U
Tipologia: MERCATO |
Codice intervento: TLR |
Codice utenza: [#xxx] |
U
[#xxx]
CONTRATTO
DI FORNITURA ENERGIA TERMICA
A MEZZO TELERISCALDAMENTO
Tra
Cogenpower Borgaro S.r.l., con sede legale in Via Tetti dell’Oleo, 17-23, Borgaro Torinese (TO), 10071, Codice Fiscale e Partita IVA [PARTITA IVA], rappresentata da [RAPPRESENTANTE LEGALE], nella sua qualità di Rappresentante Legale, munito di ogni necessario potere, di seguito SOCIETÀ
E
il Condominio [NOME CONDOMINIO] C.F. [CF CONDOMINIO], sito in [CITTÀ] , Via [VIA], n. [NUMERO],
rappresentato dall'Amministratore pro tempore [NOME AMMINISTRATORE] , munito dei necessari poteri di cui si allega delibera come Allegato A, con sede in [CITTÀ SEDE], Via [VIA SEDE], di seguito denominato CLIENTE
(ed entrambi, nel seguito, in caso di riferimento congiunto, PARTI) PREMESSO CHE
• la SOCIETÀ è proprietaria e gestisce l’impianto di teleriscaldamento nella città di [CITTÀ IMPIANTO] e che essa, al fine di promuovere l’adesione a tale servizio per il maggior numero di utenze, ha adottato formule particolarmente incentivanti di promozione commerciale;
• il CLIENTE ha attentamente esaminato quanto proposto dalla SOCIETÀ in merito all'opportunità di fornitura diretta del teleriscaldamento e ha ritenuto di propria convenienza accettare la proposta commerciale della SOCIETÀ;
• il presente documento denominato fornitura calore a mezzo teleriscaldamento (da ora in poi semplicemente CONTRATTO) è finalizzato all'erogazione di energia sotto forma di calore necessario per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria (di seguito ACS), nel rispetto delle vigenti leggi in materia di risparmio ed uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia ambientale;
• il CONTRATTO ottempera alle disposizioni di legge; in particolare, per poter usufruire della riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 10% su tutte le prestazioni offerte, il CLIENTE deve possedere i requisiti di carattere “abitativo” secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.94/E del 10 Maggio 2007, e si impegna, ai sensi del successivo art. 14, a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l'emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'articolo 26, 1° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. Le attività contenute nel Contratto trovano specifica rispondenza nei riferimenti legislativi e normativi di seguito elencati a solo scopo esemplificativo:
• Legge 46 del 05/03/90 e successivi provvedimenti di attuazione;
• Legge 10 del 09/01/91;
• D.P.R. 412 del 26/08/93 e s.m.i.;
• Risoluzione 103E e 113E rispettivamente del 20 e 26 agosto 1998 del Ministero delle Finanze;
• Circolare 273/E del 23/11/98 del Ministero delle Finanze;
• D.P.R. 551 del 21/12/99 e s.m.i.;
• Circolare n.94/E del 10 Maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate
• Norme UNI CTI, UNI–CIG, UNI–CEI
• Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Contratto ha per oggetto la fornitura di calore a mezzo teleriscaldamento al punto di consegna (scambiatore/i posto nella sottostazione di scambio termico) per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria.
N. | Utenza | Indirizzo | Tipologia di utilizzo | Potenza scambiatore |
[#xxx] | [U] | [Indirizzo] | [Riscaldamento/ACS/…] | [Potenza_kW] |
L'energia termica è erogata con continuità tutto l’anno 24 ore al giorno, salvo cause di forza maggiore o ragioni di servizio, quali manutenzioni, riparazioni o sicurezza.
ART. 3 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
La SOCIETÀ si impegna a:
a) fornire l’energia termica necessaria per il riscaldamento degli ambienti, per la produzione di ACS ed eventualmente per altri usi -attraverso la propria rete di teleriscaldamento- all'impianto termico del CLIENTE di cui al precedente Articolo 2, tramite la sottostazione di scambio termico costituita dalle seguenti apparecchiature principali:
a. scambiatore di calore a piastre e relativi apparati idraulici;
b. sistemi di contabilizzazione dell'energia;
c. sistemi per la termoregolazione ed eventualmente per il telecontrollo.
