UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINODIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE |
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA SOCIETÀ (1)…………… PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, APPARECCHIATURE E PERSONALE DEL ………………………. (2) E PER L’EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE ALLA RICERCA SCIENTIFICA DI COMUNE INTERESSE. (3)
PREMESSO
- che la Società ……………., con sede legale in ………………………… opera nel settore del ;
- che la Società stessa è stata costituita come (oppure ha ottenuto il riconoscimento di) “SPIN OFF” (accademico o universitario) con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del ………………. e del ……………………………
(4)
- che presso il dell’Università degli Studi di Torino opera/no gruppo/i di ricerca
in settori affini a quelli oggetto dell’attività della Società ;
- che è interesse della Società usufruire delle conoscenze scientifiche e
utilizzare le strutture e le apparecchiature scientifiche esistenti presso il ai fini
dello sviluppo della propria attività ovvero quale forma di partecipazione sociale;
- che è interesse del svolgere attività di ricerca nei settori in cui opera la Società
……………………………… sia per sviluppare in termini applicativi le ricerche svolte al proprio interno sia per consentire al personale in formazione per la ricerca (dottorandi, xxxxxxxx, assegnisti), ma anche a ricercatori strutturati, di applicare in contesti produttivi le conoscenze acquisite nell’ambito della propria attività di ricerca;
- che la Società ………………………… e l’Università degli Studi di Torino intendono regolare i rapporti che verranno ad instaurarsi nei modi ed alle condizioni di cui alla presente convenzione
VISTO
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 3106 del 26 settembre 2017 e s.m.i.;
- il Regolamento sull’approvazione degli SPIN OFF dell’Università ed accademici emanato con D.R. n. 1871 dell’8 giugno 2017;
- l’atto costitutivo della Società………………..a rogito Notaio
………………………………., rep. ……….. del ;
ACQUISITI
- il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di nella
seduta del ………………
- il parere positivo da parte del Senato Accademico nella seduta del e
l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Torino nella seduta del e l’autorizzazione alla stipula del presente atto;
TRA
L’Università degli Studi di Torino, C.F.: 80088230018, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 0 (di seguito definita “università”) in persona del Rettore pro tempore e legale rappresentante, Xxxx.
Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a …. il …… e
La Società………………………………, C.F.: ……………………………, con sede legale in
……………., Via …………………………… (di seguito definita “società”) in persona del
………… e legale rappresentante……………………... nato a ….. il……..
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Locali
L’università concede alla Società, per la realizzazione delle proprie attività, l’uso degli spazi situati nel ..................... di …………………………………. (di seguito definito “ ”)
come meglio specificati nell’allegato 1 e annessa planimetria e assume, in quanto proprietaria degli immobili, tutti gli oneri di funzionamento (manutenzione, vigilanza), ad eccezione della pulizia, del riscaldamento/condizionamento, delle utenze (telefono, gas luce, acqua) e della rete informatica.
Qualsiasi intervento sui locali e sugli impianti concessi in uso deve essere concordato tra il
..................... e la Società.
Gli oneri a carico della Società derivanti dal presente articolo sono stabiliti annualmente come previsto dal successivo art. 6.
Art. 2 – Attrezzature
Il ..................... concede alla Società, per la realizzazione delle proprie attività, l’uso delle attrezzature scientifiche e di ufficio come descritte in allegato (xxx.xx 2), concordando con la Società i tempi e le modalità di utilizzazione.
Con scambio di lettere tra il e la Società sono fissati annualmente i tempi e le
modalità di utilizzazione nonchè gli oneri a carico di ciascuna delle parti, ivi compresa la ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le quote di ammortamento e i canoni di utilizzo.
Art. 3 – Personale
Sulla base di appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, l’Università potrà disporre, con il consenso dell’interessato e della struttura di appartenenza, l’assegnazione temporanea di personale presso la Società (Tabella allegato 3).
Durante tali periodi il personale mantiene, a tutti gli effetti, la dipendenza dall’Università e le relative coperture assicurative di cui fruisce presso l’Ateneo stesso.
Il personale docente e ricercatore a tempo pieno può collaborare con la Società, fatto salvo l’assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e di didattica come definiti dai competenti organi accademici, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti universitari.
La collaborazione del personale docente, ricercatore e del personale tecnico e amministrativo comporta, in ogni caso, il rimborso da parte della Società all’Università della somma equivalente alla quota parte del costo stipendiale aziendale al periodo di tempo trascorso
presso la Società, oltre agli oneri accessori (buoni mensa, assicurazione, etc.), sulla base delle tabelle stipendiali allegate alla presente convenzione (allegato 4) per farne parte integrante.
I dipendenti dell’Università che operano presso lo spin-off devono presentare i prodotti scientifici dello spin-off con la doppia affiliazione, sia dello spin-off sia del ………….....................
Art. 4 – Variazioni
Le variazioni riguardanti le superfici, le apparecchiature e le attrezzature assegnate in uso alla società, descritte negli allegati 1 e 2 alla presente convenzione, potranno essere adottate con provvedimento del Direttore del ..................... sentito il Consiglio di ......................
Analogamente potrà essere modifica la tabella allegato 3 relativa all’assegnazione di personale di cui al precedente art. 3.
La modifica degli allegati non comporta necessariamente la modifica della presente convenzione.
Art. 5 – Sicurezza sul lavoro
L’Università e la Società promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i Datori di lavoro a cui afferisce il personale presente nei locali di cui all’art. 1, effettuano la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla vigente normativa, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
Tale valutazione sarà comunicata all’altro contraente per le opportune azioni comuni e di coordinamento, da contrattare in sede locale. In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
I lavoratori presenti nei locali suddetti o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc. devono attenersi alle norme e regolamenti ivi vigenti.
Ai dipendenti o equiparati di entrambe le parti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, da parte dei rispettivi Datori di lavoro.
La sorveglianza sanitaria del personale universitario o equiparato di cui all’art. 3 è assicurata dal medico competente e/o autorizzato dell’Università.
La sorveglianza sanitaria del personale della Società è affidata al medico competente della Società.
La sorveglianza fisica per i rischi connessi ad attività di laboratorio chimico, qualora si utilizzino radiazioni ionizzanti, su tutto il personale che svolge a qualunque titolo attività di ricerca presso la Società è assicurata dall’Università.
Art. 6 – Impegni della Società
La società si impegna a:
a. promuovere e sostenere, su richiesta del , la valorizzazione delle conoscenze e
dei risultati acquisiti presso il contribuendo alle procedure di brevettazione e di
sfruttamento economico dei risultati medesimi;
b. acquisire le risorse umane e materiali necessarie a garantire il puntuale svolgimento delle proprie attività, assicurando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori, garantendo la totale estraneità dell’Università da qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra la Società e il personale impiegato;
c. rimborsare all’Università il costo delle utenze di cui all’art. 1, delle pulizie e del riscaldamento/condizionamento relativamente agli spazi avuti in uso. Tali spese verranno ripartite sulla base di criteri che rapportino il costo al driver di spesa corrispondente (pulizia: costo al metro quadro, riscaldamento: costo al metro cubo, energia: costo al Kw consumato).
Tali spese devono essere comunicate alla Società entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario;
x. xxxxxxxxxx all’università il costo medio al metro quadro relativo ai locali concessi in uso, sulla base della tariffa di € ….., così come stabilito dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del ………;
e. rimborsare all’Università i costi del personale come previsto al precedente art. 3;
f. rimborsare all’Università quota parte del costo di ammortamento delle apparecchiature concesse in uso, avuto riguardo alla percentuale di utilizzo delle stesse e gli eventuali canoni di utilizzo delle stesse;
g. esporre il logo dell’Università in tutte le occasioni, ivi comprese quelle di promozione e pubblicità, subordinando queste ultime alla preventiva autorizzazione dell’Università;
h. svolgere l’attività affidatagli nel pieno rispetto della vigente normativa, anche comunitaria, generale e di settore;
i. assumere nei confronti dell’Università la responsabilità della corretta amministrazione delle risorse affidate e ogni altra forma di responsabilità derivante dalle attività svolte.
I rimborsi da parte della società saranno erogati come segue:
- anticipo del 40% dei costi stimati entro il 31 marzo
- un ulteriore 40% entro il 31 ottobre
- il saldo a chiusura dell’anno finanziario
Art. 7 – Garanzie assicurative
L’università provvede ad assicurare i beni di sua proprietà immobili e mobili concessi in uso di cui agli Allegati 1 e 2 contro tutti i rischi derivanti da danni accidentali e da furto, inserendo sulla propria polizza assicurativa una clausola di rinuncia all’azione di rivalsa a favore della società. La Società stipula una polizza con primaria compagnia assicurativa per la copertura della responsabilità civile dei suoi amministratori, soci, dipendenti, nonché di ogni altro collaboratore e/o consulente interno o esterno, nei confronti di terzi e/o dei dipendenti stessi (lesioni alle persone e cose, extracontrattuale della società con massimale di € 5.000.000,00). Il personale e/o i soggetti operanti per conto dell’Università dovranno essere considerati terzi ai fini della R.C. extracontrattuale. I dipendenti dell’Università di Torino devono essere considerati terzi ai fini della R.C. extracontrattuale
Rimane a carico della Società l’assicurazione contro danni accidentali e furto di eventuali beni a qualsiasi titolo detenuti introdotti nei locali dell’Università. Per tali beni la società si impegna inderogabilmente ad inserire sulla propria polizza assicurativa una clausola di rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.
Art. 8 – Collaborazione scientifica
Qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti, con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, previa deliberazione dei competenti organi del e della Società, potranno
essere attivate ricerche su argomenti di comune interesse,
L’atto aggiuntivo conterrà tutti gli elementi necessari al corretto svolgimento delle attività di ricerca e, in particolare, disciplinerà:
a) La messa a disposizione di risorse finanziarie, risorse umane e di quant’altro necessario al corretto e regolare svolgimento delle attività concordate
b) Le modalità di divulgazione e utilizzazione dei risultati scientifici fermo restando il comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati delle attività concordate.
c) Il regime per l’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti nonché per le eventuali pubblicazioni che saranno comunque subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
Art. 9 – Formazione dei ricercatori
Al fine di favorire lo scambio di esperienze, finalizzato ad una migliore formazione dei ricercatori, la Società potrà ospitare per periodi concordati con la struttura competente e senza oneri per l’Università, dottorandi di ricerca e/o assegnisti di ricerca al fine di fare acquisire loro le tecniche e le esperienze in uso presso società che operano direttamente nel contesto produttivo, anche allo scopo di un successivo inserimento nel mondo del lavoro. Il periodo di formazione c/o la Società deve essere chiaramente correlato sia alle attività della Scuola di Dottorato sia al tema di ricerca della tesi del dottorando e i risultati ottenuti dal dottorando in tale esperienza non devono essere vincolati dalla segretezza per eventuali brevetti in quanto tale procedura è lesiva della attività propria del dottorato di ricerca
In tale ambito la Società potrà finanziare in tutto o in parte borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca e altre tipologie di borse di studio, sino ad eventuali finanziamenti per ruoli di docenza universitaria, secondo la normativa vigente.
Art. 10 – Decorrenza, Durata, scioglimento
La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere rinnovata per un uguale periodo d’intesa tra le parti.
Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di preavviso scritto di almeno sei mesi.
L’Università avrà la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la Società non adempia agli impegni di cui all’art. 6 della presente convenzione.
Art. 11 – Modifiche
Qualora nel corso dei quinquennio venissero a modificarsi i presupporti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno in comune accordo.
Art. 12 – Clausola compromissoria
Le parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dalla presente convenzione ad amichevole composizione.
Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della presente convenzione sarà rimessa per una risoluzione ad arbitrato rituale, fatta eccezione di quelle di inderogabile competenza dell’autorità giudiziaria.
Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dall’Università e dalla Società, e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, nominato di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino che provvederà anche ad eventuali omesse nomine o sostituzioni.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti e inappellabili.
Le parti si obbligano, inoltre, a sostenere in proprio le spese relative, compresi gli onorari degli arbitri, salvo diverso accordo emanato in sede di lodo arbitrale.
Art. 13 – Registrazione
La presente Convenzione, redatta in triplice originale, è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto Torino, ………………………