Contract
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010
A.C. 3043
Dossier n° 444 - Schede di lettura 26 maggio 2021
Informazioni sugli atti di riferimento
A.C. 3043
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010
Iniziativa: Governativa
Firma dell'Accordo: Sì
Iter al Senato: Sì
Date:
Numero di articoli: 5
trasmissione alla Camera: 21 aprile 2021
presentazione: 14 maggio 2019
Commissione competente : III Affari esteri
assegnazione: 29 aprile 2021
Pareri previsti: I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura e X Attività produttive
Sede: referente
Oneri finanziari: Sì
Contenuto dell'Accordo
L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Governo boliviano, va a sostituire un precedente Accordo culturale firmato dai due Paesi a La Paz il 31 gennaio 1953, nonché quello scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non ratificato, allo scopo di rafforzare i rapporti nei suddetti campi, in modo da contribuire allo sviluppo del Paese, accrescere i legami di amicizia già esistenti e rafforzare i rapporti bilaterali. L'Accordo, composto di 20 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico e un base finanziaria necessari per lo sviluppo dei settori che vanno dalla cultura alle scienze applicate, dallo sport alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale e di semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le necessarie procedure, quantificandone al meglio la relativa spesa. L'Accordo prevede anche la costituzione di una Commissione mista, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio, tenendo anche conto della normativa dell'Unione europea vigente in materia. Un aspetto qualificante del presente Accordo è inoltre costituito dall'esigenza di far rispettare le legislazioni nazionali vigenti, nonché i vincoli internazionali sottoscritti dai due Paesi, avvalendosi della collaborazione fra le reciproche amministrazioni, fra cui ad esempio le Forze di polizia e dei Carabinieri, per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, cercando quindi di costruire regole e metodologie comuni in materia. Con tale Accordo si intende dare poi avvio ad una maggiore collaborazione anche in campo scientifico e tecnologico, aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo sostenibile. Con la ratifica del suddetto Accordo, si potranno implementare nuove forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, dello sport e dei diritti umani e dare ulteriore stimolo a quelle esistenti come, ad esempio, nel settore della collaborazione
interuniversitaria. migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. L'Accordo impegna inoltre le parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte.
L'articolo 1 esplicita l'impegno delle parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue, culture e valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.
Con l'articolo 2 si favorisce la collaborazione tra le istituzioni accademiche e di formazione e le istituzioni scolastiche anche attraverso lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte e si favorisce lo studio della lingua e cultura dell'altra parte anche mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.
L'articolo 3 promuove la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, anche con lo scambio di materiale, banche dati ed esperti, al fine di meglio tutelare i beni e patrimoni culturali.
L'articolo 4 favorisce la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dall'Accordo e promuove progetti multilaterali che possono essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.
Nell'articolo 5 si prevede che le parti favoriscano le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici e ne facilitino il funzionamento.
Gli articoli 6 e 7 Rafforzano la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni e ordinamenti scolastici, per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio, al fine di favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori.
Nell'articolo 8 si stabilisce che le parti offrono borse di studio a studenti, specialisti e laureati, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo.
L'articolo 9 incrementa la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra parte.
L'articolo 10 stabilisce che le parti favoriscano la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti, di mostre, la partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni, anche attuando le disposizioni della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.
L'articolo 11 incoraggia i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi attraverso lo scambio di informazioni, materiali ed esperti.
L'articolo 12 stabilisce la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore - secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 in materia e della Convenzione internazionale UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati - e a tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia boliviana e il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
Secondo l'articolo 13 le parti incoraggiano lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni o altre iniziative, anche attenendosi alla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.
L'articolo 14 stabilisce che le parti favoriscono lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche e incoraggiano iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.
Importante è anche l'articolo 15, relativo alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi - in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali – mediante scambi di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti, l'organizzazione di seminari e conferenze, ricerche comuni, scambi di documentazione, partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea per programmi di ricerca scientifica e tecnologica, anche tramite la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
Per l'articolo 16 le parti devono favorire la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, facilitando anche l'attività di esperti dell'altra parte nel proprio Paese.
Secondo l'articolo 17 ciascuna parte facilita, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, la circolazione, la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori nell'ambito delle attività indicate nell'Accordo.
L'articolo 18 si occupa della protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo nel rispetto degli accordi internazionali firmati da entrambe le parti che, se necessario, si possono consultare per facilitare nuove norme o accordi in materia. Le informazioni scientifiche e tecnologiche derivanti dall'attività cooperativa delle parti non saranno divulgati a terze parti senza consenso. Viene altresì stabilito l'impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati, sempre nel rispetto dell'Accordo.
L'articolo 19 istituisce una Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Affari esteri e con la partecipazione delle istanze competenti, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi (ogni anno o quando si ritiene opportuno), a cui sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione dei rispettivi programmi esecutivi pluriennali e la valutazione sull'attuazione dell'Accordo.
L'articolo 20 stabilisce che l'Accordo sostituisce quelli citati del 1953 e del 2002, permettendo comunque il completamento dei programmi ancora in esecuzione, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti si comunicano il completamento delle procedure previste, avrà durata illimitata salvo denuncia e potrà essere modificato per via diplomatica; sempre per tale via si potranno risolvere eventuali controversie.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge A.C. 3043 si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia.
L'articolo 3 dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 2, primo paragrafo, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, secondo paragrafo, 5, 8, 9, 13, 14 e 16, pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge illustra nel dettaglio come si sia arrivati a calcolare gli oneri derivanti dagli articoli 2 (primo e secondo comma), 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, e 19 del provvedimento e come dagli altri non derivano invece nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il provvedimento è corredato anche di un'analisi tecnico-normativa che ne rileva la compatibilità con la normativa nazionale, con la normativa comunitaria e con gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese e ne esamina la qualità sistemica e redazionale del testo e di dichiarazione di esclusione dall'AIR, in quanto il provvedimento rientra nella categoria di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
ES0312
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