Legge del 17/10/2017 n. 164 -
Legge del 17/10/2017 n. 164 -
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2017
ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO.
Allegato 3 -
ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO.
In vigore dal 19/02/2018
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro, indicati in seguito come le «Parti»;
Considerato che la cooperazione scientifica e tecnologica rafforzera' le relazioni amichevoli e la comprensione tra la Repubblica Italiana e il Montenegro;
Riconoscendo l'importanza della cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica per il miglioramento dello sviluppo economico e sociale dei due Paesi;
Considerate le iniziative realizzate dall'Unione Europea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e, in particolare, la Strategia «Europa 2020» e le linee guida della Commissione Europea contenute nell'iniziativa «Horizon 2020»;
Considerato l'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra le Comunita' Europee e gli Stati membri da una parte, ed il Montenegro dall'altra, entrato in vigore il 1° maggio 2010, essendo il Montenegro associato all'UE per programmi scientifici e tecnologici, le istituzioni di ricerca del Montenegro sono idonee ad essere parte del progetto della CE;
Considerando che le Parti sono membri dell'Iniziativa Centro Europea e che, in questo contesto, le Parti hanno firmato la «Dichiarazione di Trieste» per lo sviluppo del settore scientifico e tecnologico nell'Area Centro-Europea;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Le Parti si impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, dalle rispettive leggi nazionali e dai regolamenti delle organizzazioni internazionali, essendo ciascuna delle Parti un suo membro.
Articolo 2.
La cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni scientifiche, Universita' ed enti di ricerca e di innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, e Infrastrutture di ricerca delle Parti, sara' realizzata attraverso:
a) programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse;
b) il sostegno alla partecipazione delle comunita' scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali;
c) scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti;
d) scambio di ed accesso a documentazione ed informazioni scientifiche-tecnologiche;
e) organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne a carattere scientifico;
f) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica che verra' concordata in seguito dalle Parti.
Oltre alle attivita' sopra citate, le Parti incoraggeranno, nella maniera piu' appropriata, lo scambio nel settore della tecnologia e dell'innovazione, inclusa la cooperazione tecnica, coinvolgendo anche enti economici ed altre istituzioni, e promuovendo la partecipazione a programmi promossi dalla Commissione Europea.
Articolo 3.
Le Parti incoraggeranno la cooperazione e la partecipazione a programmi e progetti multilaterali e regionali di sviluppo scientifico e tecnologico;
Le Parti incentiveranno lo scambio di informazioni in base alle loro priorita', nel quadro della cooperazione scientifica e tecnologica a livello europeo, e incoraggeranno le rispettive comunita' scientifiche e di ricerca a partecipare a bandi di gara congiunti.
Articolo 4.
Scienziati, ricercatori, esperti, istituzioni e settore privato di altri Paesi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati, previo consenso di entrambe le Parti, a partecipare ad attivita' svolte nell'ambito del presente Accordo, sia per il finanziamento che per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione del presente Accordo.
Il costo di tale cooperazione e' di norma a carico della parte terza, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Articolo 5.
Lo sfruttamento dei diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalle attivita' di cooperazione previste nell'ambito del presente Accordo, dovranno essere regolati attraverso intese attuative tra le Parti Contraenti, che assicurano una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, secondo la legislazione nazionale delle due Parti e le convenzioni internazionali in materia.
Articolo 6.
I risultati scientifici e tecnologici, ovvero i dati scientifici, gli sviluppi tecnologici e le invenzioni derivanti dalle attivita' di cooperazione nell'ambito del presente Accordo, che non rientrano nei diritti di proprieta' industriale e che non contengono dati che sono, secondo la legislazione nazionale di ciascuna Parte, coperti dal segreto, non saranno resi noti a terzi senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti, a meno che le organizzazioni partecipanti non dispongano in senso diverso.
Articolo 7.
Le Autorita' responsabili per il coordinamento e l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo sono le seguenti: per la Repubblica Italiana - il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; per il Montenegro - il Ministero della Scienza.
Articolo 8.
Al fine di dare attuazione al presente Accordo, le Autorita' competenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, composta da numero pari di rappresentanti ed esperti, nominati da ciascuna Autorita' competente.
Il lavoro della Commissione Mista si basa sulla creazione di condizioni organizzative e finanziarie per la cooperazione scientifico-tecnologica. La Commissione Mista propone, armonizza e controlla l'attuazione di programmi congiunti di cooperazione scientifico-tecnologica.
La Commissione Mista adottera' programmi di cooperazione, monitorera' la loro attuazione e proporra' misure concrete per la loro realizzazione.
La Commissione Mista, si riunira' alternativamente in Italia e in Montenegro, in data da concordare per le vie diplomatiche.
Articolo 9.
Le disposizioni del presente Accordo non possono in alcun modo pregiudicare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da accordi multilaterali e bilaterali, ivi inclusi gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Articolo 10.
Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni. Sara' rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata. Ciascuna delle Parti potra' denunciare l'Accordo tramite notifica scritta con un preavviso di sei mesi.
Le modifiche delle disposizioni del presente Accordo non saranno apportate senza il preventivo consenso delle due Parti.
L'Accordo potra' essere modificato consensualmente dalle due Parti mediante scambio di note diplomatiche. Articolo 11.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo dovra' essere risolta amichevolmente tramite consultazioni con i membri della Commissione Mista o mediante negoziati tra le Autorita' competenti per le vie diplomatiche.
Articolo 12.
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di notifica.
In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Podgorica il 26 settembre 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, montenegrina e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in inglese.
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AGREEMENT on scientific and technological cooperation between the Government of the Italian Republic and the Government of Montenegro.
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