CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE a uso diverso da quello di abitazione
ALLEGATO A3
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE a uso diverso da quello di abitazione
Con la presente scrittura privata, redatta in triplice esemplare ed avente valore di legge, tra le sottoscritte parti:
1) …………………………….. di seguito indicata anche come azienda locatrice o semplicemente locatrice, da una parte;
2) ………………………… di seguito indicata anche come locatario o conduttore o parte conduttrice, dall'altra parte;
con l’intesa che le stesse potranno anche esser indicate congiuntamente come “parti”
Premesso che:
con determinazione del Direttore n. del l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali ha indetto gara pubblica per la locazione di un immobile di proprietà a uso non abitativo sito nel Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxx;
all’esito dell’esperimento della procedura è risultata aggiudicatrice
si deve procedere con la stipulazione del contratto di locazione;
Art. 1 (Premesse) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 (Oggetto della locazione) – L’Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano concede in locazione alla gli immobili siti in San Xxxxxxxx Xxxxxxx (CH) alla Via Xxxxxx Xxxxx, contrassegnati in catasto urbano al foglio mappale n. 13, particella 166, sub 82, m2 375 ca. il tutto come meglio individuati nell'allegata piantina.
L’immobile è consegnato a parte conduttrice, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenze con tutte le servitù attive e passive inerenti.
La locatrice garantisce che sull’immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitare il libero godimento.
Art. 3 (Durata) La locazione avrà la durata di anni sei, rinnovabile ogni volta alla scadenza per eguale periodo, previe nuove pattuizioni. E’ escluso il tacito rinnovo.
Art. 4 (Canone) - Il canone di locazione viene fssato in € annue, da pagarsi in
rate anticipate ciascuna di € .................................................. entro e non oltre il decimo giorno del mese di decorrenza. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese ed eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo.
Il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, senza alcuna richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'Istat, all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il pagamento del canone verrà corrisposto mediante bonifco bancario sul Conto corrente intestato all’Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, ed acceso presso la tesoreria della Banca …................................. codice IBAN ...................................................................
Art. 5 (Risoluzione del contratto)
Si ribadisce in modo specifco che il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese ed eccezioni di sorta.
Il mancato pagamento, anche parziale del canone di locazione, trascorsi 20 giorni dalla scadenza produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla clausola risolutiva, il ritardato pagamento del canone locatizio darà luogo alla corresponsione di un interesse pari al doppio dell'interesse legale.
Art.6 (Deposito cauzionale)- Il conduttore, a garanzia dell'adempimento del presente contratto, versa alla locatrice una somma di € ….......................... pari a un trimestre di locazione a titolo di deposito cauzionale.
L'interesse legale sarà accreditato al conduttore alla scadenza di ogni anno di locazione. In ogni caso la cauzione non è cumulabile in conto canone e sarà restituita alla riconsegna dell'immobile in buono stato locativo.
Art. 7 (Diniego o revoca del provvedimento amministrativo)
La locatrice resta esonerata da ogni eventuale responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dall'immobile locato. In tali ipotesi nessuna indennità e/o risarcimenti spetterà ad alcun titolo al conduttore.
Art. 8 (Manleva e copertura assicurativa)
Il conduttore è responsabile sia verso la locatrice e sia verso terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile locato.
La parte locatrice non dovrà mai essere chiamata a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia causa e/o ragione, inclusi nocumenti di natura ambientale e, pertanto, la parte conduttrice si impegna a tenere sempre sollevata la locataria per danni, molestie, oneri e spese, che possano derivare a persone, cose e all'ambiente.
All'uopo la parte conduttrice assume preciso obbligo di assicurare presso primaria compagnia d'assicurazione e mantenere per la durata del presente contratto, e comunque fno alla riconsegna dell'immobile, tutti i rischi (incendio, scoppio, allagamenti ecc..) che possono gravare sull'immobile e connessi all'esercizio delle attività della conduttrice (danni a persone ed all'immobile) per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (€uro un milione/00).
