Torino – 23 aprile 2015
Il contratto di licenza di marchio Xxxxxxxxx Xxxxx
Torino – 23 aprile 2015
Impresa
LICENZE A TERZI
PRODUZIONE / VENDITA
Vendita
Distribuzione
Agenti Procacciatori
Importatori
Marchio, Design
Tecnologia (brevetti, know-how)
Grande distribuzione Punti vendita
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TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI MARCHIO
Il trasferimento del diritto di marchio si ha nei contratti di cessione e donazione di marchio e può derivare dalla cessione di azienda (o ramo), dal conferimento in società e dalla fusione societaria.
Non implicano trasferimento dei diritti di marchio i contratti di licenza di marchio, di distribuzione, franchising, delimitazione di prodotti o territori, subfornitura.
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CESSIONE E LICENZA DI MARCHIO
Cessione di marchio
Il cedente si priva della titolarità del marchio a favore del cessionario
Licenza di marchio
Il licenziante concede al licenziatario il diritto d'uso del marchio per la durata contrattualmente pattuita, conservandone la titolarità
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(...segue)
Cessione di marchio
Contratto ad effetti istantanei
la titolarità del marchio si trasferisce per effetto del consenso
Licenza di marchio
Contratto di durata
il diritto d'uso del marchio viene concesso per un certo tempo
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CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE / FRANCHISING E DI LICENZA DI MARCHIO
Licenza di marchio
concessione al licenziatario del diritto di produrre e vendere con il marchio
PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO DEL LICENZIATARIO
Contratto di distribuzione / franchising
concessione al distributore o al franchisee del diritto di rivendere il prodotto con il marchio
PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO DEL TITOLARE DEL MARCHIO
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CONTRATTI DI "DELIMITAZIONE" E DI LICENZA DI MARCHIO
Licenza di marchio: il titolare del marchio concede in uso diritti sul proprio marchio a terzi
Contratto di delimitazione: le parti non concedono in uso diritti, ma riconoscono reciproci diritti per evitare controversie
- Delimitazione PRODOTTI o TERRITORI
- Ammissibili ex art. 20 CPI: "diritto di vietare l'uso ai terzi ...
salvo il proprio consenso ..."
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CONTRATTI DI SUBFORNITURA E DI LICENZA DI MARCHIO
Licenza di marchio: concessione al licenziatario del diritto di produrre con il marchio per vendere a terzi
Contratto di subfornitura: concessione al subfornitore del diritto di di produrre con il marchio per la fornitura esclusiva al committente
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LICENZA DI MARCHIO
Licenza di
Marchio
Licenza di
Merchandising
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LICENZA DI MARCHIO: è una licenza per i medesimi prodotti commercializzati dal licenziante
LICENZA DELLA COLLEZIONE
MARCHIO + DESIGN
SCOPO: entrare in nuovi paesi
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LICENZA DI MERCHANDISING: è una licenza per prodotti diversi da quelli commercializzati dal licenziante
Settore originario
Settore “licenziato”
SCOPO: entrare in nuovi settori merceologici 11
I. LICENZE DI MARCHIO
LICENZE “PURE”
LICENZE “MISTE”
Il marchio è l’unico oggetto del contratto
Il marchio è uno degli oggetti del contratto, insieme ad altri diritti P.I.
