Contract
Rep 41/22
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE, FACCIALI FILTRANTI FFP2 E FFP3, PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19 DA DESTINARE ALLE XX.XX. DELLA REGIONE CAMPANIA
Xx.Xx.Xx. S.p.a.
-
Tau Medica srl
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE, FACCIALI FILTRANTI FFP2 E FFP3, PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19 DA DESTINARE ALLE
XX.XX. DELLA REGIONE CAMPANIA – ID GARA: 8432839
LOTTO 1
CIG LOTTO 1: 9079101728
L’anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Giugno presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra, da una parte,
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale Ing. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx nato a Bari il 02/03/1966, C.F. DBLLSN66C02A662B, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 Novembre 2021
E
TAU MEDICA S.R.L., con sede legale in Terni alla via X. Xxxxxxxxxx n. 35, iscritta nel Registro delle Imprese di Terni al numero REA 85405, C.F./P.IVA 01282550555, rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Di Xxxxxx nato a Posta (RI) il 15/01/1960, C.F. DMTWTR60A15G934Z (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
Premesso
a) che il presente Accordo Quadro sarà adottato dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A./ Innova Puglia - Regione Puglia,
ciascuna per i lotti di propria competenza;
b) che nell’ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
• Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
• Amministrazione/i-Contraente/i: le AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO./I.R.C.C.S. della Regione Campania che sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro e che possono acquisire le prestazioni dagli operatori economici con i quali è concluso l’accordo Quadro;
• Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni con i rispettivi atti di adesione;
• Capitolato Tecnico: il documento Allegato “A” al presente atto che descrive le modalità relative alla
fornitura oggetto dell’Accordo Quadro;
• Atto di adesione (Ordinativi di Fornitura): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della fornitura richiesta;
• Contratto di Fornitura: l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.
• che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della procedura di che trattasi e per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
c) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Xx.Xx.Xx. S.p.A e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di acquisto da parte delle Aziende sanitarie a seguito dell’emissione dell’Atto di Adesione nel quale verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
d) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore ed in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
g) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
h) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
- l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati,
- L’Allegato “B” (Offerta tecnica);
- l’Allegato “C” (Offerta economica).
Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
c) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti dal presente Accordo Quadro,
nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nell’Accordo Quadro e relativi Allegati.
Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 2 - Oggetto dell’accordo quadro
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura.
Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti sulla base delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale.
Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire i prodotti di cui al lotto 1 con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Speciale e nell’A del predetto Capitolato, per tutta la durata del Contratto attuativo di Fornitura.
Lotto | Posizione graduatoria | Descrizione | Fabbisogno | Quantità offerta | Prezzo unitario offerto | Valore complessivo fornitura |
1 | 1 | Mascherine chirurgiche tre strati monouso con elastici | 10.000.000 | 10.000.000 | € 0,01800 | € 180.000,00 |
In esecuzione al presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione contraente dispositivi fino al quantitativo massimo indicato dalla stessa Amministrazione Contraente.
Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano i quantitativi indicati dalle diverse Amministrazioni Contraenti, la competente direzione di Xx.Xx.Xx. S.p.A, potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50 comma 12.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett.
c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 3 - Durata dell’accordo quadro e dei Contratti di Fornitura
Il presente Accordo Quado ha una durata di 6 mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale ciascuna amministrazione potrà emettere gli atti di adesione nel caso in cui il massimale previsto non venga esaurito. La predetta durata originaria dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori
6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Xx.Xx.Xx. S.p.A. da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci)
giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che a tale data non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
La durata di ciascun “Contratto attuativo” è pari a 6 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Articolo 4 – Modalità di Stipula
Ciascun Contratto di Fornitura verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e delle condizioni stabilite dal disciplinare di gara e capitolato tecnico.
Ciascuna Amministrazione Contraente dovrà designare il Responsabile del procedimento per la fase della esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, e si potrà nominare il Direttore dell’esecuzione, o uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, co. 1 e 3, e dell’art. 101, co. 1, e co 6 bis e art. 111, co 2 del Codice, e art. 16 commi 1 e 4 del Decreto Mit del 7
marzo 2018 n .49.
Saranno parte dell’Accordo Quadro tutti gli operatori economici presenti nella graduatoria, per i rispettivi quantitativi offerti, fino a copertura dell’intero fabbisogno, nonché il primo operatore economico che segue in graduatoria per la quantità offerta.
Il fornitore si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Aziende sanitarie contraenti per l’erogazione della fornitura oggetto della presente gara sino alla concorrenza del quantitativo dichiarato disponibile in sede di offerta.
Le XX.XX. contraenti emetteranno i propri ordinativi di fornitura, attingendo, secondo il criterio c.d.” a cascata” dagli XX.XX. in graduatoria sino al raggiungimento del 100% del fabbisogno messo a gara.
Per il primo operatore economico che segue in graduatoria dopo il raggiungimento del quantitativo massimo presunto e per la quantità offerta la stipula dell’accordo Quadro non costituisce garanzia della richiesta di alcuna fornitura, pertanto, qualora venisse raggiunto il quantitativo presunto oggetto della presente gara senza la sua partecipazione, il soggetto non coinvolto nella fornitura non potrà avanzare alcuna pretesa in merito.
La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non costituisce garanzia della richiesta di alcuna fornitura, pertanto, qualora venisse raggiunto il quantitativo presunto oggetto della presente gara senza la partecipazione di tutti gli operatori economici graduati, i soggetti non coinvolti nella fornitura non potranno avanzare alcuna pretesa in merito.
Ove l’operatore economico parte dell’Accordo quadro assegnatario della fornitura, non fosse in grado di assicurare la fornitura nei limiti delle disponibilità dichiarate, dovrà dare immediatamente comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A e alle XX.XX contraenti.
In tale caso le XX.XX. potranno procedere allo scorrimento della graduatoria vigente ed effettuare ordinativi di fornitura all’O.E. classificato in posizione immediatamente successiva rispetto a quello inadempiente. Tali acquisti, riguardanti quote imputabili agli xx.xx. inadempienti, verranno effettuati in danno, come chiarito dalla clausola sottoscritta dai concorrenti
1. Ove l’operatore economico parte dell’Accordo quadro assegnatario della fornitura, non fosse in grado di assicurare la fornitura nei limiti delle disponibilità dichiarate, dovrà dare immediatamente comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A e alle XX.XX contraenti.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l’Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’accordo Quadro.
3. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati,
l’Amministrazione contraente:
• potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
• prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• prevederà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
Articolo 5 -Obbligazioni generali del fornitore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sul presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’ Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’ Accordo Quadro e nei Contratti;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A. per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A., ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’ Accordo Quadro (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche all’ Accordo Quadro e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del
contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.
In particolare, pena l’applicazione delle penali previste, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare Xx.Xx.Xx. S.p.A., ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della
dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
Articolo 7- Verifiche e monitoraggio
Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione contraente ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Regione Puglia e/o Struttura di Supporto Commissariale, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale
che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
In ogni caso, l’Amministrazione procederà alla verifica dei servizi e delle forniture in ragione di quanto
stabilito dal Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere l’Accordo Quadro e le Amministrazioni Contraenti il relativo contratto attuativo.
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere
- relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali il presente Accordo Quadro.
Il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx. S.p.A.,con periodicità semestrale, dalla data di avvio del primo
contratto attuativo i dati ai fini reportistici, pena l’applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico. I
predetti dati di rendicontazione e monitoraggio della fornitura dovranno essere resi nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico.
La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica
delle penali previste dal Capitolato Tecnico.
Articolo 8- Penali
Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da So. Re. Sa. Regione Puglia e/o Struttura di Supporto Commissariale.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione di Xx.Xx.Xx. X.x.X,xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 00 (xxxxx) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Xx.Xx.Xx. S.p.A, nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a./ Regione Puglia e/o Struttura di Supporto Commissariale a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
Articolo 9- Cauzione
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. S.p.A.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso Xx.Xx.Xx. X.x.X.xxxxx restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione Competente., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Articolo 10- Risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi
1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, Xx.Xx.Xx. S.p.A., relativamente all’Accordo Quadro, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.lgs. 50/2016, ed in particolare quando:
a) il Contratto/Accordo Xxxxxx abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto dal Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a Xx.Xx.Xx. S.p.A. di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Accordo Quadro;
b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente Accordo Quadro;
d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
e) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.
4. Xx.Xx.Xx. S.p.A., in ogni caso, deve risolvere l’Accordo Quadro al verificarsi di una delle ipotesi di cui
all’art. 108, comma 2, D.lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
La risoluzione dell’Accordo Quadro determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’ Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa di risoluzione dei singoli Contratti da essa derivanti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi
delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 lett. b) comma 3, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile unico dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Inoltre, l’Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente all’Accordo Quadro, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica.
L’Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’ art. 8 del presente Accordo Quadro.
Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura attuativi conseguenti all’Accordo Quadro, Xx.Xx.Xx. S.p.A , si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di fornitura.
In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro di risoluzione della Accordo Quadro e/o del/i Contratti, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.
In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Competente al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 11 – Recesso
Xx.Xx.Xx. S.p.A ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero
nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro. In tali casi di giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’ Accordo Quadro e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, l’Amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 12- Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in
materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
Articolo 13 – Riservatezza
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’ Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A., hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
Articolo 14 - Referente dell’accordo quadro e Responsabile della Commessa
Il Fornitore nomina, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Di Xxxxxx quale Referente dell’Accordo Quadro con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A..per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente dell’Accordo Quadro, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore nomina, altresì, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Di Xxxxxx quale Responsabile della Commessa, con incarico di essere il referente unico del Contratto nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A, e di tutte le Amministrazioni Contraenti che hanno aderito al presente Accordo Quadro, per quanto di propria competenza. Questi avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità,
ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti.
È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016
L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 16 - Brevetti industriali e diritti d’autore
Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione Xx.Xx.Xx. S.p.A. , per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. , queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 17 -Fuori produzione
Il Fornitore potrà non fornire un dispositivo oggetto dell’Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso
di “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.:
a. dichiarazione di “fuori produzione” del produttore;
(oppure, in alternativa)
b. dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., un dispositivo in alternativa a quella
dichiarato “fuori produzione” che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello
“fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo. Al riguardo Xx.Xx.Xx. S.p.A. verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito.
All’esito positivo della verifica la Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.
