Accordo di cooperazione
Traduzione1
Accordo di cooperazione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada
concernente gli usi pacifici dell’energia nucleare
Concluso il 22 dicembre 1987
Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19892 Entrato in vigore per scambio di note il 13 giugno 1989
0.732.923.2
Il Consiglio federale svizzero (dappresso la Svizzera) e
il Governo del Canada (dappresso il Canada), entrambi designati come Parti,
considerando la propria stretta collaborazione riguardo allo sviluppo, all’applica- zione e al controllo degli usi pacifici dell’energia nucleare conformemente all’Ac- cordo di cooperazione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Canada concernente l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato a Ottawa il 6 mar- zo 19583 e prorogato mediante scambio di lettere del 26 novembre 1964, 23 aprile 1969 e 1° dicembre 1971,
desiderosi di consolidare i vincoli d’amicizia fra le Parti,
consapevoli dei vantaggi di una cooperazione efficace negli usi pacifici dell’energia nucleare,
riconoscendo che la Svizzera e il Canada sono entrambi Stati non dotati di armi nu- cleari, partecipanti al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, fatto a Lon- dra, Mosca e Washington il V luglio 19684 (dappresso TNP) e che a tal fine entram- bi si sono impegnati a non fabbricare né acquistare in qualsiasi altro modo armi nu- cleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, e che hanno entrambi concluso accordi con l’Agenzia internazionale dell’energia atomica per l’applicazione di garanzie nell’ambito del TNP,
sottolineando inoltre che gli Stati partecipanti al TNP si sono impegnati ad agevola- re uno scambio possibilmente vasto di materie nucleari, di materie, di equipaggia- menti e informazioni scientifiche e tecnologiche per gli usi pacifici dell’energia nu- cleare, che hanno diritto di partecipare a tale scambio e che detti partecipanti, se so- no in grado di farlo, possono parimente cooperare contribuendo congiuntamente allo sviluppo più spinto delle applicazioni dell’energia nucleare a fini pacifici,
desiderosi di cooperare conseguentemente a tal fine,
hanno convenuto quanto segue:
RU 1989 1548; FF 1988 II 893
1 Il testo originale franc. è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1989 1547
3 [RU 1958 726, 1965 886, 1969 598, 1972 233]
4 RS 0.515.03; RU 1977 472
Art. I
Al fine del presente Accordo:
(a) l’espressione «sistema di garanzie dell’Agenzia» designa il sistema di garan- zie di cui nel documento INFCIRC/66 Rev. 2 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, come anche tutte le ulteriori modificazioni dei mede- simo;
(b) l’espressione «autorità governativa competente» designa, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’energia e, per il Canada, la Commissione di controllo dell’energia nucleare o qualsiasi altra autorità cui la Parte interessata potrà in ogni momento fare notifiche;
(c) il termine «equipaggiamento» designa qualsiasi elemento degli equipaggia- menti di cui all’allegato B del presente Accordo;
(d) il termine «materia» designa qualsiasi materia elencata nell’allegato C del presente Accordo;
(e) l’espressione «materia nucleare» designa qualsiasi materia grezza oppure prodotto fissile speciale secondo la definizione dell’articolo XX dello Sta- tuto5 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, recato nell’allegato D al presente Accordo. Qualsiasi decisione del Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, secondo l’articolo XX dello Statuto di detta Agenzia, volta a modificare la lista delle materie consi- derate come «materie grezze» oppure «prodotti fissili speciali» prende effetto nell’ambito del presente Accordo soltanto quando ciascuna delle due Parti al medesimo notifica all’altra per scritto di accettare la modificazione;
(f) il termine «persone» designa privati, ditte, corporazioni, compagnie, società in nome collettivo, associazioni e altri enti privati o governativi nonché i ri- spettivi rappresentanti; e
(g) il termine «tecnologia» designa i dati tecnici presentati in forma fisica, com- presi i disegni tecnici, le negative e le prove fotografiche, le registrazioni, i dati descrittivi come anche le opere tecniche e i manuali d’esercizio che la Parte cedente ha designato, prima del trasferimento effettivo e dopo consul- tazione con la Parte assuntrice, come importanti per concezione, costruzio- ne, funzionamento o manutenzione d’impianto d’arricchimento, di ritratta- mento o di produzione di acqua pesante o dei principali componenti d’importanza cruciale di detti impianti come anche qualsiasi altra tecnologia pertinente in termini di non proliferazione e importante per la concezione, la produzione, il funzionamento o la manutenzione di impianti oppure per il trattamento di materie nucleari o materie che possono essere congiuntamente designate dalle Parti, esclusi però i dati comunicati al pubblico come quelli resi noti in opere pubblicate e in periodici o i dati resi accessibili su scala internazionale senza restrizione alcuna in merito alla loro ulteriore diffusio- ne.
Art. II
La cooperazione prevista con il presente Accordo mira all’utilizzazione, allo svilup- po e all’applicazione dell’energia nucleare a fini pacifici e può comprendere in par- ticolare:
(a) la comunicazione di informazioni, tecnologia compresa, riguardo a:
(i) ricerca e sviluppo,
(ii) sanità, sicurezza nucleare, pianificazione d’urgenza e protezione dell’ambiente,
(iii) equipaggiamenti (compresa la comunicazione di piani, disegni e speci- fiche),
(iv) impiego di impianti, di materie nucleari e di materie (compresi i proce- dimenti di fabbricazione e le specifiche), e
(v) trasferimento di brevetti e di altri diritti esclusivi;
(b) la fornitura di materie nucleari, di materie e d’equipaggiamenti;
(c) l’attuazione di progetti di ricerca e di sviluppo come anche di progetti mi- ranti alla concezione e all’applicazione della tecnologia nucleare ai fini dell’utilizzazione in campi come l’agricoltura, l’industria, la medicina e la produzione d’elettricità;
(d) la cooperazione industriale tra persone in Canada e in Svizzera;
(e) la formazione tecnica e l’accesso connesso agli equipaggiamenti e alla loro utilizzazione;
(f) la prestazione d’assistenza e di servizi tecnici, compreso lo scambio di periti e di specialisti; e
(g) la prospezione e la valorizzazione di risorse di uranio.
Art. III
(1) Le Parti incoraggiano e agevolano la cooperazione tra persone sotto la rispettiva giurisdizione nei campi interessati dal presente Accordo.
(2) Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, persone sotto la giurisdizione di una delle Parti possono fornire a o ricevere da persone sotto la giurisdizione dell’altra Parte materie nucleari, materie, equipaggiamenti e tecnologia secondo le condizioni commerciali usuali oppure secondo altre condizioni convenute dagli inte- ressati.
(3) Fatte salve le disposizioni del presente accordo, persone sotto la giurisdizione di una delle Parti possono impartire a persone sotto la giurisdizione dell’altra Parte una formazione tecnica riguardante l’applicazione della tecnologia nucleare a fini pacifi- ci, secondo le condizioni commerciali oppure secondo altre condizioni convenute dagli interessati.
(4) In conformità con le leggi e i regolamenti rispettivi, le Parti cercano di agevolare lo scambio di periti, di tecnici e di specialisti nell’ambito delle attività svolte in virtù del presente Accordo.
(5) Le Parti adottano tutte le precauzioni adeguate, conformemente alle rispettive leggi e regolamenti, per tutelare la riservatezza delle informazioni, compresi i segreti commerciali e industriali, trasferiti tra persone sotto la giurisdizione dell’una o dell’altra Parte.
(6) Le Parti possono, ove occorra e sotto riserva delle modalità da convenirsi reci- procamente, collaborare al livello della sicurezza e del disciplinamento della produ- zione d’energia nucleare, compresi (a) lo scambio d’informazioni e (b) la coopera- zione e la formazione tecnica.
(7) Nessuna Parte deve servirsi delle disposizioni del presente Accordo per procu- rarsi un vantaggio commerciale o per intervenire nei rapporti commerciali dell’altra Parte.
Art. IV
(1) Le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti, gli impianti e le informa- zioni cui si riferisce l’Accordo di cooperazione concluso il 6 marzo 19586 tra il Go- verno della Confederazione Svizzera e il Governo del Canada concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare saranno assoggettati al presente Accordo non appena sia scaduto quello precedente. Le autorità governative competenti allestiranno con- giuntamente l’elenco.
(2) Xxxxx decisione contraria delle Parti, le materie nucleari, le materie, gli equi- paggiamenti e la tecnologia di cui nell’allegato A sottostanno al presente Accordo.
(3) Le Parti possono, in circostanze specifiche non coperte dai paragrafi (1) e (2), applicare meccanismi diversi da quelli previsti nell’Accordo per (a) far rientrare elementi nel campo d’applicazione del presente Accordo oppure (b) far esulare ele- menti dal campo d’applicazione del presente Accordo. In ogni caso, occorre innan- zitutto un consenso scritto tra le Parti circa le condizioni d’applicabilità di tali mec- canismi.
(4) Le autorità governative competenti delle due Parti allestiscono procedure di no- tificazione e altre procedure amministrative per l’esecuzione delle disposizioni del presente articolo, compresi i principi di proporzionalità e d’equivalenza applicabili alle materie nucleari.
Art. V
Le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia assoggettati al presente Accordo sono trasferiti oltre la giurisdizione di una delle Parti al presente Accordo a una Parte terza unicamente con il consenso scritto dell’altra Parte. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l’applicazione di questa disposizione.
6 [RU 1958 726, 1965 886, 1969 598, 1972 233]
Art. VI
Le materie nucleari assoggettate al presente accordo possono essere arricchite in isotopo U 235 in una proporzione massima del venti (20) per cento o ritrattate sol- tanto con il consenso scritto delle due Parti. Questo consenso deve precisare le con- dizioni disciplinanti il deposito e l’impiego del plutonio o dell’uranio arricchito al venti (20) per cento al massimo. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l’applicazione di questa disposizione.
Art. VII
(1) Le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia assoggettati al presente Accordo non possono essere impiegati per fabbricare o per altrimenti acquistare armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi. L’utilizzazione, lo svi- luppo o l’applicazione dell’energia nucleare a fini pacifici comprende lo sviluppo, la fabbricazione, l’acquisto o l’esplosione di dispositivi nucleari.
(2) Riguardo alle materie nucleari, l’esecuzione degli obblighi di cui al paragrafo
(1) del presente articolo è verificata conformemente agli accordi di garanzia conclusi tra ciascuna delle Parti e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, come previ- sto nel TNP. Nondimeno, se per una ragione o in un momento qualsiasi l’Agenzia internazionale dell’energia atomica non amministra tali garanzie sul territorio di una delle Parti, quest’ultima deve immediatamente concludere con l’altra Parte un ac- cordo inteso ad approntare dette garanzie o un sistema di garanzie conforme ai prin- cipi e alle procedure del sistema di garanzie dell’Agenzia che preveda l’applicazione delle medesime a tutti gli elementi assoggettati al presente Accordo.
Art. VIII
(1) Le materie nucleari permangono assoggettate al presente Accordo:
(a) finché sia accertato che esse sono inutilizzabili o praticamente irricuperabili per essere trattate con una forma utilizzabile per qualsiasi attività nucleare pertinente secondo l’aspetto delle garanzie menzionate nell’articolo VII del presente Accordo. Le due Parti s’impegnano ad accertare le decisioni dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica prese conformemente alle disposizioni concernenti l’abrogazione di garanzie recate nell’accordo di ga- ranzie applicabili cui l’Agenzia partecipa;
(b) finché siano trasferiti fuori dalla giurisdizione della Parte assuntrice, con- formemente alle disposizioni dell’articolo V del presente Accordo; oppure
(c) finché le Parti non decidono diversamente.
(2) Le materie e gli equipaggiamenti permangono assoggettati al presente Accordo:
(a) finché non siano trasferiti fuori della giurisdizione della Parte assuntrice, conformemente alle disposizioni dell’articolo V del presente Accordo; op- pure
(b) finché le Parti non decidano diversamente.
(3) La tecnologia permane assoggettata al presente Accordo sinché le Parti non de- cidono diversamente.
Art. IX
(1) Ciascuna Parte adotta tutti i provvedimenti necessari, proporzionati alla minac- cia valutata periodicamente, onde assicurare la protezione fisica delle materie nu- cleari assoggettate al presente Accordo e applica almeno i livelli di protezione fisica di cui nell’allegato E del presente Accordo.
(2) Le Parti si consultano su domanda di una di esse in merito a questioni attinenti alla protezione fisica delle materie nucleari, delle materie, degli equipaggiamenti e della tecnologia assoggettati al presente Accordo, compresa la protezione fisica all’atto del trasporto internazionale.
Art. X
(1) Le Parti si consultano in ogni momento su domanda di una di esse per garantire l’esecuzione efficace degli obblighi del presente Accordo. L’Agenzia internazionale dell’energia atomica può essere invitata a partecipare a queste consultazioni su do- manda delle Parti.
(2) Le autorità governative competenti concludono accordi amministrativi per age- volare l’esecuzione efficace del presente Accordo e si consultano annualmente op- pure in qualsiasi altro momento su domanda di una delle Parti. Le consultazioni possono prendere la forma di uno scambio di corrispondenza.
(3) Su domanda, ciascuna Parte informa l’altra per scritto circa le conclusioni del rapporto più recente allestito dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica e ri- guardante le sue attività di verificazione sul territorio di detta Parte per quanto con- cerne le materie nucleari assoggettate al presente Accordo.
Art. XI
Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo che non fosse regolata mediante negoziati o in altro modo convenuto dalle Parti è sottoposta, a domanda di una Parte, a un tribunale arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri così designati cooptano il terzo che non può essere cittadino né dell’una né dell’altra Parte; questo terzo arbi- tro presiede il tribunale. Se, nei trenta (30) giorni successivi alla domanda d’arbi- trato, una Parte non avesse designato l’arbitro, l’altra Parte alla controversia può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro per la Parte che non l’avesse fatto. Se nei trenta (30) giorni successivi alla firma o alla nomina degli arbitri per le due Parti, non è stato designato il terzo arbitro, una delle Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nomi- nare il terzo arbitro. Tutte le decisioni sono prese con voto maggioritario di tutti i membri del tribunale arbitrale. La procedura è definita dal tribunale. Le decisioni del medesimo sono vincolanti per le Parti. La rimunerazione degli arbitri è disciplinata alla stessa stregua come quella dei giudici ad hoc della Corte internazionale di giu- stizia.
Art. XII
(1) Per l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si notificano mediante scambio di note l’adempimento delle rispettive prescrizioni costituzionali e legali. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio di note oppure, se queste ultime non sono scambiate nel medesimo giorno, alla data dell’ultima nota.
(2) Nonostante il paragrafo 2 dello Scambio di lettere del I’ dicembre 1971 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Canada per il rinnovo dell’Accordo di cooperazione del 6 marzo 19587 concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare, detto accordo cessa al momento dell’entrata in vigore del pre- sente Accordo. La cooperazione in corso secondo l’Accordo del 6 marzo 1958 è continuata conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
(3) Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti. Qualsiasi modificazione del presente Accordo entra in vigore se- condo le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo.
(4) Il presente Accordo rimane in vigore per trenta (30) anni e successivamente è rinnovato tacitamente sinché una delle Parti non abbia notificato all’altra con un preavviso di sei (6) mesi la decisione di denunciarlo e a meno che tale decisione non sia stata notificata sei (6) mesi prima della scadenza del periodo di trenta (30) anni.
(5) Nonostante la disdetta del presente Accordo, gli obblighi di cui al paragrafo (5) dell’articolo III e degli articoli IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI del presente Accor- do permangono in vigore finché le Parti non convengano diversamente.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il ventiduesimo giorno del mese di dicembre dell’anno 1987, in due esemplari, nella versione francese e inglese, ciascuna facente parimente fede.
Per il Per il
Consiglio federale svizzero: Governo del Canada: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
7 [RU 1958 726, 1965 886, 1969 598, 1972 233]
Allegato A
Materie nucleari, materie, equipaggiamenti e tecnologie assoggettati all’Accordo
(i) Le materie nuclari, le materie e la tecnologia trasferite tra le Parti, diretta- mente o per il tramite di Paesi terzi;
(ii) Le materie e le materie nucleari prodotte o trattate a partire da un equipag- giamento o mediante il medesimo assoggettato al presente Accordo;
(iii) Le materie nucleari prodotte o trattate da o con qualsiasi materia nucleare o materia assoggettata al presente Accordo;
(iv) Gli equipaggiamenti trasferiti tra le Parti, direttamente o per il tramite di Paesi terzi, che non sono stati notificati dalla Parte cedente e accettati dalla Parte assuntrice, prima del trasferimento, come assogettati all’Accordo. Tali notificazioni e accettazioni possono essere fornite dalle autorità governative competenti;
(v) Gli equipaggiamenti che la Parte assuntrice oppure la Parte cedente dopo consultazione con la Parte assuntrice ha designato come concepiti, costruiti o gestiti da o con tecnologia menzionata in (i) oppure dati tecnici ottenuti in virtù degli equipaggiamenti menzionati in (iv). Senza limitare il carattere generale di quanto precede, gli equipaggiamenti che rispondono contempo- raneamente ai tre criteri seguenti:
(a) sono dello stesso tipo come gli equipaggiamenti menzionati in (iv) (i procedimenti di concezione, di costruzione o di funzionamento sono essenzialmente fondati sui medesimi procedimenti chimici o fisici op- pure procedimenti analoghi come convenuto per scritto fra le Parti pri- ma del trasferimento degli equipaggiamenti di cui in (iv));
(b) sono designati come tali dalla Parte assuntrice o da quella cedente dopo consultazione con la Parte assuntrice; e
(c) sono messi in servizio per la prima volta in un luogo assoggettato alla giurisdizione della Parte assuntrice, nel termine di 20 anni successivi alla data dell’entrata in servizio iniziale degli equipaggiamenti di cui al capoverso (a).
Equipaggiamenti
Allegato B
1) Reattori nucleari che possono funzionare in modo da ottenere una reazione di fissione a catena automantenuta e controllata, eccettuati i reattori di po- tenza nulla, in quanto definiti come reattori la cui produzione massima pre- vista di plutonio non supera i 100 g per anno.
Un «reattore nucleare» comporta essenzialmente i pezzi che si trovano all’interno della vasca del reattore oppure che sono fissati direttamente alla medesima, l’equipaggiamento che controlla il livello della potenza nel nu- cleo e i componenti che rinchiudono normalmente il fluido termoconvo- gliatore primario del nucleo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o che permettono la sua regolazione.
Non si prevede l’esclusione dei reattori che sarebbe ragionevolmente possi- bile modificare in modo da produrre una quantità di plutonio sensibilmente superiore a 100 g l’anno. 1 reattori concepiti per un funzionamento conte- nuto a livelli di potenza elevati, indipendentemente dalla capacità di produ- zione di plutonio, non sono considerati «reattori di potenza nulla».
2) Vasche di pressione per reattori: vasche metalliche, sotto forma di unità complete o di importanti elementi prefabbricati, specialmente concepite o preparate per contenere il nucleo di un reattore nucleare di cui in (1) e in grado di resistere alla pressione di regime del fluido termoconvogliatore primario.
La piastra di copertura di una vasca di pressione di reattore è un elemento prefabbricato importante per siffatta vasca.
3) Sistemazione interna di un reattore: colonne e piastre di supporto del nucleo e di altri pezzi contenuti nella vasca, tubi guida per barre di comando, schermi termici, deflettori, piastre a griglia del nucleo, piastre del diffusore ecc.
4) Macchine per il carico e lo scarico del combustibile nucleare: materiale dì manutenzione specialmente concepito e preparato per introdurre o estrarre il combustibile di un reattore nucleare secondo la definizione di (1) e che può essere impiegato durante il funzionamento oppure che sia dotato di disposi- tivi tecnici perfezionati di collocamento o di allineamento al fine di consen- tire operazioni complesse di carico in fase spenta o in fase di combustione oppure di accedervi.
5) Barre di comando per reattori: Xxxxx specialmente concepite o preparate per regolare la velocità di reazione in un reattore nucleare di cui in 1).
Questi pezzi comprendono, oltre all’assorbitore di neutroni, dispositivi di supporto o di sospensione del medesimo qualora siano forniti separatamente.
6) Tubi di forza per reattori: tubi specialmente concepiti o preparati per conte- nere gli elementi combustibili e il fluido termoconvogliatore primario di un reattore di cui in (1), a pressioni di regime superiori a 50 atmosfere.
7) Tubi di zirconio: zirconio metallico e leghe a base di zirconio, sotto forma di tubi o assemblaggi di tubi in quantità superiori a 500 kg per anno, special- mente concepiti o preparati per essere utilizzati in un reattore di cui in (1) e in cui il rapporto afnio/zirconio è inferiore a 1/500 parti in peso.
8) Pompe del circuito di raffreddamento primario: pompe specialmente conce- pite o preparate per far circolare il fluido termoconvogliatore primario per reattori nucleari di cui in (1).
9) Officine di ritrattamento di elementi combustibili irradiati, ed equipaggia- mento specialmente concepito o preparato per tale scopo.
L’espressione «officina di ritrattamento di elementi combustibili irradiati» ingloba gli equipaggiamenti e i componenti che entrano normalmente in contatto diretto con il combustibile irradiato e servono a controllarlo diret- tamente come anche i principali flussi di materie nucleari e di prodotti di fis- sione durante il trattamento. Si ritiene secondo lo stato attuale della tecnolo- gia che l’espressione «ed equipaggiamenti specialmente concepiti o preparati a tal fine» non s’applica ai due elementi seguenti dell’equipaggiamento:
a) macchine per sezionare gli elementi combustibili irradiati: dispositivi telecomandati specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un’officina di ritrattamento di cui sopra e destinati a sezionare, trancia- re o tagliare assemblaggi, fasce o barre di combustibile nucleare irra- diato;
b) recipienti a geometria anticritica (di piccolo diametro, anulari o appiat- titi) specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un’of- ficina di ritrattamento di cui sopra, al fine di sciogliere combustibile nucleare irradiato, capaci dì resistere a liquidi fortemente corrosivi di alta temperatura e per cui carico e manutenzione possono essere fatti a distanza.
10) Officine di fabbricazione d’elementi combustibili: l’espressione «officina di fabbricazione d’elementi combustibili» comprende l’equipaggiamento:
a) che entra normalmente in contatto diretto con il flusso di materie nu- cleari, lo tratta direttamente o ne garantisce la regolazione; oppure
b) che garantisce la sigillatura delle materie nucleari all’interno della guaína; e
c) il gioco completo d’articoli destinati alle operazioni surriferite come anche diversi articoli che servono a qualsiasi delle operazioni surriferite come anche ad altre operazioni di fabbricazione di combustibile, in particolare alla verifica dell’integrità della guaína o della sua tenuta come anche della finitura del combustibile sigillato.
11) Equipaggiamenti, diversi dagli strumenti d’analisi, specialmente concepiti o preparati per la separazione di isotopi dell’uranio: l’espressione «equipag- giamenti, diversi dagli strumenti d’analisi, specialmente concepiti o prepa-
rati per la separazione di isotopi dell’uranio» ingloba ciascuno dei principali elementi dell’equipaggiamento specialmente concepiti o preparati per le operazioni di separazione. Questi elementi comprendono:
– barriere di diffusori gassosi,
– casse di diffusori gassosi,
– assemblaggi di centrifughe gassose resistenti alla corrosione da parte dell’UF 6,
– gruppi di separazione mediante ugelli (jet nozzle),
– gruppi di separazione mediante vortex,
– grandi compressori a centrifuga o assiali resistenti alla corrosione da parte dell’UF 6,
– dispositivi speciali a tenuta stagna per questi compressori.
12) Officine di produzione d’acqua pesante: un’«officina di produzione d’acqua pesante» include l’officina e gli equipaggiamenti specialmente concepiti per l’arricchimento del deuterio o dei suoi composti chimici come anche qual- siasi parte significativa di componenti essenziali al funzionamento del- l’officina.
13) Qualsiasi componente maggiore o componente degli articoli elencati in 1) a 12).
Materie
Allegato C
1) Deuterio e acqua pesante: il deuterio e qualsiasi composto del medesimo in cui il rapporto deuterio/idrogeno supera 115000, destinati ad essere utilizzati in un reattore nucleare di cui al paragrafo (1) dell’allegato B in quantità su- periore ai 200 kg d’atomi di deuterio durante qualsiasi periodo di dodici me- si.
2) Grafite di qualità nucleare: grafite in grado di purezza superiore a 5 parti per milioni di equivalente di boro e di una densità superiore a 1,50 g per centimetro cubo, in quantità superiore a 30 t metriche durante qualsiasi pe- riodo di dodici mesi.
Allegato D
Articolo XX dello Statuto dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica8
Definizioni
Ai fini del presente Statuto:
1) Per «prodotto fissile speciale» s’intende il plutonio 239; l’uranio 233; l’uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più isotopi di cui sopra; altri prodotti fissili che il Consiglio dei governatori designerà periodicamente. Nondimeno, il termine «prodotto fissile speciale» non si applica alle materie grezze.
2) Per «uranio arricchito in uranio 235 o 233» va inteso l’uranio che contiene uranio 235 oppure uranio 233 nonché entrambi in quantità tale che il rap- porto tra la somma di questi due isotopi e l’isotopo 238 sia superiore al rap- porto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale.
3) Per «materia grezza» va inteso l’uranio contenente un miscuglio di isotopi reperibili in natura. L’uranio il cui tenore in U 235 è inferiore al normale; il torio; tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di lega, di composti chimici o di concentrati; qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie surriferite in concentrazioni stabilite di volta in volta dal Consiglio dei governatori; altre materie che il Consiglio dei governatori de- signerà di volta in volta.
8 RS 0.732.011
Livelli di protezione fisica convenuti
Allegato E
I livelli di protezione fisica convenuti garantiti dalle autorità governative competenti per l’utilizzazione, il deposito e il trasporto di materie elencate nella tavola allegata comprendono almeno le caratteristiche di protezione seguenti:
Categoria III
Utilizzazione e deposito all’interno di una zona il cui accesso è controllato.
Trasporto con precauzioni speciali comprendenti accordi prestabiliti tra il mittente, il destinatario e il vettore, nonché, nel caso di un trasporto internazionale, un accor- do prestabilito tra gli Stati, in cui sia precisata l’ora, il luogo e le procedure di trasfe- rimento nonché la responsabilità del trasporto.
Categoria II
Utilizzazione e deposito all’interno di una zona protetta il cui accesso è controllato ovverosia in una zona collocata sotto la permanente sorveglianza di guardie o di di- spositivi elettronici e recinta da una barriera fisica con un numero limitato di punti di entrata adeguatamente sorvegliati, oppure qualsiasi zona che abbia un livello di protezione fisica equivalente.
Trasporto con precauzioni speciali comprendenti accordi prestabiliti tra mittente, destinatario e vettore, nonché, nel caso di un trasporto internazionale, un accordo prestabilito tra gli Stati, in cui è precisata l’ora, il luogo e le procedure di trasferi- mento e la responsabilità del trasporto.
Categoria I
Le materie che rientrano in questa categoria sono protette con sistemi della massima fidatezza contro qualsiasi utilizzazione non autorizzata:
Utilizzazione e deposito in una zona altamente protetta, ovverosia una zona protetta così come definita per la categoria II, il cui accesso è limitato alle persone per cui è stato accertato che presentano tutte le garanzie in materia di sicurezza, collocata sotto la vigilanza di guardie in stretto collegamento con forze d’intervento appro- priate. 1 provvedimenti specifici adottati in quest’ambito dovrebbero avere come finalità di intercettare e prevenire qualsiasi attacco o penetrazione non autorizzata, nonché qualsiasi prelievo non autorizzato di materie.
Trasporto con le precauzioni speciali così come sono definite per il trasporto delle materie delle categorie II e III e inoltre sotto la sorveglianza costante di scorte in condizioni che garantiscono uno stretto contatto con adeguate forze di intervento.
Usi pacifici dell’energia nucleare – Acc. con il Canada | 0.732.923.2 | ||
Classificazione delle materie nucleari | Tavola | ||
Materie Forme | Categorie | ||
I | II | III | |
1. Plutonio1) Non irradiato 2) | 2 kg o più | meno di 2 kg ma oltre 500 g | 500 g o meno3) |
2. Uranio 235 Non irradiato 2)
– uranio arricchito al 20% in 235U e oltre
– uranio arricchito al 10%
in 235U, ma a meno del 20%
– uranio arricchito rispetto all’uranio naturale ma a meno del 10%
in 235U 4)
5 kg o più
–
–
meno di 5 kg ma più di 1 kg 10 kg o più
–
1 kg o meno3) meno di 10 kg3) 10 kg o più
3. Uranio 233 Non irradiato2) 2 kg o più meno di 2 kg oltre 500 g 500 g o meno3)
4. Combustibile irradiato
Uranio naturale o impoverito, torio o combustibile legermente arricchito (tenore in prodotto fissile inferiore al 10%) 5) 6)
1) Designato come nella lista convenuta.
2) Materia non irradiata in reattore oppure irradiata in reattore ma a un livello uguale o inferiore a 100 rad/ora a un metro, senza protezione.
3) Una quantità inferiore a quella radiologicamente importante è esentata da protezione.
4) L’uranio naturale, l’uranio impoverito, il torio e la quantità d’uranio arricchito a meno del 10% non rientranti nella categoria III dovranno essere protetti secondo una prudente prassi gestionale.
5) Il livello di protezione è raccomandato; tuttavia le Parti hanno facoltà di applicare un’altra categoria di protezione fisica, in funzione delle circostanze.
6) Altro combustibile che per il suo tenore in materia fissile rientra nella categoria I o II prima dell’irradiazione ma può essere classificato nella categoria immediatamente inferiore se il livello di radiazione supera 100 rad/ora a un metro, senza protezione.
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Scambi di lettere del 22 dicembre 0000
Xxxxx, 22 dicembre 0000
X. X. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx
Berna
Eccellenza,
Mi onoro d’accusare ricevuta della Sua lettera del 22 dicembre 1987 del tenore se- guente:
«Mi onoro di riferirmi all’Accordo di cooperazione tra il Governo del Cana- da e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare, firmato a Berna il 22 dicembre 1987 (dappresso Ac- cordo).
L’articolo V dell’Accordo stipula che «le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia assoggettati al presente Accordo sono trasfe- riti oltre la giurisdizione dì una delle Parti al presente Accordo a una Parte terza unicamente con il consenso scritto dell’altra Parte. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l’applicazione di questa disposi- zione». Ho l’onore di proporre quanto segue:
a) nel caso dell’uranio naturale, dell’uranio impoverito, di altre materie grezze, dell’uranio arricchito a meno del 20 per cento in isotopo U-235 e dell’acqua pesante, il Canada autorizza il futuro trasferimento di que- ste materie e materie nucleari a Parti terze da parte della Svizzera fuori della propria giurisdizione a condizioni che:
i) il Canada abbia indicato per scritto periodicamente che ritenga ac- cettabili dette Parti terze; e
ii) la Svizzera, per ogni trasferimento, informi la Parte terza che le materie e le materie nucleari trasferite sottostanno alle disposizioni di un accordo di cooperazione nucleare con il Canada; e
iii) la Svizzera sottoponga all’Accordo le materie e materie nucleari trasferite da una Parte terza che ha identificato le materie e materie nucleari come assoggettate alle disposizioni di un accordo di co- operazione nucleare con il Canada; e
iv) per questi trasferimenti siano state stabilite procedure di notifica- zione e di rapporto, accettabili per le autorità governative compe- tenti del Canada e della Svizzera;
b) i trasferimenti a Parti terze diverse da quelle di cui in a) permangono subordinati al consenso scritto da parte canadese;
c) nel caso in cui la Svizzera non si conformasse alle disposizioni del pre- sente scambio di lettere, il Canada ha diritto di porre fine a tutto il pre- sente Accordo o a una parte del medesimo.
In applicazione dell’articolo V dell’Accordo, il Canada autorizza con il pre- sente scambio di lettere il trasferimento, per un periodo qualsiasi di dodici
(12) mesi a qualsiasi Stato partecipante al Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, di materie nucleari e quantità seguenti:
i) materie fissili speciali (fino a 50 g effettivi);
ii) uranio naturale (fino a 500 kg);
iii) uranio impoverito (fino a 1000 kg); e
iv) torio (fino a 1000 kg).
Le autorità governative competenti allestiscono le procedure per la stesura di rapporti al fine dell’esame dell’applicazione della presente disposizione.
Se la Svizzera è d’accordo con le disposizioni che precedono, ho l’onore di proporre che la presente lettera, le cui versioni francese e inglese fanno pa- rimente fede, come anche la risposta di Xxxxxx Eccellenza costituiscano un accordo per agevolare l’applicazione dell’articolo V dell’Accordo di coope- razione tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero riguardo all’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare, firmato a Berna, il 22 dicem- bre 1987. Il presente Accordo entrerà in vigore contemporaneamente con l’Accordo tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concer- nente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare e permarrà in vigore come il medesimo».
Ho l’onore d’informarla, in risposta, che la Svizzera è d’accordo con quanto precede e Le confermo che la Sua lettera del 22 dicembre 1987 e la presente risposta costi- tuiscono un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore contemporanea- mente con l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada con- cernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare e permarrà in vigore come quest’ultimo.
Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx, 00 dicembre 0000
X. X. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx
Berna
Eccellenza,
Ho l’onore d’accusare ricevuta della Sua lettera del 22 dicembre 1987 del tenore seguente:
«1. Ho l’onore di riferirmi all’Accordo di cooperazione tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare firmato a Berna il 22 dicembre 1987 (dappresso Ac- cordo).
2. L’articolo VI dell’Accordo stipula quanto segue:
«Le materie nucleari assoggettate al presente Accordo sono arricchite in isotopo U 235 in una proporzione massima del 20 (venti) per cento o ritrat- tate soltanto con il consenso scritto delle due Parti. Questo consenso deve precisare le condizioni disciplinanti il deposito e l’utilizzazione del plutonio o dell’uranio arricchito al 20 (venti) per cento al massimo. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l’applicazione di questa disposi- zione.»
3. Rappresentanti dei due Goveni hanno tenuto discussioni su problemi di non proliferazione vincolati al ritrattamento di combustibile usato come an- che al deposito e all’impiego successivo di plutonio e hanno allestito delle direttive cui i due Governi possono aderire e garantire sostegno. Queste di- rettive sono le seguenti:
a) la Parte che prevede il ritrattamento come anche il deposito e l’utilizzazione di plutonio deve aver assunto un impegno effettivo in materia di non proliferazione e dovrà attenervisi;
b) tutte le materie nucleari oggetto di un impegno d’utilizzazioni pacifiche in impianti di ritrattamento e di deposito e di utilizzazione del plutonio devono essere assoggettate alle garanzie dell’AIEA;
c) tutte le materie nucleari oggetto di un impegno d’utilizzazioni pacifiche in impianti di ritrattamento e in attività ulteriori di deposito e di utiliz- zazioni, compresi i trasporti vincolati a queste attività, devono essere assoggettate ad adeguate misure di protezione fisica;
d) dovranno essere istaurate fra le Parti procedure reciproche e soddisfa- centi di notificazione e di allestimento di rapporti;
e) una descrizione del programma d’energia nucleare in corso e progettato comprendente in particolare una descrizione minuziosa della politica seguita e del quadro legale e regolamentare riguardo al ritrattamento come anche al deposito e all’utilizzazione di plutonio dovrà essere for- nita dalla Parte che prevede siffatte attività;
f) le Parti devono convenire di procedere periodicamente e tempestiva- mente a consultazioni durante le quali fra l’altro l’informazione fornita in applicazione della direttiva e) sarà aggiornata e le modificazioni im- portanti del programma d’energia nucleare saranno considerate con la massima attenzione possibile;
g) il ritrattamento come anche il deposito e l’utilizzazione di plutonio do- vranno iniziare soltanto dopo aver ricevuto l’informazione concernente il programma d’energia nucleare della Parte interessata, dopo aver rice- vuto o messo in atto gli impegni, gli accordi e le altre informazioni ri- chiesti dalle direttive e dopo che le Parti abbiano convenuto che il ri- trattamento come anche il deposito e l’utilizzazione del plutonio fanno parte integrante del programma d’energia nucleare descritto; quando è proposto di procedere al ritrattamento, al deposito o all’utilizzazione di plutonio senza che siano adempiute queste condizioni, l’operazione potrà essere attuata unicamente se le Parti avranno convenuto, in una consultazione che deve essere indetta rapidamente, di studiare una sif- fatta proposta; e
h) il ritrattamento nonché il deposito e l’utilizzazione di plutonio previsti non possono essere attuati sinché l’impegno preso in materia di non proliferazione dalla Parte interessata permane immutato e che è onorato l’impegno preso alla direttiva f) di procedere periodicamente e in tempo utile a consultazioni.
4. Prendo nota che il Canada e la Svizzera hanno convenuto che le finalità delle direttive surriferite sono state conseguite. Noto inoltre che, in qualità di Parte al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, la Svizzera ha pre- so in materia di non proliferazione un impegno effettivo e che ha assogget- tato tutte le materie nucleari alle garanzie dell’AIEA. Noto parimente che la Svizzera ha assoggettato tutte le materie nucleari a provvedimenti adeguati di protezione fisica e che ha fornito al Canada una descrizione del proprio programma d’energia nucleare in corso e progettato e che son state determi- nate procedure mutualmente soddisfacenti riguardanti la notificazione e l’allestimento di rapporti. Noto inoltre che il Canada e la Svizzera conven- gono di procedere periodicamente in tempo utile a consultazioni come previ- sto nella direttiva f).
5. Noto che il Canada e la Svizzera riconoscono che la separazione, il depo- sito, il trasporto e l’utilizzazione di plutonio richiedono provvedimenti spe- ciali per ridurre il rischio di proliferazione nucleare; essi hanno risolto di continuare con il loro sostegno in favore allo sviluppo di garanzie interna- zionali e di altri provvedimenti di non proliferazione attinenti al ritratta- mento come anche al deposito e all’utilizzazione del plutonio, compreso un sistema internazionale efficace e generalmente ammesso di deposito del plutonio; riconoscono la funzione assunta dal ritrattamento nello sfrutta- mento massimale delle risorse disponibili, nella gestione di materie conte- nute nel combustibile usato o in altre utilizzazioni pacifiche non esplosive, compresa la ricerca, specialmente nel contesto di importanti programmi di energia nucleare; desiderano che l’Accordo sia posto in atto in modo preve-
dibile e pratico tenendo in considerazione la volontà di assumere la conti- nuazione delle finalità di non proliferazione e i bisogni a lungo termine dei programmi d’energia nucleare delle Parti.
6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 e in rapporto con l’articolo VI dell’Accordo, il Canada accetta con la presente che le materie nucleari as- soggettate all’Accordo siano ritrattate e che il plutonio sia depositato e uti- lizzato nel quadro del programma d’energia nucleare, in corso e progettato, descritto e aggiornato periodicamente da parte della Svizzera. Trattandosi dell’articolo V dell’Accordo, il Canada accetta inoltre con la presente che le materie nucleari assoggettate all’Accordo siano trasferite per il ritrattamento fuori della giurisdizione della Svizzera. Il Canada conferma inoltre con la presente che il ritrasferimento di queste materie nucleari alla Svizzera da parte di un Paese terzo può essere attuato dopo il ritrattamento.
7. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano unicamente alle condizioni seguenti:
a) quando il ritrattamento, il deposito, l’utilizzazione, il trasferimento e il ritrasferimento di cui si tratta siano parte integrante del programma d’energia nucleare in corso e progettato della Svizzera, descritto e ag- giornato all’occorrenza dalla medesima;
b) sinché permane in vigore per quanto concerne la Svizzera l’Accordo e il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari;
c) sinché si tengono in tempo utile consultazioni su problemi vincolati all’applicazione dell’Accordo, poiché dette consultazioni debbono in particolare servire all’aggiornamento regolare e a fornire ragguagli su tutti i mutamenti significativi che si riferiscono alla descrizione del pro- gramma d’energia nucleare in corso e progettato dalla Svizzera, de- scritto e aggiornato periodicamente dalla medesima;
d) sempreché, nel caso di un trasferimento fuori della giurisdizione svizze- ra a destinazione di un Paese terzo o di un gruppo di Paesi di materie nucleari assoggettate all’Accordo per il ritrattamento, le materie nuclea- ri di cui si tratta siano assoggettate a un accordo di cooperazione nu- cleare tra il Canada e i Paesi terzi o gruppo di Paesi e che un accordo riguardante il ritrattamento sia in vigore tra il Canada e detto Paese ter- zo o gruppo di Paesi.
8. L’articolo VI dell’Accordo stipula che le materie nucleari assoggettate all’Accordo sono arricchite in isotopo U 235 in una proporzione del venti per cento o al massimo con il consenso scritto delle due Parti. Mi onoro di proporre che le Parti convengano di consultarsi nel termine di quaranta gior- ni a contare dalla ricezione di una domanda da una delle Parti per studiare proposte di condizioni, da convenirsi per scritto, per cui le materie nucleari assoggettate all’Accordo potranno essere arricchite al venti per cento o oltre o per cui l’uranio arricchito al venti per cento o oltre potrà essere depositato
o utilizzato.
9. Ho l’onore di confermare che i documenti recanti la descrizione del pro- gramma d’energia nucleare, in corso e progettato, della Svizzera rimangono confidenziali tra le Parti.
Se la Svizzera è d’accordo con le disposizioni che precedono, ho l’onore di proporre che la presente lettera, le cui versioni francese e inglese fanno pa- rimente fede, come anche la risposta di Xxxxxx Eccellenza costituiscano un accordo riguardante l’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo di coopera- zione tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare, firmato a Berna, il 22 dicem- bre 1987. Il presente accordo entrerà in vigore contemporaneamente con l’Accordo tra il governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concer- nente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare e permarrà in vigore come quest’ultimo.»
In risposta, mi onoro di informarla che la Svizzera è d’accordo con quanto precede e Le confermo che la Sua lettera del 22 dicembre 1987 e la presente risposta costitui- scono un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore contemporaneamente con l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada concernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare e permarrà in vigore come quest’ultimo.
Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx