Contract
Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6, il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,
la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO-TSRM-PSTRP), con sede in Xxxx, xxx Xxxxx Xxxxxx, 00/x,
di seguito collettivamente denominate Parti,
visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);
considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;
considerata l’esigenza di assicurare, attraverso l’attuazione della legge n. 24/2017, l’adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;
vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO),
recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;
visto il suddetto protocollo d’intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;
considerati in particolare l’articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d’intesa, i quali prevedono che all’attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;
vista la richiesta pervenuta dalla FNO-TSRM-PSTRP di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni rappresentate dalla Federazione;
stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.
Articolo I – Oggetto e finalità dell’accordo
1. Attraverso il presente accordo la FNO-TSRM-PSTRP concorre all’attuazione delle linee guida per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L’accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d’intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni rappresentate dalla FNO- TSRM-PSTRP.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per tali professioni, l’art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.
Articolo II – Sezioni degli albi riservate alle professioni rappresentate dalla FNO-TSRM- PSTRP
1. Gli albi circondariali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai professionisti iscritti agli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2. La sezione di cui al comma 1 è suddivisa nelle seguenti sottosezioni, ciascuna delle quali corrisponde a una delle professioni per cui l’art. 1 del predetto decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018 prevede l’esistenza di un apposito albo:
a) Tecnici sanitari di radiologia medica
b) Assistenti sanitari
c) Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
d) Tecnici audiometristi
e) Tecnici audio protesisti
f) Tecnici ortopedici
g) Dietisti
h) Tecnici di neurofisiopatologia
i) Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
j) Igienisti dentali
k) Fisioterapisti
l) Logopedisti
m) Podologi
n) Ortottisti e assistenti di oftalmologia
o) Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
p) Tecnici della riabilitazione psichiatrica
q) Terapisti occupazionali
r) Educatore professionali
s) Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
3. L’elenco di cui al comma 2 sarà aggiornato in base alle eventuali variazioni degli albi professionali previsti dal predetto decreto.
Articolo III – Valutazione della speciale competenza
1. Ai fini dell’iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le professioni rappresentate dalla FNO-TSRM-PSTRP, la speciale competenza di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c. e all’art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all’albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
a) nell’esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;
b) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, in particolare gli eventuali titoli di specializzazione ai sensi dell’art. 6, lett. c), legge n. 43/2006, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
c) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
d) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
e) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione e conciliazione, in considerazione di quanto previsto, con riferimento ai procedimenti civili, dall’art. 8, l. 24/2017.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l’assenza di speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione contraria.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all’art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. 24/2017, l’indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di parte (pubblica o privata) all’interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l’assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all’interno dell’albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell’esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell’esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d’interesse; di tale irrilevanza ai fini dell’iscrizione e della riconferma il modulo d’iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all’art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l’attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno di rappresentanti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.
Articolo IV – Fascicolo personale
1. Con riferimento agli iscritti nelle sezioni di cui all’art. II, il fascicolo personale di cui all’art. 7 del protocollo d’intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All’interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
a) indicazione della professione, nonché delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all’esercizio della medesima;
b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall’autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell’autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
g) iscrizione a società scientifiche;
h) competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all’attività di mediazione); l’annotazione di tali competenze risulta rilevante in funzione dell’art. 8, l. 24/2017;
i) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell’autorità giudiziaria.
3. Ai fini della formazione, gestione e dell’aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell’art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018.
Articolo V – Software informatico.
1. La FNO-TSRM-PSTRP, convenendo con quanto stabilito nell’art. 11 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all’implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.
Articolo VI – Disposizioni di coordinamento e finali
1. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l’adesione degli Ordini provinciali da essa rappresentati ai protocolli locali di cui all’art. 15 del protocollo d’intesa del 24 maggio
2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento ab origine o in itinere anche dei predetti Ordini provinciali.
2. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell’art. 17 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l’attuazione. L’attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all’attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all’art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all’attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.
4. Al fine di promuovere presso i propri iscritti la formazione di competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l’amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, la FNO-TSRM-PSTRP si impegna a favore di appropriati e specifici percorsi formativi nell’ambito della conciliazione, alla luce di quanto previsto dagli articoli 8 e 15, primo comma, della l. 24/2017.
5. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna ad elaborare con riferimento alle sotto-sezioni di cui all’art. II, comma 2, per le quali risulterà opportuno un elenco di aree professionali finalizzate a descrivere profili specialistici interni alle professioni ivi indicate. Tali elenchi, previo assenso delle altre Parti, potranno essere allegate al presente accordo.
6. Quando saranno resi disponibili gli elenchi di cui al comma 5, i candidati che richiedano l’iscrizione all’albo circondariale in una delle predette sotto-sezioni potranno indicare, in sede di istanza, l’area o le aree professionali per le quali egli dichiara di possedere la speciale competenza. In caso di iscrizione, tali aree sono annotate nel fascicolo personale allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell’esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
Roma,
Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx | Il Presidente della Federazione Nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxx | Il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx |