Accordo
Traduzione1
Accordo
0.748.127.193.14
concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Danimarca
Conchiuso il 22 giugno 1950
Approvata dall’Assemblea federale il 26 aprile 19512 Entrata in vigore il 11 maggio 1951
(Stato 27 agosto 2002)
Il Consiglio federale Svizzero e
il Regio Governo danese,
considerando:
che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono consi- derevolmente aumentate;
che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree re- golari ed estendere per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo campo;
che è per conseguenza necessario conchiudere tra la Svizzera e la Danimarca un accordo che disciplini i trasporti aerei con l’apertura di linee regolari,
hanno a tale scopo designato i loro rappresentanti i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
a. Le Parti contraenti s’accordano l’un l’altra, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato al presente atto per l’apertura delle aviolinee internazionali definite nell’allegato stesso, che sorvolano o servono i loro territori rispettivi.
b. Ciascuna Parte contraente designa un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio delle aviolinee convenute e stabilisce la data d’apertura di dette linee.
Art. 2
a. Ciascuna Parte contraente deve, con riserva dell’articolo 6, rilasciare l’autoriz- zazione d’esercizio necessaria all’impresa designata dall’altra Parte contraente.
b. Tuttavia, prima di essere autorizzata ad esercitare le aviolinee convenute, l’impresa designata può essere richiesta di provare, davanti all’autorità aeronautica competente a rilasciare l’autorizzazione d’esercizio, che adempie le condizioni pre- scritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da questa autorità.
RU 1951 605; FF 1949 II 849 ediz. ted. 1949 II 841 ediz. franc.
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art 1 n. 13 del DF del 26 aprile 1951 (RU 1951 585)
Art. 3
a. Le Parti contraenti convengono che le tasse riscosse per l’utilizzazione degli aero- porti ed altre facilitazioni concesse reciprocamente alla rispettiva impresa di tra- sporti aerei non saranno superiori a quelle pagate, per l’utilizzazione di detti aero- porti o per altre facilitazioni, dagli aeromobili nazionali adibiti alle aviolinee inter- nazionali del genere.
b.3 I carburanti, i lubrificanti e le parti di ricambio introdotti o presi a bordo in ter- ritorio di una delle Parti contraenti dall’impresa di trasporti aerei designata dall’altra Parte contraente o per conto di una tale impresa e destinati unicamente all’uso degli apparecchi di questa impresa, saranno esenti dal pagamento di dazi e godranno del trattamento nazionale o di quello della nazione più favorita per quanto concerne le spese d’ispezione e le altre tasse o imposte nazionali.
c. Qualsiasi aeromobile che l’impresa di trasporti aerei designata da una Parte con- traente utilizza sulle aviolinee convenute, come pure i carburanti, i lubrificanti e parti di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano nell’aeromobile, saranno, sul territorio dell’altra Parte contraente, esenti da dazio, da spese d’ispezione e altre tasse o imposte nazionali, anche se sono usati o consumati dagli aeromobili o sugli aeromobili durante il sorvolo di detto territorio.
Art. 4
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte contraente e ancora valevoli saranno riconosciuti dall’altra Parte con- traente per l’esercizio delle aviolinee convenute. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate ai suoi cittadini da un altro Stato.
Art. 5
a. Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una delle Parti contraenti e con- cernenti l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea interna- zionale o i voli di questi aeromobili al disopra di detto territorio si applicheranno agli aeromobili dell’impresa dell’altra Parte contraente.
b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una delle Parti contraenti l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci, come pure quelli concernenti le modalità, l’immigrazione, il rilascio di passaporti, le formalità doga- nali e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi o merci trasportati dagli aeromobili dell’impresa dell’altra Parte contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio.
c. I passeggeri che transitano attraverso il territorio di una delle Parti contraenti sa- ranno sottoposti ad un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito saranno esenti da dazi, spese d’ispezione e tasse del genere.
3 Nuovo testo giusto scambio di note del 12 agosto 1953 (RU 1953 913).
Art. 5bis 4 Sicurezza dell’aviazione
1. Ciascuna Parte riafferma che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte di pro- teggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce in particolare confor- memente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 19635, della
«Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 19706, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19717, del «Pro- tocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adi- biti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971», firmato a Montreal il 24 febbraio 19888, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra Parte, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti ille- citi diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsia- si altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma il 7 dicembre 19449 a Chicago. Ciascuna Parte esige che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei suoi propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul suo territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul suo territorio, si conformino a dette di- sposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettiva- mente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una parti- colare minaccia.
4 Introdotto dallo scambio di note del 30 ott. 1995/10 feb. 1997 (RU 2002 2696).
5 RS 0.748.710.1
6 RS 0.748.710.2
7 RS 0.748.710.3
8 RS 0.748.710.31
9 RS 0.748.0
5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri
o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa mi- naccia di incidente.
Art. 6
a. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un’auto- rizzazione d’esercizio all’impresa designata dall’altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di quest’impresa sono nelle mani di cittadini di una o dell’altra Parte contraente o quando l’impresa non si conforma alle leggi ed ai regolamenti di cui è cenno all’articolo 5 o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo.
b. Un’impresa comune di trasporti aerei designata da una Parte contraente e costi- tuita in conformità del capo XVI della Convenzione concernente la navigazione ae- rea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 194410, è considerata aver adempinto le condizioni della lettera a del presente articolo, se il diritto d’esercizio è stato concesso a tutti i partecipanti all’impresa conformemente a detto capo XVI, in base ad accordi speciali. In questo caso, l’impresa comune deve essere un’organiz- zazione d’esercizio costituita da imprese particolari di trasporti aerei, e una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di una delle imprese devono essere nelle mani di almeno una delle Parti contraenti o di suoi concittadini.
Art. 7
a. Le Parti contraenti convengono di sottoporre ad arbitrato le contestazioni concer- nenti l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo o del suo allegato che non fossero regolate mediante trattative dirette.
b. Le contestazioni saranno portate davanti al Consiglio dell’Organizzazione del- l’aviazione civile internazionale, costituito in virtù della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 194411.
c. Tuttavia le Parti contraenti possono, di comune accordo, regolare le contestazioni portandole sia davanti a un tribunale arbitrale, sia davanti ad un’altra persona od or- ganizzazione da esse designata.
d. Le Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata.
10 RS 0.748.0
11 RS 0.748.0
Art. 8
Il presente accordo e tutti i contratti che ad esso si riferiscono saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale istituita dalla Conven- zione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 194412.
Art. 9
a. Il presente accordo sarà applicato a contare dalla data della sua firma.
Esso entra in vigore non appena il Consiglio federale svizzero ne abbia notificato la ratificazione per la via diplomatica al Regio Governo danese.
b. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche competenti delle Parti contraenti si consulteranno di tempo in tempo per accerttarsi che siano appli- cate le norme definite nel presente accordo e nel suo allegato e che la loro esecuzio- ne sia soddisfacente.
c. Il presente accordo e il suo allegato dovranno essere messi in concordanza con qualsiasi accordo di carattere multilaterale che dovesse vincolare più tardi le due Parti contraenti.
d. Le autorità aeronautiche competenti delle Parti contraenti possono convenire mo- dificazioni all’allegato al presente accordo o alle tavole riprodotte qui di seguito. Le modificazioni entrano in vigore dopo la loro approvazione per la via diplomatica.
e. Ciascuna Parte contraente può disdire l’accordo mediante notificazione fatta un anno prima all’altra Parte contraente.
Fatto a Berna, il 22 giugno 1950, in doppio esemplare, nelle lingue francese e da- nese, l’una e l’altra facendo parimente fede.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Regio Governo danese: (firm.) Xxx Xxxxxxxxxxx (firm.) H. J. Xxxxxx
12 RS 0.748.0
Allegato
I
Le Parti contraenti convengono che:
a. La capacità di trasporto offerta dalle imprese delle Parti contraenti sarà ade- guata alla richiesta del traffico.
b. Le imprese delle Parti contraenti terranno conto per i tragitti comuni dei loro reciproci interessi per non pregiudicare i loro rispettivi servizi.
c. Le aviolinee indicate nelle tavole qui appresso perseguiranno essenzialmente lo scopo di offrire una capacità di trasporto, che corrisponda alla richiesta del traffico tra il paese al quale appartiene l’impresa e il paese al quale il traffico è destinato.
d. Le imprese delle Parti contraenti fruiscono di una possibilità eguale ed equa di esercitare, tra i territori svizzero e danese, qualsiasi aviolinea prevista dall’ac-cordo e dal presente allegato.
e. Il diritto di imbarcare e quello di sbarcare passeggeri, invii postali e merci negli scali indicati nelle tavole qui appresso, nel traffico internazionale a de- stinazione o proveniente da terzi paesi saranno esercitati conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo, alle quali hanno sottoscritto i Go- verni svizzero e danese e in modo che la capacità sia adeguata:
1. alla richiesta del traffico tra il paese di provenienza e quello di destina- zione;
2. alle esigenze di un esercizio economico delle aviolinee convenute;
3. alla richiesta del traffico delle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali.
II
Le tariffe saranno fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto della economia dell’esercizio, di un utile normale e delle caratteristiche di ciascuna aviolinea, come la rapidità e la comodità. Sarà tenuto parimente conto delle raccomandazioni dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). In mancanza di siffatte raccomandazioni, le imprese svizzere e danesi consulteranno le imprese di trasporti aerei di terzi Stati che prestano servizio sulle stesse rotte. Gli accordi intervenuti saranno sottoposti all’approvazione delle autorità aeronautiche competenti delle Parti contraenti. Se le imprese non hanno potuto accordarsi tra di loro, le suddette autorità cercheranno di trovare una soluzione. In ultima istanza, sarà fatto capo alla procedura prevista nell’articolo 7 del presente accordo.
III
L’impresa designata da una delle Parti contraenti fruirà, nel territorio dell’altra Parte, del diritto di transito e del diritto di scalo per scopi non commerciali; essa po- trà parimente utilizzare gli aeroporti e le facilitazioni complementari concesse per il traffico internazionale. Essa fruirà, inoltre, nel territorio dell’altra Parte contraente e sulle aviolinee indicate nelle tavole qui appresso, del diritto d’imbarcare e di quello di sbarcare, nel traffico internazionale dei passeggeri, invii postali e merci, alle con- dizioni previste dal presente allegato.
Tavola I13
Aviolinee esercitabili dall’agenzia designata dalla Svizzera:
1. Scali in Svizzera – scali in Danimarca.
2. Scali in Svizzera – scali in Germania – scali in Danimarca – scali in Svezia e/o scali in Norvegia.
3. Scali in Svizzera – scali in Germania – scali in Danimarca e, attraverso scali intermedi – scali nell’America del Nord.
4. Scali in Svizzera – scali in Germania – scali in Danimarca – scali nell’America del Nord – scali in Giappone.
L’azienda di trasporti aerei designata può, ove le stimi conveniente, tralasciare gli scali intermedi lungo le aviolinee determinate.
Tavola II14
Aviolinee esercitabili dall’azienda designata dalla Danimarca:
1. Scali in Danimarca – scali in Svizzera.
2. Scali in Danimarca – Amsterdam – scali in Germania – scali in Svizzera – Milano e/o Roma – Beirut – Damasco – Bagdad – scali in Iran.
3. Scali in Danimarca – Amsterdam – scali in Germania – scali in Svizzera – Roma – Cartum – Nairobi – scali in Sudafrica.
4. Scali in Danimarca – scali in Germania – scali in Svizzera – Roma – Beirut
– Basra – Abadan – Karachi – Calcutta – Rangun – Bangkok e, attraverso scali intermedi – scali in Giappone.
5. Scali in Danimarca – scali in Germania – scali in Svizzera – Lisbona – Ca- sablanca – Dakar o Isola del sale – Recife – Rio de Janeiro – Montevideo – Buenos Aires – Xxxxxxxx del Cile.
L’azienda di trasporti aerei designata può, ove lo stimi conveniente, tralasciare gli scali intermedi lungo le aviolinee determinate.
13 Nuovo testo giusto scambio di note del 14 marzo 1957 (RU 1957 340)
14 Nuovo testo giusto scambio di note del 14 marzo 1957 (RU 1957 340)
L’esercizio dei diritti commerciali ad Amburgo, Francoforte, Stoccarda e Monaco da parte dell’impresa designata dalla Danimarca dovrà ancora formare oggetto di un ac- cordo tra le imprese designate dalle Parti contraenti. Se l’accordo non può essere raggiunto, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di trovare una soluzione.
L’impresa designata dalla Danimarca può, a sua scelta, fare scali commerciali a Lydda, sia nell’esercizio della sua aviolinea Copenaghen – Nairobi e oltre, sia nell’esercizio della sua aviolinea Copenaghen – Bangkok e oltre. Le imprese desi- gnate dalle due Parti contraenti si asterranno dal servire nello stesso giorno il per- corso Svizzera – Lydda o il percorso Lydda – Svizzera; la proprietà per la scelta del giorno spetterà all’impresa designata dalla Svizzera.