REGOLAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
Comune di Castelfranco di Sotto
Sportelli Unici Integrati Comprensorio del cuoio
REGOLAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
(Noleggio da rimessa con conducente autovetture e servizio taxi
- approvato con delibera C.C n.27 del 29/05/2002)
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IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA 4
Art. 1 Principi generali e definizione del servizio 4
Art. 2 Disciplina del servizio. 4
Art. 3 Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione 4
Art. 4 Condizioni d'esercizio. 5
Art. 5 Numero delle autorizzazioni 5
Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture 5
Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea 6
Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio 6
Art. 9 Commissione Comunale per il servizio di taxi e servizio di noleggio. 6
CAPO II 7
LA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI TAXI O SERVIZIO DI NOLEGGIO 7
Art. 10 Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di taxi o servizio di noleggio. 7
CAPO III 8
MODALITA' DI RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 8
Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni 8
Art. 12 Contenuti del bando. 8
Art. 13 Titolo oggetto di valutazione e titoli di preferenza 9
Art. 14 - Commissione di Concorso per assegnazione autorizzazioni 9
Art. 15 Attività della Commissione di Concorso per assegnazione autorizzazioni 9
Art. 16 Presentazione delle domande 10
Art. 17 Assegnazione e rilascio della autorizzazione 10
Art. 18 Trasferibilità della autorizzazione. 10
CAPO IV 11
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO 11
Art. 19 Caratteristiche delle autovetture 11
Art. 20 Sostituzione del mezzo 11
Art. 21 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozzette 12
Art.22 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio. 12
Art. 23 Comportamento del conducente durante il servizio. 12
Art. 24 Comportamento degli utenti. 13
Art. 25 Sostituzione o collaborazione alla guida. 13
Art. 26 Interruzione del trasporto. 14
Art. 27 Trasporto handicappati 14
Art. 28 Tariffe 14
Art. 29 Contachilometri. 15
Art. 30 Responsabilità nell'esercizio del servizio. 15
Art. 31 Pubblicità sulle autovetture 15
Art. 32 bis - Servizio taxi: turni di servizio 15
Art. 33 Reclami. 15
CAPO V 15
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI 15
Art. 34 Addetti alla vigilanza 16
Art. 35 Idoneità dei mezzi di servizio. 16
Art. 36 Sanzioni amministrative 16
Art.37 Violazioni e sanzioni 16
Art. 38 Rinuncia alla autorizzazione 17
Art. 39 Sospensione della autorizzazione. 18
Art. 40 Revoca della autorizzazione. 18
Art. 41 Decadenza della autorizzazione. 18
Art. 42 Effetti consequenziali alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione. 18
Art. 43 Irrogazione delle sanzioni 19
Art. 44 Disposizioni finali. 19
CAPO I
IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
Art. 1 Principi generali e definizione del servizio
1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli o motoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto terzi, necessitano dell’autorizzazione comunale e sono soggette alle norme del presente regolamento e degli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della vigente normativa di settore.
2. E’ escluso dalle norme del presente Regolamento, l’esercizio del trasporto pubblico di linea.
3. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta ( N.C.C.) assicura la mobilità di trasferimento dell’utenza che trasmette presso la sede o la rimessa una richiesta di trasporto, senza limiti di tempo o di percorso.
4. Il servizio di taxi provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei servizi pubblici di linea. E’ compiuto a richiesta dell’utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dall’utenza
Art. 2 Disciplina del servizio.
1. I servizi di cui all'art. 1 sono disciplinati, tra le altre normative, da:
• L. 15\1\92 n. 21;
• Direttive Regionali in materia ai sensi dell’art. 4 della legge 15\1\1992 n. 21 ed in particolare dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1/3/1995;
• L.R 6/9/1993, n. 67;
• DPR 24\7\1977 n. 616 artt. 19 e 85;
• D. Lgs. 30\4\92 n. 285 e succ. modifiche ed integrazioni (C.d.S.);
• DPR 16\12\1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del C.D.S.);
• D.M. 13\12\1951 concernente i servizi pubblici non di linea;
• D.M. 15\12\1992, n. 572, concernente norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi od ad autonoleggio con conducente;
• D.M. 20\4\1993, recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
Art. 3 Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione.
1. L'esercizio del servizio pubblico non di linea è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, art. 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea possono:
a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
4. Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il conducente di taxi o di servizio a noleggio è reintegrato nella titolarità della autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15/1/1192, n. 21.
Art. 4 Condizioni d'esercizio.
1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più autorizzazioni per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa sul territorio Comunale, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza, in regola con tutte le vigenti normative relative alle rimesse di autoveicoli.
4. La autorizzazione deve essere custodita a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.
5. Nell’esercizio dell’attività devono essere osservate le norme a tutela della incolumità individuale e delle previdenza infortunistica ed assicurativa.
Art. 5 Numero delle autorizzazioni.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 15/1/1992, n. 21, il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 131 del 1/3/1995, viene determinato come sotto indicato:
- un’auto per il noleggio da rimessa con conducente ogni 1000 abitanti (o frazione superiore a 500);
- un taxi ogni 2500 abitanti (o frazione superiore a 1250).
Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture.
1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal DM. 19 novembre 1992 e portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi".
2. Ad ogni vettura adibita al servizio di taxi è assegnato un numero di ordine ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico” del tipo stabilito dal Dirigente.
3. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile e con lo stemma o nome del Comune che ha
rilasciato l'autorizzazione, nonché di un numero progressivo.
Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1. Nei casi di necessità accertati dall’Amministrazione comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, i veicoli immatricolati in servizio pubblico non di linea possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Responsabile del Settore Tecnico in presenza di regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della autorizzazione di taxi o dell'autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l’altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l’acquisizione di servizi nel territorio comunale.
3. L’Amministrazione comunque può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell’ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
4. L’esercente ha l’obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l’esercizio dell’attività, compresa l’autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all’espletamento dei servizi di vigilanza.
5. Il prelevamento dell'utenza ovvero l’inizio del servizio per qualsiasi destinazione avviene:
a) per il noleggio con conducente: con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo stabilito;
b) per il servizio taxi: con partenza dai luoghi di stazionamento individuati con provvedimento del Dirigente Settore Tecnico, sentita la commissione Consultiva comunale;
c) per la prestazione del servizio taxi è consentito all’utente accedere al servizio per l’immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento. A tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero od occupato attraverso apposito segnale illuminabile collocato all'interno del parabrezza anteriore con la dicitura "libero" o occupato. L'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.
6. Solamente nel caso in cui non sia esercitato il servizio di taxi i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi.
Art. 9 Commissione Comunale per il servizio di taxi e servizio di noleggio.
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dell'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva comunale così composta:
a) Assessore competente in materia di trasporti e turismo che assumerà la carica di Presidente;
b) Il Responsabile del Settore Tecnico;
c) il Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale;
d) n.2 rappresentanti disegnati dalle associazioni di categoria dei servizi pubblici non di linea maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
2- Qualora le associazioni di cui alla lettera d) e e) non raggiungessero l’accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, l’Amministrazione comunale procede con sorteggio alla nomina dei membri, tra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni. In caso di mancata designazione, la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a) - b) – c).
3- Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente Comunale di categoria non inferiore a “C” .
4- La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente fissa l’ordine del giorno e convoca la Commissione, che è comunque tenuto a riunire entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre componenti la commissione stessa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5- La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
6- La Commissione svolge le funzioni di cui all’art. 4 della L. 21\92 nonché quelli di :
a) vigilare sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del presente regolamento, avvalendosi a tal fine degli uffici comunali;
b) promuovere indagini conoscitive d'ufficio su segnalazione degli utenti;
c) segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 6/9/1993, n. 67.
7- La Commissione dura in carica quattro anni a far data dalla esecutività della deliberazione di nomina. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
8- I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell’Ente o dell’associazione che li ha designati.
CAPO II
LA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI TAXI O SERVIZIO DI NOLEGGIO
Art. 10 Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di taxi o servizio di noleggio.
1. L'esercizio della professione di conducente di taxi o servizio di noleggio è consentito ai cittadini italiani o equiparati in possesso dei seguenti requisiti
a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada, con iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio;
b) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, comodato d’uso o noleggio, del veicolo utilizzato per il servizio;
c) avere, per il servizio di noleggio con conducente, una rimessa nel Comune di Castelfranco di
Sotto, idonea allo svolgimento dell’attività ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
d) non aver ceduto una precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
2. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:
a) l’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seg. C.P.
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 1423\1956, 575\1965, 646\1972,726\1982 e successive modifiche e d integrazioni;
c) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione, anche se da parte di altri comuni;
d) essere incorsi in una o più condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
e) essere stato assoggettato e avere in corso procedure fallimentari a meno che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.
CAPO III
MODALITA' DI RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.
1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi e quella per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 10
2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, revoca, decadenza o per aumento del contingente numerico delle stesse, una o più autorizzazioni di NCC o autorizzazioni per taxi, per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio per almeno 30 giorni e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
4. I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione; eventuali ulteriori richieste presentate con lo stesso bando saranno esaminate solo qualora le richieste pervenute non superino il numero di autorizzazioni concedibili.
Art. 12 Contenuti del bando.
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
- numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- elencazione di titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione e criteri di preferenza;
- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
Art. 13 Titolo oggetto di valutazione e titoli di preferenza.
1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, dovranno essere assoggettati a valutazione i seguente titoli:
a) titolo di studio
b) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo;
c) servizio prestato in qualità di titolare di un impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico non di linea
d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea o di linea
e) altri titoli inerenti la professione,
2. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero è stato dipendente di impresa di nolegio con conducente per il medesimo tempo.
Costituisce in subordine titolo preferenziale a parità di punteggio:
a) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
3. In caso di ulteriore parità di punteggio, la autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età.
4. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si dovrà far riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, con riferimento alla data di spedizione della Raccomandata A.R.
Art. 14 - Commissione di Concorso per assegnazione autorizzazioni
1. Per l’espletamento del concorso, la Giunta Comunale nomina una apposita commissione di concorso
2. La Commissione è composta da tre membri esperti nel settore tra cui il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio Tecnico che la presiede.
3. Le funzioni di Segretario vengono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria C.
4. La Commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni.- Essa è convocata dal presidente rispettando il termine previsto nel bando di concorso.
Art. 15 Attività della Commissione di Concorso per assegnazione autorizzazioni
1. La Commissione, nella prima seduta, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri e prima di pronunciarsi sulla ammissibilità delle domande, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.
2. La Commissione di concorso valutata quindi la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi e procede poi alla attribuzione del punteggio in base ai titoli presentati dai candidati ed ai criteri di valutazione precedentemente stabiliti. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione sarà successivamente affissa all’Albo pretorio del
Comune per 30 giorni.
4. Alle valutazioni devono essere presenti tutti i commissari a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
Art. 16 Presentazione delle domande
1. Le domande per le assegnazioni delle autorizzazioni dovranno essere presentate, su carta legale, indirizzate al Sindaco. Le domande devono essere presentate a partire dal 20° fino a 45° giorno (compresi) dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.T., esclusivamente a mezzo di raccomandata A.R.; per l’ammissibilità delle domande fa fede il timbro di spedizione della raccomandata, apposto dall’ufficio postale. Nella domanda devono essere indicate le generalità, la data e luogo di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificati di iscrizione al Ruolo conducenti o dichiarazione sostitutiva in merito;
b) documentazione comprovante il possesso eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto stabilito all’art. 15;
c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.
Art. 17 Assegnazione e rilascio della autorizzazione.
1. L’Ufficio Comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso, la approva e provvede agli adempimenti per l’assegnazione delle autorizzazioni, che verranno rilasciate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente .
2. L’Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne da comunicazione agli interessati, invitandoli, entro 30 giorni, a presentare la documentazione richiesta.
3. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da pubblici uffici o privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme della dichiarazione sostitutiva prevista dal DPR 445\200, salvo i necessari accertamenti d’ufficio da parte dell’amministrazione comunale. Il rilascio del titolo è subordinato in ogni caso alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio delle professione di servizio di taxi o di noleggio con conducente.
4. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso ha validità di anni 3 dalla data di approvazione: i posti in organico che nel corso dell’anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
5. L’Ufficio competente al rilascio istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
Art. 18 Trasferibilità della autorizzazione.
1. L’autorizzazione fa parte della dotazione di impianto di azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d’azienda o di un ramo di esso.
2. A tal fine, secondo i casi, il titolare della autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentati devono presentare al Comune apposita domanda, con le modalità di cui al presente regolamento. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare
trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o testamentale, lo stato di famiglia e , se necessario, il consenso degli eredi.
3. Il trasferimento dell’autorizzazione d’esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare a persona da questo designata purchè iscritta nel ruolo di cui all’.art6 della Lege n°21/92 ed in possesso dei prescritti requisiti, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell’autorizzazione:
a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessanta anni;
c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
4. Il trasferimento mortis causa della autorizzazione comunale è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare ed in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione secondo quanto disposto dall’art. 9 della L. 21\92. Inoltre, dietro autorizzazione del Dirigente, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi, ad un soggetto appartenente al nucleo familiare del titolare nel termine perentorio di due anni, purché iscritto nel ruolo di cui all’.art6 della Lege n°21/92 ed in possesso dei prescritti requisiti. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti richiesti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, e l’erede non eserciti la professione, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
5. Il Responsabile dell’Ufficio competente dispone il trasferimento per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) Il contratto di cessione deve essere redatto e stipulato nelle forme previste dalla vigente normativa per la cessione di azienda;
b) La dichiarazione di successione (se sussiste l'obbligo di presentazione) deve essere depositata presso i competenti uffici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
c) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione;
6. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.
CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 19 Caratteristiche delle autovetture.
1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla vigente normativa, ivi compreso quanto disposto dall’art.12 della Legge n°21/92.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle etc.).
Art. 20 Sostituzione del mezzo
3. In caso di sostituzione dell’autovettura o motocarrozzetta, il titolare deve comunicare all’ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio, specificando
il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso.
4. L’Ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei dovuti contrassegni, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione e di revisione: sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l’annotazione relativa alla intervenuta sostituzione.
5. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta di trasporto, l’Amministrazione comunale, sentita la Commissione consultiva , può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire mezzi esistenti
Art. 21 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozzette
1. Per la sostituzione di autovetture o motocarrozzette immatricolate per servizio pubblico non di linea che abbiano subito guasti, incidenti o furti , che comporterebbero l’interruzione del servizio per almeno 15 giorni continuativi, su richiesta degli interessati, può essere autorizzata la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
a) la locazione sia effettuata tra titolari di autorizzazioni
b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere analoghe caratteristiche
c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell’arco dell’anno
d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell’autoriparatore dalla quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto prestata presso le competenti autorità
2- L’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo da sostituire che di quello del sostituto e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.
Art.22 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.
1. Nel caso di assegnazione del titolo o di acquisizione dello stesso per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 60 giorni, qualora l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di tre giorni, al compentente Ufficio Comunale.
Art. 23 Comportamento del conducente durante il servizio.
1. Nell'esercizio della propria attività il conducente di servizio pubblico non di linea ha l'obbligo:
a) di comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
c) prestare servizio nei confronti dell’utenza portatrice di handicap garantendo tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
d) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
e) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
f) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
g) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria;
i) consegnare al competente Ufficio comunale entro 24 ore dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
j) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
l) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
m) rilasciare al cliente la ricevuta o altro documento fiscale attestante il prezzo pagato per il trasporto;
n) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
o) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
- l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;
- la autorizzazione comunale;
- le tariffe praticate.
2. Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:
a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 7;
c) portare animali propri in vettura;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata su base chilometrica;
f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
Art. 24 Comportamento degli utenti.
1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
a) fumare;
b) scegliere, per il servizio taxi, la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a quattro;
c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
Art. 25 Sostituzione o collaborazione alla guida.
1. I titolari di autorizzazione di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di autorizzazione per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di autorizzazione o l'erede, per qualsiasi motivo, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e dell'iscrizione al Ruolo; la sostituzione anche per un solo giorno, deve essere comunicata al competente ufficio comunale unitamente al nominativo del soggetto da cui il titolare intende farsi sostituire; in ogni caso è necessario comunicare all’ufficio competente la durata dell’interruzione del servizio e la motivazione, di cui al coma 1.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e dell'iscrizione al Ruolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
6. Il titolare della autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari nonché dei dipendenti e dei loro sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.
Art. 26 Interruzione del trasporto.
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
Art. 27 Trasporto handicappati.
1. Il conducente del servizio taxi o di noleggio con conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. I veicoli in servizio di taxi o NCC appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 –DPR 384\78.
Art. 28 Tariffe.
1. La Giunta Comunale, sentito la Commissione consultiva, determina le tariffe per l'esercizio del
servizio di taxi.
2. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, con autovettura o motocarrozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Gli importi devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l’Ufficio Comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati.
Art. 29 Contachilometri.
1. I veicoli adibiti al servizio noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.
Art. 30 Responsabilità nell'esercizio del servizio.
1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare della autorizzazione, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.
Art. 31 Pubblicità sulle autovetture.
1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente di Settore.
Art. 32 bis - Servizio taxi: turni di servizio
1- I Servizi di Taxi sono stabiliti da turni ed orari stabiliti dal Sindaco sentito il parere della Commissione consultiva
Art. 33 Reclami.
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all’Ufficio Comunale competente che, verificato il relativo fascicolo, trasmette gli atti all’Ufficio Polizia che procede per l’adozione delle eventuali sanzioni previste dal vigente regolamento
CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
Art. 34 Addetti alla vigilanza.
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed agenti di cui all'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689.
Art. 35 Idoneità dei mezzi di servizio.
1. La Polizia Municipale dispone ogni due anni e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle eventuali direttive impartite dal Dirigente sulle caratteristiche degli automezzi.
2. I controlli della Polizia Municipale avranno ad oggetto le disposizioni del presente Regolamento circa i veicoli, rimanendo inteso che i controlli tecnici previsti dal vigente Codice della Strada rimangono a carico delle autorità competenti.
3. I commi precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione di veicolo.
Art. 36 Sanzioni amministrative.
1. Le violazioni al presente Regolamento sono così punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi della vigente normativa;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della autorizzazione.
2. L’amministrazione comunale provvedere periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida, da un collaboratore o nel caso di servizio di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento è contestato anche al titolare della autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
4. L’Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all’ufficio comunale competente.
5. Per le violazioni che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l’ufficio comunale competente comunica all’interessato l’avvio del procedimento relativo. L’interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie difensive entro 15 giorni dalla notifica dell’avvio del procedimento.
Art.37 Violazioni e sanzioni
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 260,00:
a) Articolo 4, comma 4,
b) Articolo 6, comma 2;
c) Articolo 8;
d) Articolo 20, comma 2;
e) Articolo 21;
f) Articolo 29.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 52,00 a Euro 464,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione o licenza da uno a sette giorni:
a. Articolo 4, comma 7;
b. Articolo 4, comma 6;
c. Articolo 8, comma 5;
d. Articolo 19;
e. Articolo 24;
f. Articolo 25;
g. Articolo 29 bis;
3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli. seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104,00 a Euro 464,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione o licenza da sette a trenta giorni:
a. Articolo 23,
b. Articolo 25,
c. Articolo 27.
4. Chiunque privo della autorizzazione perché mai ottenuta o revocata o decaduta, eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 206,00 a Euro 516,00.
5. Chiunque eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, con l’autorizzazione sospesa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104,00 a Euro 464,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell’autorizzazione o licenza.
6. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l’attività di servizio di NCC, anche collaborando nell’ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104.00 a Euro 464,00. Il responsabile dell’Ufficio competente dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non inferiore a 30 giorni
7. Il Titolare dell’autorizzazione che violi, per tre volte nell’arco dell’anno, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione da uno a sette giorni.
8. Il titolare di autorizzazione che, nell’esercizio del servizio, guidi in stato di ebrezza o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione o licenza da 30 a 90 giorni.
9. La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 8 qualora la stessa sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare ed a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla legge affinché l’infrazione non fosse ripetuta. Dopo l’accertamento della terza violazione il Responsabile dell’Ufficio competente dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione dell’autorizzazione da 30 a 90 giorni
10. Il periodo di sospensione dell’autorizzazione non potrà coincidere con l’eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.
11. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L’Importo è determinato ai sensi della legge 689\81.
12. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 38 Rinuncia alla autorizzazione
1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale
Art. 39 Sospensione della autorizzazione.
1. La autorizzazione è sospesa dal Dirigente per un periodo non superiore a sei mesi e non inferiore a 10 giorni nei seguenti casi, previa acquisizione del parere della Commissione comunale consultiva:
a) violazione degli art. 186-187 del Codice della Strada;
b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) violazione dei criteri per la determinazione delle tariffe;
d) violazione, per la terza volta nell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34,
e) manomissione del tassametro.
2. Il dirigente decide sul periodo di sospensione della autorizzazione, tenuto conto della gravità dell'infrazione.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 40 Revoca della autorizzazione.
1. Il Dirigente dispone la revoca della autorizzazione nei seguenti casi, previa acquisizione del parere della Commissione comunale consultiva:
a) quando il titolare della autorizzazione incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
c) per motivi di pubblico interesse, sentita la Commissione Comunale.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 41 Decadenza della autorizzazione.
1. Il Responsabile del servizio comunale competente, sentito il parere della commissione consultiva, dispone la decadenza del titolo nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione, previa acquisizione del parere della Commissione comunale consultiva:
a) quando in capo al titolare della autorizzazione venga a mancare il requisito di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della
L.R. 6/9/1993, n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dalla vigente normativa;
b) per mancato inizio del servizio nei termini entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
c) abbia di fatto trasferito la rimessa fuori dal territorio comunale.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 42 Effetti consequenziali alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione.
1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia,
sospensione, decadenza o revoca della autorizzazione.
Art. 43 Irrogazione delle sanzioni.
1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.
Art. 44 Disposizioni finali.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigenti.
2. Dell'approvazione del presente regolamento è data notizia sul B.U.R.T.