DIREZIONE CULTURA BGBS23 RETI DI QUARTIERE SPORT ED EVENTI
DIREZIONE CULTURA BGBS23 RETI DI QUARTIERE SPORT ED EVENTI
SERVIZIO COORDINAMENTO DI DIREZIONE GESTIONE SPORT ISTITUZIONI CULTURALI
N. 0001-22 Registro
X. 0000-00 Reg. Area VII.5/F0008-22
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI BERGAMO E LA FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA
Premesso che:
• con atto notarile n° 51011/2015 del 25/06/2015 è stata costituita la Fondazione Accademia Carrara, la cui costituzione è stata promossa dal Comune di Bergamo con deliberazione N. 5/2015 Registro C.C.;
• tra il Comune di Bergamo e la Fondazione Accademia Carrara, è stata sottoscritta una convenzione in data 4 febbraio 2016, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 193 Registro G.C. nella seduta pubblica del 21 dicembre 2015, mediante la quale sono state assunte dalle parti reciproche obbligazioni finalizzate alla gestione del servizio museale e contestuale affidamento in comodato d’uso gratuito del patrimonio immobiliare ed artistico;
Dato atto che:
• l’art. 2 della suddetta convenzione stabilisce che essa ha durata di sei anni a decorrere dal 1° febbraio 2016 e può essere rinnovata per un uguale o un diverso periodo previo accordo fra le parti;
• questo periodo di collaborazione tra la Fondazione Carrara e il Comune di Bergamo ha soddisfatto pienamente le aspettative di entrambe le parti, soddisfacendo l’esito complessivo della gestione del servizio;
• le parti, pertanto, intendono rinnovare l’accordo al fine di convalidare i risultati raggiunti e ove possibile, valorizzare e potenziare ulteriormente l’attività museale, come proposto nell’allegato che mette a confronto il testo delle due convenzioni, parte integrante e sostanziale della presente;
• le modifiche introdotte tra cui la più rilevante è l’incremento della durata da 6 a 8 anni, traggono spunto dall’esperienza di gestione pregressa e tendono a migliorare la funzionalità del rapporto convenzionale;
Rilevato che:
• la circostanza che il Comune di Bergamo con delibera n° 548-21 Reg. G.C. abbia accettato, da parte dell’Ing. Scaglia, la donazione di un importante nucleo di opere destinate ad ampliare il patrimonio culturale della Fondazione Accademia Carrara e in correlazione ad essa la donazione della somma di 100.000,00 (euro centomila/00) che verrà utilizzata per far fronte ai costi di allestimento dello spazio museale e per le spese iniziali del Conservatore, ha reso necessario introdurre all’art. 6 – Prestazioni Aggiuntive una specifica disciplina del nuovo testo Convenzione allegato;
Visto i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta, rispettivamente dal Dirigente Cultura BGBS2023, Reti di Quartiere, Sport ed Eventi interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal Responsabile della Direzione Bilancio e Servizi Finanziari limitatamente alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49/1° comma del decreto Legislativo 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000 e s.m.i.
SI PROPONE
1. di procedere al rinnovo della Convenzione tra il Comune di Bergamo e la Fondazione Accademia Carrara per la gestione del servizio museale dell’Accademia Carrara e contestuale affidamento in comodato d’uso gratuito di patrimonio immobiliare ed artistico, come citati nella convenzione stessa allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale ed individuato con i seguenti verbali di consegna: beni immobili N° PG U0368458-2016 e beni mobili N° PG U0373533-2016;
2. di dare atto che ogni incremento successivo sarà oggetto di specifico verbale a parte;
3. di impegnare la Giunta ad informare preventivamente il Consiglio comunale circa eventuali modifiche ed integrazioni della Convenzione, affinché i rappresentanti del Comune in seno alla Fondazione ricevano specifico mandato da parte del Consiglio;
4. di impegnare la Giunta ad informare periodicamente la competente Commissione consiliare in ordine al Programma Culturale Triennale previsto agli art. 8 e 20 della Convenzione, nonché le sue rilevanti variazioni, oltre che riferire riguardo alla Relazione programmatica e consultiva annuale prevista agli art. 35 e 36, questo al fine di una piena condivisione circa l’armonizzazione delle attività del Museo con le politiche culturali cittadine”;
5. di dare atto che il contributo previsto all’art. 21 della Convenzione sarà determinato dagli appositi strumenti di programmazione finanziaria;
6. di demandare al dirigente competente l’adozione degli atti conseguenti
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 14 marzo 2013, n° 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
8. di dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento che seguirà alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art 134 comma 4, del D.lgs 267 e s.m.i.
L’Assessore alla Cultura Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Tra il COMUNE DI BERGAMO | Tra il COMUNE DI BERGAMO |
titolare del servizio Accademia Carrara rappresentato da XXXXXXX XXXXXXXXXX nella sua qualità di Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Sport, Giovani e Tempo libero in forza del decreto di incarico No 294 conferitogli dal Sindaco in data 30/09/2014. c.f. 80034840167 | titolare del servizio Accademia Carrara rappresentato da XXXXXXX XXXXXXXXXX nella sua qualità di Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Sport, Giovani e Tempo libero in forza del decreto di incarico No 294 conferitogli dal Sindaco in data 30/09/2014. c.f. 80034840167 |
e la | e la |
Fondazione "ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO" | Fondazione "ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO" |
rappresentata da XXXXXXX XXXXXX (detto XXXX) nella sua qualità di Vice-Presidente della Fondazione Accademia Carrara, in forza dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Accademia Carrara in data 15 gennaio 2016 c.f. 95218150167 | rappresentata da …………………….. nella sua qualità di Vice-Presidente della Fondazione Accademia Carrara, in forza dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Accademia Carrara in data ………………………c.f. 95218150167 |
Preambolo | Preambolo |
Con testamento 24 settembre 1795 il Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx istituiva erede universale di ogni suo bene ed avere la Galleria con la Scuola di disegno da lui eretta in Bergamo, Borgo X.Xxxxxx, al fine di dotare perennemente la Città di Bergamo di un'istituzione volta al pubblico di interesse culturale ed artistico ed all'insegnamento dell'arte pittorica. L'Amministrazione della Scuola veniva affidata ad una Commissaria composta secondo le regole dettate nel testamento istitutivo e dal diritto veneziano allora vigente. La Commissarìa, quale Amministratrice dell'Accademia Carrara, ha assolto il compito affidatole fino al 1958 quando, mediante atto del 18 dicembre, la Commissarìa dell'Accademia Carrara, allora in carica, immise il Comune di Bergamo nella titolarità dell'Accademia Carrara, ed il Comune di Bergamo, subentrando ad ogni effetto ed irrevocabilmente alla Commissarìa stessa, ne assunse tutti gli obblighi in merito alla gestione dell'Accademia Scuola di Arti Figurative, e si obbligò a procedere alla sua amministrazione attraverso gestione autonoma a mezzo di apposito Consiglio di Amministrazione in conformità al Regolamento allegato all'atto di immissione sopra richiamato. Il Comune di Bergamo, pertanto, con l'acquisizione del patrimonio ed il suo | Con testamento 24 settembre 1795 il Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx istituiva erede universale di ogni suo bene ed avere la Galleria con la Scuola di disegno da lui eretta in Bergamo, Borgo X.Xxxxxx, al fine di dotare perennemente la Città di Bergamo di un'istituzione volta al pubblico di interesse culturale ed artistico ed all'insegnamento dell'arte pittorica. L'Amministrazione della Scuola veniva affidata ad una Commissaria composta secondo le regole dettate nel testamento istitutivo e dal diritto veneziano allora vigente. La Commissarìa, quale Amministratrice dell'Accademia Carrara, ha assolto il compito affidatole fino al 1958 quando, mediante atto del 18 dicembre, la Commissarìa dell'Accademia Carrara, allora in carica, immise il Comune di Bergamo nella titolarità dell'Accademia Carrara, ed il Comune di Bergamo, subentrando ad ogni effetto ed irrevocabilmente alla Commissarìa stessa, ne assunse tutti gli obblighi in merito alla gestione dell'Accademia Scuola di Arti Figurative, e si obbligò a procedere alla sua amministrazione attraverso gestione autonoma a mezzo di apposito Consiglio di Amministrazione in conformità al Regolamento allegato all'atto di immissione sopra richiamato. Il Comune di Bergamo, pertanto, con l'acquisizione del patrimonio ed il suo trasferimento al pubblico demanio, garantiva la continuazione a favore della |
PG E0393030_2021 PG E0393030_2021 PG E0393030_2021
trasferimento al pubblico demanio, garantiva la continuazione a favore della comunità bergamasca delle finalità perseguite dal fondatore e tutelate con la propria gestione, fino a quel momento dalla Commissarìa.
Nel corso degli anni l'autonomia garantita dal Comune di Bergamo nella forma di gestione dell'Accademia Carrara si è affievolita per il sopravvenire di norme cogenti di natura pubblicistica che hanno inciso radicalmente sull'ordinamento finanziario e sui modelli organizzativi e gestionali degli enti locali. Ciò ha determinato la sostanziale equiparazione dell'Accademia Carrara ad un "servizio comunale" ancorché ciò non abbia mutato né il contenuto sostanziale della missione originariamente imposta dal fondatore, né la conseguente destinazione dei beni, né la loro natura di beni inalienabili e perciò passati a demanio comunale.
l vincoli gestionali e gli appesantimenti imposti dalla forma di gestione dell'Accademia Carrara quale servizio comunale in economia, l'allontanamento, sotto questo profilo, dal modello prefigurato dal fondatore e ribadito con l'atto del 1958, ma anche il mutamento delle condizioni socio-culturali della città, rendono evidente come il maggior vantaggio che l'Accademia Carrara può dare alla popolazione bergamasca debba discendere soltanto da una gestione avente la necessaria flessibilità e che consenta di cogliere tempestivamente tutte le opportunità e di valorizzare il patrimonio artistico dell'Accademia Carrara, attraverso la proposta di un modello gestionale attraente per finanziatori privati sensibili ad azioni di mecenatismo in campo artistico.
Per questo il Comune ,di Bergamo si è costituito fondatore promotore della fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Accademia Carrara di Bergamo", in breve "Fondazione", allo scopo di superare la situazione gestionale attuale e ridare quindi quell'autonomia gestionale all' Accademia Carrara, voluta dal fondatore e garantita con l'atto di immissione nella titolarità del 1958, nonché allo scopo di caratterizzare la gestione per l'intervento di Enti privati in termini permanenti o temporanei sulla base di specifici programmi artistico-culturali.
L'impulso dato dal Comune ha portato perciò alla nascita della Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, fondazione di partecipazione con sede in Bergamo, Piazza
comunità bergamasca delle finalità perseguite dal fondatore e tutelate con la propria gestione, fino a quel momento dalla Commissarìa.
Nel corso degli anni l'autonomia garantita dal Comune di Bergamo nella forma di gestione dell'Accademia Carrara si è affievolita per il sopravvenire di norme cogenti di natura pubblicistica che hanno inciso radicalmente sull'ordinamento finanziario e sui modelli organizzativi e gestionali degli enti locali. Ciò ha determinato la sostanziale equiparazione dell'Accademia Carrara ad un "servizio comunale" ancorché ciò non abbia mutato né il contenuto sostanziale della missione originariamente imposta dal fondatore, né la conseguente destinazione dei beni, né la loro natura di beni inalienabili e perciò passati a demanio comunale.
l vincoli gestionali e gli appesantimenti imposti dalla forma di gestione dell'Accademia Carrara quale servizio comunale in economia, l'allontanamento, sotto questo profilo, dal modello prefigurato dal fondatore e ribadito con l'atto del 1958, ma anche il mutamento delle condizioni socio-culturali della città, rendono evidente come il maggior vantaggio che l'Accademia Carrara può dare alla popolazione bergamasca debba discendere soltanto da una gestione avente la necessaria flessibilità e che consenta di cogliere tempestivamente tutte le opportunità e di valorizzare il patrimonio artistico dell'Accademia Carrara, attraverso la proposta di un modello gestionale attraente per finanziatori privati sensibili ad azioni di mecenatismo in campo artistico.
Per questo il Comune di Bergamo si è costituito fondatore promotore della fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Accademia Carrara di Bergamo", in breve "Fondazione", allo scopo di superare la precedente situazione gestionale e ridare quindi
quell'autonomia gestionale all' Accademia Carrara, voluta dal fondatore e garantita con l'atto di immissione nella titolarità del 1958, nonché allo scopo di caratterizzare la gestione per l'intervento di Enti privati in termini permanenti o temporanei sulla base di specifici
programmi artistico-culturali.
L'impulso dato dal Comune ha portato perciò alla nascita della Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, fondazione di partecipazione con sede in Bergamo, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, costituitasi con atto Notaio Santus (repertorio n. 51011) del 25 giugno 2015.
La Fondazione Accademia Carrara di Bergamo è un ente che in ragione delle sue finalità riprendenti
Xxxxxxx Xxxxxxx 82, costituitasi con atto Notaio Santus (repertorio n. 51011) del 25 giugno 2015. La Fondazione Accademia Carrara di Bergamo è un ente che in ragione delle sue finalità riprendenti lo spirito fondativo della Accademia Carrara storica ad opera del Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, e quindi non perseguendo fini di lucro, promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte. Essa, in particolare, promuove la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio artistico, storico e culturale della Accademia Carrara, nonché, secondo l'ispirazione del suo originario fondatore Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, promuove "lo studio delle belle arti onde giovare alla Patria e al Prossimo".
La Fondazione si pone quale centro di ricerca avanzata nel campo degli studi umanistici, storici, filologici e scientifici relativi all'Arte interagendo con istituti culturali, musei, accademie, università ed altri organismi anche al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione di alta cultura.
Pertanto la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si prefigge quale attività istituzionale la gestione diretta e indiretta del complesso artistico culturale denominato "Accademia Carrara" così come nel tempo evolutosi, a partire dall' "Atto di immissione del Comune di Bergamo nella titolarità dell'Accademia Carrara" stipulato il 18 dicembre 1958.
Il Comune di Bergamo affida il complesso artistico culturale denominato "Accademia Carrara" individuando in tale affidamento la modalità ottimale per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dell'Accademia Carrara e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica ma anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione di tale patrimonio.
Funzionale al perseguimento dei predetti fini dovrà essere la gestione del servizio museale avente carattere di servizio inequivocabilmente privo di rilevanza economica derivategli dalla missione assegnata alla storica Accademia Carrara dal suo fondatore e dalla coerente prosecuzione di tale missione da parte del Comune di Bergamo dopo la sua immissione nella titolarità dell'Accademia, attraverso l'atto 18 dicembre 1958.
Si rende perciò necessario, che il rapporto fra il Comune di Bergamo e la Fondazione Accademia Carrara venga regolato dalla presente Convenzione, attraverso la quale
lo spirito fondativo della Accademia Carrara storica ad opera del Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, e quindi non perseguendo fini di lucro, promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte. Essa, in particolare, promuove la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio artistico, storico e culturale della Accademia Carrara, nonché, secondo l'ispirazione del suo originario fondatore Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, promuove "lo studio delle belle arti onde giovare alla Patria e al Prossimo".
La Fondazione si pone quale centro di ricerca avanzata nel campo degli studi umanistici, storici, filologici e scientifici relativi all'Arte interagendo con istituti culturali, musei, accademie, università ed altri organismi anche al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione di alta cultura.
Pertanto la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si prefigge quale attività istituzionale la gestione diretta e indiretta del complesso artistico culturale denominato "Accademia Carrara" così come nel tempo evolutosi, a partire dall' "Atto di immissione del Comune di Bergamo nella titolarità dell'Accademia Carrara" stipulato il 18 dicembre 1958.
Il Comune di Bergamo ha quindi affidato il complesso artistico culturale denominato "Accademia Carrara" individuando in tale affidamento la modalità ottimale per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dell'Accademia Carrara e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica ma anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione di tale patrimonio.
Funzionale al perseguimento dei predetti fini è compresa la gestione del servizio museale avente carattere di servizio inequivocabilmente privo di rilevanza economica derivategli dalla missione assegnata alla storica Accademia Carrara dal suo fondatore e dalla coerente prosecuzione di tale missione da parte del Comune di Bergamo dopo la sua immissione nella titolarità dell'Accademia, attraverso l'atto 18
dicembre 1958.
Il rapporto fra il Comune di Bergamo e la Fondazione Accademia Carrara è stato quindi regolato dalla Convenzione sottoscritta in data 4 febbraio 2016, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune di Bergamo, con deliberazione n. 193 Registro C.C. nella seduta pubblica del 21 dicembre 2015, per la durata di sei anni a decorrere dal 1° febbraio 2016 e pertanto con scadenza al 31 gennaio 2022, attraverso la quale sono stati fissati diritti e doveri delle parti stipulanti ed in particolare i livelli dei servizi che devono essere garantiti dalla Fondazione per la
vengono fissati diritti e doveri delle parti stipulanti ed in particolare i livelli dei servizi che devono essere garantiti dalla Fondazione per la pubblica fruizione del complesso artistico culturale denominato "Accademia Carrara". | pubblica fruizione del complesso artistico culturale denominato "Accademia Carrara". |
Premesse | Premesse |
Gli obblighi del Comune di Bergamo, assunti con l'atto di immissione nella titolarità dell'Accademia Carrara in data 18 dicembre 1958, laddove non confliggenti con norme successivamente intervenute regolanti le materie che furono oggetto di tale atto, costituiscono la fonte delle obbligazioni assunte dal Comune che ne rimane garante nei riguardi della comunità di Bergamo affidandone l'esecuzione alla Fondazione Accademia Carrara di Bergamo. Sia in relazione all'assetto storico originario dell'Accademia Carrara che all'evoluzione delle politiche comunali in campo museale e artistico in particolare, sono attinenti ad essa ma non rientrano nell'oggetto della presente convenzione: - la gestione della Accademia Carrara di Belle Arti, intesa come Istituto di Istruzione artistica, che per le sue specifiche caratteristiche, rimane nella gestione diretta del Comune di Bergamo; - la valorizzazione del patrimonio d'arte moderna e contemporanea. - Formando il preambolo e le premesse parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra il Comune di Bergamo in persona di................. e la Fondazione Accademia Carrara di Bergamo nella persona del.................. | Gli obblighi del Comune di Bergamo, assunti con l'atto di immissione nella titolarità dell'Accademia Carrara in data 18 dicembre 1958, laddove non confliggenti con norme successivamente intervenute regolanti le materie che furono oggetto di tale atto, costituiscono la fonte delle obbligazioni assunte dal Comune che ne rimane garante nei riguardi della comunità di Bergamo affidandone l'esecuzione alla Fondazione Accademia Carrara di Bergamo. Sia in relazione all'assetto storico originario dell'Accademia Carrara che all'evoluzione delle politiche comunali in campo museale e artistico in particolare, sono attinenti ad essa ma non rientrano nell'oggetto della presente convenzione: - la gestione della Accademia Carrara di Belle Arti, intesa come Istituto di Istruzione artistica, che per le sue specifiche caratteristiche, rimane nella gestione diretta del Comune di Bergamo; - la valorizzazione del patrimonio d'arte moderna e contemporanea. Formando il preambolo e le premesse parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tenuto conto della scadenza della convenzione tra il Comune di Bergamo e la Fondazione Accademia Carrara di Bergamo alla data del 31 gennaio 2022, si conviene e stipula quanto segue |
si conviene e stipula quanto segue | |
l parte: oggetto e durata | l parte: oggetto e durata |
Art.1 Oggetto. | Art.1 Oggetto. |
Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento da parte del Comune di Bergamo, di seguito individuato come "Comune", alla Fondazione Accademia Carrara, di seguito individuata come "Fondazione", del complesso artistico culturale denominato "Accademia Carrara" riconoscendo in tale affidamento la | Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento da parte del Comune di Bergamo, di seguito individuato come "Comune", alla Fondazione Accademia Carrara, di seguito individuata come "Fondazione", del complesso artistico culturale denominato "Accademia Carrara" riconoscendo in tale affidamento la modalità |
modalità ottimale per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dell' "Accademia Carrara" ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica nonché la promozione ed il sostegno degli interventi per la sua conservazione e la sua valorizzazione . Funzionale al perseguimento di tali fini dovrà essere la gestione del servizio museale della Accademia Carrara. Nel perseguimento degli scopi di cui al presente articolo il Comune affida, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, in comodato d'uso gratuito alla Fondazione, che accetta, l'immobile di sua proprietà denominato Accademia Carrara sito in Bergamo, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le sue strutture relative logistiche ed ausiliarie, pertinenze, accessori attrezzature, arredi, impianti.
In sede di consegna sarà redatto in contraddittorio uno specifico verbale di ricognizione con allegata la documentazione tecnica relativa.
L'immobile risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Bergamo Censuario di Bergamo Foglio 39 Particella 1362 e particella 1336 sub 703. La Fondazione potrà altresì utilizzare, con funzioni di uffici e deposito e biblioteca storica, gli spazi posti al terzo e quarto piano dell'immobile sito in xxx X. Xxxxxx, 00, così come occupati per le medesime funzioni al momento della firma della presente convenzione. Il Comune affida altresì in uso gratuito alla Fondazione, che accetta, il patrimonio artistico dell'Accademia Carrara e afferente alla stessa, appartenente al demanio comunale, nessun pezzo escluso. Tale patrimonio artistico sarà oggetto di specifico verbale di consegna descrittivo redatto in contraddittorio e comprende sia le opere esposte in xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx'Xxxxxxxxx Xxxxxxx, che quelle ricoverate nei diversi depositi, con l'indicazione della denominazione e della localizzazione dell'opera. Eventuali beni non presenti in detto verbale, ma comunque riconducibili all'Accademia Carrara per coerenza e pertinenza, sono da considerarsi alla stregua delle opere comprese all'interno dell'elenco e costituiranno oggetto di specifica integrazione.
Le parti riconoscono che il patrimonio sopra descritto resta soggetto a tutti i vincoli di legge previsti per il patrimonio culturale di proprietà pubblica.
La Fondazione si impegna espressamente a:
ottimale per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dell' "Accademia
Xxxxxxx" ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica nonché la promozione ed il sostegno degli interventi per la sua conservazione e la sua valorizzazione . Funzionale al perseguimento di tali fini dovrà essere la gestione del servizio museale della Accademia Carrara. Nel perseguimento degli scopi di cui al presente articolo il Comune affida, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, in comodato d'uso gratuito alla Fondazione, che accetta, l'immobile di sua proprietà denominato Accademia Carrara sito in Bergamo, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le sue strutture relative logistiche ed ausiliarie, pertinenze, accessori,
attrezzature, arredi, impianti.
In sede di rinnovo della convenzione verrà esaminato in contraddittorio l’inventario aggiornato e uno specifico verbale di ricognizione con allegata la documentazione tecnica relativa.
