RDO sul ME.PA. N° 3106605
RDO sul XX.XX. N° 3106605
Accordo Quadro per la fornitura BIENNALE di Reagenti chimici, Standard e Matrici di Riferimento Certificate da destinare ai Laboratori e Dipartimenti ARPAS distinto in 5 lotti:
Lotto 1 - Reagenti chimici (Vari) CIG: 918060179B
Lotto 2 - Reagenti chimici (Soluzioni a titolo noto e soluzioni per taratura) CIG: 9180751365 Lotto 3 –Standard per cromatografia ionicaCIG:91807892C1
Lotto 4 – Soluzioni per CQ 1 CIG: 9180798A2C
Lotto 5 – Matrici di riferimento certificate CIG:9180802D78
DISCIPLINARE DI GARA / LETTERA INVITO
PREMESSE
Con determina a contrarre n.766/2022 del 30/05/2022, questa Agenzia ha deliberato di affidare mediante stipula di Accordo Quadro con unico operatore la fornitura biennale di Reagenti chimici, Standard e Matrici di Riferimento Certificate, destinati ai Laboratori e ai Dipartimenti ARPAS.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura negoziata è svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto Acquistinretepa della Consip (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Detta procedura negoziata è indetta, con Determinazione del Servizio provveditorato ed economato
n. /2022 del , nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) e del comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016, con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della P.A. e abilitati, entro la data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta, nella categoria merceologica Sanità, Ricerca Welfare.
La procedura è suddivisa nei cinque distinti lotti:
LOTTO | CIG |
Lotto 1 - Reagenti chimici (Vari) | 918060179B |
Lotto 2 - Reagenti chimici (Soluzioni a titolo noto) | 9180751365 |
Lotto 3 – Standard per cromatografia ionica | 91807892C1 |
Lotto 4 – Soluzioni per CQ 1 | 9180798A2C |
Lotto 5 – Matrici di riferimento certificate | 9180802D78 |
Per ciascun lotto di aggiudicazione verrà stipulato un contratto di accordo quadro. Il luogo di consegna della fornitura è il territorio della Regione Sardegna (IT).
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il dottor Xxxxxxx Xxxxx – email: xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, Capo II, è il Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Direttore del Servizio provveditorato ed economato, cui spetta nella persona del Direttore pro tempore altresì il ruolo di Seggio di gara.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Condizioni generali di registrazione CAT e Istruzioni di gara CAT.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/ dove sono accessibili i documenti di gara.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile dal portale xxx.XXXXXXXXXXX.xx in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Condizioni generali di registrazione CAT e Istruzioni di gara CAT disponibili sul sito CAT SARDEGNA.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Condizioni generali di registrazione CAT e Istruzioni di gara CAT, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma SARDEGNA CAT.
In ogni caso è indispensabile:
disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Capitolato Speciale d’Appalto e allegati;
2. Schema di contratto;
3. Disciplinare di gara-lettera invito;
4. Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
5. Documento di gara unico europeo in formato elettronico;
6. Patto di integrità approvato con Determinazione del D.G. n. 1207/2017 del 31-08-2017;
7. Codice di comportamento approvato con Determinazione del D.G. n. 38/2022 del 4/02/2022;
8. Informativa Privacy.
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito internet dell’ARPAS, nella sezione Bandi e Gare xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione “messaggistica” della Piattaforma.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 1 giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale, all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione messaggistica.
È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale che l’operatore economico dichiara in sede di gara (vedi modulo “dichiarazioni integrative” allegato al presente disciplinare).
Anche le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono con la stessa modalità (pec).
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto la conclusione di accordi quadro (massimo 5 ossia uno per lotto di aggiudicazione) per la fornitura di Reagenti chimici, Standard e Matrici di Riferimento Certificate, destinati ai Laboratori e ai Dipartimenti ARPAS. L’appalto comprende anche il trasporto e la consegna così come specificato nel Capitolato Speciale.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
LOTTO | CIG | BASE D’ASTA |
Lotto 1 - Reagenti chimici (Vari) | 918060179B | € 11.500,00 + iva |
Lotto 2 - Reagenti chimici (Soluzioni a titolo noto) | 9180751365 | € 9.000,00 + iva |
Lotto 3 – Standard per cromatografia ionica | 91807892C1 | € 14.000,00 + iva |
Lotto 4 – Soluzioni per CQ 1 | 9180798A2C | € 21.000,00 + iva |
Lotto 5 – Matrici di riferimento certificate | 9180802D78 | € 46.000,00 + iva |
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti (fino a 5).
Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ciascun lotto è riportato negli allegati al Capitolato speciale d’appalto.
Il CPV di riferimento per tutti i lotti sopra indicati è il seguente: 24300000-7 L’importo complessivo, pari a € 101.500,00, è al netto di Iva.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
L’appalto è finanziato con Xxxxx Xxxxx.
3.1 DURATA
La fornitura è effettuata nel rispetto di quanto disposto dal Capitolato speciale.
