COMUNE DI MONZA BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
COMUNE DI MONZA BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DELL’ ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI MONZA, PER UN PERIODO DI 48 MESI, TRAMITE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE, EX ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023. C.I.G. B1927DEA59
Denominazione: Comune di Monza - Servizio Centrale Unica Acquisti - C.U.A. | |||
Indirizzo: Piazza Trento e Trieste | |||
Città: Monza | Codice NUTS: ITC4D | Codice Postale: 20900 | Paese: Italia |
Persona di contatto: | Tel: 00000000 | ||
Posta Elettronica Certificata PEC: xxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx |
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0085993/2024 del 08/05/2024
Class.: 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
Firmatario: XXXXX XXXXX
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
Data 13/06/2024 Ora locale 12:00:00
L'offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate nel presente bando/disciplinare di gara, esclusivamente in formato elettronico attraverso SINTEL xxx.xxxxxxx.xx
COMUNE DI MONZA
DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: Data 17/06/2024 Ora locale 09:30
PREMESSE
Con decisione a contrarre n. 692 del 02/05/2024, esecutiva dal 05/05/2024, questa Amministrazione ha stabilito di indire procedura aperta per l’affidamento del servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie del Comune di Monza, tramite la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore, ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023.
Ai sensi degli articoli 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023, la presente procedura è interamente svolta tramite la PAD – Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (provvedimento AGID n. 137/2023) gestita dall’ “Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA SpA” di Regione Lombardia, denominata “SINTEL” (secondo la L. R. n. 33/2007 e s.m.i.), accessibile attraverso l’indirizzo internet: xxx.xxxxxxx.xx iscritta al Registro Piattaforme certificate presso ANAC.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.
Il luogo di svolgimento del servizio è Monza - codice NUTS ITC4D Appalto inserito nella programmazione acquisti beni e servizi
CUI S02030880153202300066 CPV 72512000-7
Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.
1. PIATTAFORMA APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA
1.1 LA PIATTAFORMA DIGITALE DI NEGOZIAZIONE
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
-difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
-utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Bando/Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”, che costituisce parte integrante del presente bando/disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario e la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando/disciplinare e nel documento “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel (xxx.xxxxxxx.xx).
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese SPID o CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) o CNS o nome utente e password, oppure attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti xxx.xxxxxxx.xx nella sezione E-procurement – Strumenti di supporto: “Guide per le Imprese” e “F.A.Q. per le Imprese”.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo e- mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) Bando/Disciplinare di gara;
b) Modelli di partecipazione alla gara;
c) Capitolato speciale d’appalto;
d) documento di gara unico europeo in formato elettronico;
e) Codice Etico;
f) Relazione tecnico illustrativa;
g) Informativa Privacy;
h) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”.
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante al seguente link:
- xxx.xxxxxx.xxxxx.xx - percorso: Bandi di gara - Servizi – selezionare oggetto della presente gara, in cui risulta disponibile la seguente documentazione: bando/disciplinare e decisione a contrarre, data delle sedute pubbliche di gara, nomina e composizione commissione giudicatrice, elenco offerenti ed esito gara.
- sulla piattaforma telematica di e-procurement, Sintel sito xxx.xxxxxxx.xx piattaforma sulla quale si svolge la procedura di gara.
2.2 CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti entro e non oltre il 06/06/2024 esclusivamente attraverso la funzionalità di Sintel di Regione Lombardia “Comunicazione procedura” (non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il suddetto termine). Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le risposte alle suddette richieste ed eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura”, disponibile per l’operatore economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.
È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R.
68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’ appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo
n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le suddette comunicazioni sono effettuate tramite la piattaforma Sintel che utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6 -bis,6- ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) c) d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie del Comune di Monza, per un periodo di 48 mesi, tramite la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore, ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023.
L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione del fatto che, ex art. 58, c. 2, del D. Lgs. n. 36/2023, organizzativamente ed economicamente non è vantaggioso suddividere il presente servizio in più lotti; infatti, la allocazione in lotto unico rende l’esecuzione dell’appalto efficace ed efficiente dal punto di vista dei controlli, con trasparenza nell’attribuzione delle relative responsabilità sulla qualità del servizio reso; si ritiene, inoltre, che la suddivisione in più lotti oltre a non essere economicamente più conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace la gestione dell’appalto;
Il valore complessivo stimato dell’appalto per l’intera durata del servizio è pari ad € 504.000,00 IVA esclusa, di cui € 239.400,00 per costi della manodopera, calcolati sulla base del CCNL Multiservizi, III livello.
L’importo a base di gara, su cui verrà applicato il ribasso, è pari ad € 36,00 oltre I.V.A., corrispondente al costo di ogni pratica edilizia digitalizzata (di cui € 17,10 per costi della manodopera).
Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
La normativa vigente consente che possa essere applicata più di una tipologia di C.C.N.L. esistente, a condizione che il tipo di contratto scelto sia connesso e compatibile con l’effettiva attività da espletare e vi sia l’equivalenza delle tutele.
Non sono previsti oneri per la sicurezza non essendoci rischi derivanti da interferenze.
L’appalto è finanziato con risorse di bilancio.
3.1 DURATA
La durata dell’appalto è stabilita in mesi 48 (quarantotto) decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale d’avvio dell’esecuzione, se effettuato in pendenza della stipula (art. 5 del capitolato d’appalto).
3.2 REVISIONE DEI PREZZI
Vedasi art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto.
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il
consorzio concorre.
Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale
dell’operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).
Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione
delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
Altre cause di esclusione
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale
dell’operatore economico (FVOE 2.0).
L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
b) (qualora ricorra l’ipotesi) per le società Cooperative, l’iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/1991, da cui risulti che l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della presente gara, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
c) (qualora ricorra l’ipotesi) per le ONLUS l’iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della presente gara, e i nominativi dei legali rappresentanti dell'ente;
Il presente requisito va dichiarato nel Mod. “Digitalizzazione_Mod_Dichiarazioni”.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Nel modello “Digitalizzazione_Mod.Dichiarazioni” andrà indicato il nominativo del titolare effettivo, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 21/11/2007, n. 231 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non richiesti
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel quadriennio 2020-2021-2022-2023 servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento per enti pubblici o soggetti privati, per un importo complessivo annuale pari o superiore ad € 100.000,00 I.V.A. esclusa.
Al fine del possesso del requisito è sufficiente l’esecuzione anche di un solo servizio in un anno nell’arco del quadriennio sopra indicato, il cui importo sia almeno pari o superiore ad € 100.000,00 I.V.A. esclusa.
Il concorrente dovrà indicare il committente pubblico o privato, la tipologia delle prestazioni svolte, i periodi di esecuzione, l’importo contrattuale (I.V.A. esclusa).
Infine, si precisa che per regolare esecuzione si intende l’esecuzione dei servizi senza avere subito
provvedimenti sanzionatori da parte del committente.
In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto all’oggetto sopra indicato, dovrà essere scorporata, dall’importo complessivo del contratto, la quota parte relativa a prestazioni non coerenti con l’oggetto sopra indicato.
b) Dichiarazione di impegnarsi ad avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in caso di aggiudicazione ed entro 60 g. dalla comunicazione di aggiudicazione, di idonea struttura autorizzata dalla Soprintendenza Archivistica adibita a sede delle lavorazioni della documentazione oggetto della procedura di affidamento.
La comprova del requisito di cui alla lettera a), è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
Il presente requisito va dichiarato utilizzando il modello “Digitalizzazione_REQTECN”.
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di
ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Requisiti di idoneità professionale
a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane
di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui
questi abbia soggettività giuridica.
Requisiti di capacità tecnico-professionale
Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
Requisiti di idoneità professionale
a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
Requisiti di capacità tecnico-professionale
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.
L'ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle
risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
9.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (contratti collettivi comparativamente più rappresentativi) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, pari al 2% ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del Codice, e precisamente di importo pari a € 10.080,00. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT 44F0503420408000000007011 Banco BPM S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxxx.
La fideiussione può essere rilasciata:
-da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
-da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
Si raccomanda di prendere visione del documento denominato xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso
l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b) c) d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
0.xx rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944
del Codice civile;
0.xx rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice
civile;
3.l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 106, comma 8 del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se
il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a
condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Al fine della presentazione delle offerte, non è richiesto il sopralluogo presso le sedi oggetto dell’appalto.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 610 del 19 dicembre 2023 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024” pubblicata al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Se l’operatore non allega la ricevuta di pagamento ai documenti di gara, il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini
dell’ammissione alla gara.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente bando/disciplinare.
L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 13/06/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per ciascun requisito dell’offerta: requisito busta amministrativa, requisito busta tecnica, requisito busta economica. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati pdf, p7m, zip, file word ed excel.
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
- una “busta telematica” contenente la “documentazione amministrativa”;
- una “busta telematica” contenente la “offerta tecnica”;
- una “busta telematica” contenente la “offerta economica”.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta
inammissibile.
*****
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta” di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente)
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale SINTEL
all’indirizzo internet xxx.xxxxxxx.xx.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
Le richieste, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, saranno inviate tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura” e il relativo riscontro dovrà avvenire con la medesima funzionalità.
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA)
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma SINTEL la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione (modello “Digitalizzazione_Istanza”) ed eventuale procura;
2) modello “Digitalizzazione_Mod_Dichiarazioni”;
3) DGUE;
4) garanzia provvisoria. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
8) Xxxxxx etico debitamente sottoscritto digitalmente.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA E MODELLO DICHIARAZIONI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “Digitalizzazione_Istanza” che il
concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda INAIL e/o altri Enti di Iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Il concorrente, inoltre, nel modello “Digitalizzazione_Istanza” dovrà:
- autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite la piattaforma Sintel e tramite PEC;
- autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Codice;
- attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati – regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando/disciplinare di gara, che i dati personali, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “Digitalizzazione_Mod_dichiarazioni e DGUE”
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.
MODELLO DICHIARAZIONI
Nella modello “Digitalizzazioni_Mod.dichiarazioni” il concorrente dichiara:
− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
− di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 94, c.6 e 95, c. 2, del D. Lgs. n. 36/2023
− di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incider e sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
− di aver esaminato il contenuto del capitolato in tutti i suoi articoli e di accettare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, regolamentari, tecniche, organizzative e gestionali contenute nella predetta documentazione;
− remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx – amministrazione trasparente – personale – codice disciplinare personale) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− di accettare il Codice Etico allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
− di aver preso visione all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxx.xx del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Comune di Monza (pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx – amministrazione trasparente – altri contenuti – Prevenzione della corruzione);
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65,
comma 2 lettera b) c) d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
La Stazione Appaltante mette a disposizione dell’operatore economico la DGUE Request in formato xml.
Considerato che la funzionalità per permettere agli Operatori Economici di generare la DGUE Response in formato xml, nel modulo MIAP in SINTEL non è ancora disponibile, gli Operatori Economici potranno:
Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra “Servizi”, Sezione eDGUE. Il percorso inizia
dalle selezioni seguenti:
Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE
- una volta generato il file xml DGUE Response scaricare la versione .pdf, firmarla digitalmente e caricarla in SINTEL in fase di sottomissione dell’offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.
In alternativa l’operatore economico potrà compilare e allegare nella busta amministrativa il “modello DGUE” pubblicato dalla Stazione appaltante nella documentazione di gara.
Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Ai sensi dell’art. 95 comma 2, del Codice, i concorrenti hanno l'obbligo di dichiarare anche LE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE O DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE.
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14
Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è
presentato nell’offerta tecnica.