L'immobile risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Bergamo Censuario di Bergamo Foglio 39 Particella 1362 e particella 1336 sub 703. La Fondazione potrà altresì utilizzare, con funzioni di uffici e deposito e biblioteca storica, gli spazi posti al piano interrato, al quarto e quinto piano dell'immobile sito in xxx X. Xxxxxx, 00, nonché gli spazi nell’ala a valle del medesimo immobile adibiti a depositi di opere d’arte, così come occupati per le medesime funzioni al momento della firma della presente convenzione. Il Comune affida altresì in uso gratuito alla Fondazione, che accetta, il patrimonio artistico dell'Accademia Carrara e afferente alla stessa, appartenente al demanio comunale, nessun pezzo escluso. Tale patrimonio artistico è stato oggetto di specifico verbale di consegna descrittivo redatto in contraddittorio in data 20 aprile 2016 e 14 luglio 2016 e comprende sia le opere esposte in xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx'Xxxxxxxxx Xxxxxxx, che quelle ricoverate nei diversi depositi, con l'indicazione della denominazione e della localizzazione dell'opera. Eventuali beni non presenti in detto verbale, ma comunque riconducibili all'Accademia Carrara per coerenza e pertinenza, sono da considerarsi alla stregua delle opere comprese all'interno dell'elenco e costituiranno oggetto di specifica integrazione.
Le parti riconoscono che il patrimonio sopra descritto resta soggetto a tutti i vincoli di legge previsti per il patrimonio culturale di proprietà pubblica.
La Fondazione si impegna espressamente a:
- osservare e far osservare ogni obbligo derivante da tale normativa;
- osservare e far osservare ogni obbligo derivante da tale normativa;
- svolgere le attività di gestione e di valorizzazione del patrimonio assegnato nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, della presente Convenzione e di sue eventuali modifiche, assicurando i più elevati standard qualitativi in relazione allo straordinario valore del patrimonio affidato all'importanza che questo riveste per la comunità bergamasca.
Art. 2 Durata.
La presente convenzione ha durata di sei anni a decorrere dal 1 Febbraio 2016, salvo il ricorrere delle condizioni di risoluzione anticipata previste dal successivo art. 40, e potrà essere rinnovata, alla scadenza, per un uguale o un diverso periodo previo accordo fra le parti.
Il parte: gestione dei beni mobili ed immobili e dei servizi affidati.
- svolgere le attività di gestione e di valorizzazione del patrimonio assegnato nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, della presente Convenzione e di sue eventuali modifiche, assicurando i più elevati standard qualitativi in relazione allo straordinario valore del patrimonio affidato all'importanza che questo riveste
per la comunità bergamasca.
Art. 2 Durata.
La presente convenzione ha durata di otto anni a decorrere dal 1 Febbraio 2022, salvo il ricorrere delle condizioni di risoluzione anticipata previste dal successivo art. 40, e potrà essere rinnovata, alla scadenza, per un uguale o un diverso periodo previo accordo fra le parti.
Il parte: gestione dei beni mobili ed immobili e dei servizi affidati.
Art. 3 Universalità del servizio
La Fondazione, in coerenza con le volontà del fondatore dell'Accademia Carrara, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, con il successivo atto di immissione del Comune di Bergamo nella titolarità dell'Accademia Carrara (1958) e ai sensi della legislazione vigente, si impegna a garantire l'accessibilità culturale e fisica delle collezioni, promuovendo tutti i servizi e le attività atte a favorire la partecipazione attiva, individuale, e associata dei cittadini, alla più ampia conoscenza del patrimonio culturale e museale dell'Accademia Carrara.
Art. 4 Livelli minimi da garantire nello svolgimento del servizio.
La Fondazione, nello svolgimento e perseguimento delle attività di conservazione e valorizzazione sotto meglio dettagliate, si obbliga a garantire l'apertura al pubblico del museo per almeno sei giorni alla settimana, con chiusura settimanale prevista in un giorno feriale e con un orario minimo di sette ore giornaliere, salvo eventi straordinari.
Art. 5 Tariffe massime di accesso ai servizi culturali e museali.
Art. 3 Universalità del servizio
La Fondazione, in coerenza con le volontà del fondatore dell'Accademia Carrara, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, con il successivo atto di immissione del Comune di Bergamo nella titolarità dell'Accademia Carrara (1958) e ai sensi della
legislazione vigente, si impegna a garantire l'accessibilità culturale e fisica delle collezioni, promuovendo tutti i servizi e le attività atte a favorire la partecipazione attiva, individuale, e associata dei cittadini, alla più ampia conoscenza del patrimonio culturale e museale
dell'Accademia Carrara.
Art. 4 Livelli minimi da garantire nello svolgimento del servizio.
La Fondazione, nello svolgimento e perseguimento delle attività di conservazione e valorizzazione sotto meglio dettagliate, si obbliga a garantire l'apertura al pubblico del museo per almeno sei giorni alla settimana, con chiusura settimanale prevista in un giorno feriale e con un orario minimo di sette ore giornaliere, salvo eventi straordinari.
Art. 5 Tariffe massime di accesso ai servizi culturali e museali.
l limiti massimi delle tariffe di accesso ai servizi museali, così come le politiche di ingresso libero e le agevolazioni, sono determinati con accordo a latere tra Amministrazione comunale e Fondazione.
Art. 6 Prestazioni dettagliate.
La Fondazione si impegna a garantire la custodia, la conservazione, la registrazione, la documentazione e la valorizzazione dei beni culturali conferiti in uso, ai sensi della legislazione vigente ed in accordo con gli eventuali atti di indirizzo in materia di patrimonio culturale e musei approvati dal Consiglio Comunale di Bergamo. Nell'erogazione dei servizi sotto indicati e sulle aree e siti di proprietà comunale la Fondazione si impegna a non svolgere alcuna attività contrastante con le finalità della presente Convenzione. Nello specifico i diversi servizi da svolgersi da parte della Fondazione devono essere realizzati secondo le indicazioni dettagliate nei successivi articoli.
l limiti massimi delle tariffe di accesso ai servizi museali sono determinati con accordo a latere tra Amministrazione comunale e Fondazione.
Art. 6 Prestazioni dettagliate.
La Fondazione si impegna a garantire la custodia, l’inventariazione, la conservazione, la documentazione e la valorizzazione dei beni culturali conferiti in uso, ai sensi della legislazione vigente ed in accordo con gli eventuali atti di indirizzo in materia di patrimonio culturale e musei approvati dal Consiglio Comunale di Bergamo. Nell'erogazione dei servizi sotto indicati e sulle aree e siti di proprietà comunale la Fondazione si impegna a non svolgere alcuna attività contrastante con le finalità della presente Convenzione. Nello specifico i diversi servizi da svolgersi da parte della Fondazione devono essere realizzati secondo le indicazioni dettagliate nei successivi articoli.
La Fondazione, in relazione alla Collezione Xxxxxxx xxxxxx al Comune di Bg con atto si impegna affinchè:
a) la Collezione Scaglia sia mantenuta unita (anche se non necessariamente unitariamente esposta) e non dispersa o frazionata;
b) la Collezione Scaglia sia collocata permanentemente presso l'ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO, in una sala ad essa dedicata, nella quale dovranno trovare contigua collocazione il dipinto del Baschenis, la biblioteca, le medaglie e le placchette, salva la possibilità di trasferire temporaneamente le opere, in tutto o in parte, altrove, in altri spazi espositivi dell'Accademia, a corredo di altre opere e/o nell'ambito di diversi percorsi espositivi, nonché presso altri spazi espositivi, anche all'estero, in occasione di esposizioni o manifestazioni culturali (anche a titolo di prestito o scambio) ovvero per esigenze di diagnosi, studio o restauro oppure, infine, per ragioni di sicurezza;
c) sia presente nel proprio organico in forma stabile un "Conservatore alla Scultura ed alle Arti Decorative", tale intendendosi una figura dotata di competenze ed esperienza che consentano di valorizzare al meglio le opere nel campo della scultura e delle arti decorative, sia quelle già facenti parte del patrimonio dell’ACCADEMIA CARRARA
DI BERGAMO che quelle oggetto della donazione, rendendo così l’ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO un museo più articolato ed interessante e, possibilmente, un centro specifico per lo studio della medaglia e della placchetta rinascimentale;
d) salve le specifiche e temporanee esigenze di cui al punto b), tutte le opere comprese nella Collezione siano costantemente visibili o comunque, ove temporaneamente non esposte, accessibili e visionabili nei giorni e negli orari di apertura dell'Accademia Carrara da parte degli studiosi che ne facciano richiesta scritta, ai quali dovrà essere consentito di poterle visionare gratuitamente, con l'adozione delle opportune cautele, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla relativa richiesta;
e) che, salvo causa di forza maggiore, venga organizzata ed adeguatamente promossa ogni anno almeno una manifestazione di carattere culturale (es. mostra, convegno, incontro di studio) di elevato livello qualitativo, relativa alle collezioni di medaglie e/o placchette;
f) sia sempre garantito l’accesso al legale rappresentante pro tempore della FONDAZIONE XXXXXXX XXXXXXX ONLUS affinchè possa monitorare costantemente le modalità di impiego e conservazione della Collezione Scaglia ed il rispetto delle condizioni di cui all’atto di donazione;
La Fondazione si impegna inoltre ad utilizzare la somma di € 100.00,00 ricevuta dal Comune di Bergamo nell’ambito della stessa donazione di cui sopra per far fronte ai costi di allestimento degli spazi museali nei quali dovrà trovare collocazione la Collezione Scaglia e sostenere le spese iniziali per il Conservatore alla Scultura ed alle Arti Decorative (stipendio, contributi ed imposte), come previsti dalla donazione a favore del Comune di Bergamo di cui sopra.
Art. 7 Conservazione.
La Fondazione in esecuzione della presente Convenzione prende in consegna i beni ad essa affidati con le modalità previste dal presente articolo e si assume la responsabilità della conservazione degli stessi secondo le prescrizioni di legge vigenti. La Fondazione provvede alla custodia dei beni ad essa affidati ed assume a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi. È dunque compito della Fondazione garantire tutte le corrette,
Art. 7 Conservazione.
La Fondazione in esecuzione della presente Convenzione prende in consegna i beni ad essa affidati con le modalità previste dal presente articolo e si assume la responsabilità della conservazione degli stessi secondo le prescrizioni di legge vigenti.
La Fondazione provvede alla custodia dei beni ad essa affidati ed assume a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi. È dunque compito della Fondazione garantire tutte le corrette, opportune e necessarie azioni finalizzate
opportune e necessarie azioni finalizzate alla conservazione del patrimonio dell'Accademia Carrara, attraverso il rispetto delle procedure, standard e prassi di conservazione museale adeguate al patrimonio della Accademia Carrara in termini di custodia, condizioni climatiche, condizioni di trasporto e movimentazione, valutazione ciclica dello stato di conservazione e degli eventuali peggioramenti o danneggiamenti fatti registrare sia dalle opere esposte che da quelle conservate nei diversi depositi. Gli ambienti in cui sono esposte o conservate le opere, sia in esposizione
che in deposito, devono assicurare condizioni adeguate e costantemente monitorate di temperatura, umidità, qualità dell'aria e illuminazione, sempre comunque attestate sui valori di sensibilità tollerati dalle diverse tipologie di materiali, compresi entro i parametri minimi e massimi indicati dalle tabelle di riferimento ministeriali (D.M. 10 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei").
Considerata la delicatezza dello specifico patrimonio museale, la movimentazione interna delle opere (tra sale espositive, depositi e laboratori) ed esterna (per restauri, prestiti e mostre), dovrà essere effettuata attuando misure preventive di assoluto rigore per scongiurare ogni esposizione delle opere a rischi. Per questa ragione la Fondazione è tenuta ad utilizzare strumentazione idonea e personale di riferimento adeguatamente qualificato sia interno che esterno. La Fondazione è tenuta ad aggiornare continuamente il registro della collocazione delle opere, anche singole, quando siano sottoposte a spostamento. La manutenzione, intesa come intervento ordinario di pulizia e cura delle opere dovrà essere praticata regolarmente a cura della Fondazione.
Per quanto attiene le operazioni di restauro, intese come interventi conservativi straordinari, fatto salvo l'obbligo dell'autorizzazione preventiva della competente Sopraintendenza ai beni artistici e culturali, la Fondazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette al Comune, nella persona del dirigente competente per le attività culturali, l'elenco delle opere che intende sottoporre a proprio carico ad intervento di restauro per l'anno successivo (1 gennaio- 31 dicembre), con indicazione della tipologia di interventi previsti. In difetto di comunicazione di assenso da parte del Comune entro il 31 dicembre, gli interventi di restauro
alla conservazione del patrimonio dell'Accademia Carrara, attraverso il rispetto delle procedure, standard e prassi di conservazione museale adeguate al patrimonio della Accademia Carrara in termini di custodia, condizioni climatiche, condizioni di trasporto e movimentazione, valutazione ciclica dello stato di conservazione e degli eventuali peggioramenti o danneggiamenti fatti registrare sia dalle opere esposte che da quelle conservate nei diversi depositi. Gli ambienti in cui sono esposte o conservate le opere, sia in esposizione che in deposito, devono assicurare condizioni adeguate e costantemente monitorate di temperatura, umidità, qualità dell'aria e illuminazione, sempre comunque attestate sui valori di sensibilità tollerati dalle diverse tipologie di materiali, compresi entro i parametri minimi e massimi indicati dalle tabelle di riferimento ministeriali (D.M. 10 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei"). Considerata la delicatezza dello specifico patrimonio museale, la movimentazione interna delle opere (tra sale espositive, depositi e laboratori) ed esterna (per restauri, prestiti e mostre), dovrà essere effettuata attuando misure preventive di assoluto rigore per scongiurare ogni esposizione delle opere a rischi. Per questa ragione la Fondazione è tenuta ad utilizzare strumentazione idonea e personale di riferimento adeguatamente qualificato sia interno che esterno. La Fondazione è tenuta ad aggiornare continuamente il registro della collocazione delle opere, anche singole, quando siano sottoposte a spostamento. La manutenzione, intesa come intervento ordinario di pulizia e cura delle opere dovrà essere praticata regolarmente a cura della Fondazione.
Per quanto attiene le operazioni di restauro, intese come interventi conservativi straordinari, fatto salvo l'obbligo dell'autorizzazione preventiva della competente Sopraintendenza ai beni artistici e culturali, la Fondazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette al Comune, nella persona del dirigente competente per le attività culturali, l'elenco delle opere che intende sottoporre a proprio carico ad intervento di restauro per l'anno successivo (1 gennaio- 31 dicembre), con indicazione della tipologia di interventi previsti. In difetto di comunicazione di assenso da parte del Comune entro il 31 dicembre, gli interventi di restauro precedentemente comunicati si intendono autorizzati.
Restano salvi gli interventi di urgenza ovvero resisi indispensabili e/o opportuni per eventi non conosciuti in sede di programmazione annuale dei restauri. In tale caso - fermi restando gli obblighi autorizzativi verso la competente Sopraintendenza
precedentemente comunicati si intendono autorizzati. Restano salvi gli interventi di urgenza ovvero resisi indispensabili e/o opportuni per eventi non conosciuti in sede di programmazione annuale dei restauri. In tale caso - fermi restando gli obblighi autorizzativi verso la competente Sopraintendenza - Comune e Fondazione si accorderanno caso per caso sulla base della necessità manifestatasi. La Fondazione ha l'obbligo di segnalare al Comune per iscritto eventuali furti o sottrazioni, perdite e danneggiamenti immediatamente dopo la loro scoperta. La Fondazione ha altresì l'obbligo di avvisare immediatamente le Autorità Giudiziarie, di P.S. e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ivi compreso il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Nucleo di Bergamo, competenti, nonché di adoperarsi ove possibile per limitare il danno e/o recuperare i beni. La Fondazione ha altresì l’obbligo di assicurare i beni secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15. Per quanto riguarda il presidio del patrimonio anche durante la chiusura al pubblico, la Fondazione si obbliga al mantenimento in uso dei sistemi di controllo remoto attivati, alla data di stipulazione della presente Convenzione, presso la struttura e al loro corretto monitoraggio nonché presidio notturno attraverso apposito sistema di vigilanza e pronto intervento, 24 ore su 24 in qualsiasi giornata, in caso di segnalazioni di guasti, manomissioni, irregolarità ed effrazioni. Il Comune e la Fondazione valuteranno comunque, di comune accordo, l'opportunità di porre in essere presidi di sicurezza e antifurto ulteriori e diversi rispetto a quanto sopra menzionato. | - Comune e Fondazione si accorderanno caso per caso sulla base della necessità manifestatasi. La Fondazione ha l'obbligo di segnalare al Comune per iscritto eventuali furti o sottrazioni, perdite e danneggiamenti immediatamente dopo la loro scoperta. La Fondazione ha altresì l'obbligo di avvisare immediatamente le Autorità Giudiziarie, di P.S. e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ivi compreso il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Nucleo di Bergamo, competenti, nonché di adoperarsi ove possibile per limitare il danno e/o recuperare i beni. La Fondazione ha altresì l’obbligo di assicurare i beni secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15. Per quanto riguarda il presidio del patrimonio anche durante la chiusura al pubblico, la Fondazione si obbliga al mantenimento in uso di sistemi di controllo remoto, presso la struttura e al loro corretto monitoraggio nonché presidio notturno attraverso apposito sistema di vigilanza e pronto intervento, 24 ore su 24 in qualsiasi giornata, in caso di segnalazioni di guasti, manomissioni, irregolarità ed effrazioni. Il Comune e la Fondazione valuteranno comunque, di comune accordo, l'opportunità di porre in essere presidi di sicurezza e antifurto ulteriori e diversi rispetto a quanto sopra menzionato. |
Art. 8 Valorizzazione. | Art. 8 Valorizzazione. |
È compito della Fondazione, sulla base di apposito programma culturale triennale presentato al Comune, attuare la programmazione, gestione e realizzazione di tutte le attività di sviluppo, ricerca e divulgazione, dirette a promuovere la miglior conoscenza del patrimonio dell'Accademia Carrara e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica di tale patrimonio. Le attività di valorizzazione possono riguardare l'organizzazione di mostre temporanee, convegni, incontri, concerti, momenti di approfondimento e quanto altro | È compito della Fondazione, sulla base di apposito programma culturale triennale presentato al Comune, attuare la programmazione, gestione e realizzazione di tutte le attività di sviluppo, ricerca e divulgazione, dirette a promuovere la miglior conoscenza del patrimonio dell'Accademia Carrara e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica di tale patrimonio. Le attività di valorizzazione possono riguardare l'organizzazione di mostre temporanee, convegni, incontri, concerti, momenti di approfondimento e quanto altro possa essere ritenuto utile ed adeguato per la corretta divulgazione, conoscenza e promozione del |
possa essere ritenuto utile ed adeguato per la corretta divulgazione, conoscenza e promozione del patrimonio dell'Accademia Carrara e della cultura artistica in senso ampio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività promosse da parte della Fondazione per la valorizzazione del patrimonio potranno articolarsi nelle seguenti azioni: - miglioramento dell'accesso ai beni e diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; - fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite; - organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università, enti museali ed istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; - organizzazione di attività educative e divulgative, anche in collaborazione con istituti di istruzione, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere ed in particolare con la Scuola di Belle Arti Accademia Carrara; - organizzazione di mostre temporanee, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; - -organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o acquisizione; - organizzazione di attività di approfondimento anche attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni culturali sia bergamasche che extra cittadine; - organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo; - realizzazione di materiali editoriali e a stampa (cataloghi, guide, ricerche storiche). | patrimonio dell'Accademia Carrara e della cultura artistica in senso ampio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività promosse da parte della Fondazione per la valorizzazione del patrimonio potranno articolarsi nelle seguenti azioni: - miglioramento dell'accesso ai beni e diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione, anche digitale; - fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite; - organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università, enti museali ed istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; - organizzazione di attività educative e divulgative, anche in collaborazione con istituti di istruzione, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere ed in particolare con la Scuola di Belle Arti Accademia Carrara; - organizzazione di mostre temporanee, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; - -organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o acquisizione; - organizzazione di attività di approfondimento anche attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni culturali sia bergamasche che extra cittadine; - organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo; - realizzazione di materiali editoriali, a stampa (cataloghi, guide, ricerche storiche) e prodotti digitali. |
Art. 9 Prestito delle opere. | Art. 9 Prestito delle opere. |
Nell'ambito dello sviluppo dell'attività di valorizzazione che intende perseguire con riferimento al programma culturale triennale di cui all'articolo 8 che precede e al successivo articolo 20, e in considerazione del prestigio e della rilevanza del patrimonio conferito in uso, la Fondazione potrà disporre il prestito di opere, | Nell'ambito dello sviluppo dell'attività di valorizzazione che intende perseguire con riferimento al programma culturale triennale di cui all'articolo 8 che precede e al successivo articolo 20, e in considerazione del prestigio e della rilevanza del patrimonio conferito in uso, la Fondazione potrà disporre il prestito di opere, |
nell'ottica dell'approfondimento e consolidamento dei rapporti di collaborazione e partenariato con strutture museali ed istituzioni culturali e nel perseguimento dei propri fini di ricerca, previo reperimento delle autorizzazioni da parte degli organi statali competenti e fatto salvo il rispetto del successivo articolo 16 relativo alla collezione permanente. Resta inteso che la Fondazione potrà programmare ed attuare esclusivamente la movimentazione delle opere che si trovino in condizioni di buona conservazione e tali per cui l'operazione di prestito, che dovrà sempre essere comunicato al Comune, sia per le condizioni di trasporto che per le garanzie prodotte dall'istituzione ospitante, assicuri l'assoluta integrità e conservazione delle stesse. La Fondazione assume gli accordi e i provvedimenti necessari per assicurare il patrimonio oggetto del prestito e garantirne il corretto spostamento. | nell'ottica dell'approfondimento e consolidamento dei rapporti di collaborazione e partenariato con strutture museali ed istituzioni culturali e nel perseguimento dei propri fini di ricerca, previo reperimento delle autorizzazioni da parte degli organi statali competenti e fatto salvo il rispetto del successivo articolo 16 relativo alla collezione permanente. Resta inteso che la Fondazione potrà programmare ed attuare esclusivamente la movimentazione delle opere che si trovino in condizioni di buona conservazione e tali per cui l'operazione di prestito, che dovrà sempre essere comunicato al Comune, sia per le condizioni di trasporto che per le garanzie prodotte dall'istituzione ospitante, assicuri l'assoluta integrità e conservazione delle stesse. La Fondazione assume gli accordi e i provvedimenti necessari per assicurare il patrimonio oggetto del prestito e garantirne il corretto spostamento. |
Art. 10 Servizi educativi. | Art. 10 Servizi educativi. |
La Fondazione realizza continuativamente attività mirate allo sviluppo della conoscenza, consuetudine e frequentazione del patrimonio dell'Accademia Carrara, da parte degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado attraverso la progettazione e lo sviluppo di attività specifiche e dedicate, con particolare attenzione, per le scuole primarie e secondarie accanto ad iniziative rivolte ai diversi tipi di pubblico. Anche al fine di salvaguardare sotto il profilo sostanziale il principio dell'unitarietà della scuola e della collezione in coerenza con le volontà del fondatore Xxxxx Xxxxxxx, all'interno delle attività di valorizzazione dovrà essere dedicata particolare attenzione allo sviluppo di un rapporto privilegiato con la scuola di alta formazione artistica Accademia Carrara di Belle Arti, con i cui docenti e allievi la Fondazione instaurerà condizioni particolari di accesso e collaborazione per lo svolgimento dell'attività didattica e istituzionale della scuola. La Fondazione potrà sostenere l'attività dell'Accademia di Belle Arti attraverso il finanziamento di specifici progetti culturali e l'istituzione di borse di studio. | La Fondazione realizza continuativamente attività mirate allo sviluppo della conoscenza, consuetudine e frequentazione del patrimonio dell'Accademia Carrara, da parte degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado attraverso la progettazione e lo sviluppo di attività specifiche e dedicate, con particolare attenzione, per le scuole primarie e secondarie accanto ad iniziative rivolte ai diversi tipi di pubblico. Anche al fine di salvaguardare sotto il profilo sostanziale il principio dell'unitarietà della scuola e della collezione in coerenza con le volontà del fondatore Xxxxx Xxxxxxx, all'interno delle attività di valorizzazione dovrà essere dedicata particolare attenzione allo sviluppo di un rapporto privilegiato con la scuola di alta formazione artistica Accademia Carrara di Belle Arti, con i cui docenti e allievi la Fondazione instaurerà condizioni particolari di accesso e collaborazione per lo svolgimento dell'attività didattica e istituzionale della scuola. La Fondazione potrà sostenere l'attività dell'Accademia di Belle Arti attraverso il finanziamento di specifici progetti culturali e l'istituzione di borse di studio. |
Art. 11 Donazioni. | Art. 11 Donazioni. |
In continuità con lo spirito con il quale è nata l'Accademia Carrara e con lo sviluppo delle sue raccolte a seguito di donazioni, volte specificamente a incrementare il patrimonio | In continuità con lo spirito con il quale è nata l'Accademia Carrara e con lo sviluppo delle sue raccolte a seguito di donazioni, volte specificamente a incrementare il patrimonio |
museale, e del contributo del collezionismo privato, la Fondazione si impegna a favorire eventuali donazioni e alla promozione e realizzazione di attività volte ad accrescere la sensibilità e la cultura della donazione.
Le donazioni di opere e dipinti all'Accademia Carrara comportano la presa in carico delle opere stesse da parte del Comune quale proprietario.
Ove non diversamente specificato dal donante ogni donazione di dipinto e/o di opera artistica si intende effettuata per la Accademia Carrara divenendo perciò di proprietà comunale.
Nel caso in cui opere fossero intenzionalmente donate alla Fondazione, resta fermo che - ai sensi dello statuto della Fondazione - in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, verrà devoluto al Comune di Bergamo, con destinazione vincolata ad integrare il patrimonio dell'Accademia Carrara.
Art. 12 Gestione dei beni immobili e degli impianti.
Il Comune di Bergamo garantisce l'idoneità degli immobili e degli impianti concessi in comodato d'uso gratuito rispetto all'uso a cui sono destinati, con particolare riferimento all'adeguatezza dei presidi a tutela delle opere. La Fondazione si impegna a mantenere adeguata la sede ad essa conferita in uso, tenuto conto delle funzioni cui è adibita, in conformità con gli obiettivi, compiti e responsabilità suoi propri e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del pubblico, del personale e delle attività programmate.
La Fondazione inoltre si impegna ad:
- assicurare che tutte le strutture siano in regola con le normative vigenti;
- attuare, di comune accordo con il Comune, interventi finalizzati a soddisfare condizioni ottimali sul piano della sicurezza e dell'adeguatezza delle strutture, prevedendo tutte le necessarie misure preventive, di protezione attiva e passiva per assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.
Il Comune provvede direttamente al pagamento delle imposte afferenti la proprietà immobiliare, se dovute.
museale, e del contributo del collezionismo privato, la Fondazione si impegna a favorire eventuali donazioni e alla promozione e realizzazione di attività volte ad accrescere la sensibilità e la cultura della donazione.
Le donazioni di opere e dipinti all'Accademia Carrara comportano la presa in carico delle opere stesse da parte del Comune quale proprietario.
Ove non diversamente specificato dal donante ogni donazione di dipinto e/o di opera artistica si intende effettuata per la Accademia Carrara divenendo perciò di proprietà comunale.
Nel caso in cui opere fossero intenzionalmente donate alla Fondazione, resta fermo che - ai sensi dello statuto della Fondazione - in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, verrà devoluto al Comune di Bergamo, con destinazione vincolata ad integrare il patrimonio dell'Accademia Carrara.
Art. 12 Gestione dei beni immobili e degli impianti.
Il Comune di Bergamo garantisce l'idoneità degli immobili e degli impianti concessi in comodato d'uso gratuito rispetto all'uso a cui sono destinati, con particolare riferimento all'adeguatezza dei presidi a tutela delle opere.
La Fondazione si impegna a mantenere adeguata la sede ad essa conferita in uso, tenuto conto delle funzioni cui è adibita, in conformità con gli obiettivi, compiti e responsabilità suoi propri e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del pubblico, del personale e delle attività programmate.
La Fondazione inoltre si impegna ad:
- assicurare che tutte le strutture siano in regola con le normative vigenti;
- attuare, di comune accordo con il Comune, interventi finalizzati a soddisfare condizioni ottimali sul piano della sicurezza e dell'adeguatezza delle strutture, prevedendo tutte le necessarie misure preventive, di protezione attiva e passiva per assicurare il mantenimento nel
tempo delle condizioni di sicurezza.
Il Comune provvede direttamente al pagamento delle imposte afferenti la proprietà immobiliare, se dovute.
Art. 13 Depositi.
Art. 13 Depositi.
Considerati l'ingente patrimonio dell'Accademia Carrara e gli attuali insufficienti spazi ad essa assegnati per la custodia dello stesso, la Fondazione si impegna al mantenimento dei depositi di proprietà di terzi per il ricovero e la conservazione delle opere non esposte in modo permanente, per i quali siano in essere accordi di utilizzo al momento della sigla della firma della presente convenzione, o all'individuazione di spazi alternativi che dispongano delle medesime garanzie di sicurezza e adeguatezza in ordine al patrimonio da conservare. l costi per la concessione o locazione di detti depositi sono, laddove dovessero sussistere, assunti dalla Fondazione. | Considerati l'ingente patrimonio dell'Accademia Carrara e gli attuali insufficienti spazi ad essa assegnati per la custodia dello stesso, la Fondazione si impegna al mantenimento dei depositi di proprietà di terzi per il ricovero e la conservazione delle opere non esposte in modo permanente, per i quali siano in essere accordi di utilizzo al momento della sigla della firma della presente convenzione, o all'individuazione di spazi alternativi che dispongano delle medesime garanzie di sicurezza e adeguatezza in ordine al patrimonio da conservare. l costi per la concessione o locazione di detti depositi sono, laddove dovessero sussistere, assunti dalla Fondazione. |
Art. 14 Carta dei servizi. | Art. 14 Carta dei servizi. |
In merito ai servizi sopra indicati, la Fondazione, entro sei mesi dalla firma della presente convenzione, si dota di una specifica carta dei servizi, che definisca i livelli di qualità della propria azione rispetto all'utenza e che dovrà essere trasmessa al Comune. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Fondazione modifiche alla carta stessa in caso di suo contrasto con gli strumenti di programmazione culturale comunali oppure di sua inadeguatezza rispetto ad essi o al fine di armonizzarne i contenuti ai principi di soddisfazione degli utenti contenuti negli accordi stipulati dal Comune con le associazioni dei consumatori. | In merito ai servizi sopra indicati, la Fondazione, entro sei mesi dalla firma della presente convenzione, si dota di una specifica carta dei servizi, che definisca i livelli di qualità della propria azione rispetto all'utenza e che dovrà essere trasmessa al Comune. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Fondazione modifiche alla carta stessa in caso di suo contrasto con gli strumenti di programmazione culturale comunali oppure di sua inadeguatezza rispetto ad essi o al fine di armonizzarne i contenuti ai principi di soddisfazione degli utenti contenuti negli accordi stipulati dal Comune con le associazioni dei consumatori. |
Art. 15 Adempimenti e oneri assicurativi. | Art. 15 Adempimenti e oneri assicurativi. |
Gli oneri e gli adempimenti assicurativi di qualsiasi natura sono a carico della Fondazione. La Fondazione accetta di accollarsi, senza riserve od eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione alla attuazione dell'oggetto di cui all'art 1 della presente Convenzione da parte della Fondazione, derivassero a terzi, a cose o a persone. Per limitare il rischio attinente il patrimonio dell'Accademia Carrara, in particolare il rischio di furto, sottrazione, perdita o danno, la Fondazione provvederà a stipulare per tutta la durata della presente convenzione apposita polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione. Resta inteso che: | Gli oneri e gli adempimenti assicurativi di qualsiasi natura sono a carico della Fondazione. La Fondazione accetta di accollarsi, senza riserve od eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione alla attuazione dell'oggetto di cui all'art 1 della presente Convenzione da parte della Fondazione, derivassero a terzi, a cose o a persone. Per limitare il rischio attinente il patrimonio dell'Accademia Carrara, in particolare il rischio di furto, sottrazione, perdita o danno, la Fondazione provvederà a stipulare per tutta la durata della presente convenzione apposita polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione. Resta inteso che: |
- il Comune e la Fondazione decideranno di comune accordo la Compagnia di | - la Fondazione deciderà la Compagnia di Assicurazione con la quale stipulare la polizza, così come il contenuto della polizza |
Assicurazione con la quale stipulare la polizza, così come il contenuto della polizza stessa, i relativi massimali e premi;
- - la Fondazione non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Comune in caso di furto, sottrazione, perdita o danno delle opere ad essa affidate in uso gratuito ove avesse proceduto a stipulare e a mantenere operante una adeguata polizza assicurativa a norma del presente articolo e avesse correttamente e diligentemente operato al fine di mantenere pienamente efficaci e in uso i sistemi di controllo remoto attivati alla data di stipulazione della presente Convenzione e gli ulteriori ed eventuali presidi di sicurezza che il Comune e la Fondazione dovessero congiuntamente decidere di realizzare.
Art. 16 Rispetto della collezione permanente.
Nel rispetto del nuovo ordinamento e allestimento delle opere e delle sale definito in occasione della riapertura dell'Accademia Carrara, le modificazioni, anche transitorie, apportate al percorso espositivo in forza di iniziative speciali o dei prestiti di opere, dovranno comunque garantire il rispetto della coerenza interna del rinnovato allestimento dell'Accademia Carrara a seguito dei lavori di adeguamento e ristrutturazione, sia in termini di tutela dell'orientamento museale che ne ha informato la definizione, sia in termini di possibilità di fruizione, per i visitatori, di parte considerevole del nucleo principale delle opere ritenute maggiormente rappresentative del museo.
Art. 17 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili.