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LICENZE “MISTE”
MODA:
MARCHIO + DESIGN (collezione)
MECCANICA -ELETTRONICA:
MARCHIO + TECNOLOGIA (brevetti/know-how)
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PROBLEMATICHE CONCORRENZIALI
LICENZA DI MARCHIO
“… il licenziante concede l’uso del marchio per i prodotti del proprio settore”
CREA UN CONCORRENTE
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Un produttore di abbigliamento licenzia il marchio per la propria collezione
Il licenziatario produrrà la stessa collezione del produttore con lo stesso marchio, diventando un diretto concorrente
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…ne segue:
INTERESSE DELLE PARTI A RESTRIZIONI TERRITORIALI
Licenziante
Licenziatario
Divieto del licenziatario di fabbricare e vendere fuori territorio
Esclusiva
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NORME ANTITRUST
Art. 101 TFUE
101.1. Vietati gli accordi che possono pregiudicare il commercio tra gli stati membri e restringono la concorrenza
101.2. Nullità di tali accordi
101.3 Esenzione di quegli accordi che determinano benefici per il sistema economico-sociale riservando una congrua parte dell'utile agli utilizzatori e non comportano ingiustificate restrizioni in una parte sostanziale del mercato
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ESENZIONE ex art. 101.3 TFUE
SELF ASSESSMENT
Le parti interessate valutano sulla base dei regolamenti di esenzione per categoria o di altre fonti normative o giurisprudenziali applicabili se la loro intesa è o meno conforme all'art. 101.3 TFUE.
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Non esiste un regolamento di esenzione per gli accordi di licenza di marchio, ma esiste solo il Reg. (UE) n. 316/2014 relativo all'applicazione dell'art. 101.3 TFUE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (brevetti, know-‐how, diritto d'autore su software).
REGOLAMENTO UE 316/2014
Il divieto ex art. 101.1 TFUE non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia né alle clausole che riguardano il rilascio di licenze di altri diritti IP se e nella misura in cui tali clausole sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali, ossia allo sfruttamento della tecnologia licenziata.
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LICENZE DI MARCHIO
“Miste” brevetto/ know-how/d.a. e marchio direttamente connesso allo sfruttamento della tecnologia licenziata
Reg. 316/2014
su licenze di tecnologia
“Miste” con marchio non direttamente connesso
Nessun regolamento di esenzione
“Pure” marchio
Nessun regolamento di esenzione
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LE NORME SUI CONTRATTI DI LICENZA
1°) Divieto di inganno per il pubblico
2°) Licenza esclusiva e licenza non esclusiva 3°) Licenza totale e licenza parziale
4°) Trascrizione
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...
DIVIETO DI INGANNO PER IL PUBBLICO
ART. 23 D. lgs. 30/2005 (“CPI”)
1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato..
3. …
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
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Art. 23.4 CPI
(..segue)
... dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico
INGANNO: quando il marchio genera un'aspettativa circa la sussistenza di determinati caratteri essenziali del prodotto (o del servizio) e detti caratteri, di fatto, non sussistono.
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(..segue)
1) Caratteri essenziali: caratteristiche qualitative che indirizzano la scelta del consumatore
2) Aspettativa: il marchio ha un significato in ordine alla qualità del prodotto o servizio contraddistinto per via dell'esperienza maturata dal consumatore
Il legislatore chiede il mantenimento del medesimo livello qualitativo per evitare l'inganno del pubblico
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(..segue)
MANTENIMENTO del LIVELLO QUALITATIVO: per
evitare l'inganno, i prodotti o servizi possono esser di qualità superiore o equivalente, ma non inferiore a meno che il deterioramento - e quindi il mutamento di significato del marchio – non sia dichiarato con apposita informativa al pubblico.
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Art. 23.4 CPI
... dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico
Non è il contratto in sé a poter indurre in inganno, ma l'uso del marchio fatto dal cessionario/licenziatario.
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DUE IPOTESI DI INGANNEVOLEZZA
1°) “Successione temporale“: l'ingannevolezza dipende dalla soluzione di continuità o discontinuità temporale nei caratteri essenziali del prodotto attesi dal pubblico (LICENZA ESCLUSIVA)
2°) “Couso“: l'ingannevolezza dipende da una difformità di detti caratteri in ragione delle diverse fonti d'origine del prodotto (LICENZA NON ESCLUSIVA)
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CASI LIMITE
1) Il marchio esprime un legame univoco con persone o cose determinate: le aspettative del pubblico sono inscindibilmente connesse alla persona dell'originario titolare o a elementi non ceduti (INGANNO EVITABILE con informativa ed è nulla la cessione che non la imponga).
2) Il marchio denominativo esprime una qualità del prodotto (es. “BIOAGRO...”) e il cessionario o licenziatario lo userebbe per prodotti non da agricoltura biologica (INGANNO INEVITABILE).
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EFFETTI DELL’INGANNEVOLEZZA
Art. 14.2.a CPI
Il marchio d'impresa decade se sia divenuto idoneo ad indurre inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato.
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LICENZE NON ESCLUSIVE
LICENZE NON ESCLUSIVE “Couso”
Art. 23.2 CPI
Se licenza è non esclusiva … il licenziatario deve obbligarsi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari
SCOPO: evitare che, in seguito al couso del marchio da parte di più soggetti, il pubblico trovi sul mercato prodotti apparentemente identici con difformità qualitative a seconda che provengano dal licenziante o dall'uno o l'altro dei licenziatari
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LICENZE ESCLUSIVE PARZIALI
Art. 23.2 CPI
Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato
1) Licenze per parte del territorio dello Stato (secondo alcuni vanno trattate come le licenze non esclusive anche per via delle interferenze dovute alla pubblicità)
2) Licenze per parte dei prodotti o servizi
(si discute se sia lecito "frazionare" merceologicamente la licenza nell'ambito di prodotti affini perché si creerebbe un “couso” come per le licenze non esclusive)
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Marchio comunitario
Art. 22 Reg. (CE) 207/2009 (“RMC”): Licenza
1. … licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Comunità. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.
2. ...
3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio comunitario soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
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Marchio comunitario
Art. 16 RMC
1. … il marchio comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio della Comunità, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchi comunitari: a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata; b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha una stabile organizzazione alla data considerata.
2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato Membro ivi menzionato è quello della sede dell'Ufficio.
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Marchio comunitario (...segue)
Art. 22.2 RMC
...2. Il titolare di un marchio comunitario può far valere i diritti conferiti dal marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza in ordine: a) alla sua durata; b) alla forma disciplinata dalla registrazione nella quale il marchio può essere usato; c) alla natura dei prodotti e servizi per i quali la licenza è rilasciata; d) al territorio su cui il marchio può essere apposto; o e) alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.
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Marchio italiano (...segue)
Art. 23.3 CPI
...3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
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TRASCRIZIONE (marchi italiani)
Art. 138.1 CPI
“1. Devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi …:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale”
Art. 138.3 CPI
“3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'art. 196 ...
” (ossia una dichiarazione di avvenuta concessione di licenza a firma
semplice del licenziante e licenziatario con elencazione dei diritti licenziati)
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Art. 139 CPI
1. Gli atti …, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.
2. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale del medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
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..quindi
- Forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio
(anche firma semplice per dichiarazioni di avvenuta cessione o licenza)
- Iscritto all’ufficio del registro (con pagamento della relativa imposta), prima di essere trascritto presso l'UIBM.
- EFFETTI: la trascrizione, in Italia, non ha efficacia costitutiva ma di pubblicità dichiarativa per l'opponibilità ai terzi che hanno acquistato diritti sul marchio, non verso terzi contraffattori
Nel conflitto tra più aventi causa del medesimo titolare prevale non chi per primo stipula l'atto, ma chi per
primo lo trascrive 39
II. LICENZA DI MERCHANDISING
E’ una licenza per prodotti differenti da quelli commercializzati dal licenziante
Prodotti del licenziante Prodotti licenziati
Inter, Juventus, Milan …
Intrattenimento sportivo
Abbigliamento, pelletteria, orologi, profumi, giocattoli, …
Ferrari
Automobilismo
Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Gucci …
Abbigliamento
Abbigliamento, pelletteria, orologi, profumi, giocattoli …
Xxxxxxxx, pelletteria, profumi 40
…
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LE DIFFERENZE
1. Licenza di marchio (stesso settore)
SCOPO: entrare in nuovi paesi
2. Licenza di merchandising (diverso settore)
SCOPO: entrare in nuovi settori
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(… Segue)
1. Licenza di marchio (stesso settore)
Concorrenza: restrizioni territoriali
2. Licenza di merchandising (diverso settore)
“Frazionamento”: restrizioni merceologiche
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(… Segue)
1. Licenza di marchio (stesso settore)
Il licenziante ha familiarità con il DESIGN
licenza “mista” di marchio + design
2. Licenza di merchandising (diverso settore)
Il licenziante NON ha familiarità con il DESIGN
licenza “pura” di marchio
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LICENZA DI MERCHANDISING (settore differente)
… il licenziante non ha familiarità con i prodotti licenziati
Due alternative per il Design
AUTORE TITOLARE TIPO
Licenziatario | Licenziatario | Licenza marchio “Pura” |
Licenziatario | Licenziante (cessione del design) | Licenza marchio “Mista” |
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Licenza di Merchandising I VANTAGGI
1.Redditività: reddito «netto», senza costi di produzione/ distribuzione
2.Diversificazione: ingresso in nuovi settori
3.Pubblicità: promozione marchio a cura del licenziatario
4.Effetto anti-contraffattivo: disponibilità di prodotti originali
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Licenza di Merchandising I RISCHI
1.Rischio di redditi insoddisfacenti per mancato sfruttamento della licenza da parte del licenziatario
2.Rischio di danno di immagine se il licenziatario fornisce immagine inadeguata dei prodotti licenziati
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LICENZA (di merchandising) DI MARCHIO (ESEMPIO)
Contratto di licenza di marchio
Tra ... con sede in ... (in seguito denominato "Licenziante") e ... con sede in ... (in seguito denominato "Licenziatario")
Premesso che …
Si conviene quanto segue
Art.1
DEFINIZIONI
1.1. Con il termine "Territorio" si intendono i seguenti paesi: ...
1.2. Con il termine "Prodotti" si intendono i seguenti prodotti: ... con lo specifico design approvato per iscritto dal Licenziante.
1.3. Con il termine "Marchi" si intendono i seguenti marchi del Licenziante:…
1.4. Con il termine "Prezzo netto di vendita” si intende il prezzo di vendita dei Prodotti fabbricati dal Licenziatario, con l'esclusione, nei limiti in cui siano evidenziati in fattura, dei costi di assicurazione e di trasporto e delle imposte sulla vendita dei Prodotti.
Art.2
LICENZA D’USO DEL MARCHIO
2.1. Il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, alle condizioni stabilite nel presente contratto, la licenza di utilizzare il Marchio per fabbricare, usare e vendere i Prodotti nel Territorio.
2.2. Il Licenziatario si impegna a non utilizzare il Marchio in relazione a prodotti diversi dai Prodotti sopra definiti.
2.3. Il Licenziatario si impegna a non utilizzare il Marchio al di fuori del Territorio.
2.4. Il Licenziatario non ha il potere di concedere sublicenze.
(Art. 2 - Segue)
2.5. La licenza si intende esclusiva. Il Licenziante, pertanto, si impegna a non fabbricare, usare e vendere i Prodotti nel Territorio e a non concedere a terzi la licenza di fabbricare, usare e vendere i Prodotti sopra definiti nel Territorio.
Alternativa:
La licenza si intende non esclusiva. Il Licenziante, pertanto, potrà fabbricare, usare e vendere i Prodotti nel Territorio e concedere a terzi la licenza di fabbricare, usare e vendere i prodotti nel Territorio, nonché sfruttare altrimenti il Marchio.
Art. 3
DURATA
3.1. Il presente contratto entra in vigore il ... e termina il .…
3.2. Esso si rinnova automaticamente per successivi periodi di ... anni ciascuno, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi all'altra parte almeno tre mesi prima della rispettiva data di scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 4
ATTIVITÀ PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA
4.1. Il licenziatario si impegna a pubblicizzare e a promuovere a proprie spese i Prodotti con il Marchio nel Territorio.
4.2. In particolare, il Licenziatario si impegna ad investire ogni anno in spese pubblicitarie relative al Marchio almeno il ...% del fatturato da questi realizzato nell'anno precedente con le vendite dei Prodotti.
4.3. Il Licenziatario sottoporrà al Licenziante ogni materiale pubblicitario e promozionale relativo al Marchio e non ne farà uso se non in seguito al ricevimento dell'approvazione da
parte del Licenziante.
Art. 5
MODALITÀ D'USO DEL MARCHIO
5.1. Il Licenziatario si impegna ad usare il Marchio sui Prodotti e sulle confezioni degli stessi.
5.2. Nello svolgimento di tali attività e delle altre attività contemplate dal presente contratto, egli si impegna a non compiere alcun atto che possa recare pregiudizio al Marchio e ad attenersi alle istruzioni impartite dal Licenziante in merito all'uso dello stesso.
5.3. In particolare, il Licenziatario utilizzerà il marchio solo nella forma grafica specificata all'allegato n° ... e, più in generale, in conformità con le norme contenute nel Manuale d'uso del Marchio, riprodotto all'allegato n° ... del presente contratto.
(Art. 5 - Segue)
5.4. Il Licenziatario si impegna a non usare il Marchio in relazione a prodotti offerti in regalo, omaggio o promozione di altri prodotti e a non associare il Marchio ad altri marchi diversi da quelli del Licenziante.
5.5. Il Licenziatario indicherà sul Prodotto e nelle confezioni dello stesso la propria qualità di fabbricante.
5.6. Il Licenziatario riconosce che il Licenziante è titolare esclusivo del Marchio e si impegna a non depositare e a non registrare marchi identici o confondibili con quelli del Licenziante nel Territorio o al di fuori di esso.
Art. 6
RETE DI VENDITA DEL LICENZIATARIO
6.1. Il Licenziatario potrà autorizzare i propri distributori e agenti nonché la propria rete di vendita ad utilizzare il Marchio, ma unicamente allo scopo di pubblicizzare e vendere i Prodotti.
6.2. Il Licenziatario garantisce che i propri distributori, agenti, nonché la propria rete di vendita rispetteranno le previsioni del presente contratto, con particolare riferimento all’uso del Marchio, così come vi è tenuto il Licenziatario, e si assume tutte le responsabilità e costi per la loro attività.
6.3. Il Licenziatario si impegna a fare in modo che i Prodotti vengano venduti in canali distributivi adeguati all’elevato prestigio e reputazione del Marchio.
Art. 7
PRODUZIONE, DESIGN E STANDARD DI QUALITÀ
7.1. Il Licenziatario fabbricherà il Prodotto con il design approvato dal Licenziante. A tale scopo, il Licenziatario invierà al Licenziante un campione del Prodotto e si impegna a non procedere alla fabbricazione e alla vendita, e a non contraddistinguere altrimenti il Prodotto con il Marchio, prima di avere ricevuto l'approvazione del design da parte del Licenziante.
7.2. Il Licenziatario non potrà modificare il design del Prodotto, se non in seguito ad approvazione del Licenziante.
7.3. Si conviene che il Licenziante è l'esclusivo titolare dei diritti sul design e il Licenziatario, con il presente contratto, cede pertanto al Licenziante ogni eventuale proprio diritto al riguardo.
(Art. 7
- segue)
7.5. Il Licenziatario, nella fabbricazione del Prodotto, conseguirà standard di qualità almeno equivalenti a quelli della medesima tipologia di prodotti fabbricati e venduti dal Licenziatario con i propri marchi e design.
7.6. Ferma restando l'esclusiva responsabilità del produttore in capo al Licenziatario, il Licenziatario si impegna a consentire al personale del Licenziante di accedere ai luoghi di fabbricazione e deposito dei Prodotti, anche presso terzi, dietro preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Egli si impegna ad astenersi dalla vendita dei Prodotti che non rispettino i requisiti di design e gli standard di qualità sopra specificati.
7.7. Nella fabbricazione del Prodotto il Licenziatario si impegna a rispettare e a fare rispettare dai propri fornitori il Codice etico nella conduzione degli affari riportato all'allegato n° ...
Art. 8
PAGAMENTI
8.1. Il Licenziatario pagherà al Licenziante la somma
forfettaria iniziale di …
8.2. Inoltre, il Licenziatario pagherà al Licenziante una royalty pari al …% del Prezzo netto di vendita dei Prodotti venduti dal Licenziatario nel corso della durata del presente contratto.
8.3. Le royalty saranno pagate dal Licenziatario al Licenziante entro il mese successivo alla fine di ciascun quadrimestre contrattuale sui Prodotti venduti nel corso del quadrimestre precedente.
(Art. 8 - segue)
8.4. Contestualmente al pagamento delle royalty, il Licenziatario fornirà al Licenziante un rendiconto completo e dettagliato delle royalty dovute per il relativo quadrimestre.
8.5. Indipendentemente dall’ammontare dei Prodotti venduti dal Licenziatario, il Licenziatario pagherà al Licenziante, a titolo di minimo importo annuale di royalty, la somma di … per ciascun anno di durata del presente contratto.
8.6. Il Licenziatario, su richiesta del Licenziante, si impegna a fornire al Licenziante, entro dieci giorni dalla data della richiesta, copia delle scritture contabili relative al calcolo delle royalty. Inoltre, il Licenziatario si impegna a consentire a rappresentanti autorizzati dal Licenziante di accedere ai luoghi dove sono conservate tali scritture, di esaminarle e farne copia, durante le ore di lavoro e dietro preavviso scritto al Licenziatario di almeno cinque giorni lavorativi.
Art. 9
PROTEZIONE
Il Licenziatario si impegna a tutelare i Xxxxxx contro ogni violazione o uso non autorizzato all'interno del Territorio. In particolare, non appena verrà a conoscenza di detti abusi, egli li comunicherà al Licenziante coordinando con il suo ufficio legale le strategie difensive da intraprendere. In ogni caso, il Licenziatario presterà l'assistenza di volta in volta richiesta dal Licenziante e necessaria per la promozione nel Territorio di procedimenti legali e giudiziali contro terzi che facciano indebitamente uso dei Marchi.
Art. 10
SEGRETEZZA
Il Licenziatario, per tutta la durata del presente contratto e per ... anni dopo la sua cessazione, non divulgherà né comunicherà in alcun modo a terzi alcuna informazione tecnica, commerciale, aziendale o altra informazione del Licenziante.
Art. 11
TRASCRIZIONE DELLA LICENZA
Su richiesta del Licenziante, il Licenziatario si impegna a compiere le opportune attività e a sottoscrivere qualsiasi atto, compresi gli eventuali atti notarili, necessari o utili ai fini della trascrizione della presente licenza presso gli uffici competenti in qualsiasi paese del territorio.
Art. 12
RISOLUZIONE ANTICIPATA
12.1 Il presente contratto si intende risolto di diritto e con effetto immediato a richiesta del Licenziante che deve dare comunicazione per iscritto al Licenziatario, indicando la natura delle violazioni contrattuali addotte, qualora il Licenziatario non adempia alle obbligazioni a suo carico previste dagli articoli: 2.2, 2.3, 2.4, 5.2, 5.3, 5.6, 6.2, 7.1, 7.5, 7.6, 8, 10.
12.2 Il presente contratto si intende risolto di diritto e con effetto immediato a richiesta della parte interessata alla risoluzione, che deve darne comunicazione per iscritto, qualora una delle parti sia sottoposta a procedura concorsuale.
Art. 13
INVENTARIO
13.1 In seguito allo scioglimento o risoluzione anticipata del presente contratto, il Licenziatario trasmetterà al Licenziante un elenco aggiornato con i dati e le informazioni relative alle giacenze. Il Licenziatario avrà un periodo di sei mesi per vendere i Prodotti rimasti invenduti con i Xxxxxx e dovrà pagare le royalties entro i sessanta (60) giorni successivi.
13.2 Le parti concorderanno la sorte delle rimanenze dopo il suddetto periodo di sell-off.
Art. 14
LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 15
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Milano.