.
Al termine di ciascun anno di servizio l’appaltatore, ai fini del pagamento della fattura, dovrà trasmettere:
- copia delle buste paga o documento alternativo che comprovi il pagamento del personale impiegato;
- registro delle presenze giornaliere.
ART. 40 - COORDINATORE
L’appaltatore è tenuto a nominare un Coordinatore responsabile dell’attività dei Punti Verdi del comune di San Xxxx al Tagliamento.
Il coordinatore deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0190/Pres.
Al coordinatore compete:
- verificare il corretto andamento del servizio ed il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, concordando eventuali variazioni e/o miglioramenti con l’ufficio competente del comune;
- organizzare e coordinare il lavoro degli educatori;
- predisporre e gestire il piano di formazione ed aggiornamento del personale;
- partecipare alle riunioni promosse dal comune.
ART. 41 - CONTINUITÀ DEGLI ADDETTI
L’appaltatore dovrà garantire la continuità educativa. A tal fine, prima dell’avvio del servizio dovrà fornire al comune l’elenco degli educatori e dei coordinatori a cui sarà affidata la gestione del servizio. Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere effettuate garantendo il mantenimento dei requisiti indicati; le sostituzioni potranno avvenire solo per gravi e documentati motivi, mentre è facoltà del comune richiedere la sostituzione di soggetti la cui inidoneità alla prestazione del servizio sia oggettivamente e adeguatamente motivata.
L’operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all’operatore subentrante mediante la trasmissione degli strumenti operativi.
Nel caso in cui si verifichi l’assenza per malattia di un operatore il soggetto gestore ha l’obbligo di garantirne la sostituzione immediata e comunque entro e non oltre 60 minuti dal verificarsi dell’assenza, mediante utilizzo di una figura di educatore “Jolly” tale personale deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato.
ART. 42 - SICUREZZA
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente capitolato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati. L’appaltatore dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà trasmettere al comune, entro 30 giorni dall’affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, copia del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’appaltatore dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale necessari per il corretto svolgimento delle prestazioni (a titolo esemplificativo e non limitativo guanti monouso, guanti per le pulizie) a norma di legge ed in particolare, in ottemperanza a quanto indicato nel d.lgs. 81/08 e s.m.i..
L’appaltatore dovrà assicurare che il personale addetto, almeno nella persona del referente, abbia avuto un’adeguata formazione in materia di igiene, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, e si obbliga ad espletare corsi di aggiornamento professionale, con la frequenza minima prevista dalla normativa vigente in materia. Dell’effettuazione di tali corsi dovrà essere data comunicazione al comune.