La Fondazione si impegna a svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria dei beni, nonché delle aree verdi di pertinenza, che si rendano necessarie per le esigenze connesse alla attuazione dell'oggetto di cui aIl'art. 1 deIla presente Convenzione o per adeguamento ad obblighi di legge e che non prevedano interventi di manutenzione straordinaria. Gli eventuali
stessa, i relativi massimali e premi previa comunicazione al Comune;
- - la Fondazione non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Comune in caso di furto, sottrazione, perdita o danno delle opere ad essa affidate in uso gratuito ove avesse proceduto a stipulare e a mantenere operante una adeguata polizza assicurativa a norma del presente articolo e avesse correttamente e diligentemente operato al fine di mantenere pienamente efficaci e in uso i sistemi di controllo remoto attivati alla data di stipulazione della presente Convenzione e gli ulteriori ed eventuali presidi di sicurezza che il Comune e la Fondazione dovessero congiuntamente decidere di realizzare.
Art. 16 Rispetto della collezione permanente.
Il percorso espositivo dovrà garantire, sia in termini di tutela dell'orientamento museale, sia in termini di possibilità di fruizione, per i visitatori, l’esposizione delle opere ritenute maggiormente rappresentative del museo. Il percorso espositivo potrà essere variato od integrato in relazione ad iniziative speciali o di prestiti di opere, o a seguito di lavori di adeguamento e ristrutturazione che nel tempo verranno effettuati per una migliore fruibilità della collezione permanente e per la valorizzazione anche delle opere conservate nei depositi, previa approvazione del progetto da parte del Comune di Bergamo.
Art. 17 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili
La Fondazione si impegna a svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria dei beni, nonché delle aree verdi di pertinenza, che si rendano necessarie per le esigenze connesse alla attuazione dell'oggetto di cui aIl'art. 1 deIla presente Convenzione o per adeguamento ad obblighi di legge e che non prevedano interventi di manutenzione straordinaria. Gli eventuali interventi
interventi dovranno essere eseguiti con il preventivo assenso del Comune, sempre fatta salva l'acquisizione di ogni autorizzazione prevista per legge. La Fondazione si impegna inoltre a dare comunicazione al Comune delle eventuali variazioni a strutture e impianti, qualora queste apportino sostanziali modifiche in ordine alle prescrizioni vigenti. Il Comune si impegna a effettuare le attività di manutenzione straordinaria di concerto ed in collaborazione con la Fondazione, può inoltre delegare alla Fondazione gli interventi di manutenzione straordinaria, previo piano di intervento autorizzato dal Comune stesso, in cui saranno disciplinati i reciproci obblighi funzionali ed economici. La Fondazione può inoltre, con risorse proprie e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, effettuare interventi di miglioria del patrimonio immobiliare affidato. Tali miglioramenti vengono acquisiti al patrimonio del Comune senza che costituiscano titolo per eventuali rimborsi. Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono in ogni caso soggetti al regime autorizzativo previsto dall'attuale normativa in materia di patrimonio culturale. | dovranno essere eseguiti con il preventivo assenso del Comune, sempre fatta salva l'acquisizione di ogni autorizzazione prevista per legge. La Fondazione si impegna inoltre a dare comunicazione al Comune delle eventuali variazioni a strutture e impianti, qualora queste apportino sostanziali modifiche in ordine alle prescrizioni vigenti. Il Comune si impegna a effettuare le attività di manutenzione straordinaria di concerto ed in collaborazione con la Fondazione, può inoltre delegare alla Fondazione gli interventi di manutenzione straordinaria, previo piano di intervento autorizzato dal Comune stesso, in cui saranno disciplinati i reciproci obblighi funzionali ed economici. La Fondazione può inoltre, con risorse proprie e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, effettuare interventi di miglioria del patrimonio immobiliare affidato. Tali miglioramenti vengono acquisiti al patrimonio del Comune senza che costituiscano titolo per eventuali rimborsi. Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono in ogni caso soggetti al regime autorizzativo previsto dall'attuale normativa in materia di patrimonio culturale. |
Art. 18 Servizi aggiuntivi. | Art. 18 Servizi aggiuntivi. |
La Fondazione, nell'ambito degli spazi ad essa affidati e nel rispetto delle direttive eventualmente diramate dal Comune in argomento, può assegnare a terzi la gestione di servizi connessi e complementari alle sue attività istituzionali, e comunque sempre e in attuazione dell'oggetto di cui all'art 1 della presente convenzione, quali servizi bar e ristorazione, bookshop ed altro. l rapporti tra la Fondazione e i soggetti assegnatari sono regolati dalla Fondazione stessa, senza responsabilità alcuna del Comune, e gli eventuali introiti sono acquisiti dalla Fondazione in quanto funzionali alle sue attività istituzionali e a quelle ad esse connesse. | La Fondazione, nell'ambito degli spazi ad essa affidati e nel rispetto delle direttive eventualmente diramate dal Comune in argomento, può assegnare a terzi la gestione di servizi connessi e complementari alle sue attività istituzionali, e comunque sempre e in attuazione dell'oggetto di cui all'art 1 della presente convenzione, quali servizi bar e ristorazione, bookshop ed altro. l rapporti tra la Fondazione e i soggetti assegnatari sono regolati dalla Fondazione stessa, senza responsabilità alcuna del Comune, e gli eventuali introiti sono acquisiti dalla Fondazione in quanto funzionali alle sue attività istituzionali e a quelle ad esse connesse. |
Art. 19 Affidamenti a terzi. | Art. 19 Affidamenti a terzi. |
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 18 è vietato alla Fondazione il riaffidamento a terzi di quanto affidatole dal Comune ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione con particolare riguardo e nella loro totalità alle attività museali. Ciò premesso, la Fondazione ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi | Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 18 è vietato alla Fondazione il riaffidamento a terzi di quanto affidatole dal Comune ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione con particolare riguardo e nella loro totalità alle attività museali. Ciò premesso, la Fondazione ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti dalle leggi vigenti, ritenuti maggiormente |
previsti dalle leggi vigenti, ritenuti maggiormente idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità delle attività e dei servizi da essa gestiti in quanto strumentali alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 della presente Convenzione. La Fondazione assume inoltre l'obbligo di osservare e fare osservare dai propri dipendenti, collaboratori, terzi utenti o soggetti da essa comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite, espressamente manlevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extragiudizialmente. | idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità delle attività e dei servizi da essa gestiti in quanto strumentali alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 della presente Convenzione. La Fondazione assume inoltre l'obbligo di osservare e fare osservare dai propri dipendenti, collaboratori, terzi utenti o soggetti da essa comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite, espressamente manlevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extragiudizialmente. |
III parte: impegni delle parti | III parte: impegni delle parti |
Art. 20 Programma culturale triennale. | Art. 20 Programma culturale triennale. |
Per la valorizzazione del patrimonio, la Fondazione si impegna al rispetto dell'apposito programma culturale triennale. Il primo programma dovrà essere proposto al Comune entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione. Il programma dovrà essere aggiornato entro il 31 ottobre di ciascun anno, presentato al Comune e da questo approvato, cosicché si mantenga costante nel tempo una programmazione triennale. | Per la valorizzazione del patrimonio, la Fondazione si impegna al rispetto dell'apposito programma culturale triennale. Il programma dovrà essere aggiornato entro il 31 ottobre di ciascun anno, presentato al Comune e da questo approvato, cosicché si mantenga costante nel tempo una programmazione triennale. |
Art. 21 Contributo economico comunale annuale del Comune per la valorizzazione del complesso artistico culturale denominato "Accademia Carrara". | Art. 21 Contributo economico comunale annuale del Comune per la valorizzazione del complesso artistico culturale denominato "Accademia Carrara". |
Nello spirito dell'atto di immissione del Comune di Bergamo nella titolarità dell'Accademia Carrara, avvenuto nel 1958, il Comune concorre alle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio dell'Accademia Carrara - assegnando alla Fondazione un contributo annuo, la cui entità, condizioni e modalità di erogazione sono stabiliti dal Consiglio Comunale per l'intera durata della convenzione e prima della sua stipula, salvo il ricorrere delle condizioni di risoluzione anticipata previste dal successivo art. 40. Il Comune non è in alcun modo tenuto ad accollarsi l'onere di ripianare eventuali perdite gestionali della Fondazione. | Nello spirito dell'atto di immissione del Comune di Bergamo nella titolarità dell'Accademia Carrara, avvenuto nel 1958, il Comune concorre alle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio dell'Accademia Carrara - assegnando alla Fondazione un contributo annuo, la cui entità, condizioni e modalità di erogazione sono stabiliti dal Consiglio Comunale per l'intera durata della convenzione e prima della sua stipula, salvo il ricorrere delle condizioni di risoluzione anticipata previste dal successivo art. 40. Il Comune non è in alcun modo tenuto ad accollarsi l'onere di ripianare eventuali perdite gestionali della Fondazione. |
Art. 22 Immagine e logo. | |
Art. 22 Immagine e logo. | |
La Fondazione si impegna ad usare il nuovo logo dell'Accademia Carrara ufficialmente | La Fondazione si impegna ad usare il logo dell'Accademia Carrara ufficialmente adottato dal Comune in occasione della riapertura della |
adottato dal Comune in occasione della riapertura della rinnovata Accademia Carrara avvenuta nel 2015. Eventuali proposte di modifica di logo e della correlata immagine dell'Accademia Carrara dovranno essere condivise e autorizzate dal Comune. | rinnovata Accademia Carrara avvenuta nel 2015. Eventuali proposte di modifica di logo e della correlata immagine dell'Accademia Carrara dovranno essere condivise e autorizzate dal Comune. |
Art. 23 Materiali informativi a stampa e prodotti editoriali. | Art. 23 Materiali informativi a stampa, prodotti editoriali e digitali. |
La Fondazione si impegna alla realizzazione di materiali informativi a stampa continuamente aggiornati per la promozione del patrimonio del museo e delle sue attività nonché per il supporto ad attività educative, così come alla realizzazione di materiali editoriali e pubblicazioni in occasione di mostre temporanee, di specifici momenti di approfondimento scientifico o in occasione di particolari ricorrenze. l materiali informativi dovranno prevedere la traduzione almeno in lingua inglese. Su tutti i materiali prodotti devono essere apposti il logo dell'Accademia Carrara e quello del Comune di Bergamo. | La Fondazione si impegna alla realizzazione di materiali informativi a stampa o digitali continuamente aggiornati per la promozione del patrimonio del museo e delle sue attività nonché per il supporto ad attività educative, così come alla realizzazione di materiali editoriali e pubblicazioni in occasione di mostre temporanee, di specifici momenti di approfondimento scientifico o in occasione di particolari ricorrenze. l materiali informativi dovranno prevedere la traduzione almeno in lingua inglese. Su tutti i materiali prodotti devono essere apposti il logo dell'Accademia Carrara e quello del Comune di Bergamo. |
Art. 24 Personale e figure professionali specifiche. | Art. 24 Personale e figure professionali specifiche. |
La Fondazione si doterà di una struttura organizzativa idonea sia sul piano tecnico- scientifico che amministrativo. Il Comune, in accordo con la Fondazione, potrà disporre il comando di personale la cui qualifica ed esperienza specifica sia funzionale alle attività e compiti assunti dalla Fondazione stessa con la presente Convenzione. Tale personale è comandato presso la Fondazione con oneri a carico del Comune di Bergamo in conto contributo di cui all'art. 21 della presente convenzione. Qualora per qualsiasi ragione venisse a cessare il rapporto di lavoro di uno dei soggetti comandati, lo stesso non verrà sostituito e il contributo del Comune sarà incrementato della somma corrispondente al costo della posizione lavorativa non più coperta. Il personale di guardiania, sia esso dipendente dalla Fondazione o dipendente da un affidatario del servizio ai sensi dell'art. 18 della presente convenzione, dovrà essere presente in numero congruo rispetto al patrimonio da custodire ed ai sistemi di sicurezza presenti nel museo. Il personale di guardiania dovrà necessariamente disporre della conoscenza di elementi correnti della lingua inglese. | La Fondazione si doterà di una struttura organizzativa idonea sia sul piano tecnico- scientifico che amministrativo. Il Comune, in accordo con la Fondazione, potrà disporre il comando di personale la cui qualifica ed esperienza specifica sia funzionale alle attività e compiti assunti dalla Fondazione stessa con la presente Convenzione. Tale personale è comandato presso la Fondazione con oneri a carico del Comune di Bergamo in conto contributo di cui all'art. 21 della presente convenzione. Qualora per qualsiasi ragione venisse a cessare il rapporto di lavoro di uno dei soggetti comandati, lo stesso non verrà sostituito e il contributo del Comune sarà incrementato della somma corrispondente al costo della posizione lavorativa non più coperta. Il personale di guardiania, sia esso dipendente dalla Fondazione o dipendente da un affidatario del servizio ai sensi dell'art. 18 della presente convenzione, dovrà essere presente in numero congruo rispetto al patrimonio da custodire ed ai sistemi di sicurezza presenti nel museo. Il personale di guardiania dovrà necessariamente disporre della conoscenza di elementi correnti della lingua inglese. |
