Delibera del Direttore Generale n. 171 del 18-03-2021
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 171 del 18-03-2021
Proposta n. 328 del 2021
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON XXXXX ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO: “HAND IN HAND - FOR A BETTER HEALTH CARE IN THE SOUTH WEST”, DA REALIZZARE IN TUNISIA.
Dirigente: XXXXXX XXXXX XXXX
Struttura Dirigente: CENTRO SALUTE GLOBALE
Delibera del Direttore Generale n. 171 firmata digitalmente il 18-03-2021
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Accordo collaborazione |
Contenuto | AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON XXXXX ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO: “HAND IN HAND - FOR A BETTER HEALTH CARE IN THE SOUTH WEST”, DA REALIZZARE IN TUNISIA. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | CENTRO SALUTE GLOBALE |
Direttore della Struttura | XXXXXX XXXXX XXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXXX XXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 7 |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
Premesso:
- che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, unitamente ai propri compiti istituzionali di assistenza sanitaria a pazienti pediatrici, favorisce il perseguimento di finalità di cooperazione sanitaria internazionale con azioni mirate ad implementare i servizi sanitari offerti nelle strutture ospedaliere e territoriali dei paesi che necessitano di tali interventi;
- che con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 909 del 15.10.2012, recepita con deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 7.11.2012, viene istituito il Centro di Salute Globale presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx quale struttura di coordinamento delle iniziative in ambito di salute globale, a cui afferiscono le attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale, anche con l'obiettivo di accrescere, diffondere ed applicare la conoscenza attorno alle priorità tematiche Politiche Sanitarie, Migrazione e Salute, Malattie Tropicali Neglette;
- che ai sensi dell’articolo 7 bis della L.R.T. 40/2005 avente per oggetto ‘Salute globale e lotta alle disuguaglianze’ la Regione Toscana, al fine di contrastare le disuguaglianze nell’ambito della salute e rendere più agevole l’accesso al servizio sanitario, promuove interventi sanitari in favore delle popolazioni più svantaggiate, anche a livello di cooperazione sanitaria internazionale, in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli strumenti di programmazione regionale in materia di attività internazionali e di cooperazione sanitaria internazionale. Per tali tipologie di interventi la Regione Toscana si avvale del Centro Salute Globale, istituito presso l’Azienda Ospedaliera – Universitaria Xxxxx, quale struttura di coordinamento a carattere regionale in materia di: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti;
- che COSPE ONLUS opera per la promozione del dialogo fra le culture, i diritti umani e lo sviluppo equo e sostenibile in Italia ed oltre 30 paesi del mondo con programmi di cooperazione e solidarietà internazionale, educazione alla cittadinanza globale, interculturalità e diritti di cittadinanza plurale;
- che COSPE ONLUS, nell’ambito della propria mission, sostiene e gestisce progetti ed iniziative collegate alla promozione e difesa del diritto alla salute e l’accesso ai servizi sanitari, con particolare
riferimento a categorie in condizione di vulnerabilità (come donne, bambini, persone in situazioni di conflitto, discriminazione e marginalità, migranti e sfollati interni) e alla salute comunitaria, sostenendo la decentralizzazione dei servizi e la partecipazione comunitaria al monitoraggio e alla definizione delle politiche sanitarie pubbliche;
- che COSPE ONLUS, per la realizzazione dei suoi scopi statutari può svolgere attività di collaborazione con Istituzioni pubbliche e private e Associazioni che in Italia, in Europa e in altri continenti abbiano scopi analoghi o connessi con i propri;
- che è stato sottoscritto, fra l’AOU Meyer e XXXXX ONLUS, in data 26 aprile 2017 un Accordo Quadro di collaborazione per lo sviluppo di progettualità congiunte sulle tematiche sopracitate;
- che COSPE ONLUS ha individuato il Centro Salute Globale dell’AOU Meyer quale partner attuatore di specifiche attività nell’ambito del progetto: “Hand in Hand - for a better health care in the South West”, Componente della Cooperazione Italiana, finanziato dal Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa - Sezione per l'Africa settentrionale. Tale progetto viene realizzato attraverso la partnership tra le seguenti organizzazioni: CEFA (Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura), e COSPE ONLUS (Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti);
- che per lo svolgimento, da parte del Centro Salute Globale dell’AOU Xxxxx, di attività formative del personale medico e paramedico delle strutture sanitarie in Tunisia, assicurate mediante la fornitura dell’expertise e delle competenze tecniche necessarie per l’elaborazione delle linee guida del “Technical Needs Assessment”, COSPE ONLUS erogherà all’AOU Xxxxx la somma complessiva di € 45.000,00;
Considerato pertanto di stipulare un Accordo di Collaborazione con COSPE ONLUS, al fine di realizzare le attività progettuali di cui al precedente paragrafo;
Visto l’Accordo di Collaborazione quale allegato n.1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, nel quale si evidenziano le modalità e gli aspetti di collaborazione che con tale Accordo si intendono regolamentare;
Ritenuto pertanto di approvare l’Accordo di Collaborazione con COSPE ONLUS, e di delegare la dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Direttrice del Centro Salute Globale, alla firma del presente Accordo;
Su proposta del Responsabile della X.X.X.X. Centro Salute Globale, Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Xxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in parte narrativa che espressamente si richiama,
1. Di approvare lo schema dell’Accordo di Collaborazione quale allegato n. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di regolamentare le attività tra il Centro Salute Globale, afferente all'Azienda Ospedaliero - Universitaria Xxxxx, e COSPE ONLUS, al fine di realizzare la formazione del personale medico e paramedico delle strutture sanitarie in Tunisia, prevista dal progetto “Hand in Hand - for a better health care in the South West”.
2. Di procedere alla stipula del sopracitato Accordo di Collaborazione, delegando la dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Direttrice del Centro Salute Globale, alla firma del presente Accordo.
3. Di dare atto che tale Accordo prevede che COSPE ONLUS erogherà all’AOU Meyer la somma complessiva di € 45.000,00, per lo svolgimento delle attività progettuali descritte in parte narrativa.
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Fra le parti:
L’Associazione “Cooperazione per lo Sviluppo di Paesi Emergenti” (COSPE ONLUS), con sede in Via Slataper, 10 – 50134, rappresentata ai fini del presente accordo dal Direttore generale e Legale Rappresentante, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata ad Arezzo il 5 maggio 1973, codice fiscale: XXXXXX00X00X000X,
E
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx (da questo momento il Partner), con sede in Firenze, Viale Pieraccini 24, P.I. 02175680483, in persona della Direttrice del Centro Salute Globale (struttura di riferimento della Regione Toscana per le connessioni tra globalizzazione e salute, avente sede presso l’Azienda Meyer) dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, delegata alla firma per il seguente Accordo dal Direttore Generale dell’AOU Meyer dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx con delibera n…………del… ;
Premesso che
• COSPE ONLUS (Cooperazione per lo Sviluppo di Paesi Emergenti) è un’associazione senza scopo di lucro, partner del progetto “Hand in Hand for a better health care in the South West 10/RSSDLIBYA/T05.437/2019 – Lot 5”, da ora in avanti denominato “Committente”;
• COSPE ONLUS opera per la promozione del dialogo fra le culture, i diritti umani e lo sviluppo equo e sostenibile in Italia ed oltre 30 paesi del mondo con programmi di cooperazione e solidarietà internazionale, educazione alla cittadinanza globale, interculturalità e diritti di cittadinanza plurale;
• COSPE ONLUS, nell’ambito della propria mission, sostiene e gestisce progetti ed iniziative collegate alla promozione e difesa del diritto alla salute e l’accesso ai servizi sanitari, con particolare riferimento a categorie in condizione di vulnerabilità (come donne, bambini, persone in situazioni di conflitto, discriminazione e marginalità, migranti e sfollati interni) e alla salute comunitaria, sostenendo la decentralizzazione dei servizi e la partecipazione comunitaria al monitoraggio e alla definizione delle politiche sanitarie pubbliche;
• COSPE ONLUS, per la realizzazione dei suoi scopi statutari può svolgere attività di collaborazione con Istituzioni pubbliche e private e Associazioni che in Italia, in Europa e in altri continenti abbiano scopi analoghi o connessi con i propri;
• il Centro Salute Globale dell’AOU Meyer è contraente preselezionato del progetto in questione, da ora in avanti denominato “Partner”;
• il Centro Salute Globale dell’AOU Meyer nasce come struttura di coordinamento delle iniziative già presenti sul territorio toscano in ambito di salute globale, e il suo obiettivo fondamentale è quello di accrescere, diffondere e applicare la conoscenza attorno alle quattro priorità tematiche su cui si fonda: cooperazione sanitaria internazionale, malattie tropicali dimenticate, politiche sanitarie, salute dei migranti;
• il Centro Salute Globale dell’AOU Meyer partecipa allo sviluppo di attività informative e formative (pre service e in service) sulle proprie aree tematiche. Facilita l'aggregazione e lo sviluppo di sinergie tra gruppi diversi di professionisti che operano nell'ambito della ricerca, della cooperazione internazionale, della salute dei migranti;
• è stato sottoscritto, fra l’AOU Meyer e XXXXX ONLUS, in data 26 aprile 2017 un Accordo Quadro di collaborazione per lo sviluppo di progettualità congiunte sulle tematiche sopracitate;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art 1 Condizioni generali
L'opera del Partner si svolgerà in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e
competenza richiesta dall’incarico assegnato.
Art 2 Obblighi del Partner
2.1 - Al fine di consentire un corretto espletamento degli incarichi affidati, il Partner dovrà provvedere agli adempimenti sul seguente progetto:
“Hand in Hand for a better health care in the South West”, lanciato dall’AICS, finanziato dal Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa - Sezione per l'Africa settentrionale e realizzato attraverso la partnership tra le seguenti organizzazioni: CEFA (Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura), COSPE ONLUS (Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti).
Gli incarichi dovranno essere eseguiti in Tunisia ed in Italia, ed in particolare il Partner dovrà garantire i seguenti servizi:
- Contribuire all’attività preliminare di analisi dei bisogni formativi del personale medico e
paramedico delle strutture sanitarie target dell’azione. A tale proposito il Partner si impegna a:
• Fornire l’expertise e le competenze tecniche necessarie per l’elaborazione delle linee guida del Technical Needs Assessment che sarà realizzato da un’agenzia adeguatamente selezionata dal partenariato.
• Elaborare il questionario di analisi dei bisogni formativi che sarà sottoposto al personale medico e paramedico nel corso del Technical Needs Assessment.
• Partecipare insieme a COSPE ONLUS alle riunioni di coordinamento e di monitoraggio necessarie per garantire l’adeguata pianificazione e realizzazione del Technical Needs Assessment da parte dell’agenzia incaricata dell’esecuzione dello stesso.
- Formare il personale medico e paramedico delle strutture sanitarie libiche per rafforzare le loro competenze sui temi specifici identificati mediante il Technical Needs Assessment. Nello specifico, il Partner fornirà i formatori esperti necessari per la realizzazione di 30 giornate di formazione suddivise in 6 sessioni.
Al fine di assicurare l’efficiente implementazione delle suddette attività, il Partner s’impegna, inoltre, a realizzare il lavoro di preparazione e reportistica necessario alla realizzazione delle formazioni. Nello specifico, i formatori del Partner elaboreranno per ogni sessione formativa la seguente documentazione:
• Programma;
• Supporti didattici quali presentazioni PowerPoint, pre-test, post-test e questionari di valutazione finali per i partecipanti e per i formatori;
• Rapporto finale.
- Analizzare i pre-test e post-test delle formazioni al fine di valutare l’effettivo grado di
rafforzamento delle competenze del personale medico e paramedico target del progetto.
- Supportare lo scambio di esperienze nell'organizzazione di servizi sanitari territoriali tra operatori sanitari libici e tunisini.
- Supportare COSPE ONLUS nell’identificazione dei temi salute da trattare nelle campagne di sensibilizzazione che saranno realizzate nel quadro del progetto.
2.2 Svolgere tutte le attività di propria competenza con la massima diligenza, secondo elevati livelli qualitativi e nel pieno rispetto degli obiettivi assegnati, tenendo costantemente informato COSPE ONLUS dello stato di avanzamento delle attività con particolare riferimento agli impegni sanciti.
2.3 Garantire la priorità assoluta delle attività stabilite, rispettando i tempi di prestazione e di attuazione sanciti ed il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
2.4 Garantire la disponibilità di risorse adeguate e qualificate allo svolgimento delle mansioni prestabilite. Il Partner si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali collaboratori che dovesse utilizzare. In particolare, e tra l'altro, sono a carico del Partner le assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e malattie.
2.5 Sollevare COSPE ONLUS da qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali occorsi al personale del Partner durante l'esecuzione delle attività progettuali.
2.6 Il Partner, sotto la propria responsabilità garantisce, inoltre, che la prestazione sarà svolta in totale conformità ai limiti ed alle prescrizioni contrattuali.
2.7 IL Partner si assume la totale responsabilità sulla conformità ed eleggibilità delle spese presentate e su eventuali contestazioni di auditoria, fino a completa approvazione dei prodotti della prestazione da parte del finanziatore del progetto.
Art. 3 Durata
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione. I periodi di esecuzione dell’incarico saranno preventivamente concordati tra COSPE ONLUS e il Partner in base alle esigenze del progetto.
Art. 4 Compenso
Il compenso per le prestazioni in oggetto sarà di € 45.000 euro al lordo di tutte le ritenute di legge previste dalla fattispecie, come da budget in allegato al presente Accordo di partenariato.
Le parti espressamente riconoscono che gli importi sopra concordati, al lordo degli oneri accessori, sono comprensivi di tutto quanto spettante al Partner che, pertanto, non potrà aver null’altro da pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causa anche estranea alla natura del rapporto d’opera professionale.
Le spese relative alla diaria dei formatori in loco (alloggio, pasti, trasporti -esclusi voli- in loco e in Italia, altro) saranno coperte direttamente da COSPE ONLUS.
I costi dei voli (numero estimativo di 12 voli) saranno coperti direttamente da COSPE ONLUS.
I costi logistici degli atelier in loco (pause caffè, pasti e trasporti per i partecipanti) sono coperti direttamente da COSPE ONLUS.
Art. 5 Modalità di pagamento
L’ammontare pattuito, comprensivo di risorse finanziarie per la copertura di risorse umane (onorari) sarà erogato da COSPE ONLUS al Partner in tre tranche, secondo le seguenti modalità:
1. Per l’attività preliminare di analisi dei bisogni formativi: una prima tranche pari al 20% del corrispettivo totale previsto, corrispondente a 9.000 euro, comprensivo di IVA, in seguito alla firma del presente accordo e a fronte di emissione di fattura.
2. Per la realizzazione delle attività formative: una seconda tranche pari al 60% del corrispettivo totale previsto, corrispondente a 27.000 euro, al momento della consegna da parte del Partner della reportistica relativa alla terza sessione formativa e della validazione della stessa da parte di COSPE ONLUS, a fronte di emissione di fattura.
3. Per le attività di monitoraggio e sensibilizzazione: una terza tranche pari al 20% del corrispettivo totale previsoto, corrispondente a 9.000 euro, comprensivo di IVA, a conclusione delle attività di progetto e a fronte di emissione di fattura.
Art. 6 Gestione sicurezza
COSPE ONLUS, attraverso il proprio personale in Tunisia ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, fornisce informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale dell’AOU Meyer eseguirà le attività, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
La mancata osservanza da parte del Partner degli obblighi elencati nel presente Articolo, l’inosservanza di quanto previsto dalla documentazione predisposta per la gestione della sicurezza, darà diritto a COSPE ONLUS di ordinare l’immediata sospensione delle attività commissionate e di agire per la risoluzione espressa del rapporto, salvo ogni diritto del COSPE ONLUS al risarcimento del maggior danno.
Art. 7 Esonero di responsabilità
Il Partner è direttamente responsabile di qualsiasi evento dannoso a persone o beni, causato dal personale della stessa ed in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto del presente rapporto. L’AOU Meyer è altresì responsabile per qualsiasi evento dannoso che potrà occorrere al suo personale durante ed in dipendenza delle attività.
Art 8 Contenuto delle fatture
Durante l’incarico ed al termine dello stesso, come previsto secondo le modalità di pagamento, il Partner dovrà presentare le relative fatture, le quali conterranno la descrizione delle prestazioni rese, con la specifica delle attività.
Art 9 Riservatezza dell'oggetto
Il Partner è tenuto a mantenere un rigoroso segreto ed il massimo riserbo su tutte le notizie attinenti l’organizzazione, il know-how tecnico nonché su tutte le altre questioni, aventi natura confidenziale, riguardanti XXXXX ONLUS di cui abbia avuto conoscenza durante la realizzazione dell’opera. Tale obbligo di segretezza dovrà essere osservato nei confronti dei terzi e degli altri dipendenti e collaboratori di XXXXX XXXXX, salvo nel caso in cui la Direzione di COSPE ONLUS richieda esplicitamente la divulgazione di informazioni soggette all’obbligo di segretezza.
Il Partner si impegna altresì al mantenimento della riservatezza circa i contenuti dei materiali interni che gli verranno eventualmente forniti da COSPE ONLUS per l'espletamento del suo incarico, materiali che dovranno essere prontamente restituiti al termine dello stesso, qualora XXXXX ONLUS ne faccia esplicita richiesta.
Tutti i dati, le informazioni ed i risultati derivanti dai servizi prestati dal Partner in virtù del presente accordo di collaborazione (inclusi i diritti d’autore) spettano a COSPE ONLUS e rimarranno di sua esclusiva proprietà senza limitazione alcuna.
Il Partner si impegna a mettere in atto tutte le necessarie azioni richieste di volta in volta dal COSPE ONLUS per consentire allo stesso di proteggere, perfezionare, far rispettare o godere i benefici derivanti dai diritti d’autore dei prodotti di COSPE ONLUS.
IL Partner si impegna a mantenere il più stretto riserbo e a non utilizzare senza la preventiva autorizzazione scritta di XXXXX ONLUS alcuna informazione, dato o risultato, sia che si tratti di quelli forniti da COSPE ONLUS sia di quelli ottenuti dal Partner in qualsiasi altro modo, a meno
che non siano stati resi pubblici. In particolare, non è consentita alcuna pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di COSPE ONLUS.
Art 10 Risoluzione dell'incarico per atti imputabili al Partner
Qualora nel corso dell'esecuzione dell'incarico si accerti che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel presente Accordo di collaborazione, l’Accordo si intenderà senz'altro risolto senza preavviso. Qualora il rapporto si risolva il Partner dovrà consegnare a XXXXX ONLUS il lavoro già eseguito nonché tutti gli elaborati di progetto e i moduli di cui sia in possesso. Si specifica altresì che COSPE ONLUS potrà risolvere il presente Accordo di partenariato per giusta causa (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: inadempimento totale o parziale della prestazione, concorrenza sleale, mancato rispetto dell’esclusiva, irresponsabile comportamento durante lo svolgimento delle prestazioni tale da procurare danni e/o grave nocumento COSPE ONLUS) con effetto immediato salvo il diritto da parte di COSPE ONLUS al risarcimento danni.
Art. 11 Risoluzione dell'incarico da parte del Partner
Il Partner potrà recedere dal presente Accordo di collaborazione senza obbligo di specificarne le motivazioni, con 60 giorni di preavviso, con conseguente calcolo del compenso in base alle attività effettuate.
IL Partner dovrà comunque assicurare la conclusione delle fasi di attività in corso e garantire il passaggio di consegne così da evitare che l’interruzione della collaborazione possa arrecare danno al miglior svolgimento dei lavori.
Art 12 Risoluzione dell'incarico per fatti non imputabili al Partner
COSPE ONLUS si riserva il diritto di revocare l'incarico in qualunque momento qualora decida, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione di rinunziare al lavoro.
Tale decisione non produrrà a favore del Partner alcun diritto al risarcimento danni.
XXXXX ONLUS sarà tenuto soltanto a comunicare la decisione con un preavviso di 60 giorni ed al pagamento, in relazione al compenso previsto all'art 4 del presente Accordo di partenariato, della parte di incarico fino a quel momento eseguita.
Art 13 Elezione di Xxxxxxxxx
IL Partner elegge il proprio domicilio, ai fini tutti del presente Accordo, nel luogo indicato in epigrafe, ove XXXXX ONLUS potrà inviare ogni comunicazione ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali. Il Partner dovrà comunicare a COSPE ONLUS mediante lettera raccomandata A/R eventuali variazioni di residenza o domicilio.
Art 14 Forma dei patti aggiunti
Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente Accordo, dovrà avere, a pena di nullità, la forma scritta.
Art 15 Trattamento dati personali
Il Partner e COSPE ONLUS provvedono al trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che è stato pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016 e ha piena efficacia operativa dal 25 maggio 2018.
La firma del presente Accordo/Convenzione costituisce atto di autorizzazione al trattamento dei dati identificativi per entrambe le Parti.
I dati sono archiviati e gestiti da COSPE ONLUS e non saranno divulgati a terzi, tranne per fini fiscali, di diritto del lavoro, legali o relativi alle specifiche attività istituzionali regolamentate da questo accordo. Il titolare del trattamento per COSPE ONLUS può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xxx. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/
Art 16 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico, contabile sarà competente il Foro di Firenze.
Art 17 Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni, si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., secondi il quale le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza, le parti dichiarano in particolare di avere concordemente pattuito, di conoscere perfettamente e di accettare il contenuto delle clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e
12
Firenze,
Per L’ONG COSPE ONLUS onlus Per l’AOU Xxxxx
La Direttrice Generale La Direttrice del Centro Salute Globale
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx