CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZI VARI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO SEDI FABBRICATI PROVINCIALI
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE. Art. 54 del D. Lgs. n.
50/2016
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZI VARI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO SEDI FABBRICATI PROVINCIALI
2019/2022
Indice generale
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 2 IMPORTO DELL’APPALTO 6
Art. 3 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 6
Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 6
Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO 7
Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E CONDIZIONI DEI CONTRATTI APPLICATIVI 7
Art. 6 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 7
6.1 Orari di servizio 9
6.2 Imballaggi e pallet 9
6.3 Segnalazione danni preesistenti e responsabilità per la perdita e avaria dei beni trasportati 10
6.4 Operazioni di inscatolamento 10
Art. 7 – CONDIZIONI DI ALCUNE PRESTAZIONI SPECIFICHE 10
7.1 – Trasloco di biblioteche ed archivi 10
7.2 – Conferimento di rifiuti speciali in centri di raccolta 11
Art. 8 – PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 11
8.1 – Messa in sicurezza dell’area di intervento 11
8.2 – Metodologia di carico e scarico 12
8.3 – Smontaggio, rimontaggio e posizionamento dei beni 12
8.4 – Permessi per accesso a zone a traffico limitato (ZTL) e occupazione suolo pubblico 12
8.5 – Smaltimento dei contenitori e materiali utilizzati per gli imballaggi 12
Art. 9 – DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE 12
Art. 10 – RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 13
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 13
Art. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO 13
Art. 12 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA 13
Art. 13. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 14
Art. 14 PENALI PER IL RITARDO 14
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 14
Art. 16. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 16
Art. 17 PAGAMENTI 17
Art. 18. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 17
CAPO 5. CAUZIONI E GARANZIE 18
Art. 19 – GARANZIA DEFINITIVA 18
19.1 Garanzia definitiva accordo quadro 18
19.2 Garanzia definitiva singoli contratti applicativi 18
Art. 20 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 19
Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 19
Art. 22 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 19
Art. 23 SUBAPPALTO 20
Art. 24 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 20
Capo 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL SERVIZIO 21
Art. 25 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 21
Art. 26 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA 21
Art. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 22
Art. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 23
Art. 29 – CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
/TRASFORMAZIONE / FUSIONE 23
Art. 30 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTATTO SPESE DI CONTRATTO 24
Art. 31 PATTO DI INTEGRITA' 24
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’accordo quadro oggetto di gara, con un solo operatore economico, definisce la disciplina dei servizi di trasloco e facchinaggio, da effettuarsi presso le varie sedi della Provincia di Brescia, come indicato nel seguente elenco, che saranno affidati dal Responsabile Unico del Procedimento durante l’intero periodo di validità dell’accordo.
Il servizio è comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione dei beni mobili. Nell'arco temporale contrattuale, potranno essere inclusi altri fabbricati, che per motivazioni varie, debbano essere gestiti dalla Provincia di Brescia, senza che l'impresa possa nulla pretendere.
FABBRICATI PROVINCIALI
1 | Palazzo Broletto | Xxxxxx Xxxxx XX , 00 | XXXXXXX |
2 | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx Xxxxx, 00 | XXXXXXX |
3 | Uffici Provinciali | Xxx Xxxxx, 00 | XXXXXXX |
4 | Uffici Area Tecnica | X.xxx X. Xxxxxxx, 00 | XXXXXXX |
5 | Villa Barboglio | Xxxxx Xxxxxxx, 00 | XXXXXXX |
6 | Uffici Provinciali | Xxx Xxxxxx, 00 | XXXXXXX |
7 | Polizia Provinciale | Xxx Xxxxxxxx, 0 | XXXXXXX |
0 | Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (xxxxx 3) | Xxx Xxxxxxxxx, 00 | XXXXXXX |
9 | Uffici Provinciali | Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 0x xxxxx | XXXXXXX |
10 | Uffici Provinciali | Xxx Xxxxxxx | XXXXXXX |
00 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | X.xx Xxxxxxxxx, 0 | XXXXXXX |
12 | Xxxxxx X. Xxxxxxx | X.xx Xxxxxxxxx, 0 | XXXXXXX |
00 | Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx | XXXXXXX |
14 | Auditorium | Xxx Xxxxxxxxxxx | XXXXXXX |
00 | Xxxxx Xxxxxxxx | Xxx Xxxxxxx | XXXXXXX |
00 | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxx Xxxxx | XXXXXXX XXXXXXX |
17 | Magazzino | Via Dalmazia | BRESCIA |
18 | Magazzino | Berzo Demo | |
19 | Magazzino | Braone | |
20 | Magazzino | Darfo B.T. |
21 | Magazzino | Malegno | |
22 | Xxxxxxxxx | Xxxx | |
00 | Xxxxxxxxx | Xxxxxx X.X. Xxx X. Xxxxxxxxx | |
00 | Magazzino | Marcheno fraz. Brozzo | |
25 | Magazzino | Lavenone | |
26 | Magazzino | Odolo loc. Fiasco | |
27 | Magazzino | Rezzato fraz. Virle Tre Ponti | |
28 | Magazzino | Rezzato Xxxx. Sud | |
29 | Magazzino | Valvestino | |
30 | Magazzino | Lonato s/G. | |
31 | Magazzino | Isorella | |
32 | Magazzino | Gambara | |
33 | Xxxxxxxxx | Xxx Xxxxx xxx. Xxxxxxx | |
00 | Magazzino | Maclodio | |
35 | Centro per l’Impiego | Xxx Xxxxx, 0 | XXXXXXX |
36 | Centro per l’Impiego | Xxx Xxxx Xxxx, 00 | XXXXX |
37 | Centro per l’Impiego | Xxxxxx Xxxxxxxx x'Xxx, 0 | DARFO B.T. |
38 | Centro per l’Impiego | Xxx Xxxxxxxxxx 0/x | XXX. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X/X. |
39 | Centro per l’Impiego | Xxx Xxxxx, 0 | XXXXX |
40 | Centro per l’impiego | Xxxxx Xxxxxx, 0 | XXXX |
41 | Centro per l’impiego | Xxx Xx Xxxxxxxxx, 00 | XXXX |
42 | Centro per l’Impiego | Xxx Xxxxxxx, 00 | ORZINUOVI |
43 | Centro per l’Impiego | Xxx X. Xxxxxxxx, 00 | XXXXXXXXX X/X |
44 | Centro per l’impiego | Xxx X. Xxxx, 0 | XXXX |
45 | Centro per l’impiego | Xxx Xxxxxxx 00 | XXXXXXX |
46 | Centro per l’Impiego | Via General Pialorsi, 14 | VESTONE |
47 | Ufficio Polizia Provinciale | Via Morino, 5 | EDOLO |
48 | Ufficio Polizia Provinciale | SP | BERZO DEMO |
49 | Incubatoio Ittico Provinciale | Xxxxxxxxx X. Xxxxxxxx, 000 | XXX. XXXXX XX XXXXXXXXX X/X |
50 | Agricoltura - Circondario Camuno | Piazza Xxxxxxx, 3 | BRENO |
51 | Incubatoio Ittico Provinciale | Xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx | XXXXXXX - XXXX |
52 | Depuratore | VISANO |
I servizi di trasloco e facchinaggio comprendono le seguenti attività:
• smontaggio, imballaggio, movimentazione interna, disimballaggio e rimontaggio dei beni mobili (arredi, pareti divisorie, materiale vario d’ufficio, attrezzature, libri e raccoglitori, archivi, suppellettili, , ecc.);
• smontaggio, imballaggio, trasporto con adeguati mezzi fra edifici, disimballaggio e rimontaggio di beni mobili (arredi, pareti divisorie, materiale vario d’ufficio, attrezzature, libri e raccoglitori, archivi, suppellettili, ecc.);
• trasporto con adeguati mezzi di materiali di interesse dell’Ente;
• eventuali lavori di selezione di materiali di scarto e conferimento di rifiuti speciali in centri di raccolta;
• piccoli lavori accessori di falegnameria.
Art. 2 IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo stimato dell’accordo quadro posto a base di gara ammonta a € 712.000,00 (Euro settecentododicimila/00), così suddivisi:
Importi in euro | ||
1 | importo servizio a misura soggetto a ribasso | € 588.000,00 |
2 | Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso | € 12.000,00 |
TOT | IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 +2) | € 600.000,00 |
Aumento del quinto d'obbligo, ai sensi dell'Art. 106 comma 12 | € 112.000,00 | |
Importo complessivo | 712.000,00 |
L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato a tutti i prezzi in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
Per quanto riguarda l’uso di attrezzature speciali (quali autogrù, ecc.) non quotate nell’ambito del contratto, saranno di volta in volta concordati i nuovi prezzi tra l’Appaltatore e il RUP.
Art. 3 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato tramite procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro con unico operatore, art. 54 del D. Lgs. 50/2016, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a sensi dell’art. 95 del citato Decreto Legislativo;
Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO
L’accordo quadro avrà una durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ovvero una minore durata qualora l’importo dell’accordo venga esaurito prima della scadenza quadriennale.
Qualora alla scadenza dell’accordo quadro non sia stato esaurito l’intero importo contrattuale, l’Ente si riserva la facoltà di prorogare l’accordo fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta del RUP, da trasmettere all’Appaltatore almeno 5 (cinque) giorni solari prima della scadenza contrattuale.
L’appaltatore dovrà garantire l’esecuzione dei servizi di cui all’art. 1 che saranno affidati dal RUP entro il termine di validità dell’accordo.
Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E CONDIZIONI DEI CONTRATTI
APPLICATIVI
Xxxxx parte integrante del contratto di Accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
1. il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
2. l’offerta dell’aggiudicataria;
3. la polizza di garanzia fornita dall’appaltatore (€ …000,00);
4. il patto d'integrità.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara.
Per il codice identificativo gara relativo ai contratti applicativi del presente accordo quadro si procederà all'acquisizione del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto), ove necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
I singoli Contratti applicativi derivanti dall’Accordo Quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi sono a carico dell’Impresa appaltatrice così come ogni spesa relativa alle pubblicazioni di legge. Resta a carico della Provincia di Brescia la sola IVA.
