TRA
CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA …………………
TRA
L’Università degli studi di Genova, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. ................................. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data……………………
E
L’Università degli studi di....................., rappresentata dal rettore pro-tempore prof. ................................. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ............................................. in data………………………..
PREMESSO CHE
Osservazioni:
nelle premesse devono essere espressamente indicati:
i presupposti di fatto e le motivazioni sottese alla decisione di stipulare la convenzione;
eventuali specifici atti normativi rilevanti in materia;
la successione di atti presupposti, delibere o autorizzazioni;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 3821 e dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Costituzione
1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il centro interuniversitario ...... [eventuale sigla del centro], nel seguito indicato col termine di centro, regolato dai seguenti articoli.
2. Sono promotori del centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università convenzionate riportati nell’allegato A [elenco suddiviso per Università, con qualifica e dipartimento di afferenza di ciascun aderente]
Art. 2 – Finalità del centro
1. Il centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di [a titolo esemplificativo]:
promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nel/i campo/i ………;
promuovere il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali e internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati;
organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica negli ambiti disciplinari di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente;
istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;
favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese, attraverso l’elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e mediante appositi contratti.
Art. 3 – Sede del centro
1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l’Università degli studi di Genova – dipartimento ……, che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il dipartimento .….. supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.
2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.
3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i medesimi.
4. Il rettore dell’Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro per gli atti inibiti al direttore del centro nei limiti di quanto disposto dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo genovese.
Art. 4 – Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e ritiri
1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l’accettazione. Dell’accoglimento di tali domande è data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.
2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico- amministrativo e di assegnisti di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell’interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.
3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti e altro personale di enti di ricerca o di strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.
4. Qualora il centro si avvalga dell’opera di personale esterno alle Università convenzionate, il direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall’art. 19.
5. I professori e ricercatori che non intendono più aderire al centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di ritiro dell’adesione. Il direttore sottopone la richiesta al consiglio scientifico per la relativa presa d’atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il docente.
Qualora il ritiro dell’adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell’Ateneo stesso, si applica l’art. 13, commi 3 e 4, della presente convenzione.
Art. 5 – Organi del centro
1. Sono organi del centro:
a) il consiglio scientifico;
b) il direttore.
Art. 6 – Consiglio scientifico
1. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.
2. Il consiglio scientifico è composto da [N.B.: Un collegio, per essere tale, deve essere composto da almeno tre membri] un massimo di n. …… rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, designati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.
3. Il consiglio scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.
4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge al proprio interno il direttore [e, su proposta del direttore, il vicedirettore, tra i componenti aventi i requisiti per l'elezione alla carica di direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento – eventuale; N.B. in alternativa si propone di rimettere la designazione direttamente al direttore];
b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;
c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;
d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, e allocati con idoneo titolo all’interno della proposta di budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla situazione consuntiva. Autorizza le spese entro i limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e svolge i compiti in esso previsti;
e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell’Università degli studi di Genova, le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;
f) delibera gli indirizzi per l’amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università sede amministrativa del centro;
g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Xxxxxx e di ritiro di adesione di docenti;
h) approva l’eventuale regolamento di funzionamento del centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti.
i) approva la proposta di rinnovo del centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
l) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.
5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto [NUMERO CHE PUO’ VARIARE A SECONDA DELLA CONSISTENZA NUMERICA DEL CONSIGLIO] dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.
6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno ventiquattro ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.
7. Il direttore è tenuto a inserire all’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del consiglio, dandone comunicazione ai suoi componenti con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.
9. Il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro svolge, di norma, le funzioni di segretario verbalizzante.
10. È facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al centro per una ricognizione dell’attività scientifica svolta e programmata dal centro.
Art. 7 – Il Direttore
1. Il direttore del centro rappresenta il centro.
2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il direttore dura in carica un triennio rinnovabile.
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all’esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede a indire nuove elezioni, da svolgersi entro due mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.
5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l’esecuzione delle relative delibere;
b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e alla situazione consuntiva e la relazione scientifica consuntiva annuale del centro;
d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo sede amministrativa e stipula, insieme al responsabile scientifico, i contratti attivi;
e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;
f) propone al consiglio scientifico, secondo quanto previsto all’art. 6, il vicedirettore; [N.B. in alternativa si propone una designazione diretta da parte del direttore]
g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.
Art. 8 – Sezioni scientifiche
1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del centro cui è preposto un responsabile, docente, designato dal relativo rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito dei programmi del centro e riferisce in merito agli organi del centro, quale rappresentante della propria Università.
2. Il responsabile della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica dell’Ateneo aderente alla presente convenzione, in qualità di affidatario e in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro.
Art. 9 – Gestione amministrativa e finanziamenti
1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Il centro ha autonomia negoziale (stipula dei contratti attivi). Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di fund raising e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione – per il tramite dell’Università sede amministrativa - a spin off accademici e a imprese a elevato contenuto innovativo e tecnologico (startup), ed, eventualmente, mediante finanziamenti erogati dalle Università convenzionate su base facoltativa, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.
2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi a iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti dal dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.
3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. In tal caso i beni inventariabili sono inventariati presso gli Atenei che hanno provveduto al loro acquisto.
4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell’Ateneo sede amministrativa del centro.
5. La gestione amministrativo-contabile del centro si informa, oltre che alle previsioni della L. n. 240/2010, del D.lgs. 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche. Eventuali deficit finanziari e perdite sono ripartiti in parti uguali fra gli Atenei convenzionati. Qualora sia possibile individuare la sezione scientifica responsabile del dissesto, il deficit finanziario o la perdita sono imputati alla sezione scientifica medesima e gravano sull'Ateneo cui la sezione scientifica fa capo.
Art. 10 – Gestione patrimoniale
1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati, o registrati, presso l’Università sede amministrativa o presso l’Università che ha curato il procedimento di acquisizione del bene. Il dipartimento di supporto amministrativo–contabile del centro tiene un registro ricognitivo di tutti i beni inventariati del centro, in cui è precisata la relativa sede di allocazione fisica, nel rispetto delle disposizioni della L. n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Ateneo sede amministrativa.
2. Il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in qualità di affidatario e in solido con il consegnatario, il responsabile della sezione scientifica locale dell’Ateneo convenzionato.
3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna il registro ricognitivo dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso, nel quale è riportata la posizione (sede di allocazione fisica) dei beni.
4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di recesso di Atenei, il consiglio scientifico delibera la destinazione dei beni acquisiti dal centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica, della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati e degli apporti degli Atenei. La deliberazione del consiglio scientifico di destinazione dei beni surroga le delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, salvo quanto previsto all’art. 15, comma 2.
Art. 11 – Obblighi informativi
1. Annualmente, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio dell’Università degli studi di Genova, il dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull’attività scientifica svolta dal centro, predisposta dal relativo direttore.
Art. 12 – Valutazione periodica
1. L’attività svolta nel centro da un aderente dell’Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.
2. Il centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, anche con revisori esterni, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.
Art. 13 – Durata, recesso e rinnovo
1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di repertorio, a seguito della stipulazione elettronica con firma digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), e ha validità di 5 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell’attività scientifica svolta dal centro nel quinquennio, su proposta del consiglio scientifico.
2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio finanziario.
3. L’Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.
4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.
5. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui sono attribuiti secondo la deliberazione del consiglio scientifico, che surroga le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati.
Art. 14 – Scioglimento del centro
1. Il centro si scioglie:
a) per scadenza del termine della convenzione;
b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio scientifico;
c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;
d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi 2.
2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.
Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall’Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.
Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.
3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo la delibera degli organi di governo dell’Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l’avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.
4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l’eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.
5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, sono portate a termine le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.
6. Se impegni o contratti verso terzi comportano l’esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.
Art. 15 – Destinazione dei beni in seguito a scioglimento
1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.
2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione del consiglio scientifico, che surroga le delibere degli Atenei convenzionati, o, in sua assenza, con deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati o, ove ricorra il caso, con decreto del rettore della sede amministrativa, sentiti i rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica, della sede presso cui i beni sono utilizzati e degli apporti degli Atenei.
3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con deliberazione del consiglio scientifico, o, in sua assenza, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.
Art. 16 – Diritti di proprietà intellettuale
1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l’esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).
2. Il consiglio scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti degli Atenei convenzionati, l’opportunità di avviare il procedimento di deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all’interno di appositi accordi.
Art. 17 – Riservatezza
1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.
Art. 18 – Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.
2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.
3. Le modalità relative all’elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono definite in sede di contrattazione decentrata.
Art. 19 – Coperture assicurative
1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il centro (eventuale: presso le sezioni scientifiche del centro) sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, a integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che saranno di volta in volta realizzate.
Art. 20 – Trattamento dei dati personali
1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all’espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 21 – Controversie
1. Per le eventuali controversie che insorgessero tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.
Art. 22 – Modifiche alla convenzione
1. Le modifiche alla presente convenzione, incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.
Art. 23 – Norme transitorie
1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi delle rispettive rappresentanze nel consiglio scientifico, per la relativa nomina.
2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organi del centro.
[eventuale: 3. In attesa della costituzione del consiglio scientifico opera un comitato promotore composto da un rappresentante di ciascuna Università convenzionata, nominato dal relativo rettore. Tale comitato nomina al proprio interno un presidente che assume in via provvisoria le funzioni di direttore ad interim del centro].
Art. 24 – Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e se compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l’Ateneo sede amministrativa del centro.
Art. 25 – Registrazione e imposta di bollo
1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. …… fogli e sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima, del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro………………, sarà assolta dall’Università sede amministrativa in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento e deterrà l’originale.
IL LEGALE RAPPRESESENTANTE
DELL’UNIVERSITÀ DI……
IL LEGALE RAPPRESESENTANTE
DELL’UNIVERSITÀ DI……
[Allegato A – Elenco aderenti]
1 Art.91 - Collaborazione interuniversitaria.
1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università.
2. In particolare, i centri possono collegare Università della stessa città, della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89.
3. Le norme relative al funzionamento e alla gestione dei centri sono determinate, in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli, nella convenzione di cui al primo comma. Ogni Università può disporre l'assegnazione presso centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facoltà interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio e ausiliario (…)
Art.89- Centri interdipartimentali.
1. Nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato accademico può deliberare la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale.
2. I centri svolgono attività di ricerca cui contribuiscono docenti di più dipartimenti o istituti. Tali attività possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o da altre ricerche che l'Università svolga sulla base di contratti o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite.
3. L'attività dei docenti nei centri può avvenire anche nell'ambito dei periodi di svolgimento di esclusiva attività di ricerca ai sensi dell'art. 17.
Art.90- Centri di servizi interdipartimentali.
1. Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e l'utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento.
2. I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti.
3. Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i dipartimenti interessati.
4. Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonché un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati.
2 In questa formulazione sono da ricomprendersi motivazioni quali la mancanza di risorse finanziarie, la mancanza di dipartimento di appoggio amministrativo contabile, l’impossibilità di riunire gli organi, …