LORO SEDI
Lecce, 05/02/2016
Al Presidente
Accademia di Belle Arti di Lecce Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Al Direttore
Accademia di Belle Arti di Lecce Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
LORO SEDI
Oggetto: Attuazione del “Contratto Integrativo di Disciplina della Sperimentazione Denominata TE.A.B.A.” sottoscritto, in data 27/03/2015, dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione collettiva decentrata presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce. ATTO DI DIFFIDA.
LA FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA'
PRESO ATTO che in data 27/03/2015 presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce è stato sottoscritto il “Contratto Integrativo di Disciplina della Sperimentazione Denominata TE.A.B.A.”, e che in data 14/10/2015, con nota prot. n. 11981, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito il relativo parere favorevole affermando che “con riferimento alla normativa vigente in materia, si ritiene […] che non vi siano motivi ostativi alla sperimentazione”;
RILEVATO che a tutt'oggi non risultano formalmente avviate le procedure amministrative finalizzate a dare seguito agli accordi intercorsi tra le Parti, in sede di contrattazione collettiva decentrata, inerenti la sperimentazione del telelavoro presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce;
CONSIDERATA l'istanza di revisione, in data 02/02/2016, del “Contratto Integrativo di Disciplina della Sperimentazione Denominata TE.A.B.A.” avanzata da alcune delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto;
PREMESSO
che l'istituto della disdetta è applicabile solo in caso di contratti che presentino un termine di durata in quanto lo stesso non sancisce lo scioglimento dell'accordo ma ne impedisce un tacito rinnovo uno volta giunto a scadenza. Esso non incide in alcun modo sui vincoli in essere tra le parti;
che l'istituto del recesso, il quale determina la risoluzione immediata o successiva ad un periodo di preavviso del rapporto giuridico generato dal contratto collettivo, è applicabile solo e soltanto nei casi in cui sia previsto dall'ordinamento o dai contratti collettivi sottoscritti;
che la dottrina e la giurisprudenza in materia di disdetta/recesso, in linea con i principi costituzionali di correttezza e buona fede a tutela dei beni giuridici quali la libertà contrattuale e la certezza e la conservazione dei rapporti fra le parti, affermano e chiariscono inequivocabilmente che le parti non possono sottrarsi a proprio piacimento da obblighi assunti liberamente tramite un contratto (se non per volontà di tutte le componenti firmatarie);
che, quindi, nel caso di specie, l'unica forma di estinzione di un contratto collettivo che non preveda l'istituto del recesso è quella realizzata per mutuo consenso di tutte le parti firmatarie del contratto nel rispetto della libertà sindacale tutelata dall'art. 39, c. 1, Cost., e ciò in ragione del fatto che non è possibile alterare gli equilibri dei processi di negoziazione in quanto “chi recede dal contratto collettivo si propone di conseguire un effetto che non è, quasi mai, quello estintivo proprio della posizione civilistica del recesso, ma è quello di acquisire una posizione di maggior forza contrattuale e, così, tentare di approdare ad una modificazione della disciplina vigente in senso più favorevole ai propri interessi” (a. Xxxxxxx, Contratto collettivo e libertà di recesso, ADL, 1995);
CONSIDERATO
inoltre, che la Ragioneria Generale dello Stato, con parere prot. n. 17635, del 27/02/2014, ha ulteriormente ribadito che le delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa possono modificare, di comune accordo, un contratto già sottoscritto solo nei casi in cui non vi siano contestazioni in ordine all'esigibilità dello stesso da parte di singoli dipendenti o di una o più Organizzazioni sindacali;
TENUTO CONTO
che la Federazione CISL Università, firmataria del richiamato “Contratto Integrativo di Disciplina della Sperimentazione Denominata TE.A.B.A.”, non ritiene opportuno che vengano apportare modifiche alle succitate determinazioni della Delegazione abilitata alla contrattazione integrativa presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce;
che lo scioglimento del “Contratto Integrativo di Disciplina della Sperimentazione Denominata TE.A.B.A.” non è consentito dalle previsioni di legge e contrattuali attualmente in vigore se non per mutuo consenso di tutte le parti;
INVITA E DIFFIDA
codesta Amministrazione dall'avviare procedure amministrative e/o negoziali finalizzate a modificare i contenuti del “Contratto Integrativo di Disciplina della Sperimentazione Denominata TE.A.B.A.”. La Parte pubblica è, pertanto, sollecitata, con la presente, a dare immediata esecuzione alle determinazioni assunte in sede di contrattazione collettiva decentrata in tema di sperimentazione, presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce, dello svolgimento della prestazione lavorativa con modalità di telelavoro.
Tutto ciò, peraltro, con espressa riserva di impugnare dinanzi al competente Tribunale ogni eventuale provvedimento adottato in violazione del “Contratto Integrativo di Disciplina della Sperimentazione Denominata TE.A.B.A.”, sottoscritto in data 27/03/2015, dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione collettiva decentrata presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce.
IL SEGRETARIO GENERALE
x.xx Xxxx Xxxxxx