Tali apparecchiature, così come le tubazioni per l'allacciamento alla rete di distribuzione del calore, sono di proprietà della SOCIETÀ e rimarranno tali anche dopo la cessazione del CONTRATTO;
b) installare idoneo/i misuratore/i di energia termica a servizio della sottostazione di scambio termico che verrà/verranno controllato/i e verificato/i periodicamente secondo la normativa vigente a cura della SOCIETÀ o da suoi incaricati;
c) misurare e contabilizzare il calore erogato all'utenza, ovvero il suo consumo. L'unità di misura del calore o energia termica, da utilizzare per il calcolo delle spese da addebitare all'utenza, sarà il kWh (chilowattora) o suoi multipli come il MWh (megawattora);
d) effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sottostazione di scambio termico fino alle valvole di intercettazione installate immediatamente a valle dello/degli scambiatore/scambiatori di calore sulle tubazioni di mandata e ritorno,
e) contenere nel minor tempo possibile i periodi di interruzione e/o mal funzionamento qualora la SOCIETÀ fosse costretta ad interrompere il servizio per manutenzione o eventi eccezionali;
f) concedere in comodato d'uso gratuito al CLIENTE, la sottostazione di scambio termico e le relative apparecchiature di comando e di misura, necessarie all'erogazione del calore, fino alle valvole di intercettazione installate immediatamente a valle dello/degli scambiatore/scambiatori di calore sulle tubazioni di mandata e ritorno.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il CLIENTE si impegna a:
a) mettere a disposizione gratuitamente il locale idoneo ad ospitare le apparecchiature e i componenti necessari al buon funzionamento della sottostazione stessa oltre ad autorizzare la SOCIETÀ a posare i
tubi di distribuzione del calore sulla proprietà del condominio dalla dorsale principale alla sottostazione;
b) consentire l'accesso e la permanenza nei locali della sottostazione al personale della SOCIETÀ o personale da essa autorizzato per tutto il tempo necessario a garantire l’espletamento del servizio;
c) garantire le forniture di energia elettrica e di acqua necessarie a consentire alla SOCIETÀ il corretto espletamento delle obbligazioni di cui al precedente Articolo 3, espressamente impegnandosi altresì ad assumere tutti i costi, oneri, responsabilità ed obbligazioni, anche verso terzi, inerenti tali forniture;
d) segnalare tempestivamente alla SOCIETÀ qualsiasi disfunzione delle apparecchiature e dei componenti dell'impianto termico;
e) consegnare copia delle chiavi dei locali di sottostazione e di tutti gli accessi necessari al raggiungimento delle medesime ed essere altresì obbligato alla consegna delle nuove copie di xxxxxx in caso di sostituzione;
f) indicare la corretta modalità di connessione idraulica all’impianto di riscaldamento delle tubazioni a valle dello scambiatore di calore, essendo, quest’ultimo, a conoscenza delle logiche di ottimale funzionamento dello specifico impianto. Tale modalità si rende necessaria affinché non possano essere attribuite alla SOCIETÀ funzioni diverse dal mero ruolo di fornitore di energia, come previsto dal CONTRATTO;
g) non intervenire direttamente o far intervenire terzi sugli impianti fino alle valvole di intercettazione installate immediatamente a valle dello/degli scambiatore/scambiatori di calore sulle tubazioni di mandata e ritorno, senza preventiva autorizzazione scritta della SOCIETÀ. Il CLIENTE sarà ritenuto responsabile di ogni eventuale danno, patrimoniale e non, che dovesse essere cagionato alla SOCIETÀ da qualsivoglia intervento effettuato, anche tramite terzi, in assenza della autorizzazione scritta di cui sopra, ovvero in ogni ipotesi di intervento non ad arte;
h) nominare un soggetto Terzo Responsabile, in possesso di tutti i requisiti tecnici di legge, per la conduzione, la garanzia dell'osservanza del periodo annuale di esercizio, dell'orario giornaliero di attivazione e per la regolazione climatica entro i limiti stabiliti secondo la Legge 10/91 e s.m.i.;
i) espletare, anche per il tramite di un soggetto Terzo Responsabile, la manutenzione straordinaria delle apparecchiature di centrale termica esistenti e di tutto l’impianto secondario, comprese pompe di circolazione, vasi di espansione, eventuali serbatoi di accumulo dell’acqua sanitaria, anello di distribuzione interno, apparati di riscaldamento nelle unità immobiliari, apparati di ripartizione e regolazione di energia;
j) produrre lo stralcio delle delibere assembleari relative al servizio di teleriscaldamento;
k) comunicare alla SOCIETÀ i numeri identificativi degli impianti termici assegnati dal Catasto Impianti Termici (CIT);
l) rendere disponibile l'alimentazione elettrica e i consensi di asservimento per l'elettronica di termoregolazione predisponendo, secondo la normativa vigente e in prossimità delle apparecchiature costituenti la sottostazione medesima, un punto di consegna in apposita morsettiera in scatola di derivazione relativo ai seguenti:
o Linea di alimentazione da 230 ac, 16 A, completa di cavo di terra;
o N° 1 contatto pulito (contatto in scambio) N.O., per consentire la funzione on/off di erogazione riscaldamento;
m) farsi carico di eventuali danni e/o malfunzionamenti delle apparecchiature installate dalla SOCIETÀ cagionati da impianti idraulici non a norma;
n) programmare le attività necessarie alla rendicontazione e alla raccolta dei fondi necessari allo scopo di onorare il puntuale rispetto dei termini di pagamento delle forniture legate al CONTRATTO;
o) dare immediatamente comunicazione alla SOCIETÀ di eventuali variazioni di utilizzatore o di proprietà dello stabile allacciato, congiuntamente alle relative date di decorrenza, al fine di permettere di provvedere sollecitamente alla voltura del contratto stesso e alle eventuali modifiche fiscali di fatturazione.
ART. 5 - CORRISPETTIVO
La fornitura dell’energia termica sarà contabilizzata a consumo effettivo in base all’energia contabilizzata dal contatore di energia, conforme alle normative vigenti ed installato presso la sottostazione di scambio termico. Non è previsto alcun onere o compartecipazione alle spese per la manutenzione dell’allacciamento o della sottostazione di scambio termico.
L’unità di misura dei consumi sarà il chilowattora (kWh) o il suo multiplo il megawattora (MWh), pari
a 1.000 kWh, che sono le misure di energia convenzionalmente adottate.
Il CLIENTE corrisponderà alla SOCIETÀ un corrispettivo, che sarà quantificato in base al volume di calore effettivamente consumato moltiplicato per le tariffe di cui al presente articolo e a quello successivo. La fornitura non prevede altre componenti di prezzo ad eccezione della QUOTA ENERGIA. Sono esclusi dal servizio di fornitura i costi relativi all’energia elettrica ed all’acqua.
In particolare, il CLIENTE pagherà una tariffa di €/MWh [TARIFFA CALORE] oltre IVA, da cui verrà dedotto il credito di imposta pari a € 21,947/MWh di cui all’articolo 2, comma 12, della legge 203/2008. La Società erogherà quest’ultimo beneficio al CLIENTE anche in assenza di requisiti del calore prodotto. Al termine di ogni stagione termica al CLIENTE sarà riconosciuto uno sconto ulteriore pari al 10% dell’importo relativo al calore fatturato durante la stagione termica al netto dell’IVA di Legge.
ART. 6 - CONGUAGLIO E REVISIONE DEL PREZZO
Trimestralmente, si procederà alla revisione e all’adeguamento del prezzo utilizzando i seguenti indici:
• 45% rivelazione dei prezzi all’ingrosso Camera di Commercio di Milano Cippato di legno vergine
con corteccia ad uso industriale da manutenzione patrimonio boschivo - u.t.q. 45%.
• 40% prezzo del gas metano per un consumatore domestico tipo in regime di tutela (condizioni economiche di fornitura per una famiglia con riscaldamento autonomo e consumo annuale di
1.400 m3 c€/m3 a valori correnti) pubblicato dall’ARERA.
• 15% Retribuzioni contrattuali per Ateco 2007, indice 353 Fornitura di Vapore e aria Condizionata.
La formula utilizzata per l’adeguamento trimestrale è la seguente:
Prezzo trimestre n | Prezzo trimestre n-1 | Costo Cippato n | Costo Metano n | Manodopera n | |||||||
( | ) | ||||||||||
= | 45% | * | + | 40% | * | + | 15% | ||||
Costo Cippato n-1 | Costo Metano n-1 | Manodopera n-1 |
Indici trimestre attuale:
Costo Cippato: [€/tonn] [COSTO CIPPATO]
Costo Metano: [€/Smc] [COSTO METANO]
Manodopera: [indice retribuzione contrattuale oraria] [INDICE LAVORO]
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI E MANCATA CONTABILIZZAZIONE DEI MISURATORI
La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura dei contatori della sottostazione di scambio termico, rilevata dal personale incaricato dalla SOCIETÀ ogni mese o mediante rete di telelettura. La misurazione dei consumi viene effettuata con contatore di calore di proprietà della SOCIETÀ. Tale contatore rappresenta l’unico strumento ufficiale per la rilevazione dei consumi e conseguentemente per la loro fatturazione. L’attivazione o la disattivazione del contatore, che
determinano l’inizio e la fine della fornitura, possono essere effettuate solo da operatori incaricati dalla SOCIETÀ che, all’atto dell’attivazione e/o della disattivazione, redigeranno apposito verbale congiunto con un rappresentante del CLIENTE.
La SOCIETÀ è autorizzata a determinare induttivamente il consumo: in caso di guasto o erroneo funzionamento del contatore o ancora in caso di inaccessibilità al momento della visita per rilevare la lettura.
Nel caso di mancato funzionamento o errata contabilizzazione dei misuratori di energia termica verrà addebitato:
− Per il riscaldamento, una quantità di MWh calcolata in maniera proporzionale ai gradi giorno misurati dalla sottostazione meteo più prossima al punto di fornitura nel periodo di mancato funzionamento. Il consumo di calore rapportato ai gradi giorno, misurato in MWh/grado giorno, sarà ottenuto dalla media dei consumi delle ultime due stagioni termiche (o in caso di nuova fornitura di utenze analoghe);
− per l’ACS, una quantità di MWh calcolata mediante la media di consumo degli ultimi tre mesi.
Al CLIENTE è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo della fornitura nel periodo oggetto di determinazione induttiva.
In caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del contatore principale, la SOCIETÀ sostituirà lo strumento a sua cura e spese nel più breve tempo possibile ed il consumo relativo al periodo di mancato od irregolare funzionamento verrà determinato in modo induttivo.
Se il CLIENTE ritenesse erronee le indicazioni del contatore, potrà richiederne la verifica alla SOCIETÀ. La SOCIETÀ provvederà a far verificare da ente individuato di comune accordo secondo le normative tecniche vigenti il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata nella rilevazione dei consumi. Nel caso in cui la prova abbia esito positivo, ovvero l’errore di misura del contatore ecceda la tolleranza del +/- 5% del fondo scala, la SOCIETÀ si accollerà le spese di verifica, sostituirà, se lo riterrà necessario, il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri induttivi illustrati ai punti precedenti. Nel caso in cui la prova invece sia negativa, le spese di verifica verranno addebitate al CLIENTE che ne abbia fatto richiesta.
ART. 8 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo ottenuto moltiplicando il consumo di energia termica dovuto all’effettiva erogazione di calore e la tariffa del calore a kWh (o MWh), con l’aggiunta degli altri oneri di Legge, verrà pagato dal CLIENTE alla SOCIETÀ a seguito di emissione di fattura da parte della stessa.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura sul conto corrente riportato nella stessa.
I termini di pagamento sono inderogabili, eventuali ritardi di pagamento comporteranno l'addebito di interessi nella misura del tasso di riferimento BCE (ex TUS) aumentato di 7,5 punti per i giorni di ritardo, fermo in ogni caso il rimborso di ogni onere, costo e spesa eventualmente sostenuto per l’ottenimento del pagamento.
In caso di ritardato pagamento, sarà attivata la procedura di recupero del credito mediante personale interno e, per questa attività, la SOCIETÀ avrà titolo a richiedere una commissione di recupero crediti addebitandola in fattura, secondo il seguente schema:
• Il costo del primo sollecito è fissato in € 5,00 (cinque/00 Euro).
• Il costo del secondo sollecito è fissato in € 15,00 (quindici/00 Euro).
• Il costo del terzo e ultimo sollecito è fissato in € 20,00 (venti/00 Euro).
Il costo di sospensione e di riattivazione è fissato in € 150,00 (centocinquanta/00 Euro) caduno.
Nel caso di un condominio o di proprietà suddivisa, il CLIENTE prende atto che l’obbligazione relativa al pagamento delle fatture fa capo in solido tra loro ai singoli condomini e/o proprietari, che sono e restano direttamente responsabili dell’intero importo dovuto alla SOCIETÀ.
ART. 9 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO
Il mancato pagamento di una sola fattura o parte di essa, dopo 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della stessa, costituirà causa di sollecito scritto al CLIENTE moroso.
In costanza di xxxx, xxxxxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di scadenza della fattura, la SOCIETÀ invierà al CLIENTE la lettera di secondo sollecito, tramite raccomandata A/R o posta certificata, nella quale saranno riportate le modalità da adottarsi per la tempestiva comunicazione del pagamento eseguito. In costanza di mora, trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di scadenza della fattura, la SOCIETÀ invierà al CLIENTE la lettera di terzo e ultimo sollecito, tramite raccomandata A/R o posta certificata, nella quale saranno riportate le modalità da adottarsi per la tempestiva comunicazione del pagamento eseguito, nonché la data ultima oltre la quale si procederà all'interruzione del servizio.
A seguito dell'interruzione del servizio, la SOCIETÀ avrà facoltà di richiedere un deposito cauzionale pari a un terzo del corrispettivo stagionale a garanzia dei futuri pagamenti, prima di procedere alla riattivazione.
La procedura di riattivazione del servizio sarà avviata non appena il CLIENTE abbia adempiuto ai pagamenti, comprensivi di spese di sollecito e interessi maturati di cui all’Articolo 8, e dell'eventuale deposito cauzionale richiesto.
Si precisa che saranno addebitati al CLIENTE, nella prima fattura utile, il costo di sospensione e di riattivazione della fornitura.
ART. 10 - TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI RISCALDATI
II CLIENTE gestirà autonomamente la temperatura degli ambienti riscaldati. Resta inteso che la SOCIETÀ fornirà sul circuito primario:
− per la stagione invernale, una temperatura di mandata superiore agli 80 (ottanta) gradi centigradi (con una tolleranza di 10 gradi centigradi).
− per la rimanente parte dell’anno, una temperatura di mandata superiore ai 70 (settanta) gradi centigradi (con una tolleranza di 5 gradi centigradi).
Il CLIENTE espressamente riconosce e dichiara che la SOCIETÀ non è e non sarà in alcun modo responsabile dell'impianto radiante a valle dei suoi scambiatori nonché di suoi eventuali malfunzionamenti, disservizi e di ogni eventuale danno cagionato, anche a terzi.
La SOCIETÀ non sarà responsabile della disuniforme distribuzione del calore nei locali riscaldati quando ciò dipenda dalla rete di distribuzione dell'impianto, da guasti o manomissioni delle apparecchiature, da deficienze strutturali dello stabile.
ART. 11 - DURATA DELLA STAGIONE DI RISCALDAMENTO
La stagione di riscaldamento ha inizio e termine conformemente alla zona climatica di appartenenza della località in cui è ubicata la sottostazione di scambio termico, conformemente al DPR 412/93, art.9 comma 2 e successive modifiche e integrazioni. Qualora per situazioni climatiche particolari, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 412/93, art.9 comma 2 e art. 10, comma 1 e s.m.i., venga disposta dalle Autorità Competenti l'accensione degli impianti termici al di fuori dai periodi stagionali per la zona climatica di appartenenza dell'edificio, il Terzo Responsabile potrà attivare il servizio di riscaldamento. Gli immobili collegati alla rete del teleriscaldamento potranno comunque usufruire della fornitura di riscaldamento e produzione dell’acqua calda sanitaria tutto l’anno per 24 ore al giorno e per tutto il periodo di durata del contratto, compatibilmente con le norme vigenti presenti e future.
ART. 12 - ACQUA CALDA SANITARIA
La SOCIETÀ si impegna a fornire il calore a mezzo teleriscaldamento necessario anche all’eventuale fornitura di ACS. La tariffa per la fornitura di ACS per il periodo [TRIMESTRE DI RIFERIMENTO] è pari a
€/kWh [TARIFFA ACS] oltre IVA, da cui verrà dedotto il credito di imposta pari a € 21,947/MWh di cui
all’articolo 2, comma 12, della legge 203/2008 e verrà aggiornata secondo l’Articolo 6.
La Società erogherà quest’ultimo beneficio al CLIENTE anche in assenza di requisiti del calore prodotto.
ART. 13 - DURATA E VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di anni 10 (dieci) dalla data di
entrata in esercizio della fornitura di energia così come indicato nel verbale di attivazione che verrà redatto tra le PARTI, con successivo tacito rinnovo di anno in anno, salva disdetta che la parte, che non intenda accedere al tacito rinnovo, sarà tenuta ad inviare a mezzo raccomandata A/R o PEC, almeno 1 mese prima della scadenza, all’altro contraente.
In qualsiasi momento, qualora la SOCIETÀ non si attenesse agli impegni assunti o il servizio effettuato non corrispondesse a quello promesso contrattualmente o in caso di gravi disfunzioni del servizio di fornitura – non dovute a cause di forza maggiore, il CLIENTE potrà inviare alla SOCIETÀ, via posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata (PEC), specifica diffida ad adempiere l’obbligazione/le obbligazioni entro il termine massimo di 30 giorni. Qualora entro detto termine, corrente dalla data di ricezione della diffida, la SOCIETÀ non abbia assolto i propri adempimenti o non abbia iniziato le azioni per la risoluzione dei problemi, il CLIENTE avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1454 e 1456 c.c.
Inoltre, qualora il CLIENTE decidesse di recedere unilateralmente senza giusta causa dal CONTRATTO, dovrà comunicare la sua intenzione, con preavviso minimo di almeno un mese, inviando via posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata (PEC) alla SOCIETÀ, apposito modulo (presente sul sito internet della SOCIETÀ o ritirabile presso gli uffici) di richiesta di disattivazione della fornitura o di scollegamento dalla rete, trovando in tal caso applicazione le disposizioni di cui all’Articolo 16.
ART. 14 - APPLICAZIONE DELL’IVA
Per tutte le prestazioni e le forniture inerenti il CONTRATTO, fermo restando il possesso dei requisiti evidenziati dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.94/E del 10 Maggio 2007, verrà applicata la percentuale di IVA pari al 10% a carico del CLIENTE. In tutti gli altri casi, l’IVA applicata sarà del 22%. Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l'emissione della fattura
integrativa per la differenza di xxxxxxxx, secondo quanto previsto dall'art. 26, 1° comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.
Il CLIENTE si assume, al riguardo, ogni responsabilità relativamente alle proprie dichiarazioni e si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da ogni contestazione e addebito che potesse derivarle in conseguenza di dichiarazioni del CLIENTE erronee o false.
Ogni variazione dell’IVA e/o eventuali imposte ed oneri relativi alle forniture oggetto del CONTRATTO imposti in futuro dal legislatore saranno ad esclusivo carico del CLIENTE.
ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il CONTRATTO si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta fra le PARTI al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
a) mancato adeguamento delle parti impiantistiche di rispettiva competenza in materia di sicurezza, ove non eseguito entro 30 giorni dal richiamo scritto di una delle PARTI o delle Autorità Competenti;
b) mancato o non corretto adempimento, da parte del CLIENTE, di una qualsiasi delle obbligazioni previste nel precedente Articolo 4 del presente contratto, ove non ottemperate entro 30 giorni dal richiamo scritto da parte della Società;
c) mancato adempimento, da parte del CLIENTE, di quanto previsto nel precedente Articolo 9 del presente contratto;
d) manomissione o alterazione volontaria delle misurazioni del contatore, restando impregiudicati la richiesta del risarcimento del danno da parte della SOCIETÀ.
ART. 16 - DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE
Il CLIENTE ha diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto, senza alcuna penale, richiedendo la disattivazione e/o lo scollegamento dalla rete di teleriscaldamento con un periodo di preavviso di un mese, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. La SOCIETÀ provvederà alla sospensione della fornitura di calore entro 30 giorni senza costi aggiuntivi, dandone comunicazione al CLIENTE.
Nel caso di disattivazione della fornitura, la SOCIETÀ sarà tenuta a eseguire le seguenti attività:
1. chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
2. effettuazione della lettura di cessazione;
3. emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
Nel caso di scollegamento dalla rete, la SOCIETÀ sarà tenuta a eseguire, oltre alle attività di disattivazione di cui sopra, anche le seguenti attività:
1. rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d’utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore;
2. disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento;
3. intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata
dell’utente, ove tale circuito non serva altri utenti.
Tale eventuale recesso sarà completamente gratuito per il CLIENTE e non comporterà il pagamento di alcun onere o penale. In caso di richiesta di scollegamento, la SOCIETÀ sarà però automaticamente autorizzata a smantellare e ritirare tutte le apparecchiature installate di proprietà della medesima a esclusione delle tubazioni interrate.
A seguito della comunicazione di recesso la SOCIETÀ provvederà, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di disattivazione/scollegamento alla rete, alla lettura finale e alla chiusura del contatore.
Il recesso produrrà l’annullamento di tutti i diritti e obblighi regolati dal presente contratto, fatti salvi gli impegni economici già maturati fino alla data della chiusura del contatore, che dovranno essere compiutamente regolati e saldati dal CLIENTE.
Qualora il CLIENTE richieda la presentazione di un’offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d’utenza di sua proprietà o attività ulteriori, il CLIENTE si impegna alla conferma dell’offerta anche a corrispondere alla SOCIETÀ il corrispettivo per lo svolgimento delle attività di cui al presente paragrafo prima dell’avvio dei lavori.
Nessun ulteriore corrispettivo sarà applicato per lo scollegamento del CLIENTE ad eccezione dello svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo.
ART. 17 - CONTESTAZIONI
In caso di contestazioni relative alle temperature, allo scambiatore ed al funzionamento dello stesso, il CLIENTE potrà richiedere alla SOCIETÀ, previo appuntamento concordato con un preavviso di almeno due giorni lavorativi e confermato in forma scritta, di eseguire una misurazione della temperatura in contraddittorio nel corso della quale verrà redatto un verbale di constatazione firmato dalle PARTI. Le contestazioni relative al servizio svolto dalla Società dovranno essere denunciate, entro 5 (cinque) giorni dall'evento a mezzo raccomandata A.R.; tale termine è finalizzato a consentire un obiettivo e
tempestivo accertamento dei fatti e delle responsabilità, spesso impossibile od equivoco, con il trascorrere di un tempo maggiore.
ART. 18 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE
La SOCIETÀ solleva il CLIENTE da qualunque responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare alla SOCIETÀ stessa o a terzi incaricati e autorizzati dalla SOCIETÀ stessa nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
Nessuna responsabilità per nessun titolo, ragione o causa, potrà essere attribuita alla SOCIETÀ qualora intervenissero ritardi o mancati rifornimenti per cause non dipendenti dalla SOCIETÀ stessa. Qualora si verifichino riduzioni di qualità o quantità del calore fornito per cause di forza maggiore o per cause non imputabili alla SOCIETÀ, il CLIENTE non avrà diritto ad alcuna forma di risarcimento o indennizzo. Eventuali sospensioni parziali o totali della fornitura derivanti da ragioni tecniche saranno, qualora possibile, comunicate al CLIENTE con un tempo minimo di preavviso di 48 ore. La SOCIETÀ si impegna a ridurre al minimo i tempi di ripristino della fornitura al fine di limitare i disagi derivanti dall’interruzione.
La SOCIETÀ dichiara di essere in possesso, per le prestazioni oggetto del Contratto, di polizza All Risk.
ART. 19 - REPERIBILITÀ ED ASSISTENZA TECNICA
La SOCIETÀ provvederà, attraverso idonea struttura operativa, a garantire il servizio di assistenza tecnica tramite reperibilità telefonica 24/24 h per tutto l’anno, al fine di garantire gli interventi di cui al punto d) dell’Articolo 3.
I recapiti telefonici saranno tempestivamente comunicati al CLIENTE.
Il personale della struttura operativa si impegna ad intervenire sull’impianto entro 24 (ventiquattro)
ore dalla segnalazione di anomalie ed entro 6 (sei) ore per casi inerenti la sicurezza.
ART. 20 - ESCLUSIONI
Non rientrano tra le obbligazioni della SOCIETÀ ai sensi del CONTRATTO:
• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione o riparazione di tutti i componenti che dovessero risultare guasti per manomissione, intemperie, fulmini ed in genere forza maggiore o causato da terzi;
• tutte le richieste d'intervento per ipotesi non espressamente previste dal CONTRATTO;
• la pulizia della centrale resa necessaria da interventi di terzi, o da forza maggiore e/o eventi straordinari, quali, ad esempio allagamenti o terremoti;
• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature poste a valle delle valvole di intercettazione installate immediatamente dopo lo/gli scambiatore/scambiatori di calore sulle tubazioni di mandata e ritorno.
Allorché si rendesse necessaria una pulizia eccezionale allo scambiatore lato secondario per ostruzione di detto scambiatore causa sedimenti o non adeguata qualità dell’acqua (vedasi normativa UNI CTI 8065 e s.m.i.), la SOCIETÀ provvederà a quantificare il costo dell’intervento da proporre al CLIENTE per il ripristino del funzionamento ottimale dello scambiatore. Qualora non fosse accettato il preventivo per eseguire l’intervento risolutivo, la SOCIETÀ non sarà responsabile di un’eventuale diminuzione della potenza termica resa al CLIENTE.
ART. 21 - DOMICILIO DELLE PARTI
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del CONTRATTO dovranno essere rese in forma scritta e
recapitate alla parte interessata mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) ai domicili di seguito indicati:
- [NOME] – [VIA] n° [N.] – [COMUNE] ([PROVINCIA]), PEC: [PEC CLIENTE]
- [SOCIETÀ], Xxx Xxxxx xxxx’Xxxx, xx 00-00, Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) PEC: [PEC società]
ART. 22 - CONTRATTI PRECEDENTI
Il CLIENTE con la firma del presente contratto rinuncia a:
a) qualsivoglia pretesa a qualunque titolo in relazione a presunti o asseriti danni di rilevanza economica o meno occorsi nel periodo precedente alla firma del presente contratto;
b) qualsivoglia pretesa derivante dall'applicazione delle pattuizioni espresse in precedenti contratti inerenti alla fornitura di calore a mezzo teleriscaldamento.
Il CLIENTE si dichiara, dunque, ampiamente soddisfatto in relazione ai precedenti contratti di fornitura di calore a mezzo teleriscaldamento, e rinuncia pertanto, definitivamente e totalmente, a chiedere qualsivoglia ulteriore risarcimento e/o rimborso per qualsivoglia voce, rappresentando questo contratto chiusura totale di ogni vertenza passata e presente.
ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO
La SOCIETÀ si fa carico per il periodo contrattuale, di mantenere le condizioni del presente contratto anche nel caso in cui la titolarità della gestione della fornitura venga trasferita dalla SOCIETÀ ad altro ente o impresa erogatrice.
Il CLIENTE accorda sin d’ora ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1407 del Codice Civile alla SOCIETÀ il diritto di trasferire il CONTRATTO e tutte le obbligazioni di sua competenza ad esso collegate ad altre società facenti parte dello stesso Gruppo, ovvero controllate, controllanti o partecipate con quota di maggioranza.
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali che risultano dal CONTRATTO e/o dagli ordini/incarichi/forniture che ne derivano, relativi tanto alle Parti stesse, quanto al personale delle Parti e a terzi identificati ed identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, devono essere trattati conformemente al Reg.(UE) 2016/679 -GDPR- e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali-.
Con la sottoscrizione del CONTRATTO, le parti dichiarano di essere state debitamente informate ai sensi di legge, anche in virtù degli artt. 13-14 del GDPR 2016/697 e di essere, pertanto, a conoscenza delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale e in relazione al presente incarico, nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati, verso i quali si fanno parte diligente nel riferire le informazioni necessarie previste dalle norme di legge.
Tutti i dati personali saranno trattati, comprese le comunicazioni a terzi dei suddetti dati, solo ed esclusivamente per finalità connesse all’adempimento contrattuale o all’osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza. I dati saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dalla legge e fino al compimento della prescrizione legale. Le PARTI reciprocamente confermano che il trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale, per le finalità amministrativo-contabili e per gli scopi organizzativi e di contatto tra le parti si basa su obbligazioni precontrattuali e contrattuali, nonché su obblighi di legge e pertanto non è richiesto il consenso al trattamento.
ART. 25 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto e/o specificato nel presente contratto, si intendono qui richiamate le norme del Codice Civile in materia di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 e ss. c.c.
ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI
Il CLIENTE si impegna a completare in ogni parte e sottoscrivere gli allegati al CONTRATTO, garantendo la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni forniti alla SOCIETÀ.
Qualora una o più delle disposizioni del CONTRATTO dovesse rivelarsi in tutto od in parte nulla od altrimenti invalida od inefficace, ogni diversa disposizione del CONTRATTO, ovvero la restante parte della disposizione nulla, invalida od inefficace, manterrà pieno vigore ed efficacia, e le PARTI determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle nulle, invalide o inefficaci (in tutto od in parte), aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la generale economia del CONTRATTO. Nuove o modificate disposizioni legislative, incidenti sull’esecuzione del CONTRATTO, troveranno automatica applicazione. Qualsiasi altra modifica, aggiunta e/o variazione al presente contratto dovrà essere concordata tra le PARTI e dovrà essere effettuata per iscritto.
L’eventuale tolleranza di una delle PARTI al comportamento dell’altra posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni che ne derivano ai sensi di Xxxxx e per effetto del contratto stesso.
Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le PARTI se non derogate o modificate dalle leggi speciali.
ART. 27 - CORRISPETTIVO DI SALVAGUARDIA
Non è previsto alcun corrispettivo di salvaguardia.
ART. 28 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il CLIENTE e la SOCIETÀ nell'ambito del Contratto sarà comunque competente il Foro di Torino.
Borgaro X.xx,
PER LA SOCIETÀ PER IL CLIENTE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver letto con la massima diligenza e di espressamente approvare tutte le pattuizioni del presente Contratto; in particolare dichiariamo di approvare espressamente e specificatamente le pattuizioni di cui alla Premessa ed ai seguenti articoli:
▪ Art. 4 – OBBLIGHI DEL CLIENTE;
▪ Art. 5 – CORRISPETTIVO;
▪ Art. 6 – CONGUAGLIO E REVISIONE DEL PREZZO;
▪ Art. 8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO;
▪ Art. 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO;
▪ Art. 10 – TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI RISCALDATI;
▪ Art. 13 – DURATA E VALIDITÀ DEL CONTRATTO;
▪ Art. 16 – DIRITTO DI RECESSO;
▪ Art. 17 – CONTESTAZIONI;
▪ Art. 20 – ESCLUSIONI;
▪ Art. 22 – CONTRATTI PRECEDENTI;
▪ Art. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO;
▪ Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI;
▪ Art. 28– FORO COMPETENTE.
Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto o nei documenti contrattuali si applicano le norme del codice civile.
Letto, confermato e sottoscritto:
Borgaro X.xx,
PER LA SOCIETÀ PER IL CLIENTE
ALLEGATO A: Delibera di assemblea o equivalente ALLEGATO B: Dettaglio indicizzazione
ALLEGATO C: Modulo dati catastali
ALLEGATO D: Modulo raccolta dati fatturazione elettronica ALLEGATO E: Domiciliazione bancaria (ex RID)
ALLEGATO F: Informativa Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali delle persone fisiche (GDPR – Reg.(UE)2016/679)
ALLEGATO G: Standard Specifici e Generali di Qualità Commerciale della SOCIETÀ