In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, Xx.Xx.Xx. potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore; in tal caso le Amministrazioni addebiteranno la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.
Si precisa che la verifica delle caratteristiche del dispositivo proposto dal Fornitore in sostituzione potrà essere effettuata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e, comunque, l’accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest’ultima.
In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire un dispositivo oggetto dell’Accordo Quadro a causa della messa fuori produzione della stessa Xx.Xx.Xx. S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
Articolo 18 – Evoluzione tecnologica*
Qualora, in corso di fornitura, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione dell’Amministrazione Competente, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali.
Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in:
• AFFIANCAMENTO di prodotti più aggiornati ai prodotti aggiudicati che l’Operatore
economico continua comunque a fornire:
• SOSTITUZIONE di una parte o della totalità dei Dispositivi aggiudicati.
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’affiancamento o alla sostituzione dei prodotti in corso di fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. S.p.A.una relazione tecnico/scientifica, accompagnata da adeguata documentazione a supporto, in cui si evincono i vantaggi dell’aggiornamento tecnologico proposto in relazione alla variazione di una o più caratteristiche che differenziano il prodotto proposto dal prodotto aggiudicato in Gara.
Xx.Xx.Xx. S.p.A., a cadenza almeno trimestrale, provvederà, alla valutazione delle richieste pervenute, il cui esito (positivo o negativo) sarà comunicato alla Ditta aggiudicataria e, se positivo alle Aziende sanitarie contraenti
Articolo 19 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Xx.Xx.Xx. S.p.A. sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 20 - Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo Quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
1. L’informativa è contenuta all’interno del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
2 Xx.Xx.Xx. S.p.A., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) Contraenti, aderendo all’Accordo Quadro con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione , da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione dell’accordo
Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa
totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Xx.Xx.Xx. S.p.A., risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
i) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
ii) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
iii) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
iv) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
v) trasmettere Xx.Xx.Xx. S.p.A., con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel
fornire altresì alla Soresa tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le
predette richieste;
vi) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
vii) consentire alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
L’Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 –l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno
risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 22 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di integrità
Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità, sottoscritto ai sensi dell’art.1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Impresa accetta espressamente le clausole ivi contemplate.
Articolo 23- Clausola Finale
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Direttore Generale
(Ing. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx) x.xx digitalmente
TAU MEDICA S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Di Xxxxxx) x.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
TAU MEDICA S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Di Xxxxxx) x.xx digitalmente
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MASCHERINE CHIRURGICHE, FACCIALI FILTRANTI FFP2 E FFP3, PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19 DA DESTINARE ALLE XX.XX. DELLA REGIONE CAMPANIA E ALLA REGIONE PUGLIA.
ID GARA:8432839 CAPITOLATO TECNICO
Sommario
Art. 1. Oggetto e finalità della Fornitura 2
Art. 2. Durata della Fornitura 2
Art. 3. Atto Di Adesione e Ordinativi di Fornitura 3
5.2 Vigilanza sui dispositivi medici 5
5.3 Requisiti tecnici dei prodotti 6
Art. 6. Aggiornamento tecnologico 6
Art. 9. Controlli Sulla Merce 8
Art. 12. Livelli di servizio e Penali 10
ALLEGATO “A- REQUISITI MINIMI 13
Art. 1. Oggetto e finalità della Fornitura
Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di “mascherine chirurgiche, filtranti FFP2 e FFP3”, per la gestione dell’emergenza da Covid-19 da destinare alle XX.XX. della Regione Campania e alla Regione Puglia di seguito “Amministrazioni Contraenti”, distinta in 5 lotti, secondo la specifica tipologia e le quantità di seguito indicate, per ciascun lotto, per una durata di 6 mesi (sei), oltre opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi.
LOTTO | DESCRIZIONE | FABBISOGNO SEMESTRALE | BASE D'ASTA UNITARIA | IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA | IMPORTO OPZIONE RINNOVO | VALORE STIMATO DELL'APPALTO (art.35 c.4 Codice appalti) |
1 | Mascherine chirurgiche tre strati monouso con elastici | 10.000.000 | 0,40 € | 4.000.000,00 € | 4.000.000,00 € | 8.000.000,00 € |
2 | Filtranti facciali FFP2 senza valvola | 6.000.000 | 0,60 € | 3.600.000,00 € | 3.600.000,00 € | 7.200.000,00 € |
3 | Filtranti facciali ffp3 senza valvola | 2.500.000 | 1,50 € | 3.750.000,00 € | 3.750.000,00 € | 7.500.000,00 € |
4 | Filtranti facciali FFP2 senza valvola per la Regione Puglia | 5.000.000 | 0,60 € | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 6.000.000,00 € |
5 | Filtranti facciali ffp3 senza valvola per la Regione Puglia | 750.000 | 1,50 € | 1.125.000,00 € | 1.125.000,00 € | 2.250.000,00 € |
Totale | 15.475.000,00 € | 30.950.000,00 € |
Il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 c.4 del Codice, è pari ad € 30.950.000,00 esclusa IVA, comprensivo dell’eventuale opzione al rinnovo per ulteriori sei mesi che risulta essere pari ad € 15.475. 000,00.
Nell’”ALLEGATO “A- REQUISITI MINIMI” sono declinate le caratteristiche minime dei prodotti oggetto di
gara.
Art. 2. Durata della Fornitura
L’Accordo Quadro multifornitore che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura,
avrà una durata di sei mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa.
Entro tale periodo, le Aziende Sanitarie della Campania, a seguito dell’adesione all’Accordo Quadro stipulato da Xx.Xx.Xx. con gli aggiudicatari dei lotti in gara, potranno emettere Ordinativi di Fornitura vincolanti per il Fornitore aggiudicatario.
Con riferimento ai lotti nn.4 e 5 la Regione Puglia e/o Innova Puglia per l’Emergenza Covid, stipuleranno specifico accordo quadro multifornitore e procederanno autonomamente all’emissione dei relativi ordinativi di fornitura.
La durata dell’Accordo Quadro per ciascun lotto di gara potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. In tale caso Xx.Xx.Xx. esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro originario. La durata della fornitura di cui al singolo Ordinativo di Fornitura, che ha natura di contratto tra Fornitore e Amministrazione contraente, durante la quale il Fornitore è obbligato all’erogazione delle prestazioni in esso descritte alle condizioni specificate nell’Accordo Quadro, è pari a 6 mesi.
L’Accordo Quadro potrà essere rinnovato per ogni singolo lotto per ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta di Xx.Xx.Xx. e/o della Regione Puglia per i lotti di rispettiva competenza.
In caso di rinnovo dell’Accordo quadro gli ordinativi saranno rinnovati fino alla nuova scadenza dello stesso
Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o la Regione Puglia si riservano la facoltà di risolvere l’Accordo quadro.
Art. 3. Atto Di Adesione e Ordinativi di Fornitura
LOTTI 1 – 2 - 3
Al fine di poter utilizzare l’Accordo Quadro le Amministrazioni contraenti trasmetteranno a Xx.Xx.Xx. S.p.A. il provvedimento amministrativo di adesione all’Accordo Quadro sul quale Xx.Xx.Xx. S.p.A., verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, abiliterà l'Ente richiedente per l'emissione dell'apposito ordinativo di fornitura che avverrà per il tramite della piattaforma SIAPS per le rispettive quote indicate dall’Unità di Crisi per ciascuna Azienda del SSR.
Si precisa che l’ordinativo di fornitura, unitamente alle prescrizioni e condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro nei suoi allegati, costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore. Il Fornitore è obbligato alle prestazioni contrattuali, quali saranno richieste negli specifici contratti di fornitura che verranno emessi dalle stesse Amministrazioni nel corso del periodo di validità del relativo contratto.
Nel caso di definizione della ripartizione delle quote di fabbisogno da parte della Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale – Dirigente UOD06 Politica del Farmaco e Dispositivi Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’allocazione diretta delle quote sulla Piattaforma e contestuale comunicazione alle XX.XX: della Xxxxxxx Xxxxxxxx.
XXXXX 0-0
Xx Xxxxxxx Xxxxxx x/x Xxxxxx Xxxxxx per l’Emergenza Covid, stipuleranno specifico accordo quadro
multifornitore e procederanno autonomamente all’emissione dei relativi ordinativi di fornitura.
Art. 4. Quantità
I quantitativi complessivi annuali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati negli Atti di Adesione e, conseguentemente, replicati negli ordinativi di fornitura.
Con specifiche richieste di approvvigionamento verranno richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti.
Tali massimali costituiscono il valore contrattuale massimo entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono pertanto in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. S.p.A. né per le singole Amministrazioni.
Entro il termine di vigenza dell’accordo quadro eventualmente estesa, Xx.Xx.Xx. S.p.A.., qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (relativo a ciascun lotto), procederà ai sensi dell’art. 106 c.12 del Codice.
Di tale modifica verrà data comunicazione all’operatore economico interessato.
I contratti delle singole Amministrazioni contraenti potranno avere modificazioni, nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’ articolo 106 D.lgs. 50/2016.
Art. 5. Confezionamento
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge.
I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.
Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili.
In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.
5.1 Supporto e Assistenza
Qualora le singole Aziende Sanitarie necessitino di informazioni specifiche sull’utilizzo del prodotto offerto, il Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto si impegna a svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, una o più sedute informative sulle caratteristiche dei prodotti offerti le cui modalità di erogazione sono da concordare con le stesse Azienda Sanitarie.
5.2 Vigilanza sui dispositivi medici
Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l’utilizzo dei dispositivi forniti, il Fornitore è tenuto all’immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla
trasmissione al Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici dell’Amministrazione contraente di copia del rapporto
finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
5.3 Requisiti tecnici dei prodotti
I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.
Art. 6. Aggiornamento tecnologico
Nel caso in cui, durante il corso della fornitura venissero apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o venissero introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di So. Re. Sa. S.p.A., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali.
Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a So. Re. Sa. S.p.A., specifica relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione e le seguenti informazioni generali sul prodotto oggetto della variazione:
• inquadramento del prodotto proposto in termini di descrizione e funzionamento;
• scheda tecnica del prodotto proposto;
• certificazioni CE della classe di appartenenza;
• ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione.
Con cadenza almeno trimestrale, in seguito all’istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla
Ditta, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.
In caso d’autorizzazione So. Re. Sa. S.p.A., procederà a notiziare le XX.XX. della sostituzione/affiancamento.
Art. 7. Prezzi
I prezzi sono comprensivi di trasporto, imballo e di ogni altra spesa accessoria.
Art. 8. Consegne
Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13,00 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo (fatti salvi eventuali diversi accordi circa i tempi e le modalità di consegna appositamente sottoscritti tra le aziende sanitarie ed i fornitori).
La fornitura sarà gestita con la modalità dell’acquisto in somministrazione.
La merce dovrà essere conforme all’ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l’ordine dovrà essere evaso in difetto.
La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in
volta, all’interno dei magazzini indicati negli ordini.
La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo dieci giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo casi d’urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto. I prodotti sterili, all’atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità.
Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse
di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l’esecuzione degli ordini.
In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un’etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Xxxxxxx e confezioni dovranno essere a perdere.
I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:
- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull’ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell’ordine;
- data dell’ordine;
- il quantitativo inviato
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.
Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.
Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell’Autorità
Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito.
In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a So. Re. Sa. S.p.A., senza attendere eventuali ordini.
Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause
dell’indisponibilità. Nel caso di indisponibilità si applicherà la penale prevista all’art. 14.
Si precisa che l’omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell’ordine l’applicazione delle penali previste all’art. 14 per mancata consegna relativa al ritardo della consegna.
In ogni caso per i prodotti indisponibili l’Amministrazione contraente potrà procedere all’acquisto presso il fornitore che segue in graduatoria o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo pagato.
In caso di consegna di prodotti ritenuti inidonei dall’Amministrazione contraente, il fornitore è tenuto alla
sostituzione degli stessi entro 4 giorni.
Art. 9. Controlli Sulla Merce
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all’ordine.
In riferimento al controllo quantitativo della merce, si precisa che le verifiche verranno completate in un tempo congruo, ordinariamente entro 10 giorni. Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato dal personale a tale scopo preposto delle Aziende Sanitarie contraenti. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la società fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all' atto dell’utilizzazione del prodotto.
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro quattro giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l’eventuale maggiore spesa.
Art. 10. Fatturazione
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide solo le quantità corrispondenti all’ordine.
Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore, e, ai sensi dell’art. 9 ter del D.L. n.78/2015, comma 6 le fatture dovranno contenere l’indicazione del numero di RDM dei dispositivi medici fatturati.
Art. 11. Monitoraggio
Il Fornitore si impegna a fornire alla Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I già menzionati dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate.
I flussi dovranno essere inviati con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:
- lotto di riferimento
- Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale)
- codice prodotto;
- data e quantitativo del prodotto consegnato;
- numero e data dell’ordinativo di fornitura;
- valore economico;
- ogni altro eventuale dato utile a Xx.Xx.Xx. per svolgere l’attività di monitoraggio;
Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati.
Ogni file trimestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: anno, trimestre prodotto (esempio file del 4° trimestre del 2021 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2021_12_XXX).
Art. 12. Livelli di servizio e Penali
L’Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.
Le penali saranno eventualmente applicate come segue e dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio:
Indicatori | Livelli di Servizio | Penale | Competenza |
Rispetto della scadenza prevista per la consegna | Consegna dei prodotti entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’ordine di acquisto | In caso di ritardo rispetto al tempo di consegna, si applicherà una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo, e comunque non oltre l’importo massimo determinato nell’1 per mille/die dell’’ammontare netto contrattuale per i giorni di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria | Amministrazione contraente |
Sostituzione entro 4 giorni del prodotto inidoneo | In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione, si applicherà una penale dell’1 per mille rispetto al valore dell’ordine per ogni giorno di ritardo. Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a seconda dei casi, anche il termine per la consegna ordinaria (10 giorni) si applicheranno | Amministrazione contraente |
cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna. | |||
Idoneità fornitura | Scadenza oltre i due terzi della validità complessiva | In caso di consegna di prodotto con scadenza inferiore ai due terzi della validità complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valore dell’ordine. | Amministrazione contraente |
Indisponibilità sopraggiunta | Qualora il fornitore comunichi ad Aziende sanitarie l’impossibilità sopraggiunta di fornire i prodotti oggetto di ordinativo verrà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di Fornitura, per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | |
Invio flussi informativi a So. Re. Sa per il monitoraggio della fornitura (art. 10 del Capitolato Tecnico) | Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza | • Per un ritardo fino a 15 giorni una penale di € 200 • •Per un ritardo fino ad un mese una penale di € 500 • •Per un ritardo di oltre il mese una penale di € 1000 • •Per ogni mese di ritardo ulteriore al primo una penale di €500 | Xx.Xx.Xx. |
Comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relativa al possesso dei | Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza decorrente dall’evento | Sarà applicata una penale pari a € 500 euro | Xx.Xx.XX. |
requisiti di ordine generale | modificativo/ integrativo |
NB: con riferimento ai lotti nn.4 e 5 le penali saranno applicate dall’Amministrazione Contraente
Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico, l’Amministrazione contraente potrà applicare all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (di competenza di ciascuna Amministrazione contraente) non potranno comunque superare la misura giornaliera dell’1% (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale e non potranno comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale ex art. 113 bis D.lgs. 50/2016.
ALLEGATO “A- REQUISITI MINIMI”
1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Con riferimento a tutti i lotti (1.2.3.4.5) il Fornitore è tenuto a conformarsi al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per “forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili”, di cui al Decreto Ministero della Transizione Ecologica 30/06/2021 (G.U. 14/7/2021 n. 167). La citata normativa richiama espressamente l’inclusione nell’ambito di applicazione dei CAM anche le mascherine filtranti, prodotte ai sensi dell’art. 16 comma 12 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ed acquisti per far fronte all’emergenza sanitaria. I prodotti oggetto dei Lotti I, 2 e 3 non devono contenere alla data di pubblicazione del bando le sostanze di cui all’Art.57 del Regolamento (CE) N.1907/2006, inscritte nell’Allegato XIV, né le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate ai sensi dell’ART.59 del Regolamento (CE) N.1907/2006. Non devono contenere, le ulteriori sostanze indicate nell’Allegato XVII del Regolamento CE N.1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all’Allegato XVII DEL Regolamento CE N. 1097/2006 REACH.
Non devono contenere ulteriori sostanze indicate nella tabella (1. Restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare su prodotto finito dei CAM) quali Ammine Aromatiche cancerogene derivate da coloranti azoici, Coloranti potenzialmente sensibilizzanti, alchilfenoli e alchilfenoli etossilati, Metalli estraibili
L’offerente dovrà produrre la seguente documentazione : se i prodotti possiedono il marchio ECOLABEL o la certificazione STANDARD 100 BY OEKO TEX ALMENO DI CLASSE II le licenze d’uso, in mancanza deve allegare i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065 per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate nella tabella riportata in specifiche tecniche punto 1 restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare su prodotto finito. In mancanza la documentazione tecnica deve essere costituita dalle schede informative sulla sicurezza (SIS) dei prodotti o da una relazione dove è necessario indicare le imprese che hanno curato le eventuali fasi di tintura stampa e le altre nobilitazioni che comportano l’uso di sostanze chimiche ed allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori basati sulle schede di dati di sicurezza delle tinture o altre miscele utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui è composto. Si precisa come previsto dal CAM i laboratori sono esonerati dal sottoporre nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale ed i dispositivi medici di categoria II e III ma esclusivamente considerati essenziali per la salute e la sicurezza dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato e
accreditato UNI EN 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento UE 425 DEL 2016. Tale evenienza deve essere precisata nel rapporto tecnico.
2. LOTTO 1 – Mascherine chirurgiche
Le mascherine chirurgiche oggetto dell’appalto di fornitura devono essere realizzate in modo da impedire da parte di chi le indossa la contaminazione dell’ambiente. La funzione è quella di evitare la trasmissione di agenti infettivi per cui rientrano tra i dispositivi medici di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.
I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
SCHEDA REQUISITI MASCHERINA CHIRURGICA | |
Descrizione e certificazioni di riferimento | Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, dispositivo medico di Classe I di tipo IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 “Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova” e dotata di marcatura CE |
Normativa di riferimento | Conformi alla Direttiva 93/42CE e successiva 2017/745 e prodotte secondo la norma tecnica di riferimento normativa UNI EN 14683:2019 E UNI EN ISO 10993-1:2010 |
Campo di utilizzo | Adatto all’uso in ambito sanitario |
Prestazioni / livelli | Ad alto potere filtrante (≥98%) |
Riutilizzabilità | Xxxxxxx non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro |
Non sterili in TNT a tre strati con elastici, inodore ipoallergenica dotata di barretta stringinaso che consente una perfetta adesione al viso, rifiniture saldate e non cucite, con scatola dispenser per prelievo facilitato e con colorazione antiriflesso |
2.1 Confezionamento
I dispositivi devono essere confezionati in scatola dispenser.
Tali scatole devono essere resistenti in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione ed il trasporto.
Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:
• codice e nome del prodotto;
• classe di appartenenza;
• marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
• descrizione del prodotto;
• marcatura di conformità CE;
• numero di pezzi contenuti;
• numero della norma tecnica;
• dicitura monouso e non riutilizzabile;
• eventuali istruzioni d’uso.
Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana chiaramente leggibili.
Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all’interno fino a un numero
massimo di 50 pezzi.
3. Lotto 2 – Facciali filtranti FFP2
Le semimaschere filtranti tipo FFP2 devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio. Tali DPI dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo. Devono essere realizzate per uso in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (trasmissione di infezioni da goccioline ed aerosol).
REQUISITI: i dispositivi devono proteggere dalle particelle dannose per la salute allo stato solido e devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
SCHEDA REQUISITI FACCIALI FILTRANTI FFP2 – NR | |
Descrizione e certificazioni di riferimento | Semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR idonee a coprire il naso, la bocca ed il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking” con marcatura CE come DPI di III categoria per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi, emessa da organismo notificato ai sensi del regolamento Europeo 425/2016 |
Normativa di Riferimento | Regolamento UE 425/2016 UNI EN 149:2001+A1:2009 |
Prestazioni / livelli | BFE > 94% |
Campo di utilizzo | Adatto all’uso in ambito sanitario |
Riutilizzabilità | Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro |
Caratteristiche | Senza valvola di espirazione In fibra di TNT, latex free, con doppi elastici dietro le orecchie e stringinaso, pieghevoli |
Sul DPI deve essere apposta la marcatura CE di conformità che riporta: - il marchio CE seguito dal numero
dell’organismo notificato intervenuto nella procedura di certificazione; - il nome, il marchio o altra identificazione
del fabbricante o del mandatario; - la marcatura di identificazione del tipo - “EN 149:2001+A1:2009” - la classe di protezione del DPI ( FFP2) seguita da: "NR" se il DPI è utilizzabile solo per un singolo turno di lavoro; , - il mese e l'anno di scadenza, se le prestazioni del DPI possono deteriorarsi notevolmente con l'invecchiamento. Il riferimento della data di scadenza marchiato anche sulla Mascherina FFP2 non è un requisito obbligatorio.
3.1 Confezionamento
I dispositivi devono essere confezionati in bustine contenenti max 2 pezzi ciascuna, perfettamente sigillate per evitare contaminazioni e per facilitare trasporto e conservazione.
Le bustine devono essere contenute in confezioni (scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.
Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:
• codice e nome del prodotto
• marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
• descrizione del prodotto;
• marcatura di conformità CE;
• numero di pezzi contenuti;
• dicitura monouso e non riutilizzabile;
• il numero della norma tecnica
• la data di scadenza,
• eventuali istruzioni d’uso
• classe di appartenenza.
Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere
stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e chiaramente leggibili.
Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all’interno fino a un numero massimo di 50 pezzi, in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.
4. Lotto 3 – Facciali filtranti FFP3
Le semimaschere filtranti tipo FFP3 devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio. Tali DPI dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento
emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo. Devono essere realizzate per uso in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol).
REQUISITI: i dispositivi devono proteggere dalle particelle dannose per la salute allo stato solido e devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
SCHEDA REQUISITI FACCIALI FILTRANTI FFP3 | |
Descrizione e certificazioni di riferimento | Semimaschere facciali filtranti tipo FFP3-NR idonee a coprire il naso, la bocca ed il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking” dotata di marcatura CE come DPI di III categoria per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi, emessa da organismo notificato ai sensi del regolamento Europeo 425 del 2016 |
Normativa di Riferimento | Regolamento UE 425/2016 UNI EN 149:2001+A1:2009 |
Prestazioni / livelli | BFE > 98% |
Campo di utilizzo | Adatto all’uso in ambito sanitario |
Riutilizzabilità | Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro |
Caratteristiche | In fibra di TNT, latex free, con doppi elastici dietro le orecchie e stringinaso, pieghevoli Senza valvola di espirazione |
Sul DPI deve essere apposta la marcatura CE di conformità che riporta: - il marchio CE seguito dal numero dell’organismo notificato intervenuto nella procedura di certificazione; - codice prodotto- il nome, il marchio o altra identificazione del fabbricante o del mandatario; - la marcatura di identificazione del tipo - “EN 149:2001+A1:2009”
- la classe di protezione del DPI ( FFP3 ) seguita da: "NR" PER il DPI utilizzabile solo per un singolo turno di lavoro; ,
- il mese e l'anno di scadenza, se le prestazioni del DPI possono deteriorarsi notevolmente con l'invecchiamento. Il riferimento della data di scadenza marchiato anche sulla Mascherina FFP2 non è un requisito obbligatorio.
4.1 Confezionamento
I dispositivi devono essere confezionati singolarmente in blister di polipropilene o altro, perfettamente sigillati per evitare contaminazioni e per facilitare trasporto e conservazione. Riposti in confezioni di cartone (scatola resistente) formati da un numero max di 50 pz, in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto, e in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta. Il materiale utilizzato per il confezionamento non deve contenere alcuna tipologia di lattice.
Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:
• codice e nome del prodotto
• marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
• descrizione del prodotto;
• marcatura di conformità CE;
• numero di pezzi contenuti;
• il numero della norma tecnica
• dicitura monouso e non riutilizzabile;
• eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza.
Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e chiaramente leggibili.
5. Lotto 4 – Facciali filtranti FFP2 per la Regione Puglia
Le semimaschere filtranti tipo FFP2 devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio. Tali DPI dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo. Devono essere realizzate per uso in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (trasmissione di infezioni da goccioline ed aerosol).
REQUISITI: i dispositivi devono proteggere dalle particelle dannose per la salute allo stato solido e devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
SCHEDA REQUISITI FACCIALI FILTRANTI FFP2 – NR | |
Descrizione e certificazioni di riferimento | Semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR idonee a coprire il naso, la bocca ed il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking” con marcatura CE come DPI di III categoria per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi, emessa da organismo notificato ai sensi del regolamento Europeo 425/2016 |
Normativa di Riferimento | Regolamento UE 425/2016 UNI EN 149:2001+A1:2009 |
Prestazioni / livelli | BFE > 94% |
Campo di utilizzo | Adatto all’uso in ambito sanitario |
Riutilizzabilità | Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro |
Caratteristiche | Senza valvola di espirazione In fibra di TNT, latex free, con doppi elastici dietro le orecchie e stringinaso, pieghevoli |
Sul DPI deve essere apposta la marcatura CE di conformità che riporta: - il marchio CE seguito dal numero dell’organismo notificato intervenuto nella procedura di certificazione; - codice prodotto.- il nome, il marchio o altra identificazione del fabbricante o del mandatario; - la marcatura di identificazione del tipo - “EN 149:2001+A1:2009” - la classe di protezione del DPI ( FFP2) seguita da: "NR" se il DPI è utilizzabile solo per un singolo turno di lavoro; , - il mese e l'anno di scadenza, se le prestazioni del DPI possono deteriorarsi notevolmente con l'invecchiamento. Il riferimento della data di scadenza marchiato anche sulla Mascherina FFP2 non è un requisito obbligatorio.