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato
quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione rese da ciascun concorrente (Modello Digitalizzazione_RTI) attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della
rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
16. OFFERTA TECNICA – BUSTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma nel campo “Relazione tecnica” a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- L’elaborato del progetto tecnico che dovrà consistere in una relazione di 8 facciate complessive
(formato A4 – carattere Times New Roman – Formato 12);
- In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- dichiarazione di equivalenze delle tutele (eventuale);
- elaborato del progetto tecnico oscurato.
Non sono computate nel numero massimo di pagine:
• Frontespizio ed indice;
Le parti di testo eccedenti non saranno prese in considerazione.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi di cui ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.
L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime
stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
L’operatore economico, che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 3, inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica.
L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si precisa che la mancata allegazione della suddetta dichiarazione non è motivo di esclusione dalla presente procedura.
17. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica.
Il concorrente dovrà rimettere l’offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.
L’offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) nel campo “offerta economica”, il concorrente dovrà indicare la percentuale di ribasso offerta
rispetto all’importo posto a base di gara (€ 36,00 – I.V.A. esclusa);
b) nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico”, l’operatore economico dovrà indicare l’ammontare degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023), connessi con l’attività d’impresa - detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto (art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023);
c) nel campo “di cui costi del personale” il proprio costo della manodopera relativo alla presente gara (art. 108, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023) riferito all’importo unitario a base di gara. Ai sensi dell’articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente bando/disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
d) nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenze” gli oneri della sicurezza indicati
dalla Stazione Appaltante per la presente gara pari a zero.
Il ribasso percentuale offerto dal concorrente verrà utilizzato per l'applicazione della formula di calcolo del punteggio dell'offerta economica.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Il concorrente dovrà allegare, nella busta offerta economica, il modello “Digitalizzazione_ModelloOfferta”, messo a disposizione dalla stazione appaltante in cui dovrà specificare:
- la percentuale di ribasso offerta che deve essere uguale a quella indicata al precedente punto 17 lettera a) (campo offerta economica di Sintel);
- i costi interni della sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- il dettaglio delle voci e dei costi relativi alla manodopera. Ai sensi dell’articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente bando/disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
LA MANCATA INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI INTERNI DELLA SICUREZZA
NEL MODELLO “Digitalizzazione_ModelloOfferta” E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE NON SANABILE
Il suddetto modello “Digitalizzazione_ModelloOfferta” dovrà essere firmato digitalmente e allegato nella busta economica.
Il documento offerta generato da Sintel e il modello offerta economica devono essere sottoscritti digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente ed inseriti, pena la nullità, nella busta telematica contenente l’offerta economica e non nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
In caso di R.T.I. il documento offerta generato da Sintel e il modello offerta economica devono essere sottoscritti digitalmente, pena la nullità, da tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento.
Il concorrente allega, inoltre, al modello “Digitalizzazione_ModelloOfferta” le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, c. 1 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | MAX 80 PUNTI |
Offerta economica | MAX 20 PUNTI |
TOTALE | 100 PUNTI |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.
Per “Punteggi discrezionali”, si intendono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione
dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Per “Punteggi tabellari”, si intendono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti
in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
N. | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI |
1 | Tecnologie e attrezzature utilizzate per il processo di digitalizzazione: (elementi: caratteristiche tecniche e qualità attrezzature e/o impianti). | Max 8 |
2 | Organizzazione del servizio di movimentazione delle pratiche: (elementi: organizzazione del trasporto e restituzione della documentazione). | Max 5 |
3 | Dimensione azienda e professionalità del team impiegato: (elementi: n. dipendenti, competenze e professionalità con particolare riferimento ad esperienze maturate in relazione ad attività uguali o simili a quelle oggetto di appalto. Sarà tenuto in particolare considerazione la professionalità archivistica). | Max 8 |
4 | Lavoratori con disabilità impiegati nel servizio: Partecipazione di lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie protette nella commessa (oltre a quelli previsti dalla legge n. 68/1999 e s.m.i., c.d. “assunzioni obbligatorie”, se tenuti): • n. 1 dipendente – 1 punto • n. 2 o più dipendenti – 3 punti | Max 3 |
5 | Modalità e tecniche di Metadatazione: (elementi: descrizione modalità di indicizzazione delle pratiche). | Max 8 |
6 | Organizzazione del servizio di custodia e conservazione: (Elementi: certificazioni degli archivi, modalità e cautele nella gestione, custodia e conservazione fisica delle pratiche edilizie secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore). | Max 8 |
7 | Riversamento dati: (elementi: modalità, organizzazione e velocità della trasmissione dati e tempi di permanenza dati sui server). | Max 8 |
8 | Portale web per la ricerca e la consultazione dei dati: (elementi: modalità registrazione degli utenti, sistemi di pagamento, sicurezza e tracciabilità degli accessi, sportello di front office dedicato all’utenza che necessita di supporto nell’interazione con il portale web). | Max 9 |
9 | Controllo di qualità scansione del cartaceo: (elementi: accuratezza della fase di scansione, programmi automatici di individuazione delle immagini difettose, certificazione di processo). | Max 8 |
10 | Certificazioni: | Max 6 |
10.1. Possesso dell’accreditamento presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), per svolgere attività di conservazione dei documenti informatici, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 82/2005 come integrato e modificato dal decreto semplificazioni D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 – 3 punti 10.2. ISO 14001 Certificazione del sistema di Gestione Ambientale. 1 punto 10.3. ISO 27001 Certificazione del sistema di gestione e sicurezza delle informazioni. 1 punto 10.4. ISO 9001 Certificazione del sistema di qualità in corso di validità rilasciata da ente accreditato. 1 punto | ||
11 | Ulteriori elementi migliorativi proposti rispetto alle prescrizioni richieste nel capitolato speciale art. 6.4: 11.1. art. 6.4 lettera b. (elementi: miglioramento livelli di servizio (SLA – Service Level Agreement). Max punti 3 11.2. art. 6.4. lettera e. (elementi: miglioramento livelli di servizio (SLA – Service Level Agreement). Max punti 3 11.3. Art. 6.4. lettera g. (elementi: miglioramento livelli di servizio (SLA – Service Level Agreement). Max punti 3 | Max 9 |
TOTALE | 80 |
SOGLIA DI SBARRAMENTO
Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per “il punteggio tecnico complessivo”.
Il concorrente non sarà ammesso alla fase di apertura dell’offerta economica, nel caso in cui l’offerta
tecnica consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:
Giudizio | Coefficienti | Motivazione |
Ottimo | 1 | La descrizione del parametro nel progetto candidato ha caratteristiche tecnico-qualitative di OTTIMO LIVELLO rispetto a quanto richiesto ed alle esigenze del Servizio. |
Molto Buono | 0,90 | La descrizione del parametro nel progetto candidato ha caratteristiche tecnico-qualitative di LIVELLO MOLTO BUONO rispetto a quanto richiesto ed alle esigenze del Servizio. |
Buono | 0,80 | La descrizione del parametro nel progetto candidato ha caratteristiche tecniche-qualitative di BUON |
LIVELLO e rispondente a quanto richiesto ed alle esigenze del Servizio. | ||
Discreto | 0,70 | La descrizione del parametro nel progetto candidato ha caratteristiche tecniche-qualitative DISCRETAMENTE rispondenti a quanto richiesto ed alle esigenze del Servizio. |
Sufficiente | 0,60 | La descrizione del parametro nel progetto candidato ha caratteristiche tecniche-qualitative rispondenti in maniera SUFFICIENTE a quanto richiesto ed alle esigenze del Servizio. |
Mediocre | 0,50 | La descrizione del parametro nel progetto candidato ha caratteristiche tecniche-qualitative POCO rispondenti a quanto richiesto ed alle esigenze del Servizio. |
Insufficiente | 0,40 | La descrizione del parametro nel progetto candidato ha caratteristiche tecniche-qualitative INSUFFICIENTI a quanto richiesto ed alle esigenze del Servizio |
Scarso | 0,30 | La descrizione del parametro nel progetto candidato ha caratteristiche tecniche-qualitative SCARSAMENTE rispondenti o inferiori a quanto richiesto ed alle esigenze del Servizio |
Nessuna proposta | 0,00 | La descrizione del parametro nel progetto candidato ha caratteristiche tecniche-qualitative NON RISPONDENTI a quanto richiesto ed alle esigenze del Servizio. |
Tali coefficienti saranno applicati ai fattori ponderali (chiamati punti) indicati per ogni sub-criterio come sotto descritto:
1. Xxxxxxx commissario procederà ad attribuire un coefficiente al sub-criterio;
2. Verrà fatta la relativa media tra i coefficienti attribuiti;
3. L’attribuzione del punteggio di ciascun criterio - sub-criterio si otterrà pertanto moltiplicando il coefficiente medio per il punteggio massimo previsto per criterio- il sub-criterio in esame.
Sia i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.
Il punteggio di ciascun criterio sarà dato dalla somma dei punteggi dei relativi criteri -sub-criteri.
La somma dei punteggi relativi a ciascun sub-criterio determinerà il punteggio totale attribuito al progetto tecnico.
*****
Il concorrente non sarà ammesso alla fase di apertura dell’offerta economica, nel caso in cui l’offerta
tecnica consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Si precisa che sarà motivo di esclusione non sanabile con la procedura di soccorso istruttorio l'indicazione nell’offerta tecnica di elementi economici che si configurino quale violazione del principio della segretezza dell’offerta economica.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad
uno, calcolato tramite la seguente formula: Formula interpolazione lineare
𝐴𝑖
𝐴
𝐶𝑖 =
𝑚𝑎𝑥
dove
C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo A_max = ribasso percentuale più conveniente
Il coefficiente ottenuto andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
I punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul
sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il R.U.P. procederà alla eventuale verifica dell’anomalia.
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 17/06/2024, alle ore 09,30.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche
La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta mediante applicativo TEAMS.
Per poter partecipare alla videoconferenza, gli operatori economici dovranno fornire mediante la funzionalità di Sintel “comunicazioni della procedura” o mediante mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx, entro il 13/06/2024, il nominativo del referente, la delega e l'indirizzo mail dello stesso al quale la Stazione Appaltante potrà inoltrare l’invito di partecipazione.
La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale.
Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi primo nella graduatoria provvisoria.
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente bando/disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel bando/disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni, termine perentorio. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20, le offerte
economiche presentate.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria L’offerta è esclusa in caso di:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il R.U.P. richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti
specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il R.U.P., esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il R.U.P. esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel
complesso, inaffidabili.
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il R.U.P., nella presente procedura impostata secondo la regola dell’inversione procedimentale, procede in relazione al soggetto classificatosi primo nella graduatoria provvisoria a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando/disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni
dall’ adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente, congrua e di interesse per l'Ente.
La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di
non procedere all’aggiudicazione.
L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
Il R.U.P. procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a controllare:
− l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente bando/disciplinare ed è immediatamente efficace.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad
incamerare la garanzia provvisoria.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.
All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del
medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del Codice.
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto
comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx – amministrazione trasparente – personale – codice disciplinare personale) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx – amministrazione trasparente – altri contenuti – Prevenzione della corruzione).
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha
l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.
27. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate sul sito internet del Comune di Monza (percorso xxx.xxxxxx.xxxxx.xx Aree Tematiche / Diritti e Elezioni / Trasparenza e diritto di accesso) oppure inviando richiesta motivata all’indirizzo PEC del Comune di Monza.
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 36/23 agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, anche le offerte dagli stessi presentate.
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Lombardia – Sezione Milano.
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari), comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 679/2016/UE è prevista la nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE alla documentazione di gara e reperibile presso gli uffici comunali.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’Ente è contattabile
all’indirizzo mail xxx@xxxxxx.xxxxx.xx.
Data di spedizione del bando 08/05/2024
Il R.U.P.
Dirigente del Settore Agenda Digitale xxx. Xxxxx Xxxxx
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.