La polizza dovrà contenere la clausola che prevede la risarcibilità diretta al locatore e in caso di responsabilità civile del danneggiato.
Annualmente la conduttrice dovrà esibire copia della polizza e delle quietanze di pagamento del premio.
Copia della polizza e dei rinnovi dovranno essere consegnati alla parte locatrice. Lo stesso dicasi per le copie delle quietanze.
La violazione di detto obbligo nonostante apposita diffda da parte della locatrice comporterà, oltre alla responsabilità della conduttrice, la risoluzione ipso iure del contratto di locazione.
Art. 9 (Uso dell’immobile) - La locazione è ad uso esclusivo per l’ attività di
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………..
E’ fatto divieto alla conduttrice di mutare tale uso, di sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, senza permesso scritto della locatrice.
Art. 10 (Stato dell’immobile ed obblighi a carico del conduttore)-
I locali saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, restando a totale carico di parte conduttrice le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze, nullaosta e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti agli usi dichiarati.
Resta inteso e convenuto che il conduttore non potrà avanzare pretese, risarcimenti e/o indennizzi per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendessero necessari per ottenere e conservare l’idoneità dei locali all’uso stabilito.
Resta altresì accettato che gli interventi di cui al precedente paragrafo saranno effettuati a cura e spese della conduttrice, previa autorizzazione e verifca, anche progettuale, da parte dell’uffcio preposto, fatto salvo il diritto della locatrice di richiedere le relative dichiarazioni attestanti le conformità delle opere e degli interventi di adeguamento degli impianti alle vigenti normative.
Il conduttore sarà tenuto a vigilare i lavori affnché le imprese esecutrici degli interventi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia ed esibire alla locatrice la documentazione necessaria ad attestare l’eventuale ultimazione dei lavori (certifcazioni di conformità degli impianti, aggiornamenti delle schede catastali, certifcazione di collaudo, ecc..).
Resta inteso ed accettato che la conduttrice non potrà richiedere alla locatrice, neppure al termine della locazione, indennità, indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi sorta e rimborsi per il caso di addizioni e migliorie realizzate.
In ultimo, resta a totale carico della conduttrice, senza diritto a rimborso, il costo per gli interventi necessari per la messa in sicurezza a norma di legge dell’impianto elettrico e di tutti gli altri impianti tecnologici insistenti nei locali dell’unità immobiliare oggetto di locazione, con l’ obbligo della medesima di consegnare le relative certifcazioni alla locatrice almeno 20 giorni prima la decorrenza del contratto di locazione.
Sono per intero a carico della parte conduttrice tutti gli adempimenti, aggiunte e/o innovazioni che norme emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell’attività cui è destinata la presente locazione.
I miglioramenti e le addizioni eventualmente autorizzati resteranno, al termine del rapporto, a favore della locatrice, senza che la parte conduttrice possa accampare diritti di rimborsi, di indennizzi e/o risarcimenti.
Art. 11 ( Riparazioni ordinarie e straordinarie).
In deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. civ. tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie, di qualsiasi specie e natura, sono a carico della parte conduttrice, che per quanto concerne le opere all'interno dell'unità locata, dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del locatore di sostituirsi alla conduttrice in caso di inadempienza di quest'ultimo, con diritto della locatrice all'integrale rimborso delle spese sostenute entro trenta giorni dalla richiesta.
La locatrice potrà effettuare riparazioni, anche non urgenti, all'interno dell'immobile locato, senza corrispondere alcuna indennità alla conduttrice, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a venti giorni, con ciò derogandosi per volontà delle parti alla disposizione dell'art. 1584 cod. civ.
Art. 12 (Divieto di sublocazione)
E’ vietata la sublocazione in tutto od in parte dei locali locati, anche gratuitamente, senza permesso scritto della locatrice.
La violazione di detto patto comporterà la risoluzione del contratto a semplice richiesta del locatore. Il conduttore potrà cedere il contratto di locazione esclusivamente nel caso di cessione d’azienda che ha sede nei locali stessi, previa comunicazione alla proprietaria mediante lettera raccomandata da inviarsi con anticipo di almeno 15 giorni.
L’Azienda potrà opporsi per gravi motivi e qualora il subentrante non possieda i requisiti prescritti dal presente bando.
E’ considerato grave motivo, a titolo esemplifcativo e non esaustivo, l’assenza dei requisiti riguardanti l’affdabilità, la solvibilità ecc.. del nuovo locatario.
In ogni caso il conduttore è tenuto a garantire il pagamento del canone e - in caso d’inadempienza del cessionario - è tenuto a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento, stante l’obbligazione solidale tra il cedente ed il cessionario locatario.
Art. 13 ( Divieti di modiche strutturali)
L’aggiudicatario non può né eseguire modifche strutturali dell’immobile, né ingombrare in alcun modo le parti comuni dell’edifcio.
Art. 14 (Esonero responsabilità locatore) – Parte locatrice è esonerata da responsabilità in caso di interruzione dei servizi afferenti l'erogazione del gas, energia elettrica, acqua e telefono per cause indipendenti dalla sua volontà.
Art. 15 (Documentazione impianti) – Il conduttore si impegna, a propria cura e spese ad adeguare gli impianti tecnologici presenti nel locale concesso in locazione secondo la normativa vigente, esonerando espressamente la locatrice da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 16 (Oneri accessori)- Sono interamente a carico della conduttrice tutte le spese relative all’uso locativo (pulizia, utenze, ecc.), anche in relazione alle pertinenti imposte e tasse.
Art 17 Penale ed indennità di occupazione
In caso di ritardata consegna dell’immobile alla scadenza contrattualmente pattuita il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale di € 100,00, aggiornabile in base all’Indice Istat del costo della vita, con base iniziale di riferimento il numero del terzo mese anteriore a quello di inizio, per ogni giorno di ritardo, oltre al canone di locazione ed agli oneri accessori, nonché al risarcimento del danno
Art. 18 (Volturazioni)
Le volturazioni e i relativi costi contrattuali delle utenze di acqua, energia elettrica, gas e telefono a servizio dei locali oggetto di locazione saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
Art. 19 (Accesso all’immobile locato) – Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'immobile alla locatrice, al suo amministratore, nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola- ragione.
Art. 20 (Regolamento condominiale) – Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile di cui dichiara di aver preso conoscenza, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.
E' in ogni caso vietato alla conduttrice di compiere atti e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri inquilini dello stabile.
La parte conduttrice si obbliga a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità ed al decoro dell’edifcio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari.
Art. 21 ( Spese e Registrazione del contratto)-
Le spese dell'imposta di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a totale carico della conduttrice. La registrazione del presente contratto avverrà a cura della locatrice con obbligo per il conduttore di rimborsare la metà della spesa sostenuta, escluso però ogni sanzione per omesso o tardivo versamento.
Art. 22 Foro competente - Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Pescara. Art. 23 Modifca al contratto - Qualunque modifca al presente contratto non potrà avere luogo e potrà essere provata solo mediante atto scritto.
Art. 24 Rinvio - Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla norme di legge applicabili, nonché agli usi in materia di locazioni.
Art. 25 (Trattamento dei dati personali) – La locatrice e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione.
Art. 26 (Allegati)
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:
1) piantina catastale;
2) disciplinare e bando di gara.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Direttore dell’Azienda Il Conduttore
A mente dell’art. 1342 cod. civ. le parti specifcatamente approvano i patti di cui agli articoli: 5 (risoluzione del contratto), 7 (diniego e revoca del provvedimento amministrativo), .8 (manleva e copertura assicurativa), 10 (stato dell’immobile e obblighi a carico del conduttore), 11 ( riparazioni ordinarie e straordinarie - deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. civ.) 17 (penale- indennità occupazione), 22 (foro).
Letto, approvato e sottoscritto
Il Direttore dell’Azienda Il Conduttore