5.1 Confezionamento
I dispositivi devono essere confezionati in bustine contenenti max 2 pezzi ciascuna, perfettamente sigillate per evitare contaminazioni e per facilitare trasporto e conservazione. Le bustine devono essere contenute in confezioni (scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.
Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:
• codice e nome del prodotto
• marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
• descrizione del prodotto;
• marcatura di conformità CE;
• numero di pezzi contenuti;
• dicitura monouso e non riutilizzabile;
• il numero della norma tecnica
• la data di scadenza,
• eventuali istruzioni d’uso
• classe di appartenenza.
Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e chiaramente leggibili.
Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all’interno fino a un numero massimo di 50 pezzi, in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.
6. Lotto 5 – Facciali filtranti FFP3 per la Regione Puglia
Le semimaschere filtranti tipo FFP3 devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio. Tali DPI dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo. Devono essere realizzate per uso in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol).
REQUISITI: i dispositivi devono proteggere dalle particelle dannose per la salute allo stato solido e devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
SCHEDA REQUISITI FACCIALI FILTRANTI FFP3 | |
Descrizione e certificazioni di riferimento | Semimaschere facciali filtranti tipo FFP3-NR idonee a coprire il naso, la bocca ed il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking” dotata di marcatura CE come DPI di III categoria per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi, emessa da organismo notificato ai sensi del regolamento Europeo 425 del 2016 |
Normativa di Riferimento | Regolamento UE 425/2016 UNI EN 149:2001+A1:2009 |
Prestazioni / livelli | BFE > 98% |
Campo di utilizzo | Adatto all’uso in ambito sanitario |
Riutilizzabilità | Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro |
Caratteristiche | In fibra di TNT, latex free, con doppi elastici dietro le orecchie e stringinaso, pieghevoli Senza valvola di espirazione |
Sul DPI deve essere apposta la marcatura CE di conformità che riporta: - il marchio CE seguito dal numero dell’organismo notificato intervenuto nella procedura di certificazione; - il nome, il marchio o altra identificazione del fabbricante o del mandatario; - la marcatura di identificazione del tipo - “EN 149:2001+A1:2009” - la classe di protezione del DPI ( FFP3 ) seguita da: "NR" PER il DPI utilizzabile solo per un singolo turno di lavoro; , - il mese e l'anno di scadenza, se le prestazioni del DPI possono deteriorarsi notevolmente con l'invecchiamento. Il riferimento della data di scadenza marchiato anche sulla Mascherina FFP2 non è un requisito obbligatorio
6.1 Confezionamento
I dispositivi devono essere confezionati singolarmente in blister di polipropilene o altro, perfettamente sigillati per evitare contaminazioni e per facilitare trasporto e conservazione. Riposti in confezioni di cartone (scatola resistente) formati da un numero max di 50 pz, in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano
alterate durante la conservazione e il trasporto, e in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta. Il materiale utilizzato per il confezionamento non deve contenere alcuna tipologia di lattice.
Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:
• codice e nome del prodotto
• marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
• descrizione del prodotto;
• marcatura di conformità CE;
• numero di pezzi contenuti;
• il numero della norma tecnica
• dicitura monouso e non riutilizzabile;
• eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza.
Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e chiaramente leggibili.
Nome documento Data di verifica | 08 - Rep_41-22-TAU MEDICA SRL_lotto 1.pdf.p7m 29/06/2022 07:14:01 UTC | Versione verificatore | 6.10.5-OBF2 | ||
Livello | Tipo | Firmatario | Autorità emittente | Esito | Pagina |
1 | Firma | DI XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | InfoCamere Qualified Electronic Signatur... | VALIDA | |
1 | Firma | DI XXXXX XXXXXXXXXX | InfoCamere Qualified Electronic Signatur... | VALIDA | |
Appendice A |
Esito verifica firma
Firma integra
La firma è in formato CADES-BES La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 2022-06-29 09:14
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 27/06/2022 16:09:14 GMT+00:00 Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device) PKI Disclosure Statements (PDS): (en) xxxxx://xx.xxxxxxxxxx
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dettagli certificato
Soggetto: DI XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Seriale: 07a3aa
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:
xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx,0.0.00.00.0,xxxxxxxXxxx: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validità: da 08/06/2021 07:31:01 UTC a 08/06/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx/xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxx
VALIDA
Esito verifica firma
Firma integra
La firma è in formato CADES-BES La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 2022-06-29 09:14
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 27/06/2022 10:15:29 GMT+00:00 Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device) PKI Disclosure Statements (PDS): (en) xxxxx://xx.xxxxxxxxxx
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dettagli certificato
Soggetto: DI XXXXX XXXXXXXXXX
Seriale: 0e4b2e
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:
xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx,0.0.00.00.0,xxxxxxxXxxx: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validità: da 22/11/2021 09:17:56 UTC a 22/11/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx/xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Certificati delle autorità radice (CA)
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Seriale: 01
Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT