SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 76 REG.DEC.
OGGETTO: Accordo con la società Universiis S.r.l. per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale ex art. 26 della l. 23.12.1978, n. 833 – annualità 2023 e 2024.
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
L’anno duemilaventitre
il giorno tre del mese di FEBBRAIO
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente
OGGETTO: Accordo con la società Universiis S.r.l. per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale ex art. 26 della l. 23.12.1978, n. 833 – annualità 2023 e 2024.
PREMESSO CHE:
- l’art. 26, comma 1, della l. 23.12.1978, n. 833 prevede che l’erogazione delle prestazioni sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche o dipendenti da qualunque causa avvenga, per conto del sistema sanitario regionale, anche per il tramite di strutture sanitarie private accreditate;
- gli artt. 8 – bis, ter, quater e quinquies del d.lgs. 502/1992 disciplinano l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali ai fini dell'esercizio, da parte di soggetti privati, di attività sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale;
- ex combinato disposto degli artt. 34 e 65 della LR FVG 12.12.2019, i soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, stipulati dagli enti del SSR territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, al fine dell’erogazione, da parte degli soggetti privati accreditati, di prestazioni per conto e con oneri a carico del SSR;
ATTESO CHE, con riferimento alle prestazioni sanitarie di riabilitazione funzionale di cui all’art. 26 della l. 23.12.1978, n. 833, la Regione FVG ha emanato una serie di provvedimenti che trovano compiuta applicazione nello stipulando accordo:
- la DGR FVG n. 712 del 09.03.2001, con cui è stato approvato il documento recante “Regole di accesso e controllo per l’attività di riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera”;
- il DPReg FVG n. 151 dd. 26.07.2016 che ha approvato il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali;
- DGR FVG n. 89 del 20.01.2017 ha individuato il budget annuale provvisorio di 1.400.000,00 Euro, finalizzato alla stipula dell’accordo contrattuale tra la competente Azienda per l’assistenza sanitaria e l’Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino di Grado, secondo le tariffe vigenti di cui alla DGR FVG n.1669/2009, per le prestazioni erogabili nei tre setting assistenziali (residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale) caratterizzanti la specifica attività di riabilitazione funzionale, ivi compresa la riabilitazione funzionale in acqua;
DATO ATTO CHE l’ASUGI e la Società cooperativa sociale ONLUS Grado riabilita, titolare dell’Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxx Xxxxxx di Grado, hanno sottoscritto apposito accordo, approvato con decreto ASUGI n. 199 dd. 12.03.2021, avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale per il biennio 2021- 2022, in scadenza al 31.12.2022;
ACQUISITO, da parte del competente Referente aziendale dell’area riabilitativa, con corrispondenza conservata in atti, specifico parere attestante la necessità di garantire, anche per l’anno 2023, l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 26 della l. 833/1978, già oggetto del decreto n. 199/2021 cit.;
RITENUTO pertanto di definire, in ossequio e in conformità a quanto stabilito nella DGR FVG 89/2017 e sulla base dello storico degli anni precedenti, il budget da destinare alle prestazioni oggetto dello stipulando accordo quantificandolo in Euro 1.400.000,00/anno;
VERIFICATO, come da documentazione conservata in atti, che:
- la Società cooperativa sociale ONLUS Grado riabilita è stata incorporata mediante fusione nella Universiis Società Cooperativa Sociale ai sensi degli artt. 2501 ter cc e ss, con decorrenza dall’1.1.2023, a far data da cui la società incorporante è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata, ivi inclusa l’attività di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978 presso l’Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino”, con sede a Grado, in via Amalfi n. 1
- Universiis Società Cooperativa Sociale risulta autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento dell’ASUGI Prot. 0122161 / P dd. 27.12.2022;
- ex decreto della Direzione centrale salute, Politiche sociali e disabilità – Regione FVG n. 2818/GRFVG dd. 25.01.2023, è stato disposto il trasferimento della titolarità dell’accreditamento con riserva, di cui al decreto
n. 20730/GRFVG dd. 8.11.2022, per lo svolgimento dell’attività di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e senso-riali, con una dotazione di 59 posti letto, di cui 7 per attività privata o extraregionale, comprensiva di esercizio assistito in acqua, afferenti all’”Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino”, con sede a Grado, in xxx Xxxxxx x. 0, dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus Grado Riabilita” alla “Universiis Società Cooperativa Sociale”, con scadenza intermedia al 15.4.2023 e finale all’11.10.2023, termini individuati per la realizzazione delle azioni correttive prescritte;
RICHIAMATA la corrispondenza con cui ASUGI e Universiis Società Cooperativa Sociale, condividevano con esito positivo il contenuto sostanziale dello stipulando accordo (Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0118873 / P dd. 15.12.2022);
RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla stipula di apposito accordo, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali di cui all’art. 26 della l. 833/1978, con decorrenza dall’1.1.2023 al 31.12.2024, delegando il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali alla sottoscrizione del medesimo tra l’altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021;
RILEVATO CHE il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;
I L D I RE TT O RE G EN E RA LE D E C R E T A
per quanto esposto in narrativa di:
1. stipulare apposito accordo con la Universiis Società Cooperativa Sociale al fine di garantire l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali di cui all’art. 26 della l. 833/1978 presso la struttura sanitaria Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino”, con sede in Grado, in xxx Xxxxxx, 0, per il periodo dall’1.1.2023 al 31.12.2024, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che contestualmente si approva;
2. delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali alla sottoscrizione della Convenzione in parola tra l’altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021;
3. imputare il costo complessivo annuo di massimi Euro 1.400.000,00 sul conto 305.100.200.400. “Acquisti servizi sanitari per l’assistenza riabilitativa da privato (intraregionale) - acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria da privato” dei Bilanci 2023 e 2024, esclusivamente per la quota corrispondente alle prestazioni erogate ad assistiti ASUGI, mentre la quota del budget corrispondente alle prestazioni erogate agli assistiti delle altre aziende sanitarie regionali, sarà contabilizzata al conto 110.400.100.200.10 “Crediti v/Az. San. Pubbliche delle Regioni per mobilità non in compensazione;
4. trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore Sanitario xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore Amministrativo xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore dei Servizi Sociosanitari
xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 13:43:32
IMPRONTA: 576EBD7AC84C5CD002AAEACDD176357B46621EFEF9B853BC3BAD29D3EA3CB672 46621EFEF9B853BC3BAD29D3EA3CB6723A03A0781538D08ED7247BA80BB04AC0
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NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 13:50:06
IMPRONTA: BDE9C8B9FA6EE099812CEDA0380C90BC6AFFD61FB111F1DC368B10F1753198AA 6AFFD61FB111F1DC368B10F1753198AAE8D3543C65FE0AED2999E558743466D2 E8D3543C65FE0AED2999E558743466D2CB361CDB5F952CEBF528478490FBB721 CB361CDB5F952CEBF528478490FBB72158576140B0F68CE91D2A4597CFF6E1E0
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 14:19:20
IMPRONTA: 7293A8209FFA04EDD10EC6360690BA3A1BF6E6A187988A9A60D97C312A204CC8 1BF6E6A187988A9A60D97C312A204CC887D80873D8B312FCCC04D6EA721E5E9B
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NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 14:26:01
IMPRONTA: 383258C8F2A465C296385E3E94CD9F423F117DDB94FB70FC741585808CA996F8 3F117DDB94FB70FC741585808CA996F8FC374309432BB587D460749E8A500362 FC374309432BB587D460749E8A500362AE0DB83053C4FCD75A8405197F6058CC AE0DB83053C4FCD75A8405197F6058CCD4891C3EFEB9B0BFC2DEE7AEAEF76E58
Atto n. 76 del 03/02/2023
GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 76 REG.DEC.
Si dichiara che il presente decreto n. 76 del 03/02/2023 è conforme all’originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell’Insiel S.P.A. ed è pubblicato all’Albo dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX DI TRIESTE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 il su esteso provvedimento è stato pubblicato all’albo telematico dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
Dal 06/02/2023 al 20/02/2023 Esecutiva in data 06/02/2023
L’INCARICATO
- Xxxxxxxxxx Xxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente
ACCORDO PER ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER LE DISABILITÀ FISI- CHE E SENSORIALI ex art. 26 della l. 23.12.1978, n. 833.
ANNI 2023 E 2024
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra
1) la dott.ssa nata ad il C.F. che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale sog- getto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASUGI) con sede le- gale in Trieste alla via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx ed
autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto giusto decreto n. 271 dd. 1.04.2021;
E
2) il dott. nato a il C.F. che in- terviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale Presi- dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Universiis Società Cooperativa Sociale, con sede in Udine, via Cividi- na n. 41/A, Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Udine n. 01818390302 Partita IVA 01818390302 R.E.A.
n. UD/197834, indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, debitamente auto-
rizzato alla presente sottoscrizione ed il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a se- guito di patteggiamento o decreto penale di condanna) per reati che compor- tano l’incapacità a contrattare con la P.A.
Premesso che
1) gli artt. 8 – bis, ter, quater e quinquies del d.lgs.
502/1992 disciplinano l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali ai fini dell'esercizio, da parte di sog- getti privati, di attività sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale;
2) in base all’art. 65 della LR FVG n. 22 del 12.12.2019 gli accordi aziendali con le strutture accreditate sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;
3) con DGR FVG n. 712 del 09.03.2001 è stato approvato il do- cumento recante “Regole di accesso e controllo per l’attività di riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera” richiamate nella DGR FVG 89/2017;
4) la DGR FVG n. 623 del 2.04.2015 ha approvato l’elenco delle strutture sanitarie private censite nel Piano Regionale della Riabilitazione tra cui è menzionato l’Ospizio Marino, seppur nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamen- to, autorizzando le Aziende per l’Assistenza Sanitaria (oggi Aziende sanitarie) a stipulare gli appositi accordi contrat- tuali;
5) con DPReg FVG n. 151 dd. 26.07.2016 è stato approvato il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accre-
ditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilita- zione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali;
6) con DGR FVG n. 89 del 20.01.2017 è stato individuato il budget annuale provvisorio di 1.400.000,00 Euro, finalizzato alla stipula dell’accordo contrattuale tra la competente Azienda per l’assistenza sanitaria e l’Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Xxxxxx xx Xxxxx, secondo le tarif- fe vigenti di cui alla DGR FVG n.1669/2009, per le prestazioni erogabili nei tre setting assistenziali (residenziale, semire- sidenziale, ambulatoriale) caratterizzanti la specifica atti- vità di riabilitazione funzionale, ivi compresa la riabilita- zione funzionale in acqua;
7) l’ASUGI e la Società cooperativa sociale ONLUS Grado riabi- lita hanno sottoscritto apposito accordo, approvato con dec. ASUGI n. 199 dd. 12.03.2021, avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale per il biennio 2021-2022, in scadenza al 31.12.2022;
8) l’ASUGI, in ossequio e in conformità a quanto stabilito nella DGR FVG 89/2017 e sulla base dello storico degli anni precedenti, ha stabilito il budget massimo da destinare alle prestazioni oggetto del presente accordo pari ad Euro 1.400.000,00/anno;
9) con atto pubblico al rogito del notaio Xxxxxx Xx Xxxxx Rep.
N. 30500/14980 è stato adototto apposito atto di fusione per incorporazione di Grado Riabilita Società Cooperativa Sociale ONLUS nella Universiis Società Cooperativa Sociale ai sensi degli artt. 2501 ter c.c. ed ss.;
10) come disposto anche nel progetto di fusione, l’operazione straordinaria di cui al precedente punto 9) avrà effetti sola- mente a decorrere dal giorno 1 gennaio 2023 ed esclusivamente da tale data la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata ivi incluso lo svolgimento dell’attività di RSA con dotazione di 20 posti letto afferenti all’”Istituto Elio- terapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxx Xxxxxx”, con sede a Gra- do, in xxx Xxxxxx x. 0;
11)la Struttura e società incorporata risulta:
• autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provve- dimento dell’ASUGI Prot. 0122161 / P dd. 27.12.2022;
•accreditata con riserva, ex decreto della Direzione centrale salute, Politiche sociali e disabilità – Regione FVG n. 2818/GRFVG dd. 25.01.2023, che ha disposto il trasferimento della titolarità dell’accreditamento con riserva, di cui al decreto n. 20730/GRFVG dd. 8.11.2022, per lo svolgimento dell’attività di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, con una dotazione di 59 posti letto, di cui 7 per attività privata o extraregionale, comprensiva di
esercizio assistito in acqua, afferenti all’”Istituto Eliote- rapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino”, con sede a Grado, in xxx Xxxxxx x. 0, dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus Grado Riabilita” alla “Universiis Società Cooperativa Socia- le”, con scadenza intermedia al 15.4.2023 e finale all’11.10.2023, termini individuati per la realizzazione delle azioni correttive prescritte;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell’accordo
1. La Struttura si impegna ad accogliere i pazienti residenti sul territorio regionale, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi di- ritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nel- la sede operativa di Xxxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 0, per l’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fi- siche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale.
2. L’Ospizio Marino è presidio sanitario extra ospedaliero, destinato al recupero funzionale tramite prestazioni riabili- tative finalizzate, con interventi di norma interdisciplinari, che assicurano la presa incarico del soggetto.
3. L’Ospizio Xxxxxx deve garantire l’erogazione di assistenza sanitaria a favore di soggetti inviati secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente accordo.
4. Le parti con il presente accordo determinano le modalità di erogazione, i livelli di assistenza sanitaria, le tariffe ap- plicabili, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che si impegnano, ciascuno per la propria parte, ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimen- to all’accessibilità, all’appropriatezza clinica ed organizza- tiva ed alla continuità assistenziale.
5. Le parti si danno atto che l’Ospizio Xxxxxx è stato accre- ditato per l’erogazione delle prestazioni nei tre setting as- sistenziali caratterizzanti la specifica attività di riabili- tazione funzionale, ivi compresa la riabilitazione funzionale in acqua.
6. In caso di modifiche dei piani aziendali, anche in esecu- zione degli indirizzi di programmazione nazionali e/o regiona- li, o di altri eventi allo stato non prevedibili, il numero massimo di posti letto oggetto del presente accordo negoziale potrà subire variazioni, in aumento o diminuzione, nel corso del periodo contrattuale, fermo restando che l’eventuale in- cremento potrà essere disposto fino al massimo complessivo dei posti letto indicati nel provvedimento regionale di concessio- ne dell’accreditamento.
7. L’Ospizio Xxxxxx dev’essere in grado di rispondere ai se guenti bisogni prevalenti dell’utenza che necessita di tratta- menti riabilitativi in fase estensiva, assicurando la presa in carico del soggetto e la personalizzazione dell’intervento per
raggiungere il più alto livello possibile di autonomia del pa- ziente e farlo tornare persona attiva nel proprio ambiente fa- miliare, scolastico, lavorativo e sociale.
Art. 2 - Tipologia di utenti
1. Le categorie di soggetti che possono accedere alle presta- zioni di cui al presente Accordo, nei limiti e secondo le mo- dalità meglio precisate nei successivi articoli, sono esclusi- vamente quelle di seguito individuate:
a. SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA affetti da:
• Disabilità fisiche per esiti di paralisi cerebrale infan- tile e di traumi cranico encefalici;
• per sindromi dismorfiche;
• per distrofie muscolari e neuromuscolari;
• Disabilità psicomentali per danni encefalici stabilizzati o evolutivi, per malattie epilettiche, per disturbi intel- lettivi sensoriali;
• Disturbi emozionali e di relazione, quando configurano rischio psicopatologico;
• Disturbi sensoriali e neurosensoriali, in particolare vi- sivi, complessi e disturbi della comunicazione di origine centrale.
b. SOGGETTI IN ETÀ ADULTA affetti da:
• Malattie del sistema nervoso centrale e periferico;
• Patologia traumatologica;
• Artroprotesi d’anca e ginocchio;
• Amputazioni di coscia e gamba;
• Patologia cardio-respiratoria e viscerale;
• Sindrome da immobilizzazione, conseguente a recenti epi- sodi patologici acuti, in pazienti anziani con pluripatolo- gie che necessitano di una tutela medica di interventi di nursing ad elevata specificità nell’arco delle 24 ore e che può realisticamente giovarsi di un programma terapeutico mirato al raggiungimento di un obiettivo riabilitativo spe- cifico.
2. Costituiscono patologie escluse dall’applicazione del pre- sente accordo, le menomazioni e le disabilità transitorie e minimali richiedenti un ciclo terapeutico semplice e breve senza individuazione di un progetto riabilitativo individuale (PRI) ed una presa in carico del soggetto utente; in partico- lare, per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, quanto previsto dal D.M.22.07.1996 (prestazioni di assistenza specia- listica ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN e relative tariffe).
Art. 3 - Accesso utenza
Per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2024 l’ammissione degli as- sistiti e la loro dimissione avverrà secondo le modalità indi- cate nei seguenti paragrafi.
1. TRATTAMENTO RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE E AMBULATORIALE
- L’utente, nel rispetto della libera scelta, viene avviato alla struttura attraverso una richiesta di visita specialisti-
ca (visita fisiatrica) dì accertamento formulata dal MMG/PLS o dal medico specialista del SSR mediante ricettario regionale.
- Lo specialista accreditato formula una valutazione diagno- stico/prognostico che deve contenere:
• diagnosi
• valutazione funzionale,
• prescrizione del Piano personalizzato d’intervento.
Tale piano dovrà contenere i seguenti elementi:
• dati anagrafici;
• tipologia del trattamento riabilitativo (degenza a tempo pieno, degenza diurna - con l’indicazione dell’eventuale regime differenziato in ragione del qua- dro patologico e dell’onerosità riabilitativa- ambulatoriale, domiciliare, extra-murale);
• modalità d’intervento con l’indicazione dei settori di riabilitazione coinvolti e degli interventi proposti;
• indicazioni di eventuali esami strumentali;
• indicazione di eventuale utilizzo di ortesi, ausili e protesi;
• periodo presumibilmente a realizzare detto piano (nu- mero di giorni o di sedute ambulatoriali), con l’indicazione della frequenza;
• motivo degli interventi proposti;
• obiettivi che si vogliono raggiungere;
• eventuali note descrittive ad ulteriore supporto degli elementi sopra descritti.
- Il Fisiatra dipendente del SSR, dell’Azienda di residenza del paziente valuta la congruità del PRI proposto dalla strut- tura. Il Direttore di Distretto di appartenenza, dopo tale ve- rifica, provvederà all’autorizzazione dei trattamenti riabili- tativi.
- Il Fisiatra dell’Azienda, può effettuare osservazioni al piano di intervento e può proporre eventuali modifiche e/o in- tegrazioni, per arrivare ad una valutazione concordata, ma senza modificarlo in modo unilaterale.
- Durante la degenza viene attuato il PRI a cura e sotto la diretta responsabilità del personale dell’Ospizio Xxxxxx XXXXXXXX DEL TRATTAMENTO
All’atto della dimissione o della chiusura del trattamento am- bulatoriale, lo specialista della struttura trasmetterà al Di- stretto di residenza dell’utente una comunicazione di fine trattamento contenente:
- dati anagrafici;
- riferimento all’impegnativa;
- diagnosi al momento della dimissione;
- descrizione dei trattamenti praticati (con date di inizio e fine ed eventuali frequenze);
- valutazione dei risultati conseguiti;
- eventuali ulteriori osservazioni.
Lo specialista, inoltre formula la lettera di dimissione al medico curante.
PROROGA
Qualora, rispetto all’iniziale piano di trattamento autorizza- to, si evidenziasse la necessità di prolungare l’assistenza riabilitativa, lo specialista del CDR o IDR privato provviso- riamente accreditato dovrà richiedere l’autorizzazione alla proroga al Fisiatra del SSR dell’Azienda di residenza che ha validato il PRI, entro 7-10 giorni prima della scadenza del periodo autorizzato, aggiornando il piano personalizzato di intervento ed esplicitandone la motivazione. Tale piano dovrà, contenere oltre agli elementi sopra indicati, anche i riferi- menti alla primitiva autorizzazione e i motivi della richiesta di proroga.
L’autorizzazione alla proroga verrà rilasciata secondo le mo- dalità sopra riportate.
In corso di validità della presente convenzione, in aggiunta alla procedura già indicata nei precedenti paragrafi, l’ASUGI e la Cooperativa Sociale ONLUS Grado Riabilita potranno elabo- rare, in forma condivisa, un’ulteriore procedura di amissione, inserimento e dimissione degli assistiti, secondo i principi di seguito indicati:
2. TRATTAMENTO RESIDENZIALE E SEMIRES1DENZ1ALE E AMBULATORIALE
- L’utente, a seguito di richiesta di visita fisiatrica (di altro medico specialista o del MMG/PLS su ricettario regiona-
le) effettua la visita fisiatrica presso lo specialista del SSR operante nell’azienda di residenza del paziente, il quale formula il PRI;
- Il Fisiatra dipendente del SSR, dell’Azienda di residenza del paziente, formula il PRI con modulistica predisposta (al- legato 1) e scala di valutazione DRS (allegato 2) per le pre- stazioni in regime residenziali lo trasmette alla Struttura Ospizio Marino i PRI proposti al fine della presa in carino dell’utente;
- I PRI trasmessi non possono essere modificati dal personale operante nella struttura erogante la prestazione, senza con- fronto e consenso da parte del medico proscrittore;
- A seguito della trasmissione del PRI, il paziente è preso in carico dall’Ospizio Xxxxxx che dovrà programmare e organizzare le attività previste nel PRI, sotto la diretta responsabilità del fisiatra accreditato. L’attuazione del PRI verrà anch’essa fatta a cura e sotto la diretta responsabilità del personale dell’Xxxxxxx Xxxxxx.
PROROGA
Qualora, rispetto all'iniziale piano di trattamento autorizza- to, si evidenziasse la necessità di prolungare l’assistenza riabilitativa, lo specialista fisiatra della struttura privata provvisoriamente accreditata dovrà ri- chiedere l’autorizzazione alla proroga al Fisiatra del SSR dell’Azienda di residenza che ha redatto il PRI entro 7-10
giorni prima della scadenza del periodo previsto, chiedendo l’aggiornamento del piano personalizzato di intervento ed esplicitandone la motivazione.
L’autorizzazione alla proroga verrà rilasciata secondo le mo- dalità sopra riportate.
Art. 4 - Prestazioni erogabili e tariffe
1. Le parti convengono che l’Ospizio Xxxxxx deve garantire nei confronti degli ospiti le prestazioni assistenziali di cui al cap. 2 delle linee guida per approvate con D.G.R. n. 712/2001.
2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1), l’Ospizio Xxxxxx si impegna a garantire l’attività del team riabilitativo di cui alle linee guida nazionali sulla riabili- tazione pubblicate su Gazzetta Ufficiale n. 50/2011.
3. Il team riabilitativo è composto dalle seguenti professio- nalità:
- medico fisiatra;
- tecnico della riabilitazione;
- infermiere professionale;
- assistente sociale;
- o altre figure professionali nella variabilità richiesta dal paziente.
4. L’attività dev’essere garantita secondo le seguenti tempi- stiche:
- residenziale: da 60 a 180 minuti al giorno;
- ambulatoriale 60 minuti a trattamento.
5. L’Ospizio Marino applica le tariffe stabilite con D.G.R. n.
1669/2009 così definite:
TRATTAMENTI RETTE
Internato Euro 122,51
Residenziale
Retta differenziata per il ricovero Euro 159,21 in internato
per gravi
Seminternato Euro 74,36
in seminterrato per gravi | |||
Ambulatoriale ed extramurale viduale) | (indi- | Euro | 45,27 |
Domiciliare | Euro | 58,31 |
Retta differenziata per il ricovero Euro 96,68
Ambulatoriale
Ambulatoriale ed extramurale (pic- Euro 15,95 colo gruppo)
6. L'Ospizio Xxxxxx si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché dell’eventuale impossibilità ad ottemperare all’accoglienza dei pazienti dandone adeguata motivazione.
7. La definizione della retta dei trattamenti in regime resi- denziale (internato, retta differenziata per ricovero in in- ternato per gravi, seminternato, retta differenziata per il ricovero in seminternato per gravi) deve essere correlata ad una valutazione, la Disability Rating Scale (DRS) allegata al-
la convenzione, la valutazione differenzia in modo oggettivo le diverse tipologie come di seguito esplicato:
- DRS da 1 a 4: Internato o trattamento ambulatoriale
- DRS da 5 a 9: retta differenziata per il ricovero in inter- nato per gravi
- Seminternato indicato per le persone che abitano nelle zone vicine con DRS da 1 a 4
- Prestazioni Ambulatoriale: per le persone deambulanti e con disabilità lieve o parziale in grado di raggiungere la strut- tura.
8. Particolare attenzione va posta alle situazioni con esigen- ze particolari e problemi socio famigliari, dove la risposta sarà ricalibrata per rispondere alle esigenze specifiche, sarà cura della struttura o del prescrittore Aziendale descrivere i bisogni specifici nelle note della prescrizione.
Articolo 5 - Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa
1. La Struttura e l’Azienda convengono che il volume di pre- stazioni erogabili dalla Struttura non potrà superare il tetto massimo di Euro 1.400.000,00 (un milione e quattrocentomi- la/00)/anno.
2. L’Ospizio Xxxxxx si impegna a erogare le attività differen- ziate per tipologia di prestazione come di seguito indicato:
Tipologia presta- zioni
Budget max.
Numero minimo pre- assegna-
stazioni/anno to/anno
Residenziale
Prestazio- ni ex art.
280 ricoveri per Euro
5.580 giornale di 1.000.000,00 presenza
26 legge Semiresidenziale
1.500 giornate di Euro
n. 833 del
presenza
200.000,00
23.12.1978
Ambulatoriale
3.000 prestazioni Euro
per visite e cicli 200.000,00 di riabilitazione
3. L’Ospizio Xxxxxx si impegna a programmare la propria atti- vità in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni e la qualità delle medesime nei confronti degli aventi diritto. Non verranno riconosciute prestazioni ripetute per problemi connessi alla qualità. Essendo gli erogatori pri- vati accreditati tenuti a programmare l’attività armonicamente nei dodici mesi, non è consentila l’interruzione delle presta- zioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo con- trattuale. Ne consegue che eventuali prestazioni eccedenti ri- spetto a quanto pattuito negli accordi contrattuali dovranno essere erogate gratuitamente. L’Azienda si riserva di rivalu- tare periodicamente, dopo la sottoscrizione del presente ac- cordo, il “numero minimo di prestazioni” da garantire, sulla base dell’andamento dell’erogazione dell’attività, che potrà essere soggetto a eventuali rimodulazioni in corso d’anno an- che in considerazione della fase sperimentale sopra citata, fermo restando il vincolo del budget complessivo assegnato di
cui sopra.
4. L’Ospizio Xxxxxx si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché dell’eventuale impossibilità ad ottemperare ai volumi minimi di prestazioni pattuiti dandone adeguata motivazione.
Art. 6 - Assistenza farmaceutica
L’erogazione dell’assistenza farmaceutica è a carico dell’Azienda esclusivamente per i pazienti in regime residen- ziale ed è riferita:
- all’erogazione delle specialità medicinali, farmaci generici e galenici relativi alle patologie presentate dal soggetto ospite
- all’erogazione dei dispositivi medici e del materiale di consumo
Art. 7 - Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanita- rie
1. L’Ospizio Xxxxxx si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifi- ci, di autorizzazione e di accreditamento, relativi all’attività oggetto del presente accordo.
2. L’Ospizio Marino garantisce inoltre i seguenti standard as- sistenziali previsti per il livello di appartenenza definiti dal decreto del Presidente della Regione FVG n. 0151/Pres del
26.07.2016:
- nelle strutture residenziali di livello base per disabili, gli standard qualificanti sono:
• infermiere h 24 assistenza medica: 80 minuti/die per nucleo di 20 posti letto
• assistenza globale (infermieri e OSS): 160 min/pz/die
• terapia riabilitativa: almeno 60 min/pz/die
- nelle strutture residenziali per persone disabili gravi, gli standard qualificanti sono:
• infermiere h 24 assistenza medica: 180 minuti/die per nucleo di 20 posti letto
• assistenza globale (infermieri e OSS)
• 160 min/pz/die terapia riabilitativa: compresa tra 60 e 180 min/pz/die
- nelle strutture semiresidenziali di livello base per disabi- li, gli standard qualificanti sono:
• infermiere almeno 7 ore /die ogni 20 pazienti assi- stenza medica:
• 80 minuti/die ogni 20 pazienti OSS almeno 7 ore/die ogni 20 pazienti
• terapia riabilitativa: almeno 60 min/pz/die
- nelle strutture semiresidenziali per persone disabili gravi, gli standard qualificanti sono:
• infermiere almeno 7 ore /die ogni 20 pazienti
• assistenza medica: 180 minuti/die ogni 20 pazienti
• OSS almeno 7 ore/die ogni 20 pazienti
• terapia riabilitativa: compresa tra 60 e 180 min/pz/die
3. L’Ospizio Xxxxxx garantisce che l’attività oggetto del pre- sente accordo verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situa- zioni di incompatibilità.
4. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad elimi- narle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda.
5. La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensio- ne dell’accreditamento disposta con decreto della Direzione centrale integrazione salute, politiche sociali e disabilità, determinano la risoluzione o la sospensione del presente ac- cordo.
6. L’accertamento della non conformità ai requisiti di auto- rizzazione e/o di accreditamento determina la relativa alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per gli adempimenti di competenza.
7. L’Ospizio Xxxxxx si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabbilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determi- nate, specificandone la motivazione.
8. L’Ospizio Xxxxxx si impegna a garantire al personale impie- gato l’inquadramento giuridico cd economico di cui alta quali- fica professionale ricoperta.
Art. 8 - Sistema Informativo
1. L’Ospizio Marino deve essere dotato di strumenti informati- ci hardware e software idonei a implementare i dati e gestire database relazionali, videoscrittura e foglio elettronico. Inoltre deve avere un indirizzo e-mail.
2. La Struttura deve procedere alla raccolta informatizzala dei dati degli ospiti e deve avere informatizzato un sistema di valutazione.
3. L’Azienda si riserva di introdurre specifiche modalità di prenotazione laddove verrà definito apposito strumento.
Art. 9 - Controlli e debito informativo
1. La Struttura si impegna a trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali.
2. È data facoltà all’Azienda richiedere informazioni e docu mentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica nor- mativa di settore.
3. In particolare l’Azienda, attraverso le proprie strutture competenti effettua, con cadenza semestrale, un monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate dall’Ospizio Marino
per verificarne la congruità e l’appropriatezza rispetto al PRI con particolare riferimento al controllo sul risultato delle prestazioni effettuate. Quali indicatori standard di outcome verranno utilizzate le scale valutative del dolore: NRS (Numerical Rating Scale) e di funzionalità: Xxxxxxx modi- ficata su 20 punti.
4. Le parti annualmente organizzano un audit clinico e gestio- nale al fine di analizzare i percorsi e le prassi poste in essere nel periodo di riferimento, con discussione degli stan- dard stabiliti.
5. Qualora si riscontrassero delle irregolarità nell’effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione del- le stesse o irregolarità di altra natura, l’Azienda provvedere alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate for- nendo un termine di 10 gg. per la formulazione delle controde- duzioni, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo.
6. Nel caso si verifichi una irregolarità si procederà al man cato riconoscimento della prestazione verificata.
7. L’Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopral- luoghi presso la sede operativa dell’Ospizio Marino per veri- ficare il rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi.
8. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipala dell’accordo.
9. L’Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell’ambito del controllo delle prestazioni.
Art. 10 - Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
1. Le fatture verranno emesse, tenendo conto delle giornate di degenza riferite al periodo di competenza e unicamente per i posti letto effettivamente occupati e saranno pagate entro 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture stesse (farà fede la protocollazione in ricezione dell’Azienda).
2. Al fine della liquidazione delle fatture mensili, l’Ospizio Xxxxxx dovrà inviare all’Azienda:
a. elenco nominativo degli utenti, il numero delle giornate di degenza (trattamento residenziale e semiresidenziale) o/e le prestazioni erogate (trattamento ambulatoriale) a ciascuno;
b. elenco nominativo del personale che ha svolto servizio ef- fettivo con attestazione di avvenuta osservanza degli standard pattuiti.
2. La seguente documentazione in allegato ad una dichiarazione del legale rappresentante della Struttura resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.n. 445/2000 e xx.xx.
3. Il documento richiesto sub lettera a) andrà sottoscritto per conferma dal Direttore del Distretto Basso Isontino o suo
delegato.
4. In caso di assenza anche di uno solo dei predetti documen- ti, tale da non consentire agli Uffici distrettuali le dovute verifiche propedeutiche alla liquidazione, i pagamenti potran- no essere sospesi e riprenderanno solo con l’avvenuta presen- tazione della documentazione richiesta.
5. I pagamenti potranno inoltre essere sospesi qualora l’INPS, INAIL o altra Pubblica Amministrazione richieda la sospensione dei medesimi.
6. La sospensione dei pagamenti di cui ai precedenti capover- si, non comporta alcun onere per l’Azienda.
7. I controlli amministrativi e sugli standard organizzativi verranno effettuati Direttore del Distretto Basso Isontino previa liquidazione delle fatture mensili
Art. 11 - Decorrenza e durata
1. II presente accordo ha valenza biennale, con decorrenza 01.01.2023 e scadenza al 31.12.2024.
2. Nelle more della stipula dell’accordo dell’eventuale accor- do per uno o più anni successivi, i rapporti tra le parti sa- ranno regolati sulla base delle disposizioni previste dal pre- sente atto.
3. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo o per modifi- che strutturali e organizzative aziendali.
4. La validità del presente accordo è condizionata, altresì, dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione ed accredi- tamento dell’Ospizio Marino.
5. Il presente accordo è redatto in unica copia sottoscritta con firma digitale. L’Azienda ne trasmetterà copia alla Dire- zione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
1. Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria com- petenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
2. La Struttura garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europee e nazio- nale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)” e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, compre- sa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un
D.P.O. (Data Protection Officer), come prescritto dalla norma- tiva citata.
3. Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta alla Strut- tura da parte dell’Azienda.
Art. 13 - Anticorruzione e Trasparenza
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.
165/2001, la Residenza, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. di non aver concluso contratti di la- voro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri auto- ritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 14 - Incompatibilità
1. La Struttura, richiamato il regime di incompatibilità sta- bilito dalla legge 31.12.1991 n. 412 nonché la successiva nor- mativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzial- mente, di avere nel proprio organico o a livello di consulen- ti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
2. La Struttura si impegna pertanto a fornire con cadenza se- mestrale all’Azienda l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stes- sa ogni variazione che dovesse intervenire.
3. L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompa- tibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente ac- cordo e di segnalazione alla Direzione centrale salute, poli- tiche sociali e disabilità al fine di valutare l’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Struttura osservando quanto prescritto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e for- niture dichiara di assumersi, mediante la sottoscrizione del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; ovvero uti- lizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusivamente tramite boni- fico bancario o postale.
2. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comu- nicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti cor- renti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, non- ché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
Art. 16 - Risoluzione anticipata dell’accordo
1. II presente accordo si risolve di diritto in caso di deca- denza, sospensione o revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
2. L’accordo si intende risolto, su comunicazione dell’Azienda, qualora l’Ospizio Xxxxxx realizzi uno o più del- le seguenti fattispecie che si configurano come grave inadem- pimento:
• mancato adempimento degli obblighi informativi del presente accordo inosservanza dell’obbligo di conserva- zione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate
• impedimento ai controlli esercitati dall’azienda,
• decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adem- piere interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget
• mancato o incompleto adempimento del debito informati- vo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere
3. L’Azienda si riserva la rivalutazione degli accordi fra le parti in assenza di valutazione e pubblicazione degli outco- mes, o di non partecipazione alle fasi di discussione dei pro- cessi congiunti di miglioramento delle prassi.
4. L’inadempimento della Struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Art. 17 - lncedibilità dell’accordo e cessione dei crediti
1. L’Ospizio Xxxxxx si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente accordo e, pertanto, il mede- simo non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità dell’accordo può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni
previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizza- zione e di accreditamento.
3. Le parti concordano di escludere la cedibilità dei crediti derivanti dal presente accordo ai sensi del comma 2 dell’art. 1260 cc.
Art. 18 - Copertura assicurativa
1. L’Ospizio Xxxxxx provvede a garantire idonea copertura as- sicurativa per Responsabilità civile verso terzi e RCO per l’attività prestata in esecuzione del presente accordo.
2. L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Art. 19 - Codice di comportamento
1. L’Ospizio Xxxxxx consegnerà all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria al momento della stipula del presente accordo copia del proprio Codice di Comportamento.
2. L’Ospizio Xxxxxx si impegna, altresì, ad ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell’Azienda, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recepito dall’Azienda con de- creto n. 62/2015.
Art. 20 - Gestione Emergenze e Prevenzione Incendi
Fermo restando che ò obbligo dell’Ospizio Marino attuare le misure per la gestione delle emergenze e della prevenzione in-
cendi secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.inm., la Struttura dovrà opportunamente informare e formare, se necessario, sui comportamenti da tenere e le mi- sure da adottare in tali evenienze, il personale dell'Azienda che accede alla Struttura per esigenze lavorative correlate al presente accordo. La formazione di cui sopra verrà svolta a cura della figura designata preventivamente in Ospizio Marino, ai sensi dell'art. 18, comma b), del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx., incaricata dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di la- voro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenze.
Art. 21 - Registrazione e bollo
Il presente atto c soggetto a registrazione in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 dd. 26.04.1986 e xx.xx. (Tariffa Parte Seconda - art. I lett.b) e le spese sono a carico della parte che la richiede. L’imposta di bollo è a carico dell’Ospizio Marino. Verrà assolta in modo virtuale dall’Azienda e rimborsata dalla Struttura.
Art. 22 - Foro competente
Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura contro- versia derivante dal presente accordo è competente il foro di Trieste.
Art. 23 - Norma transitoria e di rinvio
1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica, la Struttura
si impegna a rispettare i protocolli ASUGI relativi alla pre- venzione della diffusione del virus COVID-19.
2. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina
(firmato digitalmente)
Per Universiis Società cooperativa sociale
(firmato digitalmente)
Le parti, letti e condivisi, accettano espressamente i contenuti degli artt. 16 e 17.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina
(firmato digitalmente)
Per Universiis Società cooperativa sociale
(firmato digitalmente)
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 13:43:29
IMPRONTA: 319B5003B3CFF8FBE78285389701043C4C0B80500DBDFC449A92AE67F9786A24 4C0B80500DBDFC449A92AE67F9786A245B970DFF9CDF3FB4D886198AF2AAE158
5B970DFF9CDF3FB4D886198AF2AAE158141B145504901C0E07E96B92D1FBDC97
141B145504901C0E07E96B92D1FBDC975C8161A56485C86902A0227D09131D9F
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 13:50:03
IMPRONTA: 06506AD8850BB8E9980022034C87A0CFB81BEEC0FF232EC9552C245C73995B48 B81BEEC0FF232EC9552C245C73995B486339999E6EC62475EAED361678A3FCD7 6339999E6EC62475EAED361678A3FCD7A2775D29A040954A1E54EE88184B19C4 A2775D29A040954A1E54EE88184B19C4FA6B6BBFB2D73E777A30EA7B2E413C6F
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 14:19:17
IMPRONTA: 862715098CAC13FD861C119E57D7F740F098D3C2A922E55596208412F3E4E97D F098D3C2A922E55596208412F3E4E97DB2E454E66C8A1A7DD11CF391282DC843 B2E454E66C8A1A7DD11CF391282DC843C927B09751EF40655384FF19F3D0D608 C927B09751EF40655384FF19F3D0D608C64B75A26A95A176B98FA1F9FF508863
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 14:25:58
IMPRONTA: 766B301932C0007D94B1ECF4B8BB2E430AB0DC18EB085F0B17CFC26CEE7F4486 0AB0DC18EB085F0B17CFC26CEE7F44863D0548A308076D87D4D0604FEF6D7BD0
3D0548A308076D87D4D0604FEF6D7BD02253CF4FC3104F3423D96725347522EC
2253CF4FC3104F3423D96725347522EC23397890657EFDB8360BBF82C2537095
Atto n. 76 del 03/02/2023