CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti ubicati presso l’area del Parco della Marinella in Napoli, attraverso la conclusione di un Accordo quadro.
CUP: B61B11001420006 - CIG: 8904818846
Sommario
TITOLO I – NATURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 3
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 – Durata dell’accordo quadro 3
Art. 3 – Ammontare dell’accordo quadro 3
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo 4
Art. 5 – Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro 4
Art. 5.1 – Descrizione del servizio 5
Art. 5.2 – Piano operativo delle attività 6
Art. 5.3– Modalità e condizioni per la realizzazione dei servizi – accesso agli impianti 6
Art. 6 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro 7
TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 7
Art. 7 – Modalità di stipulazione del contratto 7
Art. 8 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto 7
Art. 9 – Responsabile dell'accordo 8
Art. 10 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 8
Art. 11 – Fallimento dell’Appaltatore 9
Art. 12 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa 9
Art. 12.1 - Garanzia definitiva 9
Art. 12.2 - Polizza assicurativa 10
TITOLO III – ESECUZIONE, CONTABILIZZAZIONE, DISCIPLINA ECONOMICA INTERVENTI 11
Art. 13 – Gestione dei singoli interventi 11
Art. 14 – Proroghe 12
Art. 15 – Sospensioni 12
Art. 16 – Penali 13
Art. 17 – Programma esecutivo dei servizi e cronoprogramma 13
Art. 18 – Variazioni del contratto applicativo 14
Art. 19 – Ultimazione dei servizi di cui al contratto 14
Art. 20 – Collaudo o accertamento regolare esecuzione del contratto applicativo 15
Art. 21 – Subappalto 15
Art. 22 – Contabilizzazione dei servizi 15
Art. 23 – Anticipazione e pagamenti 16
Art. 23.1 - Anticipazione 16
Art. 23.2 - Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità) 16
Art. 23.3 - Conto Finale e Pagamento a saldo 17
Art. 24 – Revisione dei prezzi 17
TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 17
Art. 25 – Disposizioni in materia di sicurezza 17
TITOLO V – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 18
Art. 26 – Riserve 18
Art. 27 – Accordo bonario e transazione 19
Art. 28 – Definizione delle controversie 19
Art. 29 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 19
Art. 30 – Risoluzione del contratto 19
Art. 31 – Recesso dal contratto 21
TITOLO VI – NORME FINALI 21
Art. 32 – Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 21
Art. 33 – Gestione dei rifiuti e tutela dell’ambiente 22
Art. 34 – Tracciabilità dei pagamenti 24
Art. 35 – Patto d’Integrità 24
Art. 36 – Protocollo di Legalità 24
Art. 37 – Spese contrattuali, imposte, tasse 26
Art. 38 – Trattamento dei dati personali 27
TITOLO I – NATURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato riguarda l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, conferimento all’impianto di recupero e/o smaltimento di cumuli di rifiuti ubicati presso l’area del Parco della Marinella, attraverso la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”).
Il presente capitolato disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le regole relative ai servizi da affidare durante la sua validità, la tipologia di prestazioni affidabili elencate di seguito nel presente Capitolato, la durata dell’accordo quadro, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato, e le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali.
Con la conclusione dell’accordo, le imprese aggiudicatarie si impegnano ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Napoli nei confronti dell’operatore economico e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo di un quantitativo minimo predefinito di interventi, e, pertanto, l’operatore economico non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell’arco della durata dell’accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appositi atti negoziali nella forma disciplinata nel seguito del presente capitolato.
Art. 2 – Durata dell’accordo quadro
L'accordo quadro avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’art. 3. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’ente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso o a qualsiasi altro titolo.
Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti e/o ordinativi affidati prima dello spirare del termine di cui al primo comma dell’articolo, anche qualora la materiale esecuzione degli interventi oggetto di detti atti negoziali dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza all’avvio dell’esecuzione anticipata del servizio, anche nelle more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro e/o del Contratto applicativo, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., se il mancato inizio determina un grave danno all’interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) provvede in via d’urgenza su autorizzazione del Dirigente del Servizio Verde della Città e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio degli interventi, nonché gli interventi da iniziare immediatamente.
Art. 3 – Ammontare dell’accordo quadro
Il valore massimo complessivo dell'accordo quadro, comprensivo di € 5.591,36 per oneri di sicurezza a corpo non soggetti a ribasso, è di € 805.591,36 oltre IVA (Euro ottocentocinquemilacinquecentonovantuno/36) che include gli oneri di trattamento e i relativi tributi, le altre imposte nonché i contributi di legge e quant’altro necessario per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, tutto incluso, pertanto null'altro sarà dovuto a qualsiasi titolo.
La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del valore massimo indicato il quale è rilevante ai soli fini della determinazione del valore massimo degli interventi affidabili in esecuzione del presente accordo, della costituzione della cauzione definitiva e delle spese contrattuali. L’operatore economico per contro è vincolato all’esecuzione degli interventi che, in base al presente accordo, saranno affidati dalla stazione appaltante con specifici successivi atti negoziali, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei successivi atti negoziali medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
Il valore massimo dell’accordo quadro comprende l’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da ritenersi assorbiti nell'importo posto a base di gara e che sarà compiutamente definito in sede di stipula degli specifici atti negoziali derivanti dal presente accordo quadro.
L’Elenco Prezzi posto a base di gara del presente Accordo Quadro è riportato nel Disciplinare di gara.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari facenti parte dei suddetti prezzari posti a base di gara.
Il prezzo unitario contrattuale, è ottenuto, per ogni articolo dell'elenco prezzi indicato nel Disciplinare di gara applicando al “prezzo unitario” il ribasso percentuale offerto.
I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 5 – Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, conferimento all’impianto di recupero e/o smaltimento di cumuli di rifiuti ubicati presso l’area del Parco della Marinella e costituiti prevalentemente dalle tipologie di seguito elencate:
- codice CER 08.01.11*- pitture e vernici di scavo contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
- codice CER 13.02.08* - altri oli per motori ingranaggi e lubrificazioni;
- codice CER 15.01.10*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
- codice CER 15.02.02*: Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- codice CER 16.01.19: Plastica (veicoli fuori uso);
- codice CER 16.03.03*: rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 16.03.04: rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03;
- codice CER 16.03.05*: rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 16.03.06: rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05;
- codice CER 17.02.03: Plastica;
- codice CER 17.03.01*: Miscele bituminose contenenti carbone;
- codice CER 17.03.02: Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- codice CER 17.04.11: Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410;
- codice CER 17.06.01*: materiali isolanti contenenti amianto;
- codice CER 17.06.03*: Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;
- codice CER 17.06.04: Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03;
- codice CER 17.06.05*: Materiali da costruzione contenenti amianto;
- codice CER 17.02.02: Vetro;
- codice CER 17.09.03*: altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 20.01.11: Prodotti tessili;
- codice CER 20.01.39: Plastica;
- codice CER 20.03.01: Rifiuti urbani non differenziati;
- codice CER 20.03.99: Rifiuti urbani non specificati altrimenti (combusti);
- codice CER 20.02.01 Sfalci, potature, residui vegetali;
- codice CER 170503* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (contaminate da amianto);
- codice CER 170904 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;
- codice CER 191301* Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose ;
- codice CER 191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301;
- codice CER 170504 Terre e rocce da scavo (con concentrazioni nei limiti della colonna B della tab. 1 all. 5 p. IV D.Lgs. 152/06 smi);
- codice CER 160103 Pneumatici fuori uso;
Tali materiali sono presenti nell’area di cantiere del Parco della Marinella, ubicato in Napoli tra Piazza Duca Degli Abruzzi e via X. Xxxxxxxx, e la loro rimozione risulta necessaria ai fini del completamento delle attività previste nell’appalto affidato alla ditta esecutrice dei lavori di realizzazione del parco urbano. Le somme appostate per la rimozione dei materiali di cui sopra trovano copertura sul Capitolo di uscita 256150/125, Codice Bilancio 09.03-2.02.01.09.999 - Bilancio 2021 – Finanziamento Patto per Napoli.
Si dà atto che ”La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017” così come previsto dall’ All. D della parte IV del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e che i rapporti di prova, come previsto dal paragrafo 1.1.2, lett. g) dell’allegato alla Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002 e ss.mm.e ii., saranno forniti dalla ditta esecutrice dei lavori.
Sono compresi nel presente Accordo Quadro le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto e/o ordine di servizio relativo al singolo intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente CSA nonché quelle indicate nella singola Lettera d’ordine.
Per l’esecuzione, sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme CEI ed UNI, l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai luoghi nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo affidamento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l’appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e la Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.
I singoli interventi potranno interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità.
Per tali motivi l’Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
Le prestazioni saranno realizzate con le modalità specificate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che il DEC vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore.
Gli interventi comprenderanno ogni opera e attività necessarie per garantire l’esecuzione completa e a regola d’arte dell’intervento, anche se non espressamente richiamate nella lettera d’ordine e/o nella documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.
Restano comunque demandati all’Assuntore l’obbligo e la responsabilità di soddisfare integralmente tutte le prescrizioni applicabili agli interventi affidati, cautelando la Stazione Appaltante da eventuali omissioni di dispositivi, forniture, opere ed adempimenti essenziali per l’esecuzione a regola d’arte e/o la completa conformità normativa degli interventi realizzati.
Art. 5.1 – Descrizione del servizio
L’aggiudicatario si impegna a prelevare, trasportare presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento nonché a smaltire e/o recuperare i materiali presenti in sito che saranno selezionati e stoccati in cumuli omogenei a cura della ditta esecutrice dei lavori del Parco della Marinella.
I rifiuti conferiti saranno costituiti prevalentemente dalle tipologie e dai codici CER sopra elencati, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ciò anche in ragione di recenti prelievi e smaltimenti effettuati nella medesima area dal Comune di Napoli.
Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completo e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con riguardo anche alle specifiche attività di seguito indicate nell'elenco
indicativo e non esaustivo, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- Attività di accantieramento;
- Attività di rimozione, trasporto;
- Attività di gestione dei rifiuti e avvio ad impianti di trattamento/recupero e/o smaltimento finale;
- Redazione del Piano operativo delle attività;
- Redazione e presentazione del Piano di Lavoro per l'eventuale rimozione di materiali contenenti amianto ai sensi del
D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
Art. 5.2 – Piano operativo delle attività
Per una migliore gestione e un corretto svolgimento delle attività, entro sette (7) giorni dalla data di consegna, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare all’ufficio D.L. per la relativa approvazione, il Piano operativo di rimozione rifiuti e relativo Piano operativo di sicurezza (POS) con indicazione delle attività che si intendono effettuare. Il Piano di rimozione dovrà indicare:
1. le attività che saranno svolte, con particolare riguardo allo smaltimento, al recupero, alla movimentazione dei rifiuti;
2. le aree interessate dall’intervento e la superficie interessata;
3. il personale da impiegare;
4. i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste.
Nel piano dovranno essere indicati gli impianti di trattamento e smaltimento finale con le rispettive autorizzazioni, le quantità conferite, l'elenco dei trasportatori autorizzati (iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali), e quant'altro ritenuto utile per una corretta valutazione (lettere di disponibilità, omologhe, ecc.).
Al Piano operativo presentato dall'Impresa aggiudicataria potranno essere apportate tutte le modifiche o aggiornamenti per l’esecuzione del servizio o il coordinamento con tutti i soggetti interessati.
Art. 5.3– Modalità e condizioni per la realizzazione dei servizi – accesso agli impianti
Il servizio posto a base di gara, consiste nel prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti presenti in cantiere e stoccati per cumuli omogenei. Il servizio sarà eseguito dall’impresa aggiudicataria, a valle degli adempimenti di selezione e stoccaggio posti in essere dalla ditta che ha in corso le lavorazioni all’interno del Parco della Marinella, con le modalità di seguito indicate:
• prelievo con mezzi idonei ed a ciò autorizzati dei materiali, trasporto presso l’impianto di trattamento/smaltimento secondo gli orari e la programmazione settimanale che sarà concordata con la Direzione dei Lavori e con la Direzione Tecnica;
• la suddetta ditta aggiudicataria dei presenti servizi s’impegna ad effettuare il trasporto in osservanza delle vigenti leggi, attraverso automezzi in perfetta efficienza, ordine e pulizia, idonei e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza ed evitare dispersioni di inquinanti e/o altri materiali, e compatibili con le procedure e modalità di accettazione e conferimento presso l’impianto di destino.
• sarà cura della ditta aggiudicataria trasmettere alla stazione appaltante l’elenco dei mezzi adibiti al carico e al conferimento, indicati per tipologia, targa e relative autorizzazioni, nonché garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi e modi stabiliti. Per assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, nessuno escluso ed eccettuato, l’aggiudicatario deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti, nonché assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia;
• l’aggiudicatario, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, presenterà l’elenco degli impianti di conferimento finale, e preventiva dichiarazione di disponibilità ad accogliere i rifiuti che saranno rimossi;
• l’aggiudicatario fornirà tutte le autorizzazioni degli impianti riceventi, rispetto al codice CER di conferimento, prescritte ai sensi del Codice dell’Ambiente (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto di recupero, etc.). Inoltre, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare alla stazione appaltante l’omologa allo smaltimento per ogni singolo CER conferito a sito autorizzato;
• la ditta aggiudicataria rilascerà al personale autorizzato dalla stazione appaltante, per ogni carico, l’apposita documentazione di conferimento concordata con il gestore dell’impianto. Gli operatori degli automezzi, dovranno conformarsi alle direttive impartite dal personale dall’impianto anche relativamente alle norme di sicurezza adottate;
• la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto;
• l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a restituire, nei termini di legge, la quarta copia del formulario, in caso contrario non si procederà alla liquidazione dei corrispettivi fatturati;
• la ditta aggiudicataria dovrà altresì curare l’attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e delle condizioni atte ad evitare infortuni sulla base delle vigenti norme di legge (tra cui il D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 285/1992 e ogni altro atto normativo e regolamentare locale, nazionale ed europeo applicabile) e trasmettere alla stazione appaltante il documento del piano di sicurezza relativo alla tipologia della prestazione;
• campionamento ed analisi chimiche per la classificazione, caratterizzazione ed ammissibilità in discarica dei rifiuti, verifiche sui quantitativi di rifiuti, analisi e dispositivi necessari alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente.
• Tutte le analisi saranno condotte da laboratorio di analisi chimiche accreditato in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
L’impresa aggiudicataria si impegna a nominare un responsabile tecnico qualificato e formato cui la stazione appaltante, unitamente alla ditta appaltatrice dei lavori del Parco della Marinella, farà riferimento per l’espletamento del servizio reso. In caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione dei servizi la stazione appaltante, potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla Legge anche in tema di risarcimento del danno.
Per le pesate dei mezzi di trasporto in entrata e in uscita dal cantiere, dovrà eseguirsi il controllo del peso con idoneo sistema di pesatura. In particolare la pesa messa a disposizione dalla ditta aggiudicataria dovrà essere di tipo elettronico con portata non inferiore a 40 ton, certificata e provvista di stampante per il certificato di pesata. Si richiede che lo strumento abbia un fattore di protezione IP67 e un errore massimo cumulativo pari a 0,02% sul fondo scala. Il certificato di taratura sarà eseguito da un centro accreditato accettato ed in presenza del Direttore dell'Esecuzione. La documentazione di pesatura in cantiere sarà consegnata alla stazione appaltante insieme alla documentazione dell'impianto di conferimento.
Art. 6 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro
La documentazione di gara comprende:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato A - Modalità operative - azioni di controllo;
- Allegato B - Linee guida Patto Terra dei Fuochi;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Art. 7 – Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il contratto del presente Accordo Quadro è stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto, così come definiti all’art. 3 del presente capitolato.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.
Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante.
Art. 8 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell’ordine di servizio dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione al DEC.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 9 – Responsabile dell'accordo
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto al Servizio Verde della Città, entro 15 giorni dalla stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione anticipata in via d’urgenza:
• le generalità del proprio legale responsabile e del suo eventuale sostituto (autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci), al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali;
• il proprio domicilio legale, posta elettronica certificata e recapito telefonico attraverso cui il R.U.P. e il DEC in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Il responsabile rivestirà l’incarico di rappresentante dell’Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il DEC le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente Accordo.
Art. 10 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del contratto d’appalto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede del contratto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro.
La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata:
a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Appaltatore:
• dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
• dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale previsti dalla lex specialis di gara;
• del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
b) alla presentazione delle garanzie di legge e di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro e degli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione degli interventi;
d) se l’Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio
1991, n. 187, attuativo dell’art. 17, terzo comma, della Legge n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
e) al versamento delle spese contrattuali.
A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell’Accordo Quadro. All’aggiudicatario verrà anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.
All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto.
Art. 11 – Fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 12 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa Art. 12.1 - Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intero Accordo quadro.
E' fatto obbligo all’impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la garanzia provvisoria.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intero Accordo quadro, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Art. 12.2 - Polizza assicurativa
L'affidatario è altresì tenuto a costituire e consegnare prima della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro o comunque prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto applicativo, in caso di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto:
• una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve essere pari all'importo del contratto di accordo quadro.
• una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 500.000,00 (per sinistro).
Per gli interventi per i quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018, n. 31.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione dell’attestato di verifica di conformità del servizio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
α) prevedere una somma per un massimale corrispondente all’importo del contratto di Accordo Quadro;
β) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore;
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dell’esecuzione del contratto e dei collaudatori in corso d’opera.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
Le garanzie di cui ai commi precedenti prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
Le coperture assicurative devono, inoltre, rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle contenute negli atti di gara. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna degli interventi né alla stipula del contratto d’appalto.
L’Appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per volontà dell’aggiudicatario.
Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca l’avvio dell’esecuzione del contratto si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione. Nel caso in cui venisse accertato l’inadempimento contrattuale, sia esso causato dall’Appaltatore e/o da un subappaltatore, il R.U.P. contesterà l’addebito previa comunicazione scritta assegnando ai destinatari 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine, senza che l’Appaltatore e/o il subappaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il R.U.P. inviterà gli stessi, tramite comunicazione scritta con X.X. x/o p.e.c., a soddisfare i crediti vantati dai fornitori entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Nel caso in cui l’Appaltatore o il subappaltatore non provvede a soddisfare i crediti di cui sopra, il R.U.P. ha la facoltà di procedere direttamente prelevando il pari importo dal deposito cauzionale definitivo residuo, senza che l’Appaltatore possa vantare alcunché nei confronti della Stazione Appaltante.
TITOLO III – ESECUZIONE, CONTABILIZZAZIONE, DISCIPLINA ECONOMICA INTERVENTI
Art. 13 – Gestione dei singoli interventi
L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi atti negoziali sottoscritti dal R.U.P. e dall'operatore economico firmatario del presente accordo (Lettera d’ordine sottoscritta dal R.U.P. e dall'operatore economico).
L’affidamento dei singoli interventi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore Economico, di norma, secondo la procedura di seguito descritta.
La Stazione Appaltante redigerà la lettera d’ordine sulla base delle condizioni generali già fissate nell'A.Q. ed in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di ribasso offerta in sede di gara, sentito se necessario e senza oneri per la SA anche l'Appaltatore per la definizione di dettaglio delle modalità operative o delle condizioni specifiche di esecuzione.
La stazione appaltante procederà, anche contestualmente, all’impegno della spesa presunta e ad affidare l’intervento mediante stipula del relativo Contratto Attuativo.
All’atto dell’affidamento di un contratto attuativo, l’Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l’Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l’Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto.
Sono a carico a dell’Appaltatore tutte le spese necessarie alla repertoriazione del contratto applicativo.
Ciascun Contratto attuativo dovrà contenere l’oggetto e una descrizione dettagliata dell’intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per l’esecuzione e i relativi importi.
Potranno essere oggetto dei Contratti attuativi tutte le prestazioni elencate e specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi Allegati.
Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l’Accordo Quadro. I Contratti potranno inoltre prevedere:
- indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- PSC o DUVRI contenenti precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà essere richiesta l’integrazione e/o la modifica del POS;
- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (es. attività di ufficio e didattiche) durante gli interventi di manutenzione;
- termini per le modalità di pagamento.
La redazione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, resta a carico della Stazione Appaltante mentre farà carico, in ogni caso, all’Assuntore la redazione del Piano Operativo della Sicurezza, anche laddove ammesso in sostituzione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento in base alla normativa vigente. Per l’esecuzione del contratto applicativo dell’Accordo Quadro la stazione appaltante potrà nominare un distinto Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è demandato il compito di effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei singoli contratti, al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione a regola d’arte delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali.
Art. 14 – Proroghe
L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine stabilito nel contratto applicativo, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine stabilito.
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione, :
• l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
• il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
• le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
• le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DEC, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
• le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 15 – Sospensioni
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d’arte, il DEC, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei servizi redigendo apposito verbale sentito l’Appaltatore.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Non appena cessate le cause della sospensione il DEC redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei servizi differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei servizi è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei servizi per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei servizi ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al DEC.
Agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le stesse disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori ordinate dal DEC., in quanto compatibili.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’accordo quadro, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 16 – Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nel contratto applicativo per l’esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione viene applicata una penale compresa tra lo 0,5 e l’1 per mille dell’importo del contratto applicativo, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) al giorno.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal DEC per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
c) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma.
La penale di cui alle lettere b) e d), è applicata all’importo delle attività ancora da eseguire.
La penale di cui alla lettera c) è applicata all’importo delle attività di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione dal DEC ed applicate in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente Capitolato oltre che degli impegni assunti dall’affidatario in sede di offerta per cause dipendenti dall’Appaltatore, obbliga quest’ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra € 50,00 ed € 2.000,00 stabilita dalla stazione appaltante in base alla gravità di ciascuna inadempienza e al danno cagionato alla stazione appaltante.
Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Xxxxxx. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro.
Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione la risoluzione del contratto, dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i servizi e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal DEC per compiere i servizi con la messa in mora. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può mantenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei servizi eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 – Programma esecutivo dei servizi e cronoprogramma
Prima dell'inizio dei servizi e comunque non oltre due giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della Lettera d’ordine, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione di esecuzione un proprio cronoprogramma esecutivo degli interventi, elaborato in relazione alle proprie attrezzature, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni intervento, le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.
Il cronoprogramma esecutivo dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei servizi e in particolare:
a) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei servizi, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
b) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai servizi intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove e indagini;
d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.. In ogni caso il programma esecutivo deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Art. 18 – Variazioni del contratto applicativo
Fermo restando l’importo massimo del presente accordo quadro, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni del contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, nelle fattispecie previste all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nessuna variazione può essere introdotta i se non previamente autorizzata dal R.U.P. ai sensi dell’art. 106 comma 1 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e approvata dalla stazione appaltante.
In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei servizi e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del DEC, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.
Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) - entro il limite del 20% dell’importo contrattuale - oltre quelle disposte dall’art. 149 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (XX.XX.).
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del contratto applicativo, l’Appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le variazioni del contratto applicativo in corso di esecuzione sono ammesse purché non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.
La perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. La perizia deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle attività in variante.
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i servizi in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, valutati e approvati secondo quanto stabilito al comma 5 dell’art. 8 del D.M. 49/2018.
Art. 19 – Ultimazione dei servizi di cui al contratto
Dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti dal contratto applicativo, si darà atto mediante apposito verbale di ultimazione delle prestazioni o, in caso di interventi di minore entità, mediante conferma di avvenuta ultimazione apposta direttamente sull'ordine.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza del presente Accordo, si darà atto, mediante “verbale di ultimazione generale”, dell’avvenuta esecuzione di tutti i servizi commissionati in forza del presente Accordo.
Art. 20 – Collaudo o accertamento regolare esecuzione del contratto applicativo
Il contratto applicativo affidato in esecuzione del presente accordo è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, al fine di accertarne il rispetto dalle condizioni e i termini stabiliti nel citato contratto.
La regolare esecuzione è effettuata dal direttore dell’esecuzione ed è confermata dal responsabile del procedimento.
Art. 21 – Subappalto
Le prestazioni sono subappaltabili a scelta del concorrente nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , con le modalità ed i limiti in esso contenuti.
In seguito alla decisione della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18), il limite indicato all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è disapplicato.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore.
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 22 – Contabilizzazione dei servizi
I servizi saranno contabilizzati a misura, applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali, come definiti all’art. 3 del presente capitolato.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere rispetto alla Lettera d’ordine, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DEC.
Nel corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato, nel Disciplinare tecnico e secondo quanto indicato nella Lettera d’ordine.
Nei prezzi unitari contrattuali sono tra l’altro compresi e compensati, i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:
• tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare gli interventi oggetto dei singoli atti negoziali completi e a regola d’arte;
• tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento degli interventi dovuti alla presenza di esercizio delle attività nelle aree interessate dall’accordo, e dall’esecuzione per fasi degli interventi, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio delle predette attività. Pertanto l'operatore economico, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara che nella formulazione del ribasso d'asta ha tenuto conto dei predetti oneri;
• tutti gli “oneri della sicurezza” necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono intrinsecamente connessi alle varie attività e compresi nei prezzi unitari dell'elenco prezzi.
In materia di apprestamenti ed attrezzature, tutti gli oneri a carico dell’operatore economico si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’operatore economico, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole prestazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’operatore economico, le opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze di ogni tipo e natura, messa in esercizio, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni
e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i servizi a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall’operatività nelle aree interessate dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai servizi, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente Accordo.
Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole prestazioni in ogni loro parte e nei termini assegnati.
L’operatore economico non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente Accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione degli interventi o disposti insindacabilmente dalla Direttore dell’esecuzione per la migliore riuscita degli interventi stessi.
I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili a tutti gli interventi siano essi di limitata entità od eseguiti in numero limitato, ed in qualsiasi luogo.
Art. 23 – Anticipazione e pagamenti Art. 23.1 - Anticipazione
La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherà all’esecutore un’anticipazione sul valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 23.2 - Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità)
I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che le prestazioni eseguite, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta più avanti descritta, un importo non inferiore a € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00).
Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. A tal fine, il Direttore dell’esecuzione del contratto redige uno stato di avanzamento nel quale sono riassunti tutti i singoli servizi eseguiti dal principio dell’appalto sino alla data di emissione dello stesso. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati a corpo, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori. Il DEC trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In particolare l’esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il CIG (Codice identificativo Gare). La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l’aggiudicatario ha l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge. Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l’ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto alla prestazione effettivamente eseguita nell’ambito del Sal oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarrà a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, nel caso di inadempimento da parte dell’appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in quest’ultimo caso solo se la natura dell’appalto lo consenta).
Art. 23.3 - Conto Finale e Pagamento a saldo
Dopo la conclusione della prestazione, debitamente accertata dal Direttore dell’esecuzione del contratto con la redazione del relativo certificato di ultimazione della prestazione, il DEC provvederà alla compilazione del conto finale e alla trasmissione dello stesso al RUP, unitamente ad una relazione, in cui saranno indicate le vicende alle quali l’esecuzione del servizio è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall’esecutore entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario, eventualmente aggiornandone l’importo. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Verifica di conformità provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di Verifica di conformità assuma carattere definitivo.
Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilità” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 troverà applicazione, anche per il Conto Finale, quanto previsto al precedente articolo. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al pagamento in acconto degli stati di avanzamento.
Art. 24 – Revisione dei prezzi
È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 25 – Disposizioni in materia di sicurezza
I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’operatore economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.
L’operatore economico e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’articolo 90, c.9, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008, a fornire al DEC e al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, qualora nominato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti
La stazione appaltante fornisce all’operatore economico prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” relativo ai lavori già in corso nell’area di intervento.
L’operatore economico si impegna a presentare al RUP, tassativamente prima dell’avvio delle prestazioni affidate con il contratto applicativo, il “Piano Operativo di Sicurezza” (P.O.S.) redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i cui contenuti minimi sono definiti nell’allegato XV dello stesso D. Lgs., che contiene le notizie con riferimento allo specifico cantiere, l’analisi e la valutazione dei rischi nonché le misure adottate per l’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione di infortuni durante l’esecuzione delle attività presso i luoghi di lavoro, redatto dall’operatore economico previa effettuazione di sopralluoghi tecnici, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Il citato POS dovrà essere sempre aggiornato soprattutto in merito all’elenco del personale che si intende impiegare durante lo svolgimento del servizio (completo di tutti gli attestati di formazione e nomine) nonché in merito all’elenco di tutti i mezzi d’opera che si intende utilizzare corredati della documentazione e certificazione. Il personale occupato dall'operatore economico o dal subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
L’operatore economico assume in proprio la responsabilità del personale addetto alle prestazioni comprese in contratto, ai sensi del D.LGS. 81/2008 e delle altre norme in materia di prevenzione antinfortunistica, sollevando il Committente da ogni responsabilità.
L’operatore economico è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’Appaltatore garantisce che le attività, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
TITOLO V – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 26 – Riserve
Si applica la disciplina delle riserve del D. Lgs n. 50/2016 e per quanto ancora applicabile il D.P.R. n. 207/2010.
L’attestato di verifica di conformità del servizio è trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento.
All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni registrate con il citato attestato
Art. 27 – Accordo bonario e transazione
Si applicano gli artt. 206 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 28 – Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 29 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii..
La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e ss.mm.ii.. In ogni momento il DEC e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
Art. 30 – Risoluzione del contratto
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
A. Risoluzione dell’Accordo Quadro e del contratto:
• nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01/08/2007 tra il Comune di Napoli e il Prefetto di Napoli e recepito con delibera di G.C. n. 3202 del 05/10/2007 e in caso di reiterate violazioni del Patto di Integrità;
• raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
• concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’operatore economico;
• provvedimento definitivo, a carico dell’operatore economico, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
• nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
• cessione, da parte dell’operatore economico, dell’Accordo quadro e/o del contratto applicativo;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;
• inadempienza accertata, da parte dell’operatore economico, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
• grave inadempienza, da parte dell’operatore economico, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dal contratto applicativo;
• raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo del contratto);
• inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione del contratto applicativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto applicativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
La risoluzione dell’Accordo quadro e del Contratto applicativo, nei casi succitati, sarà comunicata all’operatore economico a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità degli interventi relativi al contratto, saranno contestate all’operatore economico dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’operatore economico deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo quadro o del Contratto applicativo e ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’Accordo/Contratto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto applicativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’operatore economico, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’operatore economico inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all'operatore economico a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, in contraddittorio fra il direttore dell’esecuzione e l'operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell’Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti applicativi basati sul medesimo Accordo.
La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione. In tal caso saranno pagati all'operatore i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo. In tutti i casi di risoluzione
dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'operatore, oltre ad incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente Accordo quando accerti comportamenti dell’operatore economico concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo tali da compromettere la buona riuscita delle attività, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre ché l’operatore economico non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del presente accordo qualora nei confronti dell’operatore economico sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs 159/2011.
Costituisce altresì, motivo di risoluzione del contratto applicativo il ritardo dell’operatore economico nell’esecuzione dei interventi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l’operatore economico non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.
Art. 31 – Recesso dal contratto
La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della lettera inviata a mezzo posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.
Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati i motivi e sarà fissato il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni.
La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto applicativo previo il pagamento dei servizi eseguiti in ottemperanza al citato contratto, oltre al decimo dell'importo dei servizi ordinati con lo stesso contratto.
Nel caso in cui la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di recedere dal presente Accordo, l’operatore economico è comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione del direttore dell’esecuzione, ad ultimare le attività in corso di adempimento.
TITOLO VI – NORME FINALI
Art. 32 – Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà provvedere a dirigere gli interventi in cantiere per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le prestazioni a regola d’arte, secondo i requisiti richiesti.
È obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei servizi tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l’incolumità delle persone. L’Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente.
Oltre agli oneri generali prescritti dalle norme vigenti sugli appalti dei lavori pubblici e a quelli particolari inerenti le singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell’Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:
a) L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’apprestamento del cantiere quali:
• eventuale protezione e recinzione in genere, in aggiunta a quelle esistenti in cantiere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
• eventuali baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico- sanitari;
• allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
• la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l’esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
• l’adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
• l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
b) L’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle prestazioni appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di attività da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare del DEC;
c) La fornitura di fotografie delle attività in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le prestazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dal DEC;
d) L’Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei servizi, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei servizi, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive del DEC. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l’accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l’Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza, nell’ambito delle proprie competenze, ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicarne il nominativo nonché l’accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.
e) l’Appaltatore dovrà osservare i Regolamenti Comunali applicabili e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici ecc.. L’Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
f) L’Appaltatore svolgerà l’incarico nell’osservanza del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dei suoi documenti attuativi, del D. Lgs. 81/2008, del D.Lgs. 152/2006, e delle altre norme nazionali e regionali applicabili, nonché delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’Esecuzione.
g) L’Appaltatore sarà considerato “produttore” e/o “detentore” di qualsiasi rifiuto derivante dall’espletamento delle attività appaltate e, in quanto tale, sarà tenuto ad ottemperare ad ogni obbligo di legge in tema di recupero/smaltimento degli stessi, sollevando sin d’ora la Stazione Appaltante da ogni onere, obbligo o responsabilità. In qualità di produttore e/o detentore del rifiuto l’appaltatore è tenuto a proprie spese alla classificazione dello stesso ovvero all’aggiornamento dei Rapporti di Prova da allegare ai F.I.R. anche attraverso analisi chimiche specifiche per l’attribuzione del codice CER ed eventualmente alla esecuzione di analisi di omologa inclusi i test di cessione per l’accettazione in discarica secondo la vigente normativa. Gli oneri riconosciuti comprendono il trasporto a discarica o ad impianto di trattamento del materiale di risulta, di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, comprensivi di carico, scarico, e ritorno a vuoto, nonché gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata, e sono valorizzati a tonnellata prodotta secondo i certificati di pesatura ottenuti in uscita dal sito di intervento e secondo i Formulari di identificazione dei Rifiuti (FIR) debitamente compilati.
Resta altresì contrattualmente stabilito che:
a) È fatto assoluto divieto all’Impresa di servirsi dell’opera di personale della Stazione appaltante;
b) L’Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle attività, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti;
c) L’Appaltatore deve adottare nell’esecuzione dei servizi, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata l’Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.
Art. 33 – Gestione dei rifiuti e tutela dell’ambiente
L’operatore economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto alla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni.
In particolare, l’operatore economico è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione delle attività possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
L’Appaltatore dovrà in via primaria prevedere il recupero dei materiali come previsto dal D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. Qualora non fosse possibile il recupero, lo smaltimento (sempre previa cernita e classificazione C.E.R.) dovrà avvenire presso idonei impianti autorizzati.
L'operatore economico si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.
In particolare:
• l’operatore economico, deve fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
• l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’operatore economico deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante; l’autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
• l’operatore economico si impegna a provvedere all’immediato allontanamento dei materiali di risulta o, qualora impossibilitato, a curarne il deposito in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite. Più in particolare, l’accatastamento dei residui dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
• l'operatore economico si impegna a fornire alla Stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti);
• la Stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l’operatore economico risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
• ove l’operatore economico non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa.
Nella gestione dei diversi aspetti ambientali, l’operatore economico è tenuto, in sede di esecuzione del contratto applicativo, ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti.
L’operatore economico si impegna, in sede di esecuzione del contratto applicativo, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l’operatore economico, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni relative al contratto applicativo possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell’inizio delle attività, l’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.
L’operatore economico si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.
Art. 34 – Tracciabilità dei pagamenti
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 35 – Patto d’Integrità
Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti nel Patto d’Integrità ai sensi di quanto previsto nel vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021- 2023 approvato con delibera di G.C. n. 108 del 25/03/2021 .
Tale “Patto di Integrità” reca regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa” di gara;
Art. 36 – Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi. Le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
III. si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx , e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
Art. 37 – Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla data di avvio alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica degli stessi sarà ordinata attenendosi al presente Capitolato e al disciplinare Tecnico dell’Accordo Quadro.
Art. 38 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.