Art. 6 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Con riferimento alla esecuzione di tutte le attività di cui al servizio in oggetto la Ditta affidataria del servizio avrà l'obbligo:
• di preventivare l'intervento richiesto, come di seguito specificato;
• di inviare al Committente, dopo ogni intervento tutti i documenti di attestazione del lavoro svolto debitamente firmati dai referenti delle sedi (reports);
• di trasmettere preventivamente le schede tecniche e di sicurezza delle attrezzature ed eventuali prodotti utilizzati nel caso sussistano modifiche/variazioni/sostituzioni dei prodotti.
Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto l’impresa dovrà mettere a disposizione la manodopera necessaria di volta in volta, garantendo in ogni caso la disponibilità di almeno n. 2 operai.
In ogni caso, l’affidatario del servizio si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore cui i servizi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate in vigenza del contratto.
Tutte le attività connesse ai servizi di trasloco/facchinaggio dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente documento, anche secondo le buone regole dell’arte.
Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici della Stazione Appaltante, salvo casi eccezionali in cui la Stazione Appaltante richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attività.
In tali casi l’Affidatario dovrà eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi, senza pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.
In caso di necessità di accesso all'edificio negli orari o nei giorni di chiusura degli uffici, la ditta, dotata di parola d’ordine, contatterà l’istituto di Vigilanza, che provvederà, nel tempo massimo di 30 minuti, ad aprire i locali, ed a chiuderli successivamente al termine dell’intervento.
L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività della Stazione Appaltante.
L’affidatario del servizio si assume l’impegno di non divulgare informazioni e/o dati di qualunque natura di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività, se non per i fini dello svolgimento dell’incarico.
A norma del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 l’incaricato è tenuto al rispetto delle modalità inerenti il trattamento dei dati, del quale viene informato con atto separato qualora lo stesso debba accedere a dati che richiedono, per la natura degli stessi, accorgimenti particolari.
L’appaltatore deve inoltre nominare un referente, dotato dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e morale, rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00, incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse all’esecuzione del servizio.
Il referente dell’appaltatore:
deve provvedere all’organizzazione del servizio coordinando le attività del personale addetto allo stesso;
• deve adottare tutte le opere ed accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;
• deve verificare che il servizio reso sia conforme alle specifiche contrattuali;
• deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti connessi all’esecuzione del servizio.
Il responsabile del procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto ed i referenti/delegati del direttore dell’esecuzione del contratto si rivolgeranno direttamente al referente designato dall’appaltatore per ogni problema che dovesse sorgere durante l’esecuzione del servizio.
Il responsabile del procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto ed i referenti/delegati del direttore dell’esecuzione del contratto potranno disporre le proprie indicazioni mediante ordini verbali o scritti; tutte le comunicazioni formali trasmesse al referente dell’appaltatore si intenderanno così validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’appaltatore.
In caso di impedimento del referente, l’appaltatore dovrà comunicare alla Provincia di Brescia il nominativo di un sostituto cui verranno conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del servizio.
Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ed in caso di inadeguatezza alle esigenze dell’appalto, il direttore dell’esecuzione del contratto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto ad esigere la sostituzione del referente, senza che per ciò spetti alcun indennizzo all’appaltatore o al referente.
L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o negligenza del referente e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode del medesimo nell’esecuzione del servizio.
La Provincia di Brescia, prima dell'intervento richiesto, farà pervenire al Fornitore un buono di lavoro che riporterà a titolo esemplificativo i seguenti dati:
• progressivo di richiesta;
• data di emissione del buono;
• identificativo edificio di origine (indirizzo, fabbricato, Settore );
• identificativo edificio di destinazione (indirizzo, fabbricato, Settore );
• il referente o i referenti delle sedi interessate dalle operazioni;
• oggetto della richiesta ( es. descrizione sommaria dell'attività richiesta );
• l'eventuale elenco dei beni/materiali da movimentare e/o il numero e i nominativi delle persone le cui postazioni devono essere spostate;
• le relative ubicazioni di origine e di destinazione;
• i tempi desiderati per l'effettuazione degli spostamenti/indicazione del tempo limite;
A seguito della richiesta il Fornitore sarà tenuto a preventivare l'importo delle attività, anche a seguito di eventuale sopralluogo effettuato allo scopo di prendere visione dei luoghi; il preventivo dovrà contenere al minimo le seguenti informazioni necessarie alla identificazione delle attività da effettuare e alla loro programmazione:
• riferimento al buono di lavoro;
• identificazione e descrizione delle attività da eseguire;
• data di inizio e durata prevista;
• definizione delle risorse che dovranno essere coinvolte nella esecuzione dell'attività (ore di lavoro preventivate per manodopera);
• definizione delle attrezzature che dovranno essere coinvolte nella esecuzione dell'attività;
• corrispettivo preventivato.
