Contract
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE……………. E LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA REGIONE ………………..
PER LA DISCIPLINA DEI RECIPROCI RAPPPORTI IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE.
L'anno duemilatredici il giorno ..................... del mese di .........................../ . ./2013
TRA:
Il Dipartimento regionale della Protezione Civile con sede in ……………..Via ……………..telefono ………..numero di codice fiscale ............... ,in persona del Dirigente e legale rappresentante:
Signor Dott. ……….. ............. , nato a .......... .il ………...........CF ………… e domiciliato per la carica presso ………………………..(la sede dell'Ente dal medesimo rappresentato),
il quale sottoscrive il presente atto in esecuzione della deliberazione numero ............. adottata dalla Giunta Regionale in data ............ , con numero …………..che in copia conforme all' originale, si allega al presente protocollo d’intesa, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";
E
LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTOIRI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI/DELLA ……………….., con sede e domicilio fiscale in …………….,Via ……………….CF/PIVA ......... , in persona del Presidente di Federazione in carica Dottor ........... , nato a ..................... .il ………….......... CF ………………e domiciliato per la carica presso la sede della Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei Dottori forestali e dal medesimo rappresentato, il quale sottoscrive il presente accordo in esecuzione della deliberazione numero protocollo ............. datata ………..adottata dall' assemblea della Federazione, che viene allegata in copia conforme all’originale, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B"
VISTI
Gli articoli 117 e 118 della Costituzione
La legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e, in particolare, l’art. 18, che al comma 1 disciplina le modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile ad un apposito regolamento, da emanarsi con Decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all’art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I, della Legge 15 marzo 1997, n.59 e, in particolare , l’art.107, comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane,
la Legge 24 febbraio 1992, n.225, art. 6 recante “Componenti del Servizio nazionale della protezione civile” che al comma 1 prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchè ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati ed al comma 2 viene previsto che concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchè gli ordini ed i collegi professionali.
l’articolo 108, comma 1, lettera a), punto 7) della stessa ▇▇▇▇▇ sopra riportata, che attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;
il Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”, che da attuazione alla richiamata disposizione nell’art. 18, della Legge n.225/1992;
il predetto Regolamento che contiene la disciplina generale delle modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile relativamente alla definizione ed al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla promozione e realizzazione delle attività formative ed addestrative finalizzate al miglioramento delle capacità operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti, nonché alla partecipazione delle organizzazioni alle attività operative in vista o in occasione degli eventi di cui all’art.2 della legge n. 225/1992;
l’articolo 5, comma 2, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella Legge 9 novembre 2001, n. 401 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le misure logistiche nel settore della difesa civile”, che prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;
l’articolo 8, comma 1, del D.L. 31 maggio 2005, n.90, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 152, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.L. 7 settembre 2001, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 407
vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”
PREMESSO
che la legge regionale XXXXXXXXXXXX, numero XXX recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.1l2 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", all' articolo XXXX prevede l'attribuzione di specifiche funzioni amministrative in materia di Protezione Civile, tra le quali l'adozione del programma di previsione e protezione dei rischi, …………………………………………….. l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992;
che la Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione …………………… ha manifestato, con nota xxxxxxxxxxxxx, l'intendimento di collaborare con il Servizio Protezione Civile della Regione …………………… evidenziando, in particolare, la disponibilità espressa dagli iscritti degli Ordini territoriali provinciali – figure altamente qualificate in possesso di approfondita e capillare conoscenza del territorio e di competenze professionali specifiche in tema di dissesto idrogeologico e in altre branche di attività aventi stretto legame con quanto di interesse della Protezione Civile in materia agricolo - forestale, civile ed industriale - ad essere contattati e a mettersi a disposizione del Servizio di Protezione Civile Regionale, a titolo non oneroso, per quanto può necessitare in caso di emergenza;
che l'attuale quadro normativo di riferimento ha ampliato il tradizionale concetto di Protezione Civile, da intendersi non solo più come attività di soccorso da espletarsi successivamente al verificarsi di un evento calamitoso, ma anche e specialmente - in un'ottica di complessiva di salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti - come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi, in modo tale da evitare o limitare le conseguenze dannose derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi;
che, pertanto, l'apporto collaborativo proposto dalla Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione …………………… può estrinsecarsi sia in relazione alla predisposizione di strumenti programmatici e di pianificazione ed alle attività prodromiche di studio del territorio e della sua intrinseca vulnerabilità, sia in relazione agli interventi di messa in sicurezza del territorio;
che, per disciplinare i rapporti collaborativi tra la Protezione Civile Regionale e la Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione ……………… in relazione a quanto sopra indicato, è parso opportuno definire un apposito protocollo di intesa.
Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
La Regione ……………….. - di seguito denominata "Regione" - e la “Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di seguito denominata "Federazione", come sopra rispettivamente rappresentati, con il presente protocollo di intesa disciplinano i propri rapporti in relazione allo svolgimento di attività di protezione civile, con l'obiettivo di migliore, anche in un'ottica di prevenzione, l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile, a tutela dei fondamentali interessi della collettività pubblica.
Articolo 2
Per le finalità sopra evidenziate la Regione – Settore/Servizio Protezione Civile e la Federazione si impiegano a garantire l'attivazione di un apposito flusso informativo con l'obiettivo di migliorare il reciproco quadro conoscitivo in materia.
In particolare la Regione – Settore/Servizio Protezione Civile darà comunicazione alla Federazione - con le specifiche modalità da definirsi con provvedimento del Dirigente competente - delle situazioni di criticità previste o in atto, specificandone, per quanto possibile, tipologia, ambito territoriale e grado di pericolosità.
Con riferimento alle componenti di contenuto tecnico dei documenti programmatici o di pianificazione, la Regione - Settore Protezione Civile potrà richiedere alla Federazione di formulare pareri e osservazioni.
Articolo
3
La Federazione si impegna a mettere a disposizione della Regione - Settore Protezione Civile un elenco, da aggiornare annualmente, di professionisti iscritti agli ordini territoriali provinciali disponibili ad effettuare gratuitamente prestazioni professionali, opportunamente elencate per tipologia, in caso di emergenza e ad intervenire nel quadro del volontario della protezione civile
Articolo 4
La Regione – Settore/Servizio Protezione Civile e la Federazione si impegnano a collaborare per promuovere:
la realizzazione di corsi di abilitazione per rilevatore AeDES;
la realizzazione di "stage universitari" per gli studenti iscritti alla Facoltà di Scienze Agrarie - Scienze Forestali, di risk managment da svolgersi in collaborazione con la Protezione Civile regionale;
attività formative diverse, a favore di altre categorie di utenti, compresi gli iscritti all'ordine;
attività di aggiornamento ed addestramento (esercitazioni)
…………………..
…………………
Articolo 5
La Federazione si impegna a fornire la collaborazione dei propri iscritti anche in relazione alla effettuazione di esercitazioni di protezione civile che presentino attinenza con le competenze professionali dei dottori ▇▇▇▇▇▇▇▇ e dottori ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - interventi di pulizia alvei, bonifiche, arginature, sistemazioni di versanti in frana, ecc.
L'apporto collaborativo potrà estrinsecarsi sia in attività consulenziali relative alla scelta e alla definizione dei tipi di intervento, sia nella collaborazione nella redazione delle eventuale documentazione progettuale, sia nella collaborazione alla direzione dei lavori e prestazioni connesse alla esecuzione dei medesimi senza assunzione di responsabilità professionale
Articolo 6
Ove, in esecuzione di quanto previsto dal presente protocollo, professionisti aderenti all'Ordine sostengano direttamente - in relazione ad attività precedentemente concordate - spese vive debitamente documentate, la Regione potrà provvedere ad un loro rimborso, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.
Articolo 7
La Regione e la Federazione si impegnano a sviluppare ulteriormente ogni possibile sinergia operativa, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema regionale di protezione civile.
Articolo 8
Il presente protocollo di intesa ha durata fino alla disdetta di una delle parti tramite PEC dalla data di sottoscrizione.
Entrambi i contraenti possono recedere unilateralmente dal presente protocollo dandone motivata comunicazione alla controparte con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione ………………………………………….Il Governatore
Per la Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione …………………… Il Presidente