La Fondazione, per i suoi dipendenti e collaboratori, si impegna a dotarsi di un codice di comportamento ispirato a principi di trasparenza e correttezza. | La Fondazione, per i suoi dipendenti e collaboratori, si impegna a dotarsi di un codice di comportamento ispirato a principi di trasparenza e correttezza. |
Art. 25 Adesioni alla Fondazione. | Art. 25 Adesioni alla Fondazione. |
La Fondazione si impegna a sviluppare politiche di adesione allo scopo di aumentare il numero di sostenitori, delle attività della Accademia Carrara siano essi sodalizi, soggetti privati o persone fisiche, secondo specifiche condizioni di partecipazione. Ai membri sostenitori dell'Accademia Carrara possono essere riconosciute agevolazioni in ordine all'accessibilità e alla fruizione di servizi. Dette agevolazioni dovranno essere autorizzate, con atto a latere, congiuntamente a quelle relative alle politiche tariffarie, secondo quanto disposto al precedente articolo 5. | La Fondazione si impegna a sviluppare politiche di adesione allo scopo di aumentare il numero di sostenitori, delle attività della Accademia Carrara siano essi sodalizi, soggetti privati o persone fisiche, secondo specifiche condizioni di partecipazione. Ai membri sostenitori dell'Accademia Carrara possono essere riconosciute agevolazioni in ordine all'accessibilità e alla fruizione di servizi.. |
Art. 26 Affitto degli spazi per attività altre. | Art. 26 Affitto degli spazi per attività altre. |
Gli spazi del museo potranno essere concessi esclusivamente per attività che siano consone all'importanza e al prestigio del patrimonio custodito, e in nessun caso per attività di carattere privato che non siano in linea con i presupposti di conservazione e valorizzazione o che non generino un comprovato beneficio alle attività e alla conoscibilità del museo, restando sempre e comunque fermi e impregiudicati gli obblighi di conservazione e tutela del patrimonio, come previsto dalla relazione programmatica di cui al successivo articolo 35. | Gli spazi del museo potranno essere concessi esclusivamente per attività che siano consone all'importanza e al prestigio del patrimonio custodito, e in nessun caso per attività di carattere privato che non siano in linea con i presupposti di conservazione e valorizzazione o che non generino un comprovato beneficio alle attività e alla conoscibilità del museo, restando sempre e comunque fermi e impregiudicati gli obblighi di conservazione e tutela del patrimonio, come previsto dalla relazione programmatica di cui al successivo articolo 35. |
Art. 27 Soddisfazione dell'utenza. | Art. 27 Soddisfazione dell'utenza. |
Entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione la Fondazione adotterà, a valere per l'intera durata dell'affidamento, specifici strumenti per raccogliere i pareri da parte dei fruitori e dei visitatori del museo sulla soddisfazione e qualità del servizio erogato, ed eventuali reclami e suggerimenti. l risultati di queste indagini saranno inseriti all'interno della relazione consuntiva annuale di cui al successivo articolo 36. | Entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione la Fondazione adotterà, a valere per l'intera durata dell'affidamento, specifici strumenti per raccogliere i pareri da parte dei fruitori e dei visitatori del museo sulla soddisfazione e qualità del servizio erogato, ed eventuali reclami e suggerimenti. l risultati di queste indagini saranno inseriti all'interno della relazione consuntiva annuale di cui al successivo articolo 36. |
Art. 28 Utenze. | |
Art. 28 Utenze. | |
Sono a carico della Fondazione tutte le utenze energetiche e di consumo relative all'edificio e al suo utilizzo. | Sono a carico della Fondazione tutte le utenze energetiche e di consumo relative all'edificio e al suo utilizzo. |
Art. 29 Pulizie. | |
Art. 29 Pulizie. |
La Fondazione deve garantire un servizio di pulizia degli spazi ad essa affidati, nessuno escluso, compresi il cortile antistante il museo e gli spazi verdi di pertinenza, in modo da conservare il più possibile integro e gradevole lo stato dei luoghi. Per quanto concerne gli spazi espositivi e tenuto conto della delicatezza degli ambienti, il servizio si dovrà svolgere, attraverso l'utilizzo di elevate professionalità, negli orari precedenti l'apertura al pubblico e in modo tale da non interferire con l'erogazione dei servizi museali. | La Fondazione deve garantire un servizio di pulizia degli spazi ad essa affidati, nessuno escluso, compresi il cortile antistante il museo e gli spazi verdi di pertinenza, in modo da conservare il più possibile integro e gradevole lo stato dei luoghi. Per quanto concerne gli spazi espositivi e tenuto conto della delicatezza degli ambienti, il servizio si dovrà svolgere, attraverso l'utilizzo di elevate professionalità, negli orari precedenti l'apertura al pubblico e in modo tale da non interferire con l'erogazione dei servizi museali. |
Art. 30 Proventi. | Art. 30 Proventi. |
Spettano alla Fondazione tutte le entrate derivanti dalle attività strumentali alla conservazione, valorizzazione e promozione della conoscenza e della tutela del patrimonio culturale dell'Accademia Carrara al fine di assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. Fra tali entrate vi saranno quelle derivanti dai biglietti di ingresso rispetto alla attività museale, nonché i ricavi ottenuti dallo svolgimento delle attività ausiliarie e ad essa connesse, affini, complementari e aggiuntive (c.d. "proventi") Potranno esservi altresì eventuali altre entrate derivanti da contributi, donazioni da terzi, sponsorizzazioni. A far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione proventi richiamati dal presente articolo dovranno necessariamente ed esclusivamente finanziare le attività oggetto della presente convenzione. | Spettano alla Fondazione tutte le entrate derivanti dalle attività strumentali alla conservazione, valorizzazione e promozione della conoscenza e della tutela del patrimonio culturale dell'Accademia Carrara al fine di assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. Fra tali entrate vi saranno quelle derivanti dai biglietti di ingresso rispetto alla attività museale, nonché i ricavi ottenuti dallo svolgimento delle attività ausiliarie e ad essa connesse, affini, complementari e aggiuntive (c.d. "proventi") Potranno esservi altresì eventuali altre entrate derivanti da contributi, donazioni da terzi, sponsorizzazioni. A far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione i proventi richiamati dal presente articolo dovranno necessariamente ed esclusivamente finanziare le attività oggetto della presente convenzione. |
IV parte: condivisione degli indirizzi e sistemi di monitoraggio | IV parte: condivisione degli indirizzi e sistemi di monitoraggio |
Art. 31 Condivisione della programmazione. | Art. 31 Condivisione della programmazione. |
La Fondazione e il Comune attraverso l'organizzazione di incontri periodici, si obbligano alla condivisione della programmazione prevista, allo scopo di armonizzare le attività promosse dal museo con le politiche culturali cittadine, di favorire lo scambio di responsabilità, competenze e progettualità, in particolare in rapporto con l'attività promossa dall'Associazione per la Gamec. | La Fondazione e il Comune attraverso l'organizzazione di incontri periodici, si obbligano alla condivisione della programmazione prevista, allo scopo di armonizzare le attività promosse dal museo con le politiche culturali cittadine, di favorire lo scambio di responsabilità, competenze e progettualità, in particolare in rapporto con l'attività promossa dall'Associazione per la Gamec. |
Art. 32 Mostre temporanee. | Art. 32 Mostre temporanee. |
Con riferimento al programma culturale triennale di cui all' articolo 20, e nell'ambito della gestione dell’attività museale, la Fondazione si impegna alla realizzazione di almeno un'importante mostra temporanea ogni 18 mesi. Le mostre temporanee potranno essere prodotte autonomamente dalla Fondazione anche in collaborazione con diverse istituzioni culturali e museali, oppure acquisite da un ente di produzione altro e ospitate. Nel caso in cui le mostre di cui sopra dovessero svolgersi all'interno degli spazi espositivi di pertinenza della Gamec, la richiesta di utilizzo degli stessi dovrà di norma essere comunicata entro il termine del mese di luglio dell'anno precedente rispetto allo svolgimento della mostra e non potrà superare, di norma, un massimo di quattro mesi in una sola volta all'interno di un anno solare, comprensivi di allestimento e disallestimento. | Con riferimento al programma culturale triennale di cui all' articolo 20, e nell'ambito della gestione dell’attività museale, la Fondazione si impegna alla realizzazione di almeno un'importante mostra temporanea ogni 18 mesi. Le mostre temporanee potranno essere prodotte autonomamente dalla Fondazione anche in collaborazione con diverse istituzioni culturali e museali, oppure acquisite da un ente di produzione altro e ospitate. Nel caso in cui le mostre di cui sopra dovessero svolgersi all'interno degli spazi espositivi di pertinenza della Gamec, la richiesta di utilizzo degli stessi dovrà di norma essere comunicata entro il termine del mese di luglio dell'anno precedente rispetto allo svolgimento della mostra e non potrà superare, di norma, un massimo di quattro mesi in una sola volta all'interno di un anno solare, comprensivi di allestimento e disallestimento. |
Art. 33 Sinergie con il territorio e rapporti con il sistema museale bergamasco. | Art. 33 Sinergie con il territorio e rapporti con il sistema museale bergamasco. |
La Fondazione si impegna, in fase di progettazione e programmazione delle sue attività, alla collaborazione con le diverse istituzioni culturali e museali cittadine, sia per consolidare forme di condivisione e cooperazione nello sviluppo delle rispettive politiche culturali, che allo scopo di rafforzare gli strumenti di promozione del territorio e del sistema culturale cittadino, quali ad esempio card ingrate per la visita dei musei cittadini. Inoltre la Fondazione aderirà, nella misura consentita dalle proprie attività e dai propri spazi, ad eventuali iniziative di marketing territoriale in ordine alla promozione integrata del patrimonio culturale e artistico cittadino. È inteso che la partecipazione ad eventuali strumenti quali quelli sopra individuati debba trovare un equilibrio con le necessità di sostenibilità economica dell'attività della Fondazione. | La Fondazione si impegna, in fase di progettazione e programmazione delle sue attività, alla collaborazione con le diverse istituzioni culturali e museali cittadine, sia per consolidare forme di condivisione e cooperazione nello sviluppo delle rispettive politiche culturali, che allo scopo di rafforzare gli strumenti di promozione del territorio e del sistema culturale cittadino, quali ad esempio card integrate per la visita dei musei cittadini. Inoltre la Fondazione aderirà, nella misura consentita dalle proprie attività e dai propri spazi, ad eventuali iniziative di marketing territoriale in ordine alla promozione integrata del patrimonio culturale e artistico cittadino. È inteso che la partecipazione ad eventuali strumenti quali quelli sopra individuati debba trovare un equilibrio con le necessità di sostenibilità economica dell'attività della Fondazione. |
Art. 34 Vigilanza comunale. | Art. 34 Vigilanza comunale. |
Il Comune, attraverso le modalità e le forme opportune, vigila affinchè la Fondazione svolga correttamente le attività derivanti dall'oggetto della presente convenzione. Il Comune può, in qualsiasi momento, richiedere in forma scritta approfondimenti e delucidazioni in ordine a uno o più dei punti regolati dalla presente convenzione. La Fondazione è tenuta a fornire esauriente risposta non oltre 20 giorni | Il Comune, attraverso le modalità e le forme opportune, vigila affinchè la Fondazione svolga correttamente le attività derivanti dall'oggetto della presente convenzione. Il Comune può, in qualsiasi momento, richiedere in forma scritta approfondimenti e delucidazioni in ordine a uno o più dei punti regolati dalla presente convenzione. La Fondazione è tenuta a fornire esauriente risposta non oltre 20 giorni lavorativi dalla data della |
lavorativi dalla data della richiesta. Nel caso in cui il Comune accerti la violazione di uno o più impegni assunti dalla Fondazione attraverso la presente Convenzione, il Comune ha diritto di procedere come previsto dal successivo art.40.
Art. 35 Relazione programmatica annuale.
Entro la fine del mese di ottobre di ogni anno la Fondazione presenta al Comune una relazione annuale programmatica dettagliata relativa alla gestione del servizio e alla programmazione delle attività per l'anno successivo.
La relazione, in armonia con quanto previsto dalla "Carta dei servizi" e dal "Programma culturale triennale" specifica le seguenti voci:
- risorse finanziarie;
- situazione economico-patrimoniale;
- sponsorizzazioni e collaborazioni;
- acquisizioni;
- eventi culturali e mostre temporanee;
- conservazione e valorizzazione delle collezioni.
Art. 36 Relazione consuntiva annuale e bilancio consuntivo.
Entro la fine del mese di giugno di ogni anno, anche con riferimento a quanto previsto al precedente art. 27, la Fondazione presenta al Comune una relazione annuale consuntiva in merito all'andamento delle attività dell'Accademia Carrara relative all'anno precedente. La relazione prevede necessariamente indici rispetto a:
- qualità erogata;
- qualità percepita;
- indici economici;
- indici di risultato.
nonché altri dati riferiti al numero e tipologia di visitatori, e specificazioni su tipo e costi delle attività.
La fondazione trasmette altresì, entro quindici giorni dalla approvazione, la situazione patrimoniale-reddituale dell'esercizio ed il bilancio consuntivo.
Art. 37 Sanzioni.
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente contratto o di gravi inadempienze
richiesta. Nel caso in cui il Comune accerti la violazione di uno o più impegni assunti dalla Fondazione attraverso la presente Convenzione, il Comune ha diritto di procedere come previsto dal successivo art.40.
Art. 35 Relazione programmatica annuale.
Entro la fine del mese di ottobre di ogni anno la Fondazione presenta al Comune una relazione annuale programmatica dettagliata relativa alla gestione del servizio e alla programmazione delle attività per l'anno successivo che comprenderà:
- l’elenco dei restauri delle opere;
- l’aggiornamento del programma triennale. La relazione, in armonia con quanto previsto dalla "Carta dei servizi" e dal "Programma culturale triennale" specifica le seguenti voci:
- risorse finanziarie;
- situazione economico-patrimoniale;
- sponsorizzazioni e collaborazioni;
- acquisizioni;
- eventi culturali e mostre temporanee;
- conservazione e valorizzazione delle collezioni.
Art. 36 Relazione consuntiva annuale e bilancio consuntivo.
Entro la fine del mese di giugno di ogni anno, anche con riferimento a quanto previsto al precedente art. 27, la Fondazione presenta al Comune una relazione annuale consuntiva in merito all'andamento delle attività dell'Accademia Carrara relative all'anno precedente,nonché altri dati riferiti al numero e tipologia di visitatori, e specificazioni su tipo e costi delle attività.
La fondazione trasmette altresì, entro quindici giorni dalla approvazione, la situazione patrimoniale- reddituale dell'esercizio ed il bilancio consuntivo.
Art. 37 Sanzioni.
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente contratto o di gravi inadempienze da
da parte della Fondazione, si applica il disposto dell'Art. 40 della presente Convenzione. | parte della Fondazione, si applica il disposto dell'Art. 40 della presente Convenzione. |
V Parte: disposizioni varie | V Parte: disposizioni varie |
Art. 38 Sede Gamec. | |
Nel caso in cui, nel periodo di vigenza della presente convenzione, dovesse perfezionarsi il totale spostamento dell'Associazione per la Gamec presso altra sede, l'immobile sito in via X. Xxxxxx 53, sia per quanto riguarda gli uffici e gli spazi di servizio che per quanto attiene gli spazi espositivi, sarà affidato, attraverso apposita integrazione della presente convenzione, in comodato d'uso gratuito alla Fondazione, alle medesime condizioni con cui è ad essa affidato l'immobile sede dell' Accademia Carrara. | |
Art. 39 Regolazione dei rapporti alla scadenza del contratto. | Art. 38 Regolazione dei rapporti alla scadenza del contratto. |
Scaduti i termini della convenzione, salvo rinnovo, o nel caso di scioglimento, o risoluzione della presente convenzione, la Fondazione dovrà restituire al Comune: - l beni affidati in uso, in buono stato di conservazione, compatibilmente, per i beni a rilevanza non culturale, all'usura ed al trascorrere del tempo; - l beni costituenti patrimonio artistico a qualsiasi titolo acquisiti, come da allegato 1. Alla scadenza dell'affidamento in uso dei beni e dell'affidamento dei servizi, la Fondazione assicurerà in ogni caso la continuità del servizio, espletandolo nel rispetto di quanto già previsto dalla Convenzione fino al momento in cui la gestione non verrà riassunta dal Comune o affidata ad altro soggetto. | Scaduti i termini della convenzione, salvo rinnovo, o nel caso di scioglimento, o risoluzione della presente convenzione, la Fondazione dovrà restituire al Comune: - l beni affidati in uso, in buono stato di conservazione, compatibilmente, per i beni a rilevanza non culturale, all'usura ed al trascorrere del tempo; - l beni costituenti patrimonio artistico a qualsiasi titolo acquisiti, come da allegato 1. Alla scadenza dell'affidamento in uso dei beni e dell'affidamento dei servizi, la Fondazione assicurerà in ogni caso la continuità del servizio, espletandolo nel rispetto di quanto già previsto dalla Convenzione fino al momento in cui la gestione non verrà riassunta dal Comune o affidata ad altro soggetto. |
Art. 40 Risoluzione e recesso. | Art. 39 Risoluzione e recesso. |
La risoluzione della presente Convenzione potrà essere esercitata dalle parti, in caso di inadempienze tali da pregiudicare in modo grave il perseguimento degli obiettivi oggetto della presente convenzione come identificati dal precedente art. 1. Nei casi sopra previsti, la parte che ritenga sussistere tali inadempienze contesterà formalmente le violazioni riscontrate invitando la controparte a fornire le proprie deduzioni entro | La risoluzione della presente Convenzione potrà essere esercitata dalle parti, in caso di inadempienze tali da pregiudicare in modo grave il perseguimento degli obiettivi oggetto della presente convenzione come identificati dal precedente art. 1. Nei casi sopra previsti, la parte che ritenga sussistere tali inadempienze contesterà formalmente le violazioni riscontrate invitando la controparte a fornire le proprie deduzioni entro un termine non inferiore a venti giorni. Trascorso il |
un termine non inferiore a venti giorni. Trascorsi il termine senza riscontro o nel caso la parte procedente ritenga inadeguate le giustificazioni presentate, la risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento, da parte del soggetto inadempiente, di una lettera raccomandata a/r di constatazione di tali circostanze, restando in ogni caso impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito. La risoluzione della presente Convenzione comporta la restituzione al Comune dell'immobile concesso alla Fondazione in comodato d'uso e del patrimonio artistico, appartenente al demanio comunale, alla stessa Fondazione affidato. Resta peraltro inteso che, nel solo caso in cui si presentasse la comprovata esigenza di evitare il verificarsi di un danno altrimenti irreparabile, il Comune avrà titolo per risolvere con effetto immediato la Convenzione. Il Comune potrà altresì risolvere con effetto immediato la Convenzione qualora lo Statuto della Fondazione Accademia Carrara subisse modificazioni, in ordine agli scopi e alle attività della stessa, incompatibili con l'oggetto della presente Convenzione e con le obbligazioni da essa derivanti in capo alla Fondazione. Ciascuna delle parti potrà inoltre recedere dalla Convenzione in caso di comprovata e non colpevole impossibilità di adempiere agli impegni assunti, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con un preavviso minimo di sei mesi. | termine senza riscontro o nel caso la parte procedente ritenga inadeguate le giustificazioni presentate, la risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento, da parte del soggetto inadempiente, di una lettera raccomandata a/r di constatazione di tali circostanze, restando in ogni caso impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito. La risoluzione della presente Convenzione comporta la restituzione al Comune dell'immobile concesso alla Fondazione in comodato d'uso e del patrimonio artistico, appartenente al demanio comunale, alla stessa Fondazione affidato. Resta peraltro inteso che, nel solo caso in cui si presentasse la comprovata esigenza di evitare il verificarsi di un danno altrimenti irreparabile, il Comune avrà titolo per risolvere con effetto immediato la Convenzione. Il Comune potrà altresì risolvere con effetto immediato la Convenzione qualora lo Statuto della Fondazione Accademia Carrara subisse modificazioni, in ordine agli scopi e alle attività della stessa, incompatibili con l'oggetto della presente Convenzione e con le obbligazioni da essa derivanti in capo alla Fondazione. Ciascuna delle parti potrà inoltre recedere dalla Convenzione in caso di comprovata e non colpevole impossibilità di adempiere agli impegni assunti, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con un preavviso minimo di sei mesi. |
Art. 41 Controversie. | Art. 40 Controversie. |
Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Bergamo. | Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Bergamo. |
Art. 42 Registrazione. | Art. 41 Registrazione. |
Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Fondazione. | Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Fondazione. |
Art. 43 Modalità di modificazione della Convenzione nel corso della sua esecuzione. | Art. 42 Modalità di modificazione della Convenzione nel corso della sua esecuzione. |
Ogni eventuale modifica della presente Convenzione dovrà essere consensuale e risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo | Ogni eventuale modifica della presente Convenzione dovrà essere consensuale e risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive |
le rispettive procedure interne: per il Comune attraverso approvazione del Consiglio comunale. | procedure interne: per il Comune attraverso approvazione del Consiglio comunale. |
Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine | Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine |
Bergamo, lì | |
Bergamo, lì | |
Per l'Amministrazione comunale di Bergamo | |
Per l'Amministrazione comunale di Bergamo | |
Il dirigente Direzione Cultura, Turismo, Sport, Giovani e tempo libero Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Il dirigente Direzione Cultura, Turismo, Sport, Giovani e tempo libero Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Per la Fondazione "Accademia Carrara di Bergamo" Il vice-presidente Palmiro Radici | Per la Fondazione "Accademia Carrara di Bergamo" Il vice-presidente |