Il preventivo dovrà essere predisposto prima dell'esecuzione delle attività e dovrà essere consegnato per l'approvazione della Provincia di Brescia entro 2 (due) giorni dalla richiesta.
Il Fornitore dovrà dare inizio all'attività entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'approvazione del preventivo - salvo diversa indicazione della Provincia di Brescia – secondo il programma, modalità ed importo concordati.
Per interventi eccezionalmente urgenti e di modesta entità (es. spostamento di sedie e/o tavoli per riunioni/eventi) debitamente motivati, il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione anche in tempi più brevi.
Infine dovrà essere effettuata la consuntivazione, in termini di risorse e tempi utilizzati, mediante la “Scheda Consuntivo Attività” (Reports) debitamente firmato dai referenti delle sedi interessate per accettazione della avvenuta esecuzione delle attività.
In tale documento dovranno essere riportate al minimo le seguenti informazioni:
• riferimento al buono di lavoro;
• descrizione delle attività effettuate;
• data di inizio e termine delle prestazioni;
• ore di lavoro consuntivate;
• eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate (ad esempio i danni arrecati ai colli movimentati). Le “Schede Consuntivo Attività” (Reports), dovranno essere allegate altresì al Report bimestrale che il Fornitore – come sopra detto – è tenuto a predisporre entro 7 gg. dalla fine del bimestre di riferimento; sulla base del report - opportunamente riscontrato - al raggiungimento dell'importo previsto per le rate in acconto il Fornitore sarà autorizzato all'emissione di regolare fattura.
6.1 Orari di servizio
Gli interventi devono essere di norma eseguiti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Tuttavia, alcuni interventi che possono comportare particolare disagio per il personale dell'ente o che possono compromettere in modo significativo la disponibilità degli immobili interessati, dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dell’esecuzione del contratto, al di fuori degli orari di fruizione degli immobili ed, in casi particolari, di sabato o nei giorni festivi, senza che con ciò l’appaltatore possa pretendere la corresponsione di indennizzi o particolari compensi.
6.2 Imballaggi e pallet
L’Impresa affidataria deve utilizzare imballaggi di quantità e qualità adeguata a garantire l’integrità dei beni e materiali movimentati, tenuto conto delle loro caratteristiche e dei mezzi utilizzati per il trasporto.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, deve essere garantito l’impiego, ove necessario, dei seguenti materiali di protezione:
- scatole di cartone, di diverse dimensioni. In particolare, l’Impresa affidataria deve stoccare presso la propria sede operativa un numero idoneo di scatoloni a disposizione delle esigenze della Provincia di Brescia;
- nastro adesivo;
- pluriball di diverso spessore e diversa dimensione delle bolle, necessario per la protezione dagli urti di oggetti fragili o per riempire eventuali spazi vuoti per stabilizzare il contenuto durante le fasi di movimentazione;
- etichette colorate adesive e rimovibili per codificare e numerare i beni movimentati;
- carta antiurto per la protezione interna dei contenitori in plastica e carrelli containers;
- film estensibile trasparente ideale per avvolgere e bloccare i roll-containers durante le fasi di movimentazione;
- cuffie per roll in PVC a protezione del contenuto dei roll-containers da polveri e agenti atmosferici.
Gli imballaggi devono essere riutilizzati più volte, fino a loro esaurimento e gli imballaggi non più utilizzabili devono essere ritirati dall’Impresa affidataria e destinati, ove possibile, ad attività di recupero oppure a smaltimento.
Tutti gli imballaggi e materiali devono essere ritirati al termine di ciascun intervento e per alcun motivo possono essere depositati, anche temporaneamente, presso i locali della Provincia di Brescia.
Il costo degli imballaggi e materiali di consumo utilizzati nell’esecuzione degli interventi deve in ogni caso intendersi incluso nell'importo dell'appalto.
6.3 Segnalazione danni preesistenti e responsabilità per la perdita e avaria dei beni trasportati L’Impresa aggiudicataria, preliminarmente all’esecuzione di ogni intervento, ha il diritto di rilevare la presenza di danni o difetti ai beni oggetto di movimentazione, redigendo apposito verbale, sottoscritto dal referente dell’Impresa e dal delegato del direttore dell’esecuzione del contratto (individuato in relazione allo specifico intervento).
Tale verbale solleverà l’Impresa da responsabilità e contestazione per quei danni o difetti ai beni oggetto di movimentazione rilevati prima dell’esecuzione dell’intervento.
L’Impresa aggiudicataria è invece responsabile, ai sensi dell’articolo 1693 del Codice Civile, per la perdita o l’avaria dei materiali trasportati, ed è tenuta al risarcimento integrale dei danni cagionati al patrimonio della Provincia di Brescia.
6.4 Operazioni di inscatolamento
Salvo diverso accordo tra il delegato del direttore dell’esecuzione del contratto (individuato in relazione allo specifico intervento) ed il referente dell’Impresa, le operazioni di inscatolamento di minuteria, documentazione e materiale cartaceo, libri e riviste, suppellettili, materiale di cancelleria e oggetti contenibili in ceste, è a carico dell'impresa affidataria.
Art. 7 – CONDIZIONI DI ALCUNE PRESTAZIONI SPECIFICHE
7.1 – Trasloco di biblioteche ed archivi
Qualora le operazioni di trasloco riguardino biblioteche ed archivi, l’Impresa affidataria deve garantire, oltre a quanto prescritto a livello generale dal presente capitolato:
- Prelievo ordinato dei materiali e loro posizionamento nelle casse e contenitori per il trasporto
I libri, riviste, opuscoli, faldoni devono essere prelevati e posizionati in casse o contenitori in grado di contenere i materiali in posizioni serrate, ma senza determinare sforzi sui piatti e sui dorsi dei volumi. Ogni contenitore deve essere numerato all’esterno in punti ben visibili con un numero progressivo in cifre arabe. Un foglietto da applicare all’interno deve riportare il numero del contenitore seguito dalla prima e dall’ultima collocazione dei volumi inseriti.
Il personale dell’Impresa esecutrice deve in ogni caso attenersi a tutte le indicazioni impartite dal personale incaricato presente in occasione delle operazioni ed in nessun caso deve discostarsi dalle istruzioni fornite.
- Operazioni di carico e scarico
Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi sempre in uno spazio coperto, soprattutto in caso di pioggia, per cui devono essere allestiti, nei punti in cui devono svolgersi tali operazioni, delle strutture rimovibili (gazebo) che possano garantire una adeguata copertura e riparo dalla pioggia oltreché dalla irradiazione solare diretta.
- Collocazione ordinata negli spazi di destinazione (scaffalature, armadi, palchetti, eccetera ...)
Prima di procedere alla collocazione definitiva dei materiali nelle scaffalature, armadi, palchetti, l’Impresa esecutrice deve effettuare una verifica dell’ordine delle serie di collocazione, con la collaborazione e secondo le indicazione impartite dal personale provinciale.
- Spolveratura dei materiali librari e di archivio
Preliminarmente al riposizionamento dei libri e materiali d’archivio potrà esserne richiesta la spolveratura. In tal caso, l’intervento deve essere eseguito, ove possibile, mediante attrezzature che assicurino una completa rimozione della polvere senza provocare danni dovuti a sfregamento od aspirazione eccessiva. Ogni operazione di spolveratura deve in ogni caso svolgersi con tutti gli accorgimenti possibili che evitino situazioni e posizionamenti traumatici e rischiosi per i libri e materiali d’archivio, in relazione al loro formato e stato di conservazione.
7.2 – Conferimento di rifiuti speciali in centri di raccolta
La Provincia di Brescia, nell’ambito delle operazioni di facchinaggio e/o trasloco di cui al presente capitolato, potrà richiedere operazioni di selezione, raccolta, separazione di materiali di scarto e rifiuti, nonché il loro trasporto, recupero, riciclo ed eventuale smaltimento/conferimento in discarica.
Al fine dei servizi inclusi nel presente capitolato, l’Impresa esecutrice deve conferire in discarica esclusivamente i soli rifiuti e/o materiali classificati come non pericolosi, mentre deve accantonare e lasciare in loco eventuali rifiuti classificati come pericolosi.
Al fine di una corretta gestione degli interventi di conferimento dei rifiuti presso centri di raccolta, l’Impresa esecutrice è tenuta a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso preliminarmente all’avvio del trasporto, al referente/delegato del direttore dell’esecuzione (in relazione allo specifico intervento) i seguenti dati:
- Indicazione della targa del/i mezzo/i adibiti al trasporto dei rifiuti, al fine della verifica del possesso dell’autorizzazione per il/i mezzo/i di trasporto (riconosciuto/i tramite la targa) al ritiro dei rifiuti oggetto di conferimento (classificati tramite il codice CER);
- Indicazione dell’impianto di destinazione del rifiuto (Ragione Sociale, P. IVA, codice fiscale ed indirizzo completo), al fine della verifica del possesso di autorizzazione dell’Impianto di destinazione a ricevere il rifiuto/CER oggetto di conferimento.
L’Impresa esecutrice è inoltre tenuta a dare assistenza alla Provincia di Brescia nella redazione del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR), contenente le informazioni corrette soprattutto rispetto a CER e quantità di rifiuti che vengono ritirati. La prima copia deve essere consegnata al delegato del direttore dell’esecuzione del contratto (individuato in relazione allo specifico intervento) al momento dell’avvio del trasporto, mentre la quarta deve essere restituita con la firma per accettazione dell’impianto a cui è destinato il rifiuto, al fine dei necessari adempimenti (conservazione per 5 anni).
Nel caso di mancato ritorno della quarta copia del FIR entro 3 (tre) mesi dal ritiro dei materiali da conferire in discarica, la Provincia di Brescia, quale produttore del rifiuto, provvederà a fare denuncia all'ufficio competente della Provincia,a norma della vigente normativa.
Le eventuali operazioni di recupero, riutilizzo, riciclo devono risultare da relativa attestazione di avvenuto recupero dei materiali, con riferimento alle quantità e qualità degli stessi (ferro, legno, vetro, eccetera ..) ed alle modalità di recupero. Si richiama in ogni caso l’Impresa esecutrice all’osservanza integrale della normativa vigente in materia di trattamento trasporto e smaltimento rifiuti (in particolare, D. Lgs. 152/2006 e D. Lgs. 205/2010).
Art. 8 – PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
8.1 – Messa in sicurezza dell’area di intervento
Tutte le operazioni devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ed il personale impiegato deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guanti per la protezione dai rischi di natura meccanica, calzature di sicurezza con caratteristiche antiscivolamento, resistenza a schiacciamento, indumenti protettivi e gilet ad alta visibilità).
Preliminarmente all’avvio degli interventi, l’Impresa esecutrice deve effettuare una verifica preliminare delle aree interne, accertando l’eventuale presenza di elementi strutturali o ingombri che possano rappresentare un pericolo per il transito ed i dislivelli eventualmente presenti nel percorso devono essere messi in sicurezza con apposite rampe dotate di cartelli segnaletici.
Le vie di transito devono essere opportunamente delimitate ed in nessun caso, neanche temporaneamente,devono essere ingombrate le uscite di emergenza.
L’utilizzo degli ascensori presenti nei luoghi di esecuzione degli interventi deve essere preventivamente autorizzato dal delegato del direttore dell’esecuzione del contratto (individuato in relazione allo specifico intervento) e, nel caso di
autorizzazione all’utilizzo, devono essere tassativamente osservati i limiti di carico e deve essere evitato ogni danno e/o avaria agli impianti cagionati da un improprio utilizzo degli stessi.
Nel caso di interventi su pavimenti galleggianti o con portate limitate ed in tutti quei casi di facchinaggi riguardanti beni particolarmente pesanti l’Impresa è tenuta all’utilizzo di tavole di ripartizione dei carichi (tavole da ponte).
8.2 – Metodologia di carico e scarico
Le aree di movimentazione, carico, scarico e sosta dei mezzi adibiti alle operazioni devono essere opportunamente delimitate con idonea segnalazione.
Sui mezzi utilizzati per il trasporto, i beni oggetto di movimentazione devono essere opportunamente ancorati mediante cinghie di fissaggio così da assicurarne la stabilità ed evitarne il ribaltamento e danneggiamento durante il trasporto.
Durante le operazioni di carico e scarico l’Impresa affidataria deve garantire la presenza di un proprio addetto onde evitare sottrazioni dei materiali da parte di terzi.
8.3 – Smontaggio, rimontaggio e posizionamento dei beni
L’attività di smontaggio deve essere prestata a regola d’arte ed in modo tale da preservare i beni oggetto di smontaggio da danni ai materiali (abrasioni, rotture, eccetera ...) e smarrimenti di parti che li compongono.
Ove necessario ai fini dell’imballaggio, facchinaggio e trasporto, le operazioni di smontaggio dovranno includere lo smontaggio di viti, ganci, bulloni, maniglie, serrature, cablaggi, eccetera ..., che dovranno essere conservati in involucri appositi da accludere agli imballi relativi agli oggetti cui appartengono.
Il rimontaggio dovrà essere effettuato impiegando correttamente tutti i componenti degli arredi e materiali in precedenza smontati.
Il posizionamento degli arredi e materiali trasportati/traslocati dovrà essere conforme a quanto indicato dal delegato del direttore dell’esecuzione del contratto (individuato in relazione allo specifico intervento) e deve comunque essere assicurato che gli arredi e materiali posizionati non costituiscano un pericolo per l’incolumità del personale presente negli ambienti.
8.4 – Permessi per accesso a zone a traffico limitato (ZTL) e occupazione suolo pubblico L’Impresa esecutrice deve acquisire a proprie spese ed in tempo utile all’esecuzione degli interventi i permessi ed autorizzazioni per l’accesso alle zone a traffico limitato (ZTL), previste dai regolamenti comunali, tenendo indenne la Provincia di Brescia da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle Autorità competenti.
Sono inoltre a carico dell’Impresa esecutrice gli eventuali oneri per l’occupazione del suolo pubblico.
8.5 – Smaltimento dei contenitori e materiali utilizzati per gli imballaggi
Per quanto concerne il ritiro e lo smaltimento dei contenitori e materiali utilizzati per gli imballaggi, si specifica che tale attività deve considerarsi parte integrante del ciclo produttivo dell’Impresa affidataria, la quale dovrà pertanto provvedere a proprio carico allo smaltimento degli stessi, in base alla loro classificazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.
Rimangono pertanto in capo all’Impresa affidataria gli oneri e la responsabilità relativa alla classificazione del rifiuto ed al trasporto e smaltimento in base alla classificazione medesima, nel rispetto della normativa vigente e garantendone comunque la tracciabilità.
Si specifica che, per nessuna ragione, il materiale da smaltire potrà essere depositato, anche temporaneamente, presso i locali della Provincia di Brescia, ma l’Impresa dovrà provvedere al loro trasporto presso la propria sede operativa (o il proprio domicilio) che, in base all’articolo 266, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, è il luogo di produzione del rifiuto.
Art. 9 – DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE
Nel caso in cui l' impresa, senza giustificati motivi, non ottemperino:
• all’obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
• alla sottoscrizione del contratto nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta;
• al pagamento di tutte le spese contrattuali entro il termine previsto nella comunicazione di richiesta da parte dell’Amministrazione;
la stessa decadrà dall’aggiudicazione. In tale caso sarà incamerata la cauzione provvisoria.
Nel caso in cui l' impresa aggiudicataria non intenda stipulare il contratto e dia rinuncia espressa, la stessa decadrà dall’aggiudicazione. Anche in questo caso, la rinuncia alla sottoscrizione del contratto contemplerà l’incameramento automatico della cauzione provvisoria.
La decadenza fa sorgere a favore della Provincia di Brescia il diritto di affidare il servizio all’impresa che segue immediatamente in graduatoria alle stesse condizioni offerte dalla ditta decaduta.
Sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese che la Provincia di Brescia dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara.
Art. 10 – RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Provincia di Brescia, qualora ne abbia valido motivo, può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del codice civile nonché ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’impresa dalle spese sostenute per la partecipazione alla gara e debitamente giustificate e siano saldate (secondo quanto offerto e accettato) le prescrizioni relative agli eventuali servizi sino a quel momento appositamente eseguiti.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO
1. L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore di esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento del servizio, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. In tal caso il direttore di esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale i servizi da iniziare immediatamente.
Art. 12 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del servizio di trasloco e facchinaggio degli uffici/magazzini provinciali e delle richieste impartite per quanto di competenza dal Direttore di Esecuzione del Contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che gli interventi risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola dell’arte;
b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore nei termini del contratto;
c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
d) lo sgombero e la pulizia dei materiali prodotti nell’esecuzione del servizio;
e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari nei luoghi interessati dal servizio di trasloco e facchinaggio e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
f) l’adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio.
Art. 13. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore di Esecuzione del Contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore di Esecuzione del Contratto, o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione delle prestazioni o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni;
f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Art. 14 PENALI PER IL RITARDO
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto ai tempi di intervento concordati con il Direttore di Esecuzione del Contratto, non imputabile all’Ente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'un per mille dell’importo del contratto applicativo nell’ambito del quale si è verificato l’inadempimento.
Tutte le penali saranno prelevate dalle competenze dovute all’Appaltatore. In ogni caso, l’Ente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non esclude comunque il diritto dell’Ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Il diritto al pagamento delle penali sorge per l’Ente automaticamente per il solo verificarsi dell’inadempimento, senza che sia all’uopo necessaria la messa in mora dell’Appaltatore.
Qualora l’ammontare delle penali superi il 10% (diecipercento) dell’importo complessivo del contratto di accordo quadro (IVA esclusa), l’Ente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, potrà risolvere l’accordo quadro per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell’Ente stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora l’inadempienza, l’irregolarità e/o ritardo siano di particolare gravità, la Stazione appaltante potrà avvalersi
della facoltà di risoluzione del diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, nei seguenti casi:
• L’eventuale ritardo imputabile all’aggiudicatario nel rispetto dei termini previsti per l’esecuzione degli interventi, superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, dalla ricezione della telefonata o del fax di richiesta intervento da parte del personale della Provincia di Brescia, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
• l’applicazione nel periodo di vigenza contrattuale di due penali per ritardo;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
• inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore di Esecuzione del Contratto, dal RUP;
• sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
• rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l’esecuzione del servizio nei termini previsti dal contratto;
• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
• frode accertata nell’esecuzione del servizio;
• ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
• il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
• la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
• la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti;
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 14 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’aggiudicatario rispetto alla richiesta di intervento o alla data fissata per la verifica, e il termine assegnato dal Direttore di Esecuzione del Contratto per effettuare l’intervento con la messa in mora di cui sopra.
Sono dovuti dall’aggiudicatario del servizio i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all’espletamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere la somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione delle prestazioni fino ad allora eseguite, anche attingendo dalla Polizza fideiussoria.
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore di Esecuzione del Contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.
3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando il servizio di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo del servizio in contratto nonché del servizio di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo del servizio utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara lo stesso servizio;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l’importo netto dello stesso risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità.
4. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 16. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, l’anticipazione del 20% è prevista sull’importo dei singoli contratti applicativi, da erogare dopo la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è rilasciata secondo le forme e le modalità previste dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
Art. 17 PAGAMENTI
A seguito dell'accertata regolare esecuzione, da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto, di tutti gli interventi si procederà al pagamento delle rate di acconto.
1) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui all'art. al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila).
2) A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3) La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I pagamenti potranno essere effettuati previa presentazione di regolare fattura, la cui emissione è opportunamente autorizzata dal Responsabile del Servizio a conclusione del lavoro.
Le fatture saranno presentate, a cura dell’Appaltatore, in formato elettronico tramite il sistema di interscambio xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, Codice Univoco Ufficio: UF95O3 (da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” di fatturapa) e saranno liquidate solo previa verifica della regolarità dei lavori eseguiti e della regolarità contributiva (INPS-INAIL-CAPE). In esse dovranno essere indicati: gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento, gli estremi del contratto nell'apposito campo contratto; l'indicazione competenza Settore Edilizia Scolastica e Direzionale in atri riferimenti, il Cod. IBAN del C/C bancario (che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari) nell'apposito campo IBAN, il codice CIG nell'apposito campo, il codice CUP (se previsto) nell'apposito campo; per l'IVA si applica la scissione dei pagamenti per cui l' IVA è versata direttamente dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972. La liquidazione sarà a cura del Tesoriere Provinciale Bnaca Popolare di Sondrio. Per Convenzione col Tesoriere, per i bonifici bancari e postali, è previsto a carico del beneficiario una commissione bancaria pari ad € 3,00 per bonifici di importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 e di € 3,50 per importi superiori ad € 5.000,00, salvo il caso in cui il beneficiario sia una ONLUS.
Art. 18. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
− all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori,
− agli adempimenti di cui all’articolo 24 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
− all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 29 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
− all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile.
− ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge
n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al
d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.
CAPO 5. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 19 – GARANZIA DEFINITIVA
19.1 Garanzia definitiva accordo quadro
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’Accordo Quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell’Accordo Quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dell’accordo stesso bensì solamente al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del Codice.
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, è richiesta una cauzione (con le medesime modalità indicate dall’art. 93 del Codice dei contratti) di € 3.000,00 non soggetta a riduzioni che sarà svincolata al termine di validità dell’Accordo Quadro e che viene richiesta a garanzia della sottoscrizione dei contratti specifici e della permanenza, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di ammissione.
19.2 Garanzia definitiva singoli contratti applicativi
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, per ogni contratto applicativo, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 20 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
La ditta deve essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dall’assunzione del servizio di manutenzione con il seguente massimale:
€. 500.000,00 (cinquecentomila) massimale unico per ogni sinistro, ogni persona lesionata e per danni a cose e/o animali, qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone.
La ditta è tenuta ad estendere la polizza di responsabilità civile verso terzi, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei servizi, mediante un'appendice relativa al presente contratto. L’Ente appaltante rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali, cose derivanti da fatti o eventi connessi al servizio svolto dall’appaltatore o da eventuali subappaltatori, responsabilità che ricadrà unicamente e totalmente sull’Appaltatore.
Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Art. 22 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore di Esecuzione del Contratto e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e successive modifiche (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
CAPO 6. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 23 SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto del servizio, nel limite del 40% dell’importo contrattuale, alle condizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Art. 24 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore,
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 18, comma 3, relative al subappaltatore, subcontraente, cottimista;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 29 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
• l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
• il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo del servizio eseguito e contabilizzato previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto o del RUP e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a prestazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
Capo 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL SERVIZIO
Art. 25 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
• L’Appaltatore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l’incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando la Provincia di Brescia da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.
• Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – preliminare - contenente l’individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,.
• Tale documento, una volta individuato l’affidatario del servizio sarà oggetto di verifica nel corso della riunione di coordinamento che si terrà tra l’Appaltatore e l’Ente prima della stipulazione del contratto.
• La ditta aggiudicataria dovrà predisporre il D.U.V.R.I.
Art. 26 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA
All’atto della consegna del servizio l’appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.
Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio.
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 81/2008 e s.m.i e correzioni.
L’Appaltatore provvederà altresì:
- portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi;
- far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da
effettuare durante il corso del servizio;
- curare che tutte le attrezzature e macchine operatrici e mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- informare immediatamente la Direzione di esecuzione del contratto per l’esecuzione del servizio, in caso d’infortunio o incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
Il Direttore di Esecuzione del Contratto e il personale incaricato dalla Provincia di Brescia si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.
Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.
L'Appaltatore conviene con la Provincia di Brescia che, come disposto dal titolo IV del D.Lgs. 81/08, il Direttore di Esecuzione del Contratto stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire questa Società di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.
CAPO 8. CONTROVERSIE
Art. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la risoluzione delle controversie il Foro competente è quello di Brescia, in sede giurisdizionale ordinaria. Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio presso la sede del Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale - Corso Matteotti n.8 – Brescia.
Di ogni comunicazione depositata presso il domicilio eletto dovrà essere data tempestiva comunicazione all'appaltatore.
CAPO 9. NORME FINALI
Art. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
Art. 29 – CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE /TRASFORMAZIONE / FUSIONE
Gli operatori economici affidatari nel corso dello svolgimento della gara o dell’esecuzione del servizio cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l’incorporazione. Non si potrà dar corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d’atto di tali variazioni da parte dell’Amministrazione.
Art. 30 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTATTO SPESE DI CONTRATTO
Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice e trascorsi il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9 dello stesso.
La ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro, ai fini della stipula del relativo contratto, dovrà depositare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora la Ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riproporre la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Art. 31 PATTO DI INTEGRITA'
La ditta accetta incondizionatamente le condizioni previste dal Patto di Integrità, allegato al presente contratto, quale parte integrante, sostanziale e pattizia.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.