ACCORDO MULTILATERALE M287
ACCORDO MULTILATERALE M287
in accordo alla sezione 1.5.1 ADR
sul trasporto di alcuni rifiuti contenenti merci pericolose TRADUZIONE NON UFFICIALE
1. Introduzione
1.1 L’accordo è applicabile esclusivamente alla raccolta e trasporto di rifiuti effettuati in conformità alla legislazione applicabile ai rifiuti
1.2 In deroga alle disposizioni dell’ADR, il trasporto di rifiuti costituiti da merci pericolose o che contengono merci pericolose è ammesso alle condizioni di cui alle sottostanti sezioni da 2 a 7.
1.3 Questo accordo non si applica al trasporto di rifiuti appartenenti alle classi 1, 6.2, e 7
2. Classificazione
2.1 Assegnazione semplificata
L’assegnazione in accordo al 2.1.3.5.5 ADR può anche essere applicata a
a) UN 1950 rifiuti di aerosol e
b) La classificazione come sostanza liquida, se non può essere escluso lo sviluppo di una fase liquida
2.2 Errata miscelazione con altri materiali
La miscelazione erronea di rifiuti che, in accordo con l’ADR, sono assegnati ad un numero ONU oppure sono esenti dall’ADR, con altri materiali classificati diversamente, non deve essere considerata a meno che non si preveda una reazione pericolosa o un impatto significativo sul grado di pericolo del carico totale causati dal materiale miscelato.
2.3 Medicinali
La disposizione speciale 601 del capitolo 3.3. ADR si applica ai rifiuti di medicinali anche se questi non sono più confezionati negli imballi previsti per la distribuzione o la vendita al dettaglio.
3. Imballaggi
3.1 Devono essere impiegati gli imballaggi specificati per i numeri ONU pertinenti nella Tabella A del capitolo 3.2.
3.2 Per i rifiuti seguenti, possono anche essere utilizzati imballaggi scaduti o che non sono stati sottoposti a prove:
a) Rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio III
b) Rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio II, che corrispondono ai rifiuti definiti nella tabella dell’allegato al presente accordo per numeri ONU e descrizioni
3.3 Gli imballaggi possono avere piegature o ammaccature. Le loro condizioni ed il
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contenuto così come le modalità di trasporto non devono pregiudicare la conformità alle disposizioni di protezione della sezione 4.1.1 dell’ADR
3.4 In deroga alla disposizione speciale 663, UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, possono contenere dei residui, che rimangono nell’imballaggio dopo il corretto svuotamento e che non possono essere rimossi senza un ulteriore sforzo.
4 Trasporto alla rinfusa
Per il trasporto alla rinfusa si applicano le seguenti deroghe:
4.1 UN 1950 rifiuti di aerosol, esclusi quelli non a tenuta o severamente danneggiati, possono essere trasportati in veicoli chiusi o telonati, container chiusi o grandi contenitori per il trasporto alla rinfusa telonati. Non devono essere protetti contro fuoriuscite accidentali se sono attuate misure per prevenire lo sviluppo di pressioni pericolose o la formazione di atmosfere pericolose. Deve essere assicurato, attraverso misure costruttive o diverse (come l’impiego di materiali assorbenti o bacini di contenimento) che non ci saranno perdite di liquidi dai compartimenti di carico dei veicoli o dai container durante il trasporto. Prima del carico, i compartimenti di carico dei veicoli o i container, inclusi i relativi equipaggiamenti, devono essere ispezionati per accertare eventuali danni. Veicoli o container con compartimenti di carico danneggiati non devono essere caricati. I compartimenti di carico dei veicoli o dei containers non devono essere caricati al di sopra il livello delle pareti laterali.
4.2 UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, possono essere trasportati secondo BK1 o VC1 invece di BK2 o VC2, purché tutte le altre condizioni rimangano le stesse. In nessun caso è richiesto il marchio di sostanza pericolosa per l’ambiente.
5. Marcatura dei colli
Le disposizioni del capitolo 5.2 dell’ADR sulla marcatura dei colli si applicano con le deroghe seguenti:
5.1 Le etichette possono essere attaccate al collo come prescritto al 5.2.2.1.6 ADR, ultima frase, anche in quei casi in cui i requisiti ivi specificati non sono soddisfatti.
5.2 Il marchio sostanza pericolosa per l’ambiente non è richiesto.
6. Informazioni nel documento di trasporto
Le disposizioni della sezione 5.4.1 dell’ADR sulle informazioni che devono figurare nel documento di trasporto si applicano con le seguenti deroghe:
6.1 La quantità della merce pericolosa in accordo al 5.4.1.1.1 (f) ADR può essere stimata
6.2 Per mezzi di contenimento vuoti in accordo al 5.4.1.1.6 ADR, può essere indicata una descrizione generale efficace del carico pericoloso o di una parte di esso, invece delle specifiche del 5.4.1.1.1 (e) ADR, senza indicare il numero di articoli.
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6.3 Non è richiesta l’indicazione supplementare “pericoloso per l’ambiente” prevista al
5.4.1.1.18 ADR
6.4 Nel documento di trasporto occorrerà aggiungere la seguente dicitura addizionale “Trasporto in conformità alle disposizioni del 1.5.1 ADR (M287 )”
7. Altre misure
7.1 Le disposizioni transitorie del 1.6.1.30 si applicano senza limiti di tempo.
7.2 Si applicano tutte le altre prescrizioni dell’ADR
8. Campo di applicazione
Questo accordo si applica dal 2 agosto 2015 al 1 agosto 2020 al trasporto tra i paesi aderenti all’ADR che hanno firmato questo accordo a meno che sia revocato prima della scadenza da almeno uno dei firmatari, nel quale caso rimane applicabile solo per i trasporti tra i paesi aderenti all’ADR che hanno firmato, ma non revocato questo accordo, sul loro territorio, fino a quella data.
Fatto in Vienna il 26 giugno 2015
Sottoscritto dall’autorità competente italiana il 10 giugno 2016 N.d.A.:
Il testo originale dell’accordo è semplice e comprensibile, tranne il punto 2.2, il cui senso però è chiaro. Viene invece omessa la traduzione dell’allegato poiché alcune delle descrizioni dei rifiuti riportate possono dare luogo a letture diverse, sarebbero infatti necessari degli approfondimenti tecnici che l’accordo non fornisce. Essendo tali descrizioni vincolanti si raccomanda ai consulenti ADR la massima attenzione nel ricondurre i rifiuti ad esse; va inoltre notato che molte tipologie sono riferite ad imballaggi vuoti.
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