Decreto nr. 519 del 28/06/2021
Decreto nr. 519 del 28/06/2021
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON TERME DI SIRMIONE PER IL SUPPORTO NELLA CAMPAGNA VACCINALE DA COVID-19 – DA PARTE DEL PERSONALE SANITARIO PRESSO IL PUNTO VACCINALE DI LONATO D/GARDA - FINO AL 31.07.2021.
IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018
Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario – Dr. Xxxxxxx Xxxx
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4353 del 24/02/2021, con cui è stato approvato il “Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars – Cov 2”, per programmare le azioni di sviluppo della campagna vaccinale COVID-19 in osservanza delle disposizioni ministeriali vigenti, secondo il modello più adeguato al territorio ed alla popolazione lombarda;
• la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4384 del 03/03/2021, ad oggetto “Individuazione dei punti vaccinali in attuazione della DGR n. XI/4353 del 24/02/2021 “Approvazione del piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars Cov-2”
• la deliberazione della Giunta regionale n. XI/4433 del 17/03/2021, con cui è stato approvato il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e le associazioni degli erogatori privati per l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-cov2;
• il decreto della Direzione Generale Welfare n. 4543 del 01/04/2021, ad oggetto “Aggiornamento dell’elenco dei centri regionali massivi e individuazione dei relativi afferimenti di cui alla DGR XI/4384 del 3 marzo 2021”;
PRESO ATTO che la suddetta DGR n. XI/4353/2021 prevede che le risorse umane che si occupano delle vaccinazioni siano in primo luogo rappresentate dai dipendenti dei servizi vaccinali delle ASST stabilmente impegnati in questa attività, ma che la straordinarietà della campagna ed il numero previsto di punti vaccinali renda necessario il reclutamento di personale aggiuntivo, al fine di raggiungere efficacemente l'immunità di gregge per il SARS-CoV2 nel minor tempo possibile, presso il punto vaccinale di Lonato d/Garda;
CONSIDERATO che l’ATS Brescia ha individuato il fabbisogno del personale da mettere a disposizione dell’ASST del Garda nell’ambito di appositi accordi da sottoscriversi tra ASST e le strutture pubbliche e private del territorio di riferimento. A tal fine all’ATS Brescia compete l’onere di definire i budget da assegnare ai singoli erogatori pubblici per la gestione delle risorse umane, nonché provvedere alla validazione della rendicontazione dei costi del personale messo a disposizione da parte degli erogatori privati oltre che delle prestazioni erogate direttamente dai privati;
PREMESSO che questa ASST con:
• Decreto D.G. n. 324 del 23.04.2021 aveva provveduto ad attivare la collaborazione con Terme di Sirmione per il supporto personale sanitario (medico ed Infermieristico) dal 01.04.2021 al 30.05.2021;
• Decreto n. D.G. n. 430 del 25.05.2021 aveva provveduto a prorogare la collaborazione di che trattasi dal 01.06.2021 al 30.06.2021;
PRESO altresì atto della nota prot. n. 23638 del 16.06.2021 con la quale Terme di Xxxxxxxx ha manifestato la disponibilità a prorogare la suddetta collaborazione, solamente per il personale medico, fino al 31.07.2021, con le seguenti modalità organizzative:
• disponibilità di n. 1 medico per 4 pomeriggi a settimana per un turno di 6 ore dalle ore 14.00 alle 20.00;
• ulteriore disponibilità della presenza di un medico, previo accordo con il referente del Centro vaccinale;
EVIDENZIATO che lo svolgimento delle attività sopra descritte avverrà:
• secondo le indicazioni e la normativa Regionale e Nazionale vigente;
• rispettando le procedure di ASST del Garda;
• con l’utilizzo, ove previsto, di modulistica e loghi della ASST del Garda, preventivamente validati da quest’ultima;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
VISTA la proposta del Coordinatore delle attività del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DECRETA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di prorogare la convenzione, fino al 31.07.2021, con Terme di Sirmione per il supporto della campagna vaccinale da COVID-19 da parte del personale sanitario, presso il punto vaccinale di Lonato d/Garda, alle condizioni organizzative ed economiche specificati nell’allegata convenzione;
2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il testo convenzionale composto da n. 7 pagine;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in € 3.840,00= omnicomprensivi, IVA esente, trova riferimento nella contabilità aziendale, area territoriale, dell’anno 2021 al conto “Spese per prestazioni sanitarie varie” codice 13.15.001.016” e sarà gestito con integrazione del budget 1315001016/DO2/I2100324;
4. di dare atto che il costo dell’imposta di bollo, pari ad € 32,00= sarà imputato nella contabilità aziendale, area territoriale, dell’anno 2021 al conto “imposte, tasse, tributi vari” codice 13.50.001.040 e sarà gestito con il budget 1350001040/CON /P2100504.
Terme di Sirmione si impegna a corrispondere entro i termini di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo l’importo dell’imposta di bollo complessivo;
5. di dare mandato all’U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente provvedimento ad ATS Brescia e a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda – ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
CONVENZIONE TRA
L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (ASST Garda),
con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, delegata dal Direttore Generale con nota prot. n. 9626 del 28.02.2019;
da una parte
e TERME DI SIRMIONE S.P.A. – con sede in Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 – Codice Fiscale n. 00279830178 e Partita IVA n. 00548290980, rappresentata dal legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, a ciò legittimato;
dall’altra parte
P R E M E S S O che:
- con DGR XI/4433 del 17/03/2021 è stato approvato il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e le associazioni degli erogatori privati per l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-cov2;
- ASST del Garda è stata individuata quale ente gestore del Centro Vaccinale Massivo “Palazzetto dello Sport di Lonato” di seguito Punto vaccinale.
- Terme di Sirmione con nota prot. n. 23638 del 16.06.2021 si è resa disponibile alla proroga della convenzione per la messa a disposizione del proprio personale sanitario (medico), per la somministrazione dei vaccini presso il punto vaccinale massivo di Lonato;
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
Art.1
Terme di Xxxxxxxx mette a disposizione, il proprio personale sanitario per la campagna massiva vaccinale Covid-19 al fine di garantire:
• la presenza di n. 1 medico per 4 pomeriggi a settimana per un turno di 6 ore dalle ore 14.00 alle 20.00;
• ulteriore disponibilità della presenza di un medico, previo accordo con il referente del Centro vaccinale;
Art. 2
I rapporti con il personale individuato per prestare la propria opera presso il Punto continueranno ad essere intrattenuti e regolati dagli accordi contrattuali attualmente in essere tra le Terme di Sirmione e il proprio personale.
Le Terme di Sirmione altresì, provvederanno a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio personale.
Le Terme di Sirmione si impegneranno a:
- inviare personale sanitario con i titoli idonei, in base alla normativa ratione temporis applicabile, per svolgere le prestazioni di cui alla presente Convenzione;
- inviare tutte le comunicazioni di spettanza agli Enti competenti previste dalla normativa ratione temporis applicabile (es. Inail, Inps);
- garantire che il personale inviato sia formato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestata;
- garantire la sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il proprio Personale;
- fornire evidenza ad ASST che il proprio personale inviato presso il Punto vaccinale sia in possesso di BLS-D in corso di validità. Nel caso in cui il personale non sia in possesso del corso, l’ASST del Garda metterà a disposizione adeguato percorso formativo.
Il Personale inviato dalle Terme di Sirmione dovrà:
- rispettare le indicazioni e le procedure previste per il corretto utilizzo dei vaccini anti SARS-COV-2;
- mantenere strettamente riservati e confidenziali tutti i dati, le informazioni e i documenti, ricevuti, consegnati e/o scambiati conservando tutte le Informazioni riservate con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto del presente impegno alla riservatezza;
- utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità del presente protocollo;
- non divulgare alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza o in possesso in ragione o in occasione dell’esecuzione dell’attività;
- restituire immediatamente, su richiesta dell’ASST del Garda, tutti i documenti eventualmente ricevuti in esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo;
- trattare le Informazioni riservate nel pieno rispetto, ratione temporis: (a) del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, (b) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei
provvedimenti e autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo;
- laddove obbligato, ai sensi di legge a comunicare informazioni riservate (a titolo esemplificativo, in base ad un provvedimento vincolante amministrativo o giudiziario, o in base a disposizioni inderogabili di legge o di regolamento) divulgarle in conformità alla legge e alle disposizioni ratione temporis applicabili;
- operare in conformità alle indicazioni della Direzione Aziendale dell’ASST, nel rispetto delle diposizioni normative e regolamentari applicabili;
- è a carico del singolo operatore sanitario l’assicurazione per responsabilità civile verso terzi per colpa grave, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 comma 3 della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli);
Art. 3
L’ASST del Garda si impegna a:
- mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI) in applicazione delle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario;
- fornire al personale delle Terme di Sirmione informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale delle Terme di Sirmione svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il personale
stesso dovrà adottare;
- ASST è responsabile della competenza igienico-organizzativa nonché della vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro del Punto vaccinale massivo;
- ASST garantirà la copertura assicurativa per la responsabilità civile nell’ambito dell’attività professionale svolta presso il Punto;
- ASST provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra Datori di Lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Art. 4
Per l’attività oggetto della presente convenzione, l’ASST si impegna a corrispondere alle Terme di Sirmione la tariffa di Euro 40,00/ora omnicomprensiva per l’attività del personale Medico svolta.
Le Terme di Sirmione, sulla base della rendicontazione dei turni effettuata da ASST del Garda, provvederà ad emettere la relativa fattura (IVA esente) che verrà liquidata da quest’ultima a 30 giorni dall’avvenuta ricezione
Art. 5
I dati personali acquisiti nell’ambito della presente convenzione saranno trattati reciprocamente dai due enti in maniera lecita, corretta e trasparente, al fine di dare esecuzione alla convenzione stessa. Le parti convengono che, in
relazione ai dati personali e particolari di cui le Terme di Sirmione verranno necessariamente a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, le stesse dovranno ricevere da ASST del Garda, Titolare del trattamento, una nomina a Responsabile come previsto dall’articolo 28 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD 679/2016).
Art. 6
Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione del presente contratto.
Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie.
Art. 7
Le parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia.
Art. 8
La presente convenzione decorre dal 01/07/2021 fino al 31/07/2021.
Art. 9
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese a carico delle parte richiedente. La presente convenzione è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 ed è assolta in modo virtuale dall’ASST del Garda, giusta autorizzazione n. 2648 del 16/01/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Montichiari.
Terme di Sirmione si impegna a corrispondere all’ASST del Garda, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l’importo dell’imposta di bollo complessivo dovuta, utilizzando il sistema PagoPA, al sito web di Regione Lombardia tramite il link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx.xxxx, selezionando la sezione “Altre tipologie di pagamento” “Altri Proventi”.
PER L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL
GARDA
Per delega del Direttore Generale dal Direttore Amministrativo (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx)
PER TERME DI SIRMIONE S.P.A.
Il Legale Rappresentante (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx)