CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
ALLEGATO B
Per eventi formativi non ECM organizzati dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza
Con la presente scrittura privata
TRA
La società………………….con sede legale in………………. alla via……………………………
Codice fiscale n…………………..Partita IVA n………………….., nella persona del Legale Rappresentante Sig./dott (di seguito denominata, per brevità, “Sponsor”);
E
l’Azienda Ospedaliera Regionale “ San Carlo” di Potenza, con sede in Potenza alla via Xxxxxx Xxxxxxx C.F. n. 01186830764, nella persona del nella persona del Dr nato
a …………………… il , Direttore Amministrativo pro-tempore dell’Azienda stessa
(di seguito denominata, per brevità, “Fornitore”), giusta Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni delle attività formative, approvato con Deliberazione…..n. …… del ;
PREMESSO
- che il Fornitore, ai sensi degli artt. 16 e segg. Del D.Lgs. 30 dicembre , n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, ha definito e gestisce direttamente, e sotto la propria responsabilità, un evento (convegno) dal titolo “ ”;
- che il Fornitore intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’evento, in applicazione dell’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l’evento al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine azienda;
- che le parti intendono, quindi, stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo - 4. - Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le parti. Il presente contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell’altra.
Articolo - 5. - Obblighi del fornitore
Il Fornitore si obbliga:
a realizzare l’evento in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto della normativa,dei regolamenti e delle circolari applicabili all’Educazione Continua in Medicina;
a dichiarare, nella domanda di accreditamento dell’evento, il supporto offerto dallo Sponsor;
a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell’immagine e dell’azienda dello Sponsor, tenuto conto di quanto indicato al successivo art. 4;
a dichiarare l’eventuale presenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 48, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del presente contratto.
Articolo - 6. - Obblighi dello Sponsor
Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’evento dal titolo “ ““ indicato nell’Allegato A, che si terrà nei giorni ……………………………….., organizzato dal Fornitore, secondo le modalità stabilite tra Fornitore e Sponsor, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del presente contratto.
Articolo – 4 – Conflitto di interessi tra fornitore e sponsor dell’evento
Il supporto finanziario o di risorse dello Sponsor non deve condizionare il contenuto formativo delle attività dell’evento;
Nessun altro compenso, oltre a quello espressamente previsto dal contratto, deve essere pagato dallo Sponsor al responsabile scientifico dell’evento, ai singoli docenti o altri soggetti coinvolti nell’attività sponsorizzata.
Lo Sponsor può essere consultato nella preparazione dei materiali ed a scopo informativo dal Fornitore, ma non deve influenzare la pianificazione dei contenuti e lo svolgimento dell’attività educazionale.
I materiali didattico-educativi che sono parte accreditata non possono contenere messaggi pubblicitari.
Nessun materiale promozionale può essere mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l’attività formativa.
Rappresentanti qualificati dello Sponsor possono partecipare alle attività formativa ma non possono pubblicizzare alcunché mentre si trovano nella sala ove ha luogo il convegno.
Lo Sponsor potrà essere ringraziato sugli annunci stampati e sulle brochure o altrove, ma nei ringraziamenti non deve essere fatto riferimento ad alcun specifico prodotto.
Articolo – 5 – Corrispettivo
Lo Sponsor pagherà al Fornitore, quale corrispettivo per le attività di sponsorizzazione dell’evento, la somma complessiva di € ………………………………., indicata nell’Allegato B, a 15 giorni dalla data della relativa fattura secondo le indicazioni del fornitore.
Articolo – 6 – Durata
Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva conclusione dell’evento.
Articolo - 7 – Risoluzione anticipata
- Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l’evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti medio tempore, salvo l’obbligo, da parte dello Sponsor, di corrispondere al Fornitore il corrispettivo per l’attività di sponsorizzazione posta in essere fino alla risoluzione.
- La mancata realizzazione, o il grave ritardo, nella realizzazione delle attività di sponsorizzazione da parte del fornitore risolveranno di diritto il presente contratto, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida.
Articolo – 8 – Limiti di responsabilità
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeresse, corresponsabilità, fra Fornitore e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
Articolo – 9 – Dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.
Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del X.X.xx. 30 giugno 2003,
n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ed in particolare del diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
Articolo – 10 – Foro competente e aspetti fiscali
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Potenza.
Sono a carico dello Sponsor le spese di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di sponsorizzazione.
Il presente contratto è redatto in duplice copia e verrà registrato solo in caso d’uso.
Articolo – 11 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti. Letto, approvato e sottoscritto.
Potenza,
Il Fornitore Lo Sponsor
Il Direttore Amministrativo
Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole, che espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c.: art. 4 (conflitto di interessi) art. 5 (corrispettivo), art. 7 (risoluzione anticipata), art. 10 (Foro competente e aspetti fiscali).
Potenza,
Il Fornitore Lo Sponsor
Il Direttore Amministrativo