Ai fini del presente atto, per «Codice dei contratti» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni)
CO M UN E DI CANALE
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI IN ECONOMIA
(Ai fini del presente atto, per «Codice dei contratti» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con X.Xxx. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni)
S O M M A R I O
Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
1 | Oggetto e scopo del regolamento | 13 | Maggiori spese |
2 | Tipologie dei lavori eseguibili in economia | 14 | Lavori d'urgenza |
3 | Responsabile del procedimento | 15 | Provvedimenti in casi di somma urgenza |
4 | Programmazione dei lavori in economia | 16 | Autorizzazione della spesa per lavori in economia |
compresi nell’ambito delle somme a disposizione di | |||
5 | Regole per l’effettuazione delle spese | quadri economici | |
6 | Procedura per l'esecuzione di lavori in | 17 | Tutela dei dati personali |
amministrazione diretta | |||
7 | Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta | 18 | Norme abrogate |
8 | Procedura per l'esecuzione a cottimo fiduciario | 19 | Pubblicità del regolamento |
9 | Affidamento dei lavori a cottimo fiduciario | 20 | Xxxx non previsti dal presente regolamento |
10 | Scelta dell'offerta a cottimo fiduciario | 21 | Rinvio dinamico |
11 | Liquidazione e pagamento | 22 | Entrata in vigore |
12 | Inadempimento |
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
Il presente regolamento disciplina l’acquisizione in economia di lavori, che può essere effettuata:
a) mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
Le spese in economia possono essere effettuate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio legittimamente impegnati ai sensi dell’art. 183 del T.U. n. 267/2000.
E’ vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro che possa considerarsi unitario in più lavori al fine di non ottemperare all’obbligo del procedimento di evidenza pubblica.
Art. 2 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia
I lavori che possono eseguirsi in economia, sono i seguenti:
a) realizzazione, manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, e 122 del codice dei contratti, concernenti:
a1) manti di usura del piano viabile; a2) sovrastrutture stradali;
a3) corpo stradale nelle sue varie parti; a4) opere di presidio e di difesa;
a5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti; a6) opere in verde;
a7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale; a8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti; a9) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
a10) demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
a11) sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii, disgaggio di massi pericolanti;
b) manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 100.000,00 Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.
Art. 3 - Responsabile del Procedimento
Nelle procedure relative all’esecuzione dei lavori in economia, sovrintendono, nei limiti delle competenze attribuite loro, il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico - LL.PP. ed il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico – Edilizia Privata e Manutenzioni, che assumono la posizione di “Responsabile del Procedimento”.
Art. 4 - Programmazione dei lavori in economia
Il programma annuale dei lavori di cui all’art. 128 del codice dei contratti è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia (art. 125 del codice dei contratti) limitata ai lavori superiori a 100.000,00 per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria e nei limiti di spesa previsti.
Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
Art. 5 – Regole per l’effettuazione delle spese
Di norma l’effettuazione delle spese avviene come segue:
a) per le spese di natura corrente fino a 10.000,00 euro, IVA esclusa, il Responsabile del relativo Servizio, provvede direttamente per mezzo di appositi “buoni d’ordine” e/o attraverso “lettera commerciale” che dovrà essere controfirmata dall’Impresa in segno di accettazione;
b) per le spese correnti superiori a 10.000,00 euro, XXX xxxxxxx, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all’art. 1, il Responsabile del relativo Servizio provvede con propria determinazione all’assunzione dell’impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 9, e dall’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, seguito dalla sottoscrizione di un apposito atto contrattuale.
Art. 6 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta
In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta è osservata la procedura indicata nei commi seguenti.
Il Responsabile del Procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.
L'esecuzione di lavori è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il Responsabile del Procedimento nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.
Art. 7 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta
Il Responsabile del Procedimento provvede direttamente - nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta - alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, o eventualmente noleggiati.
Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo - se del caso o se prescritto - appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.
Art. 8 - Procedura per l'esecuzione a cottimo fiduciario
In caso di esecuzione di lavori con il sistema del cottimo fiduciario è osservata la procedura indicata nei commi seguenti.
Il Responsabile del Procedimento appronta:
a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.
Art. 9 - Affidamento dei lavori a cottimo fiduciario
Per i lavori di importo pari o superiori a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:
a) sulla base di indagini di mercato;
b) tramite gli elenchi formati in applicazione dell’art. 123 del codice dei contratti per la procedura ristretta semplificata.
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
Gli operatori economici interpellati devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
L'atto di cottimo fiduciario deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice dei contratti.
Art. 10 - Scelta dell'offerta
Le imprese sono invitate mediante lettera raccomandata/posta-prioritaria in conformità ad un modello tipo predisposto dal Responsabile del Procedimento. In casi di urgenza gli inviti alle imprese possono essere trasmessi tramite telefax.
Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, un’apposita Commissione di Gara - in seduta pubblica - esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, aggiudica in via provvisoria i lavori in applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del codice dei contratti.
La Commissione di Gara è composta dal Responsabile del Procedimento (Presidente), dal Direttore Generale (Membro) e da un dipendente dell’Ufficio Segreteria/Contratti o dell’Ufficio Tecnico Comunale (Membro verbalizzante).
Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della Commissione di Gara.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Responsabile del relativo Servizio, con apposita determinazione procede all’approvazione definitiva.
Art. 11 – Liquidazione e pagamento
I lavori e le provviste sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione e/o fornitura emessa dal Responsabile del Procedimento.
La liquidazione è disposta pertanto sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.
Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del regolamento di contabilità.
Art. 12 – Inadempimento
In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Inoltre I’amministrazione, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, salvo - in ogni caso - il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
Art. 13 - Maggiori spese
Se durante l'esecuzione dei lavori in economia risulta insufficiente la spesa autorizzata, il Responsabile del Procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.
In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 200.000,00 Euro. Se risultano eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 14 - Lavori d'urgenza
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da tecnico all'uopo incaricato.
Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Art. 15 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 20, la immediata esecuzione di lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento.
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999.
Il Responsabile del Procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all’amministrazione che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.
Se un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporta l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Xxxxxxx può disporre, con la stessa ordinanza, l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Art. 16 – Autorizzazione della spesa per lavori in economia compresi nell’ambito delle somme a disposizione di quadri economici.
Nel caso di lavori in economia compresi nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici progettuali, l'autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal Responsabile del Procedimento.
Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
Art. 17 – Tutela dei dati personali.
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Art. 18 - Norme abrogate.
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 19 – Pubblicità del regolamento.
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all’organo revisore.
Art. 20 - Casi non previsti dal presente regolamento.
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
b) lo statuto comunale;
c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
d) gli usi e consuetudini locali.
Art. 21 - Rinvio dinamico.
Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 22- Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.