Per ciascun lotto, l’effettiva operatività dell’accordo quadro avrà una durata di due anni decorrenti dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura ovvero una minore durata qualora venga esaurito il limite massimo di spesa complessiva.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
Non sono previste opzioni né rinnovi.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al “singolo lotto” in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera
b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità allegato al presente documento e il mancato rispetto dello stesso patto costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nel presente articolo.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituisce requisito di idoneità:
a) l’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
b) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe a quella oggetto della gara.
Il concorrente deve aver eseguito, nei 36 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a quella descritta negli allegati al Capitolato speciale d’appalto, per un importo pari almeno al 50% dell’importo stabilito a base di gara nel caso di partecipazione a tutti i lotti o al 50% del valore del lotto o della somma dei lotti ai quali si partecipa (nel caso di partecipazione a più lotti). Si intendono per “forniture analoghe” quelle rientranti nella categoria merceologica indicata nel CPV della procedura di gara: CPV 24300000-7.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
La comprova del requisito, è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il requisito dell’elenco delle forniture analoghe di cui al precedente punto 6.2 lettera b) deve essere posseduto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara o al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
È’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni e conformemente alle modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificate in ultimo dall'art. 49, comma 2, lettera b-bis), della L. n. 108/2021, ritenuto di non apportare specifiche limitazioni alla luce delle prestazioni nella fattispecie richieste. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.
9. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto Semplificazioni (Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) così come prorogato fino al 30/06/2023 dal Decreto Semplificazioni “Bis” (Decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77), l’ARPAS non richiede la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Secondo quanto previsto dalla delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022, i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma AcquistinretePA (MEPA). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
L’offerta e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22/08/2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
11.1 Regole per la presentazione dell’offerta
L’“OFFERTA” è composta da:
A) Documentazione amministrativa;
B) Offerta economica [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].
Si precisa che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti dall’ARPAS e messi a disposizione nella Piattaforma.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) DGUE;
3) Dichiarazioni integrative al DGUE;
4) PASSoe;
5) ricevuta di pagamento elettronico comprovante l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione o copia del contrassegno in formato.pdf;
6) (eventuale)documentazione in caso di avvalimento: DGUE a firma dell’ausiliaria; dichiarazione di avvalimento; contratto di avvalimento; PASSOE dell’ausiliaria;
7) (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato A.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto/lotti concorre.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera
b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
− di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante allegato alla documentazione di gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− di accettare il “Patto di integrità” applicabile all’Arpas, approvato con Delibera di G.R. 30/16 del 15.06.2015 e adottato con Determinazione del D.G. dell’ARPAS n. 1207/2017 del 31.08.2017, allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel suddetto patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
− nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
− [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all’informativa allegata al presente disciplinare.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Qualora si intenda partecipare ai due lotti, essendo previsti i medesimi criteri di selezione, il concorrente può presentare un unico DGUE in cui si dichiari distintamente le forniture analoghe richieste quale requisito speciale di partecipazione.
Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c.le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico [per ogni singolo lotto] deve produrre e allegare nella sezione “Offerta Economica” della Piattaforma, la dichiarazione di offerta economica, predisposta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente disciplinare di gara (“Modulo offerta a prezzi unitari”), che deve contenere gli elementi di seguito indicati:
- dati identificativi dell’impresa (denominazione e/o ragione sociale, sede legale, partita IVA, nominativo del legale rappresentante/procuratore che sottoscrive l’offerta);
- marca prodotto offerto
- codice articolo prodotto offerto
- formato confezione offerta
- costo confezione offerta
- prezzo totale offerto per ciascun prodotto
- prezzo unitario offerto per u.m.
- Prezzo complessivo dell’intero fabbisogno presunto per l’intera durata dell’Accordo Quadro
- Ribasso percentuale offerto (in cifre e in lettere) ottenuto dalla trasformazione del prezzo complessivo offerto in percentuale di ribasso calcolato sull’importo posto a base di gara; tale percentuale viene ottenuta applicando la seguente formula:
Ribasso sulla B.A. (%) = 100 – (prezzo complessivo offertox100/importo a base di gara)
- Costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione
- data della dichiarazione di offerta
- sottoscrizione in formato digitale
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. Precisazioni:
⮚ Gli operatori economici dovranno formulare, per ciascun lotto, un prezzo per ogni articolo. Nell’ipotesi in cui vengano formulate offerte incomplete, al solo fine di rendere equivalente la consistenza delle medesime e quindi poter comparare le offerte, si procederà ad attribuire agli articoli non quotati dal concorrente un valore pari al prezzo più alto proposto per lo stesso articolo dalle altre ditte concorrenti purché l’offerta, sebbene incompleta, sia riferita ad almeno l’80% degli articoli richiesti e che la sommatoria del valore degli articoli offerti abbia un valore non inferiore all’ 80% del valore complessivo (ante ribasso). Nell’ipotesi in cui, invece, uno o più articoli non venissero quotati da nessun concorrente gli stessi articoli verranno stralciati e fatti oggetto di successiva procedura.
⮚ I valori offerti devono essere indicati, al netto dell’IVA, in cifre e là dove richiesto, anche in lettere. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta formulata in lettere. In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo offerta, prevarrà quello indicato in quest’ultimo.
⮚ Ai fini dell’aggiudicazione, in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e quello ottenuto applicando il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.
⮚ La percentuale di ribasso ottenuta dalla trasformazione del prezzo complessivo offerto dovrà essere espressa con un numero di decimali non superiori a tre, in caso contrario si
procederà all’arrotondamento della terza cifra decimale all’unità superiore, qualora l’ultima cifra indicata sia pari o superiore a cinque.
⮚ Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
⮚ In caso di RTI costituendo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs.n.50/2016. In ogni caso, l’offerta RTI consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti della prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese.
⮚ Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita sezione denominata “Busta di Qualifica” insieme all’altra documentazione amministrativa richiesta.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ogni lotto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice.
Gli operatori economici dovranno formulare il prezzo unitario per l’unità di misura di ciascun prodotto richiesto.
È fatta salva la possibilità per l’Agenzia di non aggiudicare la procedura nel caso in cui le offerte non soddisfino i requisiti previsti.
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta di apertura delle buste pervenute e di esame della documentazione amministrativa avrà luogo alle ore 10,00 del giorno successivo alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma, sezione Messaggistica.
Le successive (eventuali) sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma prima della data fissata.
Trattandosi di procedura svolta tramite piattaforma telematica le operazioni di apertura delle offerte sono completamente tracciate dal sistema e, pertanto, la seduta si svolgerà senza la presenza di concorrenti.
La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa o entro i successivi 2 giorni, nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21 che consenta il collegamento dei concorrenti da remoto per la visualizzazione delle operazioni della seduta.
17. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Nella prima seduta il seggio di gara, presieduto dal Direttore del Servizio provveditorato e alla presenza di due testimoni, accede alla documentazione amministrativa presentata da ciascun
concorrente mentre l’offerta economica resta invece chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra, il Seggio di gara provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio nei casi di cui al precedente articolo 12;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
Il Seggio di gara, in seduta successiva, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, aggiudicando ciascuno dei lotti al concorrente che ha presentato la migliore offerta ossia il maggior ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara.
Lo stesso Xxxxxx procede a redigere apposito verbale dichiarando l’aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e predisponendo la graduatoria definitiva.
In caso di parità di offerte, il Seggio procede al sorteggio.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:
- procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva, l’eventuale verifica della congruità del prezzo ed, in ogni caso, fatta salva la facoltà di cui all’art. 95 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Agenzia, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a riguardo;
- revocare l’aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, in caso in cui la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione Appaltante.
La comunicazione dell’esito della gara e delle eventuali esclusioni potrà avvenire tramite servizio messaggistica della Piattaforma e comunque tramite l’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione oltre che tramite affissione nella sezione “Bandi e gare” di Amministrazione trasparente dedicata alla procedura di gara.
18. ANOMALIA DELLE OFFERTE
Per ciascun Lotto, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 8 del Codice a cui si rinvia.
18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Il Direttore del Servizio Provveditorato / Presidente del Seggio di gara trasmette al RUP, ai fini dei successivi adempimenti, il verbale dell’ultima seduta in cui è definita la graduatoria definitiva dei concorrenti e la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun Xxxxx chiudendo così le operazioni di gara.
Il RUP o il Responsabile delle verifiche dal RUP delegato) procede a:
a) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
Previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, l’Agenzia procede alla aggiudicazione (non efficace) dell’appalto in relazione ai singoli Lotti.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a)
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale (in capo al RUP), la proposta di aggiudicazione è formulata dallo stesso RUP al rispettivo Dirigente, al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria (quando richiesta). L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”.
19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
20.CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del personale Arpas approvato dal Direttore Generale dell’ARPAS con Determinazione n. 38/2022 in data 04-02-2022.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione del predetto Codice pubblicato sul sito della stazione appaltante e nella stessa RDO nella Piattaforma MEPA.
22. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate nella Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti del sito istituzionale dell’Arpas.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati ai sensi del R.G.P.D. del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679 esclusivamente nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente disciplinare.
Si allega al presente disciplinare l’Informativa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 (RGPD).
25. RINVIO
Per quanto non indicato nel presente appalto si rinvia alle disposizioni del D.Lgs.n. 50/2016 e xx.xx.xx. e alle disposizioni della LR 8/2018 in quanto applicabili.
ALLEGATI
Sono allegati al presente disciplinare i seguenti documenti e moduli:
A) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
B) DGUE (Documento di gara unico europeo)
C) Modelli Offerta economica
D) - Patto di integrità
E) - Codice di comportamento
F) - Informativa sul trattamento dei dati personali.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Xxxx. Xxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)