Delibera nr. 6 del 12/01/2022
Delibera nr. 6 del 12/01/2022
OGGETTO: RIATTIVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI MANERBIO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PUNTO VACCINALE ANTI-SARS-COV2 PRESSO L’EX BOCCIODROMO DI MANERBIO – PERIODO DAL 13.01.2022 AL 30.06.2022.
IL DIRETTORE GENERALE – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021
Coadiuvato da:
Direttore Amministrativo - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Direttore Sanitario – Xxxxxxx Xxxx
Direttore Sociosanitario - Xxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO che:
- con decreto del Ministero della Salute del 02.01.2021 è stato adottato il Piano strategico nazionale dei vaccini ai sensi dell’art. 1 della Legge 30.12.2020 n. 178;
- il soprarichiamato art. 1 Legge 30.12.2020 n. 178 prevede che il piano venga attuato dalle Regioni, nel rispetto dei principi e criteri in quest’ultimo previsti;
- Regione Lombardia, in ottemperanza alla suddetta normativa, con deliberazione n. XI/4353 del 24.02.2021, ha approvato il proprio piano vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV2, evidenziando in particolare che:
• la Direzione Generale Welfare coordina le ATS nell’attuazione del processo di vaccinazione sui singoli territori con il coinvolgimento di tutti gli erogatori pubblici e privati, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri in Libera scelta e le Farmacie;
• in considerazione della necessità di garantire un’offerta massiva di vaccinazioni sono organizzati, oltre agli ambulatori e studi medici, una serie di punti di erogazione di grandi, medie e piccole dimensioni, coerenti con le specifiche necessità territoriali conseguenti alla valutazione delle ATS e degli Enti Locali e validate dal Comitato esecutivo di Regione Lombardia;
• le strutture temporanee possono essere ospitate all’interno di spazi/edifici/strutture, anche non di proprietà degli enti sanitari e messi a disposizione preferibilmente in comodato gratuito dai rispettivi proprietari;
• le suddette strutture devono garantire determinate caratteristiche strutturali come aree funzionali per accoglienza, attesa, accettazione, anamnesi, inoculazione, osservazione, registrazione, emergenza, servizi igienici…;
EVIDENZIATO che questa ASST con decreto D.G. n. 233 del 22.03.2021, aveva provveduto a rinnovare, per il periodo dal 08.03.2021 al 31.08.2021, anche l’accordo sottoscritto con il Comune di Manerbio per la concessione in uso del punto vaccinale ex Bocciodromo di Manerbio;
PRESO ATTO, altresì, che su richiesta di ASST, il Comune di Manerbio, in considerazione del perdurare del periodo di emergenza sanitaria, ha comunicato la disponibilità alla riattivazione dell’accordo di cui trattasi per la concessione in uso dell’ex. Bocciodromo per il periodo dal 13.01.2022 al 30.06.2022;
RITENUTO opportuno procedere alla riattivazione della suddetta collaborazione, in ragione dell’andamento della campagna vaccinale e delle direttive regionali, con le modalità organizzative specificate nel testo condiviso con il Comune;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Xxxxxxxx Xxxx, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
VISTA la proposta del Responsabile U.O.C. Affari Generali e Legali, Xxxxxx Xxxxxxxx, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di procedere alla riattivazione, in ragione dell’andamento della campagna vaccinale e delle direttive regionali, dell’accordo con il Comune di Manerbio, per la concessione in uso del punto vaccinale sito presso l’ex. Bocciodromo per il periodo dal 13.01.2022 al 30.06.2022;
2. di dare atto che gli oneri a carico dell’ASST del Garda, non preventivamente quantificabili, derivanti dall’operabilità e dalla durata delle convenzioni saranno rendicontati e registrati tra i “costi COVID” e per i costi sostenuti dalle Amministrazioni Comunali si resta in attesa delle determinazioni regionali;
3. di procedere alla sottoscrizione del nuovo testo convenzionale, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1 composto da n. 8 pagine);
4. di dare atto che il costo dell’imposta di bollo, pari ad € 32,00= sarà imputato nella contabilità aziendale, area territoriale, dell’anno 2022 al conto “imposte, tasse, tributi vari” codice 13.50.001.040 e sarà gestito con il budget 1350001040/CON /P2200334.
Il Comune di Manerbio si impegna a corrispondere entro i termini di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo la metà del suddetto importo;
5. di dare mandato all’U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente provvedimento ad ATS Brescia e a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda – ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Esprimono parere favorevole:
Direttore Amministrativo - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Direttore Sanitario – Xxxxxxx Xxxx
Direttore Sociosanitario - Xxxxxxx Xxxxxx
ACCORDO
PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’EX BOCCIODROMO MANERBIO DA DESTINARE A PUNTO VACCINALE ANTI SARS COVID 19 –
TRA
COMUNE DI MANERBIO, con sede in Manerbio in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 rappresentato dal Sindaco, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, autorizzato ad intervenire nel presente atto con delibera di Giunta Comunale n…. del….
da una parte AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (ASST GARDA), con
sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxx e dal Responsabile U.O.C. Affari Generali e Legali Xxxxxx Xxxxxxxx, a ciò delegati rispettivamente con delibera D.G. n. 41 del 07/10/2021 e delibera D.G.n. 66 del 14/10/2021;
dall’altra parte
Premesso che:
- il piano vaccinale per il contrasto della pandemia da SARS Covid 19 prevede la somministrazione a tutta la popolazione dei vaccini approvati dall’AIFA entro il minor tempo possibile;
- si rende pertanto necessario individuare una o più sedi vaccinali che possano essere raggiunte facilmente da tutta la popolazione che fa capo all’ASST del Garda e che possano offrire adeguati servizi per il conseguimento dell’obiettivo del piano vaccinale;
- il Comune di Manerbio, individuato come sede vaccinale, non solo per i propri
cittadini ma per tutta la popolazione interessata è proprietario di un immobile ex
Bocciodromo situato in via Duca d’Aosta, 15/A – 00000 Xxxxxxxx, in una zona centrale rispetto al bacino di utilizzo, facilmente raggiungibile con mezzi privati con una viabilità adeguata al carico veicolare che si genererà;
- detto immobile, della superficie coperta di mq 700 è dotato dei servizi necessari e dispone comunque di ampi spazi esterni per il parcheggio delle vetture e per un’adeguata accoglienza e gestione dei tempi di attesa degli utenti;
- tale immobile necessita di interventi di adeguamento alle funzionalità del centro vaccinale, che saranno attuati dal Comune e dall’A.S.S.T. del Garda secondo quanto specificato nel presente accordo;
- ASST del Garda ha preso visione dell’immobile di cui trattasi a seguito di sopralluoghi eseguiti nel mese di dicembre u.s. e l’ha giudicato adeguato alle necessità di cui all’oggetto, subordinatamente alle modifiche sotto dettagliate.
- tale immobile è già stato utilizzato, a seguito di accordo formalizzato tra le parti e rinnovato fino al 31.08.2021 con Decreto dell’ASST del Garda n.233 del 22.03.2021; FRA LE PARTI SOPRA IDENTIFICATE SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART.1 – OGGETTO E FINALITA’
Il Comune di Manerbio concede in uso gratuito alla ASST del Garda, che accetta senza riserva alcuna l’immobile denominato Ex Bocciodromo, ubicato in via Duca d’Aosta, 15/A – 00000 Xxxxxxxx A tal fine, ASST precisa che l’immobile, in via straordinaria e temporanea, sarà destinato esclusivamente a “Punto vaccinale territoriale” nell’ambito del Piano strategico per la vaccinazione anti SARS-Co V- 2/COVID 19.
La concessione in uso comprende sia la struttura immobiliare come sopra individuata
che i beni mobili che ne costituiscono l’allestimento, meglio dettagliati al successivo
art. 2.
Il Comune attesta che i luoghi concessi in uso di cui al presente accordo sono conformi alla normativa edilizia e antincendio vigente, sono dotati di certificato di agibilità e provvisti di impianti conformi.
L’ASST del Garda dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
ART. 2 IMPEGNI DELLE PARTI
Il Comune di Manerbio ha provveduto a:
• eseguire tutti gli interventi di adeguamento iniziale al fine di rendere tale struttura adeguata all’uso previsto ed in particolare: tratteggio della segnaletica orizzontale, collocazione segnaletica di sicurezza, separazione ed individuazione delle varie zone con tramezzature mobili, adeguamento impianto di riscaldamento esistente con il posizionamento di split caldo/freddo nella zona accoglienza/ingresso, distribuzione energia elettrica al servizio dei box vaccinali e della zona diluizione/preparazione farmaci, collegamento internet idoneo e con garanzia di continuità operativa
• installare nuova segnaletica stradale con indicazione centro vaccinale Covid-19, e regolamentare la viabilità stradale e la sosta, ove necessario, al fine di adeguarle alle nuove necessità indotte dall’attivazione dell’hub;
• effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, dei relativi impianti e delle pertinenze esterne, garantendo la funzionalità sette giorni su sette;
• dotare la Struttura di impianto di allarme;
• dotare la struttura di sedie necessarie al buon funzionamento del centro; Il Comune inoltre s’impegna a:
• sostenere tutte le spese per le utenze derivanti dall’uso dell’ex bocciodromo sito nel Comune di Manerbio;
• garantire la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani;
• garantire la copertura All Risk della struttura.
L’ASST del Garda s’impegna a:
• prendere in consegna l’immobile e gli allestimenti sopra descritti nello stato di fatto in cui si trovano, noto all’Azienda;
• non apportare innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune;
• effettuare la modifica nella zona adiacente al palco delle pareti divisorie in cartongesso necessaria per la realizzazione del locale infermeria;
• procedere all’allestimento necessario per il corretto funzionamento del centro vaccinale, ed in particolare:
1. fornire tutta la strumentazione elettronica necessaria (PC, stampanti, fotocopiatrici),
2. fornire tutto il mobilio in dotazione ai singoli box, compresi i frigoriferi e tutto ciò che concerne la corretta conservazione dei vaccini;
3. dotare la struttura di sedie, tavolini, scrivanie necessari al buon funzionamento del centro;
4. installare due split in pompa di calore nei locali spogliatoi e ristoro ed una barriera a lama d’aria in corrispondenza della porta d’ingresso;
• fornire accessori e prodotti da bagno nei servizi igenici, necessari al buon funzionamento del centro;
• garantire la sanificazione e la pulizia giornaliera dell’intera struttura, nonché a
gestire i rifiuti speciali prodotti dall’attività vaccinale;
• redigere il DUVRI, ex art. 26 del DLgs 81/08, esclusivamente per i contratti di appalto, d’opera o di somministrazione stipulati da ASST;
• reclutare il personale necessario alla gestione del piano vaccinale;
• farsi carico dell’apertura e chiusura della struttura e dell’attivazione/disattivazione dell’impianto di allarme presente;
• garantire la copertura assicurativa per RCT/O e Infortuni relativamente all’attività effettuata dai propri operatori;
• stipulare e mantenere per tutta la durata del contratto idonea polizza assicurativa, anche con estensione di contratti già in essere per qualsiasi danno causato alla struttura dal proprio personale o dai propri utenti all’immobile, alle sue parti e pertinenze;
• prevedere, attraverso programmazione delle prenotazioni e con la collaborazione del proprio personale opportunamente formato, un adeguato afflusso di utenti all’interno della struttura. L’affollamento non deve superare le 80 persone contemporaneamente.
ART. 3 DURATA DELL’ACCORDO
La durata del presente accordo è prevista in mesi sei a decorrere dal 13.01.2022 sino al 30.06.2022. Qualora perdurasse la necessità di disporre di un centro vaccinale in ragione dell’andamento della pandemia, le parti potranno convenire una proroga di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni. Eventuali ulteriori proroghe potranno essere convenute se richieste da ASST con un preavviso di almeno 30 giorni e previa conferma/adeguamento delle condizioni di utilizzo dell’immobile;
ART. 4 RICONSEGNA E RIPRISTINO
L’immobile dovrà essere riconsegnato alla scadenza nelle stesse condizioni salvo
il normale deperimento d’uso e con esonero per l’ASST del Garda di responsabilità per danni da uso.
Saranno a carico del Comune le spese necessarie per ripristinare la originale destinazione dell’immobile, ad eccezione della modifica delle pareti divisorie in cartongesso per la realizzazione del locale infermeria nella zona adiacente al palco che saranno ripristinate a carico di ASST Garda.
ART. 5 REPERIMENTO DELLE RISORSE
È facoltà del Comune di Manerbio richiedere ad altri enti, coinvolti e non sottoscrittori, eventuale compartecipazione o rimborso totale o parziale delle spese direttamente sostenute per favorire la campagna vaccinale della popolazione, al netto della compartecipazione da parte di altri enti territorialmente superiori. Nulla è dovuto, oltre a quanto qui indicato, da parte dell’ASST del Garda, salvo quanto eventualmente messo specificamente a disposizione per le finalità inerenti la predisposizione dei centri vaccinali da futuri provvedimenti di ATS, della Regione Lombardia o dello Stato.
ART. 6 PRIVACY
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente accordo saranno trattati reciprocamente dalle parti in maniera lecita, corretta e trasparente, al fine di dare esecuzione all’accordo stesso, sulla base dl Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016).
ART. 7 CODICI AZIENDALI
All’atto della sottoscrizione nell’ambito del presente accordo le parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi Codici Comportamentali e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i corrispondenti uffici e siti aziendali,
e d’impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse all’accordo in
oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Le parti sono consapevoli che la violazione dei Codici Comportamentali da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto.
ART. 8 REGISTRAZIONE
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese a carico delle parte richiedente. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 ed è assolta in modo virtuale dall’ASST del Garda, giusta autorizzazione n. 2648 del 13/01/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Montichiari.
Il Comune di Manerbio si impegna a corrispondere all’ASST del Garda, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta presso Banca D’Italia: XX00X0000000000000000000000.
ART. 9 RISOLUZIONE E FORO COMPETENTE
Data la straordinarietà dell’emergenza che giustifica la concessione, il Comune rinuncia alla facoltà di recedere dal presente. L’ASST del Garda, al contrario, potrà recedere in ogni momento, con semplice comunicazione.
Il Comune potrà risolvere il presente qualora ASST utilizzi l’immobile per scopi non istituzionali, privi di pubblico interesse o lucrativi. La risoluzione sarà efficace decorsi giorni trenta, liberi e consecutivi, dalla ricezione della comunicazione di risoluzione.
In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Brescia.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
PER COMUNE DI MANERBIO
Il Sindaco
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
PER L’ASST DEL GARDA
Per delega del Direttore Generale Il Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxx
Il Responsabile U.O.C. Affari Generali e Legali Xxxxxx Xxxxxxxx